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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 10/09/2009, Sentenza C-201/08
DIRITTO DELL’ENERGIA - Carburanti rinnovabili nei trasporti - Uso dei
biocarburanti o di altri carburanti - Quadro comunitario per la tassazione
dei prodotti energetici e dell’elettricità - Miscela di olio vegetale, di
additivo e di carburante - Normativa nazionale - Esenzione fiscale -
Sostituzione dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di
biocarburante nei carburanti - Conformità alle direttive 2003/30/CE e
2003/96/CE. L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere
interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella
su cui verte la causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i
biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa
principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e
additivi specifici. Pres. Rosas - Rel. Caoimh - Plantanol GmbH & Co. KG c.
Hauptzollamt Darmstadt. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 10/09/2009,
Sentenza C-201/08
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Principi della certezza del diritto e della
tutela del legittimo affidamento - Fattispecie: abolizione un regime di
esenzione fiscale. I principi generali della certezza del diritto e
della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad
uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un
prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di
scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In
ogni caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di circostanze
eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare,
nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i detti
principi siano stati osservati nella causa principale tenendo conto del
complesso delle pertinenti circostanza ad essa relative. Pres. Rosas - Rel.
Caoimh - Plantanol GmbH & Co. KG c. Hauptzollamt Darmstadt. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 10/09/2009, Sentenza C-201/08
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Tutela del legittimo affidamento e della
certezza del diritto - Compiti del giudice del rinvio - Art. 234 CE. I
principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto
fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario. Pertanto, devono essere
rispettati dalle istituzioni comunitarie ma anche dagli Stati membri
nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie (v., in
tal senso, sentenze 3/12/ 1998, causa C-381/97, Belgocodex; 26/04/2005,
causa C-376/02, «Goed Wonen», nonché 21/02/2008, causa C-271/06, Netto
Supermarkt). Sicché, spetta unicamente al giudice del rinvio l’esame della
conformità di siffatta normativa ai detti principi (v., in particolare,
sentenze 11/05/2006, causa C-384/04, Federation of Technological Industries;
14/09/2006, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, Elmeka, nonché 17/07/2008,
causa C-347/06, ASM Brescia), mentre la Corte, nel pronunciarsi sul ricorso
pregiudiziale ex art. 234 CE, rimane solo competente a fornire a tale
giudice tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario
che possano consentirgli di valutare questa conformità (v., sent.
18/12/1997, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Molenheide
e a.). Pres. Rosas - Rel. Caoimh - Plantanol GmbH & Co. KG c. Hauptzollamt
Darmstadt. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 10/09/2009, Sentenza C-201/08
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Normativa idonea a comportare oneri
finanziari - Principio della certezza del diritto e tutela del legittimo
affidamento - Criteri e limiti di applicazione. Il principio della
certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del
legittimo affidamento, richiede, da un lato, che le norme giuridiche siano
chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per
coloro che vi sono sottoposti (sentenze 15/02/1996, causa C-63/93, Duff e
a.; 18/05/2000, causa C-107/97, Rombi e Arkopharma, e 7/06/2005, causa
C-17/03, VEMW e a). Tale necessità s’impone con rigore particolare quando si
tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di
consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli
obblighi che essa impone loro (sentenza 29/04/2004, causa C-17/01, Sudholz).
Pertanto, sussiste la possibilità di far valere il principio della tutela
del legittimo affidamento prevista per ogni operatore economico nel quale
un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia,
qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere
l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, non può
invocare il detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.
Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento
sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata
nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (sentenze
15/07/2004, cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Lenardo e Dilexport, nonché
7/09/2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio). A tale proposito, per quanto
riguarda l’affidamento che un soggetto passivo può fare sull’applicazione di
un vantaggio fiscale, la Corte ha già statuito che quando una direttiva in
ambito fiscale lascia ampio potere agli Stati membri, una modifica
legislativa adottata in conformità con la direttiva non può essere
considerata imprevedibile (v. sentenza 29/04/2004, cause riunite C-487/01 e
C-7/02, Gemeente Leusden e Holin Groep). Pres. Rosas - Rel. Caoimh -
Plantanol GmbH & Co. KG c. Hauptzollamt Darmstadt. CORTE DI GIUSTIZIA CE,
Sez. III, 10/09/2009, Sentenza C-201/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 settembre 2009
«Direttiva 2003/30/CE - Promozione dell’uso dei biocarburanti o di
altri carburanti rinnovabili nei trasporti - Direttiva 2003/96/CE -
Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell’elettricità - Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante
- Biocarburanti - Normativa nazionale - Esenzione fiscale - Sostituzione
dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di
biocarburante nei carburanti - Conformità alle direttive 2003/30/CE e
2003/96/CE - Principi generali della certezza del diritto e della tutela
del legittimo affidamento»
Nel procedimento C-201/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hessisches Finanzgericht
(Germania), con decisione 8 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 16
maggio 2008, nella causa
Plantanol GmbH & Co. KG
contro
Hauptzollamt Darmstadt,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh
(relatore), J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6
maggio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Plantanol GmbH & Co. KG, dal sig. J. Runkel, amministratore;
- per lo Hauptzollamt Darmstadt, dai sigg. M. Völlm e K. Goldmann, in
qualità di agenti;
- per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di
agente;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualità di
agente, assistito dal sig. P. Mantle, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Mölls, B.
Schima e K. Gross, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8
maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o
di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42),
nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
Plantanol GmbH & Co. KG e lo Hauptzollamt Darmstadt (ufficio doganale di
Darmstadt) in ordine al pagamento dell’imposta sull’energia relativa al
mese di maggio 2007.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 2003/30
3 A norma del decimo, dodicesimo, quattordicesimo, diciannovesimo,
ventesimo, ventiduesimo e ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva
2003/30:
«(10) La promozione dell’utilizzazione dei biocarburanti nei trasporti
costituisce una tappa verso un’applicazione più ampia della biomassa che
permetterà in futuro di sviluppare ulteriormente i biocarburanti, pur
non escludendo altre opzioni e in particolare la filiera dell’idrogeno a
partire dalla biomassa.
(…)
(12) Possono altresì essere usati come biocarburante, in casi specifici
in cui tale uso è compatibile con il tipo di motore usato e con i
corrispondenti requisiti in materia di emissioni, gli oli vegetali puri
provenienti da piante vegetali prodotti mediante pressione, estrazione o
procedure analoghe, greggi o raffinati, ma chimicamente non modificati.
(…)
(14) Il bioetanolo e il biodiesel quando sono usati per i veicoli allo
stato puro o in forma di miscela dovrebbero soddisfare le norme di
qualità stabilite per assicurare un rendimento ottimale dei motori. (…)
(19) Nella risoluzione del 18 giugno 1998 [GU C 210, pag. 215], il
Parlamento europeo ha chiesto che la quota di mercato dei
biocombustibili sia aumentata al 2% nell’arco di cinque anni prevedendo
allo scopo un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali, assistenza
finanziaria alle industrie di trasformazione e fissazione di una
percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.
(20) Il metodo ottimale da utilizzare per aumentare la quota dei
biocarburanti nei mercati nazionale e comunitario dipende dalle risorse
e materie prime disponibili, dai programmi nazionali e comunitari per la
promozione di biocarburanti e dalle disposizioni fiscali nonché
dall’appropriato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati/parti.
(…)
(22) La promozione della produzione e dell’uso di biocarburanti potrebbe
contribuire ad una riduzione della dipendenza dall’importazione di
energia e ad una diminuzione delle emissioni dei gas ad effetto serra.
Inoltre i biocarburanti allo stato puro o in forma di miscela possono in
linea di massima essere usati per i veicoli a motore esistenti e
avvalersi dell’attuale sistema di distribuzione di carburante. La
mescolanza di biocarburante con combustibile fossile potrebbe facilitare
una potenziale riduzione del costo nel sistema di distribuzione nella
Comunità.
(…)
(27) Bisognerebbe introdurre delle misure per mettere rapidamente a
punto norme di qualità per i biocarburanti destinati al settore
automobilistico e utilizzati allo stato puro o in forma di miscela con i
carburanti convenzionali. Pur essendo la frazione biodegradabile dei
rifiuti una fonte potenzialmente utile per la produzione di
biocarburanti, è necessario che le norme di qualità tengano conto
dell’eventuale contaminazione presente nei rifiuti per evitare che
componenti particolari possano danneggiare il veicolo o peggiorare le
emissioni».
4 L’art. 1 della direttiva 2003/30 dispone quanto segue:
«La presente direttiva ha come scopo la promozione dell’utilizzazione di
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di
carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro,
al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali rispettare
gli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla
sicurezza dell’approvvigionamento rispettando l’ambiente e promuovere le
fonti di energia rinnovabili».
5 Ai sensi dell’art. 2 di tale direttiva:
«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “biocarburante”, un carburante liquido o gassoso per i trasporti
ricavato dalla biomassa;
b) “biomassa”, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui
provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali),
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
(…)
2. Sono considerati biocarburanti almeno i prodotti elencati in
appresso:
a) “bioetanolo”: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla parte
biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come
biocarburante;
b) “biodiesel”: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale,
di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante;
(…)
j) “olio vegetale puro”: olio prodotto da piante oleaginose mediante
pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma
chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore
usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni».
6 L’art. 3 della citata direttiva è redatto come segue:
«1. a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale
minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa
sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi
nazionali.
b) i) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 2%,
calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del
diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005.
ii) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 5,75%,
calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del
diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010.
2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti:
a) biocarburanti puri o diluiti con derivati dal petrolio in miscele ad
elevato tenore, conformi a norme specifiche di qualità per l’utilizzo
del trasporto;
b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio, conformemente
alle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i
carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);
c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l’ETBE (etil-terziario-butil-etere),
per i quali la percentuale da computarsi come biocarburante è precisata
all’articolo 2, paragrafo 2.
(…)
4. Tra le misure che adottano, gli Stati membri dovrebbero considerare
il clima generale e il bilancio ecologico dei vari tipi di biocarburanti
e di altri carburanti rinnovabili e possono promuovere innanzi tutto i
carburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto
efficiente, tenendo conto allo stesso tempo della competitività e della
sicurezza dell’approvvigionamento.
(…)».
La direttiva 2003/96/CE
7 La direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), è volta ad imporre, a
livello comunitario, la tassazione dei prodotti energetici oltre agli
oli minerali su cui verte la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992,
92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise
sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), come modificata dalla direttiva
del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46), e dalla
direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al
ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316,
pag. 19), modificata con direttiva 94/74.
8 L’art. 1 della direttiva 2003/96 dispone che gli Stati membri tassano
i prodotti energetici conformemente alla direttiva medesima.
9 L’art. 2 della citata direttiva recita:
«1. Ai fini della presente direttiva s’intendono per “prodotti
energetici” i prodotti:
a) di cui ai codici [della nomenclatura combinata; in prosieguo: la “NC”]
da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715;
(…)
3. (…)
Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato
all’aliquota dell’equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto
destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come
carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume
finale dei carburanti per motori.
(…)
5. I codici della [NC] ai quali si fa riferimento nella presente
direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della
Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune [(GU L 279, pag. 1)].
(…)».
10 L’art. 16 della direttiva 2003/96 è del seguente tenore:
«1. Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare,
sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell’aliquota di imposta
ai prodotti soggetti ad accisa di cui all’articolo 2 quando questi sono
costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:
- i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,
(…)
3. Le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri
sono modulate in funzione dell’evoluzione dei prezzi delle materie
prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione
dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti di cui al
paragrafo 1.
(…)».
Il regolamento n. 2031/2001
11 Secondo le disposizioni dell’allegato I del regolamento n. 2031/2001,
l’olio di colza rientra nella voce 1514 della NC e il gasolio nella voce
2710 della NC.
La normativa nazionale
La legge relativa all’imposta sugli oli minerali
12 La legge relativa all’imposta sugli oli minerali (Mineralölsteuergesetz),
nella versione della legge 23 luglio 2002, che modifica la legge
relativa all’imposta sugli oli minerali e altre leggi (BGBl. 2002 I,
pag. 2778; in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sugli oli
minerali»), conteneva l’art. 2, lett. a), il quale, rubricato «Imposta
ridotta per i biocarburanti», recitava:
«1) Le aliquote di imposta stabilite dagli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1,
sono ridotte fino al 31 dicembre 2008 nella misura, accertata, della
quota di biocarburanti compresa negli oli minerali oggetto di tali
articoli.
2) I biocarburanti sono prodotti energetici ottenuti esclusivamente da
biomassa (…). I prodotti energetici ottenuti in parte da biomassa ai
sensi della prima frase sono considerati biocarburanti nella misura
della detta parte. Gli esteri di metile di oli vegetali sono considerati
biocarburanti.
3) È compito del Ministero federale delle Finanze (…) presentare ogni
due anni al Bundestag [camera bassa del Parlamento federale], e per la
prima volta entro il 31 marzo 2004, una relazione sulla
commercializzazione di biocarburanti e sull’evoluzione della quotazione
della biomassa e del petrolio greggio, nonché dei prezzi dei carburanti,
e proporre in tale relazione, all’occorrenza, un adattamento delle
riduzioni di aliquota per i biocarburanti all’evoluzione del mercato».
13 La seconda legge per l’emendamento di norme fiscali - legge fiscale
di modifica del 2003 (Zweites Gesetz zur Änderung steuerrechtlicher
Vorschriften - Steueränderungsgesetz 2003) del 15 dicembre 2003 (BGBl.
2003 I, pag. 2645), ha modificato l’art. 2, lett. a), nn. 1 e 2, della
legge relativa all’imposta sugli oli minerali a decorrere dal 1° gennaio
2004 per prorogare l’applicazione delle aliquote ridotte per i
biocarburanti fino al 31 dicembre 2009 e ampliare il loro ambito di
applicazione ai biocombustibili. Il n. 3 di tale articolo è stato
modificato nei seguenti termini:
«La concessione di aliquote ridotte non deve comportare una
sovracompensazione dei costi aggiuntivi sostenuti nell’ambito della
produzione dei biocarburanti e dei biocombustibili di cui al n. 1; a
questo fine, è compito del Ministero federale delle Finanze (…)
presentare ogni anno al Bundestag, e per la prima volta entro il 31
marzo 2005, una relazione relativa, in particolare, alla
commercializzazione dei biocarburanti e dei biocombustibili e
all’evoluzione delle quotazioni della biomassa e del petrolio greggio,
nonché dei prezzi dei carburanti e dei combustibili, e di proporre in
tale relazione, in caso di sovracompensazione, un adattamento
all’evoluzione del mercato delle riduzioni di aliquota per biocarburanti
e biocombustibili, risultante dalla quotazione delle materie prime. A
tale riguardo, occorre tener conto delle conseguenze sulla tutela
dell’ambiente e del clima, della tutela delle risorse naturali, dei
costi esterni dei vari carburanti, della sicurezza
dell’approvvigionamento e della realizzazione dell’obiettivo relativo
alla percentuale minima di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili
in conformità alla [direttiva 2003/30]. (...)».
La legge relativa all’imposta sull’energia
14 La legge di riforma della tassazione dei prodotti energetici e di
modifica della legge sulla tassazione dell’elettricità (Gesetz zur
Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur Änderung des
Stromsteuergesetzes), del 15 luglio 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1534),
facendo espresso riferimento alle direttive 2003/30 e 2003/96, ha
introdotto, all’art. 1, la legge relativa all’imposta sull’energia (Energiesteuergesetz).
Quest’ultima legge, entrata in vigore il 1° agosto 2006 e che abroga, a
decorrere da tale data, la legge relativa all’imposta sugli oli
minerali, assoggetta i biocarburanti ad imposta in quanto «prodotti
energetici».
15 L’art. 50, nn. 1 e 2, della legge relativa all’imposta sull’energia,
rubricato «Esenzione per biocarburanti e biocombustibili», prevede
quanto segue:
«1) Il soggetto passivo può chiedere di usufruire di un’esenzione per i
prodotti energetici tassati in modo verificato che comprendano
biocarburanti o biocombustibili (….). Il beneficio dell’esenzione è
concesso, fatte salve le disposizioni del n. 2, terza frase, fino al 31
dicembre 2009.
2) L’esenzione è accordata nei limiti dell’imposta relativa alla parte
di biocarburante o biocombustibile. In deroga alla prima frase, i
prodotti energetici (…) che contengono esteri metilici di acidi grassi o
di olio vegetale come biocarburanti usufruiscono solo di un’esenzione
parziale per la parte di esteri metilici di acidi grassi o di olio
vegetale. L’esenzione è pari a
(…)
2. per 1 000 litri di olio vegetale
fino al 31 dicembre 2007 EUR 470,40
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 EUR 370,40
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 EUR 290,40
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 EUR 210,40
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 EUR 140,40
dal 1°gennaio 2012 EUR 20,40
(…).
16 L’art. 50, n. 4, della legge relativa all’imposta sull’energia
stabilisce, alla stregua delle disposizioni anteriori della legge
relativa all’imposta sugli oli minerali, che l’esenzione non deve
sfociare in una sovracompensazione dei costi aggiuntivi connessi alla
produzione dei biocarburanti.
17 L’art. 50 della legge relativa all’imposta sull’energia è stato
modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2007 dalla legge recante
l’introduzione di un obbligo in materia di biocarburanti mediante
modifica della legge federale relativa alla tutela contro le immissioni
inquinanti e mediante modifica delle disposizioni in materia di
tassazione dell’energia e dell’elettricità (Gesetz zur Einführung einer
Biokraftstoffquote durch Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
und zur Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften), del
18 dicembre 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 3180; in prosieguo: la «legge
recante un obbligo in materia di biocarburanti»). Tale legge, che fa
esplicito riferimento alle direttive 2003/30 e 2003/96, mira, in larga
misura, a sostituire il vantaggio fiscale concesso ai biocarburanti con
un obbligo di miscela o di commercializzazione di una quota minima di
biocarburanti.
18 L’art. 50, n. 1, della legge relativa all’imposta sull’energia, come
modificato dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti,
al punto 1 limita l’esenzione ai biocarburanti puri, ossia a quelli che
non sono miscelati ad altri prodotti energetici, ad eccezione, tuttavia,
ai sensi dei punti 2 e 3, dei biocarburanti «particolarmente meritevoli
di incentivi». Fra questi ultimi, elencati al n. 5 del detto art. 50, si
annoverano, tra l’altro, gli idrocarburi sintetici o le loro miscele
prodotti mediante trasformazione termochimica di biomassa, detti «BtL»,
nonché i prodotti energetici che comprendano una quota dal 70 al 90% di
bioetanolo, detti «E85».
La legge federale sulla protezione dalle emissioni inquinanti
19 La legge recante un obbligo in materia di biocarburanti ha
modificato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge federale
sulla protezione dalle emissioni inquinanti (Bundes-Immissionsschutzgesetz),
del 26 settembre 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 3830), stabilendo, al suo art.
37, lett. a), n. 3, la quota minima di biocarburanti che deve essere
inclusa nella quantità totale di carburante commercializzato. Ai sensi
del n. 4 del detto articolo, tale quota minima può essere garantita
mediante miscela con benzina o gasolio o mediante commercializzazione di
biocarburante puro.
Causa principale e questioni pregiudiziali
20 La ricorrente nella causa principale commercializza in Germania, dal
2005, un carburante, denominato «Plantanol-Diesel», ottenuto mediante la
miscela, nella cisterna di un camion a tal fine equipaggiato, di olio
vergine vegetale, nella fattispecie olio di colza raffinato (60% in
estate e 50% in inverno), di gasolio di origine fossile (37% in estate e
47% in inverno) e di additivi specifici (3%). Tale prodotto è destinato
a diversi parchi di veicoli comunali nonché a una società di servizio di
trasporto pubblico di Francoforte sul Meno.
21 Secondo la decisione di rinvio, il Plantanol-Diesel, che sarebbe
conforme ai requisiti della prenorma DIN V 51605, può essere utilizzato
sia nei motori diesel di vecchio tipo sia in quelli di tipo moderno a
iniezione diretta, senza necessità di nuovi allestimenti o modifiche
tecniche nel vano motore dei rispettivi veicoli. Taluni studi avrebbero
inoltre evidenziato i vantaggi di tale prodotto rispetto ai carburanti
fossili dal punto di vista delle emissioni di particelle di fuliggine,
del bilancio CO2, del consumo e degli effetti cancerogeni.
22 Lo Hauptzollamt Darmstadt, in seguito all’entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, dell’art. 50, n. 1, punto 1, della legge relativa
all’imposta sull’energia, come modificata dalla legge recante un obbligo
in materia di biocarburanti, ha reclamato dalla ricorrente nella causa
principale il pagamento dell’imposta sui prodotti energetici per il
periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2007, per quanto riguarda la quota
di olio vegetale contenuta nel Plantanol-Diesel.
23 Adito con procedimento d’urgenza, lo Hessisches Finanzgericht, con
ordinanza 2 ottobre 2007, ha sospeso l’avviso di imposta relativo ai
mesi di maggio e di giugno 2007 in quanto nutriva seri dubbi in merito
alla compatibilità del detto art. 50, n. 1, punto 1, con la direttiva
2003/30. Con ordinanza 14 aprile 2008 il Bundesfinanzhof ha annullato
tale ordinanza d’urgenza.
24 Il 10 ottobre 2007 lo Hauptzollamt Darmstadt ha respinto il ricorso
amministrativo presentato dalla ricorrente nella causa principale
avverso l’avviso di imposta per il mese di maggio 2007.
25 La ricorrente nella causa principale ha proposto ricorso in sede
contenziosa avverso tale decisione dinanzi allo Hessisches Finanzgericht.
26 Nella decisione di rinvio, quest’ultimo giudice ritiene che l’art.
50, n. 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sull’energia, come
modificato dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti,
sia contrario al diritto comunitario.
27 In primo luogo, esso giudice ritiene che tale norma, in quanto
dispone che cessi l’esenzione della quota di biocarburante derivante da
olio vergine vegetale in una miscela di carburanti, sia contraria alla
direttiva 2003/30. Trattando allo stesso modo le parti di miscele di
carburanti provenienti da biocarburanti e quelle provenienti da
carburanti fossili, la Repubblica federale di Germania non sarebbe
infatti più in grado di conseguire l’obiettivo della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra nei trasporti. Inoltre, la
soppressione di tale esenzione non avrebbe suscitato alcuna valutazione
dei suoi effetti sui criteri di sviluppo sostenibile. Peraltro, il
legislatore nazionale avrebbe erroneamente considerato tale soppressione
necessaria per evitare una sovracompensazione.
28 In secondo luogo, il giudice del rinvio reputa la detta disposizione
contraria a taluni principi generali del diritto comunitario. Essa
contrasterebbe coi principi della certezza del diritto e della tutela
del legittimo affidamento in quanto gli operatori economici non potevano
prevederne l’adozione dal momento che la normativa comunitaria, nel
frattempo, non è stata modificata e non è stata prevista alcuna misura
transitoria. Orbene, la direttiva 2003/30 si fonderebbe sulla premessa
secondo cui tutti i biocarburanti, a prescindere dal fatto che siano
utilizzati allo stato puro o in miscela, permettono di conseguire gli
obiettivi stabiliti. La medesima disposizione sarebbe inoltre contraria
al principio di proporzionalità in quanto non sarebbe necessaria per
preservare efficacemente le entrate fiscali. Infatti, da un lato, non
sarebbe stata effettuata alcuna valutazione di tali perdite e,
dall’altro, sarebbe stata contemporaneamente introdotta una nuova
esenzione per i biocarburanti «particolarmente meritevoli di incentivi»,
i quali sono parimenti biocarburanti in miscela.
29 Lo Hessisches Finanzgericht ha pertanto deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 3 della direttiva 2003/30 (...), in particolare alla luce
dei “considerando” 10, 12, 14, 19, 22 e 27, osti a una disposizione
nazionale quale l’art. 50, n. 1, punto 1, della legge relativa
all’imposta sull’energia (…), nella versione della legge [recante un
obbligo in materia di biocarburanti], con la quale si esclude
l’esenzione di imposta delle quote di biocarburanti derivanti da oli
vegetali contenute nelle miscele di carburanti e conformi ai requisiti
della prenorma DIN V 51605 (edizione: luglio 2006).
2) Se i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo
affidamento, riconosciuti dal diritto comunitario, impongano a uno Stato
membro di non modificare, a svantaggio delle imprese che ne beneficiano,
le disposizioni adottate per il recepimento della direttiva [2003/30] le
quali sono volte ad istituire un regime di agevolazioni fiscali su base
pluriennale, salvo circostanze del tutto eccezionali nel corso del
periodo di applicazione del sistema in questione».
30 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di applicare al rinvio
pregiudiziale il procedimento accelerato, ex art. 104 bis, primo comma,
del regolamento di procedura, ritenendo che tali questioni richiedessero
una risposta urgente della Corte posto che, da una parte, la
sopravvivenza economica della ricorrente nella causa principale - che
dal 15 luglio 2007 ha temporaneamente interrotto l’attività - dipende
dall’esito della causa principale e, dall’altra, che la causa comporta
effetti economici considerevoli che si estendono oltre alla fattispecie,
posto che la normativa nazionale controversa può privare di valore gli
investimenti realizzati, grazie ai vantaggi fiscali, per promuovere lo
sviluppo dei biocarburanti.
31 Il presidente della Corte ha respinto tale domanda con ordinanza 3
luglio 2008 per insussistenza dei presupposti di cui al citato art. 104
bis, primo comma.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
32 Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art.
3 della direttiva 2003/30 vada interpretato nel senso che vieta una
normativa nazionale, come quella della causa principale, che esclude
dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto,
quale quello della causa principale, derivante da una miscela di olio
vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.
33 A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, sebbene la
direttiva 2003/30 sia diretta, a norma del suo art. 1, a promuovere
l’utilizzo di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o di
benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, essa non prescrive a
questi ultimi alcun obiettivo vincolante per quanto riguarda
l’immissione sul mercato di una quota minima di biocarburanti.
34 Come risulta infatti dalla stessa formulazione dell’art. 3, n. 1,
lett. a), di tale direttiva, essa si limita a prevedere, secondo le sue
stesse parole, che i detti Stati membri «dovrebbero», mediante obiettivi
«indicativi» nazionali, provvedere a raggiungere siffatta quota minima
che, calcolata sulla base del tenore energetico, è fissata dal n. 1,
lett. b), di tale articolo, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005,
al 2% e, entro il 31 dicembre 2010, al 5,75% della quantità complessiva
di benzina e di gasolio messa in vendita sul mercato nazionale per il
trasporto.
35 Ebbene, va constatato che la direttiva 2003/30 non prescrive agli
Stati membri neppure i mezzi da impiegare per conseguire tali obiettivi
indicativi, lasciandoli invece liberi, sotto tale profilo, quanto alla
natura degli strumenti di cui avvalersi, di modo che i detti Stati
godono di un’ampia discrezionalità, potendo tra l’altro tener conto,
come emerge dal ventesimo ‘considerando’ della direttiva, delle risorse
e materie prime disponibili, nonché del programma nazionale per la
promozione di biocarburanti.
36 Se ne evince che le disposizioni della direttiva 2003/30 non
prescrivono agli Stati membri l’obbligo di istituire o mantenere in
vigore un regime di esenzione fiscale per i biocarburanti. In proposito,
dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che, sebbene
un regime di esenzione fiscale sia uno degli strumenti di cui dispongono
detti Stati per conseguire gli obiettivi della direttiva, è tuttavia
possibile avvalersi di altri mezzi, quali l’assistenza finanziaria alle
industrie di trasformazione o la fissazione di una percentuale
obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.
37 Inoltre, dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2003/30 risulta che gli
Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale anche in merito
ai prodotti che intendono promuovere per conseguire gli obiettivi della
direttiva, atteso che tali Stati possono scegliere di promuovere
innanzitutto taluni tipi di biocarburanti, tenendo conto del clima
generale e del loro bilancio ecologico, della loro redditività nonché
della competitività e della sicurezza dell’approvvigionamento.
38 Occorre pertanto dichiarare che dalla detta direttiva non può essere
dedotto alcun diritto ad un’esenzione fiscale, tanto meno a favore di un
determinato prodotto.
39 Al contrario, dall’art. 1 della direttiva 2003/96 si evince che gli
Stati membri, in linea di principio, sono tenuti a tassare un prodotto
come quello della causa principale qualora esso, derivante da una
miscela di gasolio fossile rientrante nella voce 2710 della NC, di olio
vegetale, nella specie olio di colza, rientrante nella voce 1514 della
NC, e di additivi destinati a essere utilizzati come combustibile o
carburante, costituisca, conformemente all’art. 2, nn. 1, lett. a), e
b), e 3, secondo comma, di tale direttiva, un «prodotto energetico» ai
sensi del detto articolo (v., in proposito, sentenza 18 dicembre 2008,
causa C-517/07, Afton Chemical, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 40).
40 Tuttavia, secondo il disposto dell’art. 16, n. 1, della direttiva
2003/96, gli Stati membri hanno facoltà di esentare siffatti prodotti
energetici o di applicarvi riduzioni dell’aliquota d’imposta (v., in tal
senso, sentenza 5 luglio 2007, cause riunite C-145/06 e C-146/06, Fendt
Italiana, Racc. pag. I-5869, punto 36).
41 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l’art.
3 della direttiva 2003/30 va interpretato nel senso che non vieta una
normativa nazionale, come quella della causa principale, che esclude
dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto,
come quello della causa principale, derivante da una miscela di olio
vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.
Sulla seconda questione
42 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se
i principi generali della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento vietino ad uno Stato membro di abolire un regime
di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto
della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime
inizialmente prevista dalla normativa nazionale. Esso giudice vuole in
particolare chiarire se tale abolizione sia subordinata all’esistenza di
circostanze eccezionali.
43 Si deve ricordare che i principi della tutela del legittimo
affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento
giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle
istituzioni comunitarie ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei
poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie (v., in tal senso, in
particolare, sentenze 3 dicembre 1998, causa C-381/97, Belgocodex, Racc.
pag. I-8153, punto 26; 26 aprile 2005, causa C-376/02, «Goed Wonen»,
Racc. pag. I-3445, punto 32, nonché 21 febbraio 2008, causa C-271/06,
Netto Supermarkt, Racc. pag. I-771, punto 18).
44 Ne discende che una normativa nazionale come quella oggetto della
causa principale, diretta a trasporre nell’ordinamento giuridico interno
dello Stato membro interessato le disposizioni delle direttive 2003/30 e
2003/96, deve rispettare tali principi generali del diritto comunitario.
45 Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta unicamente al giudice
del rinvio l’esame della conformità di siffatta normativa ai detti
principi (v., in particolare, sentenze 11 maggio 2006, causa C-384/04,
Federation of Technological Industries e a., Racc. pag. I-4191, punto
34; 14 settembre 2006, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, Elmeka,
Racc. pag. I-8167, punti 35 e 36, nonché 17 luglio 2008, causa C-347/06,
ASM Brescia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 72), mentre la
Corte, nel pronunciarsi sul ricorso pregiudiziale ex art. 234 CE, rimane
solo competente a fornire a tale giudice tutti gli elementi
interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli
di valutare questa conformità (v., in particolare, sentenza 18 dicembre
1997, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Molenheide e
a., Racc. pag. I-7281, punto 49).
46 In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante
della Corte, il principio della certezza del diritto, il cui corollario
è il principio della tutela del legittimo affidamento, richiede, da un
lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che
la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti
(v., in particolare, sentenze 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e
a., Racc. pag. I-569, punto 20; 18 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi e
Arkopharma, Racc. I-3367, punto 66, e 7 giugno 2005, causa C-17/03, VEMW
e a., Racc. pag. I-4983, punto 80). Tale necessità s’impone con rigore
particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri
finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con
esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro (sentenza 29
aprile 2004, causa C-17/01, Sudholz, Racc. pag. I-4243, punto 34).
47 Per quanto riguarda il requisito della chiarezza e della precisione,
va rilevato che nella fattispecie la normativa nazionale che ha abolito
il regime di esenzione fiscale della causa principale soddisfa tale
requisito.
48 Quanto alla prevedibilità dell’abolizione del regime di esenzione
fiscale in oggetto, va osservato che, se è vero che essa è stata
disposta unicamente per il futuro e non ha quindi rimesso in discussione
le esenzioni ottenute dalla ricorrente nella causa principale per gli
anni 2005 e 2006, ciò nondimeno sia la legge relativa alla tassa sugli
oli minerali, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2004, sia
la legge relativa all’imposta sull’energia, nella versione entrata in
vigore il 1° agosto 2006, prevedevano l’applicazione di tale regime di
esenzione fiscale fino al 31 dicembre 2009. Per quanto riguarda i
biocarburanti come il prodotto di cui alla causa principale, la
normativa successivamente adottata il 18 dicembre 2006 ha tuttavia
abolito anticipatamente tale regime di esenzione fiscale con effetto dal
1° gennaio 2007.
49 Occorre tuttavia ricordare che la Corte ha già dichiarato come il
principio della certezza del diritto non postuli l’assenza di modifiche
legislative, ma richieda piuttosto che il legislatore tenga conto delle
situazioni particolari degli operatori economici e preveda,
eventualmente, adattamenti all’applicazione delle nuove norme giuridiche
(v. sentenza VEMW e a., cit., punto 81).
50 Dal fascicolo sottoposto alla Corte sembra a tale proposito risultare
- ed è compito del giudice del rinvio verificare - che sebbene i
prodotti come quello di cui alla causa principale non siano più esentati
dall’imposta relativa ai prodotti energetici, essi sono ciò nondimeno
idonei a beneficiare del regime, istituito contemporaneamente dalla
detta normativa, consistente nell’imporre ai fornitori di carburanti
l’osservanza di una quota minima obbligatoria di biocarburanti nei
carburanti.
51 Per quanto riguarda più specificamente il principio della tutela del
legittimo affidamento, va tuttavia rilevato che nella causa principale
il legislatore nazionale ha abolito anticipatamente un regime di
esenzione fiscale rispetto al quale, in precedenza, aveva per due volte
indicato, con esplicite disposizioni, che sarebbe stato mantenuto in
vigore fino ad una data di scadenza successiva chiaramente precisata.
52 Occorre riconoscere che un operatore economico che, come la
ricorrente nella causa principale, ha avviato le sue attività in vigenza
del regime di esenzione fiscale per biocarburanti qui controverso e che
ha a tale fine effettuato onerosi investimenti, può essere
significativamente colpito nei suoi interessi dall’abolizione anticipata
di tale regime, a maggior ragione quando essa interviene all’improvviso
e inopinatamente senza lasciargli il tempo necessario per adeguarsi alla
nuova situazione legislativa.
53 Risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la possibilità
di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è
prevista per ogni operatore economico nel quale un’autorità nazionale
abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore
economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un
provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il
detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.
Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente
affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può
essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità
nazionali (v., in tal senso, in particolare, sentenze 15 luglio 2004,
cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Lenardo e Dilexport, Racc. pag.
I-6911, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, nonché 7 settembre 2006,
causa C-310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-7285, punto 81).
54 A tale proposito, per quanto riguarda l’affidamento che un soggetto
passivo può fare sull’applicazione di un vantaggio fiscale, la Corte ha
già statuito che quando una direttiva in ambito fiscale lascia ampio
potere agli Stati membri, una modifica legislativa adottata in
conformità con la direttiva non può essere considerata imprevedibile (v.
sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02, Gemeente
Leusden e Holin Groep, Racc. pag. I-5337, punto 66).
55 Orbene, come emerge dai punti 33-37 di questa sentenza, gli Stati
membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda
le misure da adottare per conseguire gli obiettivi stabiliti dall’art.
3, n. 1, lett. b), della direttiva 2003/30 e possono, in particolare,
prevedere a tale fine la fissazione di una percentuale obbligatoria di
biocarburanti per le società petrolifere.
56 Pertanto, atteso che la normativa nazionale che ha abolito il regime
di esenzione fiscale di cui trattasi mira a prescrivere l’osservanza di
una quota minima obbligatoria di biocarburanti nei carburanti, non si
può richiedere, contrariamente a quanto suggerisce il giudice del
rinvio, che la detta abolizione sia subordinata all’esistenza di
circostanze eccezionali.
57 Tuttavia, spetta al giudice del rinvio decidere se un operatore
economico prudente ed accorto poteva essere in grado di prevedere la
possibilità di tale abolizione in un contesto come quello della causa
principale. Trattandosi di un regime previsto da una normativa
nazionale, è tenendo conto delle modalità di informazione di regola
utilizzate dallo Stato membro che l’ha adottata e delle circostanze del
caso di specie che tale giudice deve valutare, globalmente e in
concreto, se sia stato debitamente rispettato il legittimo affidamento
degli operatori economici considerati dalla detta normativa (v., in tal
senso, sentenza «Goed Wonen», cit., punto 43).
58 A questo proposito, sia nelle osservazioni scritte sia nel corso
dell’udienza la ricorrente nella causa principale ha rilevato, senza
essere al riguardo contraddetta dallo Hauptzollamt Darmstadt, che
quest’ultimo, da essa contattato nel gennaio 2007, ignorava il contenuto
delle modifiche apportate alla legge relativa all’imposta sull’energia
dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti. Del resto, i
nuovi moduli per la dichiarazione fiscale richiesta in seguito a tali
modifiche sono rimasti indisponibili fino alla metà di marzo 2007, di
modo che la detta ricorrente ha continuato a effettuare le sue
dichiarazioni tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2007 sui vecchi moduli. La
ricorrente nella causa principale ha inoltre sottolineato come, atteso
che il ritiro anticipato del vantaggio fiscale concesso dalla legge
relativa all’imposta sull’energia è stato effettuato da una legge
distinta, essa si era trovata di fronte all’applicazione di due
normative, di cui una prevedeva un’esenzione fiscale mentre l’altra
l’aboliva.
59 Non può escludersi che tali circostanze o alcune di esse possano
indicare - ma spetta al giudice del rinvio accertarlo nel contesto della
causa principale - che la normativa nazionale che abolisce l’esenzione
fiscale in oggetto, entrata in vigore a breve termine, non ha all’epoca
ricevuto un adeguato grado di pubblicità presso gli ambienti interessati
- circostanza tuttavia contestata in udienza dallo Hauptzollamt
Darmstadt - rendendo in tal modo meno agevole per i singoli l’accesso
allo stato del diritto nazionale applicabile.
60 Tuttavia, per chiarire se un operatore economico prudente ed accorto
avrebbe potuto prevedere l’eventualità della detta abolizione in una
causa come quella principale, il giudice del rinvio deve altresì tener
conto delle diverse circostanze che hanno preceduto tale entrata in
vigore. Al riguardo, per fornire una risposta utile al giudice del
rinvio, vanno rilevati, tra l’altro, i seguenti elementi che emergono
dal fascicolo sottoposto alla Corte e che attengono al contesto
normativo sia nazionale che comunitario.
61 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto normativo nazionale,
che per una piccola e media impresa come quella della causa principale
costituisce il contesto normativo più accessibile, occorre sottolineare
che, fin dal 2004, la normativa nazionale istitutiva del regime di
esenzione fiscale di cui trattasi prevedeva, in particolare, ai sensi
dell’art. 16, n. 3, della direttiva 2003/96, che le autorità nazionali
sono tenute a riesaminare le esenzioni e le riduzioni di imposta
applicate ai biocarburanti in funzione dell’evoluzione dei prezzi delle
materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una
sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei
biocarburanti.
62 Nel caso di specie non si può escludere che l’abolizione
dell’esenzione fiscale a favore dei prodotti miscelati come quelli
oggetto della causa principale sia stata motivata, per lo meno in parte
- ma spetta al giudice del rinvio accertarlo -, dall’esigenza di porre
fine a tale sovracompensazione. Ad ogni modo, tuttavia, siffatta
disposizione era comunque idonea a indicare subito agli operatori
economici prudenti e accorti che il regime di esenzione fiscale
applicabile ai biocarburanti era suscettibile di essere adattato, o
addirittura abolito, dalle autorità nazionali per tener conto
dell’evoluzione di talune circostanze esterne, e che pertanto le
disposizioni della detta normativa non potevano suscitare alcuna
certezza in ordine al mantenimento di tale regime nel corso di un
determinato periodo.
63 Occorre inoltre rilevare che, secondo la decisione di rinvio e le
osservazioni scritte depositate dalla Commissione, l’abolizione del
regime di esenzione fiscale applicabile a biocarburanti come quello
della causa principale era stata annunciata dall’accordo di coalizione
concluso l’11 novembre 2005 dalla nuova maggioranza di governo, la quale
ivi esprimeva l’intenzione di sostituire i vari vantaggi fiscali per i
biocarburanti con l’osservanza di un obbligo relativo alla miscela dei
biocarburanti. Dalle osservazioni dello Hauptzollamt Darmstadt emerge
inoltre che tale misura sarebbe stata annunciata in un progetto di legge
del 6 aprile 2006. La stessa autorità doganale ha peraltro spiegato in
udienza che nel 2006 era intercorsa a tale riguardo una considerevole
corrispondenza con gli ambienti interessati.
64 Occorre tuttavia anche tener conto del fatto che cinque mesi prima di
abolire il regime di esenzione fiscale per i biocarburanti come il
prodotto della causa principale il legislatore nazionale, con la legge
relativa all’imposta sull’energia, nella versione vigente il 1° agosto
2006, ha confermato il 31 dicembre 2009 quale data di scadenza del detto
regime, pur prevedendo, per quanto riguarda i biocarburanti derivanti,
come il prodotto in oggetto, da oli vegetali, la progressiva abolizione
di tale regime mediante riduzioni scaglionate della percentuale
d’esenzione a partire dal 1° gennaio 2008 fino al termine del 2012.
65 È compito del giudice del rinvio valutare in che misura tale
circostanza, che rifletteva la volontà del legislatore nazionale, a metà
del 2006, di mantenere in vigore il regime di esenzione fiscale di cui
trattasi, abbia potuto costituire, per un operatore accorto e prudente,
un indizio che tale regime avrebbe continuato ad applicarsi almeno fino
alla scadenza inizialmente prevista, ossia il 31 dicembre 2009 o
addirittura, parzialmente, fino al 2012. Al riguardo, il detto giudice
deve in particolare esaminare in che limiti la convinzione di un
siffatto operatore su questo punto abbia potuto essere corroborata dalla
circostanza che il mantenimento in vigore è stato deciso dopo le
svariate comunicazioni, rilevate al punto 63 di questa sentenza, che
indicavano che tale regime sarebbe stato abolito.
66 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto normativo
comunitario, va rilevato che nel corso del periodo in esame la detta
normativa non ha subito alcun cambiamento. Incombe ciò nondimeno al
giudice del rinvio valutare in che misura tale circostanza abbia potuto
suggerire ad un operatore accorto e prudente che il diritto nazionale
diretto a trasporre tale normativa sarebbe rimasto immutato nonostante
che, come indicato al punto 35 di questa sentenza, la direttiva 2003/30
conferisse agli Stati membri un ampio potere discrezionale quanto alla
natura dei provvedimenti da adottare per conseguire gli obiettivi da
essa contemplati.
67 Occorre pertanto concludere che è tenendo conto del complesso dei
suddetti elementi, e di qualunque altra circostanza pertinente alla
controversia sottopostagli, che il giudice del rinvio deve esaminare,
nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se la
ricorrente della causa principale, come operatore prudente e accorto,
disponesse di elementi sufficienti per consentirle di aspettarsi che il
regime di esenzione fiscale di cui trattasi fosse abolito prima della
data iniziale prevista per la sua scadenza.
68 La seconda questione va pertanto risolta nel senso che i principi
generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo
affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro di
abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come
quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di
tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni
caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di circostanze
eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare,
nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i
detti principi siano stati osservati nella causa principale tenendo
conto del complesso delle pertinenti circostanza ad essa relative.
Sulle spese
69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8
maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o
di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere interpretato
nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella su cui
verte la causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i
biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa
principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e
additivi specifici.
2) I principi generali della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato
membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un
prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di
scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale.
In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di
circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio
esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in
concreto, se i detti principi siano stati osservati nella causa
principale tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanza ad
essa relative.
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