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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. V, 11/06/2009, Sentenza C-170/08
AGRICOLTURA - Politica agricola comune - Carni bovine - Art. 3 bis,
Regolamento (CE) n. 795/2004 - Sistema integrato di gestione e di controllo
di taluni regimi di aiuti - Pagamento unico - Determinazione dell’importo di
riferimento - Riduzioni ed esclusioni. L’art. 3 bis del regolamento (CE)
della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione
del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE)
della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, deve essere interpretato nel
senso che le riduzioni e le esclusioni fondate sul regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine, non devono essere prese in
considerazione nel calcolo previsto all’art. 37, n. 1, del regolamento n.
1782/2003. H. J. Nijemeisland contro Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 11/06/2009, Sentenza
C-170/08
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Diritto comunitario - Principi di
proporzionalità e di certezza del diritto - Adozione di misure appropriate e
meno restrittive. Il principio di proporzionalità è un principio
generale del diritto comunitario che dev’essere rispettato tanto dal
legislatore comunitario quanto dai legislatori e dai giudici nazionali, in
particolare nel settore della politica agricola comune. Tale principio esige
che gli atti delle istituzioni comunitarie non eccedano i limiti di ciò che
è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente
perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia
possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno
restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati
rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza 5/06/2008, causa C-534/06,
Industria Lavorazione Carni Ovine). H. J. Nijemeisland contro Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V,
11/06/2009, Sentenza C-170/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
11 giugno 2009 (*)
«Politica agricola comune - Carni bovine - Regolamento (CE) n.
795/2004 - Art. 3 bis - Sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti - Pagamento unico - Determinazione dell’importo
di riferimento - Riduzioni ed esclusioni»
Nel procedimento C-170/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het
bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 16 aprile 2008, pervenuta in
cancelleria il 23 aprile 2008, nella causa
H. J. Nijemeisland
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Ilešic, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano
e A. Borg Barthet (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig.
Y. de Vries, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra F.
Clotuche-Duvieusart e dal sig. S. Noe, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 3 bis del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004,
n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico
di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori (GU L 141, pag. 1), come modificato dal regolamento
(CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974 (GU L 345, pag. 85; in
prosieguo: il «regolamento n. 795/2004»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
pendente tra il sig. Nijemeisland ed il Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della
Qualità degli alimenti, in prosieguo: il «Ministro»), in merito alla
determinazione di un pagamento unico fondato sul regolamento (CE) del
Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n.
1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE)
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e
(CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento n. 1782/2003
3 Il regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, un regime di
sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è designato, all’art.
1, secondo trattino, di tale regolamento, come il «regime unico di
pagamento». Tale regime forma oggetto del Titolo III di detto
regolamento.
4 L’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 elenca le situazioni in
cui gli agricoltori possono ricorrere al regime di pagamento unico.
5 Tale art. 33, n. 1, lett. a), ha il seguente tenore letterale:
«Ammissibilità
1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori
che:
a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di
cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno
menzionati nell’allegato VI (...)».
6 L’importo del pagamento unico, chiamato «importo di riferimento» è
calcolato in base al metodo previsto all’art. 37 di detto regolamento.
7 L’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 dispone quanto segue:
«L’importo di riferimento è la media triennale degli importi dei
pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei
regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata a norma
dell’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di
cui all’articolo 38.
(...)».
8 Il periodo di riferimento menzionato agli artt. 33, n. 1, e 37, n. 1,
del regolamento n. 1782/2003 è definito all’art. 38 di tale regolamento,
il quale recita:
«Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002».
9 L’art. 39 del medesimo regolamento così dispone:
«In caso di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n.
1259/1999 durante il periodo di riferimento, gli importi di cui
all’allegato VII sono quelli che sarebbero stati erogati prima
dell’applicazione di detti articoli».
Il regolamento n. 795/2004
10 Il regolamento n. 795/2004 contiene disposizioni di attuazione del
regime di pagamento unico previsto dal regolamento n. 1782/2003. L’art.
3 bis di tale regolamento n. 795/2004 precisa nei termini seguenti le
modalità di calcolo previste all’art. 37 del regolamento n. 1782/2003:
«Ettari determinati e animali accertati
Fatta salva l’applicazione dell’allegato VII del regolamento (CE) n.
1782/2003, il numero di ettari o di animali a fronte del quale un
pagamento diretto è o dovrebbe essere stato concesso durante il periodo
di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo
dell’importo di riferimento di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del
medesimo regolamento, corrisponde al numero di ettari determinati e di
animali accertati ai sensi dell’articolo 2, lettere r) e s), del
regolamento (CE) n. 2419/2001, per ciascun pagamento diretto di cui
all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003».
11 Il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1974/2004 ha il seguente
tenore letterale:
«A norma dell’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003,
i pagamenti relativi ad un determinato periodo di riferimento sono
quelli corrisposti o da corrispondere nello stesso periodo. L’allegato
VII precisa che è opportuno tener conto delle riduzioni derivanti
dall’applicazione di superfici di base, di massimali o di altre
limitazioni quantitative. Ai fini della chiarezza, è pertanto opportuno
precisare che le riduzioni e le esclusioni ai sensi del regolamento (CE)
n. 2419/2001 della Commissione non vanno prese in considerazione per
tutti i pagamenti diretti di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n.
1782/2003, onde evitare che dette riduzioni e esclusioni applicate nello
stesso periodo si ripetano. Occorre pertanto tener conto del numero di
animali e di ettari determinati al momento in cui sono stati fissati i
diritti all’aiuto, fatti salvi ulteriori controlli e l’applicazione
dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
del Consiglio».
Il regolamento (CE) n. 2419/2001
12 Le nozioni di «ettari determinati» e di «animali accertati» previste
dal regolamento n. 795/2004 sono definite all’art. 2, lett. r) e s), del
regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa
le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal
regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11). Le
definizioni di cui trattasi sono redatte nei termini seguenti:
«r) “superficie determinata”: la superficie in ordine alla quale sono
soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli
aiuti;
s) “animale accertato”: l’animale in ordine al quale sono soddisfatte
tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti».
Il regolamento (CE) n. 1254/1999
13 L’art. 23, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999,
n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine (GU L 160, pag. 21) dispone quanto segue:
«Qualora la presenza di residui di sostanze vietate a norma della
direttiva 96/22/CE [(GU L 125, pag. 3)] del Consiglio o di residui di
sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate
illecitamente sia riscontrata, in base alle pertinenti disposizioni
della direttiva 96/23/CE [(GU L 125, pag. 10)] del Consiglio, in un
animale appartenente all’allevamento bovino di un produttore, o qualora
una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto
autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente,
siano rinvenuti nell’azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma,
quest’ultimo è escluso, per l’anno civile dell’accertamento, dal
beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente
sezione.
In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità
dell’infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall’anno
di accertamento della recidiva».
La normativa nazionale
14 Il regolamento sulla politica agricola comune - aiuti 2006 (Regeling
GLB-inkomenssteun 2006) contiene norme di attuazione, segnatamente, del
regolamento n. 1782/2003.
Causa principale e questione pregiudiziale
15 Nel 2000, l’Algemene Inspectiedienst (Servizio ispettivo generale del
Ministero dell’Agricoltura), ha svolto un controllo presso il sig.
Nijemeisland. Tale controllo ha consentito di evidenziare, nell’azienda
del ricorrente, la presenza di clenbuterol nell’urina di tre bovini.
16 Il clenbuterol è una sostanza vietata dalla direttiva del Consiglio
29 aprile 1996, 96/23/CE, concernente le misure di controllo su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che
abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e
91/664/CEE (GU L 125, pag. 10).
17 Con decisione 6 luglio 2001, conformemente al regolamento sui sussidi
CE per il bestiame (Regeling dierlijke EG-premies), il Ministro ha
escluso il sig. Nijemeisland, per il 2000, dal beneficio dell’aiuto, in
quanto non aveva «animali accertati» per l’anno controverso. La ragione
di tale assenza di animali accertati era che il sig. Nijemeisland era
stato escluso dal beneficio dei sussidi versati per il manzo,
conformemente all’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1254/1999. Il numero
di manzi accertati per il 2000 è quindi stato fissato a zero.
18 Il sig. Nijemeisland ha presentato un reclamo avverso la decisione 6
luglio 2001. Il reclamo è stato dichiarato infondato con decisione 27
marzo 2002, che non ha formato oggetto di ricorso da parte del sig.
Nijemeisland.
19 Con decisione 29 agosto 2006, conformemente al regolamento n.
1782/2003, il Ministro ha fissato l’importo del pagamento unico dovuto
al sig. Nijemeisland. A tal fine, il Ministro si è basato, per il
calcolo previsto all’art. 37, n. 1, di tale regolamento, su un numero di
manzi accertati pari a zero per l’anno di riferimento 2000.
20 Il 26 settembre 2006 il sig. Nijemeisland ha presentato un reclamo
avverso la decisione 29 agosto 2006. Uno dei motivi fatti valere a
sostegno del suo reclamo era che il Ministro aveva erroneamente ritenuto
che il sig. Nijemeisland non avesse avuto per il 2000 alcun manzo
accertato. Il sig. Nijemeisland ha altresì fatto valere la «forza
maggiore» ai sensi dell’art. 40 del regolamento n. 1782/2003.
21 Con decisione 21 novembre 2006 il Ministro ha dichiarato infondato il
reclamo del sig. Nijemeisland. Quest’ultimo ha quindi proposto un
ricorso avverso tale decisione 21 novembre 2006 dinanzi al giudice del
rinvio, il quale ha constatato che la decisione 27 marzo 2002 era
divenuta definitiva e che il motivo fondato sulla forza maggiore non
poteva essere accolto, data la scadenza del termine.
22 Di conseguenza, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 3 bis del regolamento (CE) n. 795/2004, in combinato disposto
con l’art. 2, lett. r) e s), del regolamento (CE) n. 2419/2001, debba
essere interpretato nel senso che esso è inteso solo ad evitare che una
riduzione o un’esclusione, applicate in forza del disposto del
regolamento (CE) n. 2419/2001, riceva un carattere permanente, oppure se
esso trova applicazione anche nel caso di riduzioni o esclusioni
applicate in forza di altri regolamenti».
Sulla questione pregiudiziale
23 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente
alla Corte se l’art. 3 bis del regolamento n. 795/2004 debba essere
interpretato nel senso che le riduzioni e le esclusioni fondate sul
regolamento n. 1254/1999 non devono essere prese in considerazione nel
calcolo previsto all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003.
Osservazioni presentate alla Corte
24 Il governo dei Paesi Bassi fa valere la mancanza di indizi
sufficienti per consentire di sostenere un’interpretazione più estensiva
dell’art. 3 bis del regolamento n. 795/2004. Pertanto, la soluzione
della questione proposta dovrebbe essere che tale articolo deve essere
interpretato nel senso che una riduzione o un’esclusione applicata sulla
base delle disposizioni del regolamento n. 2419/2001 non deve essere
presa in considerazione nel calcolo previsto dall’art. 37, n. 1, del
regolamento n. 1782/2003.
25 A tal riguardo, il governo dei Paesi Bassi si basa su
un’interpretazione restrittiva dell’art. 3 bis del regolamento n.
795/2004, nonché sul quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1974/2004,
il quale fa espresso riferimento al regolamento n. 2419/2001.
26 La Commissione delle Comunità europee ritiene che l’art. 3 bis del
regolamento n. 795/2004 debba essere interpretato nel senso che
un’esclusione di un produttore imposta in forza dell’art. 23, n. 1, del
regolamento n. 1254/1999 non deve essere presa in considerazione in sede
di calcolo dell’importo di riferimento.
27 A tal fine, la Commissione considera che l’art. 3 bis del regolamento
n. 795/2004 non esige che un pagamento abbia avuto effettivamente luogo
per fissare il numero di animali accertati e che il quinto
‘considerando’ del regolamento n. 1974/2004 deve essere inteso nel senso
che è diretto ad evitare che si ripetano tutte le riduzioni e le
esclusioni applicate durante il periodo di riferimento.
28 La Commissione fa valere altresì i principi di proporzionalità e di
certezza del diritto.
Soluzione della Corte
29 È vero che la lettera dell’art. 37, n. 1, del regolamento n.
1782/2003, che rinvia alla «media triennale degli importi dei pagamenti
complessivamente percepiti» può far pensare che, per il calcolo
dell’importo di riferimento di un agricoltore ai fini del regime di
pagamento unico, possano essere presi in considerazione i soli animali
per cui hanno effettivamente avuto luogo i pagamenti.
30 Lo stesso vale per le disposizioni contenute all’allegato VII, punto
C, primo comma, del regolamento n. 1782/2003, cui fa riferimento l’art.
37, n. 1, le quali precisano che l’importo è calcolato «moltiplicando il
numero degli animali per cui il pagamento è stato erogato,
rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per gli
importi per capo stabiliti per l’anno civile 2002».
31 Nella causa principale, poiché il ricorrente è stato escluso dal
beneficio dell’aiuto per il 2000, le autorità nazionali hanno letto la
normativa di cui trattasi in un modo che ha condotto alla riduzione
dell’importo di riferimento del ricorrente e, di conseguenza, alla
riduzione permanente del sostegno al reddito che egli aveva il diritto
di esigere.
32 Una lettura siffatta è tuttavia in contrasto con la lettera stessa
dell’art. 3 bis del regolamento n. 795/2004, che definisce
specificamente le modalità di applicazione del regime del pagamento
unico.
33 Infatti, tale disposizione prevede espressamente che, per il calcolo
dell’importo di riferimento, sia preso in considerazione il numero di
animali per i quali un pagamento diretto «è o dovrebbe essere stato
concesso».
34 Ne consegue che, ai fini del calcolo dell’importo di riferimento di
cui all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, non è necessario
che il pagamento diretto di cui trattasi sia stato effettivamente
versato all’agricoltore.
35 Dal tenore letterale dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1254/1999
emerge inoltre che l’applicazione di una sanzione come quella in
questione nella causa principale implica, indipendentemente dal numero
di animali di cui trattasi, l’esclusione del produttore dal beneficio
dei pagamenti concessi sulla base di detto regolamento. Una sanzione
siffatta non può quindi incidere sull’accertamento del numero di animali
da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo
di riferimento.
36 Tale interpretazione è conforme anche alla volontà del legislatore
comunitario di non perpetuare le sanzioni a carico degli agricoltori
oltre la sanzione iniziale.
37 Tale intento risulta chiaramente, in particolare, dal quinto
‘considerando’ del regolamento n. 1974/2004, secondo cui «le riduzioni e
le esclusioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001 della
Commissione non vanno prese in considerazione per tutti i pagamenti
diretti di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, onde
evitare che dette riduzioni e esclusioni applicate nello stesso periodo
si ripetano».
38 Va altresì rilevato che l’art. 39 del regolamento n. 1782/2003
precisa che gli importi da prendere in considerazione ai fini
dell’allegato VII di tale regolamento sono quelli che sarebbero stati
concessi prima dell’applicazione degli artt. 3 e 4 del regolamento n.
1259/1999, che riguardano sanzioni o riduzioni per il mancato rispetto
delle misure ambientali ovvero di «modulazione» secondo le specificità
dell’azienda. In tale caso, il legislatore ha quindi rifiutato altresì
che tali sanzioni e riduzioni incidano sull’importo di riferimento per
il calcolo del pagamento unico.
39 Orbene, l’obiettivo di non conferire carattere permanente alle
sanzioni inflitte agli agricoltori durante il periodo di riferimento può
essere realizzato solo se applicato a tutte le riduzioni ed esclusioni
che abbiano, in linea di principio, un effetto puntuale e limitato nel
tempo e non solo a quelle espressamente menzionate nei citati
regolamenti.
40 Infine, un’interpretazione siffatta è conforme ai principi di
proporzionalità e di certezza del diritto.
41 Da un lato, il principio di proporzionalità è un principio generale
del diritto comunitario che dev’essere rispettato tanto dal legislatore
comunitario quanto dai legislatori e dai giudici nazionali, in
particolare nel settore della politica agricola comune. Tale principio
esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non eccedano i limiti
di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi
legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo
restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli
inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli
scopi perseguiti (v. sentenza 5 giugno 2008, causa C-534/06, Industria
Lavorazione Carni Ovine, Racc. pag. I-4129, punto 25).
42 Così, l’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1254/1999 prevede
segnatamente che, in caso di recidiva, il periodo di esclusione dal
beneficio dei pagamenti diretti di cui trattasi può essere esteso fino a
cinque anni. Ne risulta che, dopo una prima infrazione, tale esclusione
deve avere un effetto limitato nel tempo.
43 Considerazioni del genere varrebbero a maggior ragione qualora
l’esclusione durante un anno civile per una sanzione irrogata in
applicazione dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1254/1999 potesse
comportare una riduzione permanente dell’importo di riferimento e, di
conseguenza, del pagamento unico, il che potrebbe condurre l’agricoltore
ad essere penalizzato più volte per la medesima infrazione e, di
conseguenza, a subire conseguenze finanziarie sproporzionate rispetto
agli obiettivi della sanzione inizialmente inflitta.
44 Dall’altro, il principio di certezza del diritto, principio generale
del diritto comunitario, esige che una disciplina comunitaria vigente
nei confronti dei singoli sia chiara e precisa affinché questi ultimi
possano conoscere senza ambiguità i loro diritti ed i loro obblighi e
possano agire di conseguenza (v., in particolare, sentenza 9 luglio
1981, causa 169/80, Gondrand e Garancini, Racc. pag. 1931, punto 17).
45 Orbene, nella causa principale, il sig. Nijemeisland ha accettato,
senza contestare e senza riconoscere la propria colpevolezza, la
sanzione relativa, secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti,
alla perdita del sussidio per un anno civile. In quel momento, egli non
poteva prevedere che la sua decisione avrebbe potuto avere conseguenze
sui futuri pagamenti diretti ai sensi di una normativa adottata nel
2003. Infatti, prima dell’entrata in vigore del regolamento n.
1782/2003, il ricorrente non poteva prevedere che la sua esclusione dal
beneficio del sussidio avrebbe inciso sull’importo del pagamento unico e
avrebbe potuto quindi comportare conseguenze finanziarie a suo sfavore
per diversi anni.
46 Dall’insieme di tale analisi emerge che l’art. 3 bis del regolamento
n. 795/2004 non consente di escludere dal calcolo del sussidio unico gli
animali accertati per un anno di riferimento nel caso in cui il
produttore di cui trattasi non abbia percepito il sussidio per tale anno
in seguito all’applicazione di una sanzione in forza dell’art. 23, n. 1,
del regolamento n. 1254/1999.
47 Di conseguenza, la questione sollevata deve essere risolta
dichiarando che l’art. 3 bis del regolamento n. 795/2004 deve essere
interpretato nel senso che le riduzioni e le esclusioni fondate sul
regolamento n. 1254/1999 non devono essere prese in considerazione nel
calcolo previsto all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’art. 3 bis del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n.
795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di
cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29
ottobre 2004, n. 1974, deve essere interpretato nel senso che le
riduzioni e le esclusioni fondate sul regolamento (CE) del Consiglio 17
maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine, non devono essere prese in considerazione
nel calcolo previsto all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003.
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