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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 dicembre 2009, n. 8206



INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Determinazione degli obiettivi di qualità - Competenza legislativa esclusiva statale - Legge quadro n. 36/01. In materia di inquinamento elettromagnetico, la legge quadro nazionale ( l. n.36/01) affida in via esclusiva allo Stato la determinazione degli “obiettivi di qualità”, per intuibili esigenze di omogeneità dei livelli di tutela della salute umana su tutto il territorio nazionale e di efficiente gestione degli impianti di telecomunicazione. Pres. Varrone, Est. Castriota Scanderbeg - V. n.v. (avv.ti Manzi e Sica) c. Comune di Trento (avv. Stella Richter) e altro (n.c.) - (Riforma T.R.G.A. Trento n. 449/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17/12/2009, Sentenza n. 8206
 


 

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N.08206/2009 REG.DEC.
N. 03243/2004 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2004, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi, Marco Sica, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
contro
La Provincia Autonoma di Trento;
il Comune di Trento, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini N.11;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00449/2003, resa tra le parti, concernente PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE TELECOMUNICAZIONI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati L. Manzi.e Stella Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


E’ impugnata la sentenza del Trga del Trentino-AltoAdige n.449 del 28 novembre 2003 che ha respinto il ricorso proposto da Omnitel Pronto Italia spa ( di poi divenuta Vodafone Omnitel spa) avverso le determinazioni ( tutte dettagliatamente indicate nella epigrafe della impugnata decisione) con le quali, in conformità alle direttive comunali per il corretto insediamento degli impianti- pur esse impugnate - di cui alla delibera di CC di Trento n. 17 del 12.2.2002 ( a sua volta adottata sulla scorta delle previsioni regolamentari di cui al DPGP n. 13-31 del 29 giugno 2000), è stato adottato, con delibera della Giunta comunale di Trento n. 180 del 31.7.2002, il programma di localizzazione degli impianti per il 2002.


Il Tribunale periferico, dopo aver espresso dubbi sulla stessa ammissibilità del mezzo sotto il profilo della carenza di lesività attuale degli atti impugnati, è pervenuto alla decisione di reiezione del ricorso, valorizzando la particolare autonomia legislativa della Provincia di Trento che consentirebbe alla medesima di addivenire alla adozione di normative di specie anche non del tutto conformi alle norme statali.


E’ insorta avverso tale decisione la società Vodafone Omnitel rilevandone la erroneità e chiedendone la riforma, con consequenziale annullamento degli atti in primo grado impugnati.


All’udienza del 3 novembre 2009 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.


Il ricorso in appello va dichiarato in parte improcedibile ed in parte va accolto.


La Sezione ha già avuto modo di occuparsi delle questioni che vengono nuovamente all’esame del giudicante con la decisione n. 4841 del 26 agosto 2003 e con la decisione n. 5247 del 8 settembre 2009. Con tali pronunce sono state annullate le disposizioni regolamentari adottate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di protezione della popolazione residente dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in materia di insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, contenute nel regolamento adottato con DPGP del 29 giugno 2000 ( anche nel testo modificato a seguito della adozione del DPGP n.30/81 del 25 settembre 2001).


In particolare, nelle prefate decisioni sono state espressamente caducate, sulla scorta delle considerazioni ampiamente sviluppate da Consiglio di Stato n. 4841/03 ( cui per quanto possa occorrere si fa espresso rinvio), le disposizioni contenute nell’art. 2 comma 1 lett. a) e b) e nel relativo allegato D ( con la decisione n. 5247/09, anche nel testo risultante dall’intervento modificativo dianzi ricordato) nonchè nell’art. 3 bis, recante i criteri allocativi degli impianti, e negli artt. 4 e 5 del citato regolamento provinciale. A base delle suddette decisioni di annullamento la Sezione ha posto la questione della indebita ingerenza della Provincia in ambiti materiali di esclusiva afferenza statale ( quale appunto quello della tutela della salute umana dall’inquinamento elettromagnetico), costituenti specifici <obiettivi di qualità > che la legge quadro nazionale ( l. n.36/01) affida in via esclusiva allo Stato, per intuibili esigenze di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale e di efficiente gestione degli impianti di telecomunicazione.


La motivazione a corredo della decisione ( n. 5247/09) di accoglimento delle censure afferenti le modalità di predisposizione della disciplina sulla allocazione degli impianti ( art. 3 bis cit.) ha invece valorizzato la inadeguatezza dello strumento regolamentare provinciale, avuto riguardo al parametro normativo nazionale ( in particolare, artt. 4 e 8 L. n. 36/01) che individua nella legge regionale o provinciale il titolo di intervento regolatore nella fissazione dei criteri localizzativi e soprattutto l’incongruenza dell’affidamento ai Comuni di poteri assai estesi nell’adozione di direttive generali per l’allocazione degli impianti, che risultano poi vincolanti in sede di rilascio dei puntuali provvedimenti autorizzatori.


Attesa la pacifica natura regolamentare delle determinazioni caducate a mezzo delle richiamate decisioni e quindi della efficacia erga omnes che alle stesse pronunce deve per questa parte necessariamente riconnettersi, al giudice di questa sede, in cui vengono in gioco, quali atti presupposti impugnati, anche i suindicati atti regolamentari provinciali già oggetto di annullamento, non resta che prendere atto delle ricordate pronunce ( di cui si condividono le motivazioni, pienamente riproducibili anche nella presente controversia) e dichiarare per questa parte la improcedibilità dell’appello e del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, per ciò che riguarda gli indicati atti regolamentari presupposti.


Ma è evidente che la caducazione delle richiamate disposizioni regolamentari presupposte comporta altresì il necessario annullamento, per invalidità derivata, di tutti gli atti in primo grado impugnati ( ed in particolare delle direttive comunale sull’insediamento degli impianti e del programma localizzativo per il 2002), dato che gli stessi risultano adottati sulla scorta delle previsioni regolamentari già oggetto di caducazione ad opera delle richiamate decisioni.


Per questa parte l’appello va dunque accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va disposto l’annullamento degli atti in primo grado impugnati, con assorbimento dei restanti motivi .
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi individuabili nella natura della presente decisione, definita sulla scorta di mere emergenze processuali.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.


Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                  IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione



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