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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
C.G.A. Sicilia
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 2 luglio 2009, n. 581
DIRITTO URBANISTICO - Opere destinate ad attrezzature scolastiche -
Pianificazione urbanistica generale - Superamento degli standard urbanistici
minimi - Legittimità. In tema di opere destinate ad attrezzature
scolastiche, è possibile superare gli standards urbanistici minimi senza
incorrere in vizi di legittimità, sempre che il superamento non appaia
macroscopico e del tutto ingiustificato (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 11
dicembre 1981, n. 989). A maggior ragione il principio deve trovare applicazione
in relazione a scelte di pianificazione urbanistica generale il cui
sovradi-mensionamento è sostenuto, nelle linee generali, da congrua
considerazione delle stime di crescita. Pres. Trovato, Est. Millemaggi Cogliani
- Comune di Camporotondo Etneo (avv. Cittadino) c. G.I. e altri (n.c.) -
(Riforma TAR Sicilia, Catania, n. 638/2007).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA- 02/07/2009,
n. 581
N. 581/09 REG.DEC.
N. 1151 REG.RIC.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1151 del 2007, proposto dal COMUNE DI CAMPOROTONDO
ETNEO,
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore
Cittadino, con domicilio eletto in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo
studio dell’avv. Girolamo Rubino;
contro
i signori GIUSEPPE IMPALLOMENI, SANTA IMPALLOMENI, ANTONIA IMPALLOMENI e GRAZIA
FRAVVENTURA, non costituiti in giudizio;
e nei confronti
dell’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE, in persona dell’Assessore in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso
i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi, 81, è domiciliato per legge
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione I
della Sezione staccata di Catania, n. 638/2007 del 16 aprile 2007;
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale territorio
ed ambiente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 ottobre 2008 il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avv. N. Seminara, su delega dell’avv. S.
Cittadino, per il comune appellante e l’avv. dello Stato Mango per il comune
appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O
1. I signori Giuseppe, Santa ed
Antonia Impallomeni - in qualità di proprietari del terreno in Comune di
Camporotondo Etneo censito in catasto al foglio 1 partita 808, particelle
305-1060 - e la signora Grazia Fravventura - in qualità di proprietaria, nel
medesimo Comune del terreno censito in catasto al foglio 1, partita 3130,
particelle 129-133 - hanno impugnato, davanti alla Sezione staccata di Catania
del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, dapprima, con il ricorso
principale, la deliberazione 8 aprile 2004 numero 10, pubblicata all’Albo
Pretorio sino al 9 maggio 2004, con cui il Consiglio Comunale del Comune di
Camporotondo Etneo ha approvato lo schema di massima del piano regolatore
generale e, con essa, la proposta e la relazione tecnica dell’Ufficio tecnico
comunale allegata alla deliberazione (oltre ad ogni altro atto o provvedimento,
antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale) e,
successivamente, con motivi aggiunti, la deliberazione n. 1 del 9 novembre 2005
del Commissario ad acta di nomina regionale, contenente adozione del
piano regolatore generale e dell’annesso regolamento edilizio del Comune di
Camporotondo, unitamente al parere reso dal dirigente dall’Area tecnica il 3
novembre 2005 col numero 12178 di protocollo (oltre ad altro atto o
provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o
consequenziale).
I ricorrenti si dolevano, sostanzialmente, della localizzazione di pubblici
servizi nelle aree di loro proprietà, prospettando l’illegittimità, sotto
molteplici profili, degli atti impugnati.
Il giudice di primo grado, disattese una serie di eccezioni preliminari del
Comune resistente e preso atto della estraneità alla lite, della Regione
intimata (estromessa conseguentemente dal giudizio), ha respinto il ricorso
principale, e buona parte delle censure rivolte avverso la deliberazione di
adozione del piano regolatore da parte del Commissario ad acta (nominato
dall’assessore regionale, in seguito alla situazione di incompatibilità in cui
versavano i consiglieri, ai fini della adozione dello strumento urbanistico,
accertata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 20 maggio 2005),
tuttavia pervenendo all’annullamento, in parte qua, della deliberazione in
questione, sulla base del quarto dei motivi aggiunti, con motivazione
differenziata, quanto alla ricorrente Fravventura, da un lato ed i ricorrenti
Impallomeni, dall’altro.
Per maggior precisione:
- è stata ritenuta illegittima la destinazione ad autoparco della proprietà
Fravventura, interessata da concessione edilizia assentita per silenzio
anteriormente alla deliberazione commissariale di adozione del piano;
- parimenti, è stata ritenuta illegittima, per immotivato superamento degli
standards minimi ministeriali, la localizzazione di attrezzature scolastiche,
sulla proprietà Impallomeni.
2. Su questi punti si incentra l’appello in esame, proposto dal Comune per
contestare sia la formazione del silenzio-assenso sulla istanza di concessione
della signora Fravventura, sia dell’obbligo di specifica motivazione in ordine
al superamento degli standards minimi ministeriali, con riferimento ad
attrezzature di tipo specialistico.
I capi impugnati della sentenza appellata sarebbero affetti da erroneità in
fatto, sul primo punto in contestazione e da erronea e falsa applicazione delle
regole concernenti gli standards, quanto al secondo punto.
In conclusione la sentenza appellata andrebbe parzialmente riformata nel senso
dell’integrale reiezione anche dell’impugnazione proposta con i motivi aggiunti.
3. Non costituitasi la parte privata e costituitosi, al contrario, l’Assessorato
regionale, ma solo per eccepire la già intervenuta estromissione dal giudizio,
la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 16 ottobre 2008 e trattenuta
in decisione.
D I R I T T O
1. Si dà atto della già pronunciata
estromissione dal giudizio dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente.
Peraltro, alla notificazione dell’atto di appello alla parte estromessa dal
giudizio, in assenza di gravame avverso il capo della sentenza che si pronuncia
in tal senso, non può annettersi altra funzione ed effetto che quello di portare
la parte (comunque presente nel primo grado del giudizio) a conoscenza della
intervenuta interposizione dell’appello.
2.1. Chiarito tale aspetto, l’appello deve ritenersi fondato.
2.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima la destinazione ad
autoparco dell’area di proprietà della signora Fravventura sul presupposto
dell’affidamento qualificato derivante dall’intervenuto rilascio di una
concessione edilizia mediante silenzio assenso, omettendo di tenere nella debita
considerazione il susseguirsi di reiterate ed inevase richieste di integrazione
documentale, da parte del Comune, di cui l’ultima in prossimità della scadenza
del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di
concessione, ostative alla formazione del provvedimento per silenzio, sulla base
della legge regionale n. 17 del 1994.
2.3. Quanto, poi, alla localizzazione, sulla proprietà Impallomeni di
attrezzature scolastiche, la cui previsione è stata ritenuta illegittima per
immotivato superamento degli standards minimi contemplati dal d.m. 2 aprile
1968, deve essere condiviso il rilievo del Comune appellante, in ordine
all’insita contraddittorietà del capo di sentenza che ritiene immotivato il
suddetto superamento (in quanto le attrezzature scolastiche sono state previste
nella misura di 25, 26 mq. per abitante), rispetto ad altro capo della medesima
sentenza, che respinge l’impugnazione sulla considerazione che le previsioni di
crescita demografica sulla quale si incentrano le previsioni del piano appaiono
supportate da congruo ed esaustivo studio delle condizioni di fatto esistenti e
da una stima realistica dell’incremento della popolazione.
A parte tale considerazione, in tema di opere destinate ad attrezzature
scolastiche è stato da tempo chiarito che gli standards urbanistici minimi
possono essere superati senza incorrere in vizi di legittimità, sempre che il
superamento non appaia macroscopico e del tutto ingiustificato (in termini,
Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1981, n. 989).
L’orientamento in parola è stato anche di recente confermato dal Consiglio di
Stato, con la decisione della sez. V, n. 2702 del 15 maggio 2001 (citata
dall’appellante), con riferimento, oltre tutto, al carattere derogatorio della
localizzazione dell'area da destinare alle opere di edilizia scolastica.
A maggior ragione il principio deve trovare applicazione in relazione a scelte
di pianificazione urbanistica generale il cui sovradimensionamento è sostenuto,
nelle linee generali, da congrua considerazione delle stime di crescita, senza
che si richieda poi, una motivazione specifica, in relazione alla localizzazione
nell’area di proprietà dei ricorrenti, in assenza (come accertato dallo stesso
giudice di primo grado) di un qualche legittimo affidamento desumibile dalla
mera presentazione di un piano di lottizzazione.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto
e, conseguentemente, in riforma parziale della sentenza appellata, deve essere
respinta interamente l’impugnazione proposta con motivi aggiunti al ricorso n.
4271/04 R.G. della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia.
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere interamente compensate fra le
parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente
pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in parziale
riforma della sentenza appellata, respinge interamente l’impugnazione proposta
dagli attuali appellati con motivi aggiunti al ricorso n. 4271/2004 R.G. della
Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia;
Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 16 ottobre 2008, dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di
consiglio con l'intervento dei Signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente,
Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Ermanno de Francisco, Filippo Salvia,
Pietro Ciani, Componenti.
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria il 2 luglio 2009
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