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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 17 dicembre 2009, n. 8206
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Determinazione degli obiettivi di qualità -
Competenza legislativa esclusiva statale - Legge quadro n. 36/01. In materia
di inquinamento elettromagnetico, la legge quadro nazionale ( l. n.36/01) affida
in via esclusiva allo Stato la determinazione degli “obiettivi di qualità”, per
intuibili esigenze di omogeneità dei livelli di tutela della salute umana su
tutto il territorio nazionale e di efficiente gestione degli impianti di
telecomunicazione. Pres. Varrone, Est. Castriota Scanderbeg - V. n.v. (avv.ti
Manzi e Sica) c. Comune di Trento (avv. Stella Richter) e altro (n.c.) -
(Riforma T.R.G.A. Trento n. 449/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -
17/12/2009, Sentenza n. 8206
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N.08206/2009 REG.DEC.
N. 03243/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2004, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi, Marco
Sica, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico
Confalonieri, 5;
contro
La Provincia Autonoma di Trento;
il Comune di Trento, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stella Richter, con
domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini N.11;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00449/2003, resa tra
le parti, concernente PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE
TELECOMUNICAZIONI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il cons. Giulio
Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati L. Manzi.e Stella
Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Trga del Trentino-AltoAdige n.449 del 28 novembre
2003 che ha respinto il ricorso proposto da Omnitel Pronto Italia spa ( di poi
divenuta Vodafone Omnitel spa) avverso le determinazioni ( tutte
dettagliatamente indicate nella epigrafe della impugnata decisione) con le
quali, in conformità alle direttive comunali per il corretto insediamento degli
impianti- pur esse impugnate - di cui alla delibera di CC di Trento n. 17 del
12.2.2002 ( a sua volta adottata sulla scorta delle previsioni regolamentari di
cui al DPGP n. 13-31 del 29 giugno 2000), è stato adottato, con delibera della
Giunta comunale di Trento n. 180 del 31.7.2002, il programma di localizzazione
degli impianti per il 2002.
Il Tribunale periferico, dopo aver espresso dubbi sulla stessa ammissibilità del
mezzo sotto il profilo della carenza di lesività attuale degli atti impugnati, è
pervenuto alla decisione di reiezione del ricorso, valorizzando la particolare
autonomia legislativa della Provincia di Trento che consentirebbe alla medesima
di addivenire alla adozione di normative di specie anche non del tutto conformi
alle norme statali.
E’ insorta avverso tale decisione la società Vodafone Omnitel rilevandone la
erroneità e chiedendone la riforma, con consequenziale annullamento degli atti
in primo grado impugnati.
All’udienza del 3 novembre 2009 il ricorso in appello è stato trattenuto per la
decisione.
Il ricorso in appello va dichiarato in parte improcedibile ed in parte va
accolto.
La Sezione ha già avuto modo di occuparsi delle questioni che vengono nuovamente
all’esame del giudicante con la decisione n. 4841 del 26 agosto 2003 e con la
decisione n. 5247 del 8 settembre 2009. Con tali pronunce sono state annullate
le disposizioni regolamentari adottate dalla Provincia autonoma di Trento in
materia di protezione della popolazione residente dall’esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in materia di insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti, contenute nel regolamento adottato
con DPGP del 29 giugno 2000 ( anche nel testo modificato a seguito della
adozione del DPGP n.30/81 del 25 settembre 2001).
In particolare, nelle prefate decisioni sono state espressamente caducate, sulla
scorta delle considerazioni ampiamente sviluppate da Consiglio di Stato n.
4841/03 ( cui per quanto possa occorrere si fa espresso rinvio), le disposizioni
contenute nell’art. 2 comma 1 lett. a) e b) e nel relativo allegato D ( con la
decisione n. 5247/09, anche nel testo risultante dall’intervento modificativo
dianzi ricordato) nonchè nell’art. 3 bis, recante i criteri allocativi degli
impianti, e negli artt. 4 e 5 del citato regolamento provinciale. A base delle
suddette decisioni di annullamento la Sezione ha posto la questione della
indebita ingerenza della Provincia in ambiti materiali di esclusiva afferenza
statale ( quale appunto quello della tutela della salute umana dall’inquinamento
elettromagnetico), costituenti specifici <obiettivi di qualità > che la legge
quadro nazionale ( l. n.36/01) affida in via esclusiva allo Stato, per intuibili
esigenze di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale e
di efficiente gestione degli impianti di telecomunicazione.
La motivazione a corredo della decisione ( n. 5247/09) di accoglimento delle
censure afferenti le modalità di predisposizione della disciplina sulla
allocazione degli impianti ( art. 3 bis cit.) ha invece valorizzato la
inadeguatezza dello strumento regolamentare provinciale, avuto riguardo al
parametro normativo nazionale ( in particolare, artt. 4 e 8 L. n. 36/01) che
individua nella legge regionale o provinciale il titolo di intervento regolatore
nella fissazione dei criteri localizzativi e soprattutto l’incongruenza
dell’affidamento ai Comuni di poteri assai estesi nell’adozione di direttive
generali per l’allocazione degli impianti, che risultano poi vincolanti in sede
di rilascio dei puntuali provvedimenti autorizzatori.
Attesa la pacifica natura regolamentare delle determinazioni caducate a mezzo
delle richiamate decisioni e quindi della efficacia erga omnes che alle
stesse pronunce deve per questa parte necessariamente riconnettersi, al giudice
di questa sede, in cui vengono in gioco, quali atti presupposti impugnati, anche
i suindicati atti regolamentari provinciali già oggetto di annullamento, non
resta che prendere atto delle ricordate pronunce ( di cui si condividono le
motivazioni, pienamente riproducibili anche nella presente controversia) e
dichiarare per questa parte la improcedibilità dell’appello e del ricorso di
primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, per ciò che riguarda gli
indicati atti regolamentari presupposti.
Ma è evidente che la caducazione delle richiamate disposizioni regolamentari
presupposte comporta altresì il necessario annullamento, per invalidità
derivata, di tutti gli atti in primo grado impugnati ( ed in particolare delle
direttive comunale sull’insediamento degli impianti e del programma
localizzativo per il 2002), dato che gli stessi risultano adottati sulla scorta
delle previsioni regolamentari già oggetto di caducazione ad opera delle
richiamate decisioni.
Per questa parte l’appello va dunque accolto e, in riforma della impugnata
sentenza, va disposto l’annullamento degli atti in primo grado impugnati, con
assorbimento dei restanti motivi .
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le
parti, ricorrendo giusti motivi individuabili nella natura della presente
decisione, definita sulla scorta di mere emergenze processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, in parte lo dichiara
improcedibile ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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