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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza C-33/08
AGRICOLTURA - Zucchero - Ristrutturazione dell’industria dello zucchero -
Regime temporaneo - Contributo temporaneo per la ristrutturazione - Calcolo
- Inclusione della parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro
preventivo - Principi di proporzionalità e di non discriminazione - Art. 11
del regolamento (CE) n. 320/2006. L’art. 11 del regolamento (CE) del
Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la
ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica
il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica
agricola comune, deve essere interpretato nel senso che la parte della quota
di zucchero assegnata a un’impresa che sia stata oggetto di un ritiro
preventivo in applicazione dell’art. 3 del regolamento (CE) 27 marzo 2006,
n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n. 1542,
è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo. Agrana Zucker
GmbH contro Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza
C-33/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 giugno 2009 (*)
«Zucchero - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria
dello zucchero - Art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 - Calcolo del
contributo temporaneo per la ristrutturazione - Inclusione della parte
della quota che sia stata oggetto di un ritiro preventivo - Principi di
proporzionalità e di non discriminazione»
Nel procedimento C-33/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)
con decisione 19 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio
2008, nella causa
Agrana Zucker GmbH
contro
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
K. Schiemann, P. Kuris (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra C.
Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo lituano, dal sig. D. Kriauciunas, in qualità di agente;
- per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. M. Moore e dalla sig.ra
Z. Kupcová, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e B.
Doherty, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 18 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e
sulla validità dell’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20
febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la
ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che
modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento
della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto
dall’Agrana Zucker GmbH (in prosieguo: l’«Agrana Zucker») avverso una
decisione del Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell’Agricoltura, delle
Foreste, dell’Ambiente e delle Acque) 16 aprile 2007, relativa al
contributo temporaneo per la ristrutturazione (in prosieguo: il
«contributo temporaneo») per l’esercizio 2006/2007.
Contesto normativo
3 Nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero intervenuta nel corso del 2006, il Consiglio
dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) 20 febbraio 2006, n.
318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero (GU L 58, pag. 1), nonché il regolamento n. 320/2006, dello
stesso giorno, che ha istituito un regime temporaneo per la
ristrutturazione dell’industria dello zucchero. Conformemente alle
previsioni dell’art. 44 del regolamento n. 318/2006, la Commissione
delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) 27 marzo 2006, n.
493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU
L 89, pag. 11).
Il regolamento n. 318/2006
4 Il ventiduesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 dispone
quanto segue:
«È opportuno istituire nuovi strumenti di mercato affidandone la
gestione alla Commissione. Innanzitutto, se i prezzi di mercato scendono
al di sotto del livello del prezzo di riferimento dello zucchero bianco
è opportuno autorizzare gli operatori, a condizioni da definirsi dalla
Commissione, ad accedere ad un regime di ammasso privato. In secondo
luogo, per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero
ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno
autorizzare la Commissione a procedere al ritiro di zucchero dal mercato
per il periodo necessario al ripristino dell’equilibrio del mercato».
5 L’art. 19 del regolamento n. 318/2006 è formulato nei seguenti
termini:
«1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello
di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli
impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma
dell’articolo 300 del Trattato, può essere ritirata dal mercato una
percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota
(…) fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva.
(…)
2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31
ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle
tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.
3. Le imprese detentrici di quote hanno l’obbligo di immagazzinare a
proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di
zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al
paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa
campagna di commercializzazione.
I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una
campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi
prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva.
Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, secondo
la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere di
considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la
campagna successiva, tutto o parte dello zucchero (…) ritirat[o] come:
- zucchero eccedente (…) atto a diventare zucchero industriale (…),
oppure
- una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere
riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla
Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del
Trattato.
(…)».
Il regolamento n. 320/2006
6 Il regolamento n. 320/2006, ai suoi primo, secondo, quarto e quinto
‘considerando’, enuncia segnatamente quanto segue:
«(1) (...) Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio
dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura
competitività, è necessario avviare un profondo processo di
ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di
produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e
come premessa all’instaurazione di una nuova, efficiente organizzazione
comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime
temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria
saccarifera comunitaria (…).
(2) Occorrerebbe creare un fondo di ristrutturazione temporaneo per
finanziare le misure di ristrutturazione dell’industria saccarifera
comunitaria (…).
(…)
(4) Le misure di ristrutturazione previste dal presente regolamento
dovrebbero essere finanziate mediante contributi temporanei riscossi dai
produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che
beneficeranno in ultima analisi del processo di ristrutturazione. Poiché
tale contributo non rientra tra i normali oneri previsti
dall’Organizzazione comune del mercato dello zucchero, il relativo
gettito dovrebbe essere considerato un’“entrata con destinazione
specifica” ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (…).
(5) Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale
sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le
imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A
questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che
costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota
e a rinunciare alle quote corrispondenti (…). L’aiuto dovrebbe essere
erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di
ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato
comunitario».
7 Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 320/2006, come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 2011 (GU L 384, pag.
1):
«1. Ogni impresa produttrice di zucchero (…) alla quale sia stata
assegnata una quota entro il 1° luglio 2006, oppure entro il 31 gennaio
2007 nel caso della Bulgaria e della Romania, può beneficiare di un
aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a
condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:
a) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi
zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli
zuccherifici interessati, o
b) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi
zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli
zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di
produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti
che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero,
o
c) rinunci a una parte della quota che ha destinato ad uno o più dei
suoi zuccherifici e non utilizzi gli impianti di produzione degli
zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero greggio.
(…)».
8 L’art. 11 del regolamento n. 320/2006 dispone come segue:
«1. Un contributo temporaneo (…) è versato per campagna di
commercializzazione [e] per tonnellata di quota dalle imprese a cui è
stata assegnata una quota.
Le quote alle quali un’impresa ha rinunciato a partire da una data
campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1,
non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo (…) né per tale
campagna né per le campagne successive.
2. L’importo del contributo temporaneo (…) per lo zucchero (…) è fissato
a:
- 126,40 EUR per tonnellata di quota per la campagna di
commercializzazione 2006/2007,
- 173,8 EUR per tonnellata di quota per la campagna di
commercializzazione 2007/2008,
- 113,3 EUR per tonnellata di quota per la campagna di
commercializzazione 2008/2009.
(…)
3. Gli Stati membri sono responsabili nei confronti della Comunità della
riscossione dell’importo del contributo temporaneo (…) sul loro
territorio.
(…)
5. Gli Stati membri ripartiscono la totalità degli importi dei
contributi temporanei (…) dovuti ai sensi del paragrafo 3 tra le imprese
operanti sul loro territorio in funzione della quota assegnata nella
campagna di commercializzazione considerata.
(…)».
Il regolamento n. 493/2006
9 Tra le misure transitorie previste dal regolamento n. 493/2006, come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n.
1542 (GU L 283, pag. 24; in prosieguo: il «regolamento n. 493/2006»),
figura il «ritiro preventivo».
10 A questo proposito, il sesto ‘considerando’ del regolamento n.
493/2006 enuncia quanto segue:
«Per migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare
nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007, è opportuno
prevedere una misura transitoria intesa a ridurre la produzione
ammissibile di quota nel corso della detta campagna. Occorre fissare un
limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si
considera ritirata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (…) n.
318/2006 oppure, a richiesta dell’impresa, come produzione fuori quota
ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento. Tenendo conto della
transizione tra i due regimi, tale limite si deve calcolare combinando,
in parti uguali, il metodo previsto all’articolo 10 del regolamento (CE)
n. 1260/2001 e quello previsto all’articolo 19 del regolamento (…) n.
318/2006, ed è necessario inoltre tenere in considerazione gli sforzi
particolari profusi da alcuni Stati membri nell’ambito del fondo di
ristrutturazione istituito dal regolamento (…) n. 320/2006 (…)».
11 L’art. 3 del regolamento n. 493/2006 fissa nei seguenti termini le
disposizioni transitorie relative al ritiro preventivo:
«1. Per ogni impresa la parte di produzione di zucchero (…) della
campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle
quote di cui all’allegato IV del regolamento (…) n. 318/2006 e che
supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è
considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del suddetto regolamento,
oppure, a richiesta dell’impresa interessata da presentarsi entro il 31
gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai
sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento.
2. Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito
moltiplicando la quota di cui al paragrafo 1, per la somma dei seguenti
coefficienti:
a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante
nell’allegato I;
b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote rinunciate
nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato
membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (…) n.
320/2006, per la quota fissata per lo stesso Stato membro nell’allegato
IV del presente regolamento. La Commissione fissa tale coefficiente
entro il 15 ottobre 2006.
Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari
alla quota di cui al paragrafo 1».
Causa principale e questioni pregiudiziali
12 Nel 2006 l’autorità amministrativa competente attribuiva all’Agrana
Zucker una quota di 405 812,4 tonnellate ai fini della produzione di
zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione dalla 2006/2007
alla 2014/2015. La medesima autorità stabiliva, in applicazione
dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006, un limite nella misura di 348
565,56 tonnellate per la produzione di zucchero nella campagna di
commercializzazione 2006/2007, imponendo quindi a detta società un
ritiro preventivo pari a 57 246,84 tonnellate.
13 Con decisione dell’Agrarmarkt Austria (ente liquidatore) recante la
data del 16 gennaio 2007, è stato chiesto all’Agrana Zucker di pagare la
prima rata del contributo temporaneo relativo alla campagna di
commercializzazione 2006/2007, pari a EUR 30 776 812,42.
14 L’Agrana Zucker, lamentandosi del fatto che il contributo temporaneo
era stato calcolato sulla base della quota attribuitale, e quindi
includendo in detta base le 57 246,84 tonnellate di zucchero ritirate
che essa non poteva vendere a titolo di quantitativo di zucchero
prodotto entro quota, impugnava la decisione dell’Agrarmarkt Austria
dinanzi al Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft. Quest’ultimo respingeva detta impugnazione con
decisione 16 aprile 2007, oggetto del procedimento dinanzi al giudice
del rinvio.
15 Dalla decisione di rinvio emerge che l’argomento sostenuto dall’Agrana
Zucker in via principale secondo cui la presa in considerazione, nel
calcolo del contributo temporaneo, del quantitativo di zucchero oggetto
di un ritiro dal mercato viola il principio di proporzionalità e quello
di non discriminazione come sancito dall’art. 34, n. 2, CE.
16 In tale contesto il Verwaltungsgerichtshof ha sospeso il procedimento
e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 11 del regolamento (…) [n. 320/2006] (...) debba essere
interpretato nel senso che anche una quota di zucchero, inutilizzabile a
causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 3 del
regolamento (…) [n. 493/2006], deve entrare a far parte del calcolo del
contributo temporaneo (...).
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
Se l’art. 11 del regolamento (…) n. 320/2006 sia compatibile con il
diritto primario, in particolare con il divieto di discriminazione
derivante dall’art. 34 CE e con il principio del legittimo affidamento».
Causa principale e questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
17 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se l’art. 11 del regolamento n. 320/2006 debba essere interpretato nel
senso che la parte della quota di zucchero attribuita a un’impresa
sottoposta a un ritiro preventivo in applicazione dell’art. 3 del
regolamento n. 493/2006 è inclusa nella base di calcolo del contributo
temporaneo.
18 Si deve rammentare che l’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento
n. 320/2006 dispone che un contributo temporaneo è versato per campagna
di commercializzazione e per tonnellata di quota dalle imprese a cui è
stata assegnata una quota.
19 Da detta disposizione risulta che la base di calcolo del contributo
temporaneo dovuto da un’impresa è costituita dal numero globale di
tonnellate di quota di zucchero assegnato a quest’ultima per la campagna
di commercializzazione presa in considerazione.
20 L’unico esonero dal versamento del contributo temporaneo stabilito
dal regolamento n. 320/2006 è quello - previsto all’art. 11, n. 1,
secondo comma, del detto regolamento - delle quote alle quali l’impresa
ha rinunciato conformemente all’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento.
Si tratta delle quote alle quali rinunci, durante una delle campagne di
commercializzazione previste da detta disposizione, un’impresa che
smantelli totalmente o parzialmente i propri impianti di produzione o
non utilizzi questi ultimi e che, a tale titolo, possa beneficiare di un
aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota oggetto di rinuncia.
21 A questo proposito si deve osservare, in primo luogo, che la rinuncia
a una quota prevista dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 320/2006 è,
nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune del mercato del
zucchero, uno strumento del tutto distinto dal ritiro dal mercato ai
sensi dell’art. 19 del regolamento n. 318/2006 nonché dal ritiro
preventivo ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006, avente
natura e finalità differenti.
22 Infatti, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 40-43
delle sue conclusioni, la rinuncia dell’impresa a una quota, abbinata
allo smantellamento o alla mancata utilizzazione dei suoi impianti
produttivi, è definitiva. Secondo quanto emerge in particolare dal primo
e dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 320/2006, essa
costituisce uno dei mezzi della ristrutturazione dell’industria dello
zucchero ai fini di una riduzione della capacità di produzione non
redditizia nell’ambito della Comunità ed è oggetto di un incentivo
economico, nella forma di un aiuto alla ristrutturazione, destinato alle
imprese meno produttive, affinché esse cessino la loro produzione di
zucchero entro quota.
23 Per contro, il ritiro dal mercato deciso dalla Commissione è
temporaneo. I quantitativi di zucchero interessati, ai sensi dell’art.
19, n. 1, del regolamento n. 318/2006, sono ritirati dal mercato fino
all’inizio della campagna di commercializzazione successiva e possono
essere immagazzinati o smerciati fuori quota. Come risulta da detta
disposizione e altresì dal ventiduesimo ‘considerando’ dello stesso
regolamento, tale strumento mira a mantenere l’equilibrio strutturale
dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di
riferimento, tenuto conto degli impegni internazionali della Comunità.
24 Lo stesso vale per il ritiro preventivo di cui all’art. 3 del
regolamento n. 493/2006, che, ai sensi del sesto ‘considerando’ di detto
regolamento, costituisce una misura transitoria volta a migliorare
l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di
zucchero nel corso della campagna 2006/2007.
25 In secondo luogo, dal momento che la rinuncia a una quota, il ritiro
dal mercato e il ritiro preventivo appartengono alla stessa serie di
misure dirette a riformare l’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero, se ne deduce che il legislatore non ha
intenzionalmente previsto, all’art. 11 del regolamento n. 320/2006, un
esonero dal contributo temporaneo per i quantitativi di zucchero
ritirati dal mercato analogo a quello ivi previsto per le quote che
siano state oggetto di rinuncia.
26 Alla luce di tali considerazioni, ai fini della soluzione della prima
questione, l’art. 11 del regolamento n. 320/2006 deve essere
interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero assegnata a
un’impresa che sia stata oggetto di un ritiro preventivo in applicazione
dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006 è inclusa nella base di calcolo
del contributo temporaneo.
Sulla seconda questione
27 La seconda questione verte sulla validità dell’art. 11 del
regolamento n. 320/2006. Sebbene in tale questione sia menzionato il
principio del rispetto del legittimo affidamento, risulta che le
considerazioni esposte nella decisione di rinvio riguardano
esclusivamente i principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Si deve quindi esaminare la validità di detto art. 11 alla luce di
questi due principi.
Sulla validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 alla luce del
principio di proporzionalità
28 Dalla decisione di rinvio emerge che la ricorrente della causa
principale sostiene, sostanzialmente, che la fissazione del contributo
temporaneo dovuto da un’impresa in funzione della quota attribuitale,
comprendente la parte di quota che sia stata oggetto di un ritiro dal
mercato, comporta l’accollo a carico della stessa di oneri
sproporzionati, poiché il prezzo netto dello zucchero prodotto entro
quota risulta in questo modo di gran lunga inferiore al prezzo di
riferimento. Inoltre, la parte della quota ritirata dal mercato nel
corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, essendo riportata
alla campagna di commercializzazione successiva, sarebbe nuovamente
inclusa nel calcolo del contributo temporaneo effettuato l’anno
successivo.
29 Il criterio per la fissazione del contributo temporaneo sarebbe
pertanto contrario alla finalità della riforma del mercato dello
zucchero, vale a dire il rafforzamento degli impianti idonei ad
affrontare la concorrenza. Sarebbe inoltre in contraddizione con il
principio di proporzionalità e altresì con il quarto ‘considerando’ del
regolamento n. 320/2006, secondo cui occorre finanziare le misure di
ristrutturazione mediante contributi temporanei riscossi dai produttori
di zucchero che beneficeranno in ultima analisi del processo di
ristrutturazione.
30 Anche il governo lituano reputa che la presa in considerazione, nella
base di calcolo del contributo temporaneo, della parte di quota che sia
stata oggetto di un ritiro dal mercato conduca a un ingiustificato e
sproporzionato onere finanziario per le imprese interessate e, quindi, a
un onere fiscale infondato che impedirebbe a queste ultime di
beneficiare del processo di ristrutturazione. Detto governo è
dell’avviso che il ragionamento seguito nella sentenza 8 maggio 2008,
cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e a.
(Racc. pag. I-3231), possa essere adottato anche nella presente causa.
31 A tale riguardo occorre rammentare che il principio di
proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto
comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non
superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli
scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo
restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli
inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli
scopi (sentenza 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio,
Racc. pag. I-7285, punto 97 e giurisprudenza citata).
32 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di
attuazione di un siffatto principio, considerato l’ampio potere
discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia di
politica agricola comune, solo il carattere manifestamente inidoneo di
un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che
l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la
legittimità di tale provvedimento (sentenza Spagna/Consiglio, cit.,
punto 98 e giurisprudenza citata).
33 In tal senso, si tratta non di sapere se il provvedimento adottato
dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse
manifestamente inidoneo (sentenza Spagna/Consiglio, cit., punto 99 e
giurisprudenza citata).
34 Nella presente fattispecie, dal primo ‘considerando’ del regolamento
n. 320/2006 emerge che il Consiglio ha ritenuto necessario, per adeguare
il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai
requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, avviare
un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre
drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella
Comunità. A questo fine, esso ha istituito un regime temporaneo,
distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria saccarifera
nella Comunità.
35 Nell’ambito di detto regime temporaneo, il regolamento n. 320/2006 ha
instaurato, come risulta al suo quinto ‘considerando’, un incentivo
economico, sotto forma di aiuto alla ristrutturazione, per indurre le
imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A
questo scopo il regolamento in parola prevede, all’art. 3, un aiuto alla
ristrutturazione erogato durante quattro campagne di
commercializzazione, ossia le campagne dalla 2006/2007 alla 2009/2010,
al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare
il mercato comunitario.
36 Onde finanziare le misure di ristrutturazione previste dal
regolamento n. 320/2006, il Consiglio, come enunciato al quarto
‘considerando’ del regolamento di cui trattasi, ha introdotto un fondo
di ristrutturazione temporaneo e, in particolare, ha deciso che dette
misure fossero finanziate mediante contributi temporanei riscossi dai
produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che
beneficeranno in ultima analisi del processo di ristrutturazione. Il
relativo gettito è considerato un’«entrata con destinazione specifica»
ai sensi del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n.
1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
37 In tal senso, il contributo temporaneo previsto all’art. 11 del
regolamento è finalizzato all’autofinanziamento, da parte dei
produttori, del regime temporaneo di ristrutturazione dell’industria
saccarifera nell’ambito della Comunità, il che implica un equilibrio
finanziario tra spese sostenute ed introiti percepiti nel corso delle
quattro campagne di commercializzazione prese in considerazione.
38 Orbene, in risposta a un quesito scritto della Corte, la Commissione
ha presentato una tabella sulle previsioni di entrata e di uscita del
fondo di ristrutturazione temporaneo per il periodo compreso tra il 2007
e il 2013 nonché il bilancio della campagna di commercializzazione
2006/2007. Da ciò discende, da un lato, che le previsioni di entrata e
di uscita si equilibrano su un periodo di tre anni, essendo l’eventuale
eccedenza di introiti percepiti all’epoca della campagna 2006/2007
finalizzata a finanziare le spese previste per campagne successive, e,
dall’altro lato, che le spese appurate al termine di detta prima
campagna hanno sensibilmente superato le spese previste.
39 Questi dati confermano che la fissazione del contributo temporaneo
dovuto dal produttore di zucchero in funzione della quota attribuitagli
e non in funzione della quota che abbia potuto effettivamente
commercializzare in seguito al ritiro dal mercato di una parte di detta
quota non è manifestamente inadatta al raggiungimento dell’obiettivo del
regolamento n. 320/2006, come descritto al punto 34 della presente
sentenza.
40 In proposito, la misura di cui trattasi differisce da quella su cui
verte la causa che ha dato origine alla citata sentenza Zuckerfabrik
Jülich, con cui la Corte ha dichiarato che la modalità di calcolo dei
contributi analizzata ai punti 57-60 di detta sentenza andava al di là
di quanto necessario per conseguire l’obiettivo del regolamento del
Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), che mirava a
far sì che fosse completamente a carico dei produttori, in modo giusto,
ma efficace, l’onere connesso allo smaltimento delle eccedenze di
produzione comunitaria in base al principio di autofinanziamento.
41 Viceversa, detrarre dalla base di calcolo del contributo temporaneo
la parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro dal mercato per
una determinata campagna di commercializzazione farebbe venir meno
l’equilibrio finanziario pianificato nuocendo, al contempo, alla
stabilità e alla prevedibilità delle entrate. Quindi, una siffatta
modalità comprometterebbe l’autofinanziamento delle misure di
ristrutturazione voluto dal legislatore comunitario e, di conseguenza,
il funzionamento e l’obiettivo del regime temporaneo di ristrutturazione
dell’industria saccarifera istituito dal regolamento n. 320/2006.
42 Inoltre, per quanto riguarda gli oneri che detto regime accolla alle
imprese assoggettate, occorre sottolineare il carattere temporaneo del
regime di cui trattasi, la specificità del ritiro preventivo nonché il
vantaggio che queste imprese possono attendersi, da una parte, dalla
rinuncia a quote che il legislatore comunitario ha voluto incentivare e,
dall’altra parte, dal sostegno del prezzo dello zucchero entro quota
consentito da un ritiro dal mercato e, in particolare, dal ritiro
preventivo. Detto vantaggio è tale da compensare gli inconvenienti
determinati dal regime in parola, compreso il fatto che il quantitativo
di zucchero ritirato dal mercato nel corso di una campagna di
commercializzazione è ancora soggetto al contributo temporaneo
applicabile alla quota attribuita per la campagna di commercializzazione
successiva ove tale quantitativo sia riportato a quest’ultima e non sia
venduto quale zucchero industriale o fuori quota sul mercato mondiale.
43 Da tutto quanto precedentemente esposto risulta che la fissazione del
contributo temporaneo in funzione della quota attribuita, inclusa,
eventualmente, la parte della quota oggetto di un ritiro dal mercato,
non è manifestamente inadatta al raggiungimento dell’obiettivo
perseguito e, di conseguenza, non può essere ritenuta contraria al
principio di proporzionalità.
Sulla validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 alla luce del
principio di non discriminazione
44 Secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, la ricorrente della
causa principale sostiene che il fatto di includere, nella base di
calcolo del contributo temporaneo, il quantitativo di zucchero che sia
stato oggetto di un ritiro preventivo è in contrasto con il principio di
non discriminazione sancito dall’art. 34, n. 2, CE. Essa rileva, in
sostanza, che la presa in considerazione del quantitativo di zucchero
oggetto di ritiro pregiudica in modo discriminatorio, a motivo della
modalità di calcolo della soglia di produzione di cui all’art. 3 del
regolamento n. 493/2006, le imprese degli Stati membri nei quali si sia
rinunciato a un esiguo numero di quote nel corso della campagna di
commercializzazione 2006/2007 rispetto alle imprese degli altri Stati
membri che abbiano invece rinunciato definitivamente a un significativo
numero di quote nel corso della detta campagna. Le prime sarebbero
svantaggiate rispetto alle seconde, giacché otterrebbero, per il
quantitativo di zucchero entro quota che residui alle stesse in seguito
al ritiro preventivo, un prezzo netto di gran lunga inferiore a quello
ottenuto da queste ultime.
45 Il governo lituano osserva altresì che una siffatta modalità di
fissazione del contributo temporaneo è tale da causare un’ingiustificata
disparità di trattamento tra le imprese che non si siano ritirate dal
mercato, in quanto l’onere del contributo temporaneo è diversamente
suddiviso tra i produttori di zucchero che versano in un’analoga
situazione, ma che sono stabiliti in Stati membri distinti, in funzione
di fattori sui cui essi non possono influire.
46 Al riguardo è d’uopo rammentare che, secondo costante giurisprudenza,
l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il divieto di qualsiasi
discriminazione nell’ambito della politica agricola comune, è solo
l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale
impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e
che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che
tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza 11 luglio
2006, causa C-313/04, Franz Egenberger, Racc. pag. I-6331, punto 33 e
giurisprudenza citata).
47 Nel caso di specie, come emerge dal sesto ‘considerando’ del
regolamento n. 493/2006, il ritiro preventivo costituisce, nel contesto
delle misure transitorie introdotte da detto regolamento al fine di
garantire la transizione, nel settore dello zucchero, dal regime
precedente al regolamento n. 318/2006 a quello istituito da
quest’ultimo, una misura transitoria intesa a ridurre la produzione
ammissibile di quota nel corso della campagna di commercializzazione
2006/2007, e ciò onde migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità
senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della detta campagna. Ai
fini della sua attuazione, l’art. 3 di detto regolamento stabilisce un
limite oltre il quale la produzione entro quota di ogni impresa è
considerata ritirata ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 318/2006.
48 Detto limite, in base all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 493/2006,
è stabilito moltiplicando la quota attribuita all’impresa per la somma
di due coefficienti, il secondo dei quali dipende dal totale delle quote
oggetto di rinuncia nel corso della campagna di commercializzazione
2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’art. 3 del
regolamento n. 320/2006.
49 Ne discende che l’importanza del ritiro preventivo imposto alle
imprese per detta campagna di commercializzazione varia in particolare
in funzione dello Stato membro nel quale sono stabilite. Quindi, la
parte del contributo temporaneo al cui pagamento dette imprese sono
tenute, che corrisponde alla parte della loro quota che sia stata
oggetto di un siffatto ritiro preventivo, è parimenti più o meno
significativa a seconda dello Stato membro nel quale sono stabilite.
50 In tali termini, la fissazione del contributo temporaneo come
stabilita nell’art. 11 del regolamento deriva da un trattamento
differenziato delle imprese che si trovano in una situazione
eventualmente paragonabile, ma che sono stabilite in Stati membri
diversi.
51 Peraltro, un siffatto trattamento delle imprese risulta
oggettivamente giustificato. Infatti, poiché la ripartizione delle quote
tra le imprese e la gestione di queste ultime continuano a essere
garantite dagli Stati membri, la rinuncia a determinate quote è altresì
organizzata da ciascuno di questi ultimi e varia da Stato a Stato. In
tale contesto, secondo quanto emerge dal sesto ‘considerando’ del
regolamento n. 493/2006, l’applicazione di un coefficiente che varia in
funzione dello Stato membro interessato, come previsto all’art. 3, n. 2,
di detto regolamento, è diretto a tener conto degli sforzi profusi dagli
Stati membri per rinunciare definitivamente a determinate quote e in tal
modo a contribuire a che sia ridotta la produzione in egual misura in
tutti gli Stati membri così da raggiungere un equilibrio in termini di
produzione nell’intera Comunità.
52 Ne consegue che l’inclusione, nella base di calcolo del contributo
temporaneo, del quantitativo di zucchero che sia stato oggetto di un
ritiro preventivo non può essere considerata contraria al principio di
non discriminazione.
53 Alla luce di tutto quanto sopra esposto occorre risolvere la seconda
questione nel senso che l’esame di quest’ultima non ha rivelato alcun
elemento tale da inficiare la validità dell’art. 11 del regolamento n.
320/2006.
Sulle spese
54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n.
320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione
dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il
regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica
agricola comune, deve essere interpretato nel senso che la parte della
quota di zucchero assegnata a un’impresa che sia stata oggetto di un
ritiro preventivo in applicazione dell’art. 3 del regolamento (CE) 27
marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002,
come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006,
n. 1542, è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo.
2) L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale
da inficiare la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006.
Firme
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