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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 02/04/2009, proc. riuniti da C-352/07 a C-356/07, da
C-365/07 a C-367/07 e C-400/07
DIRITTO SANITARIO - Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei
prezzi delle specialità medicinali per uso umano - Blocco dei prezzi -
Riduzione dei prezzi - Verifica delle condizioni macroeconomiche - Art. 4
Direttiva 89/105/CEE. L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21
dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che
regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro
inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere
interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale
disposizione siano rispettate, le autorità competenti di uno Stato membro
possono adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei
prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche
qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali
prezzi. Pertanto, l’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere
interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale
disposizione siano rispettate, possono essere adottate misure di riduzione
dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più
volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni. Inoltre,
l’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso
che non osta a che misure di controllo dei prezzi di tutte le specialità
medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla base di stime di
spesa, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate e
tali stime si fondino su elementi obiettivi e verificabili. Infine, l’art.
4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che
spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dell’obiettivo di
trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle prescrizioni della
suddetta disposizione, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la
verifica delle condizioni macroeconomiche di cui alla disposizione stessa e
che tali criteri possono consistere nella spesa farmaceutica esclusivamente,
nel complesso delle spese sanitarie ovvero in altri tipi di spesa. CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 02/04/2009, proc. riuniti da
C-352/07 a C-356/07, da C-365/07 a C-367/07 e C-400/07
DIRITTO SANITARIO - Specialità medicinali per uso umano - Trasparenza
delle misure che regolano la fissazione dei prezzi - Decisione motivata –
Necessità - Blocco e riduzione dei prezzi - - Art. 4 n.2, Dir. n.
89/105/CEE. L’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 deve essere
interpretato nel senso che: gli Stati membri devono prevedere comunque la
possibilità, per un’impresa interessata da una misura di blocco o di
riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro
categorie, di chiedere una deroga al prezzo imposto in forza di tali misure.
Essi sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata in
merito ad un ogni richiesta di questo tipo, e la partecipazione concreta
dell’impresa interessata consiste, da un lato, nella presentazione di un
esposto sufficiente dei motivi particolari che giustificano la sua richiesta
di deroga e, dall’altro, nella trasmissione di informazioni
particolareggiate supplementari nel caso in cui le informazioni fornite a
sostegno di tale richiesta siano insufficienti. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 02/04/2009, proc. riuniti da C-352/07 a
C-356/07, da C-365/07 a C-367/07 e C-400/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
2 aprile 2009 (*)
«Direttiva 89/105/CEE - Trasparenza delle misure che regolano la
fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano - Art. 4 - Blocco
dei prezzi - Riduzione dei prezzi»
Nei procedimenti riuniti da C-352/07 a C-356/07, da C-365/07 a C-367/07
e C-400/07,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio con decisioni 14 febbraio, 28 marzo e 26 aprile 2007,
pervenute alla Corte il 31 luglio, il 2 e il 29 agosto 2007, nella cause
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e altri (C-352/07)
contro
Ministero della Salute,
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
e nei confronti di:
Sanofi Aventis SpA,
Sanofi Aventis SpA (C-353/07)
contro
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
IFB Stroder Srl (C-354/07)
contro
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
Schering Plough SpA (C-355/07)
contro
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
e nei confronti di:
Baxter SpA,
Bayer SpA (C-356/07)
contro
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
Ministero della Salute,
Simesa SpA (C-365/07)
contro
Ministero della Salute,
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
e nei confronti di:
Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA,
Abbott SpA (C-366/07)
contro
Ministero della Salute,
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
Baxter SpA (C-367/07)
contro
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
e nei confronti di:
Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA,
e
SALF SpA (C-400/07)
contro
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
Ministero della Salute,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von
Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E.
Juhász e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 10
settembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per l’A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e altri,
dall’avv. S. Grassi;
- per la Sanofi Aventis SpA, dagli avv.ti S. Romano, M. Siragusa e G. C.
Rizza;
- per la IFB Stroder Srl e la Schering Plough SpA, dagli avv.ti P.
Vaiano, D. Vaiano e R. Izzo;
- per la Baxter SpA, dagli avv.ti C. A. Piria e F. Setti;
- per la Bayer SpA, dagli avv.ti A. Lirosi e C. Guglielmello;
- per la Simesa SpA, dall’avv. G. Ferrari;
- per la SALF SpA, dagli avv.ti A. Astolfi e S. Selletti;
- per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato;
- per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di
agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re D. Recchia e
M. Šimerdová e dal sig. C. Zadra, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 13 novembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione
dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE,
riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei
prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi
nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie
opponenti le società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e
a., Sanofi Aventis SpA, IFB Stroder Srl, Schering Plough SpA, Bayer SpA,
Simesa SpA, Abbott SpA, Baxter SpA e SALF SpA all’Agenzia Italiana del
Farmaco (in prosieguo: l’«AIFA») nonché, per cinque delle suddette nove
controversie, anche al Ministero della Salute, in relazione a
provvedimenti di riduzione dei prezzi delle specialità medicinali a
carico del Servizio Sanitario Nazionale (in prosieguo: il «SSN»),
adottati dall’AIFA.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 I ‘considerando’ dal secondo al sesto della direttiva 89/105 hanno il
seguente tenore:
«considerando che gli Stati membri hanno adottato misure di carattere
economico per quanto riguarda la commercializzazione delle specialità
medicinali, per controllare le spese a carico dei servizi sanitari per
tali specialità medicinali; (...)
considerando che lo scopo principale di tali misure è la promozione
della salute pubblica attraverso un’adeguata disponibilità di specialità
medicinali a prezzi ragionevoli; che tuttavia tali misure dovrebbero
servire anche a promuovere l’efficienza produttiva delle specialità
medicinali e ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di nuove
specialità medicinali, da cui dipende in definitiva il mantenimento di
un alto livello di salute pubblica nella Comunità;
considerando che disparità in tali misure possono ostacolare o falsare
il commercio intracomunitario delle specialità medicinali e quindi
pregiudicare direttamente il funzionamento del mercato comune delle
specialità medicinali;
considerando che l’obiettivo della presente direttiva è di ottenere una
visione d’insieme delle intese nazionali in materia di prezzi, compreso
il modo in cui esse operano nei singoli casi e tutti i criteri su cui
sono basate, e di renderle note a tutte le persone interessate dal
mercato delle specialità medicinali negli Stati membri; (…)
considerando che è urgentemente necessario, come primo passo per
eliminare queste disparità, stabilire una serie di esigenze per
assicurare che tutti gli interessati possano verificare che le misure
nazionali non costituiscano restrizioni quantitative alle importazioni o
esportazioni né misure di effetto equivalente; che tuttavia queste
esigenze non intaccano le politiche degli Stati membri che basano la
determinazione dei prezzi delle specialità medicinali in primo luogo
sulla libera concorrenza; che dette esigenze non influenzano nemmeno le
politiche nazionali per la fissazione dei prezzi e la determinazione dei
regimi di previdenza sociale salvo nella misura in cui sia necessario
raggiungere la trasparenza prevista dalla presente direttiva».
4 L’art. 1, n. 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri assicurano la conformità con le esigenze della
presente direttiva di qualsiasi misura nazionale, di natura legislativa,
regolamentare o amministrativa, presa per controllare i prezzi delle
specialità medicinali per uso umano o per restringere la gamma delle
specialità medicinali coperte dai regimi nazionali di assicurazione
malattia».
5 L’art. 4 della predetta direttiva dispone che:
«1. Nel caso di un blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o
di certe loro categorie imposto dalle autorità competenti di uno Stato
membro, detto Stato membro verifica, almeno una volta all’anno, se le
condizioni macroeconomiche giustifichino la continuazione senza
modifiche del blocco. Entro novanta giorni dall’inizio di questo esame,
le autorità competenti annunciano quali eventuali maggiorazioni o
diminuzioni di prezzo sono apportate.
2. In casi eccezionali il detentore di un’autorizzazione di
commercializzazione di specialità medicinali può richiedere una deroga
dal blocco dei prezzi se ciò è giustificato da motivi particolari. La
richiesta contiene un esposto sufficiente di tali motivi. Gli Stati
membri assicurano che sia adottata una decisione motivata in merito ad
ogni richiesta e che detta decisione sia comunicata al richiedente entro
un termine di novanta giorni. Se le informazioni a sostegno della
richiesta sono insufficienti, le autorità competenti notificano
immediatamente al richiedente quali siano le informazioni
particolareggiate supplementari richieste e prendono una decisione
definitiva entro novanta giorni dal ricevimento di queste informazioni
supplementari. Se la deroga è accordata, le autorità competenti
pubblicano immediatamente un annuncio concernente l’aumento di prezzo
accordato.
Nel caso di un numero eccezionale di richieste il termine può essere
prorogato una sola volta di ulteriori sessanta giorni. Tale proroga è
notificata al richiedente prima della scadenza del termine iniziale».
La normativa nazionale
6 Secondo il giudice a quo, le disposizioni della normativa nazionale
applicabili alle controversie principali sono quelle dappresso indicate.
7 In un contesto di risanamento e di controllo della spesa pubblica in
materia sanitaria, l’art. 48, primo comma, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici,
convertito in legge con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(in prosieguo: il «decreto legge n. 269/2003»), fissa il tetto delle
spese farmaceutiche a carico del SSN al 16% delle spese sanitarie
programmate.
8 A questo proposito, il quinto comma di tale art. 48 definisce i
compiti e i poteri dell’AIFA, in particolare per quanto attiene al
monitoraggio del consumo e della spesa farmaceutica a carico del SSN
nonché alla riduzione della quota di spettanza al produttore in caso di
superamento del tetto di spesa stabilito dal primo comma dello stesso
articolo.
9 In forza dell’art. 1, comma 796, lett. f), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, sono stati confermati gli
effetti delle misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall’AIFA sulla scorta dell’art. 48 del decreto legge n. 269/2003.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Le ricorrenti nelle cause principali commercializzano specialità
medicinali i cui costi sono interamente a carico del SSN.
11 Nel corso degli anni 2005 e 2006 l’AIFA, sul fondamento dell’art. 48,
primo e quinto comma, del decreto legge n. 269/2003, ha adottato misure
di riduzione dei prezzi delle specialità medicinali a carico del SSN
allo scopo di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato al
predetto primo comma.
12 Dalle decisioni di rinvio emerge che le misure di cui è causa sono
state adottate in base ad uno sforamento prevedibile e non effettivo di
tale tetto.
13 Il giudice a quo rileva che gli effetti passati, presenti e futuri
delle suddette misure sono stati confermati dall’art. 1, comma 796,
lett. f), della legge n. 296/2006.
14 Nutrendo dubbi in merito alla conformità del sistema di fissazione
dei prezzi delle specialità medicinali quale risulta dalla normativa
oggetto delle cause principali con le prescrizioni della direttiva
89/105, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nelle cause
C-352/07, da C-354/07 a C-356/07, da C-365/07 a C-367/07 e C-400/07, ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’interpretazione dell’[art. 4, n. 1, della direttiva 89/105],
nella parte che si riferisce alle “eventuali diminuzioni di prezzo”,
[sia] da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito
dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità
medicinali, sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale,
costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte [o] di
certe categorie di specialità medicinali, ovvero se l’inciso “eventuali
diminuzioni” [debba] essere riferito esclusivamente alle specialità
medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi.
2) Se l’art. 4, n. 1, della direttiva [89/105] - nella parte in cui
impone alle autorità competenti di uno Stato membro di verificare,
almeno una volta all’anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le
condizioni macroeconomiche giustizi[chino] la prosecuzione del blocco
medesimo - [possa] essere interpretato nel senso che, ammessa la
riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, [sia] possibile
il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e
nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010).
3) Se, ai sensi di (…) [tale art.] 4 (...) - da leggere alla luce [dei
‘considerando’ della direttiva 89/105] che si soffermano sullo scopo
principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità
medicinali individuat[o] nella “promozione della salute pubblica
attraverso un’adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi
ragionevoli e [ne]ll’esigenza di evitare disparità di misure che possano
ostacolare o falsare il commercio intracomunitario di dette specialità”
- possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l’adozione
di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo
“stimati” anziché “accertati” (il quesito riguarda entrambe le
fattispecie).
4) Se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica
che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere
collegat[e] puntualmente alla sola spesa farmaceutica, oppure se possa
ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli Stati nazionali la
facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi
alle altre spese sanitarie.
5) Se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese
interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei
prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva [89/105], debbano essere
interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque
una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4, [n. 2], della
direttiva [89/105]) ed una partecipazione concreta dell’impresa
richiedente, con conseguente necessità per l’amministrazione di motivare
l’eventuale diniego».
15 Nella causa C-353/07, le questioni pregiudiziali dalla prima alla
terza e la quinta questione pregiudiziale sono identiche a quelle
sollevate nelle otto cause cui si riferisce il precedente punto della
presente sentenza. Quanto alla quarta questione pregiudiziale, essa è
così formulata:
«Se le esigenze dell’indicazione dei criteri obiettivi e trasparenti di
tenore tale da rendere verificabile l’operato delle autorità competenti
nella materia (relativamente al periodo fino al 31 dicembre 2006) e del
legislatore (a partire dal 1° gennaio 2007) possano essere intese come
integralmente soddisfatte dall’indicazione delle esigenze connesse al
tetto di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a
determinarsi ed al suo contenimento ed, in particolare, dai dati
relativi a tutta la spesa sanitaria o, più puntualmente, alla sola spesa
farmaceutica».
16 Con ordinanza 23 ottobre 2007 il presidente della Corte ha disposto
la riunione delle cause da C-352/07 a C-356/07, da C-365/07 a C-367/07 e
C-400/07 ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento.
17 A motivo della loro attinenza, tali cause devono essere altresì
riunite ai fini della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
18 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se l’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 debba essere interpretato nel
senso che autorizza il ricorso ad una misura di portata generale
consistente nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali
o di certe loro categorie ovvero se tale disposizione vada interpretata
nel senso che una simile misura può essere adottata solo riguardo a
specialità medicinali che siano state oggetto di un blocco dei prezzi ai
sensi della stessa disposizione.
19 In via preliminare, si deve rammentare che il diritto comunitario non
pregiudica la competenza degli Stati membri ad impostare i loro sistemi
di previdenza sociale e ad adottare, in particolare, norme miranti a
disciplinare il consumo dei prodotti farmaceutici salvaguardando
l’equilibrio finanziario dei loro sistemi sanitari (v. sentenze 7
febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., Racc. pag. 523, punto 16; 19
marzo 1991, causa C-249/88, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1275, punto
31; 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre,
Racc. pag. I-637, punto 6; 17 giugno 1997, causa C-70/95, Sodemare e a.,
Racc. pag. I-3395, punto 27; 28 aprile 1998, causa C-158/96, Kohll,
Racc. pag. I-1931, punto 17; 20 gennaio 2005, causa C-245/03, Merck,
Sharp & Dohme, Racc. pag. I-637, punto 28, nonché 11 settembre 2008,
causa C-141/07, Commissione/Germania, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 22).
20 Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono
rispettare il diritto comunitario (v. sentenze citate Kohll, punto 19, e
Commissione/Germania, punto 23).
21 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105, in caso di un
blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro
categorie imposto dalle autorità competenti di uno Stato membro, tale
Stato membro verifica, almeno una volta all’anno, se le condizioni
macroeconomiche giustifichino la continuazione senza modifiche del
blocco.
22 In forza di questa stessa disposizione, entro il termine di novanta
giorni dall’inizio di detto esame, le autorità competenti annunciano
quali eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo sono apportate.
23 Pertanto, dal testo della suddetta disposizione risulta che le
autorità competenti di uno Stato membro possono adottare misure di
blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro
categorie e, nell’ambito della procedura di verifica prevista dalla
stessa disposizione, misure di aumento o di riduzione di tali prezzi.
24 Tuttavia, il testo dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 non
indica se una misura di riduzione dei prezzi delle specialità medicinali
possa o meno essere adottata senza essere preceduta dall’adozione di una
misura di blocco di tali prezzi.
25 Di conseguenza la suddetta disposizione deve essere interpretata alla
luce della finalità e dell’impianto sistematico della direttiva in
parola.
26 Va ricordato che la direttiva 89/105, ai sensi del suo art. 1, è
volta a far sì che qualsiasi misura nazionale adottata per controllare i
prezzi delle specialità medicinali per uso umano o per restringere la
gamma delle specialità medicinali coperte dai regimi nazionali di
assicurazione malattia sia conforme alle esigenze di tale direttiva
(sentenze 27 novembre 2001, causa C-424/99, Commissione/Austria, Racc.
pag. I-9285, punto 30; 12 giugno 2003, causa C-229/00,
Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-5727, punto 37; 26 ottobre 2006,
causa C-317/05, Pohl-Boskamp, Racc. pag. I-10611, punto 25, e 17 luglio
2008, causa C-311/07, Commissione/Austria, punto 29).
27 In conformità del quinto ‘considerando’ della direttiva 89/105, lo
scopo principale di quest’ultima è quello di garantire la trasparenza in
materia di fissazione dei prezzi, compresi il modo in cui essi vengono
applicati nei singoli casi e i criteri sui quali sono basati (sentenza
Pohl-Boskamp, cit., punto 29).
28 Inoltre, al fine di assicurare l’effetto utile della suddetta
direttiva, ai sensi del suo sesto ‘considerando’, è necessario dar modo
agli interessati di verificare se il provvedimento amministrativo
d’inclusione delle specialità medicinali risponda a criteri obiettivi e
se non sia operata alcuna discriminazione tra le specialità medicinali
nazionali e quelle provenienti da altri Stati membri (citata sentenza
Commissione/Finlandia, punto 39).
29 Ne deriva che nella nozione di «blocco dei prezzi di tutte le
specialità medicinali o di certe loro categorie» di cui all’art. 4, n.
1, della direttiva 89/105 sono sussumibili tutte le misure nazionali
dirette a contenere i prezzi delle specialità medicinali anche ove tali
misure non siano precedute da un blocco dei prezzi.
30 Misure nazionali di riduzione dei prezzi di tutte le specialità
medicinali o di certe loro categorie, come quelle di cui si discute
nelle cause principali, costituiscono misure nazionali preordinate a
controllare i prezzi delle specialità medicinali ai sensi dell’art. 1,
n. 1, della direttiva 89/105.
31 Di conseguenza, in forza della disposizione summenzionata, tali
misure devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva in
discorso.
32 In particolare siffatte misure, alla stregua delle misure di blocco
dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie,
devono soddisfare le condizioni di cui all’art. 4 della direttiva
89/105.
33 La circostanza che l’adozione di misure di riduzione dei prezzi di
tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie non sia stata
preceduta da un blocco di detti prezzi ai sensi di questa disposizione
non influisce su tale valutazione.
34 Infatti, un’interpretazione in senso contrario produrrebbe l’effetto
di sottrarre dall’ambito di applicazione della disposizione in parola le
misure di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di
certe loro categorie qualora esse non siano precedute da un blocco dei
prezzi stessi.
35 Per quanto attiene all’impianto sistematico della direttiva 89/105, è
d’uopo ricordare che, in forza del suo sesto ‘considerando’, le esigenze
desumibili da detta direttiva non intaccano né la politica degli Stati
membri per determinare i prezzi delle specialità medicinali né le
politiche nazionali in materia di fissazione dei prezzi e di
determinazione dei regimi di previdenza sociale, salvo nella misura in
cui ciò sia necessario ai fini della trasparenza ai sensi della stessa
direttiva.
36 Ne consegue che la direttiva 89/105 è pervasa dall’idea di
un’ingerenza minima nell’organizzazione da parte degli Stati membri
delle loro politiche interne in materia di previdenza sociale (v.
sentenza Merck, Sharp & Dohme, cit., punto 27).
37 Orbene, un’interpretazione secondo cui l’adozione di misure di
riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro
categorie debba essere preceduta da un blocco di tali prezzi inciderebbe
sulle politiche degli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi
in una misura che eccede quanto necessario per assicurare la trasparenza
ai sensi della direttiva 89/105, dal momento che una simile
interpretazione produrrebbe l’effetto di costringere gli Stati stessi ad
adottare misure di blocco dei prezzi delle specialità medicinali prima
di procedere ad una riduzione di tali prezzi.
38 In tale contesto occorre risolvere la prima questione dichiarando che
l’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel
senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano
rispettate, le autorità competenti di uno Stato membro possono adottare
misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di
tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora
l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali
prezzi.
Sulla seconda questione
39 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 possa essere
interpretato nel senso che l’adozione di misure di riduzione dei prezzi
di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie è possibile
più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.
40 In proposito si deve rammentare che, in base a tale disposizione, in
caso di blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe
loro categorie da parte di uno Stato membro, quest’ultimo è tenuto a
verificare, almeno una volta all’anno, se le condizioni macroeconomiche
giustifichino la continuazione senza modifiche del blocco.
41 Dal testo dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 risulta pertanto
che la verifica annuale delle condizioni macroeconomiche di cui a tale
disposizione costituisce una prescrizione minima, la quale non osta a
che uno Stato membro effettui siffatta verifica più volte nel corso di
un anno e che, qualora i risultati di tali verifiche lo giustifichino,
detto Stato membro decida la prosecuzione del blocco dei prezzi di tutte
le specialità medicinali o di certe loro categorie ovvero decida di
adottare misure di aumento o di riduzione di tali prezzi.
42 Analogamente, ove ciò risulti del pari giustificato dai suddetti
risultati, la disposizione di cui trattasi non osta a che uno Stato
membro decida di adottare o di mantenere siffatte misure nel ripetersi
di molti anni.
43 Pertanto occorre risolvere la seconda questione dichiarando che
l’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel
senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano
rispettate, possono essere adottate misure di riduzione dei prezzi di
tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più volte nel
corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.
Sulla terza questione
44 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se l’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 debba essere interpretato nel
senso che osta all’adozione di misure di controllo dei prezzi delle
specialità medicinali in base a spese stimate anziché accertate.
45 A tale riguardo occorre rilevare che la disposizione in esame non
contiene alcuna indicazione per quanto attiene agli elementi in base ai
quali tali misure devono essere adottate.
46 Ciò premesso, non si può escludere che l’adozione di misure di
controllo dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro
categorie sulla base di spese stimate sia conforme all’art. 4, n. 1,
della direttiva summenzionata.
47 Un’interpretazione in senso contrario costituirebbe difatti
un’ingerenza nell’organizzazione da parte degli Stati membri delle loro
politiche interne in materia di previdenza sociale e intaccherebbe le
politiche di tali Stati in materia di determinazione dei prezzi in una
misura che eccede quanto necessario per assicurare la trasparenza ai
sensi della direttiva 89/105.
48 Tuttavia permane la necessità che le prescrizioni di cui all’art. 4,
n. 1, di detta direttiva siano rispettate e che simili stime di spesa
garantiscano una trasparenza ai sensi della predetta direttiva, vale a
dire che tali stime si fondino su elementi obiettivi e verificabili.
49 In tale contesto occorre risolvere la terza questione dichiarando che
l’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel
senso che non osta a che misure di controllo dei prezzi di tutte le
specialità medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla
base di stime di spesa, sempreché le condizioni poste da tale
disposizione siano rispettate e tali stime si fondino su elementi
obiettivi e verificabili.
Sulla quarta questione
50 Con la sua quarta questione nelle cause C-352/07, da C-354/07 a
C-356/07, da C-365/07 a C-367/07 e C-400/07 nonché con la sua quarta
questione nella causa C-353/07, che è d’uopo esaminare congiuntamente,
il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 4, n. 1, della
direttiva 89/105 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito
della fissazione di un tetto di spesa farmaceutica ai fini del controllo
delle spese di sanità pubblica per specialità medicinali, le autorità
competenti di uno Stato membro devono, qualora decidano di mantenere
misure di blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe
loro categorie ovvero di adottare misure di aumento o di riduzione di
tali prezzi a causa dello sfondamento di detto tetto, tener conto
esclusivamente della spesa farmaceutica o se le predette autorità
possano tenere conto delle spese sanitarie nel loro complesso.
51 A questo proposito si deve osservare che la disposizione in esame non
indica quale tipo di spesa debba essere preso in considerazione dagli
Stati membri quando questi decidono di mantenere misure di blocco dei
prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie
ovvero di adottare misure di aumento o di riduzione di tali prezzi.
52 Infatti, sebbene l’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 preveda che
gli Stati membri procedano, almeno una volta all’anno, ad una verifica
delle condizioni macroeconomiche, tale disposizione non precisa i
criteri in base ai quali detta verifica deve essere effettuata.
53 Difettando tali criteri, spetta agli Stati membri determinare questi
ultimi nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza perseguito dalla
direttiva 89/105 nonché delle prescrizioni dell’art. 4, n. 1, della
stessa.
54 A tal riguardo, gli Stati membri possono tener conto della spesa
farmaceutica esclusivamente, delle spese sanitarie nel loro complesso
ovvero di altri tipi di spese pertinenti.
55 Di conseguenza, occorre risolvere la quarta questione nelle cause
C-352/07, da C-354/07 a C-356/07, da C-365/07 a C-367/07 e C-400/07
nonché la quarta questione nella causa C-353/07 dichiarando che l’art.
4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che
spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dell’obiettivo di
trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle prescrizioni della
suddetta disposizione, i criteri in base ai quali deve essere effettuata
la verifica delle condizioni macroeconomiche di cui alla disposizione
stessa e che tali criteri possono consistere nella spesa farmaceutica
esclusivamente, nel complesso delle spese sanitarie ovvero in altri tipi
di spesa.
Sulla quinta questione
56 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 debba essere
interpretato nel senso che gli Stati membri devono prevedere comunque la
possibilità, per un’impresa interessata da una misura di blocco o di
riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro
categorie, di chiedere una deroga ai prezzi imposti in forza di tali
misure nonché una partecipazione concreta della stessa impresa e se ciò
implichi l’obbligo per l’amministrazione competente di motivare una
decisione di diniego relativa ad una simile richiesta.
57 In proposito occorre rammentare che l’art. 4, n. 2, della direttiva
89/105 prevede che, in casi eccezionali, il detentore di
un’autorizzazione di commercializzazione di una specialità medicinale
può chiedere una deroga dal blocco dei prezzi se ciò è giustificato da
motivi particolari.
58 Da questa disposizione risulta pertanto che gli Stati membri devono
prevedere in ogni caso la possibilità, per un’impresa interessata da una
misura di blocco o di riduzione dei prezzi di tutte le specialità
medicinali o di certe loro categorie, di chiedere una deroga al prezzo
imposto in forza di tali misure, fermo restando che tale possibilità non
pregiudica la verifica, da parte delle autorità competenti degli Stati
membri, dell’esistenza di un caso eccezionale e di motivi particolari ai
sensi della suddetta disposizione.
59 Per quanto riguarda la partecipazione concreta dell’impresa
interessata, essa si traduce negli obblighi che le incombono in forza
dell’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 e che consistono, da un lato,
nella presentazione di un esposto sufficiente dei motivi particolari che
giustificano la sua richiesta di deroga e, dall’altro, nella
trasmissione di informazioni particolareggiate supplementari nel caso in
cui le informazioni fornite a sostegno della sua richiesta siano
insufficienti.
60 Quanto all’esistenza di un obbligo a carico dell’amministrazione
competente di motivare una decisione di diniego relativa a una simile
richiesta di deroga, è sufficiente constatare che siffatto obbligo è
espressamente previsto dall’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105, atteso
che, a termini di tale disposizione, gli Stati membri devono assicurare
che sia adottata una decisione motivata in merito ad ogni richiesta di
questo tipo e che sia comunicata al richiedente entro un termine di
novanta giorni.
61 In tale contesto, occorre risolvere la quinta questione dichiarando
che l’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel
senso che:
- gli Stati membri devono prevedere comunque la possibilità, per
un’impresa interessata da una misura di blocco o di riduzione dei prezzi
di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, di chiedere
una deroga al prezzo imposto in forza di tali misure;
- essi sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata
in merito ad un ogni richiesta di questo tipo, e
- la partecipazione concreta dell’impresa interessata consiste, da un
lato, nella presentazione di un esposto sufficiente dei motivi
particolari che giustificano la sua richiesta di deroga e, dall’altro,
nella trasmissione di informazioni particolareggiate supplementari nel
caso in cui le informazioni fornite a sostegno di tale richiesta siano
insufficienti.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la
fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro
inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere
interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale
disposizione siano rispettate, le autorità competenti di uno Stato
membro possono adottare misure di portata generale consistenti nella
riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro
categorie, anche qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta
da un blocco di tali prezzi.
2) L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel
senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano
rispettate, possono essere adottate misure di riduzione dei prezzi di
tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più volte nel
corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.
3) L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel
senso che non osta a che misure di controllo dei prezzi di tutte le
specialità medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla
base di stime di spesa, sempreché le condizioni poste da tale
disposizione siano rispettate e tali stime si fondino su elementi
obiettivi e verificabili.
4) L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel
senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto
dell’obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle
prescrizioni della suddetta disposizione, i criteri in base ai quali
deve essere effettuata la verifica delle condizioni macroeconomiche di
cui alla disposizione stessa e che tali criteri possono consistere nella
spesa farmaceutica esclusivamente, nel complesso delle spese sanitarie
ovvero in altri tipi di spesa.
5) L’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel
senso che:
- gli Stati membri devono prevedere comunque la possibilità, per
un’impresa interessata da una misura di blocco o di riduzione dei prezzi
di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, di chiedere
una deroga al prezzo imposto in forza di tali misure;
- essi sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata
in merito ad un ogni richiesta di questo tipo, e
- la partecipazione concreta dell’impresa interessata consiste, da un
lato, nella presentazione di un esposto sufficiente dei motivi
particolari che giustificano la sua richiesta di deroga e, dall’altro,
nella trasmissione di informazioni particolareggiate supplementari nel
caso in cui le informazioni fornite a sostegno di tale richiesta siano
insufficienti.
Firme
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