AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. I, 4/06/2009, Sentenza C-285/08
DIRITTO DEI CONSUMATORI - Responsabilità per danno da prodotti difettosi -
Ambito di applicazione - Danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso
professionale e utilizzata in tal senso - Regime nazionale che consente al
danneggiato di richiedere il risarcimento per un tale danno fornendo
solamente la prova del danno, del difetto e del nesso causale -
Compatibilità - Direttiva 85/374/CEE. La direttiva del Consiglio 25
luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia
di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata
nel senso che essa non osta all’interpretazione di un diritto nazionale
ovvero all’applicazione di una giurisprudenza interna consolidata secondo
cui il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una
cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora
detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del
prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. I, 4/06/2009, Sentenza C-285/08
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 giugno 2009 (*)
«Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva
85/374/CEE - Ambito di applicazione - Danno cagionato ad una cosa
destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso - Regime
nazionale che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento per
un tale danno fornendo solamente la prova del danno, del difetto e del
nesso causale - Compatibilità»
Nel procedimento C-285/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia), con
decisione 24 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2008,
nella causa
Moteurs Leroy Somer
contro
Dalkia France,
Ace Europe,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg.
M. Ilešic, A. Tizzano, A. Borg Barthet e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Moteurs Leroy Somer, dalla SCP F. Rocheteau e C. Uzan-Sarano,
avocat;
- per la Dalkia Francia e la Ace Europe, dalla SCP Coutard - Mayer -
Munier-Apaire, avocat;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R.
Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dal sig. J. López-Medel Bascones, in qualità
di agente;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di
agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Wilms e J.-B.
Laignelot, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli
artt. 9 e 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che
contrappone la società Moteurs Leroy Somer alle società Dalkia France e
Ace Europe, in merito alla responsabilità della prima per il danno
cagionato ad un gruppo elettrogeno di un ospedale in seguito al
surriscaldamento di un alternatore da questa prodotto.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il nono ed il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 85/374 sono
formulati come segue:
«considerando che la protezione del consumatore esige il risarcimento
dei danni risultanti dalla morte e dalle lesioni personali nonché il
risarcimento dei danni materiali; che esso deve tuttavia essere limitato
agli oggetti per uso privato o per consumo privato (...);
(…)
considerando che l’armonizzazione risultante dalla presente direttiva
non può per ora essere totale ma apre la strada verso una maggiore
armonizzazione; che è opportuno quindi che al Consiglio siano sottoposte
ad intervalli regolari relazioni della Commissione sull’applicazione
della presente direttiva, accompagnate eventualmente da proposte
appropriate».
4 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 85/374, «[i]l produttore è
respons[a]bile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
5 Secondo l’art. 4 di tale direttiva, «[i]l danneggiato deve provare il
danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno».
6 L’art. 9 della detta direttiva prevede quanto segue:
«Ai sensi dell’articolo 1, per “danno” si intende:
a) il danno causato dalla morte o da lesioni personali;
b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso,
previa detrazione di una franchigia di 500 [euro], purché la cosa:
i) sia del tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato
e
ii) sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso
o consumo privato.
Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali
relative ai danni morali».
7 L’art. 13 di questa stessa direttiva è formulato come segue:
«La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il
danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla
responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime
speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della
direttiva».
La normativa nazionale
8 Come risulta dall’ordinanza di rinvio, il diritto francese ovvero la
giurisprudenza francese consolidata consentono al danneggiato da un
prodotto difettoso di chiedere il risarcimento del danno cagionato ad
una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso,
qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del
difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il
danno.
Causa principale e questione pregiudiziale
9 Un gruppo elettrogeno installato nel 1995 dalla società Wartsila in un
ospedale di Lione è andato a fuoco per il surriscaldamento
dell’alternatore prodotto dalla Moteurs Leroy Somer e da questa messo in
circolazione nel 1994.
10 La Dalkia France, incaricata della manutenzione di tale impianto, ed
il suo assicuratore, la Ace Europe, hanno riparato i danni materiali
cagionati all’ospedale da tale incidente, quindi, surrogati nei diritti
di quest’ultimo, hanno citato in giudizio la Moteurs Leroy Somer per
ottenere il rimborso delle somme da esse versate.
11 Con sentenza 7 dicembre 2006 la cour d’appel de Lyon (Corte d’appello
di Lione) ha ritenuto che la Moteurs Leroy Somer fosse soggetta ad un
obbligo di sicurezza e l’ha condannata a versare alla Dalkia France la
somma di EUR 320 143,03 e alla Ace Europe la somma di EUR 229 107.
12 Dinanzi al giudice del rinvio la Moteurs Leroy Somer sostiene in
particolare che l’obbligo di sicurezza gravante su ogni venditore
professionale non riguarda i danni cagionati agli oggetti destinati ad
un uso professionale e utilizzati dal danneggiato per il proprio uso
professionale. Condannandola a risarcire i danni puramente materiali che
si sono verificati sul gruppo elettrogeno ordinato dall’ospedale per
rispondere alle necessità della sua attività professionale, la cour d’appel
di Lione avrebbe violato le disposizioni dell’art. 1603 del codice
civile, interpretate alla luce della direttiva 85/374.
13 Ritenendo necessario interpretare la direttiva 85/374 al fine di
poter statuire sull’impugnazione di cui è investita, la Cour de
cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte
la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 9 e 13 della direttiva [85/374] ostino all’interpretazione
di un diritto nazionale ovvero di una giurisprudenza interna consolidata
che consenta al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno
cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in
tal senso, qualora il danneggiato stesso fornisca solamente la prova del
danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto
difetto e il danno».
Sulla questione pregiudiziale
14 Con la sua questione, la Cour de cassation chiede, sostanzialmente,
se la direttiva 85/374 osti all’interpretazione di un diritto nazionale
ovvero all’applicazione di una giurisprudenza interna consolidata che
consentono al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno
cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in
tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del
danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto
difetto e il danno.
15 L’art. 9 della direttiva 85/374 definisce il termine «danno» ai fini
dell’art. 1 di tale direttiva, il quale stabilisce che «[i]l produttore
è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
16 Ai sensi dell’art. 9 tale termine comprende, oltre al danno causato
dalla morte o da lesioni personali, il danno o la distruzione di una
cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia
di EUR 500, purché la cosa sia del tipo normalmente destinato all’uso o
consumo privato e sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente
per proprio uso o consumo privato.
17 È quindi necessario constatare che un danno come quello di cui
trattasi nella causa principale, cagionato ad una cosa destinata all’uso
professionale e utilizzata in tal senso, non rientra nel termine «danno»
ai sensi della direttiva 85/374 e, di conseguenza, non può comportare la
responsabilità del produttore in forza dell’art. 1 di tale direttiva.
18 Orbene, nelle sue osservazioni depositate dinanzi alla Corte, la
Moteurs Leroy Somer afferma che, non assoggettando al regime di
responsabilità da essa instaurato i danni cagionati ad una cosa
destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, la
direttiva 85/374 impedisce agli Stati membri di prevedere per tali danni
un regime di responsabilità basato sugli stessi elementi di quello
attuato da detta direttiva, vale a dire sulla sola prova del danno, del
difetto e del nesso causale.
19 A tal proposito, si deve constatare che il regime di cui trattasi
nella causa principale subordina la possibilità per il danneggiato di
richiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad
un uso professionale e utilizzata in tal senso a requisiti probatori che
corrispondono a quelli previsti dall’art. 4 della direttiva 85/374, vale
a dire la prova da parte del danneggiato del danno, del difetto e del
nesso causale tra il difetto e il danno.
20 È vero, inoltre, che la Corte ha dichiarato che il margine
discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare
la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente
determinato dalla direttiva 85/374 stessa e deve essere dedotto dal
tenore letterale, dalla finalità e dalla sistematica di quest’ultima
(sentenza 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skov e Bilka, Racc. pag.
I-199, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
21 A tal riguardo, la Corte ha precisato che la direttiva 85/374
persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione globale delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri (sentenza Skov e Bilka, cit., punto 23 e giurisprudenza ivi
citata).
22 È anche vero che la Corte ha affermato che l’art. 13 della direttiva
85/374, secondo il quale quest’ultima lascia impregiudicati i diritti
che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla
responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime
speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della
direttiva, non può essere interpretato nel senso che esso lascia agli
Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di
responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello
previsto dalla detta direttiva (sentenza Skov e Bilka, cit., punto 39 e
giurisprudenza ivi citata).
23 La Corte ha inoltre dichiarato che l’art. 13 della direttiva 85/374
dev’essere interpretato nel senso che il regime attuato da quest’ultima
non esclude l’applicazione di altri regimi di responsabilità
contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi
diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa (sentenza Skov e
Bilka, cit., punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
24 Tuttavia, è altresì vero che la direttiva 85/374 può ostare ad un
regime di responsabilità come quello di cui trattasi nella causa
principale solo se tale regime rientra nell’ambito di applicazione della
detta direttiva.
25 Invero, se la direttiva 85/374, come rammentato al punto 21 della
presente sentenza, persegue, sugli aspetti che disciplina,
un’armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri, essa non aspira, invece, come
risulta dal suo diciottesimo ‘considerando’, ad un’armonizzazione
completa del campo della responsabilità per danno da prodotti difettosi
oltre i detti aspetti.
26 Orbene, come sostenuto dalla Dalkia France e dalla Ace Europe, dai
governi francese ed austriaco nonché dalla Commissione nelle loro
rispettive osservazioni depositate dinanzi alla Corte, un regime di
responsabilità come quello di cui trattasi alla causa principale non
rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 85/374.
27 Risulta, infatti, sia dal testo che dalla sistematica della direttiva
85/374, e particolarmente dai suoi artt. 1 e 9 nonché dal suo nono
‘considerando’, che il risarcimento dei danni cagionati ad una cosa
destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso non fa parte
degli aspetti che la direttiva disciplina, dato che siffatti danni, come
osservato al punto 17 della presente sentenza, non sono riconducibili al
termine «danno» ai sensi dell’art. 1 della direttiva 85/374, così come
definito al suo art. 9.
28 Si impone quindi la constatazione che il risarcimento dei danni
cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in
tal senso non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva
85/374.
29 Tale interpretazione non è inficiata dal fatto che la direttiva
85/374, come risulta dal suo primo ‘considerando’ e dalla giurisprudenza
della Corte (sentenze 25 aprile 2002, causa C-52/00,
Commissione/Francia, Racc. pag. I-3827, punto 17; causa C-154/00,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3879, punto 13, e causa C-183/00,
González Sánchez, Racc. pag. I-3901, punto 26), non ha come obiettivo
solamente di evitare le differenze nel livello di tutela dei
consumatori, ma anche di garantire una concorrenza non falsata tra gli
operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci.
30 Infatti, il testo della direttiva 85/374 non consente in alcun modo
di concludere che il legislatore comunitario, limitando il risarcimento
dei danni materiali in forza di tale direttiva agli oggetti per uso
privato o per consumo privato, abbia voluto sottrarre agli Stati membri,
in nome dell’obiettivo di garantire una concorrenza non falsata tra gli
operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci,
la facoltà di disporre, relativamente al risarcimento dei danni
cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in
tal senso, un regime di responsabilità che corrisponde a quello
instaurato dalla detta direttiva.
31 Pertanto, dal momento che l’armonizzazione operata dalla direttiva
85/374 non comprende il risarcimento dei danni cagionati ad una cosa
destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, tale
direttiva non impedisce ad uno Stato membro di prevedere a tal proposito
un regime di responsabilità corrispondente a quello instaurato dalla
direttiva stessa.
32 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere
la questione sollevata dichiarando che la direttiva 85/374 deve essere
interpretata nel senso che essa non osta all’interpretazione di un
diritto nazionale ovvero all’applicazione di una giurisprudenza interna
consolidata secondo cui il danneggiato può chiedere il risarcimento del
danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e
utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la
prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il
suddetto difetto e il danno.
Sulle spese
33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno
da prodotti difettosi deve essere interpretata nel senso che essa non
osta all’interpretazione di un diritto nazionale ovvero all’applicazione
di una giurisprudenza interna consolidata secondo cui il danneggiato può
chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un
uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato
fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del
nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.
Firme
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006