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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-274/08



DIRITTO DELL'ENERGIA - Mercato interno dell’energia elettrica - Approvazione preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione - Autorità di regolamentazione nazionale - Inadempimento di uno Stato (Svezia) - Artt. 15, n. 2 lett. b) e c), e 23, n. 2 lett. a), Direttiva 2003/54/CE.
Omettendo di adottare le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, conformemente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Juhász - Commissione delle Comunità europee c. Regno di Svezia. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-274/08


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE

29 ottobre 2009

«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/54/CE - Art. 15, n. 2 - Art. 23, n. 2 - Mercato interno dell’elettricità - Approvazione preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione - Autorità di regolamentazione nazionale»



Nella causa C-274/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 25 giugno 2008,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Schima e dalla sig.ra P. Dejmek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente,

convenuto,



LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2009,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che,

- avendo omesso di adottare, ai sensi dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37, e - rettifica - GU 2004, L 16, pag. 74; in prosieguo: la «direttiva»), le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione, e

- non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva,

il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

2 A tenore del secondo ‘considerando’ della direttiva, occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore.

3 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva, «perché la concorrenza funzioni occorre che l’accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli».

4 Secondo il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva, sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.

5 Il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva è così redatto:

«L’esistenza di un’efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi dell’autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro, tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore».

6 Il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva è redatto come segue:

«Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda».

7 A tenore del ventiseiesimo e trentunesimo ‘considerando’ della direttiva, fra gli obiettivi di questa figurano «livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri» e «la realizzazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale».

8 Secondo la definizione fornita dall’art. 2, punto 21, della direttiva, ai fini di questa si intende per «impresa verticalmente integrata» «un’impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall’art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, e - rettifica - GU L 257, pag. 13, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1], e in cui le società/i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica».

9 L’art. 15, relativo alla separazione giuridica dei gestori di sistemi di distribuzione, figurante al capo V della direttiva, intitolato «Gestione del sistema di distribuzione», è redatto come segue:

«1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.

2. In aggiunta ai requisiti cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività, disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è soggetta a pubblicazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati».

10 L’art. 20, relativo all’accesso dei terzi, figurante al capo VII della direttiva, intitolato «Organizzazione dell’accesso al sistema», prevede al suo n. 1:

«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».

11 L’art. 23, relativo alle autorità di regolamentazione, figurante in questo stesso capo, dispone ai suoi nn. 2-5:

«2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell’entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti;

b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all’organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l’organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall’autorità di regolamentazione. Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all’atto dell’adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l’autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall’autorità di regolamentazione».

12 L’art. 30, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Ai sensi del n. 2 di questo articolo, gli Stati membri possono posporre l’attuazione dell’art. 15, n. 1, fino al 1º luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all’art. 15, n. 2.

Il diritto nazionale

13 A tenore del capo 3, art. 3, della legge (2005:551) sulla società per azioni [Aktiebolagslag (2005:551)], una società per azioni mira a procurare utili ai suoi azionisti, salvo disposizione in senso contrario dello statuto della società. Le attribuzioni dell’assemblea generale degli azionisti sono descritte al capo 7 di detta legge. Il capo 8 della stessa contiene disposizioni relative al consiglio di amministrazione e al presidente direttore generale, e stabilisce, in particolare, i compiti principali del consiglio di amministrazione, le funzioni del presidente direttore generale e le restrizioni generali ai poteri del procuratore. Questa stessa legge contiene al suo capo 17, art. 3, intitolato «Tutela dei capitali propri immobilizzati e regola cautelativa», disposizioni che limitano le distribuzioni di utili di una società controllata alla sua società madre.

14 Il capo 4 della legge (1997:857) relativa all’elettricità [Ellag (1997: 857); in prosieguo: la «LRE»)] disciplina le tariffe di rete, mentre il capo 12 della stessa riguarda la regolamentazione e il controllo. Essi dispongono quanto segue:

«Capo 4 - Tariffe di rete

Generalità

Art. 1 - Le tariffe di rete sono costituite in modo tale che gli introiti complessivi che il concessionario ottiene dalla gestione della rete siano ragionevoli rispetto, da un lato, alle condizioni oggettive di gestione di una rete e, dall’altro, alle modalità di gestione della rete da parte del concessionario.

Le tariffe di rete devono essere oggettive e non discriminatorie.

All’atto della formazione delle tariffe di rete per il trasporto di elettricità, devono essere presi in considerazione in particolare: il numero di punti di collegamento, l’ubicazione geografica dei punti di collegamento, la quantità di energia trasportata, la potenza sottoscritta, i costi della rete superiore e la qualità del trasporto di elettricità.

All’atto della formazione delle tariffe di rete ai fini del collegamento a una linea o a un circuito devono essere prese in considerazione in particolare: l’ubicazione geografica dei punti di collegamento e la potenza sottoscritta al punto di collegamento.

Il governo o, previa autorizzazione da parte di quest’ultimo, l’autorità di regolamentazione delle reti può adottare disposizioni più dettagliate relative alla formazione delle tariffe di rete.

(…)

Capo 12 - Regolamentazione

(…)

Art. 2 - Un’autorità di regolamentazione può chiedere le informazioni e prendere conoscenza dei documenti necessari alla regolamentazione. L’istanza può essere accompagnata da un’ammenda amministrativa.

Ogni decisione adottata conformemente al primo comma è immediatamente applicabile.

Il governo o, previa autorizzazione da parte di quest’ultimo, l’autorità di regolamentazione delle reti può adottare disposizioni relative alla raccolta dei dati necessari per la protezione dell’equità delle tariffe di rete.

Art. 3 - Un’autorità di regolamentazione può emanare le ingiunzioni richieste per garantire il rispetto delle disposizioni e condizioni relative alla regolamentazione. Un’ingiunzione può essere accompagnata da un’ammenda amministrativa.

Qualsiasi ingiunzione relativa alla sicurezza elettrica o alla sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale è immediatamente applicabile».

15 Le istruzioni amministrative n. 3 del 2003 provenienti dall’Agenzia svedese dell’energia [Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS) (2003:3)], quali modificate dalle istruzioni amministrative di detta agenzia n. 2 del 2005 [Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS) (2005:2); in prosieguo: le «istruzioni amministrative»], contengono disposizioni dettagliate relative alla comunicazione di informazioni al fine di valutare l’equità delle tariffe di rete, le specifiche tecniche delle tariffe e delle regole relative alla comunicazione delle informazioni all’autorità di regolamentazione.

16 A norma del capo 1, art. 2, della legge (2004:875) relativa alla gestione separata di taluni impianti elettrici [Lag (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar], il länsrätt (tribunale amministrativo), su domanda dell’autorità di regolamentazione delle reti, può ordinare la gestione separata di un impianto elettrico se un’impresa che gestisce una rete che si avvale di un impianto elettrico non adempie i suoi obblighi fondamentali conformemente alla normativa vigente.

Il procedimento precontenzioso

17 Ritenendo che gli artt. 15, n. 2, lett. b) e c), nonché 23, n. 2, lett. a) e b), della direttiva non siano stati correttamente recepiti dal Regno di Svezia, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento ex art. 226 CE.

18 Dopo aver invitato lo Stato membro a presentare le sue osservazioni, la Commissione, ritenendo che queste ultime non fossero soddisfacenti quanto all’insieme degli elementi dedotti, ha emesso il 15 dicembre 2006 un parere motivato, invitando il Regno di Svezia ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

19 Il Regno di Svezia ha risposto al detto parere motivato il 14 gennaio 2007 esponendo i vari elementi della normativa nazionale.

20 Considerando che i provvedimenti necessari per il recepimento completo degli artt. 15, n. 2, lett. b) e c), e 23, n. 2, lett. a), della direttiva non fossero stati adottati ancora dal Regno di Svezia, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

Sul ricorso

Sul primo motivo, relativo alla violazione del disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva

21 Con tale motivo la Commissione addebita al Regno di Svezia di aver omesso di adottare, ai sensi dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva, le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione.

22 Nel suo controricorso, il Regno di Svezia non contesta le conclusioni della Commissione relative al recepimento dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva. Anche se considera che la sua regolamentazione in materia di diritto delle società mira ampiamente a realizzare la separazione funzionale richiesta da tali disposizioni, esso ammette che talune misure specifiche necessarie alla loro trasposizione devono ancora essere adottate. A questo proposito aggiunge che l’Energimarknadsinspektionen (Ispettorato nazionale del mercato dell’elettricità) è stato investito dal governo perché esamini le modifiche legislative e/o regolamentari necessarie alla trasposizione corretta dell’art. 15 della direttiva e consegni una relazione entro il 1º ottobre 2008.

23 Nella fattispecie è pacifico che tutti i provvedimenti necessari per garantire il recepimento delle disposizioni di cui trattasi della direttiva nell’ordinamento giuridico svedese non erano ancora stati adottati alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.

24 Orbene, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza di detto termine (v. sentenza 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23, e 5 giugno 2008, causa C-395/07, Commissione/Germania, punto 8).

25 Alla luce di quanto sopra si deve dichiarare fondato il primo motivo dedotto dalla Commissione.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva

26 La Commissione va valere, con tale motivo, che il recepimento dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva non è stato effettuato correttamente nell’ordinamento giuridico svedese, poiché l’autorità di regolamentazione non è stata incaricata di fissare o di approvare preventivamente almeno le metodologie di calcolo delle tariffe di rete ai sensi di detta disposizione.

27 Il Regno di Svezia considera, per contro, che il suo regime è conforme alla direttiva, in quanto la sua regolamentazione contiene le metodologie richieste da questa, combinate con la possibilità di una correzione a posteriori da parte dell’autorità di regolamentazione dei risultati ottenuti.

28 Tenuto conto di tale affermazione, occorre esaminare se tale normativa corrisponda a quanto richiesto dall’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva.

29 Tale disposizione della direttiva contiene del pari una regola sostanziale, secondo cui in particolare le tariffe o metodologie devono consentire di realizzare gli investimenti necessari al funzionamento delle reti. Siffatti investimenti possono essere attesi da parte degli operatori economici soltanto se tali tariffe o metodologie sono sufficientemente precise e accordano una prevedibilità soddisfacente.

30 Occorre rilevare anzitutto che il Regno di Svezia ammette la mancanza di disposizioni di diritto interno relative a un’approvazione preliminare, da parte dell’autorità di regolamentazione nazionale, almeno delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione.

31 Tale Stato membro sostiene tuttavia che il sistema svedese consente di raggiungere lo scopo della direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dell’elettricità pienamente operativo nell’ambito del quale le condizioni di una concorrenza leale sono garantite, al fine di assicurare, in particolare, che l’accesso alla rete sia, conformemente al sesto ‘considerando’ della direttiva, senza discriminazioni, trasparente e a prezzi ragionevoli.

32 Tale argomentazione non può essere accolta.

33 Infatti, si deve rilevare che, anche se il recepimento o l’interpretazione di una disposizione di una direttiva proposta da uno Stato membro consentiva di rispettare, e perfino di rispettare meglio, talune finalità perseguite da tale direttiva, tale Stato membro non può discostarsi dalle disposizioni espressamente previste da questa (v., per analogia, sentenza 6 ottobre 2005, causa C-243/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8411, punto 35).

34 Di conseguenza, giustamente la Commissione fa valere che, al fine di rispettare quanto richiesto dalla direttiva, il Regno di Svezia non può limitarsi ad applicare un sistema nel quale il controllo della metodologia utilizzata per stabilire, in particolare, le tariffe di trasporto e di distribuzione di elettricità è effettuato a posteriori, anche ammesso che tale controllo sia altrettanto efficace quanto un meccanismo di controllo preventivo, poiché la direttiva prevede espressamente il ricorso ad un sistema di approvazione preventiva e non conferisce agli Stati membri la possibilità di applicarne un altro.

35 Il Regno di Svezia afferma del pari che è sufficiente, al fine di rispettare quanto richiesto dall’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva, prevedere un sistema nazionale di regolamentazione nell’ambito del quale solo gli orientamenti in base ai quali le tariffe di rete saranno successivamente praticate devono essere preventivamente approvati. Nella fattispecie, l’ambito normativo interno stabilirebbe le metodologie per la fissazione delle tariffe di rete ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva. Questo Stato membro si riferisce a tale scopo al capo 4 della legge (1997:857) relativa all’elettricità, alle istruzioni amministrative, nonché alla decisione 21 giugno 2004 dell’Agenzia svedese dell’energia.

36 Secondo i termini del quindicesimo ‘considerando’ della direttiva, le autorità di regolamentazione nazionale fissano o approvano dette tariffe o, almeno, i metodi di calcolo delle stesse. A tenore del diciottesimo ‘considerando’ della direttiva, queste stesse autorità di regolamentazione nazionale devono provvedere a che dette tariffe, così fissate o approvate, siano non discriminatorie e rispecchino i costi effettivamente causati dalla trasmissione o dalla distribuzione di elettricità.

37 Alla luce di detti ‘considerando’, che definiscono gli obiettivi considerati dal legislatore comunitario, non si deve fornire un’interpretazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva che si discosti dal testo di tale disposizione. Infatti, dalla lettera stessa di tale disposizione risulta che, da un lato, le autorità di regolamentazione fissano o approvano, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasporto e di distribuzione e, dall’altro, che tali tariffe, o metodologie, devono consentire di realizzare gli investimenti necessari al funzionamento delle reti.

38 L’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva richiede quindi un livello di prevedibilità sufficiente delle summenzionate tariffe, che consenta di garantire la realizzazione degli investimenti necessari al funzionamento delle reti di trasmissione e di distribuzione di elettricità.

39 Anche se, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, detta disposizione non richiede che gli Stati membri stabiliscano una formula nella quale figurerebbe un insieme di parametri che consente il calcolo concreto e diretto delle tariffe, si deve constatare che l’ambito normativo al quale si riferisce il Regno di Svezia contiene soltanto principi e criteri generali ai quali devono rispondere le tariffe di rete e non comporta una metodologia che consenta agli operatori di prevedere, neanche approssimativamente, le tariffe applicabili.

40 L’obiettivo della direttiva può essere realizzato soltanto stabilendo tariffe concrete o elementi di una metodologia di calcolo delle tariffe che raggiungano un livello di precisione tale che consenta agli operatori economici di valutare il loro costo di accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione.

41 Ne consegue che l’ambito normativo svedese non corrisponde all’esigenza di prevedibilità delle tariffe derivanti dalla direttiva, necessaria per consentire di realizzare gli investimenti che garantiscono il funzionamento delle reti di trasmissione e di distribuzione di elettricità. In ogni caso, non introduce, nel diritto interno, il meccanismo di controllo preventivo previsto dall’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva. Infatti, la normativa svedese non stabilisce un sistema nell’ambito del quale proposte di tariffe siano assoggettate all’autorità di regolamentazione prima della loro entrata in vigore.

42 Pertanto, il secondo motivo dedotto dalla Commissione dev’essere considerato fondato.

43 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve dichiarare che:

- avendo omesso di adottare le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), e

- non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva,

il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva.

Sulle spese

44 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Svezia e quest’ultimo è risultato soccombente, esso dev’essere condannato alle spese.


Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:


1) Il Regno di Svezia,

- avendo omesso di adottare le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e

- non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, conformemente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54,

è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.

2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

Firme


 


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