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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande 2/12/2009, Sentenza C-358/08



CONSUMATORI - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Errore relativo alla qualificazione come “produttore” - Procedimento giudiziario - Domanda di sostituzione del produttore al convenuto iniziale - Scadenza del termine di prescrizione - Artt. 3 e 11 Direttiva 85/374/CEE.
L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore» ai sensi dell’art. 3 della direttiva sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona. Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine ivi fissato nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, che il produttore possa essere sostituito alla sua controllata ove detto giudice constati che l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore. D’altra parte, l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore deve essere considerato «produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie. Pres. Skouris - Rel. Lenaerts - Aventis Pasteur SA c. OB. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande 2/12/2009, Sentenza C-358/08


DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Normativa idonea a comportare oneri finanziari - Principio della certezza del diritto - Tutela del legittimo affidamento - Applicazione. Il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del legittimo affidamento, richiede, in particolare, che l’applicazione delle norme giuridiche sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Tale necessità, s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro (v. sentenza 10/09/2009, causa C-201/08, Plantanol). Pres. Skouris - Rel. Lenaerts - Aventis Pasteur SA c. OB. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande 2/12/2009, Sentenza C-358/08


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

2 dicembre 2009



«Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Artt. 3 e 11 - Errore relativo alla qualificazione come “produttore” - Procedimento giudiziario - Domanda di sostituzione del produttore al convenuto iniziale - Scadenza del termine di prescrizione»



Nel procedimento C-358/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito) con decisione 11 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2008, nella causa

Aventis Pasteur SA

contro

OB,


LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore) ed E. Levits, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešic, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2009,

considerate le osservazioni presentate:

- per l’Aventis Pasteur SA, dal sig. G. Leggatt, QC, assistito dal sig. P. Popat, barrister;

- per OB, dal sig. S. Maskrey, QC, assistito dal sig. H. Preston, barrister;

- per la Commissione europea, dal sig. G. Wilms, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE (GU L 141, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva 85/374»).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia nella quale l’Aventis Pasteur SA (in prosieguo: l’«APSA»), società con sede in Francia, si contrappone a OB in merito all’immissione in commercio di un vaccino che si asserisce fosse difettoso.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 I ‘considerando’ primo, decimo, undicesimo e tredicesimo della direttiva 85/374 recano il testo seguente:

«considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso;

(…)

considerando che un termine di prescrizione uniforme dell’azione di risarcimento è nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore;

considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano; che non sarebbe perciò equo pretendere che il produttore fosse responsabile, senza limiti di tempo, dei difetti dei suoi prodotti; che la sua responsabilità deve quindi estinguersi dopo un periodo di durata ragionevole, lasciando tuttavia impregiudicate le azioni pendenti;

(…)

considerando che secondo i sistemi giuridici degli Stati membri il danneggiato può avere diritto al risarcimento in base alla responsabilità contrattuale o ad un titolo fondato sulla responsabilità extracontrattuale diverso da quello previsto dalla presente direttiva; che, nella misura in cui tali disposizioni perseguono anch’esse l’obiettivo di un’efficace protezione dei consumatori, esse non devono essere pregiudicate dalla presente direttiva; (…)».

4 La direttiva 85/374 dispone all’art. 1 che «[i]l produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

5 L’art. 3 della direttiva 85/374 è così formulato:

«1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, (…) marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.

3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore».

6 L’art. 11 della direttiva 85/374 così recita:

«Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore».

7 Ai sensi dell’art. 13 della citata direttiva, quest’ultima «(...) lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».

8 La direttiva 85/374 è stata notificata agli Stati membri il 30 luglio 1985.

La normativa nazionale

9 La direttiva 85/374 è stata trasposta nel Regno Unito con la legge del 1987 relativa alla tutela dei consumatori (Consumer Protection Act 1987; in prosieguo: la «legge del 1987»).

10 La legge del 1987 ha aggiunto alla legge del 1980 sulla prescrizione (Limitation Act 1980) un nuovo art. 11 A, il cui paragrafo 3 così prevede:

«Dopo la scadenza del termine di dieci anni a partire dalla data rilevante non è possibile proporre nessuna delle azioni cui si applica il presente articolo (…); il presente paragrafo ha l’effetto di estinguere il diritto di agire in giudizio alla scadenza del summenzionato termine di dieci anni, indipendentemente dal fatto che tale diritto sia o no scaduto oppure che abbiano o no iniziato a decorrere i termini previsti dalle seguenti disposizioni della presente legge».

11 L’art. 35 della legge del 1980 vieta in linea di principio la sostituzione di una parte con un’altra dopo la scadenza del termine di prescrizione. Tuttavia, eccezionalmente, talune norme di procedura possono conferire al giudice, in forza dei paragrafi 5, lett. b), e 6, lett. a), di detto articolo, il potere di procedere a tale sostituzione, al ricorrere di determinate circostanze, con effetto a partire dalla proposizione dell’azione iniziale. Si prevede in tal senso la sostituzione della nuova parte «alla parte il cui nome era stato dato per errore in luogo del nome della nuova parte, in ogni domanda formulata nel contesto dell’azione iniziale».

12 La regola 19.5, n. 3, lett. a), delle norme di procedura civile (Civil Procedure Rules) conferisce tale potere di sostituzione al giudice, potere che esso può esercitare discrezionalmente. Essa prevede tuttavia che, anche qualora ricorra la condizione per avvalersi di tale potere, il giudice tenga conto del fatto che la sostituzione produrrà il risultato di privare il convenuto dell’effetto liberatorio della scadenza del termine di prescrizione e che egli ammetta la sostituzione soltanto se considera che, nelle circostanze di specie, la giustizia lo esiga.

Fatti di cui alla causa principale e questione pregiudiziale

13 La Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins SA (in prosieguo: la «Pasteur Mérieux»), società di diritto francese, che in seguito ad un cambiamento di denominazione è divenuta APSA, fabbrica prodotti farmaceutici tra cui un vaccino antiemofilico.

14 La Mérieux UK Ltd (in prosieguo: la «Mérieux UK»), società di diritto inglese, era nel 1992 una controllata al 100% dell’APSA e agiva in quanto distributore nel Regno Unito dei prodotti fabbricati da quest’ultima.

15 Il 18 settembre 1992 l’APSA ha inviato una partita di dosi di vaccino antiemofilico alla Mérieux UK, la quale ha accusato ricevimento di tale partita il 22 settembre successivo. L’APSA, in tale occasione, ha inviato una fattura alla sua controllata, che l’ha debitamente pagata.

16 Ad una data successiva che rimane ignota, ma che si colloca verso la fine del mese di settembre del 1992 o all’inizio del mese di ottobre del 1992, una parte di tale lotto di merci è stata venduta dalla Mérieux UK al Ministero della Sanità del Regno Unito a destinazione di un ospedale designato da tale Ministero. Detto ospedale ha a sua volta fornito una parte di tali dosi di vaccino ad un gabinetto medico avente sede nel territorio del Regno Unito.

17 Il 3 novembre 1992 a OB è stata somministrata una dose del vaccino di cui trattasi in tale gabinetto.

18 OB è stato successivamente colpito da gravi lesioni. I medici curanti di OB hanno ritenuto che tali lesioni fossero state provocate da un’infezione dovuta al virus dell’herpes simplex. OB sostiene, per contro, che il danno che ha riportato sarebbe legato al fatto che il vaccino somministratogli era difettoso.

19 Nel 1994, l’APSA ha costituito una «joint venture»con la società Merck Inc. of the United States. La Mérieux UK è divenuta la controllata britannica di tale «joint venture». In seguito ad un cambio di denominazione, essa è divenuta Aventis Pasteur MSD (in prosieguo: l’«APMSD»).

20 Il 2 novembre 2000, OB ha avviato dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, un’azione per risarcimento danni contro l’APMSD. Nei motivi del ricorso depositato il 1° agosto 2001, esso sosteneva che il vaccino era stato fabbricato dall’APMSD ed era difettoso, di modo che esso intendeva evocare la responsabilità di detta società ai sensi della legge del 1987.

21 Nel suo controricorso presentato il 29 novembre 2001, l’APMSD faceva notare di essere semplicemente il distributore, e non il produttore, del vaccino somministrato ad OB.

22 Il 17 aprile 2002 l’APMSD, rispondendo ad una domanda di conferma relativa alla sua qualità di produttore, ribadiva di non essere il produttore del vaccino. Essa ha indicato come produttore la Pasteur Mérieux, senza precisare che si trattava della vecchia denominazione dell’APSA.

23 Il 16 ottobre 2002, OB ha avviato dinanzi alla High Court of Justice un’azione per risarcimento danni contro l’APSA.

24 Pur ammettendo di essere il produttore del vaccino di cui trattasi, l’APSA ha sostenuto che l’azione avviata nei suoi confronti era prescritta, in quanto il termine di dieci anni per proporre un ricorso a norma della legge del 1987 sarebbe effettivamente scaduto, a suo avviso, il 18 o il 22 settembre 2002, a seconda che il dies a quo di tale termine corrisponda alla data in cui il vaccino è stato inviato dall’APSA alla Mérieux UK, oppure alla data in cui quest’ultima ne ha accusato ricevimento.

25 Il 10 marzo 2003 OB ha chiesto la sostituzione dell’APMSD con l’APSA, in qualità di convenuta, nel procedimento avviato contro la prima nel mese di novembre 2000. A titolo di motivazione esso ha asserito che, al momento della proposizione dell’azione, egli aveva erroneamente creduto che il produttore del vaccino fosse l’APMSD.

26 È pacifico che tale domanda di sostituzione è stata presentata dopo la scadenza del termine di dieci anni previsto per l’avvio di un procedimento giudiziario contro il fabbricante del prodotto che si asserisce difettoso.

27 L’APSA ha sostenuto che, nei limiti in cui autorizza tale sostituzione dopo la scadenza di detto termine, il diritto nazionale non è conforme all’interpretazione che occorre dare dell’art. 11 della direttiva 85/374. OB ha contestato tale argomento.

28 Con decisione 18 novembre 2003, pervenuta alla Corte l’8 marzo 2004, la High Court of Justice ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale, che la Corte ha risolto con sentenza 9 febbraio 2006, causa C-127/04, O’Byrne (Racc. pag. I-1313).

29 Le questioni nn. 2 e 3 poste dalla High Court of Justice nella causa sfociata nella citata sentenza O’Byrne erano formulate nei termini seguenti:

«2) Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva (…) relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso viene avviato contro una società A ritenendo erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto, mentre in realtà il fabbricante del prodotto non era A, ma un’altra società B, se sia consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale un potere discrezionale ai suoi giudici al fine di trattare un tale procedimento come “un procedimento giudiziario contro il produttore” ai sensi dell’art. 11 della direttiva (…).

3) Se l’art. 11 della direttiva (…), correttamente interpretato, consenta ad uno Stato membro di conferire ad un giudice il potere discrezionale di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di convenuto in un procedimento del tipo indicato supra nella seconda questione (“il procedimento pertinente”) in circostanze in cui:

a) il periodo di dieci anni di cui all’art. 11 è scaduto;

b) il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della scadenza del periodo di dieci anni; e

c) nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del periodo di dieci anni relativamente al prodotto che ha causato il danno lamentato dal ricorrente».

30 Nella citata sentenza O’Byrne la Corte ha risolto nel modo seguente tali due questioni:

«Quando viene intentata un’azione contro una società erroneamente considerata il produttore di un prodotto mentre, in realtà, quest’ultimo era fabbricato da un’altra società, in linea di principio spetta al diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali la sostituzione di una parte ad un’altra può intervenire nell’ambito di una siffatta azione. Un giudice nazionale che valuta le condizioni cui è subordinata tale sostituzione deve tuttavia assicurare che sia rispettato l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 85/374, determinato dagli artt. 1 e 3 della medesima».

31 In seguito alla citata sentenza O’Byrne la High Court of Justice ha accolto, il 20 ottobre 2006, la domanda di sostituzione presentata da OB, in quanto l’APMSD era stata erroneamente convenuta in luogo dell’APSA.

32 L’APSA si è appellata contro tale decisione dinanzi alla Court of Appeal. Il 9 ottobre 2007, quest’ultima ha respinto l’appello.

33 Adita dall’APSA in sede d’impugnazione, la House of Lords ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con la direttiva [85/374] il fatto che le leggi di uno Stato membro consentano la sostituzione del convenuto con un nuovo convenuto in un’azione proposta ai sensi della direttiva medesima dopo la scadenza del termine decennale per far valere i diritti [conferiti al danneggiato] di cui all’art. 11 della direttiva [85/374], in circostanze in cui il solo soggetto indicato come convenuto nei procedimenti avviati durante il periodo decennale non rientrava nella definizione di cui all’art. 3 della direttiva».

Sulla questione pregiudiziale

34 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 85/374 debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato in base al regime di responsabilità dalla stessa previsto, autorizzi la sostituzione di un convenuto ad un altro dopo la scadenza del termine di dieci anni fissato all’art. 11 di detta direttiva, allorché la persona designata come convenuto in tale procedimento prima della scadenza del termine non rientrava nell’ambito di applicazione della medesima direttiva, come definito al suo art. 3.

35 Si deve rammentare in proposito che, al punto 34 della citata sentenza O’Byrne, la Corte ha dichiarato che, siccome la direttiva 85/374 non si pronuncia sui meccanismi processuali da attuare quando un danneggiato propone un’azione risarcitoria per danno da prodotti difettosi e commette un errore relativo alla persona del produttore, spetta in linea di principio al diritto processuale nazionale stabilire le condizioni in base alle quali può intervenire la sostituzione di una parte con un’altra nell’ambito di una siffatta azione.

36 Dopo aver ricordato, al punto 35 della citata sentenza O’Byrne, che, poiché la direttiva 85/374 persegue un’armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione, operata dagli artt. 1 e 3 di quest’ultima, della cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla medesima direttiva dev’essere considerata tassativa, la Corte ha precisato, al punto 38 di tale sentenza, che un giudice nazionale, nel valutare le condizioni cui è subordinata siffatta sostituzione processuale, deve tuttavia controllare che l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva, determinato dall’art. 3 della medesima, sia rispettato.

37 L’art. 11 della direttiva 85/374 prende le mosse dalla stessa volontà di armonizzazione totale sul piano comunitario per quanto riguarda la prescrizione dei diritti conferiti al danneggiato in applicazione della stessa direttiva.

38 Detto articolo prevede un termine uniforme di dieci anni alla scadenza del quale tali diritti si estinguono. Esso fissa imperativamente il dies a quo di detto termine alla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, e menziona come unica causa d’interruzione della prescrizione la proposizione di un procedimento giudiziario contro tale produttore.

39 Come risulta dal decimo ‘considerando’ della direttiva 85/374, l’uniformazione delle norme di prescrizione perseguita dalla stessa è stata voluta dal legislatore comunitario nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore.

40 Detta uniformazione rientra, da un lato, nel contesto dell’obiettivo generale, formulato al primo ‘considerando’ della direttiva 85/374, consistente nel porre termine alle disparità esistenti nei diritti nazionali, che sono idonee a comportare differenze nel grado di protezione del consumatore in seno alla Comunità.

41 Ai sensi del suo undicesimo ‘considerando’, la direttiva 85/374 è, d’altro lato, intesa a circoscrivere, su scala comunitaria, la responsabilità del produttore ad un periodo di durata ragionevole alla luce del fatto che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano.

42 Come esposto dall’Avvocato generale ai paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni, la volontà del legislatore comunitario di contenere entro limiti temporali specifici il regime di responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva 85/374 intende tenere conto anche del fatto che tale regime comporta per il produttore un onere superiore a quello di un regime classico di responsabilità, e ciò allo scopo di non ostacolare l’innovazione tecnologica e di garantire la possibilità di copertura assicurativa dei rischi legati a tale specifica responsabilità (v., in tal senso, punto 3.2.4. della relazione della Commissione 31 gennaio 2001, sull’applicazione della direttiva 85/374 relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, COM(2000) 893 def.).

43 Ne consegue che, fatta salva l’eventuale applicazione del diritto della responsabilità contrattuale o extracontrattuale ovvero di un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva 85/374, applicazione che quest’ultima non pregiudica, come risulta dal suo art. 13 e dal suo tredicesimo ‘considerando’, il «produttore», nel senso definito all’art. 3 di detta direttiva, è, a norma dell’art. 11 di essa, esonerato da responsabilità a norma della medesima alla scadenza del termine di dieci anni a partire dall’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi, a meno che, nel corso di tale periodo, non sia stato avviato nei suoi confronti un procedimento giudiziario.

44 In tal contesto, una norma di diritto nazionale che autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario non può, vista la direttiva 85/374, essere applicata in modo da consentire di citare, dopo la scadenza di tale termine, detto produttore come parte convenuta in un procedimento avviato entro tale termine contro una persona diversa.

45 Infatti, la soluzione contraria equivarrebbe, da una parte, ad ammettere che il termine di prescrizione di dieci anni fissato dall’art. 11 della direttiva 85/374 possa essere interrotto nei confronti di tale produttore da una causa diversa da un procedimento giudiziario avviato nei suoi confronti, il che sarebbe in contrasto con lo scopo di armonizzazione totale perseguito da detta direttiva al riguardo.

46 Tale soluzione condurrebbe, d’altra parte, a prolungare la durata del termine di prescrizione nei confronti di tale produttore sovvertendo le sue previsioni quanto alla data esatta in cui, in applicazione dell’art. 11 della direttiva 85/374, si presume che egli sarà esonerato da responsabilità a norma della direttiva. Ciò sarebbe in contrasto non soltanto con l’uniformazione della durata del termine voluta dal legislatore comunitario, bensì anche con la certezza del diritto che detto art. 11 intende procurare al produttore nel contesto del regime di responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva.

47 In proposito va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del legittimo affidamento, richiede, in particolare, che l’applicazione delle norme giuridiche sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Tale necessità s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro (v. sentenza 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

48 Occorre ancora aggiungere che elementi soggettivi, riguardanti, ad esempio, l’attribuzione erronea da parte del danneggiato della qualità di fabbricante del prodotto che esso asserisce difettoso ad una società che non sia tale, oppure ancora l’intenzione reale del danneggiato di perseguire, mediante la sua azione diretta contro quest’altra società, il detto fabbricante, non possono, se non travisando la dimensione oggettiva delle disposizioni di armonizzazione sancite dalla direttiva 85/374, giustificare la sostituzione, dopo la scadenza del termine di dieci anni fissato al suo art. 11, di tale fabbricante in un procedimento giudiziario avviato entro il detto termine contro una persona diversa da lui (v., in tal senso, sentenza O’Byrne, cit., punto 26; v. altresì, per analogia, sentenza 17 luglio 2008, causa C-51/05 P, Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., Racc. pag. I-5341, punti 59-63).

49 Alla luce di quanto precede, l’art. 11 della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore», ai sensi dell’art. 3 della stessa direttiva, sia citato come parte convenuta in un procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona.

50 Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, è competente a fornire, alla luce degli elementi del fascicolo, precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella decisione sulla causa principale (v., in tal senso, sentenze 12 settembre 2000, causa C-366/98, Geffroy, Racc. pag. I-6579, punto 20, e 10 settembre 2009, causa C-446/07, Severi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60).

51 Al riguardo occorre osservare, in primo luogo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’APMSD (ex Mérieux UK), la quale ha fornito nel 1992 al sistema sanitario del Regno Unito il vaccino somministrato ad OB, era all’epoca una controllata detenuta al 100% dall’APSA (ex Pasteur Mérieux).

52 In tale contesto, spetta al giudice nazionale valutare, in conformità alle norme del diritto nazionale applicabili in materia di produzione della prova, se l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi fosse stata di fatto determinata dalla società controllante che lo ha fabbricato.

53 Qualora il giudice nazionale constati il ricorrere di tale circostanza, l’art. 11 della direttiva 85/374 non osta a che tale giudice consideri che, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine fissato da tale articolo nei confronti della controllata a norma del regime di responsabilità previsto da tale direttiva, la società controllante, «produttore» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della stessa, possa essere sostituita alla controllata.

54 In secondo luogo, alla luce del fatto, precedentemente osservato al punto 51 della presente sentenza, che l’APMSD è il fornitore del vaccino somministrato ad OB, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, qualora il produttore non possa essere identificato, si deve ritenere che il produttore sia il fornitore del prodotto, a meno che esso non indichi al danneggiato entro un termine ragionevole l’identità del produttore o del suo proprio fornitore.

55 Come hanno sottolineato sia la Commissione europea sia l’Avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, occorre intendere tale disposizione nel senso che riguarda l’ipotesi in cui il soggetto danneggiato dal prodotto asseritamente difettoso, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, non abbia ragionevolmente potuto identificare il produttore del medesimo prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore, il che dovrà essere eventualmente accertato, nella presente controversia, dal giudice nazionale.

56 In siffatta ipotesi, deriva dall’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 che il fornitore deve essere considerato alla stregua di «produttore» se non ha indicato al danneggiato entro un termine ragionevole l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

57 Al riguardo, occorre anzitutto indicare che il semplice fatto che il fornitore del prodotto di cui trattasi neghi di esserne il produttore, qualora esso non abbia corredato tale diniego con l’indicazione dell’identità del produttore o del suo proprio fornitore, non può bastare a far ritenere che tale fornitore abbia comunicato al danneggiato l’indicazione prevista all’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, né, pertanto, ad escludere che il fornitore possa essere considerato «produttore» ai sensi di detta disposizione.

58 È poi necessario sottolineare che la condizione consistente nell’aver provveduto a tale comunicazione «entro un termine ragionevole», ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, implica l’obbligo per il fornitore convenuto in giudizio da un danneggiato di comunicargli, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del proprio fornitore.

59 Nella causa principale, spetterà eventualmente al giudice nazionale accertare, alla luce delle circostanze della fattispecie, se l’APMSD abbia soddisfatto tale obbligo o no, tenendo conto segnatamente della circostanza particolare che l’APMSD, in quanto controllata dell’APSA che ha acquistato il vaccino di cui trattasi direttamente presso quest’ultima, necessariamente conosceva l’identità del produttore di detto vaccino nel momento in cui OB l’ha convenuta.

60 Ove gli eventuali accertamenti del giudice nazionale lo inducano a constatare che ricorrono le condizioni di applicazione dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, l’APMSD dovrebbe allora essere considerata «produttore» ai fini dell’applicazione di detta direttiva. Si potrebbe quindi ritenere che il procedimento giudiziario avviato nel mese di novembre 2000 da OB contro tale società in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva abbia, in conformità all’art. 11 della medesima, interrotto il termine di prescrizione nei suoi confronti.

61 Per contro, per i motivi esposti ai punti 37-47 della presente sentenza, una tale constatazione, come anche, del resto, la constatazione inversa, non autorizzerebbe, pena il travisamento della direttiva 85/374, l’accoglimento della domanda di sostituzione dell’APSA all’APMSD nel detto procedimento, alla luce del fatto che detta domanda è stata proposta da OB dopo la scadenza del termine di cui egli disponeva in forza dell’art. 11 della direttiva 85/374 per far valere i suoi diritti nei confronti dell’APSA a norma della direttiva, come si è ricordato al punto 26 della presente sentenza.

62 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, la questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 11 della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore» ai sensi dell’art. 3 della stessa direttiva sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona.

63 Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine ivi fissato nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, che il produttore possa essere sostituito alla sua controllata ove detto giudice constati che l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore.

64 D’altra parte, l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore dev’essere considerato «produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie.

Sulle spese

65 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:


L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore» ai sensi dell’art. 3 della direttiva sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona.

Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine ivi fissato nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, che il produttore possa essere sostituito alla sua controllata ove detto giudice constati che l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore.

D’altra parte, l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore deve essere considerato «produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie.

Firme


 


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