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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/12/2009, Sentenza C-205/08
V.I.A. - ELETTROSMOG - Costruzioni di elettrodotti aerei - Procedura di
valutazione dell’impatto ambientale - Elettrodotti transfrontalieri -
Lunghezza superiore a 15 km - Costruzioni transfrontaliere - Lunghezza
totale superiore al limite - Elettrodotto situato principalmente nel
territorio di uno Stato membro confinante - Lunghezza del tratto nazionale
dell’elettrodotto inferiore al limite
- Dir. 2003/35/CE. Gli
artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985,
85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, vanno
interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I
di tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un
voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, deve
essere sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato membro alla
procedura di valutazione dell’impatto ambientale ancorché detto progetto sia
transfrontaliero e solo un tratto di lunghezza inferiore a 15 km sia situato
nel territorio di detto Stato membro. Pres. Bonichot - Rel. Kuris -
Umweltanwalt von Kärnten c. Kärnter Landesregierung. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. II, 10/12/2009, Sentenza C-205/08
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Rinvio pregiudiziale - Art. 234 CE - Nozione
di “giurisdizione nazionale” - Ricevibilità - Direttiva 85/337/CEE. In
materia di rinvio giudiziale, per valutare se l’organo del rinvio possiede
le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE, questione
unicamente di diritto comunitario, si deve tener conto di un insieme di
elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere
permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura
contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme
giuridiche e che sia indipendente (v. sentenze 30/06/1966, causa 61/65,
Vaassen-Göbbels e 18/10/2007, causa C-195/06, Österreichischer Rundfunk).
Pres. Bonichot - Rel. Kuris - Umweltanwalt von Kärnten c. Kärnter
Landesregierung. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/12/2009, Sentenza
C-205/08
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Interpretazione del diritto comunitario -
Pronuncia pregiudiziale - Competenze. Spetta esclusivamente al giudice
nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la
responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce
delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una
pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria
sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v.
sentenza 5/03/2009, causa C-545/07, Apis-Hristovich). Pertanto, se le
questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del
diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.
Pres. Bonichot - Rel. Kuris - Umweltanwalt von Kärnten c. Kärnter
Landesregierung. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/12/2009, Sentenza
C-205/08
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Disposizione di diritto comunitario che non
contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri -
Applicazione ed interpretazione. I termini di una disposizione di
diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto
degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e
della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Comunità
europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo
conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla
normativa. (v. sentenze 19/09/2000, causa C-287/98, Linster e 4/05/2006,
causa C-290/03, Barker). Pres. Bonichot - Rel. Kuris - Umweltanwalt von
Kärnten c. Kärnter Landesregierung. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II,
10/12/2009, Sentenza C-205/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 dicembre 2009
«Rinvio pregiudiziale - Art. 234 CE - Nozione di “giurisdizione
nazionale” - Ricevibilità - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione
dell’impatto ambientale - Costruzioni di elettrodotti aerei - Lunghezza
superiore a 15 km - Costruzioni transfrontaliere - Elettrodotti
transfrontalieri - Lunghezza totale superiore al limite - Elettrodotto
situato principalmente nel territorio di uno Stato membro confinante -
Lunghezza del tratto nazionale dell’elettrodotto inferiore al limite»
Nel procedimento C-205/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Umweltsenat (Austria) con
decisione 2 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2008,
nella causa
Umweltanwalt von Kärnten
contro
Kärnter Landesregierung,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione,
facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C.W.A.
Timmermans, K. Schiemann, P. Kuris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per l’Umweltanwalt von Kärnten, dal sig. U. Scheuch, Landesrat;
- per l’Alpe Adria Energia SpA, dall’avv. M. Mendel, Rechtsanwalt;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.-B. Laignelot e
dalla sig.ra B. Kotschy, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 25 giugno 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (GU L 156,
pag. 17, in prosieguo: la «direttiva 85/337»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Umweltanwalt
von Kärnten (Mediatore per l’ambiente della Carinzia) (in prosieguo: l’«Umweltanwalt»)
e la Kärnter Landesregierung (governo del Land di Carinzia) con riguardo
ad una decisione emanata da quest’ultima l’11 ottobre 2007 (in
prosieguo: la «decisione controversa») nei confronti della società Alpe
Adria Energia SpA (in prosieguo: l’«Alpe Adria»).
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva 85/337 mira, ai sensi del suo primo ‘considerando’, a
prevenire gli inquinamenti ed altri danni all’ambiente prevedendo che
determinati progetti pubblici e privati siano sottoposti ad una previa
valutazione del loro impatto ambientale.
4 Come risulta dal suo quinto ‘considerando’, la detta direttiva
introduce, a tal fine, principi generali di valutazione dell’impatto
ambientale, allo scopo di completare e di coordinare le procedure di
autorizzazione dei progetti pubblici e privati idonei ad avere un
impatto rilevante sull’ambiente.
5 Secondo l’ottavo e l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 85/337,
i progetti rientranti in determinate classi hanno ripercussioni di
rilievo sull’ambiente e debbono, in linea di principio, essere
sottoposti ad una valutazione sistematica per tener conto delle esigenze
di proteggere la salute umana, di contribuire con un migliore ambiente
alla qualità della vita, di provvedere al mantenimento della varietà
delle specie e di conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema
in quanto risorsa essenziale di vita.
6 L’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337 così recita:
«La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto
ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto
ambientale importante».
7 L’art. 2, n. 1, di detta direttiva è così redatto:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima
del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede
un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le
loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e
una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti
nell’articolo 4».
8 L’art. 4, n. 1, della stessa direttiva dispone quanto segue:
«(…) i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a
norma degli articoli da 5 a 10».
9 L’art. 7, n. 1, della direttiva 85/337 è del seguente tenore:
«Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti
significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno
Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne
faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la
realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto
prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra
l’altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni
disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata,
e lascia all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far
sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia
ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e può includere le
informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo».
10 L’allegato I di detta direttiva menziona, al suo punto 20, la
«[c]ostruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o
superiore e di lunghezza superiore a 15 km».
La normativa nazionale
11 L’art. 11, n. 7, della Legge costituzionale federale (Bundesverfassungsgesetz;
in prosieguo: il «BVG») prevede che la decisione relativa alla
valutazione dell’impatto ambientale per i progetti che possono avere
effetti significativi sull’ambiente, una volta esaurito l’iter dei
ricorsi in via amministrativa nel Land, spetta all’Umweltsenat.
12 A termini di detto articolo, l’Umweltsenat è un organo indipendente
costituito da un presidente, da magistrati e da altri membri giuristi di
comprovata esperienza, ed è istituito presso il competente Ministero
federale. L’istituzione, le funzioni e le procedure dell’Umweltsenat
sono disciplinate con legge federale. Le sue decisioni non sono soggette
ad annullamento o modifica in via gerarchica; avverso le sue decisioni è
proponibile ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema
amministrativa).
13 L’art. 20, n. 2, del BVG così recita:
«Se una legge federale o di un Land istituisce un’autorità collegiale
che si pronuncia in ultimo grado e le cui decisioni, ai sensi delle
disposizioni di legge, non sono soggette ad annullamento o rettifica in
via amministrativa e di cui fa parte almeno un giudice, anche i restanti
membri di tale organo collegiale, nell’esercizio delle loro funzioni,
non sono vincolati ad alcuna istruzione».
14 L’art. 133, n. 4, del BVG prevede una deroga alla regola che
attribuisce al Verwaltungsgerichtshof la competenza a conoscere, in
linea di principio, dei ricorsi avverso le decisioni dei diversi organi
della amministrazione pubblica; tale deroga riguarda il caso in cui, in
un determinato settore, tale competenza sia stata conferita ad
un’autorità indipendente. L’Umweltsenat è una di tali autorità.
15 L’art. 1 dell’Umweltsenatsgesetz del 2000 (Legge federale sull’Umweltsenat;
in prosieguo: l’«USG 2000») così recita:
«1. Presso il Ministero federale dell’Agricoltura, delle Foreste,
dell’Ambiente e delle Risorse idriche è istituito un Umweltsenat.
2. L’Umweltsenat è composto da dieci magistrati e da altri trentadue
giuristi.
(…)».
16 Ai sensi dell’art. 2 dell’USG 2000, i membri sono scelti dal
presidente della Repubblica federale su proposta del governo federale e
restano in carica sei anni, con possibilità di essere riconfermati.
Peraltro, il governo federale è vincolato da talune proposte di nomina.
17 Ai sensi dell’art. 4 dell’USG 2000:
«I membri dell’Umweltsenat esercitano le loro funzioni in modo
indipendente e non sono vincolati da istruzione alcuna».
18 L’art. 5 dell’USG 2000 dispone quanto segue:
«L’Umweltsenat decide sui ricorsi aventi ad oggetto questioni
contemplate nella prima e nella seconda parte dell’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
[2000] [Legge austriaca sulla valutazione dell’impatto ambientale del
2000; BGBl. n. 697/1993, modificato da ultimo dal BGBl. I, 149/2006; in
prosieguo: l’«UVP-G 2000»] (…)».
19 L’art. 6 dell’USG 2000 così prevede:
«Le decisioni dell’Umweltsenat non sono soggette ad annullamento o
modifica in via amministrativa. Esse sono impugnabili dinanzi al
Verwaltungsgerichtshof».
20 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, dell’UVP-G 2000, legge che traspone la
direttiva 85/337 nel diritto austriaco, un «progetto» è definito come
«la realizzazione di un impianto ovvero un altro intervento
sull’ambiente o sul paesaggio, incluse tutte le misure ad esso connesse
geograficamente e materialmente (…)».
21 L’art. 3, n. 1, dell’UVP-G 2000 prevede quanto segue:
«I progetti indicati nell’allegato I (…) devono essere sottoposti ad una
valutazione dell’impatto ambientale in conformità delle disposizioni che
seguono. Ai progetti indicati nelle colonne 2 e 3 dell’allegato I si
applica la procedura semplificata (…)».
22 L’art. 3, n. 7, dell’UVP-G 2000 così recita:
«L’autorità deve accertare, su domanda del candidato/della candidata per
il progetto, di un’autorità con cui collabora o del mediatore per
l’ambiente [l’Umweltanwalt], se per un determinato progetto debba essere
effettuato uno studio di impatto ambientale ai sensi della presente
legge federale e quale obiettivo dell’allegato I ovvero dell’art. 3 bis,
nn. 1-3, sia realizzato da tale progetto. Tale accertamento può essere
parimenti svolto d’ufficio. La decisione deve essere adottata con
notifica entro un termine di sei settimane, in primo e in secondo grado.
Rivestono la qualità di parte il candidato/la candidata per il progetto,
l’autorità con cui collabora, il mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt]
e il Comune interessato. L’organismo di pianificazione idraulica deve
essere consultato prima dell’adozione della decisione. Il contenuto
essenziale delle decisioni nonché i motivi essenziali devono essere
divulgati dall’autorità in modo adeguato o resi accessibili alla
consultazione del pubblico. Il Comune interessato può proporre ricorso
avverso la decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. Il mediatore per
l’ambiente [l’Umweltanwalt] e l’autorità che collabora sono liberate
dall’obbligo di rimborso delle spese».
23 L’allegato I dell’UVP-G 2000 comprende i progetti sottoposti
obbligatoriamente a una valutazione dell’impatto ambientale
conformemente all’art. 3. Tali progetti sono suddivisi in tre gruppi
(colonne). I progetti dei due primi gruppi (colonne) devono comunque
essere soggetti a valutazione dell’impatto ambientale quando vengono
raggiunti i limiti fissati e sono soddisfatti i criteri previsti. I
progetti del terzo gruppo (colonna) devono essere esaminati caso per
caso ove sia raggiunto il limite minimo indicato.
24 L’allegato I, punto 16, lett. a), dell’UVP-G 2000 menziona, nella
colonna 1, gli «elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o
superiore e di lunghezza superiore a 15 km».
25 L’allegato I, punto 16, lett. b), dell’UVP-G 2000 menziona, nella
colonna 3, gli «elettrodotti aerei situati in zone di protezione
speciale di cui alle categorie A [zona speciale di conservazione] o B
[regione alpina] con un voltaggio di 110 kV o superiore e di lunghezza
non inferiore a 20 km».
Causa principale e questione pregiudiziale
26 Dalla decisione di rinvio risulta che l’Alpe Adria è una società
italiana che intende costruire un elettrodotto di 220 kV e con una
tensione nominale di 300 MVA, per collegare la rete della società
italiana Rete Elettrica Nazionale SpA con quella della società austriaca
VERBUND-Austrian Power Grid AG.
27 A tal fine, con lettera del 12 luglio 2007, l’Alpe Adria chiedeva
alla Kärtner Landesregierung di adottare, in base all’art. 3, n. 7,
dell’UVP-G 2000, una dichiarazione di conformità relativa alla
costruzione e allo sfruttamento di tale progetto. Nel territorio
austriaco, il progetto comprende un elettrodotto di lunghezza pari a
circa 7,4 km, con una stazione di comando da costruire a Weidenburg fino
al confine attraverso la valle del Kronhofgraben ed il Kronhofer Törl.
Nel territorio italiano, la lunghezza dell’elettrodotto progettato è di
circa 41 km.
28 La Kärtner Landesregierung ha dichiarato, nella decisione
controversa, che non occorreva procedere ad una valutazione dell’impatto
ambientale di tale progetto, giacché esso non raggiungeva, nel
territorio austriaco, la soglia dei 15 km di lunghezza fissata dall’UVP-G
2000.
29 Detto governo ha aggiunto che, qualora, ai sensi dell’art. 7 della
direttiva 85/337, un progetto possa avere effetti significativi
sull’ambiente di un altro Stato membro, gli Stati membri nel cui
territorio sia prevista la realizzazione del progetto sarebbero tenuti a
far partecipare lo Stato membro coinvolto al procedimento di valutazione
dell’impatto ambientale. Tuttavia, tale articolo riguarderebbe
esclusivamente i progetti che si collochino interamente nel territorio
di uno Stato membro, e non i progetti transfrontalieri.
30 Pertanto, in assenza di una specifica disposizione relativa ai
progetti transfrontalieri nella direttiva 85/337, ogni Stato membro
dovrebbe valutare, riferendosi esclusivamente al proprio diritto
nazionale, se un progetto ricada nell’allegato I di detta direttiva.
31 La Kärtner Landesregierung ha quindi osservato che l’UVP-G 2000 non
contiene, da parte sua, alcuna disposizione in forza della quale, in
presenza di elettrodotti transfrontalieri o di qualsivoglia progetto di
elettrodotti, occorrerebbe prendere in considerazione l’intero impianto.
32 In data 18 dicembre 2007, l’Umweltanwalt ha proposto ricorso dinanzi
all’Umweltsenat chiedendo l’annullamento della decisione controversa.
33 In tale contesto, l’Umweltsenat ha deciso di sospendere il giudizio e
di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva 85/337 (…) vada interpretata nel senso che uno Stato
membro debba prevedere un obbligo di controllo dei tipi di progetto
indicati nell’allegato I di [tale] direttiva, e precisamente al punto 20
(“Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o
superiore e di lunghezza superiore a 15 km”), anche con riferimento ad
un impianto progettato nel territorio di due o più Stati membri, laddove
la soglia che determina l’obbligo di controllo (nel caso di specie, la
lunghezza superiore a 15 km) non venga invece raggiunta dalla parte
dell’impianto situata nel proprio territorio, ma, per contro, tale
soglia venga raggiunta, se non addirittura superata, computando anche la
parte dell’impianto progettato che si trova nello Stato membro o negli
Stati membri confinanti».
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
Sulla qualità di organo giurisdizionale dell’Umweltsenat
34 In via preliminare, occorre verificare se l’Umweltsenat sia un organo
giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE e, quindi, se la sua domanda
di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.
35 Secondo costante giurisprudenza, per valutare se l’organo del rinvio
possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE,
questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un
insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo
carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la
natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi
norme giuridiche e che sia indipendente (v. sentenze 30 giugno 1966,
causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pagg. 408, 424, e 18 ottobre 2007,
causa C-195/06, Österreichischer Rundfunk, Racc. pag. I-8817, punto 19
nonché giurisprudenza citata).
36 A tale proposito occorre rilevare, da una parte, che dalle
disposizioni degli artt. 11, n. 7, 20, n. 2, e 133, n. 4, del BVG,
nonché dalle disposizioni degli artt. 1, 2, 4 e 5 dell’USG 2000, emerge
in modo incontestabile che l’Umweltsenat soddisfa i criteri relativi al
fondamento legale, al carattere obbligatorio e permanente dell’organo,
all’applicazione delle norme giuridiche e alla sua indipendenza.
37 Si deve parimenti sottolineare, come ha rilevato l’avvocato generale
ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, che il procedimento dinanzi
all’Umweltsenat garantisce che possa proporre ricorso chiunque abbia
partecipato al procedimento amministrativo, nonché le istituzioni
elencate nell’UVP-G 2000. Lo svolgimento di un’udienza è previsto
d’ufficio o su istanza di parte e ogni interessato può farsi
rappresentare da un legale. Le decisioni dell’Umweltsenat possiedono
l’autorità di cosa giudicata, devono essere motivate e sono pronunciate
in pubblica udienza.
38 D’altra parte, si deve rilevare che le disposizioni dell’USG 2000 e
dell’UVP-G 2000, in combinato disposto con quelle dell’art. 133, n. 4,
del BVG, garantiscono la natura contraddittoria del procedimento dinanzi
all’Umweltsenat che statuisce applicando le regole generali della legge
relativa al procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz).
39 Dalle suesposte considerazioni risulta che l’Umweltsenat dev’essere
considerato un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE e che la
sua questione pregiudiziale è quindi ricevibile.
Sull’oggetto della questione pregiudiziale
40 L’Alpe Adria sostiene che le questioni di diritto comunitario
sollevate possiedono concretamente, nella controversia in oggetto, solo
un significato ipotetico. Esse, infatti, non risponderebbero ad una
necessità obiettiva ai fini della soluzione della controversia
principale e non sarebbero connesse alle questioni che il giudice del
rinvio deve decidere.
41 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza
della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata
sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari
circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia
pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia
la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. sentenza 5
marzo 2009, causa C-545/07, Apis-Hristovich, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 28 e giurisprudenza citata).
42 Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale
vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via
di principio, è tenuta a statuire (v. sentenza Apis-Hristovich, cit.,
punto 29 e giurisprudenza citata).
43 Orbene, nel caso di specie, la Corte è chiamata a fornire al giudice
del rinvio elementi di interpretazione della direttiva 85/337 al fine di
consentirgli di valutare se, ai sensi del diritto comunitario, il
progetto di cui è causa ricada negli obblighi procedurali previsti dalla
direttiva medesima, ancorché il diritto nazionale non comporti obblighi
procedurali di tal genere per lo stesso progetto.
44 Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere
ritenuta ricevibile.
Nel merito
45 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva 85/337 vadano interpretati
nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I di tale
direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio
di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, debba essere
sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato membro ad una
valutazione dell’impatto ambientale anche se detto progetto sia
transfrontaliero e solo un tratto di lunghezza inferiore a 15 km sia
situata nel territorio di detto Stato membro.
46 In limine, occorre rilevare che un progetto relativo alla costruzione
di un elettrodotto di 220 kV, con una tensione nominale di 300 MVA e
lungo 48,4 km ricade tra quelli previsti dal punto 20 dell’allegato I
della direttiva 85/337 e che devono, di conseguenza, essere
obbligatoriamente sottoposti ad una valutazione del loro impatto
ambientale, ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della stessa
direttiva.
47 Occorre quindi verificare, per risolvere la questione sollevata dal
giudice del rinvio, se detta direttiva debba essere interpretata nel
senso che tale obbligo si applichi anche all’ipotesi di un progetto
transfrontaliero come quello oggetto della causa principale.
48 Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, i termini di
una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso
richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la
determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere
oggetto, nell’intera Comunità europea, di un’interpretazione autonoma e
uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e
della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v. sentenze
19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster, Racc. pag. I-6917, punto 43,
e 4 maggio 2006, causa C-290/03, Barker, Racc. pag. I-3949, punto 40).
49 Al riguardo, l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 prevede
l’obbligo, a carico degli Stati membri, di sottoporre a una valutazione
i progetti che, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o
la loro ubicazione, possono avere un notevole impatto ambientale.
50 La Corte ha già affermato che, per quanto riguarda l’obbligo di
valutare l’impatto ambientale, la direttiva 85/337 possiede un vasto
campo di applicazione e un obiettivo di portata molta ampia (v. sentenza
24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403,
punti 31 e 39).
51 Si deve parimenti sottolineare che la direttiva 85/337 fa riferimento
ad una valutazione globale dell’impatto ambientale dei progetti
(sentenza 25 luglio 2008, causa C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA,
Racc. pag. I-6097, punto 39 e giurisprudenza citata), indipendentemente
dal fatto che si tratti, eventualmente, di un progetto transfrontaliero.
52 Inoltre, gli Stati membri devono attuare la direttiva 85/337 in modo
pienamente conforme ai precetti da essa stabiliti, tenendo conto del suo
obiettivo essenziale il quale - come si evince dall’art. 2, n. 1, della
direttiva medesima - consiste nel garantire che, prima della concessione
di un’autorizzazione, i progetti idonei ad avere un impatto ambientale
rilevante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto (v., in
tal senso, sentenza Ecologistas en Acción-CODA, cit., punto 33).
53 Peraltro, la Corte ha avuto modo di affermare che l’obiettivo della
direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di un
progetto e che la mancata presa in considerazione dell’effetto
cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di
sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi
insieme, essi possono avere un «notevole impatto ambientale» ai sensi
dell’art. 2, n. 1, della direttiva modificata (v., in tal senso,
sentenza Ecologistas en Acción-CODA, cit., punto 44).
54 Ne consegue che i progetti di cui all’allegato I della direttiva
85/337 che si sviluppino nel territorio di diversi Stati membri non
possono essere sottratti all’applicazione di tale direttiva per il solo
fatto che quest’ultima non contiene una disposizione espressa al
riguardo.
55 Una siffatta esenzione lederebbe seriamente l’obiettivo perseguito
dalla direttiva 85/337. Il suo effetto utile risulterebbe, infatti,
seriamente compromesso se le autorità competenti di uno Stato membro
potessero, per pronunciarsi sulla questione se un progetto sia
assoggettato all’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale,
ignorare la parte del progetto da realizzare nell’altro Stato membro
(v., per analogia, sentenza 16 settembre 2004, causa C-227/01,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I-8253, punto 53).
56 Tale rilievo è avvalorato, come sottolineato dall’avvocato generale
al paragrafo 81 delle sue conclusioni, dal disposto dell’art. 7 della
direttiva 85/337, che prevede la cooperazione interstatale qualora un
progetto possa avere effetti significativi sull’ambiente di un altro
Stato membro.
57 Con riguardo alla circostanza che il tratto ubicato in Austria è di
lunghezza inferiore a 15 km, si deve precisare che essa non può, di per
sé, sottrarre tale progetto alla procedura di valutazione prevista dalla
direttiva 85/337. Lo Stato membro interessato dovrà procedere ad una
valutazione dell’impatto ambientale di detto progetto nel proprio
territorio prendendone in considerazione gli effetti concreti.
58 Alla luce delle suesposte considerazioni, gli artt. 2, n. 1, e 4, n.
1, della direttiva 85/337 vanno interpretati nel senso che un progetto
previsto dal punto 20 dell’allegato I di tale direttiva, quale la
costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore
e di lunghezza superiore a 15 km, deve essere sottoposto dalle autorità
competenti di uno Stato membro alla procedura di valutazione
dell’impatto ambientale ancorché detto progetto sia transfrontaliero e
solo un tratto di lunghezza inferiore a 15 km sia situato nel territorio
di detto Stato membro.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) Gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno
1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, vanno
interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20
dell’allegato I di tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti
aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a
15 km, deve essere sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato
membro alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ancorché
detto progetto sia transfrontaliero e solo un tratto di lunghezza
inferiore a 15 km sia situato nel territorio di detto Stato membro.
Firme
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