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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
APPALTI - Appalti pubblici di forniture e di servizi - Casse pubbliche di
assicurazione malattia - Art. 1, n. 9, 2° c., lett. c), Dir. 2004/18/CE.
L’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che
sussiste finanziamento maggioritario da parte dello Stato quando le attività
di casse pubbliche di assicurazione malattia sono finanziate in via
principale mediante contributi, a carico degli affiliati, imposti, calcolati
e riscossi in base a norme di diritto pubblico come quelle oggetto della
causa principale. Siffatte casse di assicurazione malattia devono essere
considerate organismi di diritto pubblico e, quindi, amministrazioni
aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme di tale direttiva. Hans
& Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
APPALTI - Appalto pubblico misto (prodotti e servizi) - Organismi di
diritto pubblico - Amministrazioni aggiudicatrici - Bando di gara -
Confezione e fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente
alle esigenze dei pazienti - Consulenze dettagliate offerte ai pazienti -
Direttiva 2004/18/CE. Quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia
prodotti che servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in
questione debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di
servizi è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi
oggetto di tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che
sono fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di
ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere una
consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere
collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del calcolo
del valore di ciascuna delle componenti di esso. Hans & Christophorus
Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg. CORTE
DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
APPALTI - Appalto pubblico misto - Prestazione di servizi - Accordo
quadro - Remunerazioni delle diverse forme di assistenza offerte - Art. 1,
n. 5, Direttiva 2004/18/CE. Qualora nell’appalto pubblico misto la
prestazione di servizi risulti preponderante rispetto alla fornitura di
prodotti, dovrà essere considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1,
n. 5, della direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa
principale, concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un
operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle diverse
forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata di
applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad
adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la suddetta
cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della remunerazione
degli interventi di tale stesso operatore. Hans & Christophorus Oymanns GbR,
Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
11 giugno 2009 (*)
«Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di forniture e di servizi -
Casse pubbliche di assicurazione malattia - Organismi di diritto
pubblico - Amministrazioni aggiudicatrici - Bando di gara - Confezione e
fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente alle
esigenze dei pazienti - Consulenze dettagliate offerte ai pazienti»
Nel procedimento C-300/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf
(Germania), con decisione 23 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 27
giugno 2007, nella causa
Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik,
contro
AOK Rheinland/Hamburg,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von
Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, nonché dai sigg. E. Juhász
(relatore) e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19
giugno 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik,
dagli avv.ti H. Glahs e U. Karpenstein, Rechtsanwälte;
- per la AOK Rheinland/Hamburg, dall’avv. A. Neun, Rechtsanwalt;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Wilms e D.
Kukovec, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 16 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 1, nn. 2, lett. c) e d), 4, 5 e 9, secondo comma, lett. c),
prima e seconda alternativa, della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, e la AOK
Rheinland/Hamburg in ordine alla questione se, in primo luogo, le casse
di assicurazione malattia tedesche costituiscano amministrazioni
aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme della direttiva
2004/18, in secondo luogo, se la messa a disposizione da parte di
tecnici specializzati, in seguito ad un accordo concluso con la cassa
pubblica di assicurazione malattia, di calzature ortopediche
confezionate ed adattate individualmente alle esigenze dei pazienti, in
combinazione con consulenze dettagliate offerte a questi ultimi prima e
dopo tale messa a disposizione, debba essere considerata un appalto di
forniture o un appalto di servizi e, in terzo luogo, qualora la suddetta
messa a disposizione di calzature ortopediche dovesse essere considerata
una prestazione di servizi, se nel caso di specie si tratti di una
«concessione di servizi» o di un «accordo quadro» ai sensi delle
disposizioni della direttiva 2004/18.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 1 della direttiva 2004/18, intitolato «Definizioni», stabilisce
quanto segue:
«(...)
2. a) Gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati
per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più
amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi
della presente direttiva.
(…)
c) Gli “appalti pubblici di forniture” sono appalti pubblici diversi da
quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l’acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l’acquisto, di prodotti.
(…)
d) Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli
appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui all’allegato II.
Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei
servizi di cui all’allegato II è considerato un “appalto pubblico di
servizi” quando il valore dei servizi in questione supera quello dei
prodotti oggetto dell’appalto.
Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all’allegato
II e che preveda attività ai sensi dell’allegato I solo a titolo
accessorio rispetto all’oggetto principale dell’appalto è considerato un
appalto pubblico di servizi.
(...)
4. La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo.
5. Un “accordo quadro” è un accordo concluso tra una o più
amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui
scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda
i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
(…)».
4 L’art. 1, n. 9, della direttiva 2004/18 così dispone:
«Si considerano “amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le
associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali
o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.
Per “organismo di diritto pubblico” s’intende qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
b) dotato di personalità giuridica, e
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi
ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico.
Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di
organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo
comma, lettere a), b), e c), figurano nell’allegato III. Gli Stati
membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni
intervenute nei loro elenchi».
5 Nell’allegato III di tale direttiva, al capo III rubricato «Germania»,
n. 1 «Categorie», punto 1.1. «Enti», quarto trattino, vengono menzionate
le «Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und
Rentenversicherungsträger) (assicurazioni sociali: casse malattia, enti
di assicurazione infortuni e pensioni)».
6 L’art. 21 della direttiva citata prevede quanto segue:
«L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati
nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e
dall’articolo 35, paragrafo 4».
7 Nell’allegato II B, categoria 25, della stessa direttiva vengono
menzionati i «Servizi sanitari e sociali».
8 In conformità all’art. 22 della direttiva 2004/18:
«Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A
sia servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicati secondo gli
articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati
nell’allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati
nell’allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente
all’articolo 23 e all’articolo 35, paragrafo 4».
9 A termini dell’art. 32, n. 2, di tale direttiva:
«Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni
aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente
direttiva (…)».
10 L’art. 79 della suddetta direttiva, sotto il titolo «Modificazioni»,
così dispone:
«La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all’articolo
77, paragrafo 2, quanto segue:
(…)
d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto
pubblico di cui all’allegato III, allorché ciò si renda necessario in
base a quanto notificato dagli Stati membri;
(…)».
11 Da ultimo, l’art. 1, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12),
prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva sono considerati contratti di vendita
anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o
produrre».
La normativa nazionale
12 L’esposizione in sintesi della normativa nazionale pertinente offerta
dappresso si fonda sugli elementi contenuti negli atti di causa
depositati presso la cancelleria della Corte e, segnatamente, sulla
decisione di rinvio.
13 Il sistema sanitario pubblico in Germania nonché l’organizzazione e
il finanziamento delle casse pubbliche di assicurazione malattia sono
disciplinati dal Codice della previdenza sociale (Sozialgesetzbuch),
libri IV e V (in prosieguo, rispettivamente, il «SGB IV» e il «SGB V»).
Il compito assegnato dal legislatore alle casse pubbliche di
assicurazione malattia viene definito come segue dall’art. 1, n. 1, del
SGB V:
«L’assicurazione malattia, in quanto ente collettivo fondato sul
principio di solidarietà, ha il compito di tutelare, ristabilire o
migliorare lo stato di salute degli assicurati».
14 Dall’art. 4, n. 1, del SGB V risulta che le casse pubbliche di
assicurazione malattia sono enti di diritto pubblico dotati della
personalità giuridica e che dispongono del diritto di autoamministrarsi.
Esse sono state istituite sulla scorta degli artt. 1 e 3 del SGB V.
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la stragrande
maggioranza della popolazione tedesca (circa il 90%) è assicurata
obbligatoriamente, in forza della legge, presso una cassa pubblica di
assicurazione malattia. Le persone soggette al sistema di assicurazione
obbligatoria possono scegliere la cassa malattia presso la quale
desiderano essere iscritte, ma non possono optare tra una cassa malattia
pubblica ed una cassa malattia privata.
15 La normativa sul finanziamento delle casse pubbliche di assicurazione
malattia è contenuta negli artt. 20-28 del SGB IV nonché negli artt. 3,
220 e segg. del SGB V. Tale finanziamento è garantito per mezzo dei
contributi obbligatori a carico degli affiliati, di versamenti diretti
dello Stato federale e di pagamenti compensativi risultanti dal sistema
di compensazione finanziaria tra casse malattia pubbliche e dalla
perequazione dei rischi tra esse.
16 Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, i contributi
obbligatori degli assicurati, nonché la quota di essi a carico dei loro
datori di lavoro, configurano la forma di finanziamento di gran lunga
prevalente delle casse pubbliche di assicurazione malattia. L’entità dei
contributi si fonda unicamente sul reddito dell’assicurato, ossia sulla
sua capacità contributiva. Altri elementi, quali l’età dell’assicurato,
il suo stato di salute o il numero di persone assicurate a suo carico
non rilevano a tal fine. In pratica, il datore di lavoro trattiene la
parte dei contributi a carico dell’assicurato dal suo stipendio e la
versa - insieme alla parte dei contributi a proprio carico - alla cassa
pubblica di assicurazione malattia. Si tratta di obblighi di diritto
pubblico e la riscossione dei contributi avviene in modo cogente, sulla
base di norme di diritto pubblico.
17 Il tasso di contribuzione non è stabilito dallo Stato, ma dalle casse
pubbliche di assicurazione malattia. Queste, secondo quanto previsto
dalla normativa pertinente, devono calcolare i contributi in modo tale
che essi, cumulati con le altre risorse, coprano le spese previste per
legge e garantiscano la disponibilità degli strumenti di intervento e
delle riserve legali. La determinazione del tasso di contribuzione
necessita dell’autorizzazione dell’autorità pubblica di sorveglianza di
ciascuna cassa malattia. In base alla domanda di pronuncia
pregiudiziale, l’importo dei contributi è, entro certi limiti, imposto,
dal momento che deve essere determinato in modo tale che le entrate che
ne risultano non siano né inferiori né superiori alle spese. Dato che,
in base al sistema tedesco di pubblica sanità, i servizi da prestare
sono determinati in misura prevalente dalla legge, in pratica la cassa
pubblica di assicurazione malattia interessata non può direttamente
influire sull’entità della propria spesa.
18 Al fine di mantenere i tassi di contribuzione degli assicurati allo
stesso livello, gli artt. 266-268 del SGB V prevedono, su base annua,
versamenti compensativi tra tutte le casse pubbliche di assicurazione
malattia risultanti dalla perequazione dei rischi. Secondo quanto
osservato dal giudice del rinvio, al riguardo sussiste un obbligo di
solidarietà reciproca tra tali casse malattia, poiché ciascuna di esse
ha un diritto o un obbligo di compensazione a concorrenza di un
determinato importo.
19 Le casse pubbliche di assicurazione malattia che, ai sensi dell’art.
4, n. 1, del SGB V, dispongono del diritto di autoamministrarsi, sono
soggette ad un controllo statale. Secondo la domanda di pronuncia
pregiudiziale, tale controllo non si limita ad un mero controllo di
legalità a posteriori.
20 Come risulta dagli artt. 195, n. 1, 220, n. 2, e 241 del SGB V,
determinate misure adottate dalle casse pubbliche di assicurazione
malattia, quali la modifica del loro statuto e la determinazione del
tasso di contribuzione, le operazioni di edificazione o di acquisto di
terreni e l’acquisto di software, necessitano dell’autorizzazione delle
autorità di sorveglianza. Le autorità di sorveglianza sono tenute a
verificare, con cadenza almeno quinquennale, la gestione commerciale,
contabile e operativa delle casse pubbliche di assicurazione malattia
sottoposte al loro controllo. Tale controllo, che si estende tra l’altro
alla redditività dell’attività della cassa malattia interessata, può
essere più frequente (artt. 69, n. 2, e 88, n. 1, del SGB IV nonché 274,
n. 1, del SGB V). Nell’ambito dei suddetti controlli, l’art. 88, n. 2,
del SGB IV prevede che tali casse malattia abbiano l’obbligo di
trasmettere all’autorità di sorveglianza tutti i documenti e tutte le
informazioni necessarie. Inoltre, in base agli artt. 37 e 89, n. 3, del
SGB IV, qualora gli organi di autogestione di dette casse malattia
rifiutino di garantire l’esecuzione dei compiti ad essi incombenti, tali
compiti sono assunti dalla stessa autorità di sorveglianza.
21 Infine, il bilancio di previsione di ciascuna cassa pubblica di
assicurazione malattia deve essere sottoposto entro un termine
prestabilito all’autorità di sorveglianza competente (art. 70, n. 5, del
SGB IV) e quest’ultima può procedere alla fusione delle casse malattia
in difficoltà con altre, ovvero decidere la loro chiusura (artt. 146a,
153, prima frase, punto 3, 156, 163, prima frase, punto 3, 167, seconda
frase, e 170 del SGB V).
22 Dal momento che, nell’ambito del sistema di cui trattasi,
l’assicurato ha, nei confronti della cassa pubblica di assicurazione
malattia cui appartiene, non già un diritto al rimborso delle spese,
bensì un diritto all’accesso gratuito ai servizi corrispondenti (art. 2,
n. 2, del SGB V), in base al principio dei servizi in natura, le casse
pubbliche di assicurazione malattia sono incoraggiate a concludere con i
diversi fornitori contratti di assistenza multisettoriale o
interdisciplinare degli assicurati. Siffatti «contratti di assistenza
integrata», di cui agli artt. 140a-140e del SGB V, vengono stipulati tra
le casse di assicurazione malattia e i diversi prestatori autorizzati a
fornire trattamenti agli assicurati. Essi stabiliscono le remunerazioni
per le varie formule di assistenza integrata che si ritiene siano atte a
retribuire tutti i servizi cui ricorrono gli assicurati nell’ambito
dell’assistenza. La cassa pubblica di assicurazione malattia è parte del
contratto di assistenza integrata e debitrice della remunerazione al
fornitore. La partecipazione degli assicurati alle diverse formule di
assistenza integrata è facoltativa ma, una volta che l’assicurato opti
per una simile formula, egli è obbligato a richiedere i servizi ai
fornitori con i quali la competente cassa pubblica di assicurazione
malattia ha stipulato siffatto contratto.
23 Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte sono state altresì
menzionate due sentenze del Bundesverfassungsgericht (Corte
costituzionale federale) relative alla missione delle casse di
assicurazione malattia in Germania.
24 Nella sentenza 9 giugno 2004 (2 BvR 1248/03 e 1249/03) il
Bundesverfassungsgericht ha dichiarato quanto segue:
«Il diritto sociale è uno degli strumenti più importanti di politica
sociale dello Stato. Nell’ordinamento dello Stato sociale stabilito
dalla Legge fondamentale (Grundgesetz), la tutela in caso di malattia è
uno dei compiti fondamentali dello Stato. Il legislatore se ne è fatto
carico assicurando la tutela della maggior parte della popolazione
mediante l’introduzione del sistema legale di assicurazione malattia,
assicurazione obbligatoria di diritto pubblico, e disciplinando le
modalità di tale tutela. Il compito principale delle casse di
assicurazione malattia del sistema legale consiste nell’attuazione di
una normativa sociale dettagliata creata per la realizzazione di tale
compito fondamentale dello Stato».
25 Infine, nella sua sentenza 31 gennaio 2008 (1 BvR 2156/02), il
Bundesverfassungsgericht ha dichiarato che le casse di assicurazione
malattia sono organismi di diritto pubblico integrati nello Stato e che
di fatto svolgono, indirettamente, compiti di amministrazione dello
Stato.
Causa principale e questioni pregiudiziali
26 L’AOK Rheinland/Hamburg, una cassa pubblica di assicurazione
malattia, mediante comunicato pubblicato su una rivista specializzata
nel giugno 2006, ha invitato i tecnici ortopedisti a presentare offerte
relative alla confezione e alla fornitura di calzature, nell’ambito del
regime di assistenza integrata ai sensi degli artt. 140a e segg. del SGB
V, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2006. I servizi da
prestare erano classificati in funzione della loro importanza in diverse
categorie tariffarie, per le quali gli offerenti dovevano indicare i
propri prezzi.
27 Il numero di calzature da consegnare non era prestabilito. Era
previsto che i pazienti affetti dalla cosiddetta sindrome del «piede
diabetico», muniti di carta di assicurazione malattia e di prescrizione
medica, si sarebbero dovuti rivolgere direttamente al tecnico
ortopedista. Il compito di quest’ultimo sarebbe consistito nel
confezionare e nel controllare calzature ortopediche adattate
individualmente alle esigenze dei pazienti, dovendo fornire una
consulenza dettagliata prima e dopo la consegna delle calzature. Il
pagamento sarebbe stato effettuato dalla cassa pubblica di assicurazione
malattia, fatta eccezione per i contributi supplementari dovuti dai
pazienti.
28 La Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik,
un’impresa di articoli ortopedici, ha presentato un’offerta e, due
giorni più tardi, ha lamentato violazioni delle disposizioni comunitarie
e nazionali in materia di aggiudicazione di pubblici appalti. Tali
censure sono state respinte dalla cassa pubblica di assicurazione
malattia per il motivo che le disposizioni del diritto dei pubblici
appalti non erano applicabili nella fattispecie. Poiché il ricorso
dell’impresa di articoli ortopedici avverso tale decisione in primo
grado ha avuto esito negativo, essa ha adito la Sezione per gli appelli
in materia di appalti dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello
di Düsseldorf).
29 Tale giudice, in primo luogo, osserva che in Germania la dottrina e
la giurisprudenza sono divise sulla questione se le casse pubbliche di
assicurazione malattia, benché menzionate nell’allegato III della
direttiva 2004/18, debbano essere considerate organismi di diritto
pubblico e, quindi, autorità aggiudicatrici ai sensi di detta direttiva.
Per questo, esso illustra le questioni che si pongono in relazione ai
diversi requisiti stabiliti al riguardo dall’art. 1, n. 9, secondo
comma, della suddetta direttiva.
30 Per ciò che riguarda i requisiti previsti da tale disposizione, lett.
a) e b), il giudice del rinvio ritiene che essi siano soddisfatti, dato
che le casse pubbliche di assicurazione malattia sono persone giuridiche
di diritto pubblico, istituite per soddisfare specificamente esigenze di
tutela, di ripristino o di miglioramento dello stato di salute degli
assicurati, cioè esigenze di interesse generale. Inoltre, tali esigenze
non hanno carattere industriale o commerciale, atteso che le casse
pubbliche di assicurazione malattia non svolgono un’attività commerciale
e prestano i loro servizi senza scopo di lucro.
31 La disamina dovrà dunque vertere sui requisiti indicati dall’art. 1,
n. 9, secondo comma, lett. c), della direttiva 2004/18.
32 Quanto al primo di tali requisiti, ossia il finanziamento
maggioritario da parte dello Stato, il giudice del rinvio fa riferimento
alle caratteristiche del sistema nazionale in esame, quali risultano dai
punti 13-18 della presente sentenza.
33 Per quanto attiene al requisito relativo al controllo della gestione
da parte dei poteri pubblici, il giudice del rinvio fa riferimento agli
elementi pertinenti del sistema quali risultano dai punti 19 e 20 della
presente sentenza.
34 Qualora si debba concludere che le casse pubbliche di assicurazione
malattia sono amministrazioni aggiudicatrici, si porrebbe, in secondo
luogo, la questione se l’appalto di cui trattasi nella causa principale
vada qualificato come appalto di forniture ovvero come appalto di
servizi. Il giudice del rinvio osserva a questo proposito che l’art. 1,
n. 2, lett. d), secondo comma, della direttiva 2004/18 pone come
criterio di siffatta valutazione il valore dei servizi e dei prodotti in
questione. In base a tale criterio è essenziale chiarire, ad avviso del
giudice del rinvio, quale ruolo rivesta la confezione delle calzature
oggetto della causa principale nel complesso della prestazione che
comprende l’acquisto dei materiali, la confezione, la consulenza e
l’informazione dei clienti.
35 Ove si debba ritenere che la confezione individualizzata delle
calzature di cui alla causa principale faccia parte della fornitura di
prodotti, il giudice del rinvio stima che il valore della fornitura di
dette calzature sia superiore a quello dei servizi. Ove invece il valore
della fornitura consista unicamente nei materiali di base, il valore dei
servizi sarebbe superiore a quello della fornitura. Esso osserva che a
favore della prima impostazione sembra deporre l’art. 1, n. 4, della
direttiva 1999/44, il quale assimila i «contratti di fornitura di beni
di consumo da fabbricare o produrre» a contratti di vendita,
indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti standardizzati o
di prodotti adattati individualmente all’ordine, vale a dire prodotti
non sostituibili. Dalla giurisprudenza della Corte potrebbe tuttavia
evincersi che in tale contesto vengano in rilievo anche gli aspetti
qualitativi (v. sentenza 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Auroux e a.,
Racc. pag. I-385, punto 46). In questa ottica si dovrebbe tener conto
della considerazione che la consulenza fornita ai pazienti non si limiti
alla scelta e all’utilizzo del prodotto.
36 Il giudice del rinvio sottolinea l’importanza di tale delimitazione,
giacché la classificazione dell’appalto di cui trattasi nella causa
principale come appalto di forniture comporterebbe la piena
applicabilità delle disposizioni della direttiva 2004/18.
37 Qualora l’appalto di cui trattasi nella causa principale non debba
essere qualificato come appalto di forniture, il giudice del rinvio si
chiede, in terzo luogo, se tale appalto vada considerato un appalto di
servizi o una concessione di servizi. In quest’ultimo caso, come emerge
dal suo art. 17, la direttiva 2004/18 non sarebbe applicabile. Ad avviso
del giudice adito in primo grado, di primo acchito l’ultima ipotesi
dovrebbe escludersi per il fatto che è la cassa pubblica di
assicurazione malattia, e non il paziente, a dover versare la
retribuzione al fornitore. Tuttavia, il giudice del rinvio è del parere
che occorra altresì tener conto del criterio relativo all’attribuzione
del rischio finanziario. Al riguardo va considerato, da un lato, che il
rischio connesso alla riscossione dei crediti e all’insolvibilità dei
debitori non grava sul fornitore, posto che è la cassa pubblica di
assicurazione malattia e non il paziente a dover remunerare lo stesso.
Ma, dall’altro, il fornitore sopporta il rischio che i suoi prodotti ed
i suoi servizi non siano richiesti dai pazienti. Questo sarebbe del
resto l’elemento che distingue il caso di specie dalla situazione di un
normale accordo quadro. Secondo il giudice del rinvio, il fattore
decisivo ai fini della qualifica dell’appalto di cui trattasi nella
causa principale come concessione di servizi è rappresentato dal fatto
che il fornitore non ha previamente affrontato operazioni costose, quali
l’edificazione di locali ovvero le spese di personale o di
apparecchiature che debbano essere ammortizzate, in seguito, mediante
«il diritto di sfruttare, ai fini della sua remunerazione, la propria
prestazione» (sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Telaustria e
Telefonadress, Racc. pag. I-10745, punto 30).
38 In ultimo luogo, il giudice del rinvio rileva che se l’appalto in
questione nella causa principale dovesse essere considerato un appalto
di servizi, ciò comporterebbe, a motivo della sua natura di servizio
sanitario, in forza dell’art. 21 e dell’allegato II B, categoria 25,
della direttiva 2004/18, soltanto l’applicabilità degli artt. 23 e 35,
n. 4, di questa e che nella fattispecie sarebbe esclusa subito una
violazione di queste disposizioni. Nondimeno, siffatta qualifica
comporterebbe l’applicabilità di talune disposizioni del diritto
nazionale, che si avvale della stessa nozione di «appalto di servizi»,
in virtù delle quali la ricorrente nella causa principale otterrebbe un
parziale accoglimento della sua domanda.
39 Alla luce di tali considerazioni, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se il requisito del “finanziamento statale”, previsto dall’art.
1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva
[2004/18] vada interpretato nel senso che comprende una situazione in
cui lo Stato impone l’affiliazione ad un regime di assicurazione
malattia, nonché l’obbligo di versare i contributi - il cui ammontare
dipende dal reddito - alle rispettive casse di assicurazione malattia,
le quali fissano il tasso di contribuzione, ma sono tra loro collegate
da un sistema di finanziamento su base solidaristica, descritto in
maggiore dettaglio nella motivazione, e l’esecuzione degli obblighi di
ciascuna di esse è garantito;
b) Se il requisito previsto dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c),
seconda alternativa, della direttiva [2004/18], che prevede che “la
gestione [dell’organismo] sia soggetta al controllo di questi ultimi”,
vada interpretata nel senso che una sorveglianza statale relativa a
negozi ancora in corso o a venire - eventualmente accompagnata da altri
strumenti di intervento statale descritti nella motivazione - sia
sufficiente a soddisfare tale requisito;
2) Nel caso in cui la prima questione pregiudiziale - sub a) o sub b) -
sia risolta affermativamente, se le lett. c) e d) dell’art. 1, n. 2,
della direttiva [2004/18] vadano interpretate nel senso che la messa a
disposizione di beni prodotti ed adeguati individualmente in termini di
forma, secondo le esigenze dei rispettivi clienti, e sul cui uso gli
stessi clienti devono essere individualmente consigliati, debba essere
qualificata come “appalto di forniture” o “appalto di servizi”. Se a tal
fine debba essere preso in considerazione solo il valore delle
rispettive prestazioni;
3) Qualora la messa a disposizione di cui alla seconda questione debba o
possa essere considerata una “prestazione di servizi”, se l’art. 1, n.
4, della direttiva [2004/18] - a differenza di un “accordo quadro” ai
sensi dell’art. 1, n. 5, della [detta] direttiva - vada interpretato nel
senso che per “concessione di servizi” debba intendersi anche il
conferimento di un appalto in cui
- la decisione sul se e in quali casi l’appaltatore riceva incarichi
specifici non viene presa dall’appaltante, bensì da terzi,
- il pagamento dell’appaltatore è effettuato dall’autorità appaltante,
in quanto solo quest’ultima, secondo la legge, è debitrice della
remunerazione ed è obbligata all’esecuzione della prestazione di servizi
nei confronti dei terzi, e
- l’appaltatore, prima di ricevere la richiesta di terzi, non è tenuto a
prestare, né offrire, alcun servizio».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
40 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se casse pubbliche di assicurazione malattia come quelle oggetto della
causa principale, tenuto conto delle loro caratteristiche descritte
nella decisione di rinvio, debbano essere considerate amministrazioni
aggiudicatrici ai fini dell’applicabilità delle norme della direttiva
2004/18.
41 Per risolvere tale questione va innanzitutto affrontata la questione
preliminare latente che emerge dalla motivazione della domanda di
pronuncia pregiudiziale e dalla problematica ivi illustrata dal giudice
del rinvio, cioè se la circostanza che le casse pubbliche di
assicurazione malattia oggetto della causa principale siano
espressamente menzionate nell’allegato III della direttiva 2004/18
costituisca un elemento sufficiente affinché esse siano, solo per
questo, considerate organismi di diritto pubblico e, quindi,
amministrazioni aggiudicatrici.
42 La ricorrente nella causa principale nonché la Commissione delle
Comunità europee adducono in proposito che il semplice fatto che
un’entità sia menzionata nell’annesso III della direttiva 2004/18 è
requisito sufficiente ai fini della qualifica di tale entità come
organismo di diritto pubblico. Una simile menzione costituirebbe una
presunzione inoppugnabile di detta qualifica, che renderebbe superfluo
ogni esame supplementare della natura e delle caratteristiche
dell’entità di cui trattasi.
43 Tale impostazione non può essere condivisa.
44 Infatti, dall’art. 234, primo comma, lett. b), CE risulta che un
giudice nazionale può, in qualsiasi momento, interrogare la Corte sulla
validità di un atto compiuto dalle istituzioni della Comunità europea,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione
della Corte su questo punto.
45 Al riguardo occorre sottolineare che la normativa comunitaria in
questione, ossia la direttiva 2004/18, contiene sia norme sostanziali,
come l’art. 1, n. 9, secondo comma, che enuncia i requisiti ai quali un
organismo deve rispondere per essere considerato un’amministrazione
aggiudicatrice ai sensi di tale direttiva, sia misure di attuazione
delle predette norme sostanziali, come la previsione, nell’allegato III,
di un elenco non esaustivo di organismi pubblici che si suppone
soddisfino detti requisiti. In tale contesto spetta al giudice
comunitario, allorché è investito di una domanda motivata in tal senso
da parte di un giudice nazionale, assicurarsi che l’atto comunitario di
cui trattasi sia dotato di coerenza interna, verificando se il fatto che
un dato organismo figura in tale elenco rappresenti una corretta
applicazione dei criteri sostanziali definiti nella disposizione
succitata. Questo intervento da parte della Corte è necessario ai fini
della certezza del diritto, che costituisce un principio generale del
diritto comunitario.
46 Nel caso di specie, il giudice del rinvio solleva, ancorché in modo
non esplicito, una questione di validità dell’inclusione delle casse
pubbliche di assicurazione malattia oggetto della causa principale
nell’allegato III della direttiva 2004/18. Esso espone le divergenze che
esistono in Germania nella giurisprudenza e nella dottrina in merito
alla questione se tale inclusione configuri un requisito sufficiente ed
esclusivo ai fini della qualifica delle predette casse malattia quali
organismi di diritto pubblico e lascia altresì chiaramente intendere i
propri dubbi al riguardo. Per questi motivi detto giudice formula la sua
prima questione sotto il profilo dei requisiti sostanziali previsti
dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), della direttiva 2004/18.
47 Di conseguenza, il giudice del rinvio intende interrogare la Corte
sulla validità dell’inclusione dell’organismo di cui alla causa
principale nell’allegato III della direttiva 2004/18, sulla base dei
requisiti sostanziali enunciati nella suddetta disposizione.
48 Al fine di risolvere tale questione occorre rammentare che, in
ossequio alla costante giurisprudenza della Corte, i tre requisiti posti
dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. a), b) e c), della direttiva
2004/18, che devono essere soddisfatti affinché un’entità sia
qualificata come organismo di diritto pubblico, hanno carattere
cumulativo (sentenza 10 aprile 2008, causa C-393/06, Ing. Aigner, Racc.
pag. I-2339, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
49 Come emerge dalla decisione di rinvio, nel caso in esame i requisiti
stabiliti dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. a) e b), della
direttiva 2004/18 sono soddisfatti. Infatti, le casse pubbliche di
assicurazione malattia di cui trattasi sono persone giuridiche di
diritto pubblico, sono state istituite per legge al fine di soddisfare
specificamente esigenze collegate alla salute pubblica, che sono
esigenze di interesse generale, e tali esigenze hanno un carattere non
industriale o commerciale, dato che i servizi sono prestati dalle
predette casse malattia senza scopo di lucro. Resta quindi da esaminare
se nel caso di specie sia soddisfatto almeno uno dei requisiti
alternativi previsti dalle tre ipotesi indicate dall’art. 1, n. 9,
secondo comma, lett. c), di tale direttiva e, in primo luogo, quello
relativo al finanziamento maggioritario da parte dello Stato.
50 Per quanto attiene a tale requisito, va anzitutto rammentato che,
come risulta dal sistema nazionale di cui si discute nonché dalle
sentenze del Bundesverfassungsgericht citate ai punti 24 e 25 della
presente sentenza, la tutela della salute pubblica è un compito
fondamentale dello Stato e le casse pubbliche di assicurazione malattia
sono integrate nello Stato e svolgono di fatto, indirettamente, compiti
di amministrazione dello Stato.
51 Occorre poi osservare che, in conformità alla giurisprudenza della
Corte, il testo dell’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima
alternativa, della direttiva 2004/18 non contiene alcuna precisazione
per quanto attiene alle modalità in base alle quali il finanziamento di
cui trattasi in detta norma debba avere luogo. In particolare, quindi,
affinché il requisito in esame sia soddisfatto tale norma non richiede
che l’attività degli organismi considerati sia finanziata direttamente
dallo Stato o da un altro ente pubblico. Pertanto è sufficiente a tal
fine un metodo di finanziamento indiretto (v., in tal senso, sentenza 13
dicembre 2007, causa C-337/06, Bayerischer Rundfunk e a., Racc. pag.
I-11173, punti 34 e 49).
52 Si deve rilevare, in primo luogo, che il finanziamento delle casse
pubbliche di assicurazione malattia di cui trattasi nella causa
principale è garantito, conformemente alla normativa nazionale
pertinente, mediante i contributi degli affiliati, versamenti diretti
delle autorità federali e pagamenti compensativi tra dette casse
malattia, conseguenti al sistema di perequazione dei rischi tra esse. I
contributi obbligatori degli assicurati rappresentano il finanziamento
di gran lunga maggioritario delle predette casse malattia.
53 In secondo luogo, dalla decisione di rinvio risulta altresì che i
contributi degli affiliati sono versati in assenza di specifica
controprestazione, ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., in tal
senso, sentenza 3 ottobre 2000, causa C-380/98, University of Cambridge,
Racc. pag. I-8035, punti 23-25). Infatti, a tali versamenti non è
collegata alcuna concreta controprestazione contrattuale, dal momento
che né l’obbligo di contribuzione, né il relativo importo costituiscono
il risultato di un accordo tra le casse pubbliche di assicurazione
malattia e i loro affiliati, posto che questi ultimi sono obbligati per
legge a versare i contributi solamente in conseguenza della loro
affiliazione, del pari imposta per legge (v., in tal senso, sentenza
Bayerischer Rundfunk e a., cit., punto 45). Inoltre, l’importo dei
contributi dipende unicamente dalla capacità contributiva di ciascun
assicurato, mentre altri elementi, come la sua età, il suo stato di
salute o il numero di persone assicurate a carico dello stesso, non sono
pertinenti a tal fine.
54 In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che nel caso di specie
il tasso di contribuzione, a differenza del canone di cui alla causa
all’origine della citata sentenza Bayerischer Rundfunk e a., non è
fissato dalle autorità pubbliche, ma dalle stesse casse pubbliche di
assicurazione malattia. Esso tuttavia evidenzia, a giusto titolo, che il
margine di discrezionalità delle casse malattia è estremamente limitato
al riguardo, dato che esse hanno il compito di garantire i servizi
previsti dalla normativa sul sistema previdenziale. Quindi, dal momento
che i servizi e le spese ad essi relative sono imposti per legge e che
le casse malattia esercitano le proprie funzioni senza scopo di lucro,
il tasso di contribuzione deve essere fissato in modo tale che gli
introiti che ne derivano non siano né inferiori né superiori alle spese.
55 In quarto luogo, occorre sottolineare che la fissazione del tasso di
contribuzione da parte delle casse pubbliche di assicurazione malattia
necessita, in ogni caso, dell’autorizzazione dell’autorità pubblica di
sorveglianza di ciascuna di esse. Pertanto il suddetto tasso, secondo la
formulazione impiegata dal giudice del rinvio, è entro certi limiti
giuridicamente imposto. Infine, per quanto attiene alle altre fonti di
introiti delle casse malattia, i versamenti diretti delle autorità
federali, benché di per sé di minore importanza, costituiscono senza
dubbio un finanziamento diretto da parte dello Stato.
56 Per quanto concerne, da ultimo, le modalità di riscossione dei
contributi, dalla decisione di rinvio emerge che, in pratica, la quota
degli stessi a carico dell’assicurato viene trattenuta dalla sua busta
paga dal datore di lavoro e viene versata alla cassa pubblica di
assicurazione malattia competente insieme alla parte dei contributi a
carico di quest’ultimo. La riscossione dei contributi, quindi, ha luogo
senza alcuna possibilità di intervento ad opera dell’assicurato. Il
giudice del rinvio rileva a tal riguardo che la riscossione dei
contributi è effettuata in modo obbligatorio, in base a norme di diritto
pubblico.
57 Pertanto, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuta la Corte nel
punto 48 della citata sentenza Bayerischer Rundfunk e a., si deve
dichiarare che un finanziamento come quello di cui alla causa principale
di un sistema pubblico di assicurazione malattia, avente la sua fonte in
atti dello Stato, garantito in pratica dai pubblici poteri ed assicurato
per mezzo di un sistema di riscossione dei relativi contributi
disciplinato da norme di diritto pubblico, soddisfa il requisito
relativo al finanziamento maggioritario da parte dello Stato ai fini
dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione
di appalti pubblici.
58 Alla luce di tale conclusione e considerato il carattere alternativo
dei requisiti posti dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), della
direttiva 2004/18, non occorre esaminare se nella fattispecie in esame
sia soddisfatto il requisito attinente al controllo della gestione delle
casse pubbliche di assicurazione malattia da parte dei pubblici poteri.
59 Si deve pertanto risolvere la prima questione sollevata dichiarando
che l’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della
direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che sussiste
finanziamento maggioritario da parte dello Stato quando le attività di
casse pubbliche di assicurazione malattia sono finanziate in via
principale mediante contributi, a carico degli affiliati, imposti,
calcolati e riscossi in base a norme di diritto pubblico come quelle
oggetto della causa principale. Siffatte casse di assicurazione malattia
devono essere considerate organismi di diritto pubblico e, quindi,
amministrazioni aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme di
tale direttiva.
Sulla seconda questione
60 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale
criterio debba applicarsi per stabilire se un appalto pubblico misto,
avente ad oggetto tanto la fornitura di prodotti quanto la prestazione
di servizi, debba essere considerato un appalto di forniture o un
appalto di servizi e se il criterio applicabile a tal fine sia
unicamente il valore dei diversi elementi di cui si compone l’appalto
misto in questione. Dalla decisione di rinvio tuttavia risulta che il
giudice nazionale chiede altresì se, nel caso di messa a disposizione di
prodotti fabbricati e adattati individualmente in funzione delle
esigenze di ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente
deve ricevere una consulenza individuale, la confezione di detti
prodotti debba essere collocata nella parte «forniture» ovvero nella
parte «servizi» di tale appalto, ai fini del calcolo del valore di
ciascuna delle componenti di quest’ultimo.
61 Per risolvere tale questione occorre innanzi tutto rilevare che,
allorché un appalto ha ad oggetto tanto la fornitura di prodotti quanto
la prestazione di servizi, la direttiva 2004/18 contempla una specifica
regola all’art. 1, n. 2, lett. d), secondo comma, che stabilisce un
criterio di delimitazione affinché l’appalto in questione possa essere
considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi, vale a dire
il valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di tale appalto.
Questo criterio ha carattere quantitativo, atteso che rimanda
concretamente al valore del corrispettivo dovuto quale remunerazione
della componente «prodotti» e della componente «servizi» oggetto
dell’appalto in questione.
62 Viceversa, nel caso di un appalto pubblico riguardante la prestazione
di servizi e l’esecuzione di lavori, l’art. 1, n. 2, lett. d), terzo
comma, della direttiva 2004/18 adotta un altro criterio di
delimitazione, quello dell’oggetto principale dell’appalto in questione.
Tale criterio è stato applicato nella citata sentenza Auroux e a. (punti
37 e 46), nella quale per l’appunto si trattava di un appalto avente ad
oggetto lavori e servizi.
63 Non risulta né dalla normativa comunitaria applicabile né dalla
giurisprudenza pertinente della Corte che tale criterio debba essere
preso in considerazione anche nel caso di un appalto misto avente ad
oggetto forniture e servizi.
64 Va poi osservato che, conformemente alla definizione della nozione di
«appalti pubblici di forniture», di cui all’art. 1, n. 2, lett. c),
primo comma, della direttiva 2004/18, questa nozione riguarda operazioni
quali, ad esempio, l’acquisto o la locazione, relative a «prodotti»,
senza che al riguardo sia fornita alcuna specificazione e senza che sia
operata una distinzione a seconda che il prodotto di cui trattasi sia
stato fabbricato in modo standardizzato ovvero in modo individualizzato,
ossia in base alle preferenze e alle esigenze concrete del cliente. Di
conseguenza la nozione di «prodotto», cui fa genericamente riferimento
detta disposizione, comprende anche il processo della confezione,
indipendentemente dal fatto che il prodotto considerato venga messo a
disposizione dei consumatori già pronto o dopo essere stato fabbricato
in funzione delle loro esigenze.
65 Tale lettura è corroborata dall’art. 1, n. 4, della direttiva
1999/44, che definisce «contratti di vendita», genericamente e senza
distinzione, i «contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre».
66 Si deve pertanto risolvere la seconda questione sollevata dichiarando
che, quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia prodotti che
servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in questione
debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi
è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di
tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che sono
fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di
ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere
una consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere
collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del
calcolo del valore di ciascuna delle componenti di esso.
Sulla terza questione
67 La terza questione va intesa come sostanzialmente volta a chiarire
se, qualora nell’appalto oggetto della causa principale la prestazione
di servizi avesse un ruolo preponderante rispetto alla fornitura di
prodotti, occorra, tenuto conto delle caratteristiche illustrate nella
decisione di rinvio, qualificare l’aggiudicazione di appalto tra una
cassa pubblica di assicurazione malattia e un tecnico ortopedista come
«concessione di servizi», a norma dell’art. 1, n. 4, della direttiva
2004/18, ovvero come «accordo quadro», a norma dell’art. 1, n. 5, della
stessa direttiva.
68 In base alla definizione fornita dall’art. 1, n. 4, della direttiva
2004/18, la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo della prestazione dei servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo.
69 A sua volta, l’accordo quadro viene definito dall’art. 1, n. 5, della
direttiva 2004/18 come un accordo tra una o più amministrazioni
aggiudicatrici ed uno o più operatori economici il cui scopo è quello di
stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un
dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del
caso, le quantità previste.
70 Da queste definizioni emerge che le nozioni considerate presentano
notevoli analogie e che quindi non è agevole operare una netta
distinzione a priori. La classificazione giuridica di un contratto
dipende pertanto dai concreti elementi che connotano la fattispecie in
esame.
71 In ogni caso, dalla summenzionata definizione della concessione di
servizi discende che questa è caratterizzata da una situazione in cui un
diritto di gestire un servizio determinato viene trasferito da
un’autorità aggiudicatrice ad un concessionario e che questi dispone,
nell’ambito del contratto concluso, di una certa libertà economica per
determinare le condizioni di gestione di tale diritto restando così,
parallelamente, in larga misura esposto ai rischi connessi a detta
gestione. L’accordo quadro invece è caratterizzato da una situazione in
cui l’attività dell’operatore economico parte dell’accordo risulta
inquadrata, nella misura in cui tutti gli appalti da aggiudicare a tale
operatore nel corso di un dato periodo devono rispettare i requisiti
prescritti da tale accordo.
72 Tale elemento di distinzione è confermato dalla giurisprudenza della
Corte, ai sensi della quale si è in presenza di una concessione di
servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel
diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano
che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in
questione (sentenza 18 luglio 2007, causa C-382/05, Commissione/Italia,
Racc. pag. I-6657, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
73 Nel caso in esame, l’appalto oggetto della causa principale è un
cosiddetto contratto «di assistenza integrata», previsto dagli artt.
140a-140e del SGB V, stipulato tra una cassa pubblica di assicurazione
malattia ed un operatore economico. A termini di tale contratto,
l’operatore economico assume l’obbligo di servire gli assicurati che gli
si rivolgeranno. Al contempo, nel suddetto contratto sono definiti i
prezzi per le diverse formule di servizi nonché la sua durata. Le
quantità relative ai diversi servizi non sono fissate, ma una simile
previsione non è richiesta dalla nozione di concessione di servizi. La
cassa pubblica di assicurazione malattia è l’unica debitrice della
remunerazione del fornitore. È evidente dunque che i requisiti di
esercizio dell’attività dell’operatore economico sono definiti nel
contratto di cui trattasi nella causa principale, di modo che
l’operatore economico non dispone del margine di libertà economica che
caratterizza la situazione di concessione di servizi né è esposto ad un
notevole rischio connesso alla gestione delle sue prestazioni.
74 Potrà invero osservarsi che nel caso in esame l’operatore economico è
esposto ad un certo rischio, dal momento che i suoi prodotti e servizi
potrebbero non essere richiesti dagli assicurati. Tale rischio tuttavia
è limitato. L’operatore economico è, infatti, liberato dal rischio
legato alla riscossione della propria remunerazione ed all’insolvibilità
della propria controparte contrattuale individuale, dato che la cassa
pubblica di assicurazione malattia è legalmente il solo debitore della
sua retribuzione. Inoltre, pur dovendo essere dotato dei mezzi
sufficienti per poter prestare i propri servizi, esso non deve
previamente esporsi a spese rilevanti prima di concludere un contratto
individuale con un assicurato. Infine, il numero di assicurati che
soffrono della sindrome denominata del «piede diabetico», i quali
potrebbero far ricorso ai servizi di tale operatore economico, è noto in
anticipo, di modo che questi può operare una previsione ragionevole in
ordine alla richiesta dei suoi servizi.
75 Di conseguenza, nel caso in esame, non grava sull’operatore economico
il principale rischio legato alla gestione delle attività di cui
trattasi, elemento che caratterizza la situazione di un concessionario
nell’ambito di una concessione di servizi.
76 Si deve pertanto risolvere la terza questione sollevata dichiarando
che, qualora nell’appalto considerato la prestazione di servizi risulti
preponderante rispetto alla fornitura di prodotti, dovrà essere
considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1, n. 5, della
direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa principale,
concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un
operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle
diverse forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata
di applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad
adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la
suddetta cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della
remunerazione degli interventi di tale stesso operatore.
Sulle spese
77 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004,
2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere
interpretato nel senso che sussiste finanziamento maggioritario da parte
dello Stato quando le attività di casse pubbliche di assicurazione
malattia sono finanziate in via principale mediante contributi, a carico
degli affiliati, imposti, calcolati e riscossi in base a norme di
diritto pubblico come quelle oggetto della causa principale. Siffatte
casse di assicurazione malattia devono essere considerate organismi di
diritto pubblico e, quindi, amministrazioni aggiudicatrici ai fini
dell’applicazione delle norme di tale direttiva.
2) Quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia prodotti che
servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in questione
debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi
è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di
tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che sono
fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di
ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere
una consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere
collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del
calcolo del valore di ciascuna delle componenti di esso.
3) Qualora nell’appalto considerato la prestazione di servizi risulti
preponderante rispetto alla fornitura di prodotti, dovrà essere
considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1, n. 5, della
direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa principale,
concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un
operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle
diverse forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata
di applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad
adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la
suddetta cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della
remunerazione degli interventi di tale stesso operatore.
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