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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza C-33/08



AGRICOLTURA - Zucchero - Ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Regime temporaneo - Contributo temporaneo per la ristrutturazione - Calcolo - Inclusione della parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro preventivo - Principi di proporzionalità e di non discriminazione - Art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.
L’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero assegnata a un’impresa che sia stata oggetto di un ritiro preventivo in applicazione dell’art. 3 del regolamento (CE) 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n. 1542, è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo. Agrana Zucker GmbH contro Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza C-33/08


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 giugno 2009 (*)

«Zucchero - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 - Calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione - Inclusione della parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro preventivo - Principi di proporzionalità e di non discriminazione»



Nel procedimento C-33/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) con decisione 19 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2008, nella causa

Agrana Zucker GmbH

contro

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,



LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, P. Kuris (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo lituano, dal sig. D. Kriauciunas, in qualità di agente;

- per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. M. Moore e dalla sig.ra Z. Kupcová, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e B. Doherty, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità dell’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dall’Agrana Zucker GmbH (in prosieguo: l’«Agrana Zucker») avverso una decisione del Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque) 16 aprile 2007, relativa al contributo temporaneo per la ristrutturazione (in prosieguo: il «contributo temporaneo») per l’esercizio 2006/2007.

Contesto normativo

3 Nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero intervenuta nel corso del 2006, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1), nonché il regolamento n. 320/2006, dello stesso giorno, che ha istituito un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero. Conformemente alle previsioni dell’art. 44 del regolamento n. 318/2006, la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11).

Il regolamento n. 318/2006

4 Il ventiduesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 dispone quanto segue:

«È opportuno istituire nuovi strumenti di mercato affidandone la gestione alla Commissione. Innanzitutto, se i prezzi di mercato scendono al di sotto del livello del prezzo di riferimento dello zucchero bianco è opportuno autorizzare gli operatori, a condizioni da definirsi dalla Commissione, ad accedere ad un regime di ammasso privato. In secondo luogo, per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno autorizzare la Commissione a procedere al ritiro di zucchero dal mercato per il periodo necessario al ripristino dell’equilibrio del mercato».

5 L’art. 19 del regolamento n. 318/2006 è formulato nei seguenti termini:

«1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del Trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota (…) fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva.

(…)

2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.

3. Le imprese detentrici di quote hanno l’obbligo di immagazzinare a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione.

I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero (…) ritirat[o] come:

- zucchero eccedente (…) atto a diventare zucchero industriale (…),

oppure

- una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del Trattato.

(…)».

Il regolamento n. 320/2006

6 Il regolamento n. 320/2006, ai suoi primo, secondo, quarto e quinto ‘considerando’, enuncia segnatamente quanto segue:

«(1) (...) Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, è necessario avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e come premessa all’instaurazione di una nuova, efficiente organizzazione comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria (…).

(2) Occorrerebbe creare un fondo di ristrutturazione temporaneo per finanziare le misure di ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria (…).

(…)

(4) Le misure di ristrutturazione previste dal presente regolamento dovrebbero essere finanziate mediante contributi temporanei riscossi dai produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che beneficeranno in ultima analisi del processo di ristrutturazione. Poiché tale contributo non rientra tra i normali oneri previsti dall’Organizzazione comune del mercato dello zucchero, il relativo gettito dovrebbe essere considerato un’“entrata con destinazione specifica” ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (…).

(5) Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti (…). L’aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario».

7 Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 320/2006, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 2011 (GU L 384, pag. 1):

«1. Ogni impresa produttrice di zucchero (…) alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1° luglio 2006, oppure entro il 31 gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e della Romania, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:

a) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, o

b) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

o

c) rinunci a una parte della quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e non utilizzi gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero greggio.

(…)».

8 L’art. 11 del regolamento n. 320/2006 dispone come segue:

«1. Un contributo temporaneo (…) è versato per campagna di commercializzazione [e] per tonnellata di quota dalle imprese a cui è stata assegnata una quota.

Le quote alle quali un’impresa ha rinunciato a partire da una data campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo (…) né per tale campagna né per le campagne successive.

2. L’importo del contributo temporaneo (…) per lo zucchero (…) è fissato a:

- 126,40 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

- 173,8 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

- 113,3 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

(…)

3. Gli Stati membri sono responsabili nei confronti della Comunità della riscossione dell’importo del contributo temporaneo (…) sul loro territorio.

(…)

5. Gli Stati membri ripartiscono la totalità degli importi dei contributi temporanei (…) dovuti ai sensi del paragrafo 3 tra le imprese operanti sul loro territorio in funzione della quota assegnata nella campagna di commercializzazione considerata.

(…)».

Il regolamento n. 493/2006

9 Tra le misure transitorie previste dal regolamento n. 493/2006, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n. 1542 (GU L 283, pag. 24; in prosieguo: il «regolamento n. 493/2006»), figura il «ritiro preventivo».

10 A questo proposito, il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 493/2006 enuncia quanto segue:

«Per migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007, è opportuno prevedere una misura transitoria intesa a ridurre la produzione ammissibile di quota nel corso della detta campagna. Occorre fissare un limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (…) n. 318/2006 oppure, a richiesta dell’impresa, come produzione fuori quota ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento. Tenendo conto della transizione tra i due regimi, tale limite si deve calcolare combinando, in parti uguali, il metodo previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e quello previsto all’articolo 19 del regolamento (…) n. 318/2006, ed è necessario inoltre tenere in considerazione gli sforzi particolari profusi da alcuni Stati membri nell’ambito del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (…) n. 320/2006 (…)».

11 L’art. 3 del regolamento n. 493/2006 fissa nei seguenti termini le disposizioni transitorie relative al ritiro preventivo:

«1. Per ogni impresa la parte di produzione di zucchero (…) della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato IV del regolamento (…) n. 318/2006 e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del suddetto regolamento, oppure, a richiesta dell’impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento.

2. Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota di cui al paragrafo 1, per la somma dei seguenti coefficienti:

a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I;

b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote rinunciate nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (…) n. 320/2006, per la quota fissata per lo stesso Stato membro nell’allegato IV del presente regolamento. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006.

Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1».

Causa principale e questioni pregiudiziali

12 Nel 2006 l’autorità amministrativa competente attribuiva all’Agrana Zucker una quota di 405 812,4 tonnellate ai fini della produzione di zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione dalla 2006/2007 alla 2014/2015. La medesima autorità stabiliva, in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006, un limite nella misura di 348 565,56 tonnellate per la produzione di zucchero nella campagna di commercializzazione 2006/2007, imponendo quindi a detta società un ritiro preventivo pari a 57 246,84 tonnellate.

13 Con decisione dell’Agrarmarkt Austria (ente liquidatore) recante la data del 16 gennaio 2007, è stato chiesto all’Agrana Zucker di pagare la prima rata del contributo temporaneo relativo alla campagna di commercializzazione 2006/2007, pari a EUR 30 776 812,42.

14 L’Agrana Zucker, lamentandosi del fatto che il contributo temporaneo era stato calcolato sulla base della quota attribuitale, e quindi includendo in detta base le 57 246,84 tonnellate di zucchero ritirate che essa non poteva vendere a titolo di quantitativo di zucchero prodotto entro quota, impugnava la decisione dell’Agrarmarkt Austria dinanzi al Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Quest’ultimo respingeva detta impugnazione con decisione 16 aprile 2007, oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio.

15 Dalla decisione di rinvio emerge che l’argomento sostenuto dall’Agrana Zucker in via principale secondo cui la presa in considerazione, nel calcolo del contributo temporaneo, del quantitativo di zucchero oggetto di un ritiro dal mercato viola il principio di proporzionalità e quello di non discriminazione come sancito dall’art. 34, n. 2, CE.

16 In tale contesto il Verwaltungsgerichtshof ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 11 del regolamento (…) [n. 320/2006] (...) debba essere interpretato nel senso che anche una quota di zucchero, inutilizzabile a causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 3 del regolamento (…) [n. 493/2006], deve entrare a far parte del calcolo del contributo temporaneo (...).

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se l’art. 11 del regolamento (…) n. 320/2006 sia compatibile con il diritto primario, in particolare con il divieto di discriminazione derivante dall’art. 34 CE e con il principio del legittimo affidamento».

Causa principale e questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

17 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 11 del regolamento n. 320/2006 debba essere interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero attribuita a un’impresa sottoposta a un ritiro preventivo in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006 è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo.

18 Si deve rammentare che l’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 320/2006 dispone che un contributo temporaneo è versato per campagna di commercializzazione e per tonnellata di quota dalle imprese a cui è stata assegnata una quota.

19 Da detta disposizione risulta che la base di calcolo del contributo temporaneo dovuto da un’impresa è costituita dal numero globale di tonnellate di quota di zucchero assegnato a quest’ultima per la campagna di commercializzazione presa in considerazione.

20 L’unico esonero dal versamento del contributo temporaneo stabilito dal regolamento n. 320/2006 è quello - previsto all’art. 11, n. 1, secondo comma, del detto regolamento - delle quote alle quali l’impresa ha rinunciato conformemente all’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento. Si tratta delle quote alle quali rinunci, durante una delle campagne di commercializzazione previste da detta disposizione, un’impresa che smantelli totalmente o parzialmente i propri impianti di produzione o non utilizzi questi ultimi e che, a tale titolo, possa beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota oggetto di rinuncia.

21 A questo proposito si deve osservare, in primo luogo, che la rinuncia a una quota prevista dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 320/2006 è, nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune del mercato del zucchero, uno strumento del tutto distinto dal ritiro dal mercato ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 318/2006 nonché dal ritiro preventivo ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006, avente natura e finalità differenti.

22 Infatti, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 40-43 delle sue conclusioni, la rinuncia dell’impresa a una quota, abbinata allo smantellamento o alla mancata utilizzazione dei suoi impianti produttivi, è definitiva. Secondo quanto emerge in particolare dal primo e dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 320/2006, essa costituisce uno dei mezzi della ristrutturazione dell’industria dello zucchero ai fini di una riduzione della capacità di produzione non redditizia nell’ambito della Comunità ed è oggetto di un incentivo economico, nella forma di un aiuto alla ristrutturazione, destinato alle imprese meno produttive, affinché esse cessino la loro produzione di zucchero entro quota.

23 Per contro, il ritiro dal mercato deciso dalla Commissione è temporaneo. I quantitativi di zucchero interessati, ai sensi dell’art. 19, n. 1, del regolamento n. 318/2006, sono ritirati dal mercato fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva e possono essere immagazzinati o smerciati fuori quota. Come risulta da detta disposizione e altresì dal ventiduesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento, tale strumento mira a mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, tenuto conto degli impegni internazionali della Comunità.

24 Lo stesso vale per il ritiro preventivo di cui all’art. 3 del regolamento n. 493/2006, che, ai sensi del sesto ‘considerando’ di detto regolamento, costituisce una misura transitoria volta a migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007.

25 In secondo luogo, dal momento che la rinuncia a una quota, il ritiro dal mercato e il ritiro preventivo appartengono alla stessa serie di misure dirette a riformare l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, se ne deduce che il legislatore non ha intenzionalmente previsto, all’art. 11 del regolamento n. 320/2006, un esonero dal contributo temporaneo per i quantitativi di zucchero ritirati dal mercato analogo a quello ivi previsto per le quote che siano state oggetto di rinuncia.

26 Alla luce di tali considerazioni, ai fini della soluzione della prima questione, l’art. 11 del regolamento n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero assegnata a un’impresa che sia stata oggetto di un ritiro preventivo in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006 è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo.

Sulla seconda questione

27 La seconda questione verte sulla validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006. Sebbene in tale questione sia menzionato il principio del rispetto del legittimo affidamento, risulta che le considerazioni esposte nella decisione di rinvio riguardano esclusivamente i principi di proporzionalità e di non discriminazione. Si deve quindi esaminare la validità di detto art. 11 alla luce di questi due principi.

Sulla validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 alla luce del principio di proporzionalità

28 Dalla decisione di rinvio emerge che la ricorrente della causa principale sostiene, sostanzialmente, che la fissazione del contributo temporaneo dovuto da un’impresa in funzione della quota attribuitale, comprendente la parte di quota che sia stata oggetto di un ritiro dal mercato, comporta l’accollo a carico della stessa di oneri sproporzionati, poiché il prezzo netto dello zucchero prodotto entro quota risulta in questo modo di gran lunga inferiore al prezzo di riferimento. Inoltre, la parte della quota ritirata dal mercato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, essendo riportata alla campagna di commercializzazione successiva, sarebbe nuovamente inclusa nel calcolo del contributo temporaneo effettuato l’anno successivo.

29 Il criterio per la fissazione del contributo temporaneo sarebbe pertanto contrario alla finalità della riforma del mercato dello zucchero, vale a dire il rafforzamento degli impianti idonei ad affrontare la concorrenza. Sarebbe inoltre in contraddizione con il principio di proporzionalità e altresì con il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 320/2006, secondo cui occorre finanziare le misure di ristrutturazione mediante contributi temporanei riscossi dai produttori di zucchero che beneficeranno in ultima analisi del processo di ristrutturazione.

30 Anche il governo lituano reputa che la presa in considerazione, nella base di calcolo del contributo temporaneo, della parte di quota che sia stata oggetto di un ritiro dal mercato conduca a un ingiustificato e sproporzionato onere finanziario per le imprese interessate e, quindi, a un onere fiscale infondato che impedirebbe a queste ultime di beneficiare del processo di ristrutturazione. Detto governo è dell’avviso che il ragionamento seguito nella sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e a. (Racc. pag. I-3231), possa essere adottato anche nella presente causa.

31 A tale riguardo occorre rammentare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi (sentenza 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-7285, punto 97 e giurisprudenza citata).

32 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di un siffatto principio, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia di politica agricola comune, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (sentenza Spagna/Consiglio, cit., punto 98 e giurisprudenza citata).

33 In tal senso, si tratta non di sapere se il provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse manifestamente inidoneo (sentenza Spagna/Consiglio, cit., punto 99 e giurisprudenza citata).

34 Nella presente fattispecie, dal primo ‘considerando’ del regolamento n. 320/2006 emerge che il Consiglio ha ritenuto necessario, per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, esso ha istituito un regime temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria saccarifera nella Comunità.

35 Nell’ambito di detto regime temporaneo, il regolamento n. 320/2006 ha instaurato, come risulta al suo quinto ‘considerando’, un incentivo economico, sotto forma di aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo il regolamento in parola prevede, all’art. 3, un aiuto alla ristrutturazione erogato durante quattro campagne di commercializzazione, ossia le campagne dalla 2006/2007 alla 2009/2010, al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario.

36 Onde finanziare le misure di ristrutturazione previste dal regolamento n. 320/2006, il Consiglio, come enunciato al quarto ‘considerando’ del regolamento di cui trattasi, ha introdotto un fondo di ristrutturazione temporaneo e, in particolare, ha deciso che dette misure fossero finanziate mediante contributi temporanei riscossi dai produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che beneficeranno in ultima analisi del processo di ristrutturazione. Il relativo gettito è considerato un’«entrata con destinazione specifica» ai sensi del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

37 In tal senso, il contributo temporaneo previsto all’art. 11 del regolamento è finalizzato all’autofinanziamento, da parte dei produttori, del regime temporaneo di ristrutturazione dell’industria saccarifera nell’ambito della Comunità, il che implica un equilibrio finanziario tra spese sostenute ed introiti percepiti nel corso delle quattro campagne di commercializzazione prese in considerazione.

38 Orbene, in risposta a un quesito scritto della Corte, la Commissione ha presentato una tabella sulle previsioni di entrata e di uscita del fondo di ristrutturazione temporaneo per il periodo compreso tra il 2007 e il 2013 nonché il bilancio della campagna di commercializzazione 2006/2007. Da ciò discende, da un lato, che le previsioni di entrata e di uscita si equilibrano su un periodo di tre anni, essendo l’eventuale eccedenza di introiti percepiti all’epoca della campagna 2006/2007 finalizzata a finanziare le spese previste per campagne successive, e, dall’altro lato, che le spese appurate al termine di detta prima campagna hanno sensibilmente superato le spese previste.

39 Questi dati confermano che la fissazione del contributo temporaneo dovuto dal produttore di zucchero in funzione della quota attribuitagli e non in funzione della quota che abbia potuto effettivamente commercializzare in seguito al ritiro dal mercato di una parte di detta quota non è manifestamente inadatta al raggiungimento dell’obiettivo del regolamento n. 320/2006, come descritto al punto 34 della presente sentenza.

40 In proposito, la misura di cui trattasi differisce da quella su cui verte la causa che ha dato origine alla citata sentenza Zuckerfabrik Jülich, con cui la Corte ha dichiarato che la modalità di calcolo dei contributi analizzata ai punti 57-60 di detta sentenza andava al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo del regolamento del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), che mirava a far sì che fosse completamente a carico dei produttori, in modo giusto, ma efficace, l’onere connesso allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria in base al principio di autofinanziamento.

41 Viceversa, detrarre dalla base di calcolo del contributo temporaneo la parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro dal mercato per una determinata campagna di commercializzazione farebbe venir meno l’equilibrio finanziario pianificato nuocendo, al contempo, alla stabilità e alla prevedibilità delle entrate. Quindi, una siffatta modalità comprometterebbe l’autofinanziamento delle misure di ristrutturazione voluto dal legislatore comunitario e, di conseguenza, il funzionamento e l’obiettivo del regime temporaneo di ristrutturazione dell’industria saccarifera istituito dal regolamento n. 320/2006.

42 Inoltre, per quanto riguarda gli oneri che detto regime accolla alle imprese assoggettate, occorre sottolineare il carattere temporaneo del regime di cui trattasi, la specificità del ritiro preventivo nonché il vantaggio che queste imprese possono attendersi, da una parte, dalla rinuncia a quote che il legislatore comunitario ha voluto incentivare e, dall’altra parte, dal sostegno del prezzo dello zucchero entro quota consentito da un ritiro dal mercato e, in particolare, dal ritiro preventivo. Detto vantaggio è tale da compensare gli inconvenienti determinati dal regime in parola, compreso il fatto che il quantitativo di zucchero ritirato dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione è ancora soggetto al contributo temporaneo applicabile alla quota attribuita per la campagna di commercializzazione successiva ove tale quantitativo sia riportato a quest’ultima e non sia venduto quale zucchero industriale o fuori quota sul mercato mondiale.

43 Da tutto quanto precedentemente esposto risulta che la fissazione del contributo temporaneo in funzione della quota attribuita, inclusa, eventualmente, la parte della quota oggetto di un ritiro dal mercato, non è manifestamente inadatta al raggiungimento dell’obiettivo perseguito e, di conseguenza, non può essere ritenuta contraria al principio di proporzionalità.

Sulla validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 alla luce del principio di non discriminazione

44 Secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, la ricorrente della causa principale sostiene che il fatto di includere, nella base di calcolo del contributo temporaneo, il quantitativo di zucchero che sia stato oggetto di un ritiro preventivo è in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 34, n. 2, CE. Essa rileva, in sostanza, che la presa in considerazione del quantitativo di zucchero oggetto di ritiro pregiudica in modo discriminatorio, a motivo della modalità di calcolo della soglia di produzione di cui all’art. 3 del regolamento n. 493/2006, le imprese degli Stati membri nei quali si sia rinunciato a un esiguo numero di quote nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 rispetto alle imprese degli altri Stati membri che abbiano invece rinunciato definitivamente a un significativo numero di quote nel corso della detta campagna. Le prime sarebbero svantaggiate rispetto alle seconde, giacché otterrebbero, per il quantitativo di zucchero entro quota che residui alle stesse in seguito al ritiro preventivo, un prezzo netto di gran lunga inferiore a quello ottenuto da queste ultime.

45 Il governo lituano osserva altresì che una siffatta modalità di fissazione del contributo temporaneo è tale da causare un’ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che non si siano ritirate dal mercato, in quanto l’onere del contributo temporaneo è diversamente suddiviso tra i produttori di zucchero che versano in un’analoga situazione, ma che sono stabiliti in Stati membri distinti, in funzione di fattori sui cui essi non possono influire.

46 Al riguardo è d’uopo rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica agricola comune, è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza 11 luglio 2006, causa C-313/04, Franz Egenberger, Racc. pag. I-6331, punto 33 e giurisprudenza citata).

47 Nel caso di specie, come emerge dal sesto ‘considerando’ del regolamento n. 493/2006, il ritiro preventivo costituisce, nel contesto delle misure transitorie introdotte da detto regolamento al fine di garantire la transizione, nel settore dello zucchero, dal regime precedente al regolamento n. 318/2006 a quello istituito da quest’ultimo, una misura transitoria intesa a ridurre la produzione ammissibile di quota nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, e ciò onde migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della detta campagna. Ai fini della sua attuazione, l’art. 3 di detto regolamento stabilisce un limite oltre il quale la produzione entro quota di ogni impresa è considerata ritirata ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 318/2006.

48 Detto limite, in base all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 493/2006, è stabilito moltiplicando la quota attribuita all’impresa per la somma di due coefficienti, il secondo dei quali dipende dal totale delle quote oggetto di rinuncia nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 320/2006.

49 Ne discende che l’importanza del ritiro preventivo imposto alle imprese per detta campagna di commercializzazione varia in particolare in funzione dello Stato membro nel quale sono stabilite. Quindi, la parte del contributo temporaneo al cui pagamento dette imprese sono tenute, che corrisponde alla parte della loro quota che sia stata oggetto di un siffatto ritiro preventivo, è parimenti più o meno significativa a seconda dello Stato membro nel quale sono stabilite.

50 In tali termini, la fissazione del contributo temporaneo come stabilita nell’art. 11 del regolamento deriva da un trattamento differenziato delle imprese che si trovano in una situazione eventualmente paragonabile, ma che sono stabilite in Stati membri diversi.

51 Peraltro, un siffatto trattamento delle imprese risulta oggettivamente giustificato. Infatti, poiché la ripartizione delle quote tra le imprese e la gestione di queste ultime continuano a essere garantite dagli Stati membri, la rinuncia a determinate quote è altresì organizzata da ciascuno di questi ultimi e varia da Stato a Stato. In tale contesto, secondo quanto emerge dal sesto ‘considerando’ del regolamento n. 493/2006, l’applicazione di un coefficiente che varia in funzione dello Stato membro interessato, come previsto all’art. 3, n. 2, di detto regolamento, è diretto a tener conto degli sforzi profusi dagli Stati membri per rinunciare definitivamente a determinate quote e in tal modo a contribuire a che sia ridotta la produzione in egual misura in tutti gli Stati membri così da raggiungere un equilibrio in termini di produzione nell’intera Comunità.

52 Ne consegue che l’inclusione, nella base di calcolo del contributo temporaneo, del quantitativo di zucchero che sia stato oggetto di un ritiro preventivo non può essere considerata contraria al principio di non discriminazione.

53 Alla luce di tutto quanto sopra esposto occorre risolvere la seconda questione nel senso che l’esame di quest’ultima non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006.

Sulle spese

54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:


1) L’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero assegnata a un’impresa che sia stata oggetto di un ritiro preventivo in applicazione dell’art. 3 del regolamento (CE) 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n. 1542, è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo.

2) L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006.

Firme


 


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