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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 26/11/2009, Sentenza C-13/09


DIRITTO SANITARIO - Prescrizioni in tema di rintracciabilità - Notifica di reazioni ed eventi avversi gravi - Prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro il termine stabilito - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 2006/86/CE - Dir. 2004/23/CE. La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva. Pres. Silva de Lapuerta - Rel. Malenovský - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 26/11/2009, Sentenza C-13/09

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Esistenza di un inadempimento - Criteri di valutazione - Inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva - Ordinamento giuridico interno - Giustificazione - Esclusione. L’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., sentenze 27/10/2005, causa C-23/05, Commissione/Lussemburgo e 27/09/2007, causa C-115/07, Commissione/Repubblica ceca). Peraltro, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., sentenze 10/04/2003, causa C-114/02, Commissione/Francia e 23/04/2009, causa C-321/08, Commissione/Spagna). Pres. Silva de Lapuerta - Rel. Malenovský - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 26/11/2009, Sentenza C-13/09


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

26 novembre 2009


«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/86/CE - Prescrizioni in tema di rintracciabilità - Notifica di reazioni ed eventi avversi gravi - Prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro il termine stabilito»



Nella causa C-13/09,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 9 gennaio 2009,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C. Cattabriga e S. Mortoni, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. sig. F. Arena, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,


LA CORTE (Settima Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294, pag. 32), o, comunque, non avendole comunicato dette disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 11, n. 1, primo comma, di tale direttiva.

2 Ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/86, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° settembre 2007 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la detta direttiva.

La fase precontenziosa del procedimento

3 Non essendo stata informata dalla Repubblica italiana circa le disposizioni adottate da parte di quest’ultima per conformarsi alla direttiva 2006/86 e non disponendo nemmeno di altri elementi di informazione che le consentissero di concludere che tale Stato membro avesse ottemperato all’obbligo di recepimento, la Commissione, con lettera 27 novembre 2007 e conformemente alla procedura prevista all’art. 226 CE, ha intimato alla Repubblica italiana di presentare le sue osservazioni entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale lettera.

4 Con lettera 10 marzo 2008, la Repubblica italiana ha fatto valere che con l’entrata in vigore della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), era stata concessa al governo italiano la delega per recepire nell’ordinamento giuridico interno la direttiva 2006/86 «con apposito provvedimento».

5 Non avendo in seguito ricevuto alcuna ulteriore informazione circa l’avvenuta adozione delle misure di recepimento di detta direttiva, la Commissione, in data 27 giugno 2008, ha notificato alla Repubblica italiana un parere motivato invitandola a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi dal suo ricevimento.

6 Entro il termine sopra indicato, la Repubblica italiana ha inviato alla Commissione una lettera nella quale faceva valere, in particolare, che lo schema di decreto legislativo contenente le norme di recepimento della direttiva 2006/86 era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 giugno 2008 e successivamente inviato alla Conferenza Stato/Regioni e alle competenti commissioni parlamentari per i prescritti pareri, i quali dovevano essere emessi entro un termine che scadeva il 29 luglio 2008.

7 La Commissione, constatando che non disponeva di alcun’altra informazione che le consentisse di ritenere che le misure necessarie al recepimento della direttiva 2006/86 nell’ordinamento giuridico interno fossero state effettivamente adottate, ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

8 Nel controricorso la Repubblica italiana non contesta l’effettività dell’inadempimento ad essa addebitato. Essa fa valere tuttavia che l’iter legislativo inteso ad assicurare il recepimento della direttiva 2006/86 nell’ordinamento giuridico interno è in corso, ma è stato ritardato in seguito a taluni rilievi sollevati nel parere redatto dalla competente commissione parlamentare. In ogni caso, essa sostiene che l’entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento di tale direttiva potrà intervenire entro il termine di conclusione della fase scritta.

9 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 27 ottobre 2005, causa C-23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-9535, punto 9, e 27 settembre 2007, causa C-115/07, Commissione/Repubblica ceca, punto 9).

10 Peraltro, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 10 aprile 2003, causa C-114/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3783, punto 11, e 23 aprile 2009, causa C-321/08, Commissione/Spagna, punto 9).

11 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato i provvedimenti necessari per assicurare il recepimento della direttiva 2006/86 nel proprio ordinamento giuridico interno.

12 In tale contesto, occorre considerare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.

13 Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/86, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

Sulle spese

14 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.


Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:


1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme


 


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