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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-254/08



RIFIUTI - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani - Calcolo della tassa - Art. 15, lett. a), Direttiva 2006/12/CE - Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione - Compatibilità con il principio “chi inquina paga” - Domanda di pronuncia pregiudiziale - Giudice
a quo. L’art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. Spetta, tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, non si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili. Pres. Timmermans, Rel. Toader, Futura Immobiliare srl Hotel Futura ed altri, c. Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-254/08


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 luglio 2009 (*)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2006/12/CE - Art. 15, lett. a) - Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione - Compatibilità con il principio “chi inquina paga”»


Nel procedimento C-254/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con decisione 19 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2008, nella causa

Futura Immobiliare srl Hotel Futura,

Meeting Hotel,

Hotel Blanc,

Hotel Clyton,

Business srl

contro

Comune di Casoria,

e nei confronti di:

Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA,


LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, P. Kuris e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

considerate le osservazioni presentate:

- per il Comune di Casoria, dall’avv. M. Spagna;

- per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), e, in particolare, del cosiddetto principio «chi inquina paga».

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra le società alberghiere Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton e Business srl (in prosieguo, congiuntamente: «Futura Immobiliare e altri») e il Comune di Casoria in ordine alla determinazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (in prosieguo: la «tassa sui rifiuti») dovuta da tali società per gli anni 2006 e 2007.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

3 Il primo, il sesto e il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 2006/12 recitano:

«(1) La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [GU L 194, pag. 39] è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale (…). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(…)

(6) Ai fini di un’elevata protezione dell’ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo in particolare le tecnologie “pulite” e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti recuperati.

(…)

(14) La parte dei costi non coperta dal recupero dei rifiuti dovrebbe essere ripartita secondo il principio “chi inquina paga”».

4 L’art. 1, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/12 dispone quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

(…)

c) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene».

5 L’art. 8 della citata direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

a) li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa che effettua le operazioni previste nell’allegato II A o II B,

oppure

b) provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva».

6 L’art. 15 della medesima direttiva recita:

«Conformemente al principio “chi inquina paga”, il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

a) dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un’impresa di cui all’articolo 9,

e/o

b) dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti».

7 Ai sensi dell’art. 20 della direttiva 2006/12:

«La direttiva 75/442/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV».

8 L’allegato III, parte B, della direttiva 2006/12 indica come data limite per la trasposizione della direttiva 75/442 il 17 luglio 1977.

Il diritto nazionale

9 Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (Supplemento ordinario alla GURI n. 108 del 9 dicembre 1993; in prosieguo, il «decreto n. 507/1993»), ha istituito la tassa sui rifiuti al suo capo III.

10 A questo proposito, l’art. 58, n. 1, del decreto n. 507/1993 dispone quanto segue:

«Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i Comuni debbono istituire una tassa [sui rifiuti] annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti».

11 L’art. 62, nn. 1 e 4, del decreto n. 507/1993, rubricato «Presupposto della tassa [sui rifiuti] ed esclusioni», prevede che:

«1. La tassa [sui rifiuti] è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa (…).

(…)

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa [sui rifiuti] è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata».

12 Ai sensi dell’art. 65 del decreto n. 507/1993, intitolato «Commisurazione e tariffe», la tassa sui rifiuti può essere commisurata o in base alla quantità e alla qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento. Inoltre, a norma del n. 2 di tale articolo, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13 L’art. 68 del decreto n. 507/1993, rubricato «Regolamenti», recita:

«1. Per l’applicazione della tassa [sui rifiuti] i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:

a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

(…).

2. L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

(…)

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

(…)».

14 Ai sensi dell’art. 69, nn. 1 e 2, del decreto n. 507/1993:

«1. Entro il 31 ottobre i Comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo (…)».

15 Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Supplemento ordinario alla GURI n. 33 del 15 febbraio 1997; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 22/1997»), dispone la soppressione della tassa sui rifiuti e l’istituzione di un regime tariffario.

16 Stando alle indicazioni del giudice a quo, la tariffa è composta da una parte fissa, la quale è intesa a coprire i costi essenziali della prestazione di servizi ed è determinata sulla base delle superfici dei locali utilizzati o detenuti. Essa è altresì composta da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti.

17 Il decreto legislativo n. 22/1997 è stato abrogato dall’art. 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Supplemento ordinario alla GURI n. 96 del 14 aprile 2006). Il sistema istituito con tale ultimo decreto è ampiamente ispirato a quello disciplinato con il decreto legislativo n. 22/1997.

18 Tuttavia, secondo quanto osservato dal giudice a quo, la completa attuazione del regime tariffario istituito con decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 non sarebbe ancora stata effettuata, con la conseguenza che, per gli anni 2006 e 2007, la tassa sui rifiuti istituita con il decreto n. 507/1993 è rimasta in vigore nel Comune di Casoria.

Causa principale e questione pregiudiziale

19 La Futura Immobiliare e altri sono società alberghiere stabilite nel territorio del Comune di Casoria. In quanto tali, sono tenute al versamento della tassa sui rifiuti. Tuttavia, in applicazione della citata tassa, gli esercizi alberghieri sarebbero maggiormente tassati dei privati che occupano locali adibiti ad uso abitativo.

20 Considerando illegittima tale disparità di trattamento, la Futura Immobiliare srl Hotel Futura ha proposto un ricorso volto all’annullamento, in primo luogo, della deliberazione del 25 maggio 2006 della Commissione straordinaria concernente la determinazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2006 e, in secondo luogo, della delibera della Giunta municipale di Casoria del 15 marzo 2005 nonché di altri atti connessi.

21 La Futura Immobiliare e altri hanno altresì proposto un ricorso volto all’annullamento di due altre deliberazioni della Commissione straordinaria del 4 aprile 2007, concernenti rispettivamente l’approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti e la determinazione del piano dei costi e delle tariffe per l’esercizio finanziario 2007, nonché di altri atti connessi.

22 Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, dinanzi al quale sono stati proposti i ricorsi in esame, ha deciso la riunione delle cause.

23 Nell’ambito dei ricorsi proposti avverso i citati atti e provvedimenti, la Futura Immobiliare e altri sostengono, in particolare, che la tariffa della tassa sui rifiuti riguardante gli alberghi sarebbe sproporzionata rispetto a quella prevista per le abitazioni e parametrata in realtà sulla capacità reddittuale piuttosto che sulla capacità di produzione dei rifiuti. A loro avviso, il tributo di cui trattasi non tiene conto del tasso di occupazione delle camere, né della presenza o meno di servizi di ristorazione, che possono comportare la produzione di una maggiore quantità di rifiuti, né del fenomeno della stagionalità dell’attività alberghiera e dell’incidenza di superfici adibite a servizi e quindi non abitate.

24 Orbene, a fronte di una sostanziale equiparazione delle tariffe per gli esercizi alberghieri e per le abitazioni private, in considerazione del loro rispettivo livello di produzione di rifiuti, gli atti e le decisioni impugnati avrebbero invece previsto una tariffa da otto a nove volte superiore per le strutture alberghiere. Inoltre, la determinazione della tariffa non sarebbe sorretta da alcuna motivazione sul metodo applicato, né da alcuna istruttoria sulla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti producibili per unità dì superficie a seconda della destinazione d’uso dei locali.

25 Ritenendo che le vigenti disposizioni del diritto nazionale non appaiano conformi al diritto comunitario, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il citato articolo 15 della direttiva [2006/12] e con il principio del “chi inquina paga” la normativa nazionale dettata dagli articoli 58 e seguenti del decreto legislativo [n. 507/1993] e le norme transitorie che ne hanno prolungato la vigenza, con ciò determinando la sopravvivenza di un sistema di carattere fiscale, per la copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, procrastinando l’introduzione di un sistema tariffario nel quale il costo del servizio sia sostenuto dai soggetti che producono e conferiscono i rifiuti».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

26 Il Comune di Casoria deduce, in sostanza, l’inammissibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella parte in cui riguarda la direttiva 2006/12, il cui termine di trasposizione non era ancora scaduto, atteso che, in quanto direttiva, tale atto comunitario non ha efficacia diretta nell’ordinamento giuridico italiano.

27 Quanto al governo italiano, esso considera irricevibile la questione sollevata in quanto, per risolverla, la Corte dovrebbe pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario. Inoltre ritiene che il giudice a quo non abbia illustrato in modo sufficiente gli elementi di fatto e di diritto che devono permettere alla Corte di fornire una risposta utile.

Giudizio della Corte

28 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento del governo italiano, va ricordato che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (sentenza 22 maggio 2008, causa C-439/06, citiworks, Racc. pag. I-3913, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

29 Peraltro, risulta effettivamente da una giurisprudenza costante che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza 10 marzo 2009, causa C-345/06, Heinrich, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

30 Tuttavia, nel procedimento in esame la Corte si considera sufficientemente edotta dalle indicazioni del giudice a quo in merito sia agli elementi fattuali sia agli elementi di diritto che caratterizzano la causa principale.

31 In secondo luogo, quanto all’argomento del Comune di Casoria, si deve rilevare che, come risulta dal suo primo ‘considerando’, la direttiva 2006/12 ha proceduto, a fini di razionalità e chiarezza, alla codificazione della direttiva 75/442, il cui termine di recepimento è scaduto il 17 luglio 1977.

32 Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, risulta chiaramente dall’art. 20 della direttiva 2006/12, in combinato disposto con l’allegato III, parte B, della stessa, che l’abrogazione della direttiva 75/442 alla data di entrata in vigore della direttiva 2006/12 è avvenuta fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne il termine per il recepimento in diritto interno della direttiva così abrogata.

33 Pertanto, poiché l’art. 15 della direttiva 2006/12 è redatto in termini in sostanza identici a quelli dell’art. 11 della direttiva 75/442, l’entrata in vigore della direttiva 2006/12 non ha comportato l’assegnazione agli Stati membri di un nuovo termine per procedere al recepimento di detto art. 15.

34 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Casoria, a norma dell’art. 177 CE, la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sull’interpretazione degli atti emanati dalle istituzioni della Comunità europea, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno efficacia diretta (v., in tal senso, sentenze 20 maggio 1976, causa 111/75, Mazzalai, Racc. pag. 657, punto 7, e 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 21).

35 Alla luce di tali considerazioni, la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania dev’essere risolta.

Sulla questione pregiudiziale

36 Con tale questione, il giudice a quo chiede in sostanza se l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale sevizio e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito.

37 Detto giudice si chiede in particolare se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il costo sostenuto dal «detentore» dei rifiuti, che li conferisce ai fini del loro smaltimento, debba essere proporzionato alla quantità di rifiuti effettivamente conferita.

Osservazioni presentate alla Corte

38 Il Comune di Casoria e il governo italiano considerano che gli Stati membri dispongono di una notevole discrezionalità nell’attuazione del principio «chi inquina paga», tanto più quando si tratta del recepimento di una disposizione di una direttiva, nella specie l’art. 15 della direttiva 2006/12. A questo proposito, tale governo invita la Corte a riconoscere agli Stati membri la stessa discrezionalità che avrebbe riconosciuto alle istituzioni comunitarie nell’interpretazione dell’art. 130 R del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174 CE) considerata nella sentenza 14 luglio 1998, causa C-284/95, Safety Hi-Tech (Racc. pag. I-4301).

39 In ogni caso, detto governo considera che il sistema italiano, basato su una tassa, è pienamente compatibile con il principio «chi inquina paga» poiché il costo della gestione e dello smaltimento dei rifiuti è posto a carico di coloro che sono in grado di influenzarne la produzione. Inoltre, sarebbero pertinenti i criteri utilizzati per il calcolo della citata tassa, quali la capacità produttiva delle varie categorie di utenti o la qualità dei rifiuti prodotti.

40 La Commissione delle Comunità europee sottolinea che la direttiva 2006/12 non definisce in quale maniera gli Stati membri debbano organizzare i loro sistemi di allocazione dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e che, a questo proposito, essi restano competenti quanto alla forma e ai mezzi per raggiungere l’obiettivo di imputare tali costi ai soggetti che generano i rifiuti.

41 Con riferimento alla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l’imputazione dei costi e l’intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente - Principi e modalità di applicazione, allegata alla raccomandazione del Consiglio 3 marzo 1975, 75/436/Euratom, CECA, CEE, concernente l’imputazione dei costi e l’intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194, pag. 1), la Commissione ritiene che le normative degli Stati membri debbano prevedere, segnatamente, una correlazione tra il quantitativo di rifiuti prodotti e l’importo pagato per il servizio di smaltimento degli stessi.

42 In particolare, le normative nazionali potrebbero prevedere un sistema che individui talune categorie di utenti, produttori di rifiuti, al fine di imporre loro una tassa calcolata sulla base delle stime del quantitativo di rifiuti che tali categorie producono. L’art. 15 della direttiva 2006/12 non richiederebbe quindi che detta tassa sia calcolata sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente generato da ciascun utente. Tuttavia, secondo la Commissione, siffatte normative nazionali non dovrebbero far sì che siano escluse dallo sforzo di finanziamento talune categorie di produttori di rifiuti.

Risposta della Corte

43 In forza dell’art. 8 della direttiva 2006/12, ogni «detentore di rifiuti» è tenuto a consegnarli ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa che effettua le operazioni previste nell’allegato II A o II B, oppure a provvedere egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva stessa.

44 Pertanto, in una situazione come quella su cui verte la causa principale, in cui i detentori di rifiuti li consegnano ad un raccoglitore, l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 stabilisce che, conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei rifiuti dev’essere sostenuto dai detentori dei medesimi.

45 Tale obbligo finanziario grava sui citati detentori a motivo del loro contributo alla produzione dei rifiuti in parola (v. sentenza 24 giugno 2008, causa C-188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I-4501, punto 77).

46 Quanto al finanziamento dei costi di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, trattandosi di un servizio fornito collettivamente ad un complesso di «detentori», gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12, a far sì che, in linea di principio, tutti gli utenti di tale servizio, in quanto «detentori» ai sensi dell’art. 1 della medesima direttiva, sopportino collettivamente il costo globale di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi.

47 Sebbene gli Stati membri destinatari della direttiva 2006/12 siano vincolati riguardo al risultato da conseguire in termini di assunzione dell’onere finanziario dei costi connessi allo smaltimento dei rifiuti, conformemente all’art. 249 CE, essi dispongono tuttavia della competenza in merito alla forma e ai mezzi per il perseguimento di tale risultato (v. sentenza Commune de Mesquer, cit., punto 80).

48 Come ha giustamente rilevato la Commissione, allo stato attuale del diritto comunitario, non vi è alcuna normativa adottata in base all’art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, di modo che tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità.

49 Va tuttavia sottolineato, in primo luogo, che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun «detentore».

50 In tali circostanze, ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei «detentori», calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall’altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l’importo di detti costi.

51 Sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12.

52 In secondo luogo, il principio «chi inquina paga» non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani.

53 Nella causa principale, quanto al calcolo della tassa sui rifiuti, risulta che le aziende alberghiere costituiscono una categoria di «detentori» e che, secondo la Futura Immobiliare e altri, esse sarebbero trattate in modo meno favorevole dei privati.

54 A questo proposito si deve constatare che, al fine del calcolo di una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, una differenziazione tributaria fra categorie di utenti del servizio di raccolta e di smaltimento di rifiuti urbani, alla guisa di quella operata dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale fra le aziende alberghiere e i privati, in funzione di criteri obiettivi aventi un rapporto diretto col costo di detto servizio, quali la loro capacità produttiva di rifiuti o la natura dei rifiuti prodotti, può risultare adeguata per raggiungere l’obiettivo di finanziamento di detto servizio.

55 Anche se la differenziazione tributaria così operata non deve andare al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo di finanziamento, va tuttavia sottolineato che, nella materia in esame e allo stato attuale del diritto comunitario, le competenti autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa.

56 Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, non si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

57 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 dev’essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta alla normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti l’accollo a taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

Sulle spese

58 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:


L’art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito.

Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, non si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

Firme


 


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