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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 06/10/2009, Sentenza C-335/07
DIRITTO DELLE ACQUE - Trattamento delle acque reflue urbane -
Eutrofizzazione - Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto
in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti
dagli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti c.d. trattamento
terziario - Inadempimento di uno Stato (Repubblica di Finlandia) - Mancanza
di prove - Direttiva 91/271/CEE. La «situazione locale» di cui alla
tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 si limita alle aree
acquatiche nelle quali le emissioni degli impianti di trattamento possono
causare il danno previsto da tale direttiva. Per di più, il requisito
secondo il quale il carico di azoto dovrebbe in ogni caso essere ridotto
conformemente ai valori indicati in tale tabella, a prescindere dal suo
impatto sull’ambiente acquatico, sarebbe contrario al principio di
proporzionalità. In specie, nella maggior parte delle acque interne,
costituite da laghi e corsi d’acqua, l’azoto non influisce
sull’eutrofizzazione in quanto il nutriente che regola l’eutrofizzazione è
il fosforo. Inoltre, l’azoto non è neanche un nutriente che regola
l’eutrofizzazione in tutte le aree marine. In più, le acque reflue urbane di
tutti gli agglomerati finlandesi vengono trattate in impianti biochimici e
che tali impianti di trattamento devono ottenere una concessione ambientale.
Pres. Rosas - Rel. Arabadjiev - Commissione delle Comunità europee c.
Repubblica di Finlandia. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 06/10/2009,
Sentenza C-335/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
6 ottobre 2009(*)
«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE -
Trattamento delle acque reflue urbane - Omessa imposizione di un
trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento
di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000
abitanti equivalenti»
Nella causa C-335/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 16 luglio 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. I. Koskinen
e L. Parpala, nonché dalle sig.re M. Patakia e S. Pardo Quintillán, in
qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski e dalla
sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra A. Falk, in qualità di
agente,
interveniente,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh,
J. Klucka, U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19
febbraio 2009,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 26 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che, non avendo imposto un trattamento più spinto di
tutte le acque reflue raccolte negli agglomerati con oltre 10 000
abitanti equivalenti (a.e.), la Repubblica di Finlandia è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5,
della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, sul
trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come
modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE
(GU L 67, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva 91/271»).
Contesto normativo
La convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar
Baltico
2 Oltre ad alcuni Stati membri e alla Federazione russa, la Comunità
europea è parte contraente della convenzione sulla protezione
dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki
modificata nel 1992) (GU 1994, L 73, pag. 20; in prosieguo: la
«convenzione del Mar Baltico») adottata con decisione del Consiglio 21
febbraio 1994, 94/157/CE, relativa alla conclusione, a nome della
Comunità, della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della
zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992) (GU L
73, pag. 19).
La normativa comunitaria
3 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 91/271 concerne la raccolta, il
trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il
trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori
industriali e ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni
negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.
4 L’art. 2 di tale direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di
acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche
di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche
sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta
e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di
trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile,
avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di
ossigeno al giorno.
(…)
8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane
mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con
sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati
i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane
mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico
garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di
qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre
direttive comunitarie pertinenti.
(…)
11) “Eutrofizzazione”: l’arricchimento delle acque in nutrienti, in
particolar modo composti dell’azoto e/o del fosforo, che provoca una
proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale,
producendo una indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli
organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate.
(...)
13) “Acque costiere”: le acque al di fuori della linea di bassa marea o
del limite esterno di un estuario».
5 Le norme generali applicabili alle acque reflue previste dalla citata
direttiva sono contenute all’art. 4 della stessa, il cui n. 1 prevede
quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad
un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente (...)».
6 L’art. 5 della direttiva 91/271 è formulato come segue:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri
individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i
criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in
aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto
all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli
scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti
requisiti previsti dall’allegato I[, punto] B. (...)
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i
singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in
cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del
carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per
il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili
e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai
paragrafi 2, 3 e 4.
(...)
8. Uno Stato membr[o] non è tenuto ad individuare aree sensibili ai
sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento
prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio».
7 I nn. 2 e 3 dell’allegato I, parte B, di tale direttiva sono formulati
come segue:
«2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5
[della presente direttiva] devono soddisfare ai requisiti figuranti
nella tabella 1.
3. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione quali individuate
nell’allegato II, [parte] A[, lett.] a), devono inoltre soddisfare i
requisiti figuranti nella tabella 2 del presente allegato».
8 La tabella 2 del citato allegato I è intitolata come segue:
«Tabella 2: Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad
eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, [parte] A, lettera
a). Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della
situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la
percentuale di riduzione».
9 Ai sensi della seconda voce di tale tabella, l’azoto totale deve o
presentare una concentrazione che non superi il valore limite di 15 mg/l
per gli agglomerati con un numero di a. e. tra 10 000 e 100 000 ovvero
10 mg/l per gli agglomerati più vasti, oppure deve essere sottoposto ad
una percentuale minima di riduzione tra il 70 e l’80%.
10 L’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della direttiva
91/271 prevede:
«Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento,
vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
i) nei laghi e nei corsi d’acqua che si immettono in laghi/bacini/baie
chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di
accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si
dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello
dell’eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi
agglomerati si può prevedere di eliminare anche l’azoto;
ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con
scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di
nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli
agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante,
dall’altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece
necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno
che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul
livello dell’eutrofizzazione».
La normativa nazionale
11 In forza dell’art. 4 della decisione del Consiglio dei ministri 19
maggio 1994, n. 365, sul trattamento delle acque reflue provenienti da
condotte generali e da taluni settori industriali e convogliate nelle
acque nonché sul trattamento delle acque reflue industriali che
affluiscono nella canalizzazione generale, tutti gli ambienti acquatici
finlandesi sono considerati aree sensibili ai sensi della direttiva
91/271.
12 Emerge dalla descrizione della normativa nazionale fornita negli
scritti della Repubblica di Finlandia che ogni impianto finlandese di
trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
oltre 100 a.e. deve disporre di una concessione ambientale, rilasciata a
seguito di una valutazione effettuata caso per caso. Nell’ambito di tale
valutazione è sempre preso in considerazione lo stato delle acque e
l’impatto, su quest’ultimo, delle acque reflue urbane.
13 Nell’ambito della sua valutazione, l’autorità preposta al rilascio
delle concessioni ambientali dispone, relativamente agli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane di agglomerati con oltre 4 000
a.e., di competenze in materia di diritto dell’ambiente nonché nei
settori scientifico e tecnico. Essa deve prendere in considerazione le
informazioni che riceve nell’ambito della procedura di autorizzazione,
compreso il parere dell’ympäristökeskus (agenzia per l’ambiente)
interessato.
14 Quest’ultimo è incaricato, in particolare, di salvaguardare
l’interesse generale in materia d’ambiente. Nei pareri che presenta
all’autorità preposta al rilascio delle concessioni ambientali, esso
deve proporre una riduzione del carico di azoto qualora sia necessario
per ragioni ambientali, tenuto conto della situazione locale e delle più
recenti acquisizioni scientifiche. In linea di principio, la domanda di
riduzione del carico di azoto dev’essere trasmessa a tutti gli impianti
di trattamento di acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre
10 000 a.e., i cui scarichi si riversano direttamente nelle aree a sud
del Kvarken (in finlandese «Merenkurkku»), stretto situato tra la baia
conosciuta come Baia di Botnia («Perämeri») e il cosiddetto Mare di
Botnia («Selkämeri»), che formano, insieme, il Golfo di Botnia («Pohjanlahti»).
Quest’ultimo costituisce un braccio del Mar Baltico.
Il procedimento precontenzioso
15 Con lettera 1° luglio 2002, la Commissione, considerando necessario
un trattamento più spinto, ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5 della
direttiva 91/271 (in prosieguo: il «trattamento terziario») sia
dell’azoto sia del fosforo in tutti gli agglomerati finlandesi con oltre
10 000 a.e., situati nei bacini drenanti nel Mar Baltico, ha intimato
alla Repubblica di Finlandia di conformarsi all’art. 5 della direttiva
91/271.
16 Nella sua risposta 27 agosto 2002 la Repubblica di Finlandia ha
sostenuto di conformarsi alla direttiva 91/271. Infatti, il carico di
azoto verrebbe ridotto qualora lo si reputi necessario in
considerazione, ogni volta, dello stato delle acque recipienti, come
imporrebbe la citata direttiva.
17 Il 1° aprile 2004 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica di
Finlandia, ai sensi dell’art. 226, primo comma, CE, un parere motivato
nel quale essa concludeva che la Repubblica di Finlandia, non avendo
imposto un trattamento più spinto delle acque reflue raccolte in tutti
gli agglomerati con oltre 10 000 a.e., era venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva
91/271 e invitava tale Stato membro ad adottare le misure indicate in
tale parere motivato entro un termine di due mesi a decorrere dal suo
ricevimento.
18 Considerando insoddisfacente la risposta fornita dalle autorità
finlandesi a tale parere motivato, la Commissione ha proposto il
presente ricorso.
19 Con ordinanza del presidente della Corte 7 agosto 2008 il Regno di
Svezia è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della
Repubblica di Finlandia.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
20 Secondo la Commissione, atteso che tutti gli ambienti acquatici
finlandesi sono definiti aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271,
si applica alla totalità del territorio finlandese l’obbligo di
provvedere affinché tutte le acque reflue urbane che confluiscono nelle
reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento
più spinto di quello descritto all’art. 4 di detta direttiva per tutti
gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.
21 Pertanto, emergerebbe dalla direttiva 91/271 che l’azoto deve essere
sottoposto ad un trattamento terziario in tutti gli impianti di
trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati
finlandesi con oltre 10 000 a.e. situati nelle aree costiere e nei
bacini drenanti del Mar Baltico.
22 La Commissione ritiene che, per conseguire lo scopo della direttiva
91/271, tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000
a.e. che sfociano nel Mar Baltico debbano essere sottoposti a
trattamento sia per il fosforo che per l’azoto. Un siffatto trattamento
limiterebbe il trasferimento dell’azoto nel centro del Mar Baltico, nel
Golfo di Finlandia (in finlandese: «Suomenlahti»), nel mare
dell’arcipelago («Saaristomeri») nonché in alcune zone del Mare di
Botnia, e, di conseguenza, l’eutrofizzazione di tali aree. Secondo la
Commissione, le autorità finlandesi non hanno dimostrato che la
decisione di non effettuare un trattamento terziario dell’azoto in tutti
gli impianti di trattamento interessati non abbia avuto alcuna
ripercussione sull’eutrofizzazione di dette aree.
23 La Repubblica di Finlandia fa osservare che le acque reflue urbane di
tutti gli agglomerati finlandesi vengono trattate in impianti biochimici
e che tali impianti di trattamento devono ottenere una concessione
ambientale. Un aspetto essenziale della procedura di rilascio di tale
concessione è la consultazione delle agenzie regionali per l’ambiente e
spetterebbe a queste ultime sollecitare una riduzione del carico di
azoto ogni volta che ciò risulti necessario per tutelare l’ambiente.
Inoltre, in occasione del riesame periodico cui è soggetta ogni
concessione ambientale, viene valutata la necessità di ridurre il carico
di azoto tenuto conto della situazione locale, conformemente a quanto
previsto dalla direttiva 91/271.
24 La Repubblica di Finlandia afferma che, nella maggior parte delle sue
acque interne, costituite da laghi e corsi d’acqua, l’azoto non
influisce sull’eutrofizzazione in quanto il nutriente che regola
l’eutrofizzazione è il fosforo. La Repubblica di Finlandia considera che
l’azoto non è neanche un nutriente che regola l’eutrofizzazione in tutte
le aree marine finlandesi.
25 Pertanto, la Repubblica di Finlandia contesta l’assunto secondo cui
la direttiva 91/271 impone la riduzione del carico di azoto in tutte le
acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e..
Infatti, conformemente ai requisiti previsti nella tabella 2
dell’allegato I della citata direttiva, si valuterebbe la necessità di
procedere alla riduzione del carico di azoto «a seconda della situazione
locale». La Commissione non avrebbe dimostrato che, laddove la direttiva
91/271 impone la riduzione del carico di azoto, le autorità finlandesi
non l’abbiano parimenti imposta, e ciò nell’ambito della valutazione
effettuata per ogni impianto di trattamento delle acque reflue urbane di
agglomerati con oltre 100 a.e., ai fini del rilascio o del rinnovo della
concessione ambientale richiesta in conformità con la normativa
nazionale.
26 Peraltro, la Repubblica di Finlandia fa valere che la «situazione
locale» di cui alla tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 si
limita alle aree acquatiche nelle quali le emissioni degli impianti di
trattamento possono causare il danno previsto da tale direttiva.
Inoltre, il requisito secondo il quale il carico di azoto dovrebbe in
ogni caso essere ridotto conformemente ai valori indicati in tale
tabella, a prescindere dal suo impatto sull’ambiente acquatico, sarebbe
contrario al principio di proporzionalità.
27 Per di più, la Repubblica di Finlandia solleva tre motivi principali
per giustificare la sua prassi consistente nel valutare la necessità di
ridurre il carico di azoto caso per caso per ogni impianto di
depurazione soggetto all’obbligo di ottenere una concessione ambientale
ai sensi della normativa nazionale. In primo luogo, tale Stato membro fa
valere che, in alcuni casi, la riduzione del carico di azoto nelle acque
reflue urbane non influenza affatto l’eutrofizzazione del Mar Baltico a
causa dell’assorbimento dell’azoto da parte dei laghi e dei corsi
d’acqua. In secondo luogo, non sarebbe escluso che, in talune
circostanze, la riduzione del carico di azoto abbia un effetto dannoso
sullo stato delle acque, in particolare provocando la proliferazione di
determinate alghe dannose. In terzo luogo, la Repubblica di Finlandia
rileva che non si può considerare che il tenue livello di trasferimento
dell’azoto proveniente dalla Baia di Botnia, la quale non presenta segni
di eutrofizzazione e nella quale l’azoto non è il nutriente limitante,
verso altre zone marine costituisca per le zone interessate una minaccia
ai sensi della direttiva 91/271.
Giudizio della Corte
28 Emerge dall’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271 che tutte le acque
reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., che si
riversano in un’area sensibile, avrebbero dovuto essere sottoposte ad un
trattamento più spinto di quello descritto all’art. 4 della citata
direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
29 A tale proposito, la Corte ha già statuito che è indifferente, per
avere uno scarico ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271,
che le acque reflue si riversino direttamente o indirettamente in
un’area sensibile (v., in tal senso, sentenza 25 aprile 2002, causa
C-396/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3949, punti 29-32). Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni,
ciò è conforme all’elevato livello di tutela disposto dalla politica
della Comunità in materia ambientale in forza dell’art. 174, n. 2, CE.
30 L’individuazione delle aree sensibili può basarsi, ai sensi
dell’allegato II, parte A, della direttiva 91/271, sull’eutrofizzazione,
sulla produzione di acqua potabile o sulle prescrizioni di altre
direttive.
31 Nel caso di specie è pacifico che, nel 1994, la Repubblica di
Finlandia ha individuato tutte le sue acque come aree sensibili
all’eutrofizzazione e che tutti gli impianti di trattamento di tale
Stato membro scaricano direttamente o indirettamente in tali aree.
32 Inoltre, l’art. 5, n. 3, della direttiva 91/271 determina a quali
regole deve sottostare il trattamento terziario degli scarichi in
siffatte aree sensibili. Consegue da tale norma, in combinato disposto
con le disposizioni cui essa rinvia, che gli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad
eutrofizzazione devono soddisfare ai requisiti di cui alla tabella 2
dell’allegato I di tale direttiva.
33 La Corte ha già dichiarato che tali requisiti si applicano fatte
salve le disposizioni di cui all’allegato II, parte A, lett. a), secondo
comma, della direttiva 91/271 (sentenza 23 settembre 2004, causa
C-280/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8573, punti 104 e 105). Il
punto ii) di tale disposizione prevede infatti che, relativamente alle
acque del litorale per le quali si constata uno scarso ricambio idrico,
ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, per gli
scarichi provenienti da agglomerati più estesi dev’essere prevista
l’eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri
che tale eliminazione non avrebbe alcun effetto sul livello
dell’eutrofizzazione.
34 La tabella 2 dell’allegato I di tale direttiva riguarda la riduzione
del fosforo e dell’azoto nelle acque reflue urbane. Dal titolo di tale
tabella risulta che, a seconda della situazione locale, si applicano uno
o entrambi i parametri. Proprio a seconda della situazione locale,
infatti, l’azoto o il fosforo, o entrambe le sostanze, devono essere
ridotte. Lo Stato membro può allora scegliere di applicare il valore
della concentrazione o la percentuale di riduzione.
35 Occorre precisare che la Commissione e la Repubblica di Finlandia
concordano sul fatto che l’eutrofizzazione del Mar Baltico costituisce
un grave problema ambientale e che tale fenomeno è provocato dalla
notevole concentrazione di azoto e fosforo, due sostanze tuttavia
indispensabili alla vita marina.
36 Come affermato dalla Commissione stessa, il meccanismo di limitazione
dell’eutrofizzazione causato dall’azoto e/o dal fosforo varia
considerevolmente da un’area marina del Mar Baltico all’altra, o anche
all’interno di una stessa area. Non esiste dunque una soluzione uniforme
al problema dell’eutrofizzazione per l’insieme del Mar Baltico.
37 Emerge dalle osservazioni presentate dalle parti che, in generale,
una delle sostanze nutrienti, che si tratti del fosforo o dell’azoto, è
presente in minor quantità rispetto all’altra e che tale scarsità limita
la proliferazione di alghe. Tale sostanza è quindi definita «fattore
limitante». Le acque di una zona possono essere sensibili all’una o
all’altra di tali sostanze, o anche ad entrambe. La riduzione del
fosforo e/o dell’azoto, in funzione della sensibilità di dette acque,
consente allora di limitare la proliferazione delle alghe.
38 Pertanto, non è opportuno adottare le stesse misure per ridurre
l’eutrofizzazione in parti diverse del Mar Baltico. La direttiva 91/271
prevede a tale proposito che spetta agli Stati membri valutare, a
seconda della situazione locale, quali sostanze - fosforo e/o azoto -
contribuiscano all’eutrofizzazione e adottare, in conformità con tale
valutazione, le misure di trattamento adeguate.
39 Come fatto valere dalla Repubblica di Finlandia, la direttiva 91/271
non impone dunque automaticamente una riduzione del carico di azoto
nonostante gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue
urbane si riversino nelle acque recipienti situate in un’area sensibile.
È il motivo relativo alla sensibilità di tali acque recipienti,
unitamente ad un esame della situazione locale, a determinare se l’azoto
e/o il fosforo debbano essere ridotti.
40 Pertanto, non può essere accolta l’interpretazione fornita dalla
Commissione, secondo la quale la sola circostanza che gli scarichi degli
impianti di trattamento di acque reflue urbane finiscano in un’area
sensibile consente di considerare che la direttiva 91/271 impone un
trattamento terziario dell’azoto. Conformemente all’art. 5, n. 5, della
citata direttiva, l’obbligo di riduzione del carico di azoto dipende
dalla misura in cui gli scarichi provenienti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini
drenanti in aree sensibili contribuiscono all’inquinamento di queste
ultime.
41 Poiché la determinazione del fattore limitante non è connessa
esclusivamente alla sensibilità delle acque recipienti, bensì anche
all’esistenza di un effetto inquinante degli scarichi che vi si
riversano, non si può affermare, come fa sostanzialmente la Commissione,
che, poiché il Mar Baltico propriamente detto è soggetto ad una forte
eutrofizzazione a causa sia dell’azoto sia del fosforo, e poiché gran
parte delle acque interne finlandesi si riversano in tale mare, i laghi
e i corsi d’acqua, nonché le acque costiere finlandesi, devono essere
considerati sensibili alle due sostanze.
42 Da tali considerazioni discende, contrariamente a quanto rilevato
dalla Commissione, che la direttiva 91/271 non prevede un obbligo
generale di imporre il trattamento terziario dell’azoto contenuto negli
scarichi di ogni impianto di trattamento di acque reflue urbane
provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..
43 Dato che la direttiva 91/271 impone la riduzione del fosforo e/o
dell’azoto a seconda della situazione locale, vale a dire della
sensibilità delle acque recipienti all’uno e/o all’altro nutriente e
dell’esistenza di un effetto inquinante degli scarichi su queste ultime,
si può procedere ad un esame congiunto degli impianti di trattamento in
causa i cui scarichi si riversano all’interno di uno stesso bacino
drenante.
44 Inoltre, a prescindere dal fatto che siano diretti o indiretti, gli
scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane situati
nello stesso bacino drenante di un’area sensibile devono soddisfare, in
forza dell’art. 5, n. 5, della direttiva 91/271, ai requisiti
applicabili alle aree sensibili unicamente nei limiti in cui tali
scarichi contribuiscono all’inquinamento di dette aree. Deve così
esistere un nesso di causalità tra detti scarichi e l’inquinamento delle
aree sensibili.
45 Alla luce delle considerazioni suesposte occorre esaminare se la
Commissione abbia dimostrato l’esistenza di siffatto nesso.
46 Si deve infatti ricordare che, secondo una giurisprudenza costante,
nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226
CE, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito
inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte tutti gli elementi
necessari affinché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento,
senza potersi basare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze
25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791,
punto 6, e 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione/Italia, Racc.
pag. I-3475, punto 26).
47 Inoltre, quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a
dimostrare la veridicità di determinati fatti che si sono verificati sul
territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo
contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti e le
conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenze 22 settembre
1988, causa 272/86, Commissione/Grecia, Racc. pag. 4875, punto 21,
nonché 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag.
I-7773, punti 84 e 86).
48 Si deve constatare, come emerge dal fascicolo, che gli impianti di
trattamento finlandesi sono dislocati su bacini drenanti le cui acque
recipienti sono costituite, in primo luogo, dal Golfo di Botnia, diviso
a sua volta in due aree marine che sono, da un lato, la Baia di Botnia
e, dall’altro, il Mare di Botnia, in secondo luogo dal Mar Baltico
propriamente detto e, in terzo luogo, dal Golfo di Finlandia.
49 Si deve pertanto verificare se la Commissione abbia dimostrato che
gli scarichi di azoto provenienti dagli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 10 000 a.e. situati nei
bacini drenanti pertinenti delle succitate aree marine contribuiscono
all’eutrofizzazione di tali aree.
Sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane nel
Golfo di Botnia
50 Tra gli impianti di trattamento di acque reflue urbane i cui scarichi
si riversano nel Golfo di Botnia, taluni riversano i propri scarichi
direttamente o indirettamente nella Baia di Botnia, altri scaricano
direttamente o indirettamente nel Mare di Botnia. Si possono dunque
esaminare congiuntamente gli impianti di trattamento di cui trattasi i
cui scarichi si riversano nello stesso bacino drenante.
- Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente
nella Baia di Botnia o nel suo bacino drenante
51 Le parti concordano nel considerare che la Baia di Botnia è l’unica
area considerevole del Mar Baltico che non è, in linea generale, colpita
dall’eutrofizzazione. Inoltre, la Commissione riconosce che il fosforo è
il fattore limitante nella Baia di Botnia. Peraltro, la Repubblica di
Finlandia fa valere che, quando l’autorità preposta alle concessioni
ambientali ritiene che la situazione locale lo imponga, si esige il
ritiro dell’azoto anche negli impianti di trattamento di acque reflue
situati sul litorale della Baia di Botnia.
52 La Commissione non ha pertanto dimostrato che, a causa della
situazione in cui versa la Baia di Botnia, la Repubblica di Finlandia
dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto in ogni impianto di
trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con
oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nella Baia di Botnia.
- Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente
nel Mare di Botnia o nel suo bacino drenante
53 Le parti non concordano in merito, da un lato, alla presenza di
un’eutrofizzazione nonché all’identificazione del fattore limitante nel
Mare di Botnia e, dall’altro, all’esistenza e agli eventuali effetti di
un trasferimento di azoto proveniente dal Golfo di Botnia e discendente
fino al Mar Baltico propriamente detto.
Sulla presenza di un’eutrofizzazione e sull’identificazione del fattore
limitante nel Mare di Botnia
54 Secondo i risultati degli studi allegati al fascicolo dalla
Repubblica di Finlandia, il Golfo di Botnia, comprensivo del Mare di
Botnia, è l’unica parte del Mar Baltico che non presenta segni evidenti
di eutrofizzazione.
55 La Commissione basa la sua affermazione, secondo la quale l’azoto
sarebbe un fattore limitante significativo dell’eutrofizzazione del Mare
di Botnia, su un rapporto, redatto nel 2004 su sua richiesta dal Water
Research Center, relativo alla trasposizione della direttiva 91/271 in
Finlandia (in prosieguo: il «rapporto del 2004»).
56 Tuttavia, emerge da tale rapporto che l’eutrofizzazione non è
generalmente considerata un problema nel Mare di Botnia, e
specificatamente nelle acque aperte del Golfo di Botnia. Inoltre, detto
rapporto sostiene che il mare dell’arcipelago è un’area di transizione
in termini di eutrofizzazione tra il Golfo di Finlandia e il Golfo di
Botnia. In detto rapporto si illustrava che la qualità dell’acqua in
tale area era in prevalenza soddisfacente.
57 Consegue da quanto esposto che la Commissione non ha dimostrato che
l’azoto sia un significativo fattore limitante dell’eutrofizzazione
nelle acque aperte del Mare di Botnia.
58 Secondo il rapporto del 2004 le acque costiere subiscono
un’eutrofizzazione a causa dello scarso ricambio idrico e degli elevati
carichi di nutrienti in tali acque. Inoltre, in tale rapporto si
sostiene che l’azoto è tendenzialmente un fattore limitante nelle acque
costiere finlandesi.
59 Occorre, a tale proposito, prendere in considerazione il punto ii)
dell’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della direttiva
91/271, in forza del quale nelle aree costiere gli scarichi provenienti
da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza
irrilevante, mentre quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono
invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell’azoto,
a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe alcun effetto sul livello
dell’eutrofizzazione.
60 La Repubblica di Finlandia ha fatto valere che, relativamente agli
impianti di trattamento di acque reflue situati sul litorale del Golfo
di Botnia, non si può considerare in via generale che l’azoto contenuto
in tali acque costituisca una minaccia ai sensi della citata direttiva,
a causa, in particolare, del fenomeno dell’assorbimento dell’azoto.
61 Peraltro, la Repubblica di Finlandia ha affermato, senza che la
Commissione abbia provato il contrario, che solo lo 0,3% della totalità
dell’azoto immesso ogni anno nel Mare di Botnia proviene dalle acque
reflue urbane che vi giungono dalla Baia di Botnia. Inoltre, secondo
tale Stato membro, l’effetto dell’eliminazione dell’azoto nel Golfo di
Botnia sul livello di eutrofizzazione del Mar Baltico propriamente detto
sarebbe talmente insignificante da non poter essere oggetto di
statistiche.
62 Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha dimostrato che,
a causa della situazione in cui versa il Mare di Botnia, la Repubblica
di Finlandia dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto
contenuto negli scarichi di ogni impianto di trattamento di acque reflue
urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e. che si riversano
nel Mare di Botnia.
Sull’esistenza e sugli eventuali effetti di un trasferimento di azoto
proveniente dal Golfo di Botnia e discendente fino al Mar Baltico
propriamente detto
63 La Commissione solleva che, in ogni caso, una considerevole quantità
di nutrienti viene trasportata tra i diversi bacini marini. Così, il 62%
della quantità totale di azoto scaricata direttamente o indirettamente
nella Baia di Botnia fluirebbe poi verso il Mare di Botnia, che sarebbe
un’area marina in cui l’azoto costituisce un importante fattore
limitante.
64 Da un lato, è vero che, come fatto valere dalla Commissione e dalla
Repubblica di Finlandia, occorre valutare l’obbligo di trattare l’azoto
in un’ottica globale, considerando sia la sensibilità delle acque
interne sia quella delle acque costiere recipienti. Nondimeno, si deve
considerare che la nozione di bacino drenante conosce dei limiti. Si
deve rilevare a tale proposito, che, secondo quanto ammesso dalla
Commissione in udienza, essa, contrariamente a quanto emerge dalla sua
replica, non sostiene che la Baia di Botnia e il Mare di Botnia possono
essere considerati bacini drenanti del Mar Baltico propriamente detto.
65 D’altro lato, si deve rilevare che la Repubblica di Finlandia non
contesta il fatto che l’azoto circola tra diverse aree marine, ma fa
valere che non si può dedurne che la situazione locale imponga una
riduzione dell’azoto per tutti gli impianti di trattamento di acque
reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e.
situati sui litorali di tali aree marine.
66 Si deve rilevare, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte,
che il Mar Baltico è un mare poco profondo, il che non favorisce il
ricambio idrico. Inoltre, come riconosciuto al punto 77 della sentenza 6
ottobre 2009, causa C-438/07, Commissione/Svezia (non ancora pubblicata
nella Raccolta), pronunciata lo stesso giorno della presente sentenza,
tra la Baia di Botnia e il Mare di Botnia il ricambio idrico è limitato
da ostacoli naturali collocati al nord dell’arcipelago di Kvarken.
Infatti, la Baia di Botnia e il Mare di Botnia sono fra loro collegati
da secche in cui le acque hanno una profondità massima di 25 metri.
67 Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha dimostrato
l’inesistenza di ostacoli fisici che limitano il trasferimento di azoto
tra i bacini marini di cui trattasi.
68 Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle
sue conclusioni, il Mare di Botnia è un vero collettore di azoto.
69 Pertanto, anche se è vero che l’azoto si trasferisce tra il Golfo di
Botnia e il Mar Baltico propriamente detto, la Commissione non ha
tuttavia dimostrato che lo scorrimento delle acque della Baia di Botnia
e del Mare di Botnia verso il Mar Baltico propriamente detto comporti il
trasporto di una rilevante quantità di inquinamento di azoto proveniente
dalle regioni settentrionali della Finlandia.
70 A tale proposito occorre rilevare che le parti concordano sulla
circostanza che circa l’11% di tutto l’azoto presente nel Mare di Botnia
si riversa nel Mar Baltico propriamente detto.
71 Tuttavia, come emerge dai documenti del fascicolo e dalle
osservazioni formulate dalla Repubblica di Finlandia in udienza, la
percentuale rilevante nel caso di specie è quella che rappresenta la
quantità di azoto scaricata dagli impianti di trattamento di acque
reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui
scarichi si riversano nel Golfo di Botnia, e che viene trasportata verso
il Mar Baltico. Per contro, il flusso totale di azoto non può essere
considerato, nella presente fattispecie, un elemento rilevante al fine
di determinare se l’azoto proveniente dai detti impianti debba essere
sottoposto ad un trattamento terziario.
72 Infatti, i documenti del fascicolo consentono di stabilire che i
nutrienti, tra cui l’azoto, sono originati da molteplici attività umane
e giungono infine in mare, in primo luogo, attraverso le emissioni
atmosferiche e i depositi che ne risultano, in secondo luogo, attraverso
gli scarichi di singole fonti situate lungo la costa o provenienti da
bacini drenanti, trasportati dai fiumi, nonché, in terzo luogo,
attraverso le dispersioni di fonti diffuse.
73 A tale proposito, i documenti del fascicolo consentono di stabilire
che, da un lato, gran parte dell’azoto presente nel Golfo di Botnia
proviene da scarichi di fonti diffuse. Dall’altro, nell’ambito di tale
categoria, l’agricoltura è l’attività umana che produce un’ingente parte
degli scarichi d’azoto.
74 Ne consegue che la quantità di azoto scaricata dagli impianti di
trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con
oltre 10 000 a.e. non corrisponde al tasso di azoto menzionato dalla
Commissione.
75 È pertanto difficile capire a cosa corrisponda il tasso di
trasferimento del 62% prospettato dalla Commissione. Siffatto tasso non
può, in ogni caso, corrispondere alla quantità di azoto contenuta negli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e..
76 Secondo le osservazioni della Repubblica di Finlandia in udienza, la
percentuale di trasferimento di azoto, che si riferisce esclusivamente
agli scarichi di tale nutriente provenienti dagli impianti di
trattamento di cui trattasi, si aggira intorno all’1,2%.
77 La Commissione non ha pertanto dimostrato che il trasporto di azoto
proveniente dagli impianti di trattamento finlandesi delle acque reflue
urbane degli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si
riversano nel Golfo di Botnia verso il Mar Baltico propriamente detto,
possa risultare significativo ai sensi della giurisprudenza. Secondo
quest’ultima il flusso di azoto provocato dalle acque reflue urbane che
si riversano nelle acque eutrofizzate dev’essere considerato
significativo se rappresenta all’incirca il 10% del flusso totale di
azoto (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 77).
78 Peraltro, la commissione Helcom, istituita nell’ambito della
convenzione del Mar Baltico, ha deciso, in occasione del vertice
ministeriale di Cracovia del 15 novembre 2007, un piano d’azione per il
Mar Baltico (Helcom Baltic Sea Action Plan). Tale piano, discusso in
udienza, prevede un limite massimo per gli scarichi di azoto e di
fosforo nonché la necessità di ridurre l’azoto e il fosforo nelle
diverse aree del Mar Baltico. Ne consegue che per la Baia di Botnia e il
Mare di Botnia non è necessario ridurre il tasso di azoto.
79 Se è incontestabile che, allo stesso tempo, detto piano d’azione
inciti a ridurre l’azoto nel Mar Baltico propriamente detto ad un
quantitativo di 94 000 tonnellate annue, si deve tuttavia rilevare, come
fatto valere dalla Repubblica di Finlandia in udienza, che tale obbligo
non riguarda tale Stato membro. Esso incombe, invece, sugli Stati
situati nell’area del bacino drenante del Mar Baltico propriamente
detto.
80 La Commissione non ha pertanto fornito la prova né, da un lato, che
gli scarichi di azoto provenienti dalle acque interne e da quelle
costiere della Baia di Botnia contribuiscano all’eutrofizzazione del
Mare di Botnia né, dall’altro, che l’azoto costituisca il principale
fattore limitante dell’eutrofizzazione del Mare di Botnia.
81 Dalle considerazioni che precedono deriva che la Commissione non ha
dimostrato che la quantità di azoto scaricata dagli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia
contribuisca all’eutrofizzazione nel Mar Baltico propriamente detto.
Pertanto, la Commissione non ha fornito la prova del fatto che la
Repubblica di Finlandia dovesse imporre un trattamento terziario
dell’azoto in ogni impianto di depurazione di acque reflue urbane
provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si
riversano nel Golfo di Botnia.
82 Si deve pertanto considerare che la Commissione non ha provato che la
Repubblica di Finlandia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza della direttiva 91/271 per quanto riguarda tutti gli impianti
di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con
oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia.
Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente
nel Mar Baltico propriamente detto o nel suo bacino drenante
83 Relativamente agli scarichi degli impianti di trattamento collocati
all’interno della parte meridionale della Finlandia e che trattano le
acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. situati
nel bacino drenante le cui acque vengono drenate verso le acque
sensibili all’azoto del Mar Baltico propriamente detto, la Repubblica di
Finlandia fa valere che non è necessario sottoporli ad un trattamento
terziario dell’azoto nei limiti in cui il fenomeno di assorbimento
naturale consente una sufficiente eliminazione di tale nutriente.
84 A tale proposito, emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che
l’assorbimento è un processo naturale che agisce nei laghi e nei corsi
d’acqua, i quali trattengono la maggior parte dell’azoto scaricato e lo
trasformano in gas inoffensivo, il che corrisponde anche al processo
utilizzato dagli impianti di trattamento nell’eliminare l’azoto.
L’assorbimento ha luogo in particolare nei bacini, laddove lo
scorrimento dell’acqua rallenta e il periodo di permanenza dura
normalmente diversi anni. Tale fenomeno si svolge in modo tale che
l’azoto viene soppresso con la sostanza organica nei sedimenti di fondo
dei bacini lacustri o grazie al processo di
nitrificazione/denitrificazione dei microbi sotto forma di azoto gassoso
nell’atmosfera.
85 La Commissione non contesta che l’assorbimento è un processo chimico
che si produce nell’acqua e diminuisce la concentrazione di azoto, ma fa
valere che tale processo non può essere utilizzato in sostituzione
dell’eliminazione dell’azoto mediante gli impianti di trattamento
prevista dalla direttiva 91/271, poiché ciò contrasterebbe con il
principio di precauzione. La Commissione considera, inoltre, che il
processo di assorbimento dell’azoto non consente un’eliminazione
durevole di quest’ultimo ed è soggetto alle variazioni stagionali.
86 Si deve anzitutto rilevare che nessuna disposizione della direttiva
91/271 osta a che l’assorbimento naturale dell’azoto possa essere
considerato un metodo di eliminazione dell’azoto dalle acque reflue
urbane.
87 In merito all’argomento sollevato dalla Commissione, secondo cui il
processo di assorbimento dell’azoto è troppo instabile per essere preso
in considerazione, si deve rilevare che la Repubblica di Finlandia ha
sottolineato, senza essere contraddetta da tale istituzione, che, nei
calcoli di bilancio per le sostanze delle aree acquatiche sui quali si
basano le analisi relative all’assorbimento, sono presi in
considerazione i processi di ritiro dall’acqua e di aggiunta nell’acqua
dell’azoto. Si terrebbe quindi conto della denitrificazione,
dell’assorbimento dell’azoto nei sedimenti, dell’assorbimento dell’azoto
da parte dell’atmosfera realizzato mediante le alghe blu e della
liberazione dell’azoto nell’acqua a partire dai sedimenti. La Repubblica
di Finlandia ha aggiunto che le annate eccezionali, sotto l’aspetto
idrologico, sono escluse dai calcoli per poter presentare risultati medi
su diversi anni.
88 Infine, occorre rammentare che, come rilevato al punto 44 della
presente sentenza, deve sussistere un nesso di causalità adeguato tra
gli scarichi e l’inquinamento delle aree sensibili. Pertanto, benché le
acque del Mar Baltico propriamente detto subiscano un’eutrofizzazione a
causa, in particolare, dell’azoto, fintantoché la Commissione non abbia
dimostrato che gli scarichi di azoto degli impianti di trattamento di
acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e.,
che si riversano nel Mar Baltico propriamente detto, contribuiscono
all’eutrofizzazione di tale mare, un trattamento terziario dell’azoto
non dev’essere imposto in ciascuno di tali impianti.
89 Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle
sue conclusioni, la tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 non
impone, nell’ambito di un trattamento terziario, un trattamento completo
bensì, per quanto riguarda l’azoto, una riduzione che consente di
raggiungere un valore di 15 mg/l per gli agglomerati con un numero di
a.e. tra i 10 000 e i 100 000 o una percentuale minima di riduzione tra
il 70 e l’80%. Uno scarico indiretto di azoto nelle acque sensibili a
quest’ultimo comporta dunque l’obbligo di ridurre l’azoto unicamente se,
per un impianto di trattamento, più del 30% dell’azoto contenuto nelle
acque reflue urbane raggiunge tali aree sensibili.
90 Occorre dunque verificare se la Commissione abbia dimostrato che gli
scarichi di ogni impianto di trattamento delle acque reflue urbane degli
agglomerati con oltre 10 000 a.e., che si riversano direttamente nel Mar
Baltico propriamente detto o nel suo bacino drenante, non sono conformi
a tali prescrizioni.
91 In primo luogo, come rilevato dalla Repubblica di Finlandia, il
territorio di tale Stato membro è costituito da numerosi laghi e corsi
d’acqua. La Repubblica di Finlandia ha inoltre aggiunto, senza essere
contraddetta dalla Commissione, che le acque dolci formano spesso corsi
fluviali in seno ai quali brevi fiumi collegano diversi laghi che si
susseguono prima che le acque si riversino nelle acque costiere. Alla
luce di ciò si deve constatare che le caratteristiche naturali del
territorio finlandese sembrano tali da favorire l’assorbimento
dell’azoto.
92 In secondo luogo, occorre rilevare che la Repubblica di Finlandia
sostiene che, nella maggior parte dei laghi e dei corsi d’acqua, l’azoto
non influisce sull’eutrofizzazione in quanto il nutriente che regola
l’eutrofizzazione è il fosforo. È giocoforza constatare che la
Commissione non è stata in grado di confutare tale argomento.
93 In terzo luogo, la Repubblica di Finlandia ha affermato, senza essere
contraddetta dalla Commissione, che un impianto di trattamento classico
attrezzato per una depurazione meccanica, biologica e chimica, procede
sempre ad una determinata eliminazione dell’azoto, anche qualora esso
non sia specificatamente attrezzato a tal fine. La riduzione di azoto in
siffatto impianto di trattamento equivale in media al 30%.
94 Alla luce delle considerazioni che precedono e in considerazione dei
dati tecnici e scientifici forniti dalle parti, per quanto riguarda gli
scarichi degli impianti di trattamento che si riversano, direttamente o
indirettamente, nel Mar Baltico propriamente detto, la Commissione non
ha dimostrato che gli effetti congiunti della riduzione dell’azoto
mediante, da un lato, gli impianti di trattamento, e, dall’altro,
l’assorbimento naturale, non consentono di raggiungere il tasso minimo
di eliminazione dell’azoto imposto dalla direttiva 91/271.
95 Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha provato che la
Repubblica di Finlandia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza della direttiva 91/271 relativamente agli scarichi di tutti gli
impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli
agglomerati con oltre 10 000 a.e. che si riversano direttamente o
indirettamente nel Mar Baltico propriamente detto.
Sugli scarichi degli impianti di trattamento che si riversano
direttamente nel Golfo di Finlandia o nel suo bacino drenante
96 Per quanto riguarda gli scarichi degli impianti di trattamento
situati all’interno della parte meridionale della Finlandia e che
trattano le acque reflue degli agglomerati situati nel bacino drenante
le cui acque vengono drenate verso le acque sensibili all’azoto del
Golfo di Finlandia, la Repubblica di Finlandia fa valere che non è
necessario sottoporli ad un trattamento terziario dell’azoto nei limiti
in cui il fenomeno di assorbimento naturale consente una sufficiente
eliminazione di tale nutriente.
97 Si deve rilevare a tale proposito che le constatazioni effettuate ai
punti 84-94 della presente sentenza, riguardanti gli impianti di
trattamento i cui scarichi si riversano direttamente o indirettamente
nel Mar Baltico propriamente detto, sono applicabili mutatis mutandis
agli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente o
indirettamente nel Golfo di Finlandia.
98 La Repubblica di Finlandia afferma che, a causa del fenomeno
dell’assorbimento, l’azoto presente nell’acqua trattata dagli impianti
di trattamento situati sulle sponde dei laghi e dei corsi d’acqua non si
riversa in proporzioni considerevoli nelle acque del Golfo di Finlandia,
dove potrebbe causare pregiudizio. Tale Stato membro ha affermato, senza
che la Commissione lo contraddica o provi il contrario a tale proposito,
che l’azoto è assorbito nei laghi finlandesi in proporzioni comprese tra
il 19 e l’82%.
99 Indiscutibilmente il piano d’azione per il Mar Baltico, menzionato al
punto 78 della presente sentenza, ha previsto che gli Stati parti alla
convenzione sul Mar Baltico sono tenuti ad eliminare 6 000 tonnellate di
azoto dal Golfo di Finlandia. Tuttavia, per la totalità del Mar Baltico,
la parte di diminuzione del carico di azoto attribuibile alla Repubblica
di Finlandia ammonta a sole 1 200 tonnellate annue.
100 La Repubblica di Finlandia sottolinea inoltre che, fra il carico
totale di azoto originato dall’uomo in Finlandia, la parte attribuibile
alle acque reflue urbane ammonta a circa il 15%. Si deve rilevare che
tale affermazione è corroborata dalle conclusioni di studi allegati al
fascicolo, secondo le quali l’agricoltura è ampiamente responsabile
dell’inquinamento nel Golfo di Finlandia.
101 È quindi giocoforza constatare che la Commissione non ha fornito
alcuna prova del fatto che gli scarichi di azoto degli impianti di
trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con
oltre 10 000 a.e. che vengono riversati direttamente nel Golfo di
Finlandia o nel suo bacino drenante contribuiscano in modo significativo
all’eutrofizzazione in tale golfo. Orbene, come ricordato al punto 46
della presente sentenza, ad essa spettava di fornire siffatte prove nel
caso di specie.
102 Non è pertanto dimostrato che le autorità nazionali finlandesi
debbano imporre un trattamento terziario dell’azoto per gli impianti di
trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con
oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano direttamente nel Golfo di
Finlandia o nel suo bacino drenante.
103 Consegue quindi da quanto precede che il ricorso della Commissione
dev’essere respinto.
Sulle spese
104 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Repubblica di Finlandia ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta
soccombente, dev’essere condannata alle spese. In applicazione del n. 4,
primo comma, dello stesso articolo, il Regno di Svezia, intervenuto
nella causa, sopporta le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
3) Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese.
Firme
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