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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 16 dicembre 2009, n. 8103
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potere regolamentare comunale - Limiti - Art.
8 L. n. 36/2001. Il potere regolamentare comunale ( ai sensi dell’art. 8
della L. 36/2001) non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia
consistito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici
diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché
generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate
interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di
specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della
“minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi
istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico. Pres. Varrone,
Est. Castriota Scanderbeg - Comune di Cinto Caomaggiore (avv. Perulli) c. V.
n.v. (avv.ti Mantovan e Manzi)- (Conferma Tar Veneto n. 149/2004). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 16 dicembre 2009, n. 8103
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N. 08103/2009 REG.DEC.
N. 02279/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2004, proposto da:
Comune di Cinto Caomaggiore, in persona del sindaco e legale rappresentante
pt,rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Gianfranco Perulli, con
domicilio eletto presso Gianfranco Perulli in Roma, Lungotevere Flaminio 46;
contro
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legaler aprpesentante pt, rappresentata e
difesa in giudizio dagli avv. Paolo Mantovan, Luigi Manzi, con domicilio eletto
presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :Sezione II n. 00149/2004, resa tra le
parti, concernente AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER
TELEFONIA MOBILE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il cons. Giulio
Castriota Scanderbeg e udito per le parti l’avv.to L. Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tar Veneto n.149 del 19 gennaio 2004 che ha accolto
il ricorso di Vodafone Omnitel avverso il diniego di autorizzazione alla
installazione di un impianto per telefonia mobile opposto dal Comune di Cinto
Caomaggiore alla società ricorrente nonché avverso la presupposta previsione
regolamentare contenuta nell’art. 64 delle NTA del PRG in vigore presso il
predetto Comune, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del
20.10.2003.
A motivo dell’appello l’amministrazione comunale deduce la erroneità della
gravata pronuncia per non aver la stessa considerato che rientra nella potestà
comunale la disciplina della corretta allocazione degli impianti di telefonia,
tenuto conto della esigenza di minimizzare il rischio di esposizione della
popolazione residente ai campi elettromagnetici nonché della necessità di una
più razionale localizzazione di detti impianti sotto il profilo
urbanistico-edilizio.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di accoglimento
dell’appello e di contestuale reiezione, in riforma della impugnata decisione,
del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la società Omnitel per resistere al ricorso e per
chiederne la reiezione.
All’udienza del 3 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La controversia ripropone la nota questione dei limiti che incontra l’autorità
comunale nell’adozione delle disposizioni regolamentari utili alla corretta
allocazione degli impianti di telefonia sul territorio comunale, anche in vista
della <minimizzazione> della esposizione della popolazione residente ai campi
magnetici ( ai sensi dell’art. 8 L. n. 36/2001).
Nel caso di specie è oggetto di scrutinio la previsione contenuta nell’art. 64
delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico in vigore nel
Comune di Cinto Caomaggiore nella parte in cui prevede che gli impianti di
telefonia mobile possono essere installati nelle sole aree con destinazione a
<servizi>.
Nella gravata decisione, resa in forma semplificata, il Tar ha richiamato
l’assimilazione legale ( art. 86 d.lgs. 259/03) delle infrastrutture relative
alle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e
quindi alla tendenziale compatibilità della loro allocazione in ogni tipo di
zona del territorio comunale, a prescindere dalla specifica destinazione
urbanistica. Secondo i giudici di prima istanza la integrale interdizione alla
allocazione delle infrastrutture predette in aree diverse da quelle ad esclusiva
destinazione a servizi farebbe assumere alla previsione allocativa regolamentare
una inammissibile finalità radioprotezionistica, in distonia con le chiare
scelte legislative ( cfr. art. 4 l. 36/01) che intestano in via esclusiva allo
Stato le competenze nella materia della tutela della salute umana contro i
rischi dell’inquinamento elettromagnetico.
Le sintetiche argomentazioni dei giudici di primo grado sono pienamente
condivisibile perché conformi agli ormai consolidati approdi giurisprudenziali
nella materia; resistono pertanto, ad avviso del Collegio, alle censure svolte
nell’atto di appello dal Comune di Cinto Caomaggiore.
E’ principio giurisprudenziale pacifico, cui il Collegio non intende discostarsi
nella presente decisione, quello secondo cui il potere regolamentare comunale (
ai sensi dell’art. 8 della L. 36/2001) non può spingersi fino al punto di
ritenere che al comune sia consistito di introdurre limiti generalizzati di
esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di
costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il
tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita
l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità
al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed
approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere
scientifico.
Nel caso di specie la scelta del Comune appellante di inibire la installazione
delle infrastrutture per la telefonia mobile nelle aree diverse da quelle con
destinazione a servizi si appalesa scelta non giustificata sul piano
tecnico-scientifico e vieppiù contrastante con il costante orientamento
giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi esulare dalle competenze comunali
l'imposizione, in sede di pianificazione urbanistica, di generalizzati divieti
di installazione degli impianti di telefonia mobile: e ciò, per come già detto,
sia per la inammissibile finalità indirettamente <sanitaria> della misura, sia
per l'avvenuta assimilazione normativa di tali impianti alle opere di
urbanizzazione primaria, compatibili come tali con ogni destinazione di zona (
Consiglio Stato , sez. VI, 10 maggio 2007 , n. 2241; 3 settembre 2007, n. 5098;
27 luglio 2007, n. 4162).
In definitiva, alla luce dei rilievi suesposti, il ricorso in appello non può
meritare accoglimento; deve pertanto essere confermata la impugnata decisione.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti
motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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