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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 06/10/2009, Sentenza C-335/07



DIRITTO DELLE ACQUE - Trattamento delle acque reflue urbane - Eutrofizzazione - Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti c.d. trattamento terziario - Inadempimento di uno Stato (Repubblica di Finlandia) - Mancanza di prove - Direttiva 91/271/CEE.
La «situazione locale» di cui alla tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 si limita alle aree acquatiche nelle quali le emissioni degli impianti di trattamento possono causare il danno previsto da tale direttiva. Per di più, il requisito secondo il quale il carico di azoto dovrebbe in ogni caso essere ridotto conformemente ai valori indicati in tale tabella, a prescindere dal suo impatto sull’ambiente acquatico, sarebbe contrario al principio di proporzionalità. In specie, nella maggior parte delle acque interne, costituite da laghi e corsi d’acqua, l’azoto non influisce sull’eutrofizzazione in quanto il nutriente che regola l’eutrofizzazione è il fosforo. Inoltre, l’azoto non è neanche un nutriente che regola l’eutrofizzazione in tutte le aree marine. In più, le acque reflue urbane di tutti gli agglomerati finlandesi vengono trattate in impianti biochimici e che tali impianti di trattamento devono ottenere una concessione ambientale. Pres. Rosas - Rel. Arabadjiev - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica di Finlandia. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 06/10/2009, Sentenza C-335/07


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 ottobre 2009(*)

«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti»



Nella causa C-335/07,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 16 luglio 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. I. Koskinen e L. Parpala, nonché dalle sig.re M. Patakia e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente,

interveniente,



LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. Klucka, U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 febbraio 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo imposto un trattamento più spinto di tutte le acque reflue raccolte negli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (a.e.), la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, sul trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva 91/271»).

Contesto normativo

La convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico

2 Oltre ad alcuni Stati membri e alla Federazione russa, la Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992) (GU 1994, L 73, pag. 20; in prosieguo: la «convenzione del Mar Baltico») adottata con decisione del Consiglio 21 febbraio 1994, 94/157/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992) (GU L 73, pag. 19).

La normativa comunitaria

3 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 91/271 concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali e ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.

4 L’art. 2 di tale direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(…)

8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.

9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(…)

11) “Eutrofizzazione”: l’arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell’azoto e/o del fosforo, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate.

(...)

13) “Acque costiere”: le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario».

5 Le norme generali applicabili alle acque reflue previste dalla citata direttiva sono contenute all’art. 4 della stessa, il cui n. 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente (...)».

6 L’art. 5 della direttiva 91/271 è formulato come segue:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall’allegato I[, punto] B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4.

(...)

8. Uno Stato membr[o] non è tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio».

7 I nn. 2 e 3 dell’allegato I, parte B, di tale direttiva sono formulati come segue:

«2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 [della presente direttiva] devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1.

3. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione quali individuate nell’allegato II, [parte] A[, lett.] a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2 del presente allegato».

8 La tabella 2 del citato allegato I è intitolata come segue:

«Tabella 2: Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, [parte] A, lettera a). Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione».

9 Ai sensi della seconda voce di tale tabella, l’azoto totale deve o presentare una concentrazione che non superi il valore limite di 15 mg/l per gli agglomerati con un numero di a. e. tra 10 000 e 100 000 ovvero 10 mg/l per gli agglomerati più vasti, oppure deve essere sottoposto ad una percentuale minima di riduzione tra il 70 e l’80%.

10 L’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della direttiva 91/271 prevede:

«Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

i) nei laghi e nei corsi d’acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare anche l’azoto;

ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall’altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione».

La normativa nazionale

11 In forza dell’art. 4 della decisione del Consiglio dei ministri 19 maggio 1994, n. 365, sul trattamento delle acque reflue provenienti da condotte generali e da taluni settori industriali e convogliate nelle acque nonché sul trattamento delle acque reflue industriali che affluiscono nella canalizzazione generale, tutti gli ambienti acquatici finlandesi sono considerati aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271.

12 Emerge dalla descrizione della normativa nazionale fornita negli scritti della Repubblica di Finlandia che ogni impianto finlandese di trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 100 a.e. deve disporre di una concessione ambientale, rilasciata a seguito di una valutazione effettuata caso per caso. Nell’ambito di tale valutazione è sempre preso in considerazione lo stato delle acque e l’impatto, su quest’ultimo, delle acque reflue urbane.

13 Nell’ambito della sua valutazione, l’autorità preposta al rilascio delle concessioni ambientali dispone, relativamente agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di agglomerati con oltre 4 000 a.e., di competenze in materia di diritto dell’ambiente nonché nei settori scientifico e tecnico. Essa deve prendere in considerazione le informazioni che riceve nell’ambito della procedura di autorizzazione, compreso il parere dell’ympäristökeskus (agenzia per l’ambiente) interessato.

14 Quest’ultimo è incaricato, in particolare, di salvaguardare l’interesse generale in materia d’ambiente. Nei pareri che presenta all’autorità preposta al rilascio delle concessioni ambientali, esso deve proporre una riduzione del carico di azoto qualora sia necessario per ragioni ambientali, tenuto conto della situazione locale e delle più recenti acquisizioni scientifiche. In linea di principio, la domanda di riduzione del carico di azoto dev’essere trasmessa a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano direttamente nelle aree a sud del Kvarken (in finlandese «Merenkurkku»), stretto situato tra la baia conosciuta come Baia di Botnia («Perämeri») e il cosiddetto Mare di Botnia («Selkämeri»), che formano, insieme, il Golfo di Botnia («Pohjanlahti»). Quest’ultimo costituisce un braccio del Mar Baltico.

Il procedimento precontenzioso

15 Con lettera 1° luglio 2002, la Commissione, considerando necessario un trattamento più spinto, ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5 della direttiva 91/271 (in prosieguo: il «trattamento terziario») sia dell’azoto sia del fosforo in tutti gli agglomerati finlandesi con oltre 10 000 a.e., situati nei bacini drenanti nel Mar Baltico, ha intimato alla Repubblica di Finlandia di conformarsi all’art. 5 della direttiva 91/271.

16 Nella sua risposta 27 agosto 2002 la Repubblica di Finlandia ha sostenuto di conformarsi alla direttiva 91/271. Infatti, il carico di azoto verrebbe ridotto qualora lo si reputi necessario in considerazione, ogni volta, dello stato delle acque recipienti, come imporrebbe la citata direttiva.

17 Il 1° aprile 2004 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica di Finlandia, ai sensi dell’art. 226, primo comma, CE, un parere motivato nel quale essa concludeva che la Repubblica di Finlandia, non avendo imposto un trattamento più spinto delle acque reflue raccolte in tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e., era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva 91/271 e invitava tale Stato membro ad adottare le misure indicate in tale parere motivato entro un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

18 Considerando insoddisfacente la risposta fornita dalle autorità finlandesi a tale parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

19 Con ordinanza del presidente della Corte 7 agosto 2008 il Regno di Svezia è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Finlandia.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

20 Secondo la Commissione, atteso che tutti gli ambienti acquatici finlandesi sono definiti aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271, si applica alla totalità del territorio finlandese l’obbligo di provvedere affinché tutte le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’art. 4 di detta direttiva per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.

21 Pertanto, emergerebbe dalla direttiva 91/271 che l’azoto deve essere sottoposto ad un trattamento terziario in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati finlandesi con oltre 10 000 a.e. situati nelle aree costiere e nei bacini drenanti del Mar Baltico.

22 La Commissione ritiene che, per conseguire lo scopo della direttiva 91/271, tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e. che sfociano nel Mar Baltico debbano essere sottoposti a trattamento sia per il fosforo che per l’azoto. Un siffatto trattamento limiterebbe il trasferimento dell’azoto nel centro del Mar Baltico, nel Golfo di Finlandia (in finlandese: «Suomenlahti»), nel mare dell’arcipelago («Saaristomeri») nonché in alcune zone del Mare di Botnia, e, di conseguenza, l’eutrofizzazione di tali aree. Secondo la Commissione, le autorità finlandesi non hanno dimostrato che la decisione di non effettuare un trattamento terziario dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento interessati non abbia avuto alcuna ripercussione sull’eutrofizzazione di dette aree.

23 La Repubblica di Finlandia fa osservare che le acque reflue urbane di tutti gli agglomerati finlandesi vengono trattate in impianti biochimici e che tali impianti di trattamento devono ottenere una concessione ambientale. Un aspetto essenziale della procedura di rilascio di tale concessione è la consultazione delle agenzie regionali per l’ambiente e spetterebbe a queste ultime sollecitare una riduzione del carico di azoto ogni volta che ciò risulti necessario per tutelare l’ambiente. Inoltre, in occasione del riesame periodico cui è soggetta ogni concessione ambientale, viene valutata la necessità di ridurre il carico di azoto tenuto conto della situazione locale, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 91/271.

24 La Repubblica di Finlandia afferma che, nella maggior parte delle sue acque interne, costituite da laghi e corsi d’acqua, l’azoto non influisce sull’eutrofizzazione in quanto il nutriente che regola l’eutrofizzazione è il fosforo. La Repubblica di Finlandia considera che l’azoto non è neanche un nutriente che regola l’eutrofizzazione in tutte le aree marine finlandesi.

25 Pertanto, la Repubblica di Finlandia contesta l’assunto secondo cui la direttiva 91/271 impone la riduzione del carico di azoto in tutte le acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e.. Infatti, conformemente ai requisiti previsti nella tabella 2 dell’allegato I della citata direttiva, si valuterebbe la necessità di procedere alla riduzione del carico di azoto «a seconda della situazione locale». La Commissione non avrebbe dimostrato che, laddove la direttiva 91/271 impone la riduzione del carico di azoto, le autorità finlandesi non l’abbiano parimenti imposta, e ciò nell’ambito della valutazione effettuata per ogni impianto di trattamento delle acque reflue urbane di agglomerati con oltre 100 a.e., ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione ambientale richiesta in conformità con la normativa nazionale.

26 Peraltro, la Repubblica di Finlandia fa valere che la «situazione locale» di cui alla tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 si limita alle aree acquatiche nelle quali le emissioni degli impianti di trattamento possono causare il danno previsto da tale direttiva. Inoltre, il requisito secondo il quale il carico di azoto dovrebbe in ogni caso essere ridotto conformemente ai valori indicati in tale tabella, a prescindere dal suo impatto sull’ambiente acquatico, sarebbe contrario al principio di proporzionalità.

27 Per di più, la Repubblica di Finlandia solleva tre motivi principali per giustificare la sua prassi consistente nel valutare la necessità di ridurre il carico di azoto caso per caso per ogni impianto di depurazione soggetto all’obbligo di ottenere una concessione ambientale ai sensi della normativa nazionale. In primo luogo, tale Stato membro fa valere che, in alcuni casi, la riduzione del carico di azoto nelle acque reflue urbane non influenza affatto l’eutrofizzazione del Mar Baltico a causa dell’assorbimento dell’azoto da parte dei laghi e dei corsi d’acqua. In secondo luogo, non sarebbe escluso che, in talune circostanze, la riduzione del carico di azoto abbia un effetto dannoso sullo stato delle acque, in particolare provocando la proliferazione di determinate alghe dannose. In terzo luogo, la Repubblica di Finlandia rileva che non si può considerare che il tenue livello di trasferimento dell’azoto proveniente dalla Baia di Botnia, la quale non presenta segni di eutrofizzazione e nella quale l’azoto non è il nutriente limitante, verso altre zone marine costituisca per le zone interessate una minaccia ai sensi della direttiva 91/271.

Giudizio della Corte

28 Emerge dall’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271 che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., che si riversano in un’area sensibile, avrebbero dovuto essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello descritto all’art. 4 della citata direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

29 A tale proposito, la Corte ha già statuito che è indifferente, per avere uno scarico ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271, che le acque reflue si riversino direttamente o indirettamente in un’area sensibile (v., in tal senso, sentenza 25 aprile 2002, causa C-396/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3949, punti 29-32). Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, ciò è conforme all’elevato livello di tutela disposto dalla politica della Comunità in materia ambientale in forza dell’art. 174, n. 2, CE.

30 L’individuazione delle aree sensibili può basarsi, ai sensi dell’allegato II, parte A, della direttiva 91/271, sull’eutrofizzazione, sulla produzione di acqua potabile o sulle prescrizioni di altre direttive.

31 Nel caso di specie è pacifico che, nel 1994, la Repubblica di Finlandia ha individuato tutte le sue acque come aree sensibili all’eutrofizzazione e che tutti gli impianti di trattamento di tale Stato membro scaricano direttamente o indirettamente in tali aree.

32 Inoltre, l’art. 5, n. 3, della direttiva 91/271 determina a quali regole deve sottostare il trattamento terziario degli scarichi in siffatte aree sensibili. Consegue da tale norma, in combinato disposto con le disposizioni cui essa rinvia, che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione devono soddisfare ai requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato I di tale direttiva.

33 La Corte ha già dichiarato che tali requisiti si applicano fatte salve le disposizioni di cui all’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della direttiva 91/271 (sentenza 23 settembre 2004, causa C-280/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8573, punti 104 e 105). Il punto ii) di tale disposizione prevede infatti che, relativamente alle acque del litorale per le quali si constata uno scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, per gli scarichi provenienti da agglomerati più estesi dev’essere prevista l’eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri che tale eliminazione non avrebbe alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione.

34 La tabella 2 dell’allegato I di tale direttiva riguarda la riduzione del fosforo e dell’azoto nelle acque reflue urbane. Dal titolo di tale tabella risulta che, a seconda della situazione locale, si applicano uno o entrambi i parametri. Proprio a seconda della situazione locale, infatti, l’azoto o il fosforo, o entrambe le sostanze, devono essere ridotte. Lo Stato membro può allora scegliere di applicare il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

35 Occorre precisare che la Commissione e la Repubblica di Finlandia concordano sul fatto che l’eutrofizzazione del Mar Baltico costituisce un grave problema ambientale e che tale fenomeno è provocato dalla notevole concentrazione di azoto e fosforo, due sostanze tuttavia indispensabili alla vita marina.

36 Come affermato dalla Commissione stessa, il meccanismo di limitazione dell’eutrofizzazione causato dall’azoto e/o dal fosforo varia considerevolmente da un’area marina del Mar Baltico all’altra, o anche all’interno di una stessa area. Non esiste dunque una soluzione uniforme al problema dell’eutrofizzazione per l’insieme del Mar Baltico.

37 Emerge dalle osservazioni presentate dalle parti che, in generale, una delle sostanze nutrienti, che si tratti del fosforo o dell’azoto, è presente in minor quantità rispetto all’altra e che tale scarsità limita la proliferazione di alghe. Tale sostanza è quindi definita «fattore limitante». Le acque di una zona possono essere sensibili all’una o all’altra di tali sostanze, o anche ad entrambe. La riduzione del fosforo e/o dell’azoto, in funzione della sensibilità di dette acque, consente allora di limitare la proliferazione delle alghe.

38 Pertanto, non è opportuno adottare le stesse misure per ridurre l’eutrofizzazione in parti diverse del Mar Baltico. La direttiva 91/271 prevede a tale proposito che spetta agli Stati membri valutare, a seconda della situazione locale, quali sostanze - fosforo e/o azoto - contribuiscano all’eutrofizzazione e adottare, in conformità con tale valutazione, le misure di trattamento adeguate.

39 Come fatto valere dalla Repubblica di Finlandia, la direttiva 91/271 non impone dunque automaticamente una riduzione del carico di azoto nonostante gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane si riversino nelle acque recipienti situate in un’area sensibile. È il motivo relativo alla sensibilità di tali acque recipienti, unitamente ad un esame della situazione locale, a determinare se l’azoto e/o il fosforo debbano essere ridotti.

40 Pertanto, non può essere accolta l’interpretazione fornita dalla Commissione, secondo la quale la sola circostanza che gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane finiscano in un’area sensibile consente di considerare che la direttiva 91/271 impone un trattamento terziario dell’azoto. Conformemente all’art. 5, n. 5, della citata direttiva, l’obbligo di riduzione del carico di azoto dipende dalla misura in cui gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili contribuiscono all’inquinamento di queste ultime.

41 Poiché la determinazione del fattore limitante non è connessa esclusivamente alla sensibilità delle acque recipienti, bensì anche all’esistenza di un effetto inquinante degli scarichi che vi si riversano, non si può affermare, come fa sostanzialmente la Commissione, che, poiché il Mar Baltico propriamente detto è soggetto ad una forte eutrofizzazione a causa sia dell’azoto sia del fosforo, e poiché gran parte delle acque interne finlandesi si riversano in tale mare, i laghi e i corsi d’acqua, nonché le acque costiere finlandesi, devono essere considerati sensibili alle due sostanze.

42 Da tali considerazioni discende, contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione, che la direttiva 91/271 non prevede un obbligo generale di imporre il trattamento terziario dell’azoto contenuto negli scarichi di ogni impianto di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..

43 Dato che la direttiva 91/271 impone la riduzione del fosforo e/o dell’azoto a seconda della situazione locale, vale a dire della sensibilità delle acque recipienti all’uno e/o all’altro nutriente e dell’esistenza di un effetto inquinante degli scarichi su queste ultime, si può procedere ad un esame congiunto degli impianti di trattamento in causa i cui scarichi si riversano all’interno di uno stesso bacino drenante.

44 Inoltre, a prescindere dal fatto che siano diretti o indiretti, gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane situati nello stesso bacino drenante di un’area sensibile devono soddisfare, in forza dell’art. 5, n. 5, della direttiva 91/271, ai requisiti applicabili alle aree sensibili unicamente nei limiti in cui tali scarichi contribuiscono all’inquinamento di dette aree. Deve così esistere un nesso di causalità tra detti scarichi e l’inquinamento delle aree sensibili.

45 Alla luce delle considerazioni suesposte occorre esaminare se la Commissione abbia dimostrato l’esistenza di siffatto nesso.

46 Si deve infatti ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte tutti gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6, e 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3475, punto 26).

47 Inoltre, quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare la veridicità di determinati fatti che si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti e le conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenze 22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia, Racc. pag. 4875, punto 21, nonché 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punti 84 e 86).

48 Si deve constatare, come emerge dal fascicolo, che gli impianti di trattamento finlandesi sono dislocati su bacini drenanti le cui acque recipienti sono costituite, in primo luogo, dal Golfo di Botnia, diviso a sua volta in due aree marine che sono, da un lato, la Baia di Botnia e, dall’altro, il Mare di Botnia, in secondo luogo dal Mar Baltico propriamente detto e, in terzo luogo, dal Golfo di Finlandia.

49 Si deve pertanto verificare se la Commissione abbia dimostrato che gli scarichi di azoto provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 10 000 a.e. situati nei bacini drenanti pertinenti delle succitate aree marine contribuiscono all’eutrofizzazione di tali aree.

Sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane nel Golfo di Botnia

50 Tra gli impianti di trattamento di acque reflue urbane i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia, taluni riversano i propri scarichi direttamente o indirettamente nella Baia di Botnia, altri scaricano direttamente o indirettamente nel Mare di Botnia. Si possono dunque esaminare congiuntamente gli impianti di trattamento di cui trattasi i cui scarichi si riversano nello stesso bacino drenante.

- Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente nella Baia di Botnia o nel suo bacino drenante

51 Le parti concordano nel considerare che la Baia di Botnia è l’unica area considerevole del Mar Baltico che non è, in linea generale, colpita dall’eutrofizzazione. Inoltre, la Commissione riconosce che il fosforo è il fattore limitante nella Baia di Botnia. Peraltro, la Repubblica di Finlandia fa valere che, quando l’autorità preposta alle concessioni ambientali ritiene che la situazione locale lo imponga, si esige il ritiro dell’azoto anche negli impianti di trattamento di acque reflue situati sul litorale della Baia di Botnia.

52 La Commissione non ha pertanto dimostrato che, a causa della situazione in cui versa la Baia di Botnia, la Repubblica di Finlandia dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto in ogni impianto di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nella Baia di Botnia.

- Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente nel Mare di Botnia o nel suo bacino drenante

53 Le parti non concordano in merito, da un lato, alla presenza di un’eutrofizzazione nonché all’identificazione del fattore limitante nel Mare di Botnia e, dall’altro, all’esistenza e agli eventuali effetti di un trasferimento di azoto proveniente dal Golfo di Botnia e discendente fino al Mar Baltico propriamente detto.

Sulla presenza di un’eutrofizzazione e sull’identificazione del fattore limitante nel Mare di Botnia

54 Secondo i risultati degli studi allegati al fascicolo dalla Repubblica di Finlandia, il Golfo di Botnia, comprensivo del Mare di Botnia, è l’unica parte del Mar Baltico che non presenta segni evidenti di eutrofizzazione.

55 La Commissione basa la sua affermazione, secondo la quale l’azoto sarebbe un fattore limitante significativo dell’eutrofizzazione del Mare di Botnia, su un rapporto, redatto nel 2004 su sua richiesta dal Water Research Center, relativo alla trasposizione della direttiva 91/271 in Finlandia (in prosieguo: il «rapporto del 2004»).

56 Tuttavia, emerge da tale rapporto che l’eutrofizzazione non è generalmente considerata un problema nel Mare di Botnia, e specificatamente nelle acque aperte del Golfo di Botnia. Inoltre, detto rapporto sostiene che il mare dell’arcipelago è un’area di transizione in termini di eutrofizzazione tra il Golfo di Finlandia e il Golfo di Botnia. In detto rapporto si illustrava che la qualità dell’acqua in tale area era in prevalenza soddisfacente.

57 Consegue da quanto esposto che la Commissione non ha dimostrato che l’azoto sia un significativo fattore limitante dell’eutrofizzazione nelle acque aperte del Mare di Botnia.

58 Secondo il rapporto del 2004 le acque costiere subiscono un’eutrofizzazione a causa dello scarso ricambio idrico e degli elevati carichi di nutrienti in tali acque. Inoltre, in tale rapporto si sostiene che l’azoto è tendenzialmente un fattore limitante nelle acque costiere finlandesi.

59 Occorre, a tale proposito, prendere in considerazione il punto ii) dell’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della direttiva 91/271, in forza del quale nelle aree costiere gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, mentre quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione.

60 La Repubblica di Finlandia ha fatto valere che, relativamente agli impianti di trattamento di acque reflue situati sul litorale del Golfo di Botnia, non si può considerare in via generale che l’azoto contenuto in tali acque costituisca una minaccia ai sensi della citata direttiva, a causa, in particolare, del fenomeno dell’assorbimento dell’azoto.

61 Peraltro, la Repubblica di Finlandia ha affermato, senza che la Commissione abbia provato il contrario, che solo lo 0,3% della totalità dell’azoto immesso ogni anno nel Mare di Botnia proviene dalle acque reflue urbane che vi giungono dalla Baia di Botnia. Inoltre, secondo tale Stato membro, l’effetto dell’eliminazione dell’azoto nel Golfo di Botnia sul livello di eutrofizzazione del Mar Baltico propriamente detto sarebbe talmente insignificante da non poter essere oggetto di statistiche.

62 Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha dimostrato che, a causa della situazione in cui versa il Mare di Botnia, la Repubblica di Finlandia dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto contenuto negli scarichi di ogni impianto di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e. che si riversano nel Mare di Botnia.

Sull’esistenza e sugli eventuali effetti di un trasferimento di azoto proveniente dal Golfo di Botnia e discendente fino al Mar Baltico propriamente detto

63 La Commissione solleva che, in ogni caso, una considerevole quantità di nutrienti viene trasportata tra i diversi bacini marini. Così, il 62% della quantità totale di azoto scaricata direttamente o indirettamente nella Baia di Botnia fluirebbe poi verso il Mare di Botnia, che sarebbe un’area marina in cui l’azoto costituisce un importante fattore limitante.

64 Da un lato, è vero che, come fatto valere dalla Commissione e dalla Repubblica di Finlandia, occorre valutare l’obbligo di trattare l’azoto in un’ottica globale, considerando sia la sensibilità delle acque interne sia quella delle acque costiere recipienti. Nondimeno, si deve considerare che la nozione di bacino drenante conosce dei limiti. Si deve rilevare a tale proposito, che, secondo quanto ammesso dalla Commissione in udienza, essa, contrariamente a quanto emerge dalla sua replica, non sostiene che la Baia di Botnia e il Mare di Botnia possono essere considerati bacini drenanti del Mar Baltico propriamente detto.

65 D’altro lato, si deve rilevare che la Repubblica di Finlandia non contesta il fatto che l’azoto circola tra diverse aree marine, ma fa valere che non si può dedurne che la situazione locale imponga una riduzione dell’azoto per tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. situati sui litorali di tali aree marine.

66 Si deve rilevare, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, che il Mar Baltico è un mare poco profondo, il che non favorisce il ricambio idrico. Inoltre, come riconosciuto al punto 77 della sentenza 6 ottobre 2009, causa C-438/07, Commissione/Svezia (non ancora pubblicata nella Raccolta), pronunciata lo stesso giorno della presente sentenza, tra la Baia di Botnia e il Mare di Botnia il ricambio idrico è limitato da ostacoli naturali collocati al nord dell’arcipelago di Kvarken. Infatti, la Baia di Botnia e il Mare di Botnia sono fra loro collegati da secche in cui le acque hanno una profondità massima di 25 metri.

67 Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha dimostrato l’inesistenza di ostacoli fisici che limitano il trasferimento di azoto tra i bacini marini di cui trattasi.

68 Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, il Mare di Botnia è un vero collettore di azoto.

69 Pertanto, anche se è vero che l’azoto si trasferisce tra il Golfo di Botnia e il Mar Baltico propriamente detto, la Commissione non ha tuttavia dimostrato che lo scorrimento delle acque della Baia di Botnia e del Mare di Botnia verso il Mar Baltico propriamente detto comporti il trasporto di una rilevante quantità di inquinamento di azoto proveniente dalle regioni settentrionali della Finlandia.

70 A tale proposito occorre rilevare che le parti concordano sulla circostanza che circa l’11% di tutto l’azoto presente nel Mare di Botnia si riversa nel Mar Baltico propriamente detto.

71 Tuttavia, come emerge dai documenti del fascicolo e dalle osservazioni formulate dalla Repubblica di Finlandia in udienza, la percentuale rilevante nel caso di specie è quella che rappresenta la quantità di azoto scaricata dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia, e che viene trasportata verso il Mar Baltico. Per contro, il flusso totale di azoto non può essere considerato, nella presente fattispecie, un elemento rilevante al fine di determinare se l’azoto proveniente dai detti impianti debba essere sottoposto ad un trattamento terziario.

72 Infatti, i documenti del fascicolo consentono di stabilire che i nutrienti, tra cui l’azoto, sono originati da molteplici attività umane e giungono infine in mare, in primo luogo, attraverso le emissioni atmosferiche e i depositi che ne risultano, in secondo luogo, attraverso gli scarichi di singole fonti situate lungo la costa o provenienti da bacini drenanti, trasportati dai fiumi, nonché, in terzo luogo, attraverso le dispersioni di fonti diffuse.

73 A tale proposito, i documenti del fascicolo consentono di stabilire che, da un lato, gran parte dell’azoto presente nel Golfo di Botnia proviene da scarichi di fonti diffuse. Dall’altro, nell’ambito di tale categoria, l’agricoltura è l’attività umana che produce un’ingente parte degli scarichi d’azoto.

74 Ne consegue che la quantità di azoto scaricata dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. non corrisponde al tasso di azoto menzionato dalla Commissione.

75 È pertanto difficile capire a cosa corrisponda il tasso di trasferimento del 62% prospettato dalla Commissione. Siffatto tasso non può, in ogni caso, corrispondere alla quantità di azoto contenuta negli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e..

76 Secondo le osservazioni della Repubblica di Finlandia in udienza, la percentuale di trasferimento di azoto, che si riferisce esclusivamente agli scarichi di tale nutriente provenienti dagli impianti di trattamento di cui trattasi, si aggira intorno all’1,2%.

77 La Commissione non ha pertanto dimostrato che il trasporto di azoto proveniente dagli impianti di trattamento finlandesi delle acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia verso il Mar Baltico propriamente detto, possa risultare significativo ai sensi della giurisprudenza. Secondo quest’ultima il flusso di azoto provocato dalle acque reflue urbane che si riversano nelle acque eutrofizzate dev’essere considerato significativo se rappresenta all’incirca il 10% del flusso totale di azoto (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 77).

78 Peraltro, la commissione Helcom, istituita nell’ambito della convenzione del Mar Baltico, ha deciso, in occasione del vertice ministeriale di Cracovia del 15 novembre 2007, un piano d’azione per il Mar Baltico (Helcom Baltic Sea Action Plan). Tale piano, discusso in udienza, prevede un limite massimo per gli scarichi di azoto e di fosforo nonché la necessità di ridurre l’azoto e il fosforo nelle diverse aree del Mar Baltico. Ne consegue che per la Baia di Botnia e il Mare di Botnia non è necessario ridurre il tasso di azoto.

79 Se è incontestabile che, allo stesso tempo, detto piano d’azione inciti a ridurre l’azoto nel Mar Baltico propriamente detto ad un quantitativo di 94 000 tonnellate annue, si deve tuttavia rilevare, come fatto valere dalla Repubblica di Finlandia in udienza, che tale obbligo non riguarda tale Stato membro. Esso incombe, invece, sugli Stati situati nell’area del bacino drenante del Mar Baltico propriamente detto.

80 La Commissione non ha pertanto fornito la prova né, da un lato, che gli scarichi di azoto provenienti dalle acque interne e da quelle costiere della Baia di Botnia contribuiscano all’eutrofizzazione del Mare di Botnia né, dall’altro, che l’azoto costituisca il principale fattore limitante dell’eutrofizzazione del Mare di Botnia.

81 Dalle considerazioni che precedono deriva che la Commissione non ha dimostrato che la quantità di azoto scaricata dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia contribuisca all’eutrofizzazione nel Mar Baltico propriamente detto. Pertanto, la Commissione non ha fornito la prova del fatto che la Repubblica di Finlandia dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto in ogni impianto di depurazione di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia.

82 Si deve pertanto considerare che la Commissione non ha provato che la Repubblica di Finlandia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 91/271 per quanto riguarda tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia.

Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente nel Mar Baltico propriamente detto o nel suo bacino drenante

83 Relativamente agli scarichi degli impianti di trattamento collocati all’interno della parte meridionale della Finlandia e che trattano le acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. situati nel bacino drenante le cui acque vengono drenate verso le acque sensibili all’azoto del Mar Baltico propriamente detto, la Repubblica di Finlandia fa valere che non è necessario sottoporli ad un trattamento terziario dell’azoto nei limiti in cui il fenomeno di assorbimento naturale consente una sufficiente eliminazione di tale nutriente.

84 A tale proposito, emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che l’assorbimento è un processo naturale che agisce nei laghi e nei corsi d’acqua, i quali trattengono la maggior parte dell’azoto scaricato e lo trasformano in gas inoffensivo, il che corrisponde anche al processo utilizzato dagli impianti di trattamento nell’eliminare l’azoto. L’assorbimento ha luogo in particolare nei bacini, laddove lo scorrimento dell’acqua rallenta e il periodo di permanenza dura normalmente diversi anni. Tale fenomeno si svolge in modo tale che l’azoto viene soppresso con la sostanza organica nei sedimenti di fondo dei bacini lacustri o grazie al processo di nitrificazione/denitrificazione dei microbi sotto forma di azoto gassoso nell’atmosfera.

85 La Commissione non contesta che l’assorbimento è un processo chimico che si produce nell’acqua e diminuisce la concentrazione di azoto, ma fa valere che tale processo non può essere utilizzato in sostituzione dell’eliminazione dell’azoto mediante gli impianti di trattamento prevista dalla direttiva 91/271, poiché ciò contrasterebbe con il principio di precauzione. La Commissione considera, inoltre, che il processo di assorbimento dell’azoto non consente un’eliminazione durevole di quest’ultimo ed è soggetto alle variazioni stagionali.

86 Si deve anzitutto rilevare che nessuna disposizione della direttiva 91/271 osta a che l’assorbimento naturale dell’azoto possa essere considerato un metodo di eliminazione dell’azoto dalle acque reflue urbane.

87 In merito all’argomento sollevato dalla Commissione, secondo cui il processo di assorbimento dell’azoto è troppo instabile per essere preso in considerazione, si deve rilevare che la Repubblica di Finlandia ha sottolineato, senza essere contraddetta da tale istituzione, che, nei calcoli di bilancio per le sostanze delle aree acquatiche sui quali si basano le analisi relative all’assorbimento, sono presi in considerazione i processi di ritiro dall’acqua e di aggiunta nell’acqua dell’azoto. Si terrebbe quindi conto della denitrificazione, dell’assorbimento dell’azoto nei sedimenti, dell’assorbimento dell’azoto da parte dell’atmosfera realizzato mediante le alghe blu e della liberazione dell’azoto nell’acqua a partire dai sedimenti. La Repubblica di Finlandia ha aggiunto che le annate eccezionali, sotto l’aspetto idrologico, sono escluse dai calcoli per poter presentare risultati medi su diversi anni.

88 Infine, occorre rammentare che, come rilevato al punto 44 della presente sentenza, deve sussistere un nesso di causalità adeguato tra gli scarichi e l’inquinamento delle aree sensibili. Pertanto, benché le acque del Mar Baltico propriamente detto subiscano un’eutrofizzazione a causa, in particolare, dell’azoto, fintantoché la Commissione non abbia dimostrato che gli scarichi di azoto degli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., che si riversano nel Mar Baltico propriamente detto, contribuiscono all’eutrofizzazione di tale mare, un trattamento terziario dell’azoto non dev’essere imposto in ciascuno di tali impianti.

89 Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, la tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 non impone, nell’ambito di un trattamento terziario, un trattamento completo bensì, per quanto riguarda l’azoto, una riduzione che consente di raggiungere un valore di 15 mg/l per gli agglomerati con un numero di a.e. tra i 10 000 e i 100 000 o una percentuale minima di riduzione tra il 70 e l’80%. Uno scarico indiretto di azoto nelle acque sensibili a quest’ultimo comporta dunque l’obbligo di ridurre l’azoto unicamente se, per un impianto di trattamento, più del 30% dell’azoto contenuto nelle acque reflue urbane raggiunge tali aree sensibili.

90 Occorre dunque verificare se la Commissione abbia dimostrato che gli scarichi di ogni impianto di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 10 000 a.e., che si riversano direttamente nel Mar Baltico propriamente detto o nel suo bacino drenante, non sono conformi a tali prescrizioni.

91 In primo luogo, come rilevato dalla Repubblica di Finlandia, il territorio di tale Stato membro è costituito da numerosi laghi e corsi d’acqua. La Repubblica di Finlandia ha inoltre aggiunto, senza essere contraddetta dalla Commissione, che le acque dolci formano spesso corsi fluviali in seno ai quali brevi fiumi collegano diversi laghi che si susseguono prima che le acque si riversino nelle acque costiere. Alla luce di ciò si deve constatare che le caratteristiche naturali del territorio finlandese sembrano tali da favorire l’assorbimento dell’azoto.

92 In secondo luogo, occorre rilevare che la Repubblica di Finlandia sostiene che, nella maggior parte dei laghi e dei corsi d’acqua, l’azoto non influisce sull’eutrofizzazione in quanto il nutriente che regola l’eutrofizzazione è il fosforo. È giocoforza constatare che la Commissione non è stata in grado di confutare tale argomento.

93 In terzo luogo, la Repubblica di Finlandia ha affermato, senza essere contraddetta dalla Commissione, che un impianto di trattamento classico attrezzato per una depurazione meccanica, biologica e chimica, procede sempre ad una determinata eliminazione dell’azoto, anche qualora esso non sia specificatamente attrezzato a tal fine. La riduzione di azoto in siffatto impianto di trattamento equivale in media al 30%.

94 Alla luce delle considerazioni che precedono e in considerazione dei dati tecnici e scientifici forniti dalle parti, per quanto riguarda gli scarichi degli impianti di trattamento che si riversano, direttamente o indirettamente, nel Mar Baltico propriamente detto, la Commissione non ha dimostrato che gli effetti congiunti della riduzione dell’azoto mediante, da un lato, gli impianti di trattamento, e, dall’altro, l’assorbimento naturale, non consentono di raggiungere il tasso minimo di eliminazione dell’azoto imposto dalla direttiva 91/271.

95 Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha provato che la Repubblica di Finlandia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 91/271 relativamente agli scarichi di tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. che si riversano direttamente o indirettamente nel Mar Baltico propriamente detto.

Sugli scarichi degli impianti di trattamento che si riversano direttamente nel Golfo di Finlandia o nel suo bacino drenante

96 Per quanto riguarda gli scarichi degli impianti di trattamento situati all’interno della parte meridionale della Finlandia e che trattano le acque reflue degli agglomerati situati nel bacino drenante le cui acque vengono drenate verso le acque sensibili all’azoto del Golfo di Finlandia, la Repubblica di Finlandia fa valere che non è necessario sottoporli ad un trattamento terziario dell’azoto nei limiti in cui il fenomeno di assorbimento naturale consente una sufficiente eliminazione di tale nutriente.

97 Si deve rilevare a tale proposito che le constatazioni effettuate ai punti 84-94 della presente sentenza, riguardanti gli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente o indirettamente nel Mar Baltico propriamente detto, sono applicabili mutatis mutandis agli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente o indirettamente nel Golfo di Finlandia.

98 La Repubblica di Finlandia afferma che, a causa del fenomeno dell’assorbimento, l’azoto presente nell’acqua trattata dagli impianti di trattamento situati sulle sponde dei laghi e dei corsi d’acqua non si riversa in proporzioni considerevoli nelle acque del Golfo di Finlandia, dove potrebbe causare pregiudizio. Tale Stato membro ha affermato, senza che la Commissione lo contraddica o provi il contrario a tale proposito, che l’azoto è assorbito nei laghi finlandesi in proporzioni comprese tra il 19 e l’82%.

99 Indiscutibilmente il piano d’azione per il Mar Baltico, menzionato al punto 78 della presente sentenza, ha previsto che gli Stati parti alla convenzione sul Mar Baltico sono tenuti ad eliminare 6 000 tonnellate di azoto dal Golfo di Finlandia. Tuttavia, per la totalità del Mar Baltico, la parte di diminuzione del carico di azoto attribuibile alla Repubblica di Finlandia ammonta a sole 1 200 tonnellate annue.

100 La Repubblica di Finlandia sottolinea inoltre che, fra il carico totale di azoto originato dall’uomo in Finlandia, la parte attribuibile alle acque reflue urbane ammonta a circa il 15%. Si deve rilevare che tale affermazione è corroborata dalle conclusioni di studi allegati al fascicolo, secondo le quali l’agricoltura è ampiamente responsabile dell’inquinamento nel Golfo di Finlandia.

101 È quindi giocoforza constatare che la Commissione non ha fornito alcuna prova del fatto che gli scarichi di azoto degli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. che vengono riversati direttamente nel Golfo di Finlandia o nel suo bacino drenante contribuiscano in modo significativo all’eutrofizzazione in tale golfo. Orbene, come ricordato al punto 46 della presente sentenza, ad essa spettava di fornire siffatte prove nel caso di specie.

102 Non è pertanto dimostrato che le autorità nazionali finlandesi debbano imporre un trattamento terziario dell’azoto per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano direttamente nel Golfo di Finlandia o nel suo bacino drenante.

103 Consegue quindi da quanto precede che il ricorso della Commissione dev’essere respinto.


Sulle spese


104 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Finlandia ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. In applicazione del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il Regno di Svezia, intervenuto nella causa, sopporta le proprie spese.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:


1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3) Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese.

Firme


 


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