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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 4/06/2009, Sentenza C-241/07
AGRICOLTURA - FEAOG - Sostegno comunitario allo sviluppo rurale - Sostegno
ai metodi di produzione agro ambientali - Art. 24, n. 1, Regolamento (CE) n.
1257/1999. Le disposizioni dell’art. 24, n. 1, del regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE)
del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2223, in combinato disposto con gli artt.
37, n. 4, e 39 di detto regolamento, non ostano a che uno Stato membro
restringa, per insufficienza delle risorse di bilancio, la categoria dei
beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli agricoltori
che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno
siffatto ai sensi dell’esercizio di bilancio precedente. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 4/06/2009, Sentenza C-241/07
AGRICOLTURA - Misure agroambientali - Assegnazione del sostegno accordato
- Presupposti - Piani di sviluppo rurale - Artt. 22-24-41, Reg. n.
1257/1999. I presupposti generali per l’assegnazione del sostegno
accordato ai metodi di produzione agricola finalizzati, in particolare, alla
conservazione dello spazio naturale sono definiti agli artt. 22-24 del
regolamento n. 1257/1999, dai quali risulta che le misure agroambientali
sono caratterizzate dall’impegno quinquennale, sottoscritto dagli
agricoltori interessati, a praticare un’agricoltura rispettosa
dell’ambiente. In cambio degli impegni agroambientali, l’aiuto è assegnato
annualmente dagli Stati in base al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi
derivanti dall’impegno assunto. Al fine di garantire la trasparenza delle
misure previste, gli Stati membri, conformemente all’art. 41 del regolamento
n. 1257/1999, redigono i piani di sviluppo rurale, che comprendono,
segnatamente, la descrizione delle misure di sostegno a favore dello
sviluppo rurale, come le misure agroambientali, nonché una tabella
finanziaria generale indicativa che rechi una sintesi delle risorse
finanziarie nazionali e comunitarie. Detti programmi sono presentati alla
Commissione, che li valuta sulla base della loro coerenza rispetto a tale
regolamento, senza che per questo tale valutazione conferisca loro la natura
di misura di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 19/09/2002,
causa C-336/00, Huber). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 4/06/2009,
Sentenza C-241/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 giugno 2009 (*)
«FEAOG - Regolamento (CE) n. 1257/1999 - Sostegno comunitario allo
sviluppo rurale - Sostegno ai metodi di produzione agroambientali»
Nel procedimento C-241/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Riigikohus (Estonia), con
decisione 14 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2007,
nella causa
JK Otsa Talu OÜ
contro
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K.
Schiemann, J. Makarczyk (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra C.
Toader, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10
aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per la JK Otsa Talu OÜ, dall’avv. K. Sild, advokaat,
- per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente,
- per il governo greco, dalla sig.ra S. Charitaki e dal sig. V.
Kontolaimos, in qualità di agenti,
- per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra E. Randvere,
dal sig. J. Schieferer e dalla sig.ra Z. Malušková, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 23 ottobre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del
regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L
160, pag. 80), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22
dicembre 2004, n. 2223 (GU L 379, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
n. 1257/1999»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
pendente tra la JK Otsa Talu OÜ (in prosieguo: la «Otsa Talu»),
succeduta alla Agrofarm AS (in prosieguo: la «Agrofarm»), ed il
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (ufficio di
informazione e dei registri agricoli; in prosieguo: il «PRIA») in merito
al rifiuto di concedere un sostegno alla produzione a basso impatto
ambientale nell’ambito del Fondo europeo di orientamento e garanzia
agricola (FEAOG).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 1257/1999 definisce il quadro del sostegno
comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.
4 Secondo il ventinovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1257/1999,
gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale
nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel
soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel settore
ambientale.
5 Conformemente al trentunesimo ‘considerando’ di tale regolamento, il
regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a incoraggiare gli
agricoltori ad operare nell’interesse dell’intera società, introducendo
o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze
di tutela e miglioramento dell’ambiente, delle risorse naturali, del
suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di
salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio.
6 L’art. 22 di detto regolamento ha il seguente tenore letterale:
«Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione
dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure
agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle
politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente e benessere
degli animali da allevamento.
Tale sostegno è inteso a promuovere:
a) forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e
con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue
caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità
genetica,
b) l’estensivizzazione, favorevole all’ambiente, della produzione
agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,
c) la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a
rischi,
d) la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali
dei terreni agricoli,
e) il ricorso alla pianificazione ambientale nell’ambito della
produzione agricola,
f) il miglioramento del benessere degli animali».
7 L’art. 23 del regolamento n. 1257/1999 dispone quanto segue:
«1. Gli agricoltori ricevono un aiuto in compenso di impegni della
durata minima di cinque anni a favore dell’agroambiente o del benessere
degli animali. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo
per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di questi ultimi
sull’ambiente o sul benessere degli animali.
2. Gli impegni a favore dell’agroambiente e del benessere degli animali
oltrepassano l’applicazione delle normali buone pratiche agricole,
comprese le buone pratiche inerenti al settore zootecnico.
Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il
sostegno dei mercati o le indennità compensative».
8 Conformemente all’art. 24, n. 1, di tale regolamento:
«Il sostegno agli impegni a favore dell’agroambiente o del benessere
degli animali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai
seguenti criteri:
a) il mancato guadagno,
b) i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto e
c) la necessità di fornire un incentivo.
I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel
calcolo dell’importo annuo dell’aiuto. I costi degli investimenti non
rimunerativi necessari all’adempimento di un impegno possono essere
presi in considerazione nel calcolo dell’importo annuo dell’aiuto.
(...)».
9 L’art. 37, nn. 1 e 4, di detto regolamento recita:
«1. Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure
conformi alla normativa comunitaria.
(…)
4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più
restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo
rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i
requisiti previsti dal presente regolamento».
10 Ai sensi dell’art. 39 dello stesso regolamento:
«1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per
garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo
rurale ai sensi delle disposizioni di cui al presente capitolo.
2. I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono
comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle
misure di sostegno previste e un’indicazione dei provvedimenti adottati
per garantire compatibilità e coerenza.
3. Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate
successivamente per garantire compatibilità e coerenza».
11 L’art. 41 del regolamento n. 1257/1999 dispone quanto segue:
«1. I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico
ritenuto più opportuno. Essi sono elaborati dalle autorità competenti
designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla
Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni
competenti, all’adeguato livello territoriale.
2. Le misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una
determinata zona sono comprese, ove possibile, in un unico piano.
Qualora sia necessario redigere diversi piani, viene indicata la
relazione tra le misure previste da tali piani e viene garantita la loro
compatibilità e coerenza».
La normativa nazionale
12 La legge per l’attuazione della politica agricola comune dell’Unione
europea (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus),
adottata il 24 marzo 2004 ed entrata in vigore il 1° maggio 2004 (RT I
2004, 24, 163), disciplina le questioni relative al procedimento di
assegnazione dei sostegni allo sviluppo rurale che accompagnano la
politica agricola comune.
13 Ai sensi dell’art. 42 di tale legge:
«1. I sostegni allo sviluppo rurale che accompagnano la politica
agricola comune (...) sono assegnati conformemente alle disposizioni del
programma “piano di sviluppo rurale dell’Estonia per gli anni 2004-2006”
(“Eesti maaelu arengukava 2004-2006”) (…) (in prosieguo: il “piano di
sviluppo”). Le autorità previste da detto programma organizzano
l’assegnazione degli aiuti e verificano la regolarità delle domande
presentate al fine di ottenere il sostegno.
2. Il ministro dell’Agricoltura stabilisce il tipo di sostegno allo
sviluppo rurale concesso in un esercizio di bilancio, il tipo di
attività finanziato in un esercizio di bilancio e le modalità di
ripartizione delle risorse previste per il sostegno allo sviluppo
rurale.
3. Il diritto di domandare e ottenere il sostegno per lo sviluppo rurale
non sussiste qualora la concessione di tale sostegno o il sostegno alle
corrispondenti attività nei rispettivi esercizi di bilancio non siano
previsti sulla base del n. 2 del presente articolo».
14 L’art. 43 di detta legge, relativo ai presupposti per ottenere il
sostegno allo sviluppo rurale, ha il seguente tenore letterale:
«1. Ha diritto di chiedere il sostegno allo sviluppo rurale chi integra
i presupposti fissati nella presente legge e nel programma menzionato
all’art. 42, n. 1, della presente legge.
2. Il ministro per l’Agricoltura può fissare ulteriori presupposti per
l’ottenimento del sostegno allo sviluppo rurale in relazione al
richiedente e alle attività programmate nonché un elenco di quei
territori per i quali accordare sostegni allo sviluppo rurale. Tali
presupposti possono essere fissati specificatamente per ciascun tipo di
sostegno».
15 Conformemente all’art. 44, n. 2, della stessa legge, intitolato
«Domanda di sostegno allo sviluppo rurale e trattamento della domanda»:
«Il ministro dell’Agricoltura stabilisce i dettagli della domanda per
ottenere il sostegno allo sviluppo rurale nonché il trattamento e la
forma della stessa, i motivi per una riduzione dell’aiuto, e le aliquote
separate per ciascun tipo di sostegno nonché i motivi del rigetto della
domanda. Le regole per presentare la domanda di sostegno e il
trattamento della stessa possono essere disciplinati separatamente per
ciascun tipo di sostegno».
16 Le modalità relative alla concessione del sostegno allo sviluppo
rurale sono disciplinate dal regolamento del ministro dell’Agricoltura
20 aprile 2004, n. 51 (RT I 2004, 51, 879), entrato in vigore il 1°
maggio 2004.
17 L’art. 3, n. 1, di tale regolamento, intitolato «Presupposti per la
concessione del sostegno», ha il seguente tenore letterale:
«Il sostegno (...) può essere chiesto da una persona fisica, da una
persona giuridica, da una società o da un’altra associazione di persone
priva di personalità giuridica, che eserciti un’attività agricola,
(...), che operi nelle zone menzionate al punto 9.2 del capitolo 9 del
piano di sviluppo e che soddisfi le condizioni fissate al punto 9.2 del
capitolo 9 del piano di sviluppo e che:
1) utilizzi terreni di almeno un ettaro, iscritti nel registro degli
aiuti agricoli e dei lotti agricoli e formanti oggetto di una
coltivazione agricola, messi a maggese, utilizzati per la produzione di
foraggio o pascolo (...) ovvero temporaneamente non oggetto di
produzione agricola;
2) integri i presupposti ambientali generali in materia agricola
elencati alla tabella 39 del capitolo 9 del piano di sviluppo in tutta
l’impresa;
3) si impegni a soddisfare gli obblighi di cui ai nn. 1 e 2, nonché i
presupposti per la concessione del sostegno agroambientale per un
periodo di cinque anni a decorrere dal termine fissato per la domanda
del sostegno».
18 Il 21 aprile 2005, tale regolamento è stato modificato dal
regolamento n. 43 del ministro dell’Agricoltura, in vigore dal 1° maggio
2005 (in prosieguo: il «regolamento n. 51 modificato»).
19 Ai sensi dell’art. 82, n. 7, del regolamento n. 51 modificato:
«Nel 2005 un soggetto può presentare domanda di sostegno per produzioni
a basso impatto ambientale se nel 2004 al richiedente è stato accordato,
tramite decisione, il sostegno a produzioni a basso impatto ambientale e
il richiedente ha assunto l’impegno menzionato nell’art. 3, n. 1, sub
3».
20 Secondo il capitolo 9.2, punto 1), del piano di sviluppo, è previsto
il sostegno alla produzione a basso impatto ambientale.
21 Ai sensi del punto 12.6.2. del piano di sviluppo, intitolato
«Sostegno agroambientale»:
«L’esame della domanda e la decisione avvengono sulla base dei criteri
per la concessione del sostegno e delle risorse finanziarie stanziate
nel corrispondente anno per ciascuna misura. Se necessario, viene
fissata una graduatoria delle domande per ordine di merito.
Se le risorse stanziate in bilancio non sono sufficienti per accogliere
tutte le domande che soddisfano i detti requisiti, il ministro
dell’Agricoltura può stabilire una procedura di riduzione dei sostegni
agroambientali in base alla quale il sostegno viene ridotto
proporzionalmente per tutti i richiedenti che integrano i presupposti
per ottenere il pagamento del sostegno agroambientale, in base alla
superficie rurale cui si riferisce la domanda o l’attività da finanziare
ovvero su altra base».
Causa principale e questioni pregiudiziali
22 Il 26 maggio 2005, la Agrofarm ha presentato al PRIA una domanda di
pagamenti per superficie e di sostegno ad una produzione a basso impatto
ambientale. Avendo già effettuato nel 2004 i preparativi necessari, la
Agrofarm era pronta a sottoscrivere l’impegno di attuare tale tipo di
produzione, al fine di ottenere un sostegno in favore dello sviluppo
rurale.
23 Con decisione 19 dicembre 2005, n. 1-3134/74, il direttore generale
del PRIA ha respinto la domanda della Agrofarm, in quanto detto sostegno
non poteva essere accordato per i lotti agricoli che non formavano
oggetto di un valido impegno diretto ad una produzione a basso impatto
ambientale.
24 Il 1° febbraio 2006, la Agrofarm ha proposto un ricorso dinanzi al
Tartu halduskohus (giudice amministrativo di Tartu), sostenendo in
particolare che, con l’adozione del regolamento n. 51 modificato, il
ministro dell’Agricoltura ha violato i principi di proporzionalità e di
parità di trattamento. Con sentenza 28 aprile 2006, il Tartu halduskohus
ha respinto tale ricorso, dichiarando essenzialmente che il regolamento
n. 51 modificato non può aver pregiudicato i diritti della ricorrente.
25 La Otsa Talu, succeduta nei diritti della Agrofarm, ha impugnato
detta sentenza dinanzi al Tartu ringkonnakohus (giudice d’appello di
Tartu). Dopo aver ricordato che il regolamento n. 1257/1999 ostava
all’introduzione di regole non paritarie rispetto ai richiedenti aiuti
in materia agroambientale, la Otsa Talu ha rilevato che, a causa della
tardiva adozione del regolamento n. 51 modificato, intervenuta un mese
prima della data limite di presentazione delle domande di aiuti per il
2005, sono stati violati i principi del legittimo affidamento e dello
Stato di diritto. Il Tartu ringkonnakohus ha respinto l’appello con
sentenza 7 settembre 2006, constatando sostanzialmente che il
regolamento n. 51 modificato non era in contrasto con il diritto
comunitario.
26 La Otsa Talu ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al
giudice del rinvio. Essa ha fatto valere che il regolamento n. 51
modificato era incompatibile con il diritto comunitario, in particolare
con l’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999, ai sensi del quale il
sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente.
Inoltre, secondo la Otsa Talu, il regolamento n. 51 modificato è altresì
contrario al punto 12.6.2. del piano di sviluppo, il quale prevede che,
in caso di mancanza di copertura finanziaria, l’importo complessivo
degli aiuti in materia agroambientale da versare a tutti i richiedenti
che integrano i presupposti deve essere ridotto proporzionalmente.
27 Il PRIA, invece, ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che, per
quanto riguarda l’interpretazione della natura del sostegno a favore
dello sviluppo rurale di cui trattasi, tale sostegno non costituisce un
aiuto sociale, che occorre ripartire su base generale, bensì un aiuto le
cui condizioni di erogazione derivano dalle esigenze e dalle priorità
della politica agricola dello Stato.
28 Secondo il giudice del rinvio, il problema che si pone nella causa
principale consiste nel sapere se sia legittimo modificare, durante il
periodo di sostegno, i presupposti per l’assegnazione degli aiuti in
materia agroambientale in modo da restringere la categoria dei
richiedenti aventi diritto. Esso rileva che la normativa comunitaria
vigente non contiene disposizioni di dettaglio circa l’assegnazione di
detti aiuti.
29 Secondo il giudice del rinvio, è conforme all’obiettivo del sostegno
allo sviluppo rurale, come previsto dal regolamento n. 1257/1999,
sostenere ogni anno i nuovi richiedenti che sono pronti a sottoscrivere
un impegno di produzione a basso impatto ambientale. Tale approccio
sarebbe conforme al principio di parità di trattamento, nonché
all’obiettivo di garantire una migliore protezione dell’ambiente.
Inoltre, il giudice del rinvio sostiene che il termine «annualmente»,
menzionato all’art. 24 di tale regolamento, deve essere interpretato nel
senso che è possibile aderire ogni anno al regime di sostegno allo
sviluppo rurale.
30 Di conseguenza, il giudice del rinvio dubita del fatto che sia
conforme al regolamento n. 1257/1999 il presupposto secondo cui il
richiedente deve già essere stato destinatario di una decisione di
concessione di un sostegno a favore dello sviluppo rurale durante
l’esercizio precedente per poter aspirare ad un sostegno siffatto per
l’esercizio successivo.
31 Esso rileva inoltre che, ai sensi del piano di sviluppo, in caso di
mancanza delle risorse di bilancio, è prevista l’adozione di un
procedimento di riduzione proporzionale per tutti i richiedenti che
integrano i presupposti per la concessione del sostegno a favore dello
sviluppo rurale.
32 Secondo il giudice del rinvio, il fatto di restringere la categoria
dei beneficiari non costituisce una soluzione proporzionata per
risolvere le difficoltà derivanti dall’insufficienza delle risorse di
bilancio e, piuttosto, si sarebbe dovuto ridurre proporzionalmente il
sostegno allo sviluppo rurale accordato a tutti i richiedenti che
inizialmente integravano i presupposti per beneficiarne, come era
previsto dal piano di sviluppo.
33 In tale contesto, il Riigikohus ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali::
«1) Se sia conforme alla finalità di un sostegno a misure agroambientali
ai sensi degli artt. 22-24 del [regolamento n. 1257/1999] il fatto che
a) continui ad essere concesso un sostegno solo a quei richiedenti che
sono già stati beneficiari, nel quadro del corrispondente programma, di
una decisione di concessione di un sostegno a misure agroambientali nel
corso del precedente esercizio di bilancio e che sono soggetti ad un
impegno correlato con misure agroambientali, ovvero
b) in ogni esercizio di bilancio vengano concessi sostegni anche ai
nuovi richiedenti che siano disposti ad assumere impegni agroambientali
e che orientano corrispondentemente i loro metodi di produzione secondo
i detti presupposti.
2) Qualora la soluzione della questione 1 dovesse andare nel senso
dell’ipotesi b), se il combinato disposto di cui agli artt. 24, n. 1,
37, n. 4, e 39 del [regolamento n. 1257/1999] - qualora risultasse che,
nel quadro del programma, non fossero più disponibili stanziamenti a
bilancio sufficienti per l’assegnazione del primo sostegno - consenta a
uno Stato membro di:
a) modificare la normativa e i presupposti originari per la domanda e
per la concessione del sostegno a misure agroambientali e prevedere che
il sostegno possa essere domandato solo qualora, nel precedente
esercizio di bilancio, il richiedente abbia beneficiato di una decisione
di concessione del sostegno e sia pertanto assoggettato ad un impegno
agroambientale in vigore, ovvero
b) ridurre in pari proporzione il sostegno a tutti i richiedenti che
integrano i presupposti per un sostegno a misure agroambientali».
Sulle questioni pregiudiziali
34 Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente,
il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni
dell’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto
con gli artt. 37, n. 4, e 39 di tale regolamento, ostino a che uno Stato
membro modifichi, a causa dell’insufficienza delle risorse di bilancio,
i presupposti per l’assegnazione del sostegno a favore dello sviluppo
rurale in modo da restringere la categoria dei richiedenti aventi
diritto ai soli agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di
concessione di un sostegno siffatto ai sensi del precedente esercizio di
bilancio.
35 A tale riguardo, va rammentato che, per quanto riguarda gli obiettivi
del regolamento n. 1257/1999 relativi alle misure agroambientali, emerge
dal ventinovesimo e dal trentunesimo ‘considerando’ di detto regolamento
che gli strumenti agroambientali contribuiscono allo sviluppo
sostenibile delle zone rurali e che il regime di aiuti agroambientali
dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare
nell’interesse dell’intera società, introducendo o mantenendo metodi di
produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela
dell’ambiente.
36 I presupposti generali per l’assegnazione del sostegno accordato ai
metodi di produzione agricola finalizzati, in particolare, alla
conservazione dello spazio naturale sono definiti agli artt. 22-24 del
regolamento n. 1257/1999, dai quali risulta che le misure agroambientali
sono caratterizzate dall’impegno quinquennale, sottoscritto dagli
agricoltori interessati, a praticare un’agricoltura rispettosa
dell’ambiente. In cambio degli impegni agroambientali, l’aiuto è
assegnato annualmente dagli Stati in base al mancato guadagno o ai costi
aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto.
37 Al fine di garantire la trasparenza delle misure previste, gli Stati
membri, conformemente all’art. 41 del regolamento n. 1257/1999, redigono
i piani di sviluppo rurale, che comprendono, segnatamente, la
descrizione delle misure di sostegno a favore dello sviluppo rurale,
come le misure agroambientali, nonché una tabella finanziaria generale
indicativa che rechi una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e
comunitarie. Detti programmi sono presentati alla Commissione, che li
valuta sulla base della loro coerenza rispetto a tale regolamento, senza
che per questo tale valutazione conferisca loro la natura di misura di
diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2002, causa
C-336/00, Huber, Racc. pag. I-7699, punti 39 e 40).
38 Alla luce dell’obiettivo del regolamento n. 1257/1999, che mira a
promuovere lo sviluppo agroambientale e rurale in generale, gli Stati
membri devono sforzarsi di procedere ad una gestione adeguata delle loro
risorse finanziarie, tale da consentire a ciascun richiedente avente
diritto ai sensi dello stesso regolamento di poter beneficiare del
sostegno a favore dello sviluppo rurale.
39 Occorre tuttavia osservare che, ai sensi degli artt. 37, n. 4, e 39,
n. 3, del regolamento n. 1257/1999, gli Stati membri possono stabilire
condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno
comunitario allo sviluppo rurale, purché esse siano coerenti con gli
obiettivi e con i requisiti previsti da detto regolamento e purché, ove
necessario, le misure di sostegno possano essere riesaminate
successivamente per garantire compatibilità e coerenza.
40 Pertanto, la programmazione del regime di aiuti agroambientale può
evolvere, e l’adeguamento di detto regime dev’essere svolto nel rispetto
degli obiettivi del regolamento n. 1257/1999.
41 Nella causa principale, secondo il rapporto del comitato di controllo
istituito conformemente all’art. 48, n. 3, del regolamento n. 1257/1999,
le domande di aiuto a favore dello sviluppo rurale per il 2004 sono
state il doppio di quelle previste dal piano di sviluppo.
42 Alla luce del numero di domande evase nel 2004, si è constatato che
le risorse previste per il finanziamento del sostegno finalizzato ad una
produzione a basso impatto ambientale non erano sufficienti per
accettare nuove domande nel 2005 e nel 2006.
43 È vero che il piano di sviluppo redatto dal ministro dell’Agricoltura
estone prevedeva, al suo punto 12.6.2, una risposta alla situazione di
insufficienza di bilancio sotto forma di riduzione proporzionale di
detto sostegno per tutti i richiedenti che integravano i presupposti per
beneficiarne.
44 Tuttavia, una riduzione siffatta rappresentava una mera facoltà, come
peraltro risulta espressamente da detto piano.
45 D’altra parte, come fatto valere sostanzialmente in udienza dal
governo estone, se tale Stato avesse deciso di ridurre proporzionalmente
l’importo del sostegno a favore dello sviluppo rurale tanto per i
beneficiari di detto sostegno per il 2004 quanto per i nuovi richiedenti
il sostegno per il 2005, sarebbe stato impossibile compensare i costi
aggiuntivi ed il mancato guadagno dei primi.
46 Inoltre, fermi restando la compatibilità e la coerenza con gli
obiettivi e le disposizioni del regolamento n. 1257/1999, nonché il
rispetto dei principi generali del diritto comunitario, che gli Stati
membri sono tenuti ad osservare in sede di attuazione delle
regolamentazioni comunitarie (v., in tal senso, sentenza 14 settembre
2006, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, Elmeka, Racc. pag. I-8167,
punto 31 e giurisprudenza ivi citata), come i principi di parità di
trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità,
le autorità nazionali avevano la possibilità di ricorrere ad una misura
diversa da quella prevista dal piano di sviluppo.
47 A tale riguardo, va rilevato che il sistema di concessione del
sostegno a favore dello sviluppo rurale previsto dal regolamento n. 51
modificato mira a sostenere gli agricoltori che hanno sottoscritto
impegni agroambientali, contribuendo alla continuità del sostegno
accordato durante tutto il periodo di programmazione.
48 Considerato il contesto derivante dall’insufficienza delle risorse di
bilancio constatate in Estonia nel corso del 2005, la scelta operata dal
legislatore, diretta a limitare la categoria degli agricoltori che
potevano beneficiare del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli
agricoltori che avevano già sottoscritto impegni agroambientali durante
l’esercizio precedente, rientra nel margine discrezionale di cui
dispongono gli Stati membri in forza del regolamento n. 1257/1999.
49 Inoltre, per quanto riguarda il principio di parità di trattamento,
occorre rilevare che un agricoltore che presenta una domanda di sostegno
a favore dello sviluppo rurale per la prima volta non si trova nella
medesima situazione di un agricoltore che, in forza di una decisione di
assegnazione già adottata, è tenuto a rispettare un certo numero di
obblighi nell’ambito del suo impegno diretto a praticare un’agricoltura
a basso impatto ambientale, impegno che, come emerge dagli artt. 23 e 24
del regolamento n. 1257/1999, oltrepassa la mera applicazione delle
normali buone pratiche agricole e può effettivamente generare costi
aggiuntivi ed un mancato guadagno che lo Stato si impegna a compensare.
50 Pertanto il principio della parità di trattamento, il quale esige che
situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che
situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò
non risulti obiettivamente giustificato, non osta a che uno Stato membro
adotti una misura come il regolamento n. 51 modificato (sentenza 6
dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA
e a., Racc. pag. I-10423, punto 63).
51 Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, che gli
Stati membri devono rispettare in sede di attuazione delle
regolamentazioni comunitarie (v. giurisprudenza citata al punto 46 della
presente sentenza), occorre ricordare che, nel settore della politica
agricola comune, gli operatori economici non possono fare legittimamente
affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può
essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità
competenti (v. in tal senso, in materia di organizzazione comune dei
mercati, sentenza 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio,
Racc. pag. I-7285, punto 81).
52 Analogamente, la Otsa Talu non poteva legittimamente aspettarsi che
il regime di aiuti agroambientale restasse invariato durante l’intero
periodo corrispondente.
53 Occorre infine rilevare che il principio di proporzionalità non osta
ad una misura come il regolamento n. 51 modificato. Infatti, la
Repubblica d’Estonia, dopo aver proceduto ad una valutazione globale
delle conseguenze derivanti dall’insufficienza di bilancio constatata
nel 2005, ha potuto optare per una misura come quella di cui trattasi
nella causa principale per realizzare l’obiettivo perseguito dalla
regolamentazione comunitaria, cioè uno sviluppo rurale rispettoso
dell’ambiente, senza eccedere i limiti di quanto necessario per la
realizzazione di detto obiettivo.
54 Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate devono essere
risolte dichiarando che le disposizioni dell’art. 24, n. 1, del
regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con gli artt. 37, n. 4,
e 39 di tale regolamento, non ostano a che uno Stato membro restringa,
per insufficienza delle risorse di bilancio, la categoria dei
beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli
agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un
sostegno siffatto ai sensi dell’ esercizio di bilancio precedente.
Sulle spese
55 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Le disposizioni dell’art. 24, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio
17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento
(CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2223, in combinato disposto con
gli artt. 37, n. 4, e 39 di detto regolamento, non ostano a che uno
Stato membro restringa, per insufficienza delle risorse di bilancio, la
categoria dei beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai
soli agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di concessione
di un sostegno siffatto ai sensi dell’esercizio di bilancio precedente.
Firme
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