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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

C.G.A. Sicilia

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 2 luglio 2009, n. 581



DIRITTO URBANISTICO - Opere destinate ad attrezzature scolastiche - Pianificazione urbanistica generale - Superamento degli standard urbanistici minimi - Legittimità. In tema di opere destinate ad attrezzature scolastiche, è possibile superare gli standards urbanistici minimi senza incorrere in vizi di legittimità, sempre che il superamento non appaia macroscopico e del tutto ingiustificato (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1981, n. 989). A maggior ragione il principio deve trovare applicazione in relazione a scelte di pianificazione urbanistica generale il cui sovradi-mensionamento è sostenuto, nelle linee generali, da congrua considerazione delle stime di crescita. Pres. Trovato, Est. Millemaggi Cogliani - Comune di Camporotondo Etneo (avv. Cittadino) c. G.I. e altri (n.c.) - (Riforma TAR Sicilia, Catania, n. 638/2007). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA- 02/07/2009, n. 581

 

 

 

 

N. 581/09 REG.DEC.
N. 1151 REG.RIC.

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale

ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 1151 del 2007, proposto dal COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO,

in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Cittadino, con domicilio eletto in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell’avv. Girolamo Rubino;

contro

i signori GIUSEPPE IMPALLOMENI, SANTA IMPALLOMENI, ANTONIA IMPALLOMENI e GRAZIA FRAVVENTURA, non costituiti in giudizio;

e nei confronti

dell’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE, in persona dell’Assessore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi, 81, è domiciliato per legge

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione I della Sezione staccata di Catania, n. 638/2007 del 16 aprile 2007;

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 ottobre 2008 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avv. N. Seminara, su delega dell’avv. S. Cittadino, per il comune appellante e l’avv. dello Stato Mango per il comune appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

F A T T O
 

1. I signori Giuseppe, Santa ed Antonia Impallomeni - in qualità di proprietari del terreno in Comune di Camporotondo Etneo censito in catasto al foglio 1 partita 808, particelle 305-1060 - e la signora Grazia Fravventura - in qualità di proprietaria, nel medesimo Comune del terreno censito in catasto al foglio 1, partita 3130, particelle 129-133 - hanno impugnato, davanti alla Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, dapprima, con il ricorso principale, la deliberazione 8 aprile 2004 numero 10, pubblicata all’Albo Pretorio sino al 9 maggio 2004, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Camporotondo Etneo ha approvato lo schema di massima del piano regolatore generale e, con essa, la proposta e la relazione tecnica dell’Ufficio tecnico comunale allegata alla deliberazione (oltre ad ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale) e, successivamente, con motivi aggiunti, la deliberazione n. 1 del 9 novembre 2005 del Commissario ad acta di nomina regionale, contenente adozione del piano regolatore generale e dell’annesso regolamento edilizio del Comune di Camporotondo, unitamente al parere reso dal dirigente dall’Area tecnica il 3 novembre 2005 col numero 12178 di protocollo (oltre ad altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale).

I ricorrenti si dolevano, sostanzialmente, della localizzazione di pubblici servizi nelle aree di loro proprietà, prospettando l’illegittimità, sotto molteplici profili, degli atti impugnati.

Il giudice di primo grado, disattese una serie di eccezioni preliminari del Comune resistente e preso atto della estraneità alla lite, della Regione intimata (estromessa conseguentemente dal giudizio), ha respinto il ricorso principale, e buona parte delle censure rivolte avverso la deliberazione di adozione del piano regolatore da parte del Commissario ad acta (nominato dall’assessore regionale, in seguito alla situazione di incompatibilità in cui versavano i consiglieri, ai fini della adozione dello strumento urbanistico, accertata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 20 maggio 2005), tuttavia pervenendo all’annullamento, in parte qua, della deliberazione in questione, sulla base del quarto dei motivi aggiunti, con motivazione differenziata, quanto alla ricorrente Fravventura, da un lato ed i ricorrenti Impallomeni, dall’altro.

Per maggior precisione:
- è stata ritenuta illegittima la destinazione ad autoparco della proprietà Fravventura, interessata da concessione edilizia assentita per silenzio anteriormente alla deliberazione commissariale di adozione del piano;
- parimenti, è stata ritenuta illegittima, per immotivato superamento degli standards minimi ministeriali, la localizzazione di attrezzature scolastiche, sulla proprietà Impallomeni.

2. Su questi punti si incentra l’appello in esame, proposto dal Comune per contestare sia la formazione del silenzio-assenso sulla istanza di concessione della signora Fravventura, sia dell’obbligo di specifica motivazione in ordine al superamento degli standards minimi ministeriali, con riferimento ad attrezzature di tipo specialistico.

I capi impugnati della sentenza appellata sarebbero affetti da erroneità in fatto, sul primo punto in contestazione e da erronea e falsa applicazione delle regole concernenti gli standards, quanto al secondo punto.
In conclusione la sentenza appellata andrebbe parzialmente riformata nel senso dell’integrale reiezione anche dell’impugnazione proposta con i motivi aggiunti.

3. Non costituitasi la parte privata e costituitosi, al contrario, l’Assessorato regionale, ma solo per eccepire la già intervenuta estromissione dal giudizio, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 16 ottobre 2008 e trattenuta in decisione.
 

D I R I T T O
 

1. Si dà atto della già pronunciata estromissione dal giudizio dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente.
Peraltro, alla notificazione dell’atto di appello alla parte estromessa dal giudizio, in assenza di gravame avverso il capo della sentenza che si pronuncia in tal senso, non può annettersi altra funzione ed effetto che quello di portare la parte (comunque presente nel primo grado del giudizio) a conoscenza della intervenuta interposizione dell’appello.

2.1. Chiarito tale aspetto, l’appello deve ritenersi fondato.

2.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima la destinazione ad autoparco dell’area di proprietà della signora Fravventura sul presupposto dell’affidamento qualificato derivante dall’intervenuto rilascio di una concessione edilizia mediante silenzio assenso, omettendo di tenere nella debita considerazione il susseguirsi di reiterate ed inevase richieste di integrazione documentale, da parte del Comune, di cui l’ultima in prossimità della scadenza del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di concessione, ostative alla formazione del provvedimento per silenzio, sulla base della legge regionale n. 17 del 1994.

2.3. Quanto, poi, alla localizzazione, sulla proprietà Impallomeni di attrezzature scolastiche, la cui previsione è stata ritenuta illegittima per immotivato superamento degli standards minimi contemplati dal d.m. 2 aprile 1968, deve essere condiviso il rilievo del Comune appellante, in ordine all’insita contraddittorietà del capo di sentenza che ritiene immotivato il suddetto superamento (in quanto le attrezzature scolastiche sono state previste nella misura di 25, 26 mq. per abitante), rispetto ad altro capo della medesima sentenza, che respinge l’impugnazione sulla considerazione che le previsioni di crescita demografica sulla quale si incentrano le previsioni del piano appaiono supportate da congruo ed esaustivo studio delle condizioni di fatto esistenti e da una stima realistica dell’incremento della popolazione.

A parte tale considerazione, in tema di opere destinate ad attrezzature scolastiche è stato da tempo chiarito che gli standards urbanistici minimi possono essere superati senza incorrere in vizi di legittimità, sempre che il superamento non appaia macroscopico e del tutto ingiustificato (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1981, n. 989).

L’orientamento in parola è stato anche di recente confermato dal Consiglio di Stato, con la decisione della sez. V, n. 2702 del 15 maggio 2001 (citata dall’appellante), con riferimento, oltre tutto, al carattere derogatorio della localizzazione dell'area da destinare alle opere di edilizia scolastica.

A maggior ragione il principio deve trovare applicazione in relazione a scelte di pianificazione urbanistica generale il cui sovradimensionamento è sostenuto, nelle linee generali, da congrua considerazione delle stime di crescita, senza che si richieda poi, una motivazione specifica, in relazione alla localizzazione nell’area di proprietà dei ricorrenti, in assenza (come accertato dallo stesso giudice di primo grado) di un qualche legittimo affidamento desumibile dalla mera presentazione di un piano di lottizzazione.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma parziale della sentenza appellata, deve essere respinta interamente l’impugnazione proposta con motivi aggiunti al ricorso n. 4271/04 R.G. della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

Le spese dei due gradi di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.
 

P. Q. M.
 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge interamente l’impugnazione proposta dagli attuali appellati con motivi aggiunti al ricorso n. 4271/2004 R.G. della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia;

Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 16 ottobre 2008, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Ermanno de Francisco, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.

F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria il 2 luglio 2009



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