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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 13 febbraio 2009, (C.C. 25/11/2008), n. 824
RIFIUTI - Servizio di smaltimento - Iscrizione all’Albo - Requisito ineludibile
- Art. 212, c. 5 d.lgs.n. 152/2006. Analogamente a quanto previsto dalla
previgente normativa (d.lgs. n. 22 del 1997), l’art. 212, co. 5, d.lgs. n. 152
del 2006 sancisce che l’iscrizione all’Albo è requisito ineludibile per lo
svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti. Pres. Baccarini, Est. Poli
- A. s.p.a. (avv.ti Ilari e Fiore) c. M. s.r.l. (avv. Della Rocca) - Conferma
TAR Abruzzo, Pescara, n. 140/2008. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 13 febbraio
2009, (C.C. 25/11/2008), n. 824
RIFIUTI - Servizio di gestione integrata - Organizzazione territoriale - Enti
gestori - Esternalizzazione del servizio - Artt. 199-201 d.lgs. n. 152/2006.
A mente del combinato disposto degli artt. 199, 200 e 201, d.lgs. n. 152 del
2006 l’organizzazione territoriale dei servizi di gestione integrata dei rifiuti
è affidata agli enti gestori degli ambiti territoriali ottimali; questi ultimi,
giusta il puntuale disposto dell’art. 202, d.lgs. n. 152 cit., sono obbligati ad
esternalizzare il servizio mediante gara nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali; non è prevista la formula organizzativa della società pubblica. Pres.
Baccarini, Est. Poli - A. s.p.a. (avv.ti Ilari e Fiore) c. M. s.r.l. (avv. Della
Rocca) - Conferma TAR Abruzzo, Pescara, n. 140/2008. CONSIGLIO DI STATO, Sez.
V - 13/02/2009, (C.C. 25/11/2008), n. 824
APPALTI - Società miste - Affidamento in via diretta - Condizioni - Art. 32,
c.3 d.lgs. n. 163/2006 - Costituzione di società mista per specifica missione.
La risposta alla questione se gli appalti pubblici possano essere affidati a
società miste in via diretta, o se occorra seguire procedure di evidenza
pubblica, deve essere differenziata, occorrendo distinguere l’ipotesi di
costituzione di una società mista per una specifica missione, sulla base di una
gara che abbia per oggetto sia la scelta del socio che l’affidamento della
specifica missione, e l’ipotesi in cui si intendano affidare ulteriori appalti
ad una società mista già costituita. Con riferimento al primo caso, la
giurisprudenza nazionale (cfr. da ultimo Cons. St., ad.plen., 3 marzo 2008, n.
1; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5587; sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/07) e
comunitaria (cfr. Corte giust. CE, sez. I, 11 gennaio 2005, n. C-26/03) è
pervenuta alla conclusione che, nel rispetto di precisi paletti, è sufficiente
una unica gara. Nel secondo caso , invece, occorre una gara per l’affidamento
degli appalti ulteriori e successivi rispetto all’originaria missione. Già prima
del d.lgs. n. 163 del 2006, sembrava preferibile la soluzione secondo cui,
limitatamente ai lavori e servizi specifici e originari, per i quali fosse stata
costituita la società, fosse sufficiente una sola procedura di evidenza
pubblica, e dunque bastasse quella utilizzata per la scelta dei soci privati, da
intendersi come finalizzata alla selezione dei soci più idonei anche in
relazione ai lavori e servizi da affidare alla società. Tale soluzione è stata
sostanzialmente recepita dal d.lgs. n. 163 del 2006 c.d. codice dei contratti
pubblici. Dispone infatti l’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 163 cit., che le
società miste non sono tenute ad applicare le disposizioni del medesimo d.lgs.
(e dunque non sono tenute a seguire procedure di evidenza pubblica),
limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del
servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le
condizioni specificamente indicate dalla norma. Ne discende che la società mista
opera nei limiti dell’affidamento iniziale e non può ottenere senza gara
ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario. Pres.
Baccarini, Est. Poli - A. s.p.a. (avv.ti Ilari e Fiore) c. M. s.r.l. (avv. Della
Rocca) - Conferma TAR Abruzzo, Pescara, n. 140/2008.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 13/02/2009, (C.C. 25/11/2008), n. 824
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 824/09 REG.DEC.
N.3079 REG. RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2008
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 3079\2008, proposto da Ambiente s.p.a. in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Stefano Ilari ed Alessia Fiore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
Pace in Roma, piazza delle Muse, n. 8;
contro
Mantini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, domiciliato in Roma, via G.G. Porro
n. 8;
e nei confronti di
Comunità Montana Vestina Zona “I” di Penne, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita;
S.r.l. Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sede di
Pescara, sezione I, n. 140 del 6 marzo 2008.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Mantini s.r.l.;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 25 novembre 2008 la relazione del
consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Fiore e Della Rocca;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Alcuni comuni, gia componenti del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti
dell’area pescarese, hanno costituito in data 20 maggio 1998 la società Ambiente
s.p.a (in prosieguo Ambiente) a totale partecipazione pubblica; avente ad
oggetto l’espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti ed igiene
ambientale.
Giova subito precisare, in punto di fatto, che tale società è sostanzialmente
priva di personale, mezzi e dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali (cfr. certificazione della Camera di commercio del 23 ottobre 2007;
comunicazione della sezione regionale Abruzzo dell’Albo Gestori Ambientali del 3
dicembre 2007).
Successivamente la società Ambiente ha costituito la s.r.l. Ecologica,
strumentale all’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, in via
prevalente ma non esclusiva, nei confronti dei comuni soci; la durata della
società è stata stabilita sino al 31 dicembre 2030 (cfr. art. 3) dello statuto.
1.1. Con deliberazione n. 4 del 14 febbraio 2005 la società Ambiente ha indetto
una gara per la scelta del socio privato operativo di minoranza della società
Ecologica; la gara è stata vinta dalla società Deco s.p.a.
1.2. Con deliberazione n. 12 del 13 luglio 2007 la Comunità Montana Vestina Zona
“I” di Penne ha acquistato una quota (pari ad euro mille) del capitale sociale
della Ambiente s.p.a.
Con deliberazione n. 31 del 27 novembre 2007 la Comunità ha affidato in house,
alla società Ambiente, il servizio di igiene ambientale del territorio dei
comuni che la compongono fino al 31 dicembre 2010.
Con contratto di servizio stipulato in data 28 dicembre 2007 n. rep. 93, la
società Ambiente e la comunità Vestina hanno convenuto, inter alios, di affidare
la gestione concreta del servizio di smaltimento dei rifiuti alla s.r.l.
Ecologica.
2. Avverso la deliberazione n. 31 del 2007 è insorta davanti al T.a.r.
dell’Abruzzo, la s.r.l. Mantini (già affidataria del servizio di gestione dei
rifiuti per il territorio della comunità montana ed impresa operante nel
settore) articolando, all’interno di unico complesso motivo, le seguenti
censure:
a) violazione delle norme nazionali - art. 113, co. 5, t.u. enti locali - e
regionali - art. 7, l.r. n. 23 del 2004 - disciplinanti l’affidamento in house
del servizio di igiene urbana, nonché dei principi forgiati in materia dalla
giurisprudenza del giudice amministrativo;
b) carenza, in capo alla società Ambiente, dei requisiti tecnici ed
organizzativi indispensabili per svolgere il servizio in questione;
c) carenza del requisito del controllo analogo indispensabile per poter
configurare la fattispecie dell’in house, sotto il profilo che:
I) la comunità montana non è in grado di esercitare alcun controllo sulla
società Ecologica;
II) essendo stato il servizio affidato in concreto ad una società mista, che
aveva uno scopo specifico diverso, sono stati elusi sia la normativa sopra
richiamata che i principi della libera concorrenza e della par condicio fra gli
operatori di settore;
III) non si ravvisa controllo analogo neppure nei rapporti correnti fra la
comunità montana e la società Ambiente;
d) violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, dell’art. 2, l.r. n. 83 del 2000,
nonché degli artt. 1, co. 2, e 7, co. 4, lett. f), l.r. n. 23 del 2004, sotto il
profilo che l’ente locale non ha effettuato alcuna valutazione, in termini di
economicità, efficienza ed efficacia, della convenienza della scelta di servirsi
del modulo dell’in house providing, omettendo di apprezzare le esigenze di
corretta gestione delle risorse pubbliche.
3. L’impugnata sentenza - T.a.r. dell’Abruzzo, sede di Pescara, sezione I, n.
140 del 6 marzo 2008 - resa in forma semplificata alla camera di consiglio
fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, rifacendosi espressamente
alla decisione della adunanza plenaria di questo Consiglio (n. 1 del 2008) ed
alla ordinanza di rimessione della Quinta sezione (n. 5587 del 2007), ha accolto
il ricorso affermando che: <<….l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza
comunitaria risulta compatto nel senso di giudicare illegittimo l’affidamento di
servizi a società preesistenti e non appositamente costituite per quella
specifica attività e che …. non è sufficiente che i soci privati siano stati
selezionati con gara, occorrendo anche che tale scelta sia stata effettuata
previa predeterminazione delle finalità proprie della società al momento della
scelta dei soci; ….nella specie l’attività in questione, essendo la società
Ambiente s.p.a. nella sostanza priva di personale e di attrezzature, viene nella
sostanza svolta da una società mista preesistente (Ecologica s.r.l.), ché è
stata si scelta nel 2005 a seguito di gara pubblica, ma non per l’espletamento
del servizio in questione da svolgere a favore della Comunità Vestina; ….
nell’affidamento del servizio in parola sono state violate le norme ed i
principi nazionali e comunitari in materia di affidamento dei servizi pubblici
locali, in quanto il servizio in questione viene nella sostanza svolto, sia pure
con l’intermediazione di Ambiente s.p.a., da una società mista preesistente non
appositamente costituita per quella specifica attività, società nella quale, per
latro, la partecipazione del privato non è temporanea, ma ha un indubbio
carattere di stabilità (la durata di tale società è stata, infatti, stabilita al
2030)….>>.
4. Con ricorso notificato il 3 aprile 2008, e depositato il successivo 16
aprile, Ambiente ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del
T.a.r. affidato ai seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 112 c.p.c. e del sotteso principio di corrispondenza fra
chiesto e pronunciato, il T.a.r. avrebbe esplicitamente ignorato il thema
decidendum, richiamando in modo inappropriato frammenti di giurisprudenza non
pertinenti al caso di specie;
b) violazione dell’art. 26, l. n. 1034 del 1971, il T.a.r. avrebbe risolto la
causa con assoluta superficialità, applicando alla fattispecie principi del
tutto estranei e non pertinenti, senza comprendere la reale portata dei
precedenti richiamati ed omettendo di applicare i principi enucleati dal parere
del Consiglio di Stato, sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/07;
c) travisamento dei fatti sotto il profilo che la sentenza non avrebbe fatto
doverosa applicazione dei principi forgiati dal parere sez. II, n. 456/2007 cit.
che legittimerebbe l’affidamento di servizi pubblici a società mista in presenza
della sola condizione dell’espletamento di una gara per la scelta del socio
operativo;
d) erronea applicazione dell’art. 113, co. 5, t.u. enti locali, sussistendo
tutti i presupposti per riconoscere l’essenza di un autentico affidamento di
servizio locale a società in house.
5. Si è costituita la società Mantini deducendo l'infondatezza del gravame in
fatto e diritto.
6. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 25 novembre 2008.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
7.1. Palesemente infondato è il primo mezzo, sulla scorta della semplice lettura
delle doglianze illustrate in prime cure (in particolare pagine 13 e 14 del
ricorso introduttivo) e sintetizzate al precedente punto 2, dal cui ambito la
sentenza appellata e gli argomenti su cui è fondata la sua motivazione non
esorbitano;
7.2. Con il secondo mezzo si deduce l’erroneità della sentenza per violazione
dell’art. 26, l. T.a.r. (novellato dall’art. 9, l. n. 205 del 2000),
lamentandosi, nella sostanza, la carenza dei presupposti per la pronuncia di una
sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per
la trattazione dell’incidente cautelare.
Il mezzo è sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua
globalità.
Inammissibile in quanto in primo grado la parte, resa edotta del mutamento del
rito, nulla ha obiettato, cosi rinunciando implicitamente a dedurre
eventualmente errores in procedendo (cfr. art. 157, comma 3, c.p.c.). Inoltre,
il mezzo si sostanzia in una censura di difetto di motivazione della sentenza di
primo grado, censura che non rileva nel giudizio di appello atteso che l’effetto
devolutivo di detto giudizio consente al giudice di appello di provvedere sulle
domande, eventualmente integrando la motivazione mancante (sez. IV, 6 novembre
2007, n. 5733). Tale conclusione si pone in linea di continuità logica con la
giurisprudenza che ha sin qui vagliato le conseguenze della violazione, da parte
del giudice di primo grado, della disciplina legale della sentenza in forma
semplificata conclusiva della fase cautelare.
Si è infatti ammesso l’annullamento con rinvio solo quando le parti presenti
alla camera di consiglio non siano state sentite sul punto specifico, o siano
stati violati i termini minimi a difesa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno
2003, n. 3312).
Ma la censura è infondata anche nel merito.
Il presupposto per la definizione immediata dell’incidente cautelare è che vi
sia una <<situazione manifesta>> in relazione alla ricevibilità, procedibilità,
ammissibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso.
Per <<manifesta>> si intende una situazione che non comporta l’esame di
problematiche complesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2007, n. 3480; sez.
IV, 28 febbraio 2005, n. 705); ma, poiché nel disegno della legge l’iniziativa
della definizione immediata appartiene esclusivamente al giudice - tanto che può
decidere in mancanza della costituzione delle parti ed anche contro la loro
volontà - la sua scelta deve intendersi quale espressione di una valutazione di
opportunità insindacabile, fermo il limite del rispetto del principio del
contraddittorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5842; sez. VI, 30
gennaio 2002, n. 546).
In ogni caso il T.a.r., come meglio si vedrà in prosieguo, ha correttamente
apprezzato la consistenza dei motivi di ricorso alla stregua delle risultanze
processuali.
7.3. Le restanti censure, intimamente connesse sul piano logico, possono essere
esaminate congiuntamente e disattese nel loro complesso.
7.3.1. E’ prioritario stabilire se nel caso di specie ci si trovi di fronte ad
un affidamento di servizio pubblico locale a società in house (disciplinato
dall’art. 113, co. 5, lett. c), t.u. enti locali) ovvero mista (disciplinato
dall’art. 113, co. 5, lett. b), del medesimo t.u.).
Dal complesso degli elementi di fatto illustrati al precedente punto 1, emerge
univocamente che la fattispecie in concreto realizzata dalla comunità montana è
quella dell’affidamento del servizio a società mista.
Tanto in considerazione della mancanza, in capo alla società Ambiente, di
qualsivoglia capacità operativa, non disponendo di personale, mezzi e
soprattutto dell’idoneità tecnica alla gestione del servizio non risultando
iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: analogamente a quanto previsto
dalla previgente normativa (d.lgs. n. 22 del 1997), l’art. 212, co. 5, d.lgs. n.
152 del 2006 sancisce che l’iscrizione all’Albo è requisito ineludibile per lo
svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Pertanto, come esattamente rilevato dal T.a.r., la complessa fattispecie
negoziale e provvedimentale posta in essere dalla società Ambiente e dalla
comunità montana ha avuto l’unico scopo di eludere gli stringenti limiti posti,
in materia di affidamento del servizio pubblico locale di smaltimento dei
rifiuti, dai principi comunitari e dalla normativa nazionale dianzi richiamata.
E’ stato realizzato, in definitiva, un uso distorto della società pubblica da
parte dell’ente locale, come bene ha messo in chiaro, in linea generale, la
Corte dei conti nella relazione sullo stato dei controlli sugli organismi
partecipati dagli enti locali (cfr. deliberazione C. conti, sez. autonomie, 16
settembre 2008, n. 13).
Sotto tale angolazione, e per completezza, si segnala che a mente del combinato
disposto degli artt. 199, 200 e 201, d.lgs. n. 152 del 2006 l’organizzazione
territoriale dei servizi di gestione integrata dei rifiuti è affidata agli enti
gestori degli ambiti territoriali ottimali; questi ultimi, giusta il puntuale
disposto dell’art. 202, d.lgs. n. 152 cit., sono obbligati ad esternalizzare il
servizio mediante gara nel rispetto dei principi comunitari e nazionali; non è
prevista la formula organizzativa della società pubblica.
Consegue alle superiori considerazioni l’inconferenza di tutte le doglianze
sviluppate dall’appellante nel presupposto che si controverta di un affidamento
del servizio a società in house.
7.3.2. Si tratta a questo punto di stabilire la legittimità dell’affidamento del
servizio in esame, senza gara, alla società mista Ecologica s.r.l.
La risposta è senz’altro negativa.
La risposta alla questione se gli appalti pubblici possano essere affidati a
società miste in via diretta, o se occorra seguire procedure di evidenza
pubblica, deve essere differenziata, occorrendo distinguere l’ipotesi di
costituzione di una società mista per una specifica missione, sulla base di una
gara che abbia per oggetto sia la scelta del socio che l’affidamento della
specifica missione, e l’ipotesi in cui si intendano affidare ulteriori appalti
ad una società mista già costituita.
Con riferimento al primo caso, a seguito di una complessa evoluzione, la
giurisprudenza nazionale (cfr. da ultimo Cons. St., ad.plen., 3 marzo 2008, n.
1; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5587; sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/07) e
comunitaria (cfr. Corte giust. CE, sez. I, 11 gennaio 2005, n. C-26/03) è
pervenuta alla conclusione che, nel rispetto di precisi paletti, è sufficiente
una unica gara.
Nel secondo caso (che caratterizza il presente giudizio), invece, occorre una
gara per l’affidamento degli appalti ulteriori e successivi rispetto
all’originaria missione.
Già prima del d.lgs. n. 163 del 2006, sembrava preferibile la soluzione secondo
cui, limitatamente ai lavori e servizi specifici e originari, per i quali fosse
stata costituita la società, fosse sufficiente una sola procedura di evidenza
pubblica, e dunque bastasse quella utilizzata per la scelta dei soci privati, da
intendersi come finalizzata alla selezione dei soci più idonei anche in
relazione ai lavori e servizi da affidare alla società.
Tale soluzione è stata sostanzialmente recepita dal d.lgs. n. 163 del 2006 c.d.
codice dei contratti pubblici.
Dispone infatti l’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 163 cit., che le società miste
non sono tenute ad applicare le disposizioni del medesimo d.lgs. (e dunque non
sono tenute a seguire procedure di evidenza pubblica), limitatamente alla
realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono
state specificamente costituite, se ricorrono le condizioni specificamente
indicate dalla norma.
Ne discende che la società mista opera nei limiti dell’affidamento iniziale e
non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel
bando originario.
Con riferimento alla materia degli appalti e delle concessioni in caso di
partenariato pubblico - privato, anche la Commissione europea, con la
comunicazione 5 febbraio 2008, si è mossa lungo la medesima traiettoria
argomentativa, affermando che sia sufficiente una sola procedura di gara se la
scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata all’affidamento della
missione originaria, il ché si verifica quando la scelta di quest’ultimo è
accompagnata sia dalla costituzione del partenariato pubblico privato
istituzionale (id est attraverso la costituzione di società mista), sia
dall’affidamento della missione al socio operativo.
Non è dunque ammissibile una società mista <<aperta>> o <<generalista>> cui
affidare in via diretta, dopo la sua costituzione, un numero indeterminato di
appalti o di servizi pubblici.
Deve pertanto ritenersi superata una relativamente recente pronuncia del
Consiglio di Stato (sez. V, 3 febbraio 2005 n. 272) che ha ritenuto legittima la
concessione senza gara del servizio pubblico di mensa scolastica ad una società
mista a capitale pubblico maggioritario, in una ipotesi in cui la società era
stata costituita nel 1999 e l’affidamento senza gara era avvenuto in via diretta
nel 2003: la circostanza che si trattava di concessione e non di appalto e che
il capitale pubblico fosse maggioritario, non fa venire meno la necessità di un
affidamento con procedura di evidenza pubblica.
7.3.3. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie si staglia
la illegittimità della procedura posta in essere dalla società Ambiente e dalla
comunità montana.
Essa risiede nella indeterminatezza dei compiti intestati alla società Ecologica
e, in definitiva, nella mancata identificazione dei concreti ambiti operativi
collegati all’acquisto della qualità di socio da parte della s.p.a. Deco.
Come si è visto in precedenza, gli atti di gara confezionati a suo tempo dalla
società Ambiente, non identificano con sufficiente precisione il contenuto del
contratto, ma al contrario indicano genericamente l’attività di raccolta dei
rifiuti di tutti i comuni ricompresi nell’ambito territoriale ottimale (ovvero
tutti quelli appartenenti alla Provincia di Pescara) e di quegli altri che ne
avessero fatto richiesta (cfr. art. 4 dello statuto della società Ecologica;
artt. 4 e 6 del bando di gara del 2005).
La scelta del socio, ancorché selezionato con gara, non avviene dunque per
finalità definite, ma solo al fine della costituzione di una società
“generalista”, alla quale affidare l’esecuzione di servizi non ancora
identificati al momento della scelta stessa: tale circostanza rende di per sé
illegittimo l’affidamento diretto di ulteriori servizi.
Sul piano sostanziale, può essere ancora aggiunto che la riscontrata
illegittimità non riposa solamente su un motivo formale, ma trova corrispondenza
sulla distorsione della concorrenza che concretamente ne deriva: è infatti
evidente che la scelta di assumere l’incarico operativo per l’esecuzione di
servizi indeterminati ma di rilevanti importi, e per una durata esorbitante
(sino al 31 dicembre 2030), è di per sé discriminante in danno delle imprese di
settore che ben potrebbero, invece, concorrere per singoli lotti, di portata più
limitata e ben precisata (cfr. in termini Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2008,
n. 4603, inopinatamente richiamata, nella memoria conclusionale depositata
dall’appellante, a sostegno delle proprie tesi).
8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello e
confermare integralmente l’impugnata sentenza.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della
soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente
pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna Ambiente s.p.a. a rifondere in favore di Mantini s.r.l. le spese, le
competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in
complessivi euro 8.000/00, oltre accessori come per legge (12,50% a titolo
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2008, con la
partecipazione di:
Stefano Baccarini - Presidente
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere
Adolfo Metro - Consigliere
Giancarlo Giambartolemei - Consigliere
ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Vito Poli f.to Stefano Baccarini
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/09
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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