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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 12/11/2009, Sentenza C-12/09
DIRITTO SANITARIO - Prescrizioni tecniche per la donazione -
Approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani - Omessa
trasposizione entro il termine impartito - Inadempimento di uno Stato
(Italia) - Direttiva 2006/17/CE. Non avendo adottato, entro il termine
stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006,
2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la
donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in
forza dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/17. Pres. Lindh -
Rel. Lõhmus - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 12/11/2009, Sentenza C-12/09
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Inosservanza degli obblighi e dei termini
prescritti da una direttiva - Ordinamento giuridico interno -
Giustificazione - Esclusione. Uno Stato membro non può eccepire
disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno
per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da
una direttiva (v. sentenza 28/06/2007, causa C-235/04). Pres. Lindh - Rel.
Lõhmus - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE
DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 12/11/2009, Sentenza C-12/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
12 novembre 2009
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/17/CE - Prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di
tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro il termine
impartito»
Nella causa C-12/09,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 9 gennaio 2009,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C.
Cattabriga e S. Mortoni, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di
agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dalla sig.ra P. Lindh, presidente della Sesta Sezione, facente
funzione di presidente della Settima Sezione, dai sigg. U. Lõhmus
(relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006,
2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per
la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani (GU L 38, pag. 40), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali
disposizioni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/17.
2 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, primo comma, di tale direttiva, gli Stati
membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1° novembre
2006 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 In assenza di qualsiasi informazione relativa ai provvedimenti
adottati dalla Repubblica italiana per assicurare il recepimento della
detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno, la
Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all’art.
226 CE intimando a tale Stato membro, con lettera del 20 aprile 2007, di
presentare le proprie osservazioni.
4 Non avendo ottenuto risposta, la Commissione, in data 6 maggio 2008,
ha emesso un parere motivato con cui ha invitato la Repubblica italiana
ad adottare i provvedimenti necessari per il recepimento della direttiva
2006/17 entro due mesi a decorrere dal ricevimento di tale parere
motivato.
5 Con lettera 9 luglio 2008, la Repubblica italiana ha risposto al detto
parere motivato comunicando alla Commissione che, ai fini di tale
recepimento, il Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 aveva adottato
uno schema di decreto legislativo, il quale doveva essere sottoposto per
i prescritti pareri alla Conferenza «Stato-Regioni» e alla competente
commissione parlamentare, per cui l’approvazione definitiva delle
disposizioni necessarie al detto recepimento era prevista per il 1°
agosto 2008.
6 In assenza di altre informazioni che consentissero di ritenere che
tutti i provvedimenti necessari al recepimento della direttiva 2006/17
nell’ordinamento giuridico italiano fossero stati definitivamente
adottati, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.
7 Nel controricorso, la Repubblica italiana non contesta l’inadempimento
fatto valere. Essa precisa che l’iter legislativo diretto ad assicurare
tale recepimento non è ancora concluso, ma potrà essere rapidamente
portato a termine, poiché gli schemi di decreti legislativi necessari
sono già stati preparati. Pertanto, la Repubblica italiana ritiene di
poter dar conto dell’avvenuta entrata in vigore dei detti decreti
legislativi entro il termine di conclusione della fase scritta del
procedimento relativa alla presente causa.
8 Occorre a tal riguardo ricordare che, secondo costante giurisprudenza,
l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del
termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti intervenuti in
seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (v., in
particolare, sentenza 17 gennaio 2008, causa C-152/05,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-39, punto 15 e la giurisprudenza ivi
menzionata).
9 Peraltro, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o
situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare
l’inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva
(v., in particolare, sentenza 28 giugno 2007, causa C-235/04,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5415, punto 55 e la giurisprudenza ivi
citata).
10 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine
impartito nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato
i provvedimenti necessari per assicurare il recepimento della direttiva
2006/17 nel suo ordinamento giuridico interno.
11 In tale contesto il ricorso presentato dalla Commissione dev’essere
considerato fondato.
12 Di conseguenza, occorre constatare che la Repubblica italiana, non
avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in
forza dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/17.
Sulle spese
13 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta
soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua
la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in
forza dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/17.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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