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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 19/03/2009, causa C-309/07
AGRICOLTURA - Contributi in materia di ispezioni e di controlli
veterinari - Livello tariffario - Politica agricola comune - Direttiva
85/73/CEE - Interpretazione. L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett.
a), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali
contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE,
come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26/06/1996,
96/43/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati
membri di discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A,
capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo la cui
aliquota varia in funzione della dimensione degli stabilimenti ed è fissata
in modo decrescente in funzione del numero di capi abbattuti per tipo di
animale. Inoltre, l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della
direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve
essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rispettare
il livello tariffario previsto ai punti 1 e 2, lett. a), del medesimo
capitolo e può percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione
della dimensione dell'impresa e del numero di capi macellati per tipo di
animale, qualora sia accertato che tali fattori abbiano una reale incidenza
sui costi effettivamente sostenuti per effettuare le ispezioni e i controlli
veterinari prescritti dalle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 19/03/2009, causa
C-309/07
AGRICOLTURA - Macellazione fuori dell'orario - Valore forfettario -
Ispezione dei capi su richiesta del proprietario - Supplemento percentuale -
Spese aggiuntive supplementari effettivamente sostenute. L'allegato A,
capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, come modificata e
codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno
Stato membro può percepire, per l'ispezione dei capi che, su richiesta del
proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di
macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi
abitualmente percepiti per l'ispezione dei capi, quando tale aumento
rappresenta un valore forfettario che corrisponde a spese aggiuntive da
coprire. Inoltre, l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della
direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve
essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per
l'ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al
di fuori dell'orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale»
che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l'ispezione dei
capi, qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive supplementari
effettivamente sostenute. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sez. I, 19/03/2009, causa C-309/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
19 marzo 2009 (*)
«Politica agricola comune – Contributi in materia di ispezioni e di
controlli veterinari – Direttiva 85/73/CEE»
Nel procedimento C-309/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hessischer
Verwaltungsgerichtshof (Germania) con decisione 13 giugno 2007,
pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2007, nella causa
Baumann GmbH
contro
Land Hessen,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešic,
A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4
settembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Baumann GmbH, dai sigg. L. Liebenau e M. Stephani,
Rechtsanwälte;
– per il Land Hessen, dal sig. H. Nebel, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher e
dalla sig.ra M. Vollkommer, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata sentito l'avvocato generale, di giudicare
la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione, da
un lato, dell'art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 gennaio
1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei
controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 32, pag. 14), come
modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996,
96/43/CE (GU L 162, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 85/73»), nonché,
dall'altro lato, dell'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della
medesima direttiva.
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la
Baumann GmbH (in prosieguo: «la Baumann») ed il Land Hessen in merito al
calcolo dei contributi dovuti a titolo delle ispezioni e dei controlli
sanitari delle carni fresche.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 1 della direttiva 85/73 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono – secondo le modalità previste
nell'allegato A – a riscuotere un contributo comunitario per le spese
relative alle ispezioni ed ai controlli dei prodotti contemplati in tale
allegato, ivi compresi quelli intesi ad assicurare la protezione animale
nei mattatoi, secondo i requisiti della direttiva 93/119/CEE».
4 A tenore dell'art. 5, nn. 1, 3 e 4, della detta direttiva:
«1. I contributi comunitari sono stabiliti in modo tale da coprire i
costi sostenuti dall'autorità competente per:
– gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione;
– le spese amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e
delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla
formazione permanente degli ispettori,
per quanto attiene all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui
agli articoli 1, 2 e 3.
(…)
3. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore
ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale
riscosso da ciascuno Stato membro non superi il costo effettivo delle
spese d'ispezione.
4. Fatta salva la scelta dell'autorità autorizzata a percepire i
contributi comunitari, i contributi comunitari si sostituiscono a
qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità
nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i
controlli di cui agli articoli 1, 2 e 3 e la loro certificazione.
La presente direttiva non preclude la possibilità per gli Stati membri
di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie e le
malattie enzootiche».
5 L'allegato A, capitolo I, punto 1, della direttiva 85/73 stabilisce
gli importi forfettari per le spese di ispezione connesse con le
operazioni di macellazione. Le modalità di finanziamento dei controlli e
delle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento sono previste
nel punto 2 di questo stesso capitolo. A tenore del detto capitolo I,
punto 4, lett. a) e b):
«Per coprire costi più elevati, gli Stati membri possono:
a) ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli
forfettari previsti ai punti 1 e 2, lett. a).
Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a), devono ricorrere le
seguenti condizioni:
(...)
– maggiori spese causate da particolari tempi di spostamento,
– maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di
macellazione, non dovuti al personale di ispezione,
(…)
– esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario,
sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione.
L'ammontare dei supplementi del livello forfettario di riferimento del
contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire;
b) o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi sostenuti».
La normativa nazionale
6 Come risulta dalla decisione di rinvio, la direttiva 85/73 è stata
trasposta nel diritto tedesco in parte con disposizioni emanate dalle
autorità federali e in parte con disposizioni adottate dai Länder.
7 Il legislatore del Land Hessen, fondandosi sulla legge sui costi dei
controlli sanitari (Veterinärkontroll-Kostengesetz) del 3 novembre 1998
(GVBl. 1998 I, pag. 414), che dà attuazione a talune disposizioni della
normativa federale, ha adottato il regolamento in materia di spese
amministrative prelevate nell'ambito del settore di competenza del
Ministero dell'Ambiente, del Territorio rurale e della Tutela dei
consumatori (Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des
Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz) del 16
dicembre 2003 (GVBl. 2003 I, pag. 362; in prosieguo: la «VwKostO-MULV»),
nonché il regolamento di modifica (Änderungsverordnung) del 31 gennaio
2005 (GVBl. 2005 I, pag. 74).
8 Conformemente all'art. 4, n. 6, della legge sulle spese dei controlli
veterinari, le imprese che macellano oltre 1 500 capi al mese sono
considerate «grandi imprese» («Großbetriebe») e possono essere
assoggettate, in ragione di controlli particolari, alla riscossione di
contributi specifici, in funzione dei costi prodotti da tali controlli.
9 A tenore dell'art. 5 di questa stessa legge:
«Per atti amministrativi effettuati su specifica domanda al di fuori del
normale orario di macellazione può essere richiesta una maggiorazione
del contributo. Gli oneri speciali sostenuti per la realizzazione di
atti amministrativi al di fuori del normale orario di macellazione
possono, in particolare, essere fatturati in aggiunta. Le ore normali di
macellazione sono:
– per le grandi imprese: dalle 6 alle 18 i giorni lavorativi e dalle 6
alle 15 il sabato;
– per le altre imprese: dalle 7 alle 18 i giorni lavorativi e dalle 7
alle 15 il sabato».
10 Secondo il giudice del rinvio, la VwKostO-MULV prevede, per ciascuna
di tali due categorie di imprese, aliquote scalari per i differenti tipi
di capi macellati che non riprendono strettamente la ratio e la
struttura dell'allegato A, capitolo I, punto 1, della direttiva 85/73.
11 Conformemente alla VwKostO-MULV, la maggiorazione dei contributi
prevista dall'art. 5 della legge sulle spese dei controlli veterinari è
del 25% rispetto ai contributi normalmente dovuti.
La controversia di cui alla causa principale e le questioni
pregiudiziali
12 Come risulta dagli atti trasmessi alla Corte, all'origine della
controversia di cui alla causa principale sono avvisi di pagamento
emessi dal Land Hessen in relazione ai contributi dovuti a titolo delle
ispezioni e dei controlli veterinari di carni fresche nei locali
appartenenti alla Baumann. Ritenendo che le norme di regolamento vigenti
in tale Land che fissano le aliquote di tali contributi siano in
contrasto con il diritto comunitario derivato, la Baumann ha proposto un
ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Darmstadt. Con sentenza 6 luglio
2006, quest'ultimo accoglieva la domanda di tale società e dichiarava
che la VwKostO-MULV non costituisce un valido fondamento normativo che
abiliti il Land Hessen a discostarsi, a danno degli operatori economici,
dai contributi forfettari previsti dall'allegato A, capitolo I, punto 4,
lett. a), della direttiva 85/73.
13 Il Land Hessen ha interposto appello avverso la detta sentenza
dinanzi allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof, il quale, ritenendo che
la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione della
direttiva 85/73, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il legislatore nazionale, nell'avvalersi delle possibilità
previste dall'art. 5, n. 3, della direttiva [85/73] e dall'allegato A,
capitolo I, punto 4, lett. a), di tale direttiva per l'aumento, per
determinati stabilimenti, del livello forfettario al fine di coprire i
costi più elevati, e punto 4, lett. b), per la riscossione di un
contributo che copra i costi effettivi, sia strettamente vincolato ai
livelli tariffari previsti per il contributo nell'allegato A, capitolo
I, punti 1 e 2, lett. a) (per tipo di animale, animale giovane o adulto,
peso carcassa ecc.), ovvero, nel fissare l'importo del contributo, possa
differenziarne l'ammontare tra ispezioni su capi destinati al macello
nelle grandi aziende e altre ispezioni, e graduare inoltre l'importo del
contributo in ordine decrescente, nell'ambito di tali due gruppi, in
funzione del numero di capi macellati per tipo di animale, con la sola
condizione che tale importo corrisponda ai costi effettivi.
2) Se il legislatore nazionale, sulla base della sopraindicata
normativa, possa imporre, per le macellazioni cui si procede su
richiesta dei proprietari fuori del normale orario, un supplemento
percentuale sui contributi riscossi per le ispezioni sugli animali al
macello effettuate nel normale orario di macellazione, qualora ciò
corrisponda agli effettivi costi aggiuntivi, o se tali costi debbano
essere inclusi nell'importo forfettario (maggiorato) del contributo per
tutti i soggetti passivi».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
14 Per risolvere la prima questione, si deve distinguere la facoltà
concessa agli Stati membri dall'allegato A, capitolo I, punto 4, lett.
a), della direttiva 85/73 da quella loro consentita dal medesimo punto
4, lett. b).
15 Per quanto riguarda la prima di tali due disposizioni, si deve
rilevare che essa consente agli Stati membri, per coprire costi più
elevati di quelli previsti dalla direttiva 85/73, di aumentare «per un
determinato stabilimento» i livelli forfettari previsti dal detto
allegato A, capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a).
16 A questo proposito è giocoforza constatare, da un lato, che dalla
formulazione del detto punto 4, lett. a), risulta che tale disposizione
è destinata ad essere applicata solo ad un «determinato» stabilimento,
con la conseguenza che uno Stato membro può avvalersene solo caso per
caso e non può introdurre, sulla base di una siffatta disposizione, una
suddivisione in categorie degli stabilimenti di macellazione basata,
come nella causa principale, sulla loro dimensione.
17 Tale interpretazione è del resto corroborata dall'elenco delle
condizioni che possono giustificare l'applicazione dell'aumento di cui
trattasi, figurante all'allegato A, capitolo 1, punto 4, lett. a), della
direttiva 85/73, condizioni che, da un lato, sono tutte relative ad
elementi specifici che consentono di individualizzare uno stabilimento
rispetto ad un altro e, dall'altro lato, sono suscettibili di controllo
giurisdizionale (v., in questo senso, sentenza 9 settembre 1999, causa
C-374/97, Feyrer, Racc. pag. I-5153, punti 26 e 27).
18 Dall'altro lato, poiché l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a),
della direttiva 85/73 si riferisce esplicitamente agli importi
forfettari fissati ai punti 1 e 2, lett. a), del medesimo capitolo I,
l'aumento cui gli Stati membri possono procedere in applicazione del
detto punto 4 può avere ad oggetto soltanto tali importi forfettari e
deve, pertanto, rispettarne la ratio e la struttura.
19 Da quanto sopra consegue che uno Stato membro non può, in
applicazione dell'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della
direttiva 85/73, percepire un contributo la cui aliquota varia in
funzione della dimensione dello stabilimento e del numero degli animali
abbattuti.
20 Per quanto riguarda l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b),
della direttiva 85/73, va ricordato, da un lato, che tale disposizione
conferisce agli Stati membri una facoltà di cui essi possono avvalersi
in modo generale e discrezionale, alla sola condizione che il contributo
non superi i costi reali effettivamente sostenuti (v. sentenza Feyrer,
già citata, punto 27).
21 D'altro lato, un contributo percepito in applicazione della detta
disposizione non deve assumere la forma di un importo forfettario (v.,
in questo senso, sentenza emessa in pari data, causa C-270/07,
Commissione/Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).
22 Poiché il rispetto dei costi effettivamente sostenuti costituisce la
sola condizione imposta agli Stati membri, questi ultimi possono
modulare – avvalendosi dell'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b),
della direttiva 85/73 – l'importo del detto contributo in base alla
dimensione dell'impresa ed in funzione del numero di capi macellati solo
nel caso in cui sia accertato che tali fattori abbiano effettivamente
inciso su siffatti costi.
23 Spetta al giudice del rinvio verificare se esista un nesso tra, da un
lato, la dimensione di un'impresa di macellazione nonché il numero degli
animali macellati e, dall'altro lato, i costi effettivamente sostenuti
per effettuare le ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle
pertinenti disposizioni comunitarie.
24 Alla luce di quanto sopra considerato, la prima questione va risolta
dichiarando che:
– l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73
deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di
discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A, capitolo
I, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo la cui aliquota
varia in funzione della dimensione degli stabilimenti ed è fissata in
modo decrescente in funzione del numero di capi abbattuti per tipo di
animale;
– l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73
deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto a
rispettare il livello tariffario previsto ai punti 1 e 2, lett. a), del
medesimo capitolo e può percepire un contributo la cui aliquota varia in
funzione della dimensione dell'impresa e del numero di capi macellati
per tipo di animale, qualora sia accertato che tali fattori abbiano una
reale incidenza sui costi effettivamente sostenuti per effettuare le
ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle pertinenti
disposizioni del diritto comunitario.
Sulla seconda questione
25 Con la seconda questione il giudice del rinvio vuole in sostanza
sapere se l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a) e b), della
direttiva 85/73 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro
può percepire, per l'ispezione dei capi che, su richiesta del
proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di
macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi
abitualmente percepiti per l'ispezione dei capi qualora tale aumento
corrisponda a costi aggiuntivi effettivamente sostenuti.
26 Anche per risolvere tale questione si deve distinguere la facoltà
concessa agli Stati membri dall'allegato A, capitolo I, punto 4, lett.
a), della direttiva 85/73 da quella loro consentita dal medesimo punto
4, lett. b).
27 Per quanto riguarda la prima di tali due disposizioni, si deve
ricordare che essa consente agli Stati membri di aumentare il livello
forfettario solo per un determinato stabilimento, il che impedisce a
questi ultimi di procedere ad un aumento generalizzato del livello
forfettario che deve essere pagato dall'insieme degli operatori
economici.
28 Si deve aggiungere che, dato che l'allegato A, capitolo I, punto 4,
lett. a), della direttiva 85/73 fa riferimento all'ammontare «dei
supplementi» dei livelli forfettari, gli Stati membri possono, se del
caso, procedere contemporaneamente a più aumenti senza poter tuttavia
procedere ad un siffatto aumento generalizzato dell'importo forfettario.
29 Dal momento che le condizioni cui è soggetto un siffatto aumento sono
chiaramente definite nell'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a),
della direttiva 85/73, non può considerarsi che tale aumento costituisca
un contributo specifico ai sensi della sentenza 30 maggio 2002, cause
riunite C-284/00 e C-288/00, Stratmann e Fleischversorgung Neuss (Racc.
pag. I-4611), che vada ad aggiungersi al contributo comunitario al fine
di coprire talune spese effettuate a titolo di ispezioni e di controllo
che non in tutti i casi hanno luogo.
30 Un siffatto aumento, per essere conforme alla direttiva 85/73, deve
tuttavia corrispondere alle spese aggiuntive da coprire.
31 Per quanto riguarda aumenti di spese che possono derivare
dall'ispezione di capi che, su richiesta del proprietario, sono
macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione, si deve
rilevare che, tra gli elementi che possono far aumentare tali spese,
figurano ovviamente i costi salariali derivanti dalle somme versate a
titolo delle ore, se del caso straordinarie, effettuate dalle persone
preposte ai controlli di cui trattasi al di fuori del loro normale
orario di lavoro.
32 Spetta al giudice del rinvio esaminare se, nella causa principale,
l'importo supplementare del 25%, che si aggiunge agli importi forfettari
previsti dall'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva
85/73 rappresenti un valore forfettario che corrisponde alle spese
aggiuntive derivanti dall'ispezione di capi che, su richiesta del
proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di
macellazione.
33 Per quanto riguarda la seconda delle dette disposizioni, cioè
l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, si
deve ricordare che dal punto 20 della presente sentenza risulta che tale
disposizione conferisce agli Stati membri una facoltà di cui essi
possono avvalersi in modo generale e discrezionale alla sola condizione
che il contributo percepito non ecceda i costi reali effettivamente
sostenuti.
34 Si deve peraltro ricordare che, come risulta dal punto 31 della
citata sentenza Commissione/Germania, un contributo percepito in
applicazione della detta disposizione non può assumere la forma di
importo forfettario, con la conseguenza che il suo importo globale può
variare caso per caso in funzione delle spese che le ispezioni e i
controlli veterinari in un determinato stabilimento hanno effettivamente
causato all'autorità competente.
35 Da ciò consegue che, sebbene l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett.
b), della direttiva 85/73 non si riferisca ad «uno stabilimento
determinato», l'importo totale del contributo dovuto da ciascuno
stabilimento potrà variare caso per caso.
36 Nella misura in cui non è da escludersi che l'ispezione di capi che,
su richiesta del loro proprietario, sono macellati al di fuori
dell'orario normale di macellazione provochi costi supplementari per
l'autorità competente, in particolare per quanto riguarda i costi
salariali, compete al giudice del rinvio verificare se il contributo
totale percepito corrisponda ai costi effettivamente sostenuti.
37 Alla luce di quanto sopra considerato, la seconda questione va
risolta dichiarando che:
– l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73
deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire,
per l'ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono
macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione, un
«supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente
percepiti per l'ispezione dei capi, quando tale aumento rappresenta un
valore forfettario che corrisponde a spese aggiuntive da coprire;
– l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73
deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire,
per l'ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono
macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione, un
«supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente
percepiti per l'ispezione dei capi, qualora tale aumento corrisponda a
spese aggiuntive effettivamente sostenute.
Sulle spese
38 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva del
Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle
ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle
direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come
modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996,
96/43/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati
membri di discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A,
capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo la cui
aliquota varia in funzione della dimensione degli stabilimenti ed è
fissata in modo decrescente in funzione del numero di capi abbattuti per
tipo di animale.
L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come
modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato
nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rispettare il livello
tariffario previsto ai punti 1 e 2, lett. a), del medesimo capitolo e
può percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della
dimensione dell'impresa e del numero di capi macellati per tipo di
animale, qualora sia accertato che tali fattori abbiano una reale
incidenza sui costi effettivamente sostenuti per effettuare le ispezioni
e i controlli veterinari prescritti dalle pertinenti disposizioni del
diritto comunitario.
2) L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73,
come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere
interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per
l'ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati
al di fuori dell'orario normale di macellazione, un «supplemento
percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per
l'ispezione dei capi, quando tale aumento rappresenta un valore
forfettario che corrisponde a spese aggiuntive da coprire.
L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come
modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato
nel senso che uno Stato membro può percepire, per l'ispezione dei capi
che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori
dell'orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che si
aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l'ispezione dei capi,
qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive supplementari
effettivamente sostenute.
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