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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 26/11/2009, Sentenza C-13/09
DIRITTO SANITARIO - Prescrizioni in tema di rintracciabilità - Notifica
di reazioni ed eventi avversi gravi - Prescrizioni tecniche per la codifica,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro il termine stabilito -
Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 2006/86/CE - Dir.
2004/23/CE. La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il
termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione
24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in
tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani,
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale
direttiva. Pres. Silva de Lapuerta - Rel. Malenovský - Commissione delle
Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII,
26/11/2009, Sentenza C-13/09
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Esistenza di un inadempimento - Criteri di
valutazione - Inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una
direttiva - Ordinamento giuridico interno - Giustificazione - Esclusione.
L’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine
stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei
mutamenti successivi (v., sentenze 27/10/2005, causa C-23/05,
Commissione/Lussemburgo e 27/09/2007, causa C-115/07, Commissione/Repubblica
ceca). Peraltro, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o
situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare
l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v.,
sentenze 10/04/2003, causa C-114/02, Commissione/Francia e 23/04/2009, causa
C-321/08, Commissione/Spagna). Pres. Silva de Lapuerta - Rel. Malenovský -
Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 26/11/2009, Sentenza C-13/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
26 novembre 2009
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/86/CE - Prescrizioni in
tema di rintracciabilità - Notifica di reazioni ed eventi avversi gravi
- Prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani - Omessa trasposizione entro il termine stabilito»
Nella causa C-13/09,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226
CE, proposto il 9 gennaio 2009,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C.
Cattabriga e S. Mortoni, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità
di agente, assistita dal sig. sig. F. Arena, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai
sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di constatare che, non avendo adottato le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua
la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica
di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche
per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294, pag. 32), o,
comunque, non avendole comunicato dette disposizioni, la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 11, n. 1,
primo comma, di tale direttiva.
2 Ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/86, gli
Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
stessa entro il 1° settembre 2007 e comunicare immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di
concordanza tra queste ultime e la detta direttiva.
La fase precontenziosa del procedimento
3 Non essendo stata informata dalla Repubblica italiana circa le
disposizioni adottate da parte di quest’ultima per conformarsi alla
direttiva 2006/86 e non disponendo nemmeno di altri elementi di
informazione che le consentissero di concludere che tale Stato membro
avesse ottemperato all’obbligo di recepimento, la Commissione, con
lettera 27 novembre 2007 e conformemente alla procedura prevista
all’art. 226 CE, ha intimato alla Repubblica italiana di presentare le
sue osservazioni entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale
lettera.
4 Con lettera 10 marzo 2008, la Repubblica italiana ha fatto valere che
con l’entrata in vigore della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge
comunitaria 2007), era stata concessa al governo italiano la delega per
recepire nell’ordinamento giuridico interno la direttiva 2006/86 «con
apposito provvedimento».
5 Non avendo in seguito ricevuto alcuna ulteriore informazione circa
l’avvenuta adozione delle misure di recepimento di detta direttiva, la
Commissione, in data 27 giugno 2008, ha notificato alla Repubblica
italiana un parere motivato invitandola a prendere le disposizioni
necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi dal suo
ricevimento.
6 Entro il termine sopra indicato, la Repubblica italiana ha inviato
alla Commissione una lettera nella quale faceva valere, in particolare,
che lo schema di decreto legislativo contenente le norme di recepimento
della direttiva 2006/86 era stato approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 giugno 2008 e successivamente
inviato alla Conferenza Stato/Regioni e alle competenti commissioni
parlamentari per i prescritti pareri, i quali dovevano essere emessi
entro un termine che scadeva il 29 luglio 2008.
7 La Commissione, constatando che non disponeva di alcun’altra
informazione che le consentisse di ritenere che le misure necessarie al
recepimento della direttiva 2006/86 nell’ordinamento giuridico interno
fossero state effettivamente adottate, ha deciso di proporre il presente
ricorso.
Sul ricorso
8 Nel controricorso la Repubblica italiana non contesta l’effettività
dell’inadempimento ad essa addebitato. Essa fa valere tuttavia che
l’iter legislativo inteso ad assicurare il recepimento della direttiva
2006/86 nell’ordinamento giuridico interno è in corso, ma è stato
ritardato in seguito a taluni rilievi sollevati nel parere redatto dalla
competente commissione parlamentare. In ogni caso, essa sostiene che
l’entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento di tale
direttiva potrà intervenire entro il termine di conclusione della fase
scritta.
9 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in
relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla
scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non
può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze
27 ottobre 2005, causa C-23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag.
I-9535, punto 9, e 27 settembre 2007, causa C-115/07,
Commissione/Repubblica ceca, punto 9).
10 Peraltro, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o
situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare
l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva
(v., in particolare, sentenze 10 aprile 2003, causa C-114/02,
Commissione/Francia, Racc. pag. I-3783, punto 11, e 23 aprile 2009,
causa C-321/08, Commissione/Spagna, punto 9).
11 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine
stabilito nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato
i provvedimenti necessari per assicurare il recepimento della direttiva
2006/86 nel proprio ordinamento giuridico interno.
12 In tale contesto, occorre considerare fondato il ricorso presentato
dalla Commissione.
13 Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica italiana, non
avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva 2006/86, è venuta meno agli obblighi che ad essa
incombono in forza di tale direttiva.
Sulle spese
14 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta
soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine
stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre
2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di
tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
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