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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. I, 14/05/2009, Sentenza C-34/08
AGRICOLTURA - Organizzazione comune dei mercati - Quote latte - Prelievo -
Validità del regolamento (CE) n. 1788/2003 - Obiettivi della politica
agricola comune - Principi di non discriminazione e di proporzionalità -
Determinazione del quantitativo di riferimento nazionale - Criteri -
Rilevanza del criterio di uno Stato membro deficitario. La circostanza
che il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che
stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
non prenda in considerazione, nell’ambito della determinazione del
quantitativo di riferimento nazionale, il carattere deficitario dello Stato
membro interessato non è tale da incidere sulla conformità del medesimo
regolamento agli obiettivi previsti in particolare dall’art. 33, n. 1, lett.
a) e b), CE. Inoltre, l’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce del
principio di non discriminazione, non ha reso manifesto alcun elemento atto
ad inficiare la validità di tale regolamento. Infine, l’esame del
regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di proporzionalità, non ha
reso manifesto alcun elemento atto ad inficiare la validità di tale
regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 14/05/2009, Sentenza C-34/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 maggio 2009 (*)
«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Quote latte -
Prelievo - Validità del regolamento (CE) n. 1788/2003 - Obiettivi della
politica agricola comune - Principi di non discriminazione e di
proporzionalità - Determinazione del quantitativo di riferimento
nazionale - Criteri - Rilevanza del criterio di uno Stato membro
deficitario»
Nel procedimento C-34/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Padova con
decisione 23 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2008,
nella causa
Azienda Agricola Disarò Antonio e altri
contro
Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl,
con l’intervento di:
Azienda Agricola De Agostini Lorenzo,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešic
(relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15
gennaio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
- per l’Azienda Agricola Disarò Antonio e altri, dagli avv.ti P.
Chiarelli e A. Cimino;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H.
Tserepa-Lacombe e dal sig. D. Nardi, in qualità di agenti;
- per il Consiglio dell’Unione europea, dai sigg. M. Moore, A. Vitro e
G. Castellan, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 3 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la validità del
regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che
stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123), alla luce delle finalità della
politica agricola comune elencate all’art. 33, n. 1, CE, nonché alla
luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra le
società Azienda Agricola Disarò Antonio e altri (in prosieguo: le
«ricorrenti nella causa principale») e la Cooperativa Milka 2000 Soc.
coop. arl (in prosieguo: la «Cooperativa Milka»), a proposito della
contestazione di un debito, dovuto dalle società in parola, riguardante
il prelievo supplementare per le campagne del latte dal 1995/1996 al
2003/2004 e successive.
Contesto normativo
3 Considerato il permanere di uno squilibrio fra l’offerta e la domanda
nel settore lattiero, il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984,
n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha instaurato nel settore
di cui trattasi un regime di prelievo supplementare, dovuto sui
quantitativi di latte che superano un quantitativo di riferimento da
determinarsi.
4 Detto regime è iniziato il 2 aprile 1984 ed è stato successivamente
prorogato a varie riprese, da ultimo ad opera del regolamento n.
1788/2003, fino al 31 marzo 2015.
5 Ai sensi del terzo ‘considerando’ del citato regolamento, obiettivo
principale del regime di prelievo è, in sostanza, ridurre il divario tra
l’offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali.
6 Il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1788/2003 stabilisce, in
particolare, che i produttori sono debitori verso lo Stato membro del
pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il
superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.
7 Secondo il ventiduesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, il
prelievo di cui trattasi è destinato principalmente a regolarizzare e a
stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari, cosicché risulta
opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del
settore lattiero.
8 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento in parola, i quantitativi
di riferimento nazionali sono stabiliti nell’allegato I per ciascuno
Stato membro. Secondo il n. 3 del citato articolo, detti quantitativi
possono essere oggetto di riesame alla luce della situazione generale
del mercato e delle condizioni specifiche esistenti in taluni Stati
membri.
9 In applicazione del combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 6 del
regolamento n. 1788/2003, ai produttori lattiero-caseari vengono
attribuiti quantitativi di riferimento individuali il cui totale non è
superiore al quantitativo di riferimento nazionale. Se il quantitativo
di riferimento nazionale è superato, lo Stato membro interessato, in
forza dell’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento, deve versare alla
Comunità un prelievo il cui importo dipende dall’entità di detto
superamento.
10 Conformemente all’art. 4, n. 1, del citato regolamento, il prelievo è
quindi interamente ripartito tra i produttori che hanno contribuito a
ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali e, secondo
il n. 2 della disposizione di cui trattasi, tale prelievo è dovuto
soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento
disponibili per i produttori in questione.
11 L’art. 6, n. 5, del menzionato regolamento prevede, sostanzialmente,
che i quantitativi di riferimento individuali siano adattati, se del
caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi.
12 L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1788/2003 dispone, in sostanza,
che gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i
produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano
all’organismo competente dello Stato membro l’importo di tali
contributi, che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori
responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni
mezzo appropriato.
13 Ai sensi dell’art. 22 del regolamento in parola, il prelievo è
considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati
agricoli, mentre quanto derivante dal medesimo prelievo è destinato al
finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario.
Causa principale e questioni pregiudiziali
14 Le ricorrenti nella causa principale, aziende produttrici di latte,
sono socie della Cooperativa Milka, società cooperativa incaricata, in
qualità di «primo acquirente», di riscuotere il prelievo conformemente
all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1788/2003.
15 A titolo di detto prelievo vengono richiesti importi molto
significativi alle aziende in questione.
16 Le ricorrenti nella causa principale hanno contestato, dinanzi ai
giudici nazionali, gli importi in parola, mettendo in discussione la
validità del regolamento n. 1788/2003 e il criterio di riparto da esso
instaurato tra gli Stati membri del quantitativo globale garantito
complessivamente per la Comunità europea e, più specificamente,
l’applicazione di tale criterio alla Repubblica italiana.
17 In proposito esse fanno valere, segnatamente, la violazione dei
principi di non discriminazione e di proporzionalità.
18 Relativamente all’asserita violazione del principio di non
discriminazione esse sostengono che, per determinare in modo definitivo
il quantitativo globale garantito alla Repubblica italiana, la Comunità
ha preso in considerazione solamente i dati forniti dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per la produzione lattiera di un anno di
riferimento, ossia il 1983, dati che sono stati utilizzati come base per
calcolare detto quantitativo per gli anni successivi, il che ha condotto
a qualificare a torto i produttori italiani come «eccedentari».
19 Il regolamento n. 1788/2003 tratterebbe quindi gli Stati membri
deficitari e quelli eccedentari in modo identico, il che costituirebbe
una violazione del principio di non discriminazione che non può essere
giustificata alla luce del diritto comunitario.
20 Quanto alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, le
ricorrenti nella causa principale asseriscono che siffatto mancato
aggiornamento dei volumi di produzione penalizza i piccoli produttori,
poiché impedisce il loro sviluppo e adeguamento strutturale e, in taluni
casi, ne pone in forse la stessa sopravvivenza, venendo meno un’adeguata
remunerazione dei fattori produttivi.
21 In tale contesto, il Tribunale ordinario di Padova ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se il regolamento [n. 1788/2003], che istituisce un prelievo
supplementare a carico delle produzioni lattiero-casearie eccedenti la
quota nazionale attribuita, senza considerare l’aggiornamento periodico
del quantitativo attribuito a ciascun Paese comunitario previa verifica
in concreto delle rispettive produzioni, sia compatibile con l’art. 32
[CE] e con le finalità della politica agricola comune ivi previste,
quali l’incremento della produttività dell’agricoltura, lo sviluppo del
progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione
agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in
particolare della manodopera, dal momento che tale meccanismo grava
anche sui produttori lattiero-caseari italiani, pregiudicandone sia un
tenore di vita equo sia lo sviluppo a causa della inadeguata
remunerazione dei fattori produttivi e tanto perché in realtà l’Italia è
un paese deficitario (...), costretto a ricorrere alla importazione di
materia prima per sostenere le industrie di trasformazione e di
commercializzazione di prodotti di qualità (…).
2) Se il [citato] regolamento (...) n. 1788/2003 sia compatibile con
l’art. 33 [CE] laddove esso prevede l’organizzazione del mercato comune,
ma al contempo stesso esclude qualsiasi discriminazione fra produttori o
consumatori della Comunità, mentre invece la uniforme applicazione del
prelievo (...), senza effettiva identificazione tra produttori
deficitari ed eccendentari, finisce con [il] discriminare i produttori
italiani appartenenti [al] paese deficitario.
3) Se il [citato] regolamento (...) n. 1788/2003 sia compatibile con
l’art. 34 [CE] laddove prevede che il perseguimento degli obiettivi
contemplati dall’art. 33 “deve escludere qualsiasi discriminazione fra
produttori e consumatori della Comunità”, mentre tale discriminazione è
creata dal regolamento che, al fine del contributo supplementare,
richiede una contribuzione uniforme sia a produttori appartenenti a
paesi eccedentari sia a quelli deficitari quali l’Italia.
4) Se il regolamento n. 1788/2003 (...) sia compatibile con il principio
di proporzionalità riconosciuto dall’art. 5 [CE] laddove esso limita
l’azione della Comunità “a quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi del presente Trattato” mentre l’applicazione uniforme del
prelievo (...) eccede la stessa finalità di una organizzazione comune
del mercato perché perpetua a carico della media degli addetti agricoli
italiani una bassa produttività, bassi redditi e la necessità di un
permanente bisogno di sostegno pubblico».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se la circostanza che il regolamento n. 1788/2003 non prenda in
considerazione, nell’ambito della determinazione del quantitativo di
riferimento nazionale, il carattere deficitario dello Stato membro
interessato sia tale da incidere sulla conformità di detto regolamento
agli obiettivi previsti in particolare dall’art. 33, n. 1, lett. a) e
b), CE.
Argomenti delle parti
23 Le ricorrenti nella causa principale sostengono che il quantitativo
di riferimento nazionale garantito alla Repubblica italiana nel 1983 era
basato su dati statistici errati, poiché non tenevano conto del
carattere deficitario dello Stato membro in parola. Di conseguenza,
anche dopo vari aumenti di tale quantitativo a partire da quell’anno
conformemente al meccanismo previsto dal regolamento n. 1788/2003, il
quantitativo di riferimento nazionale assegnato alla Repubblica italiana
non corrisponderebbe che alla metà dei bisogni dell’Italia. Pertanto,
considerando che i produttori lattiero-caseari italiani potrebbero
conseguire gli obiettivi di cui all’art. 33 CE solo superando il
quantitativo nazionale, il regolamento n. 1788/2003 non terrebbe debito
conto degli obiettivi enunciati all’art. 33 CE.
24 Il Consiglio dell’Unione europea fa valere che le ricorrenti nella
causa principale chiedono un regime nell’ambito del quale la fissazione
delle quote si basi sul carattere «eccedentario» o «deficitario» dello
Stato membro interessato. In proposito tale istituzione ricorda che il
regolamento n. 1788/2003, stabilendo le quote latte a livello
comunitario, non ripartisce il mercato nel modo auspicato dalle
ricorrenti nella causa principale, poiché l’art. 34 CE prevede
un’organizzazione europea del mercato. Sarebbe pertanto errato
pretendere l’instaurazione di un regime speciale per uno Stato membro
deficitario come la Repubblica italiana.
25 Il Consiglio sottolinea che il regime delle quote latte in vigore non
è incompatibile con le finalità della politica agricola comune.
Nell’ambito dell’art. 33 CE il legislatore comunitario è chiamato ad
assicurare lo sviluppo razionale della produzione agricola e un impiego
migliore dei fattori di produzione, nonché a stabilizzare i mercati. Ai
fini di quest’ultimo obiettivo il Consiglio ha adottato il prelievo sui
quantitativi di latte commercializzati. Orbene, la Corte ha dichiarato
che le istituzioni, in considerazione delle circostanze economiche,
possono dare all’uno o all’altro di detti obiettivi la precedenza
temporanea.
26 Di conseguenza il Consiglio ritiene che il prelievo dovuto ai sensi
del regolamento n. 1788/2003 non violi gli artt. 33 CE e 34 CE e sia
applicabile a prescindere dallo Stato membro in cui il produttore
interessato sia stabilito.
27 La Commissione delle Comunità europee sostiene che l’accertamento in
concreto dell’equilibrio fra domanda ed offerta di latte in un
determinato Stato membro, al fine di identificare se quest’ultimo sia
deficitario o meno, non è rilevante ai fini del perseguimento delle
finalità della politica agricola comune. Essa precisa che la Corte si è
già pronunciata negativamente sulla rilevanza dell’argomentazione basata
sul deficit quale elemento determinante nella valutazione del
perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune e che
siffatto ragionamento è applicabile per analogia ad una fattispecie come
quella della causa principale.
28 Secondo la Commissione, l’instaurazione del prelievo sul latte è
conforme all’obiettivo di stabilizzazione del mercato. Relativamente
agli altri obiettivi previsti all’art. 33 CE, ossia l’incremento della
produttività dell’agricoltura e lo sviluppo razionale della produzione
agricola, come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, la
Commissione aggiunge che, successivamente all’introduzione del regime
delle quote e del prelievo supplementare, in Italia si sono verificati:
- una diminuzione del numero delle aziende produttrici, da 182 000 nel
1988/1989 a 49 000 nel 2006/2007;
- un aumento del rendimento per mucca da latte da 3 900 a 6 000 litri
per anno, e
- un costante superamento del prezzo medio del latte.
29 Di conseguenza, la Commissione conclude che l’esame della prima
questione pregiudiziale non rivela alcun elemento atto ad inficiare la
validità del regolamento n. 1788/2003 per incompatibilità con le
finalità della politica agricola comune di cui all’art. 33 CE.
Soluzione della Corte
- Sul carattere deficitario di uno Stato membro quale elemento rilevante
ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale
30 Le ricorrenti nella causa principale fanno valere, sostanzialmente,
che il sistema di determinazione del «quantitativo di riferimento
nazionale» ai sensi del regolamento n. 1788/2003 avrebbe dovuto prendere
in considerazione anche il carattere deficitario della Repubblica
italiana. Orbene, alla Repubblica italiana sarebbe stato attribuito un
quantitativo di riferimento che corrisponde approssimativamente alla
metà del suo fabbisogno nazionale, mentre, per il resto, essa sarebbe
costretta ad importare latte da altri Stati membri.
31 A tale proposito occorre ricordare che il carattere deficitario di
uno Stato membro non costituisce uno degli elementi rilevanti per la
determinazione del quantitativo di riferimento nazionale (v., in tal
senso, sentenza 20 settembre 1988, causa C-203/86, Spagna/Consiglio,
Racc. pag. 4563, punto 29).
32 Se è certo vero che, nella citata sentenza, era in discussione una
riduzione del quantitativo di riferimento nazionale, si deve, ciò
nondimeno, sottolineare che il medesimo ragionamento va parimenti
applicato agli aumenti di tale quantitativo. Infatti, l’«obiettivo
principale» del regolamento n. 1788/2003 ai sensi del suo terzo
‘considerando’ è affrontare il divario tra l’offerta e la domanda dei
prodotti lattiero-caseari, tanto per le riduzioni quanto per gli aumenti
del quantitativo di riferimento.
33 Peraltro, per raggiungere detto obiettivo è richiesto uno sforzo di
solidarietà cui devono partecipare allo stesso modo tutti i produttori
della Comunità (v. sentenze 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti, Racc.
pag. 2301, punto 32, e Spagna/Consiglio, cit., punto 29). Il meccanismo
del mercato agricolo comune, infatti, presuppone che gli Stati membri la
cui domanda nazionale di latte superi l’offerta possano importarlo prima
di tutto dagli Stati membri la cui domanda di latte è inferiore
all’offerta. Inoltre, le ricorrenti nella causa principale hanno
sostenuto in udienza che il quantitativo globale di riferimento della
Comunità non è stato superato, cosicché si può dedurne che esse non
asseriscono che la domanda globale di latte nella Comunità superi
l’offerta dello stesso.
34 Ne deriva che la considerazione del carattere deficitario dello Stato
membro interessato è priva di rilevanza relativamente a ciò che concerne
la determinazione del «quantitativo di riferimento nazionale» ai sensi
del regolamento n. 1788/2003 e che l’argomentazione delle ricorrenti
nella causa principale sostenuta a riguardo dev’essere respinta.
35 Le ricorrenti nella causa principale fanno quindi valere che
utilizzare il 1983 come anno di riferimento è errato, in quanto siffatto
riferimento non è stato stabilito secondo il criterio del carattere
deficitario dello Stato membro interessato.
36 Va osservato, in primo luogo, che dal punto 34 della presente
sentenza risulta che detto criterio è privo di qualsivoglia rilevanza ai
fini della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale.
Tale ragionamento vale a fortiori rispetto alla rilevanza del criterio
in parola relativamente all’introduzione, da parte del regolamento n.
856/84, del regime dei quantitativi di riferimento.
37 In secondo luogo, dalla giurisprudenza discende che, allorché
l’attuazione di una politica comune implica, da parte del Consiglio, la
valutazione di una situazione economica complessa, il potere
discrezionale spettante all’istituzione non riguarda esclusivamente la
natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una
certa misura, l’accertamento dei dati di fatto, in particolare nel senso
che essa può eventualmente fondarsi su accertamenti globali (v., in
particolare, sentenza 17 luglio 1997, cause riunite C-248/95 e C-249/95,
SAM Schiffahrt e Stapf, Racc. pag. I-4475, punto 25).
38 In terzo e ultimo luogo, si deve rilevare che dal nono ‘considerando’
del regolamento n. 856/84 risulta che la determinazione del quantitativo
di riferimento nazionale per la Repubblica italiana è basata su criteri
particolarmente favorevoli. L’anno 1983, difatti, è stato scelto come
anno di riferimento considerando che, in tale Stato membro, la raccolta
della produzione lattiera nel 1981 era stata la più scarsa degli ultimi
dieci anni, la resa media per vacca era stata inferiore alla media
comunitaria e l’aumento apparente delle consegne tra il 1981 ed il 1983
corrispondeva in misura sostanziale ad un’evoluzione strutturale
consistente in una riduzione delle consegne dirette compensate da un
aumento delle consegne alle latterie.
39 Ne consegue che il menzionato argomento delle ricorrenti nella causa
principale relativo alla scelta dell’anno 1983 come anno di riferimento
deve essere respinto.
40 Le ricorrenti nella causa principale sostengono tuttavia che, in base
alla sentenza 14 marzo 2002, causa C-340/98, Italia/Consiglio (Racc.
pag. I-2663), il carattere deficitario della produzione dello Stato
membro interessato deve essere preso in considerazione nell’ambito della
politica comune del latte analogamente a quanto accade nell’ambito di
quella dello zucchero.
41 A tale riguardo basti osservare che siffatto criterio figura
esplicitamente nella normativa comunitaria relativa al regime dello
zucchero di cui si trattava nella causa citata. Per contro, se il
legislatore comunitario avesse inteso prevedere il carattere deficitario
della produzione dello Stato membro interessato come uno dei criteri
rilevanti per la determinazione del «quantitativo di riferimento
nazionale» ai sensi del regolamento n. 1788/2003, avrebbe potuto farlo
agevolmente tramite un rinvio in detto regolamento. Orbene, ciò non si è
verificato, e pertanto l’argomento in parola deve essere respinto.
42 Va parimenti respinto l’argomento delle ricorrenti nella causa
principale secondo cui esse si troverebbero obbligate a cofinanziare
eccedenze di cui non sono responsabili. Infatti, secondo il quinto
‘considerando’ come pure dell’art. 4 del regolamento n. 1788/2003, i
produttori che hanno contribuito al superamento sono debitori verso lo
Stato membro del pagamento del contributo al prelievo dovuto soltanto
per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento
disponibili, non risultando quindi possibile accertare più precisamente
i produttori o gli Stati membri responsabili di un’eventuale
sovrapproduzione di latte.
43 Da quanto precede deriva che il carattere deficitario dello Stato
membro interessato non può essere ritenuto uno dei criteri rilevanti per
la determinazione del «quantitativo di riferimento nazionale» ai sensi
del regolamento n. 1788/2003.
- Sulla conformità del regolamento n. 1788/2003 agli obiettivi dell’art.
33, n. 1, CE
44 Va innanzitutto ricordato che il legislatore comunitario dispone, in
materia di politica agricola comune, di un ampio potere discrezionale
corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE - 37 CE
gli attribuiscono (sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C-37/06 e
C-58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, Racc. pag. I-69, punto 34).
45 Per quanto riguarda più specificamente gli obiettivi della politica
agricola comune previsti all’art. 33 CE, le istituzioni comunitarie
devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da
eventuali contraddizioni fra questi obiettivi considerati separatamente
e, se del caso, dare all’uno o all’altro di essi la preminenza
temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura
economica in considerazione dei quali essi adottano le proprie decisioni
(v., in particolare, sentenza 19 marzo 1992, causa C-311/90, Hierl,
Racc. pag. I-2061, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
46 Occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 33, n. 1, CE, le finalità
della politica agricola comune sono:
«(...)
a) incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il
progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione
agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in
particolare della manodopera;
b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola,
grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro
che lavorano nell’agricoltura;
c) stabilizzare i mercati;
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».
47 Orbene, si deve ricordare che il regolamento n. 1788/2003 si
inserisce nell’ambito dell’obiettivo di stabilizzazione dei mercati, il
quale è esplicitamente fissato dall’art. 33, n. 1, lett. c), CE (v., per
analogia, sentenza Hierl, cit., punto 10).
48 Da un lato, così come emerge dal punto 4 della presente sentenza, il
regolamento in parola ha prorogato il regime di prelievo sui
quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di
riferimento definito per ciascuno Stato membro.
49 D’altro canto, ai sensi del terzo ‘considerando’ del regolamento n.
1788/2003, l’obiettivo principale di quest’ultimo è di ridurre il
divario tra l’offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire
un migliore equilibrio del mercato. Del resto, secondo il ventiduesimo
‘considerando’ del medesimo regolamento, il prelievo dallo stesso
previsto è destinato a stabilizzare i mercati agricoli.
50 È giocoforza osservare, peraltro, che il perseguimento di detto
obiettivo è limitato sotto il profilo temporale e si protrae, come
risulta dal punto 4 della presente sentenza, fino al 31 marzo 2015.
51 In tale contesto, ne discende che, accordando la preminenza
temporanea all’obiettivo della «stabilizzazione dei mercati» ai sensi
dell’art. 33, n. 1, CE, il Consiglio, con l’adozione del regolamento n.
1788/2003, non ha oltrepassato i confini del suo «potere discrezionale»
ai sensi della giurisprudenza rammentata al punto 45 della presente
sentenza.
52 È peraltro necessario ricordare che la stabilizzazione del mercato
non è il solo obiettivo perseguito dal regolamento n. 1788/2003. Occorre
riscontrare, infatti, che risulta già implicitamente dalla nozione di
«obiettivo principale» cui rinvia il terzo ‘considerando’ di tale
regolamento che quest’ultimo non si prefigge un unico obiettivo.
53 Riguardo, più specificamente, agli obiettivi posti in evidenza dal
giudice del rinvio, come pure dalle ricorrenti nella causa principale,
risulta da costante giurisprudenza che il regime di prelievo mira a
ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero,
caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione
lattiera, e si iscrive dunque nell’ambito delle finalità di sviluppo
razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di
vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una
stabilizzazione del reddito di quest’ultima (sentenza 25 marzo 2004,
cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e
da C-497/00 a C-499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., Racc. pag.
I-2943, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
54 Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, in seguito
all’introduzione del regime di prelievo, si è, tra l’altro, verificato
in Italia un aumento significativo del rendimento annuo per vacca da
latte, nonché un costante superamento del prezzo medio del latte.
55 Occorre aggiungere, come fatto valere dalla Commissione e dal
Consiglio, che, nel periodo che va dal 1984/1985 al 2006/2007, la somma
dei quantitativi di riferimento nazionali per i dieci Stati membri è
diminuita nel complesso del 2%, mentre il quantitativo di riferimento
della Repubblica italiana è cresciuto del 6% ed è stato fissato
nell’allegato I del regolamento n. 1788/2003 in 10 530 060 tonnellate.
56 Del resto, conformemente all’art. 1, n. 3, del menzionato
regolamento, è prevista la possibilità di riesaminare i quantitativi di
riferimento nazionali fissati all’allegato I del medesimo regolamento
alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni
specifiche esistenti in taluni Stati membri, così che, secondo l’ultima
modifica apportata dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 2008, n.
248, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda
le quote nazionali per il latte (GU L 76, pag. 6), il quantitativo di
riferimento è stato aumentato a favore di tutti gli Stati membri e, per
la Repubblica italiana, è stato fissato in 10 740 661,2 tonnellate. Di
conseguenza, non è escluso che l’incremento del citato quantitativo di
riferimento abbia condotto, conformemente all’art. 6, n. 5, del
regolamento n. 1788/2003, anche ad un aumento, in tale Stato, dei
quantitativi di riferimento individuali.
57 Tutto ciò premesso, occorre risolvere la prima questione nel senso
che la circostanza che il regolamento n. 1788/2003 non prenda in
considerazione, nell’ambito della determinazione del quantitativo di
riferimento nazionale, il carattere deficitario dello Stato membro
interessato non è tale da incidere sulla conformità del medesimo
regolamento agli obiettivi previsti in particolare dall’art. 33, n. 1,
lett. a) e b), CE.
Sulla seconda e terza questione
58 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice
del rinvio chiede, sostanzialmente, se il regolamento n. 1788/2003 violi
il principio di non discriminazione in quanto, nell’ambito della
determinazione del quantitativo di riferimento nazionale, non prende in
considerazione il carattere deficitario dello Stato membro interessato.
Argomenti delle parti
59 Le ricorrenti nella causa principale sostengono, in sostanza, che il
principio di non discriminazione comporta anche il divieto di trattare
in modo uguale situazioni diverse. Nella fattispecie oggetto della causa
principale il regolamento n. 1788/2003 tratterebbe in modo uguale
situazioni che non lo erano e tanto meno lo sono oggi, poiché il
carattere sensibilmente deficitario della produzione italiana non
sarebbe stato preso in considerazione, e, di conseguenza, detto
regolamento violerebbe il principio di non discriminazione.
60 Esse aggiungono che una siffatta disuguaglianza di trattamento non si
giustifica in base a ragioni obiettive. Da un lato, il richiamo alla
solidarietà tra agricoltori non sarebbe una ragione obiettiva idonea a
giustificare il trattamento uguale di situazioni diverse. Dall’altro,
non sarebbe corretto affermare che tutti i produttori europei
partecipano in ugual modo allo sforzo di stabilizzazione del mercato,
dal momento che i produttori non eccedentari sarebbero chiamati a
sostenere oneri che in parte non competono loro.
61 Il Consiglio fa presente che le sue osservazioni relative alla prima
questione valgono altrettanto per la seconda e la terza questione.
62 La Commissione asserisce, in sostanza, che, in un mercato comune,
l’essere costretti ad importare latte non può essere, di per sé,
un’espressione indicativa di una disparità di trattamento. La Corte ha
già dichiarato che il criterio di determinazione dei quantitativi di
riferimento nazionali, analogamente alla riduzione uniforme degli
stessi, non può provocare una discriminazione in danno di uno Stato
membro perché questo è deficitario.
63 Peraltro, la Repubblica italiana avrebbe comunque beneficiato di un
trattamento particolarmente favorevole da parte della Comunità riguardo
alla determinazione dei quantitativi di riferimento, al fine di tenere
conto della sua situazione specifica.
64 La Commissione fa inoltre valere che il regime di determinazione dei
quantitativi di riferimento nazionali previsto dal regolamento n.
1788/2003 è conforme al principio della specializzazione regionale, il
quale esige che la produzione possa essere effettuata nel luogo più
adeguato dal punto di vista economico. Tale principio osta a che il
carattere deficitario della produzione di un dato bene rispetto al
consumo in uno Stato membro possa assumere rilevanza sotto il profilo
del divieto di qualsiasi «discriminazione» ai sensi dell’art. 34, n. 2,
secondo comma, CE.
65 Di conseguenza, secondo la Commissione, il regolamento n. 1788/2003
non sarebbe invalido alla luce del principio di non discriminazione.
Soluzione della Corte
66 Le ricorrenti nella causa principale sostengono, sostanzialmente,
che, dato il carattere deficitario della produzione lattiera italiana,
la loro situazione si distinguerebbe rispetto a quella degli altri
produttori di latte, in particolare, da quegli Stati membri che sono
eccedentari. Siffatto trattamento differenziato penalizzerebbe
segnatamente i piccoli produttori.
67 In proposito è da ricordare che, a termini dell’art. 34, n. 2,
secondo comma, CE, l’organizzazione comune dei mercati agricoli deve
escludere qualsivoglia discriminazione fra produttori o consumatori
della Comunità. Secondo una costante giurisprudenza, il principio di non
discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in
maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera
uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato
(sentenza 23 ottobre 2007, causa C-273/04, Polonia/Consiglio, Racc. pag.
I-8925, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).
68 Ciò premesso, riguardo alla menzionata argomentazione basti osservare
che dai punti 30-43 della presente sentenza emerge che il carattere
deficitario di uno Stato membro è privo di rilevanza ai fini della
determinazione del quantitativo di riferimento nazionale, cosicché le
ricorrenti nella causa principale non possono far valere che, per tale
motivo, esse si trovano in una situazione diversa da quella dei
produttori di latte di altri Stati membri.
69 Orbene, anche volendo ammettere che il regolamento n. 1788/2003, il
quale si applica indistintamente a tutti i titolari di quantitativi di
riferimento, in effetti gravi sui piccoli produttori maggiormente che
sui grandi, si deve constatare che il fatto che una misura applicata
nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato possa avere
ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda
dell’orientamento individuale della loro produzione, non costituisce una
discriminazione, dal momento che detta misura si fonda su criteri
obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale
dell’organizzazione comune di mercato. Tale è il caso del regime delle
quote latte e del prelievo, che è strutturato in maniera che i
quantitativi di riferimento individuali sono fissati ad un livello tale
che il loro totale non supera il quantitativo globale garantito di
ciascuno Stato membro (v., per analogia, sentenza Hierl, cit., punto 19
e giurisprudenza ivi citata).
70 Da quanto precede discende che, in mancanza dell’esistenza di una
situazione diversificata, occorre risolvere la seconda e la terza
questione nel senso che l’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce
del principio di non discriminazione, non ha reso manifesto alcun
elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento.
Sulla quarta questione
71 Con detta questione il giudice del rinvio si domanda, in sostanza, se
il regolamento n. 1788/2003 violi il principio di proporzionalità in
quanto l’applicazione uniforme del prelievo andrebbe al di là
dell’obiettivo di un’organizzazione comune del mercato, imponendo una
bassa produttività e bassi redditi alla media delle aziende agricole
italiane.
Argomenti delle parti
72 Secondo le ricorrenti nella causa principale, il sistema delle quote
latte in Italia arreca danni gravissimi in particolare ai piccoli
produttori, impedendone lo sviluppo. Infatti, solo un adeguamento
strutturale delle aziende consentirebbe loro di sopravvivere sul
mercato, adeguamento che presupporrebbe l’aumento della produzione il
quale, invece, sarebbe sostanzialmente interdetto dal regime delle
quote.
73 Inoltre, detto regime non sarebbe per nulla idoneo a raggiungere gli
obiettivi della politica agricola. L’unico obiettivo perseguito, ma a
completo detrimento degli altri, sarebbe quello della stabilizzazione
dei mercati. Per tale ragione nel sistema delle quote si ravviserebbe un
contrasto con i principi comunitari di ragionevolezza e di
proporzionalità.
74 Il Consiglio sostiene che il legislatore comunitario gode di un ampio
margine di discrezionalità, in particolare per quanto riguarda le scelte
legislative necessarie per dare attuazione alla politica agricola
comune. Inoltre, solo il carattere manifestamente inidoneo di un
provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che
l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la
legittimità di tale provvedimento, il che non si verificherebbe
relativamente al regolamento n. 1788/2003.
75 La Commissione ritiene che l’ordinanza di rinvio non contenga
elementi atti a dimostrare una tale manifesta inidoneità del regolamento
n. 1788/2003. A suo avviso, il regime delle quote e del prelievo, da un
lato, ha assolto il suo compito di stabilizzazione del mercato,
dimostrandosi efficace per dare una risposta al problema della
sovrapproduzione, e, dall’altro, è compatibile con degli altri obiettivi
della politica agricola comune.
Soluzione della Corte
76 Dal momento che il regolamento n. 1788/2003 costituisce parte
integrante della politica agricola comune, occorre ricordare che, in
materia, il Consiglio dispone di un potere discrezionale e che il
controllo giurisdizionale di detto potere si limita ad accertare il
carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale
ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende
perseguire (v., in tal senso, sentenza 5 marzo 2009, causa C-479/07,
Francia/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63 e
giurisprudenza ivi citata).
77 Dai punti 47-49 della presente sentenza risulta che la
stabilizzazione del mercato del latte costituisce l’obiettivo principale
del regolamento n. 1788/2003, rientrante nella finalità della
stabilizzazione dei mercati menzionata espressamente all’art. 33, n. 1,
lett. c), CE. Del resto, secondo i punti 4 e 50 della presente sentenza,
il perseguimento di detto obiettivo è limitato sotto il profilo
temporale.
78 Più specificamente, dal punto 49 della presente sentenza discende che
l’adozione del regolamento n. 1788/2003 è stata necessaria al fine di
ridurre il divario tra l’offerta e la domanda di latte e di prodotti
lattiero-caseari come pure le conseguenti eccedenze strutturali per
conseguire un migliore equilibrio del mercato.
79 Peraltro, come osservato dall’avvocato generale nei paragrafi 9 e 67
delle sue conclusioni, il legislatore comunitario ha preso in
considerazione quale alternativa all’introduzione del prelievo
supplementare la riduzione del prezzo sovvenzionato, la quale avrebbe
avuto ripercussioni molto più negative sul reddito dei produttori di
latte rispetto all’introduzione del prelievo supplementare.
80 Ai punti 30-43 della presente sentenza è stato inoltre evidenziato
che il carattere deficitario dello Stato membro interessato è privo di
rilevanza per la determinazione del quantitativo di riferimento
nazionale.
81 Orbene, secondo il punto 57 della presente sentenza, il regolamento
n. 1788/2003 è conforme anche agli obiettivi previsti all’art. 33, n. 1,
lett. a) e b), CE.
82 Pertanto, il regolamento n. 1788/2003 non è manifestamente inidoneo
al perseguimento dell’obiettivo della stabilizzazione dei mercati.
83 Considerato quanto precede occorre quindi concludere che l’esame del
regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di proporzionalità,
non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del
regolamento in parola.
Sulle spese
84 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) La circostanza che il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, non prenda in considerazione, nell’ambito
della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale, il
carattere deficitario dello Stato membro interessato non è tale da
incidere sulla conformità del medesimo regolamento agli obiettivi
previsti in particolare dall’art. 33, n. 1, lett. a) e b), CE.
2) L’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di non
discriminazione, non ha reso manifesto alcun elemento atto ad inficiare
la validità di tale regolamento.
3) L’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di
proporzionalità, non ha reso manifesto alcun elemento atto ad inficiare
la validità di tale regolamento.
Firme
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