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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-274/08
DIRITTO DELL'ENERGIA - Mercato interno dell’energia elettrica - Approvazione
preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le
condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le
tariffe di trasmissione e di distribuzione - Autorità di regolamentazione
nazionale - Inadempimento di uno Stato (Svezia) - Artt. 15, n. 2 lett. b) e
c), e 23, n. 2 lett. a), Direttiva 2003/54/CE. Omettendo di adottare le
disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in
un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di
produzione, conformemente al disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c),
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003,
2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e non avendo incaricato
l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro
entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o
stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi
comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, conformemente al
disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54, il Regno di
Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva. Pres.
Lenaerts - Rel. Juhász - Commissione delle Comunità europee c. Regno di
Svezia.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-274/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE
29 ottobre 2009
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/54/CE - Art. 15, n. 2 -
Art. 23, n. 2 - Mercato interno dell’elettricità - Approvazione
preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le
condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese
le tariffe di trasmissione e di distribuzione - Autorità di
regolamentazione nazionale»
Nella causa C-274/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 25 giugno 2008,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Schima e
dalla sig.ra P. Dejmek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra A. Falk, in qualità di
agente,
convenuto,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente
funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e T. von Danwitz,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18
giugno 2009,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede
alla Corte di dichiarare che,
- avendo omesso di adottare, ai sensi dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c),
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003,
2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37, e -
rettifica - GU 2004, L 16, pag. 74; in prosieguo: la «direttiva»), le
disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in
un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e
di produzione, e
- non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di
approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie
utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di
accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e
di distribuzione, ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), della
direttiva,
il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla
direttiva.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
2 A tenore del secondo ‘considerando’ della direttiva, occorre adottare
misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di
generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di
comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e
distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete sulla
base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore.
3 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva, «perché la
concorrenza funzioni occorre che l’accesso alla rete sia fornito senza
discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli».
4 Secondo il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva, sarebbe
necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e
non discriminatorie per l’accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero
essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non
discriminatorio.
5 Il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva è così redatto:
«L’esistenza di un’efficace regolamentazione, attuata da una o più
autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento
importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli
Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri
amministrativi dell’autorità in questione. È importante che le autorità
di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali
autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe
o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione
e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in
termini di tempo e di denaro, tali tariffe dovrebbero essere pubblicate
prima della loro entrata in vigore».
6 Il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva è redatto come segue:
«Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse
stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle
tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di
trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla
base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della
rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e
distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e
dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati
grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della
domanda».
7 A tenore del ventiseiesimo e trentunesimo ‘considerando’ della
direttiva, fra gli obiettivi di questa figurano «livelli equivalenti di
concorrenza in tutti gli Stati membri» e «la realizzazione di un mercato
interno dell’energia elettrica pienamente operativo, in cui prevalgano
condizioni di concorrenza leale».
8 Secondo la definizione fornita dall’art. 2, punto 21, della direttiva,
ai fini di questa si intende per «impresa verticalmente integrata»
«un’impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono
definiti dall’art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 21
dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, e - rettifica - GU L 257,
pag. 13, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno
1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1], e in cui le società/i gruppi
interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o
distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di
energia elettrica».
9 L’art. 15, relativo alla separazione giuridica dei gestori di sistemi
di distribuzione, figurante al capo V della direttiva, intitolato
«Gestione del sistema di distribuzione», è redatto come segue:
«1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di
un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il
profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere
decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. Tali
norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del
gestore del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente
integrata.
2. In aggiunta ai requisiti cui al paragrafo 1, qualora il gestore del
sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente
integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla
distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di
decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti
criteri minimi:
a) i responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di
distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell’impresa
elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della
gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione,
fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi
professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del
gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in
modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri
decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione
alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo
sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all’esistenza di
appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei
diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla
redditività, disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 23,
paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente
alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore
del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e
di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società
controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né
per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole
decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di
distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario
approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di
adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti
discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata
l’osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti
per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del
controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità
di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, una relazione
sulle misure adottate; tale relazione è soggetta a pubblicazione.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno
di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi
isolati».
10 L’art. 20, relativo all’accesso dei terzi, figurante al capo VII
della direttiva, intitolato «Organizzazione dell’accesso al sistema»,
prevede al suo n. 1:
«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei
terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe
pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato
obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli
Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo,
siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente
all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste
ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata
in vigore».
11 L’art. 23, relativo alle autorità di regolamentazione, figurante in
questo stesso capo, dispone ai suoi nn. 2-5:
«2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o
approvare, prima dell’entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate
per calcolare o stabilire quanto segue:
a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese
le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie
consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in
modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle
reti;
b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le
autorità di regolamentazione presentino all’organo competente dello
Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno
le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché le modifiche di cui al
paragrafo 4. In tal caso, l’organo competente ha il potere di approvare
o respingere un progetto di decisione presentato dall’autorità di
regolamentazione. Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono
pubblicate insieme alla decisione all’atto dell’adozione formale. È
pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con
la sua motivazione.
4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di
imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di
modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le
metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano
proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.
5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un
sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti
menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l’autorità di
regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle
controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del
reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l’autorità
di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può
essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta
decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia
annullata in seguito ad impugnazione.
Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi
impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può
essere prorogato dall’autorità di regolamentazione».
12 L’art. 30, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettono
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º luglio
2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Ai sensi del n. 2
di questo articolo, gli Stati membri possono posporre l’attuazione
dell’art. 15, n. 1, fino al 1º luglio 2007, fatti salvi i requisiti di
cui all’art. 15, n. 2.
Il diritto nazionale
13 A tenore del capo 3, art. 3, della legge (2005:551) sulla società per
azioni [Aktiebolagslag (2005:551)], una società per azioni mira a
procurare utili ai suoi azionisti, salvo disposizione in senso contrario
dello statuto della società. Le attribuzioni dell’assemblea generale
degli azionisti sono descritte al capo 7 di detta legge. Il capo 8 della
stessa contiene disposizioni relative al consiglio di amministrazione e
al presidente direttore generale, e stabilisce, in particolare, i
compiti principali del consiglio di amministrazione, le funzioni del
presidente direttore generale e le restrizioni generali ai poteri del
procuratore. Questa stessa legge contiene al suo capo 17, art. 3,
intitolato «Tutela dei capitali propri immobilizzati e regola
cautelativa», disposizioni che limitano le distribuzioni di utili di una
società controllata alla sua società madre.
14 Il capo 4 della legge (1997:857) relativa all’elettricità [Ellag
(1997: 857); in prosieguo: la «LRE»)] disciplina le tariffe di rete,
mentre il capo 12 della stessa riguarda la regolamentazione e il
controllo. Essi dispongono quanto segue:
«Capo 4 - Tariffe di rete
Generalità
Art. 1 - Le tariffe di rete sono costituite in modo tale che gli
introiti complessivi che il concessionario ottiene dalla gestione della
rete siano ragionevoli rispetto, da un lato, alle condizioni oggettive
di gestione di una rete e, dall’altro, alle modalità di gestione della
rete da parte del concessionario.
Le tariffe di rete devono essere oggettive e non discriminatorie.
All’atto della formazione delle tariffe di rete per il trasporto di
elettricità, devono essere presi in considerazione in particolare: il
numero di punti di collegamento, l’ubicazione geografica dei punti di
collegamento, la quantità di energia trasportata, la potenza
sottoscritta, i costi della rete superiore e la qualità del trasporto di
elettricità.
All’atto della formazione delle tariffe di rete ai fini del collegamento
a una linea o a un circuito devono essere prese in considerazione in
particolare: l’ubicazione geografica dei punti di collegamento e la
potenza sottoscritta al punto di collegamento.
Il governo o, previa autorizzazione da parte di quest’ultimo, l’autorità
di regolamentazione delle reti può adottare disposizioni più dettagliate
relative alla formazione delle tariffe di rete.
(…)
Capo 12 - Regolamentazione
(…)
Art. 2 - Un’autorità di regolamentazione può chiedere le informazioni e
prendere conoscenza dei documenti necessari alla regolamentazione.
L’istanza può essere accompagnata da un’ammenda amministrativa.
Ogni decisione adottata conformemente al primo comma è immediatamente
applicabile.
Il governo o, previa autorizzazione da parte di quest’ultimo, l’autorità
di regolamentazione delle reti può adottare disposizioni relative alla
raccolta dei dati necessari per la protezione dell’equità delle tariffe
di rete.
Art. 3 - Un’autorità di regolamentazione può emanare le ingiunzioni
richieste per garantire il rispetto delle disposizioni e condizioni
relative alla regolamentazione. Un’ingiunzione può essere accompagnata
da un’ammenda amministrativa.
Qualsiasi ingiunzione relativa alla sicurezza elettrica o alla sicurezza
di funzionamento del sistema elettrico nazionale è immediatamente
applicabile».
15 Le istruzioni amministrative n. 3 del 2003 provenienti dall’Agenzia
svedese dell’energia [Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS)
(2003:3)], quali modificate dalle istruzioni amministrative di detta
agenzia n. 2 del 2005 [Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS)
(2005:2); in prosieguo: le «istruzioni amministrative»], contengono
disposizioni dettagliate relative alla comunicazione di informazioni al
fine di valutare l’equità delle tariffe di rete, le specifiche tecniche
delle tariffe e delle regole relative alla comunicazione delle
informazioni all’autorità di regolamentazione.
16 A norma del capo 1, art. 2, della legge (2004:875) relativa alla
gestione separata di taluni impianti elettrici [Lag (2004:875) om
särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar], il länsrätt
(tribunale amministrativo), su domanda dell’autorità di regolamentazione
delle reti, può ordinare la gestione separata di un impianto elettrico
se un’impresa che gestisce una rete che si avvale di un impianto
elettrico non adempie i suoi obblighi fondamentali conformemente alla
normativa vigente.
Il procedimento precontenzioso
17 Ritenendo che gli artt. 15, n. 2, lett. b) e c), nonché 23, n. 2,
lett. a) e b), della direttiva non siano stati correttamente recepiti
dal Regno di Svezia, la Commissione ha avviato il procedimento per
inadempimento ex art. 226 CE.
18 Dopo aver invitato lo Stato membro a presentare le sue osservazioni,
la Commissione, ritenendo che queste ultime non fossero soddisfacenti
quanto all’insieme degli elementi dedotti, ha emesso il 15 dicembre 2006
un parere motivato, invitando il Regno di Svezia ad adottare i
provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un termine
di due mesi a decorrere dal suo ricevimento.
19 Il Regno di Svezia ha risposto al detto parere motivato il 14 gennaio
2007 esponendo i vari elementi della normativa nazionale.
20 Considerando che i provvedimenti necessari per il recepimento
completo degli artt. 15, n. 2, lett. b) e c), e 23, n. 2, lett. a),
della direttiva non fossero stati adottati ancora dal Regno di Svezia,
la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Sul ricorso
Sul primo motivo, relativo alla violazione del disposto dell’art. 15, n.
2, lett. b) e c), della direttiva
21 Con tale motivo la Commissione addebita al Regno di Svezia di aver
omesso di adottare, ai sensi dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della
direttiva, le disposizioni richieste per garantire la separazione
funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di
distribuzione e di produzione.
22 Nel suo controricorso, il Regno di Svezia non contesta le conclusioni
della Commissione relative al recepimento dell’art. 15, n. 2, lett. b) e
c), della direttiva. Anche se considera che la sua regolamentazione in
materia di diritto delle società mira ampiamente a realizzare la
separazione funzionale richiesta da tali disposizioni, esso ammette che
talune misure specifiche necessarie alla loro trasposizione devono
ancora essere adottate. A questo proposito aggiunge che l’Energimarknadsinspektionen
(Ispettorato nazionale del mercato dell’elettricità) è stato investito
dal governo perché esamini le modifiche legislative e/o regolamentari
necessarie alla trasposizione corretta dell’art. 15 della direttiva e
consegni una relazione entro il 1º ottobre 2008.
23 Nella fattispecie è pacifico che tutti i provvedimenti necessari per
garantire il recepimento delle disposizioni di cui trattasi della
direttiva nell’ordinamento giuridico svedese non erano ancora stati
adottati alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.
24 Orbene, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in
relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla
scadenza di detto termine (v. sentenza 30 gennaio 2002, causa C-103/00,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23, e 5 giugno 2008, causa
C-395/07, Commissione/Germania, punto 8).
25 Alla luce di quanto sopra si deve dichiarare fondato il primo motivo
dedotto dalla Commissione.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione del disposto dell’art. 23,
n. 2, lett. a), della direttiva
26 La Commissione va valere, con tale motivo, che il recepimento
dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva non è stato effettuato
correttamente nell’ordinamento giuridico svedese, poiché l’autorità di
regolamentazione non è stata incaricata di fissare o di approvare
preventivamente almeno le metodologie di calcolo delle tariffe di rete
ai sensi di detta disposizione.
27 Il Regno di Svezia considera, per contro, che il suo regime è
conforme alla direttiva, in quanto la sua regolamentazione contiene le
metodologie richieste da questa, combinate con la possibilità di una
correzione a posteriori da parte dell’autorità di regolamentazione dei
risultati ottenuti.
28 Tenuto conto di tale affermazione, occorre esaminare se tale
normativa corrisponda a quanto richiesto dall’art. 23, n. 2, lett. a),
della direttiva.
29 Tale disposizione della direttiva contiene del pari una regola
sostanziale, secondo cui in particolare le tariffe o metodologie devono
consentire di realizzare gli investimenti necessari al funzionamento
delle reti. Siffatti investimenti possono essere attesi da parte degli
operatori economici soltanto se tali tariffe o metodologie sono
sufficientemente precise e accordano una prevedibilità soddisfacente.
30 Occorre rilevare anzitutto che il Regno di Svezia ammette la mancanza
di disposizioni di diritto interno relative a un’approvazione
preliminare, da parte dell’autorità di regolamentazione nazionale,
almeno delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le
condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese
le tariffe di trasmissione e di distribuzione.
31 Tale Stato membro sostiene tuttavia che il sistema svedese consente
di raggiungere lo scopo della direttiva, vale a dire la creazione di un
mercato interno dell’elettricità pienamente operativo nell’ambito del
quale le condizioni di una concorrenza leale sono garantite, al fine di
assicurare, in particolare, che l’accesso alla rete sia, conformemente
al sesto ‘considerando’ della direttiva, senza discriminazioni,
trasparente e a prezzi ragionevoli.
32 Tale argomentazione non può essere accolta.
33 Infatti, si deve rilevare che, anche se il recepimento o
l’interpretazione di una disposizione di una direttiva proposta da uno
Stato membro consentiva di rispettare, e perfino di rispettare meglio,
talune finalità perseguite da tale direttiva, tale Stato membro non può
discostarsi dalle disposizioni espressamente previste da questa (v., per
analogia, sentenza 6 ottobre 2005, causa C-243/03, Commissione/Francia,
Racc. pag. I-8411, punto 35).
34 Di conseguenza, giustamente la Commissione fa valere che, al fine di
rispettare quanto richiesto dalla direttiva, il Regno di Svezia non può
limitarsi ad applicare un sistema nel quale il controllo della
metodologia utilizzata per stabilire, in particolare, le tariffe di
trasporto e di distribuzione di elettricità è effettuato a posteriori,
anche ammesso che tale controllo sia altrettanto efficace quanto un
meccanismo di controllo preventivo, poiché la direttiva prevede
espressamente il ricorso ad un sistema di approvazione preventiva e non
conferisce agli Stati membri la possibilità di applicarne un altro.
35 Il Regno di Svezia afferma del pari che è sufficiente, al fine di
rispettare quanto richiesto dall’art. 23, n. 2, lett. a), della
direttiva, prevedere un sistema nazionale di regolamentazione
nell’ambito del quale solo gli orientamenti in base ai quali le tariffe
di rete saranno successivamente praticate devono essere preventivamente
approvati. Nella fattispecie, l’ambito normativo interno stabilirebbe le
metodologie per la fissazione delle tariffe di rete ai sensi dell’art.
23, n. 2, lett. a), della direttiva. Questo Stato membro si riferisce a
tale scopo al capo 4 della legge (1997:857) relativa all’elettricità,
alle istruzioni amministrative, nonché alla decisione 21 giugno 2004
dell’Agenzia svedese dell’energia.
36 Secondo i termini del quindicesimo ‘considerando’ della direttiva, le
autorità di regolamentazione nazionale fissano o approvano dette tariffe
o, almeno, i metodi di calcolo delle stesse. A tenore del diciottesimo
‘considerando’ della direttiva, queste stesse autorità di
regolamentazione nazionale devono provvedere a che dette tariffe, così
fissate o approvate, siano non discriminatorie e rispecchino i costi
effettivamente causati dalla trasmissione o dalla distribuzione di
elettricità.
37 Alla luce di detti ‘considerando’, che definiscono gli obiettivi
considerati dal legislatore comunitario, non si deve fornire
un’interpretazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva che si
discosti dal testo di tale disposizione. Infatti, dalla lettera stessa
di tale disposizione risulta che, da un lato, le autorità di
regolamentazione fissano o approvano, prima della loro entrata in
vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le
condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese
le tariffe di trasporto e di distribuzione e, dall’altro, che tali
tariffe, o metodologie, devono consentire di realizzare gli investimenti
necessari al funzionamento delle reti.
38 L’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva richiede quindi un livello
di prevedibilità sufficiente delle summenzionate tariffe, che consenta
di garantire la realizzazione degli investimenti necessari al
funzionamento delle reti di trasmissione e di distribuzione di
elettricità.
39 Anche se, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, detta
disposizione non richiede che gli Stati membri stabiliscano una formula
nella quale figurerebbe un insieme di parametri che consente il calcolo
concreto e diretto delle tariffe, si deve constatare che l’ambito
normativo al quale si riferisce il Regno di Svezia contiene soltanto
principi e criteri generali ai quali devono rispondere le tariffe di
rete e non comporta una metodologia che consenta agli operatori di
prevedere, neanche approssimativamente, le tariffe applicabili.
40 L’obiettivo della direttiva può essere realizzato soltanto stabilendo
tariffe concrete o elementi di una metodologia di calcolo delle tariffe
che raggiungano un livello di precisione tale che consenta agli
operatori economici di valutare il loro costo di accesso alle reti di
trasmissione e di distribuzione.
41 Ne consegue che l’ambito normativo svedese non corrisponde
all’esigenza di prevedibilità delle tariffe derivanti dalla direttiva,
necessaria per consentire di realizzare gli investimenti che
garantiscono il funzionamento delle reti di trasmissione e di
distribuzione di elettricità. In ogni caso, non introduce, nel diritto
interno, il meccanismo di controllo preventivo previsto dall’art. 23, n.
2, lett. a), della direttiva. Infatti, la normativa svedese non
stabilisce un sistema nell’ambito del quale proposte di tariffe siano
assoggettate all’autorità di regolamentazione prima della loro entrata
in vigore.
42 Pertanto, il secondo motivo dedotto dalla Commissione dev’essere
considerato fondato.
43 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve dichiarare
che:
- avendo omesso di adottare le disposizioni richieste per garantire la
separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli
interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto
dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), e
- non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di
approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie
utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di
accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e
di distribuzione, ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), della
direttiva,
il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla
direttiva.
Sulle spese
44 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Svezia e quest’ultimo
è risultato soccombente, esso dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Svezia,
- avendo omesso di adottare le disposizioni richieste per garantire la
separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli
interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto
dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE, e
- non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di
approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie
utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di
accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e
di distribuzione, conformemente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett.
a), della direttiva 2003/54,
è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.
2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
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