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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-344/08
FAUNA E FLORA - Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche - Specie
elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, art. 8, n. 5 -
Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie - Onere
della prova - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa. L’art. 8,
n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97,
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio, dev’essere interpretato nel senso
che, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato
di aver violato tale disposizione, tutti i mezzi di prova consentiti dal
diritto processuale dello Stato membro interessato in procedure analoghe
sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire la liceità
dell’acquisizione di esemplari di specie animali elencate nell’allegato B di
detto regolamento. In considerazione, altresì, del principio della
presunzione d’innocenza, tale soggetto dispone di tutti questi mezzi per
dimostrare di essere venuto in possesso di detti esemplari in modo lecito
conformemente alle condizioni previste dalla summenzionata disposizione.
Pres. Timmermans, Rel. Toader, c. T. Rubach.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-344/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 luglio 2009
«Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche - Specie
elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 - Prova della
liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie - Onere della
prova - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa»
Nel procedimento C-344/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte ai sensi dell’art. 234 CE dal Sad Rejonowy w Koscianie (Polonia)
con decisione 8 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2008,
nel procedimento penale a carico di
Tomasz Rubach,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk e dalla sig.ra C. Toader
(relatore), giudici
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di
agente;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di
agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Konstantinidis
e dalla sig.ra M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 8, n. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n.
338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag.
1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale
a carico del sig. Rubach per violazione della legge polacca sulla
protezione della natura.
Contesto normativo
La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di
fauna selvatiche minacciate di estinzione
3 La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di
fauna selvatiche minacciate di estinzione, siglata a Washington il 3
marzo 1973 (Raccolta dei Trattati delle Nazioni unite, vol. 993, n.
I-14537, in prosieguo: la «CITES»), ha lo scopo di garantire che il
commercio internazionale delle specie elencate nei suoi allegati, nonché
delle parti o dei prodotti da esse derivanti, non pregiudichi la
conservazione della biodiversità e si fondi su un utilizzo durevole
delle specie selvagge.
4 La suddetta convenzione è stata attuata nella Comunità europea a
partire dal 1° gennaio 1984 attraverso il regolamento (CE) del Consiglio
3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all’applicazione nella Comunità della
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di
fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1). Detto
regolamento è stato abrogato dal regolamento n. 338/97, il cui art. 1,
secondo comma, prevede che quest’ultimo si applica nel rispetto degli
obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES.
Il diritto comunitario
5 L’art. 8 del regolamento n. 338/97 così dispone:
«Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali
1. Sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in
qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini
commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la
detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari
delle specie elencate nell’allegato A.
(…)
5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari
delle specie elencate nell’allegato B, salvo che all’autorità competente
dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della
loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità,
della loro introduzione [,] in conformità della legislazione vigente in
materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.
(…)».
6 L’art. 16 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Sanzioni
1 Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che
siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente
regolamento:
a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o
riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza
ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero
alterati senza l’autorizzazione dell’organo che li ha rilasciati;
b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un
certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
(…)
j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso
a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali,
alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di
alienazione, di esemplari in violazione dell’articolo 8;
(…)
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla
natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro
e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.
(…)
4. Se un esemplare vivo di una specie elencat[a] negli allegati B o C
giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione
[all’interno della Comunità] senza la prescritta licenza o certificato
validi, l’esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il
destinatario rifiuti di riconoscere l’esemplare, le autorità competenti
dello Stato membro responsabil[e] del luogo di introduzione possono, se
del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare
l’esemplare al luogo di partenza».
7 L’allegato B del regolamento n. 338/97 annovera, nella classe
Arachnida, ordine Araneae, i ragni del genere Brachypelma.
Il diritto nazionale
8 Le disposizioni nazionali applicabili nella causa principale risultano
principalmente nella legge del 16 aprile 2004 sulla protezione della
natura (Dz. U. n. 92, pos. 880, in prosieguo: la «legge sulla protezione
della natura»), che recepisce le disposizioni della CITES e della
normativa comunitaria in materia.
9 L’art. 61, n. 1, della legge sulla protezione della natura prevede
quanto segue:
«1. L’importazione dall’estero di piante ed animali appartenenti a
specie soggette a restrizioni sul fondamento di disposizioni del diritto
dell’Unione europea nonché di parti riconoscibili di essi e di prodotti
da essi derivati, esige l’autorizzazione del Ministro competente per gli
affari ambientali, fatto salvo il n. 2».
10 Ai sensi dell’art. 64 della medesima legge:
«1. I proprietari ed allevatori di animali di cui all’art. 61, n. 1,
appartenenti agli anfibi, ai rettili, agli uccelli o ai mammiferi, sono
obbligati a dichiararli per iscritto al registro.
2. L’obbligo di dichiarazione al registro di cui al n. 1 non riguarda:
1) i giardini zoologici;
2) i soggetti che esercitano un’attività economica nel settore del
commercio di animali di cui all’art. 61, n. 1;
3) la detenzione temporanea di animali a fini di cura e di
riabilitazione.
3. Il registro di cui al n. 1 è tenuto dallo Starosta [commissariato di
distretto] competente a seconda del luogo di detenzione o di allevamento
degli animali.
(…)
5. L’obbligo di dichiarazione al registro o di cancellazione dal
medesimo sorge il giorno dell’acquisto, della vendita, dell’importazione
o dell’esportazione, della presa in possesso dell’animale, della sua
perdita o morte. La domanda d’iscrizione o di cancellazione dal registro
va presentata allo Starosta competente nel termine di 14 giorni dal
giorno della nascita di tale obbligo.
(…)
8. Lo Starosta conferma mediante un’attestazione l’iscrizione nel
registro.
9. I soggetti di cui al n. 2, punto 2, sono tenuti a possedere
l’originale o una copia del documento di cui al n. 4, punto 11 ed a
consegnarlo/a insieme con l’animale venduto. Il venditore dell’animale
apporrà su tale copia un numero assegnato secondo la numerazione
progressiva, la data di emissione, il suo timbro e la sua firma,
specificando il numero di animali per cui è stata emessa e, qualora il
documento fotocopiato riguardi più di una specie, le informazioni
relative alla specie di appartenenza.
(…)».
11 L’art. 128 della suddetta legge così dispone:
«Chiunque
(…)
2) violi disposizioni del diritto dell’Unione europea sulla protezione
di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio, attraverso
(…)
d) offerta di alienazione o di acquisto, acquisto o fornitura, uso o
esposizione pubblica per fini commerciali, vendita, detenzione o
trasporto a fini di vendita, di esemplari delle specie designate di
flora e di fauna;
(…)
viene punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni».
Causa principale e questione pregiudiziale
12 Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Rubach ha acquistato,
nel corso di borse di animali di vivaio, taluni ragni esotici del genere
Brachypelma Albopilosum, esemplare protetto facente parte di una specie
animale elencata nell’allegato B del regolamento n. 338/97, e ha
cominciato a far riprodurre in cattività e a vendere all’asta su
internet tali aracnidi, dal febbraio all’ottobre 2006.
13 Per tali fatti, il sig. Rubach è stato perseguito penalmente per 46
infrazioni all’art. 128, n. 2, lett. d), della legge sulla protezione
della natura.
14 Con sentenza 26 ottobre 2007, il Sad Rejonowy w Koscianie ha assolto
l’imputato di tutti i fatti ascrittigli, ritenendo che la sua condotta
non integrasse gli estremi del reato contestatogli nell’atto di accusa.
15 Investito di un appello proposto dal Prokurator Rejonowy w Koscianie,
in data 2 aprile 2008 il Sad Okregowy w Poznaniu ha annullato
integralmente detta sentenza, con rinvio per riesame.
16 Nell’ambito del riesame della causa, il Sad Rejonowy w Koscianie ha
considerato che l’interpretazione del diritto nazionale accolta dal
giudice di appello, vincolante per il giudice investito del riesame,
produrrebbe l’effetto che l’imputato potrebbe liberarsi dalla sua
responsabilità penale soltanto a condizione di dimostrare la provenienza
degli animali, producendo sia un’attestazione dell’avvenuta
dichiarazione al registro di cui all’art. 64, n. 1, della legge sulla
protezione della natura, in merito agli animali venduti, sia elementi
che consentano di risalire alla provenienza di tali animali e di
determinare chiaramente il soggetto o i soggetti ai quali essi
appartenevano, o che li hanno allevati.
17 Per quanto riguarda il primo elemento, il Sad Rejonowy w Koscianie ha
interrogato lo Starostwo Powiatowe w Koscianie (commissariato di
distretto di Koscian). La posizione di tale autorità dimostra che
l’imputato non poteva registrare gli esemplari in questione, che, in
quanto aracnidi, non erano soggetti a registrazione. Detta circostanza è
confermata anche dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte.
18 Orbene, secondo il Sad Rejonowy w Koscianie, se l’imputato fosse
stato obbligato a produrre un documento che il diritto nazionale non gli
impone di ottenere, mentre non vi è alcun dovere di avere conoscenze
particolari circa l’origine degli animali di cui trattasi, egli non
potrebbe liberarsi dalla sua responsabilità penale.
19 In tale contesto, il Sad Rejonowy w Koscianie ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
« Quale sia la corretta interpretazione dell’art. 8, n. 5, del
[regolamento n. 338/97] relativamente a quale maniera, ai sensi di detto
articolo ed alla luce della presunzione di innocenza, il proprietario di
animali menzionati nell’allegato B del medesimo regolamento (e che non
siano anfibi, rettili, uccelli, o mammiferi) possa produrre una prova
che il suo esemplare è stato acquisito (…) in conformità alla
legislazione vigente in materia di conservazione della fauna e della
flora selvatiche (…)».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
20 Il governo polacco propone di risolvere la questione sottoposta dal
giudice del rinvio nel senso che l’art. 8, n. 5, del regolamento n.
338/97, il quale condiziona la possibilità di esercitare un’attività
commerciale ai sensi dell’art. 8, n. 1, alla prova della liceità
dell’acquisizione degli esemplari di specie elencate nell’allegato B di
detto regolamento, rinvia alle regole sulla prova che si applicano
dinanzi all’autorità nazionale competente. Qualora si tratti di un
giudice penale, la prova di tale circostanza dovrebbe essere fornita in
conformità ai principi del procedimento penale che impongono di
constatare la realtà dei fatti avvalendosi di tutti i mezzi di prova
possibili e di considerare i dubbi irrisolti in favore dell’imputato.
21 Il governo spagnolo suggerisce alla Corte di risolvere la questione
nel senso che occorre esigere la prova della liceità della provenienza
di tutte le specie elencate nell’allegato B, lasciando alle autorità
amministrative degli Stati membri competenti ai sensi della CITES il
compito di valutare quelle prove che permetteranno, in ogni caso, di
garantire la tracciabilità della legittima provenienza degli esemplari
in questione.
22 Secondo la Commissione delle Comunità europee, al giudice del rinvio
occorre rispondere che, nel corso del procedimento penale volto a
sanzionare un’eventuale violazione delle disposizioni dell’art. 8, n. 5,
del regolamento n. 338/97, in assenza di disposizioni comunitarie che
disciplinino procedimenti penali di questo tipo, il giudice nazionale
applica di regola il diritto nazionale, interpretandolo conformemente al
diritto comunitario ed assicurandone la piena effettività. Per quanto
riguarda la ripartizione dell’onere della prova la Commissione osserva
che, considerata la generalità del divieto di utilizzare a fini
commerciali taluni esemplari delle specie elencate nell’allegato B del
regolamento n. 338/97, nell’ambito del procedimento penale spetta al
procuratore dimostrare che il sig. Rubach ha utilizzato a fini
commerciali taluni esemplari di specie protette. Di contro, dovrebbe
spettare al sig. Rubach provare di essere venuto in possesso di detti
esemplari in modo lecito, il che gli consentirebbe di liberarsi dalla
sua responsabilità penale.
Risposta della Corte
23 Come risulta dall’insieme degli elementi della domanda di pronuncia
pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza, da un lato,
quali siano i mezzi di prova ammessi alla luce dell’art. 8, n. 5, del
regolamento n. 338/97, nell’ambito di un procedimento penale per
attività relative ad esemplari delle specie animali elencate
nell’allegato B di tale regolamento, come quelli oggetto della causa
principale, e, dall’altro, quale sia la corretta ripartizione dell’onere
della prova in ordine alla determinazione della liceità
dell’acquisizione di tali esemplari.
24 Il regime di tutela istituito per gli esemplari delle specie elencate
negli allegati A e B di detto regolamento mira a garantire la protezione
più completa possibile delle specie di flora e fauna selvatiche
attraverso il controllo del loro commercio, nel rispetto degli
obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES.
25 È pacifico che il regolamento n. 338/97 non comporta un divieto
generale d’importazione e di commercio delle specie diverse da quelle di
cui al suo allegato A (sentenza 19 giugno 2008, causa C-219/07,
Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel, Racc. pag.
I-4475, punto 18).
26 Come dichiarato dalla Corte, l’uso commerciale di esemplari delle
specie elencate nell’allegato B del regolamento n. 338/97 è autorizzato
purché ricorrano i presupposti previsti dall’art. 8, n. 5, dello stesso
regolamento (sentenza 23 ottobre 2001, causa C-510/99, Tridon, Racc.
pag. I-7777, punto 44). Difatti, il divieto di commercializzazione
previsto all’art. 8 di detto regolamento non si applica qualora
all’autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una
prova dell’acquisizione di tali specie e, ove abbiano origine al di
fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della
legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna
selvatiche.
27 Alla luce delle suddette disposizioni, occorre quindi constatare che
il regolamento n. 338/97 non specifica quali mezzi di prova debbano
essere dispiegati per dimostrare la legalità dell’acquisizione di
esemplari delle specie elencate nell’allegato B di tale regolamento, in
conformità alle condizioni previste all’art. 8, n. 5, del medesimo
regolamento, segnatamente quando esse siano nate in cattività nel
territorio comunitario. Quindi, il compito di stabilire i mezzi di prova
idonei a dimostrare che le suddette condizioni siano soddisfatte è
lasciato alle competenti autorità degli Stati membri. Siffatti mezzi
includono il certificato o la licenza previsti dal medesimo regolamento
o qualsiasi altro documento appropriato che possa esser giudicato utile
dalle autorità nazionali competenti.
28 A tale riguardo, occorre ricordare che, in assenza di una
regolamentazione comunitaria della nozione di prova, tutti i mezzi di
prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure
analoghe sono, in linea di principio, ammissibili. Di conseguenza, in
una fattispecie come quella oggetto della causa principale, spetta alle
autorità nazionali determinare, in base ai principi del loro diritto
nazionale applicabili in materia di prova, se, nel caso concreto loro
sottoposto, e alla luce dell’insieme delle circostanze, è dimostrato che
le condizioni previste all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97 sono
soddisfatte (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2000, cause riunite
C-310/98 e C-406/98, Met-Trans e Sagpol, Racc. pag. I-1797, punti
29-30).
29 Sotto questo primo profilo, si deve pertanto risolvere la questione
proposta dal giudice del rinvio nel senso che il regolamento n. 338/97
non limita i mezzi di prova di cui ci si può avvalere per stabilire la
liceità dell’acquisizione di esemplari delle specie elencate
nell’allegato B di detto regolamento e che tutti i mezzi di prova
consentiti dal diritto processuale dello Stato membro in procedure
analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire
la liceità dell’acquisizione di tali esemplari.
30 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la ripartizione dell’onere
della prova in ordine alla determinazione della liceità
dell’acquisizione di esemplari delle specie animali elencate
nell’allegato B del regolamento n. 338/97, alla luce del principio della
presunzione di innocenza, occorre ricordare che quest’ultimo principio,
come risultante in particolare dall’art. 6, n. 2, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, fa parte dei diritti
fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte,
riaffermata inoltre nel preambolo dell’Atto unico europeo e dall’art. 6,
n. 2, del Trattato UE, sono tutelati nell’ordinamento giuridico
comunitario (v., in particolare, sentenze 8 luglio 1999, causa C-199/92
P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punto 149, e C-235/92 P,
Montecatini/Commissione, Racc. pag. I-4539, punto 175).
31 La presunzione d’innocenza mira a garantire che un soggetto non sarà
dichiarato colpevole, né sarà trattato come tale, prima che la sua
colpevolezza sia stata accertata da un giudice (v. Corte europea dei
diritti dell’uomo, sentenza 28 ottobre 2004, nn. 48173/99 e 48319/99, Y.
B. e a./Turchia, § 43).
32 Occorre sottolineare che l’istituzione di un regime di protezione per
gli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento
n. 338/97 non incide sull’onere generale incombente all’accusa di
dimostrare, nell’ambito di un procedimento penale, che l’imputato ha
utilizzato a fini commerciali taluni esemplari di specie elencate
nell’allegato B del regolamento n. 338/97, protette dalla legislazione
vigente.
33 In ogni caso, l’imputato ha il diritto di difendersi contro le accuse
di responsabilità penale provando di essere venuto in possesso di detti
esemplari in modo lecito, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n.
338/97, conformemente alle condizioni previste da detta disposizione, e
di utilizzare a tal scopo tutti i mezzi di prova ammessi dal diritto
processuale applicabile.
34 Di conseguenza, occorre risolvere la questione proposta nel senso che
l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97 dev’essere interpretato nel
senso che, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto
accusato di aver violato tale disposizione, tutti i mezzi di prova
consentiti dal diritto processuale dello Stato membro interessato in
procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di
stabilire la liceità dell’acquisizione di esemplari di specie animali
elencate nell’allegato B di detto regolamento. In considerazione,
altresì, del principio della presunzione d’innocenza, tale soggetto
dispone di tutti questi mezzi per dimostrare di essere venuto in
possesso di detti esemplari in modo lecito conformemente alle condizioni
previste dalla summenzionata disposizione.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n.
338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, dev’essere
interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale a
carico di un soggetto accusato di aver violato tale disposizione, tutti
i mezzi di prova consentiti dal diritto processuale dello Stato membro
interessato in procedure analoghe sono, in linea di principio,
ammissibili al fine di stabilire la liceità dell’acquisizione di
esemplari di specie animali elencate nell’allegato B di detto
regolamento. In considerazione, altresì, del principio della presunzione
d’innocenza, tale soggetto dispone di tutti questi mezzi per dimostrare
di essere venuto in possesso di detti esemplari in modo lecito
conformemente alle condizioni previste dalla summenzionata disposizione.
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