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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 4/06/2009, Sentenza C-285/08



DIRITTO DEI CONSUMATORI - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Ambito di applicazione - Danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso - Regime nazionale che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento per un tale danno fornendo solamente la prova del danno, del difetto e del nesso causale - Compatibilità - Direttiva 85/374/CEE.
La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’interpretazione di un diritto nazionale ovvero all’applicazione di una giurisprudenza interna consolidata secondo cui il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 4/06/2009, Sentenza C-285/08


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 giugno 2009 (*)

«Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Ambito di applicazione - Danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso - Regime nazionale che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento per un tale danno fornendo solamente la prova del danno, del difetto e del nesso causale - Compatibilità»



Nel procedimento C-285/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione 24 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2008, nella causa

Moteurs Leroy Somer

contro

Dalkia France,

Ace Europe,


LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešic, A. Tizzano, A. Borg Barthet e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Moteurs Leroy Somer, dalla SCP F. Rocheteau e C. Uzan-Sarano, avocat;

- per la Dalkia Francia e la Ace Europe, dalla SCP Coutard - Mayer - Munier-Apaire, avocat;

- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

- per il governo spagnolo, dal sig. J. López-Medel Bascones, in qualità di agente;

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Wilms e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 9 e 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la società Moteurs Leroy Somer alle società Dalkia France e Ace Europe, in merito alla responsabilità della prima per il danno cagionato ad un gruppo elettrogeno di un ospedale in seguito al surriscaldamento di un alternatore da questa prodotto.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Il nono ed il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 85/374 sono formulati come segue:

«considerando che la protezione del consumatore esige il risarcimento dei danni risultanti dalla morte e dalle lesioni personali nonché il risarcimento dei danni materiali; che esso deve tuttavia essere limitato agli oggetti per uso privato o per consumo privato (...);

(…)

considerando che l’armonizzazione risultante dalla presente direttiva non può per ora essere totale ma apre la strada verso una maggiore armonizzazione; che è opportuno quindi che al Consiglio siano sottoposte ad intervalli regolari relazioni della Commissione sull’applicazione della presente direttiva, accompagnate eventualmente da proposte appropriate».

4 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 85/374, «[i]l produttore è respons[a]bile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

5 Secondo l’art. 4 di tale direttiva, «[i]l danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno».

6 L’art. 9 della detta direttiva prevede quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 1, per “danno” si intende:

a) il danno causato dalla morte o da lesioni personali;

b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di 500 [euro], purché la cosa:

i) sia del tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato

e

ii) sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato.

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative ai danni morali».

7 L’art. 13 di questa stessa direttiva è formulato come segue:

«La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».

La normativa nazionale

8 Come risulta dall’ordinanza di rinvio, il diritto francese ovvero la giurisprudenza francese consolidata consentono al danneggiato da un prodotto difettoso di chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.

Causa principale e questione pregiudiziale

9 Un gruppo elettrogeno installato nel 1995 dalla società Wartsila in un ospedale di Lione è andato a fuoco per il surriscaldamento dell’alternatore prodotto dalla Moteurs Leroy Somer e da questa messo in circolazione nel 1994.

10 La Dalkia France, incaricata della manutenzione di tale impianto, ed il suo assicuratore, la Ace Europe, hanno riparato i danni materiali cagionati all’ospedale da tale incidente, quindi, surrogati nei diritti di quest’ultimo, hanno citato in giudizio la Moteurs Leroy Somer per ottenere il rimborso delle somme da esse versate.

11 Con sentenza 7 dicembre 2006 la cour d’appel de Lyon (Corte d’appello di Lione) ha ritenuto che la Moteurs Leroy Somer fosse soggetta ad un obbligo di sicurezza e l’ha condannata a versare alla Dalkia France la somma di EUR 320 143,03 e alla Ace Europe la somma di EUR 229 107.

12 Dinanzi al giudice del rinvio la Moteurs Leroy Somer sostiene in particolare che l’obbligo di sicurezza gravante su ogni venditore professionale non riguarda i danni cagionati agli oggetti destinati ad un uso professionale e utilizzati dal danneggiato per il proprio uso professionale. Condannandola a risarcire i danni puramente materiali che si sono verificati sul gruppo elettrogeno ordinato dall’ospedale per rispondere alle necessità della sua attività professionale, la cour d’appel di Lione avrebbe violato le disposizioni dell’art. 1603 del codice civile, interpretate alla luce della direttiva 85/374.

13 Ritenendo necessario interpretare la direttiva 85/374 al fine di poter statuire sull’impugnazione di cui è investita, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 9 e 13 della direttiva [85/374] ostino all’interpretazione di un diritto nazionale ovvero di una giurisprudenza interna consolidata che consenta al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora il danneggiato stesso fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno».

Sulla questione pregiudiziale

14 Con la sua questione, la Cour de cassation chiede, sostanzialmente, se la direttiva 85/374 osti all’interpretazione di un diritto nazionale ovvero all’applicazione di una giurisprudenza interna consolidata che consentono al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.

15 L’art. 9 della direttiva 85/374 definisce il termine «danno» ai fini dell’art. 1 di tale direttiva, il quale stabilisce che «[i]l produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

16 Ai sensi dell’art. 9 tale termine comprende, oltre al danno causato dalla morte o da lesioni personali, il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di EUR 500, purché la cosa sia del tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato.

17 È quindi necessario constatare che un danno come quello di cui trattasi nella causa principale, cagionato ad una cosa destinata all’uso professionale e utilizzata in tal senso, non rientra nel termine «danno» ai sensi della direttiva 85/374 e, di conseguenza, non può comportare la responsabilità del produttore in forza dell’art. 1 di tale direttiva.

18 Orbene, nelle sue osservazioni depositate dinanzi alla Corte, la Moteurs Leroy Somer afferma che, non assoggettando al regime di responsabilità da essa instaurato i danni cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, la direttiva 85/374 impedisce agli Stati membri di prevedere per tali danni un regime di responsabilità basato sugli stessi elementi di quello attuato da detta direttiva, vale a dire sulla sola prova del danno, del difetto e del nesso causale.

19 A tal proposito, si deve constatare che il regime di cui trattasi nella causa principale subordina la possibilità per il danneggiato di richiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso a requisiti probatori che corrispondono a quelli previsti dall’art. 4 della direttiva 85/374, vale a dire la prova da parte del danneggiato del danno, del difetto e del nesso causale tra il difetto e il danno.

20 È vero, inoltre, che la Corte ha dichiarato che il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato dalla direttiva 85/374 stessa e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dalla sistematica di quest’ultima (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skov e Bilka, Racc. pag. I-199, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

21 A tal riguardo, la Corte ha precisato che la direttiva 85/374 persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (sentenza Skov e Bilka, cit., punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

22 È anche vero che la Corte ha affermato che l’art. 13 della direttiva 85/374, secondo il quale quest’ultima lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva, non può essere interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla detta direttiva (sentenza Skov e Bilka, cit., punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

23 La Corte ha inoltre dichiarato che l’art. 13 della direttiva 85/374 dev’essere interpretato nel senso che il regime attuato da quest’ultima non esclude l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa (sentenza Skov e Bilka, cit., punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

24 Tuttavia, è altresì vero che la direttiva 85/374 può ostare ad un regime di responsabilità come quello di cui trattasi nella causa principale solo se tale regime rientra nell’ambito di applicazione della detta direttiva.

25 Invero, se la direttiva 85/374, come rammentato al punto 21 della presente sentenza, persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, essa non aspira, invece, come risulta dal suo diciottesimo ‘considerando’, ad un’armonizzazione completa del campo della responsabilità per danno da prodotti difettosi oltre i detti aspetti.

26 Orbene, come sostenuto dalla Dalkia France e dalla Ace Europe, dai governi francese ed austriaco nonché dalla Commissione nelle loro rispettive osservazioni depositate dinanzi alla Corte, un regime di responsabilità come quello di cui trattasi alla causa principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 85/374.

27 Risulta, infatti, sia dal testo che dalla sistematica della direttiva 85/374, e particolarmente dai suoi artt. 1 e 9 nonché dal suo nono ‘considerando’, che il risarcimento dei danni cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso non fa parte degli aspetti che la direttiva disciplina, dato che siffatti danni, come osservato al punto 17 della presente sentenza, non sono riconducibili al termine «danno» ai sensi dell’art. 1 della direttiva 85/374, così come definito al suo art. 9.

28 Si impone quindi la constatazione che il risarcimento dei danni cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 85/374.

29 Tale interpretazione non è inficiata dal fatto che la direttiva 85/374, come risulta dal suo primo ‘considerando’ e dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 25 aprile 2002, causa C-52/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3827, punto 17; causa C-154/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3879, punto 13, e causa C-183/00, González Sánchez, Racc. pag. I-3901, punto 26), non ha come obiettivo solamente di evitare le differenze nel livello di tutela dei consumatori, ma anche di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci.

30 Infatti, il testo della direttiva 85/374 non consente in alcun modo di concludere che il legislatore comunitario, limitando il risarcimento dei danni materiali in forza di tale direttiva agli oggetti per uso privato o per consumo privato, abbia voluto sottrarre agli Stati membri, in nome dell’obiettivo di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci, la facoltà di disporre, relativamente al risarcimento dei danni cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, un regime di responsabilità che corrisponde a quello instaurato dalla detta direttiva.

31 Pertanto, dal momento che l’armonizzazione operata dalla direttiva 85/374 non comprende il risarcimento dei danni cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, tale direttiva non impedisce ad uno Stato membro di prevedere a tal proposito un regime di responsabilità corrispondente a quello instaurato dalla direttiva stessa.

32 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che la direttiva 85/374 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’interpretazione di un diritto nazionale ovvero all’applicazione di una giurisprudenza interna consolidata secondo cui il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.

Sulle spese

33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:


La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’interpretazione di un diritto nazionale ovvero all’applicazione di una giurisprudenza interna consolidata secondo cui il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.

Firme


 


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