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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. Grande 2/12/2009, Sentenza C-358/08
CONSUMATORI - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Errore
relativo alla qualificazione come “produttore” - Procedimento giudiziario -
Domanda di sostituzione del produttore al convenuto iniziale - Scadenza del
termine di prescrizione - Artt. 3 e 11 Direttiva 85/374/CEE. L’art. 11
della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che
una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte
convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata
in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un
«produttore» ai sensi dell’art. 3 della direttiva sia citato come parte
convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro
un’altra persona. Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere
interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale
consideri, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine ivi fissato
nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi
dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, che il produttore possa essere
sostituito alla sua controllata ove detto giudice constati che l’immissione
in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da
tale produttore. D’altra parte, l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve
essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un
prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente potuto
identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti nei confronti
del fornitore del medesimo, detto fornitore deve essere considerato
«produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della
detta direttiva, ove non abbia comunicato al danneggiato, diligentemente e
di propria iniziativa, l’identità del produttore o del suo proprio
fornitore, cosa che spetta al giudice nazionale accertare alla luce delle
circostanze della fattispecie. Pres. Skouris - Rel. Lenaerts - Aventis
Pasteur SA c. OB. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande 2/12/2009, Sentenza
C-358/08
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Normativa idonea a comportare oneri
finanziari - Principio della certezza del diritto - Tutela del legittimo
affidamento - Applicazione. Il principio della certezza del diritto, il
cui corollario è il principio della tutela del legittimo affidamento,
richiede, in particolare, che l’applicazione delle norme giuridiche sia
prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Tale necessità, s’impone con
rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare
oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con
esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro (v. sentenza
10/09/2009, causa C-201/08, Plantanol). Pres. Skouris - Rel. Lenaerts -
Aventis Pasteur SA c. OB. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande 2/12/2009,
Sentenza C-358/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 dicembre 2009
«Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti
difettosi - Artt. 3 e 11 - Errore relativo alla qualificazione come
“produttore” - Procedimento giudiziario - Domanda di sostituzione del
produttore al convenuto iniziale - Scadenza del termine di prescrizione»
Nel procedimento C-358/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito) con
decisione 11 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2008,
nella causa
Aventis Pasteur SA
contro
OB,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N.
Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore) ed E. Levits, presidenti di
sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M.
Ilešic, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30
giugno 2009,
considerate le osservazioni presentate:
- per l’Aventis Pasteur SA, dal sig. G. Leggatt, QC, assistito dal sig.
P. Popat, barrister;
- per OB, dal sig. S. Maskrey, QC, assistito dal sig. H. Preston,
barrister;
- per la Commissione europea, dal sig. G. Wilms, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
dell’8 settembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno
da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999,
1999/34/CE (GU L 141, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva 85/374»).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia nella
quale l’Aventis Pasteur SA (in prosieguo: l’«APSA»), società con sede in
Francia, si contrappone a OB in merito all’immissione in commercio di un
vaccino che si asserisce fosse difettoso.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 I ‘considerando’ primo, decimo, undicesimo e tredicesimo della
direttiva 85/374 recano il testo seguente:
«considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in
materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal
carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità
esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della
concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci
all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di
protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai
suoi beni da un prodotto difettoso;
(…)
considerando che un termine di prescrizione uniforme dell’azione di
risarcimento è nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore;
considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme
di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e
scientifiche migliorano; che non sarebbe perciò equo pretendere che il
produttore fosse responsabile, senza limiti di tempo, dei difetti dei
suoi prodotti; che la sua responsabilità deve quindi estinguersi dopo un
periodo di durata ragionevole, lasciando tuttavia impregiudicate le
azioni pendenti;
(…)
considerando che secondo i sistemi giuridici degli Stati membri il
danneggiato può avere diritto al risarcimento in base alla
responsabilità contrattuale o ad un titolo fondato sulla responsabilità
extracontrattuale diverso da quello previsto dalla presente direttiva;
che, nella misura in cui tali disposizioni perseguono anch’esse
l’obiettivo di un’efficace protezione dei consumatori, esse non devono
essere pregiudicate dalla presente direttiva; (…)».
4 La direttiva 85/374 dispone all’art. 1 che «[i]l produttore è
responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
5 L’art. 3 della direttiva 85/374 è così formulato:
«1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto
finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte
componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, (…)
marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come
produttore dello stesso.
2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque
importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della
locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione
nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del
medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso
titolo del produttore.
3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si
considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al
danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o
della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si
applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome
dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del
produttore».
6 L’art. 11 della direttiva 85/374 così recita:
«Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti
conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si
estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore
ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che
il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento
giudiziario contro il produttore».
7 Ai sensi dell’art. 13 della citata direttiva, quest’ultima «(...)
lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in
base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o
extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità
esistente al momento della notifica della direttiva».
8 La direttiva 85/374 è stata notificata agli Stati membri il 30 luglio
1985.
La normativa nazionale
9 La direttiva 85/374 è stata trasposta nel Regno Unito con la legge del
1987 relativa alla tutela dei consumatori (Consumer Protection Act 1987;
in prosieguo: la «legge del 1987»).
10 La legge del 1987 ha aggiunto alla legge del 1980 sulla prescrizione
(Limitation Act 1980) un nuovo art. 11 A, il cui paragrafo 3 così
prevede:
«Dopo la scadenza del termine di dieci anni a partire dalla data
rilevante non è possibile proporre nessuna delle azioni cui si applica
il presente articolo (…); il presente paragrafo ha l’effetto di
estinguere il diritto di agire in giudizio alla scadenza del
summenzionato termine di dieci anni, indipendentemente dal fatto che
tale diritto sia o no scaduto oppure che abbiano o no iniziato a
decorrere i termini previsti dalle seguenti disposizioni della presente
legge».
11 L’art. 35 della legge del 1980 vieta in linea di principio la
sostituzione di una parte con un’altra dopo la scadenza del termine di
prescrizione. Tuttavia, eccezionalmente, talune norme di procedura
possono conferire al giudice, in forza dei paragrafi 5, lett. b), e 6,
lett. a), di detto articolo, il potere di procedere a tale sostituzione,
al ricorrere di determinate circostanze, con effetto a partire dalla
proposizione dell’azione iniziale. Si prevede in tal senso la
sostituzione della nuova parte «alla parte il cui nome era stato dato
per errore in luogo del nome della nuova parte, in ogni domanda
formulata nel contesto dell’azione iniziale».
12 La regola 19.5, n. 3, lett. a), delle norme di procedura civile (Civil
Procedure Rules) conferisce tale potere di sostituzione al giudice,
potere che esso può esercitare discrezionalmente. Essa prevede tuttavia
che, anche qualora ricorra la condizione per avvalersi di tale potere,
il giudice tenga conto del fatto che la sostituzione produrrà il
risultato di privare il convenuto dell’effetto liberatorio della
scadenza del termine di prescrizione e che egli ammetta la sostituzione
soltanto se considera che, nelle circostanze di specie, la giustizia lo
esiga.
Fatti di cui alla causa principale e questione pregiudiziale
13 La Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins SA (in prosieguo: la «Pasteur
Mérieux»), società di diritto francese, che in seguito ad un cambiamento
di denominazione è divenuta APSA, fabbrica prodotti farmaceutici tra cui
un vaccino antiemofilico.
14 La Mérieux UK Ltd (in prosieguo: la «Mérieux UK»), società di diritto
inglese, era nel 1992 una controllata al 100% dell’APSA e agiva in
quanto distributore nel Regno Unito dei prodotti fabbricati da
quest’ultima.
15 Il 18 settembre 1992 l’APSA ha inviato una partita di dosi di vaccino
antiemofilico alla Mérieux UK, la quale ha accusato ricevimento di tale
partita il 22 settembre successivo. L’APSA, in tale occasione, ha
inviato una fattura alla sua controllata, che l’ha debitamente pagata.
16 Ad una data successiva che rimane ignota, ma che si colloca verso la
fine del mese di settembre del 1992 o all’inizio del mese di ottobre del
1992, una parte di tale lotto di merci è stata venduta dalla Mérieux UK
al Ministero della Sanità del Regno Unito a destinazione di un ospedale
designato da tale Ministero. Detto ospedale ha a sua volta fornito una
parte di tali dosi di vaccino ad un gabinetto medico avente sede nel
territorio del Regno Unito.
17 Il 3 novembre 1992 a OB è stata somministrata una dose del vaccino di
cui trattasi in tale gabinetto.
18 OB è stato successivamente colpito da gravi lesioni. I medici curanti
di OB hanno ritenuto che tali lesioni fossero state provocate da
un’infezione dovuta al virus dell’herpes simplex. OB sostiene, per
contro, che il danno che ha riportato sarebbe legato al fatto che il
vaccino somministratogli era difettoso.
19 Nel 1994, l’APSA ha costituito una «joint venture»con la società
Merck Inc. of the United States. La Mérieux UK è divenuta la controllata
britannica di tale «joint venture». In seguito ad un cambio di
denominazione, essa è divenuta Aventis Pasteur MSD (in prosieguo: l’«APMSD»).
20 Il 2 novembre 2000, OB ha avviato dinanzi alla High Court of Justice
(England & Wales), Queen’s Bench Division, un’azione per risarcimento
danni contro l’APMSD. Nei motivi del ricorso depositato il 1° agosto
2001, esso sosteneva che il vaccino era stato fabbricato dall’APMSD ed
era difettoso, di modo che esso intendeva evocare la responsabilità di
detta società ai sensi della legge del 1987.
21 Nel suo controricorso presentato il 29 novembre 2001, l’APMSD faceva
notare di essere semplicemente il distributore, e non il produttore, del
vaccino somministrato ad OB.
22 Il 17 aprile 2002 l’APMSD, rispondendo ad una domanda di conferma
relativa alla sua qualità di produttore, ribadiva di non essere il
produttore del vaccino. Essa ha indicato come produttore la Pasteur
Mérieux, senza precisare che si trattava della vecchia denominazione
dell’APSA.
23 Il 16 ottobre 2002, OB ha avviato dinanzi alla High Court of Justice
un’azione per risarcimento danni contro l’APSA.
24 Pur ammettendo di essere il produttore del vaccino di cui trattasi,
l’APSA ha sostenuto che l’azione avviata nei suoi confronti era
prescritta, in quanto il termine di dieci anni per proporre un ricorso a
norma della legge del 1987 sarebbe effettivamente scaduto, a suo avviso,
il 18 o il 22 settembre 2002, a seconda che il dies a quo di tale
termine corrisponda alla data in cui il vaccino è stato inviato
dall’APSA alla Mérieux UK, oppure alla data in cui quest’ultima ne ha
accusato ricevimento.
25 Il 10 marzo 2003 OB ha chiesto la sostituzione dell’APMSD con l’APSA,
in qualità di convenuta, nel procedimento avviato contro la prima nel
mese di novembre 2000. A titolo di motivazione esso ha asserito che, al
momento della proposizione dell’azione, egli aveva erroneamente creduto
che il produttore del vaccino fosse l’APMSD.
26 È pacifico che tale domanda di sostituzione è stata presentata dopo
la scadenza del termine di dieci anni previsto per l’avvio di un
procedimento giudiziario contro il fabbricante del prodotto che si
asserisce difettoso.
27 L’APSA ha sostenuto che, nei limiti in cui autorizza tale
sostituzione dopo la scadenza di detto termine, il diritto nazionale non
è conforme all’interpretazione che occorre dare dell’art. 11 della
direttiva 85/374. OB ha contestato tale argomento.
28 Con decisione 18 novembre 2003, pervenuta alla Corte l’8 marzo 2004,
la High Court of Justice ha proposto una domanda di pronuncia
pregiudiziale, che la Corte ha risolto con sentenza 9 febbraio 2006,
causa C-127/04, O’Byrne (Racc. pag. I-1313).
29 Le questioni nn. 2 e 3 poste dalla High Court of Justice nella causa
sfociata nella citata sentenza O’Byrne erano formulate nei termini
seguenti:
«2) Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti
al ricorrente in base alla direttiva (…) relativamente ad un prodotto
asseritamente difettoso viene avviato contro una società A ritenendo
erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto, mentre in realtà
il fabbricante del prodotto non era A, ma un’altra società B, se sia
consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale
un potere discrezionale ai suoi giudici al fine di trattare un tale
procedimento come “un procedimento giudiziario contro il produttore” ai
sensi dell’art. 11 della direttiva (…).
3) Se l’art. 11 della direttiva (…), correttamente interpretato,
consenta ad uno Stato membro di conferire ad un giudice il potere
discrezionale di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di
convenuto in un procedimento del tipo indicato supra nella seconda
questione (“il procedimento pertinente”) in circostanze in cui:
a) il periodo di dieci anni di cui all’art. 11 è scaduto;
b) il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della
scadenza del periodo di dieci anni; e
c) nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del
periodo di dieci anni relativamente al prodotto che ha causato il danno
lamentato dal ricorrente».
30 Nella citata sentenza O’Byrne la Corte ha risolto nel modo seguente
tali due questioni:
«Quando viene intentata un’azione contro una società erroneamente
considerata il produttore di un prodotto mentre, in realtà, quest’ultimo
era fabbricato da un’altra società, in linea di principio spetta al
diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali la
sostituzione di una parte ad un’altra può intervenire nell’ambito di una
siffatta azione. Un giudice nazionale che valuta le condizioni cui è
subordinata tale sostituzione deve tuttavia assicurare che sia
rispettato l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva
85/374, determinato dagli artt. 1 e 3 della medesima».
31 In seguito alla citata sentenza O’Byrne la High Court of Justice ha
accolto, il 20 ottobre 2006, la domanda di sostituzione presentata da
OB, in quanto l’APMSD era stata erroneamente convenuta in luogo
dell’APSA.
32 L’APSA si è appellata contro tale decisione dinanzi alla Court of
Appeal. Il 9 ottobre 2007, quest’ultima ha respinto l’appello.
33 Adita dall’APSA in sede d’impugnazione, la House of Lords ha deciso
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con la direttiva [85/374] il fatto che le leggi di
uno Stato membro consentano la sostituzione del convenuto con un nuovo
convenuto in un’azione proposta ai sensi della direttiva medesima dopo
la scadenza del termine decennale per far valere i diritti [conferiti al
danneggiato] di cui all’art. 11 della direttiva [85/374], in circostanze
in cui il solo soggetto indicato come convenuto nei procedimenti avviati
durante il periodo decennale non rientrava nella definizione di cui
all’art. 3 della direttiva».
Sulla questione pregiudiziale
34 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se
la direttiva 85/374 debba essere interpretata nel senso che osta ad una
normativa nazionale la quale, nell’ambito di un procedimento giudiziario
avviato in base al regime di responsabilità dalla stessa previsto,
autorizzi la sostituzione di un convenuto ad un altro dopo la scadenza
del termine di dieci anni fissato all’art. 11 di detta direttiva,
allorché la persona designata come convenuto in tale procedimento prima
della scadenza del termine non rientrava nell’ambito di applicazione
della medesima direttiva, come definito al suo art. 3.
35 Si deve rammentare in proposito che, al punto 34 della citata
sentenza O’Byrne, la Corte ha dichiarato che, siccome la direttiva
85/374 non si pronuncia sui meccanismi processuali da attuare quando un
danneggiato propone un’azione risarcitoria per danno da prodotti
difettosi e commette un errore relativo alla persona del produttore,
spetta in linea di principio al diritto processuale nazionale stabilire
le condizioni in base alle quali può intervenire la sostituzione di una
parte con un’altra nell’ambito di una siffatta azione.
36 Dopo aver ricordato, al punto 35 della citata sentenza O’Byrne, che,
poiché la direttiva 85/374 persegue un’armonizzazione totale sui punti
da essa disciplinati, la determinazione, operata dagli artt. 1 e 3 di
quest’ultima, della cerchia dei responsabili contro i quali il
danneggiato ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di
responsabilità previsto dalla medesima direttiva dev’essere considerata
tassativa, la Corte ha precisato, al punto 38 di tale sentenza, che un
giudice nazionale, nel valutare le condizioni cui è subordinata siffatta
sostituzione processuale, deve tuttavia controllare che l’ambito di
applicazione ratione personae della direttiva, determinato
dall’art. 3 della medesima, sia rispettato.
37 L’art. 11 della direttiva 85/374 prende le mosse dalla stessa volontà
di armonizzazione totale sul piano comunitario per quanto riguarda la
prescrizione dei diritti conferiti al danneggiato in applicazione della
stessa direttiva.
38 Detto articolo prevede un termine uniforme di dieci anni alla
scadenza del quale tali diritti si estinguono. Esso fissa
imperativamente il dies a quo di detto termine alla data in cui
il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il
danno, e menziona come unica causa d’interruzione della prescrizione la
proposizione di un procedimento giudiziario contro tale produttore.
39 Come risulta dal decimo ‘considerando’ della direttiva 85/374,
l’uniformazione delle norme di prescrizione perseguita dalla stessa è
stata voluta dal legislatore comunitario nell’interesse sia del
danneggiato sia del produttore.
40 Detta uniformazione rientra, da un lato, nel contesto dell’obiettivo
generale, formulato al primo ‘considerando’ della direttiva 85/374,
consistente nel porre termine alle disparità esistenti nei diritti
nazionali, che sono idonee a comportare differenze nel grado di
protezione del consumatore in seno alla Comunità.
41 Ai sensi del suo undicesimo ‘considerando’, la direttiva 85/374 è,
d’altro lato, intesa a circoscrivere, su scala comunitaria, la
responsabilità del produttore ad un periodo di durata ragionevole alla
luce del fatto che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le
norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e
scientifiche migliorano.
42 Come esposto dall’Avvocato generale ai paragrafi 49 e 50 delle sue
conclusioni, la volontà del legislatore comunitario di contenere entro
limiti temporali specifici il regime di responsabilità senza colpa
istituito dalla direttiva 85/374 intende tenere conto anche del fatto
che tale regime comporta per il produttore un onere superiore a quello
di un regime classico di responsabilità, e ciò allo scopo di non
ostacolare l’innovazione tecnologica e di garantire la possibilità di
copertura assicurativa dei rischi legati a tale specifica responsabilità
(v., in tal senso, punto 3.2.4. della relazione della Commissione 31
gennaio 2001, sull’applicazione della direttiva 85/374 relativa alla
responsabilità per danno da prodotti difettosi, COM(2000) 893 def.).
43 Ne consegue che, fatta salva l’eventuale applicazione del diritto
della responsabilità contrattuale o extracontrattuale ovvero di un
regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica
della direttiva 85/374, applicazione che quest’ultima non pregiudica,
come risulta dal suo art. 13 e dal suo tredicesimo ‘considerando’, il
«produttore», nel senso definito all’art. 3 di detta direttiva, è, a
norma dell’art. 11 di essa, esonerato da responsabilità a norma della
medesima alla scadenza del termine di dieci anni a partire
dall’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi, a meno
che, nel corso di tale periodo, non sia stato avviato nei suoi confronti
un procedimento giudiziario.
44 In tal contesto, una norma di diritto nazionale che autorizzi la
sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un
procedimento giudiziario non può, vista la direttiva 85/374, essere
applicata in modo da consentire di citare, dopo la scadenza di tale
termine, detto produttore come parte convenuta in un procedimento
avviato entro tale termine contro una persona diversa.
45 Infatti, la soluzione contraria equivarrebbe, da una parte, ad
ammettere che il termine di prescrizione di dieci anni fissato dall’art.
11 della direttiva 85/374 possa essere interrotto nei confronti di tale
produttore da una causa diversa da un procedimento giudiziario avviato
nei suoi confronti, il che sarebbe in contrasto con lo scopo di
armonizzazione totale perseguito da detta direttiva al riguardo.
46 Tale soluzione condurrebbe, d’altra parte, a prolungare la durata del
termine di prescrizione nei confronti di tale produttore sovvertendo le
sue previsioni quanto alla data esatta in cui, in applicazione dell’art.
11 della direttiva 85/374, si presume che egli sarà esonerato da
responsabilità a norma della direttiva. Ciò sarebbe in contrasto non
soltanto con l’uniformazione della durata del termine voluta dal
legislatore comunitario, bensì anche con la certezza del diritto che
detto art. 11 intende procurare al produttore nel contesto del regime di
responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva.
47 In proposito va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante,
il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il
principio della tutela del legittimo affidamento, richiede, in
particolare, che l’applicazione delle norme giuridiche sia prevedibile
per coloro che vi sono sottoposti. Tale necessità s’impone con rigore
particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri
finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con
esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro (v. sentenza
10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
48 Occorre ancora aggiungere che elementi soggettivi, riguardanti, ad
esempio, l’attribuzione erronea da parte del danneggiato della qualità
di fabbricante del prodotto che esso asserisce difettoso ad una società
che non sia tale, oppure ancora l’intenzione reale del danneggiato di
perseguire, mediante la sua azione diretta contro quest’altra società,
il detto fabbricante, non possono, se non travisando la dimensione
oggettiva delle disposizioni di armonizzazione sancite dalla direttiva
85/374, giustificare la sostituzione, dopo la scadenza del termine di
dieci anni fissato al suo art. 11, di tale fabbricante in un
procedimento giudiziario avviato entro il detto termine contro una
persona diversa da lui (v., in tal senso, sentenza O’Byrne, cit., punto
26; v. altresì, per analogia, sentenza 17 luglio 2008, causa C-51/05 P,
Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., Racc. pag. I-5341, punti
59-63).
49 Alla luce di quanto precede, l’art. 11 della direttiva 85/374 deve
essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa
nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad
un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo
tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un
«produttore», ai sensi dell’art. 3 della stessa direttiva, sia citato
come parte convenuta in un procedimento giudiziario promosso entro tale
termine contro un’altra persona.
50 Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, è
competente a fornire, alla luce degli elementi del fascicolo,
precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella decisione
sulla causa principale (v., in tal senso, sentenze 12 settembre 2000,
causa C-366/98, Geffroy, Racc. pag. I-6579, punto 20, e 10 settembre
2009, causa C-446/07, Severi, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 60).
51 Al riguardo occorre osservare, in primo luogo, che dalla domanda di
pronuncia pregiudiziale risulta che l’APMSD (ex Mérieux UK), la quale ha
fornito nel 1992 al sistema sanitario del Regno Unito il vaccino
somministrato ad OB, era all’epoca una controllata detenuta al 100%
dall’APSA (ex Pasteur Mérieux).
52 In tale contesto, spetta al giudice nazionale valutare, in conformità
alle norme del diritto nazionale applicabili in materia di produzione
della prova, se l’immissione in circolazione del prodotto di cui
trattasi fosse stata di fatto determinata dalla società controllante che
lo ha fabbricato.
53 Qualora il giudice nazionale constati il ricorrere di tale
circostanza, l’art. 11 della direttiva 85/374 non osta a che tale
giudice consideri che, nel procedimento giudiziario avviato entro il
termine fissato da tale articolo nei confronti della controllata a norma
del regime di responsabilità previsto da tale direttiva, la società
controllante, «produttore» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della stessa,
possa essere sostituita alla controllata.
54 In secondo luogo, alla luce del fatto, precedentemente osservato al
punto 51 della presente sentenza, che l’APMSD è il fornitore del vaccino
somministrato ad OB, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 3,
della direttiva 85/374, qualora il produttore non possa essere
identificato, si deve ritenere che il produttore sia il fornitore del
prodotto, a meno che esso non indichi al danneggiato entro un termine
ragionevole l’identità del produttore o del suo proprio fornitore.
55 Come hanno sottolineato sia la Commissione europea sia l’Avvocato
generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, occorre intendere tale
disposizione nel senso che riguarda l’ipotesi in cui il soggetto
danneggiato dal prodotto asseritamente difettoso, tenuto conto delle
circostanze della fattispecie, non abbia ragionevolmente potuto
identificare il produttore del medesimo prima di esercitare i suoi
diritti nei confronti del fornitore, il che dovrà essere eventualmente
accertato, nella presente controversia, dal giudice nazionale.
56 In siffatta ipotesi, deriva dall’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374
che il fornitore deve essere considerato alla stregua di «produttore» se
non ha indicato al danneggiato entro un termine ragionevole l’identità
del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
57 Al riguardo, occorre anzitutto indicare che il semplice fatto che il
fornitore del prodotto di cui trattasi neghi di esserne il produttore,
qualora esso non abbia corredato tale diniego con l’indicazione
dell’identità del produttore o del suo proprio fornitore, non può
bastare a far ritenere che tale fornitore abbia comunicato al
danneggiato l’indicazione prevista all’art. 3, n. 3, della direttiva
85/374, né, pertanto, ad escludere che il fornitore possa essere
considerato «produttore» ai sensi di detta disposizione.
58 È poi necessario sottolineare che la condizione consistente nell’aver
provveduto a tale comunicazione «entro un termine ragionevole», ai sensi
dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, implica l’obbligo per il
fornitore convenuto in giudizio da un danneggiato di comunicargli,
diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del
proprio fornitore.
59 Nella causa principale, spetterà eventualmente al giudice nazionale
accertare, alla luce delle circostanze della fattispecie, se l’APMSD
abbia soddisfatto tale obbligo o no, tenendo conto segnatamente della
circostanza particolare che l’APMSD, in quanto controllata dell’APSA che
ha acquistato il vaccino di cui trattasi direttamente presso
quest’ultima, necessariamente conosceva l’identità del produttore di
detto vaccino nel momento in cui OB l’ha convenuta.
60 Ove gli eventuali accertamenti del giudice nazionale lo inducano a
constatare che ricorrono le condizioni di applicazione dell’art. 3, n.
3, della direttiva 85/374, l’APMSD dovrebbe allora essere considerata
«produttore» ai fini dell’applicazione di detta direttiva. Si potrebbe
quindi ritenere che il procedimento giudiziario avviato nel mese di
novembre 2000 da OB contro tale società in base al regime di
responsabilità previsto dalla direttiva abbia, in conformità all’art. 11
della medesima, interrotto il termine di prescrizione nei suoi
confronti.
61 Per contro, per i motivi esposti ai punti 37-47 della presente
sentenza, una tale constatazione, come anche, del resto, la
constatazione inversa, non autorizzerebbe, pena il travisamento della
direttiva 85/374, l’accoglimento della domanda di sostituzione dell’APSA
all’APMSD nel detto procedimento, alla luce del fatto che detta domanda
è stata proposta da OB dopo la scadenza del termine di cui egli
disponeva in forza dell’art. 11 della direttiva 85/374 per far valere i
suoi diritti nei confronti dell’APSA a norma della direttiva, come si è
ricordato al punto 26 della presente sentenza.
62 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, la
questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 11 della direttiva
85/374 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una
normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte
convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia
applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine
ivi fissato, un «produttore» ai sensi dell’art. 3 della stessa direttiva
sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso
entro tale termine contro un’altra persona.
63 Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere interpretato nel
senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri, nel
procedimento giudiziario avviato entro il termine ivi fissato nei
confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi
dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, che il produttore possa
essere sostituito alla sua controllata ove detto giudice constati che
l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di
fatto determinata da tale produttore.
64 D’altra parte, l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere
interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un
prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente
potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti
nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore dev’essere
considerato «produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione
dell’art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al
danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del
produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice
nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie.
Sulle spese
65 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che esso
osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di
una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario
sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del
termine ivi fissato, un «produttore» ai sensi dell’art. 3 della
direttiva sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario
promosso entro tale termine contro un’altra persona.
Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere interpretato nel senso
che esso non osta a che il giudice nazionale consideri, nel procedimento
giudiziario avviato entro il termine ivi fissato nei confronti della
società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell’art. 3, n.
1, della direttiva 85/374, che il produttore possa essere sostituito
alla sua controllata ove detto giudice constati che l’immissione in
circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata
da tale produttore.
D’altra parte, l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere
interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un
prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente
potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti
nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore deve essere
considerato «produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione
dell’art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al
danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del
produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice
nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie.
Firme
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