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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 23/04/2009, causa C‑362/06
P
AREE PROTETTE - Protezioni degli habitat naturali - Zone speciali di
conservazione (ZSC) - Procedimento di classificazione - Rete ecologica
denominata «Natura 2000» - Obiettivi di conservazione - Soggetti interessati
dalla decisione. L'art. 4 della direttiva «habitat», disciplina un
procedimento di classificazione dei siti naturali in zone speciali di
conservazione (ZSC), procedimento che deve tra altro consentire, come
risulta dall'art. 3, n. 2, della medesima direttiva, la realizzazione di una
rete ecologica europea coerente di ZSC, denominata «Natura 2000», che è
formata da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e habitat delle
specie figuranti nell'allegato I e rispettivamente nell'allegato II della
detta direttiva e che deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza,
il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di
habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di
ripartizione naturale (v., in questo senso, sentenza 7/11/2000, causa
C-371/98, First Corporate Shipping). Sicché, la decisione controversa, la
quale contempla una serie di territori classificati come siti di importanza
comunitaria al fine di consentire la realizzazione della detta rete «Natura
2000», ha, nei confronti di ogni interessato, una portata generale in quanto
si applica a tutti gli operatori che, a qualsivoglia titolo, esercitano o
possono esercitare, sui territori considerati, attività che possono mettere
a repentaglio gli obiettivi di conservazione perseguiti dalla direttiva
habitat. Si deve tuttavia ricordare che il fatto che una disposizione abbia,
per natura e portata, un carattere generale, in quanto applicabile alla
totalità degli operatori economici interessati, non esclude che essa possa
tuttavia interessare individualmente taluni di essi (v., in tal senso,
sentenze 18/05/1994, causa C-309/89, Codorniu, nonché 22/06/2006, cause
riunite C-182/03 e C-217/03, Belgique et Forum 187/Commissione). Pertanto,
qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o
individuabili, nel momento in cui l'atto è stato adottato, in base a criteri
tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere
individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un
gruppo ristretto di operatori economici (v. sentenza 13/03/2008, causa
C-125/06 P, Commissione/Infront WM). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez.II, 23/04/2009, causa C-362/06 P
AREE PROTETTE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica boreale adottato con decisione della Commissione - Obiettivi
di conservazione - Soggetti interessati dalla decisione. L'art. 4 della
direttiva «habitat», disciplina il procedimento di classificazione dei siti
naturali in zone speciali di conservazione (ZSC), tuttavia, la possibilità
di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche
l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica il provvedimento non
comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati
individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato,
come nel caso di specie, che tale applicazione viene effettuata in virtù di
una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame
(sentenza 22/11/2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, nonché
ordinanza 25/04/2002, causa C-96/01 P, Galileo e Galileo
International/Consiglio - 8/04/2008, causa C-503/07 P, Saint-Gobain Glass
Deutschland/Commissione). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sez.II, 23/04/2009, causa C-362/06 P
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - AREE PROTETTE - Classificazione dei siti
naturali in zone speciali di conservazione (ZSC) - Impugnazione -
Ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o
giuridiche avverso tale decisione - Art. 230, 4° c., CE. La tutela
giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche che, in ragione delle
condizioni di ricevibilità proposte dall'art. 230, quarto comma, CE, non
possono impugnare direttamente gli atti comunitari del tipo della decisione
controversa deve essere garantita in modo efficace mediante il ricorso
dinanzi ai giudici nazionali. Questi, conformemente al principio di leale
collaborazione sancito dall'art. 10 CE, sono tenuti, per quanto possibile,
ad interpretare ed applicare le norme di procedura nazionali che
disciplinano l'esercizio delle azioni in maniera da consentire alle dette
persone di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o
di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all'applicazione nei
loro confronti di un atto comunitario quale quello su cui verte la presente
controversia, eccependone l'invalidità e inducendo così i giudici a
interpellare a tale proposito la Corte mediante questioni pregiudiziali
(sentenza 22 marzo 2007, causa C-15/06 P, Regione Siciliana/Commissione;
Racc. pag. I-2591, punto 39). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sez.II, 23/04/2009, causa C-362/06 P
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Ricorso proposto da una persona fisica o
giuridica - Destinatario direttamente e individualmente interessato dalla
decisione - Subordine alla ricevibilità del ricorso - Art. 230, 4° c., CE.
Il criterio che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una
persona fisica o giuridica avverso una decisione di cui non è il
destinatario alla condizione che sia direttamente e individualmente
interessata da tale decisione, posto dall'art. 230, quarto comma, CE,
costituisce un'eccezione di irricevibilità di ordine pubblico che i giudici
comunitari possono esaminare in qualsiasi momento, anche di ufficio (si
veda: ordinanza 5/07/2001, causa C-341/00 P.; Sentenza 29/11/2007, causa
C-176/06 P). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II,
23/04/2009, causa C-362/06 P
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 aprile 2009 (*)
«Impugnazione - Protezioni degli habitat naturali - Elenco dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale adottato con
decisione della Commissione - Ricevibilità di un ricorso di annullamento
proposto da persone fisiche o giuridiche avverso tale decisione»
Nella causa C-362/06 P,
avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della
Corte di giustizia, proposto il 4 settembre 2006 da,
Markku Sahlstedt e a., rapresentati dall'avv. K. Marttinen, asianajaja,
ricorrente,
altre parti nel procedimento:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Huttunen
e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta in primo grado
sostenuta da:
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in impugnazione,
Repubblica di Finlandia,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, facente funzione di presidente della
Seconda Sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kuris, L. Bay Larsen
(relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 28
febbraio 2008,
sentite le conclusioni presentate dell'avvocato generale all'udienza del
23 ottobre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la loro impugnazione il sig. Sahlstedt e a. chiedono
l'annullamento dell'ordinanza 22 giugno 2006, emessa nella causa
Sahlstedt e a./Commissione (T-150/05, Racc. pag. II-1851; in prosieguo:
l'«ordinanza impugnata») con la quale il Tribunale di primo grado delle
Comunità europee ha respinto il loro ricorso inteso all'annullamento
della decisione della Commissione 13 gennaio 2005, n. 2005/101/CE che
adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU
L 40, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 Secondo il sesto considerando della direttiva del Consiglio 21 maggio
1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7;
in prosieguo: la «direttiva habitat») per assicurare il ripristino o il
mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse
comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre
designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete
ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito.
3 L'art. 4 della direttiva «habitat» dispone:
«1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle
informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un
elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui
all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si
riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi
territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di
ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici
o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. (...).
L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo
alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle
informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del
sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché
i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati
nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario
elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di
ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1,
lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo
2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati
membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla
base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in
cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o
più specie prioritarie.
(…)
L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui
sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat
naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di
sei anni dopo la notifica della presente direttiva.
4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della
procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa
tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente
possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità
in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più
tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di
cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce
dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2,
terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6,
paragrafi 2, 3 e 4».
4 L'articolo 6 di questa direttiva è così formulato:
«(…)
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone
sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della
presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario
alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su
tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti,
forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla
luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto
salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza
che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione
dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano
o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire
che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro
informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di
habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte
soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per
l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico».
Fatti
5 La Commissione, con la controversa decisione, ha adottato l'elenco dei
siti d'importanza comunitaria nella regione biogeografica boreale.
6 Tale decisione ha inserito nei detti siti taluni terreni appartenenti
a persone private, tra le quali l'insieme dei ricorrenti fatta eccezione
della Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (in prosieguo: «MTK
ry»). Quest'ultima è un'associazione che raggruppa circa 163 000
operatori economici agricoli e boschivi.
Procedimento dinanzi al Tribunale e l'ordinanza impugnata
7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale
il 18 aprile 2005, il sig. Sahlstedt e a. hanno proposto il ricorso
conclusosi con l'ordinanza impugnata.
8 La Commissione, con atto depositato presso la cancelleria del
Tribunale il 5 luglio 2005, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità
ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del
Tribunale.
9 Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il detto ricorso
in quanto irricevibile per il motivo che il sig. Sahlstedt e a., che non
sono i destinatari della decisione controversa, non sono da essa
direttamente interessati.
10 Al punto 54 della impugnata ordinanza, il Tribunale ha rilevato che
la decisione controversa, che designa, come siti d'importanza
comunitaria, zone del territorio finlandese, non produce di per sé
effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti che hanno la qualifica
di proprietario di terreni situati in tali zone. Secondo il Tribunale,
tale decisione, poiché non contiene alcuna disposizione circa il regime
di protezione dei siti d'importanza comunitaria, come misure di
conservazione o procedimenti di autorizzazione da rispettare, non incide
né sui diritti né sugli obblighi dei proprietari dei beni fondiari, né
sull'esercizio di tali diritti. Il Tribunale ha dichiarato che,
contrariamente a quanto assumerebbero il sig. Sahlstedt e a.,
l'inclusione di tali siti nell'elenco dei siti d'importanza comunitaria
non obbliga assolutamente gli operatori economici o le persone private.
11 Dal punto 59 dell'ordinanza impugnata, risulta che, secondo il
Tribunale, nessuno degli obblighi contemplati dall'art. 6, nn. 1-4 della
direttiva «habitat» è direttamente applicabile ai sigg. Sahlstedt e a.
Infatti, tutti questi obblighi richiedono un atto da parte dello Stato
membro interessato che deve precisare in quale modo intenda dare
attuazione agli obblighi di cui trattasi, che si tratti di misure di
conservazione necessarie (art. 6, n. 1, della direttiva «habitat»), di
misure opportune per evitare il degrado del sito (art. 6, n. 2, di tale
direttiva) o dell'accordo che dev'essere dato dalle autorità nazionali
competenti ad un progetto idoneo a incidere sul sito in maniera
significativa (art. 6, nn. 3 e 4, della detta direttiva).
12 Successivamente, al punto 61 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale
ha dichiarato che, da un lato, allo stesso modo dei privati ricorrenti,
i membri dell'MTK ry non possono essere considerati direttamente
interessati dalla decisione controversa e, dall'altro lato, che tale
associazione non ha dimostrato di avere un interesse proprio all'azione
come una posizione di negoziatore sulla quale la detta decisione incide.
13 Infine al punto 62 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha
considerato che, poiché i ricorrenti non sono direttamente interessati
dalla decisione controversa, non occorreva pronunciarsi sulla questione
se essi fossero individualmente interessati.
14 Il Tribunale ha tuttavia precisato al punto 63 di tale ordinanza che,
non essendo legittimati a chiedere l'annullamento della decisione
controversa, i ricorrenti possono contestare le misure adottate in
attuazione dell'art. 6 della direttiva «habitat» che li riguardano e in
tale ambito conservano la possibilità di eccepire l'illegittimità di
tale decisione dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere in
osservanza dell'art. 234 CE.
Conclusioni delle parti
15 Con la loro impugnazione, i sigg. Sahlstedt e a. chiedono alla Corte
di annullare l'ordinanza impugnata nonché la decisione controversa e di
condannare la Commissione alle spese.
16 La Commissione conclude che la Corte voglia respingere in toto il
ricorso e condannare i ricorrenti alle spese.
17 Il Regno di Spagna conclude anch'esso per il rigetto
dell'impugnazione.
Sull'impugnazione
18 Nella loro impugnazione, il sig. Sahlstedt e a. deducono tre motivi,
relativi ad un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, ad un
errore di diritto che inficia la valutazione del Tribunale secondo la
quale i ricorrenti non sono direttamente interessati dalla decisione
controversa e, rispettivamente, alla violazione del diritto ad
un'effettiva tutela giurisdizionale.
Giudizio della Corte
19 Si deve in limine ricordare che, in forza dell'art. 230, quarto
comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso
contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che,
pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di
altre persone, la riguardano «direttamente ed individualmente».
20 Nella specie è pacifico che i ricorrenti non sono i destinatari della
decisione impugnata.
21 Per quanto la Commissione abbia contestato anche il fatto che i
ricorrenti siano individualmente interessati da tale decisione, il
Tribunale si è pronunciato solo sulla questione se essi siano da tale
decisione direttamente interessati.
22 Si deve a questo proposito ricordare che il criterio che subordina la
ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica
avverso una decisione di cui non è il destinatario alla condizione che
sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione, posto
dall'art. 230, quarto comma, CE, costituisce un'eccezione di
irricevibilità di ordine pubblico che i giudici comunitari possono
esaminare in qualsiasi momento, anche di ufficio (v., in questo senso,
fra altro, ordinanza 5 luglio 2001, causa C-341/00 P, Conseil national
des professions de l'automobile e a./Commissione; Racc. pag. I-5263,
punto 32 e sentenza 29 novembre 2007, causa C-176/06 P, Stadtwerke
Schwäbisch Hall e a./Commissione, punto 18).
23 Pertanto, quand'anche si supponga che il sig. Sahlstedt e a. possano
essere considerati direttamente interessati dalla decisione impugnata,
affinché il loro ricorso avverso tale decisione sia ricevibile
occorrerebbe che essi siano dalla stessa anche individualmente
interessati.
24 Come ricordato al punto 46 dell'ordinanza impugnata, questi hanno
sostenuto che la decisione impugnata riguarda individualmente, in
particolare, tutti i proprietari fondiari che possiedono terreni ubicati
nei siti riportati nell'elenco approvato dalla Commissione e nei
confronti dei quali verrà applicato un divieto di degrado.
25 Dai punti 25, 31, 33 e 34 dell'ordinanza impugnata risulta che,
dinanzi al Tribunale, la Commissione ha contestato che i ricorrenti
siano individualmente interessati affermando in particolare che i siti
inclusi nell'elenco adottato dalla decisione controversa sono
esclusivamente designati sulla base di criteri biologici, che non è
possibile, sulla base di tale decisione, o quanto meno sulla base dei
dati che la Commissione ha utilizzato nella fase della sua elaborazione,
identificare i proprietari di tali siti e che questi ultimi interessano
anche altri settori della società oltre ai proprietari fondiari, come le
società di costruzione, le organizzazioni non governative o altri
cittadini.
26 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione
possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta
decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di
una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e,
quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., tra altre,
sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione; Racc. pag.
197, pag. 223 e 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft
Recht und Eigentum; Racc. pag. I-10737, punto 33).
27 Una decisione quale la decisione controversa si inserisce nell'ambito
dell'art. 4 della direttiva «habitat», la quale organizza un
procedimento di classificazione dei siti naturali in zone speciali di
conservazione (in prosieguo: le «ZSC»), procedimento che deve tra altro
consentire, come risulta dall'art. 3, n. 2, della medesima direttiva, la
realizzazione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, denominata
«Natura 2000», che è formata da siti in cui si trovano tipi di habitat
naturali e habitat delle specie figuranti nell'allegato I e
rispettivamente nell'allegato II della detta direttiva e che deve
garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e
degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione
naturale (v., in questo senso, sentenza 7 novembre 2000, causa C-371/98,
First Corporate Shipping; Racc. pag. I-9235, punti 19 e 20).
28 Pertanto, la decisione controversa, la quale contempla una serie di
territori classificati come siti di importanza comunitaria al fine di
consentire la realizzazione della detta rete «Natura 2000», ha, nei
confronti di ogni interessato, una portata generale in quanto si applica
a tutti gli operatori che, a qualsivoglia titolo, esercitano o possono
esercitare, sui territori considerati, attività che possono mettere a
repentaglio gli obiettivi di conservazione perseguiti dalla direttiva
habitat.
29 Si deve tuttavia ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che
il fatto che una disposizione abbia, per natura e portata, un carattere
generale, in quanto applicabile alla totalità degli operatori economici
interessati, non esclude che essa possa tuttavia interessare
individualmente taluni di essi (v., in tal senso, sentenze 18 maggio
1994, causa C-309/89, Codorniu; Racc. pag. I-1853, punto 19 nonché 22
giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgique et Forum
187/Commissione; Racc. pag. I-5479, punto 58).
30 A questo proposito la Corte ha dichiarato che qualora la decisione
riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento
in cui l'atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di
tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da
tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori
economici (v. sentenza 13 marzo 2008, causa C-125/06 P, Commissione/Infront
WM; Racc. pag. I-1451, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
31 Tuttavia, la possibilità di determinare, con maggiore o minore
precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai
quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi
soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da
questo provvedimento, purché sia assodato, come nel caso di specie, che
tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva
di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (v., in particolare,
sentenza 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio;
Racc. pag. I-8949, punto 52, nonché ordinanza 25 aprile 2002, causa
C-96/01 P, Galileo e Galileo International/Consiglio; Racc. pag. I-4025,
punto 38 e 8 aprile 2008, causa C-503/07 P, Saint-Gobain Glass
Deutschland/Commissione, Racc. pag I-2217, punto 70 e giurisprudenza ivi
citata).
32 Orbene, nella specie, ad eccezione del MTK ry, risulta che la
decisione controversa riguarda i ricorrenti unicamente in quanto
titolari di diritti su terreni inclusi in taluni siti di interesse
comunitario presi in considerazione dalla Commissione ai fini
dell'attuazione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, cioè in
forza di una situazione obiettiva di fatto e di diritto definita
dall'atto di cui trattasi e non in funzione di criteri propri della
categoria dei proprietari fondiari.
33 Del resto, la decisione controversa, non essendo stata adottata in
considerazione della situazione particolare dei proprietari fondiari,
non può pertanto essere considerata come un fascio di decisioni
individuali indirizzate a ciascun proprietario fondiario.
34 Da ciò consegue che i ricorrenti, ad eccezione della MTK ry, non
possono essere considerati individualmente interessati dalla decisione
controversa ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.
35 Per quanto riguarda la MTK ry, si deve ricordare che la tutela degli
interessi generali e collettivi di una categoria di privati non è
sufficiente per dimostrare la ricevibilità di un ricorso di annullamento
proposto da un'associazione. Salvo circostanze particolari, come il
ruolo che essa abbia potuto svolgere nell'ambito di un procedimento che
si sia potuto concludere con l'adozione dell'atto di cui trattasi, una
siffatta associazione non può proporre un ricorso d'annullamento qualora
i suoi membri non possano agire individualmente (v., tra altro, sentenza
18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione;
Racc. pag. I-7531, punto 45).
36 Orbene come è stato constatato al punto 34 della presente sentenza,
le persone fisiche o giuridiche proprietarie di terreni inclusi nei siti
d'interesse comunitario considerati nella decisione controversa non sono
da questa individualmente interessate. Pertanto, la MTK ry, quand'anche
si supponesse che tra i suoi membri esistano siffatti soggetti, non può,
in quanto tale, essere considerata individualmente interessata dalla
detta decisione.
37 Dalle considerazioni che precedono consegue che il sig. Sahlstedt e
a. non sono individualmente interessati dalla decisione controversa.
38 Ne deriva che i due primi motivi che deducono rispettivamente, un
difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata e un errore di diritto
che inficia la valutazione del Tribunale secondo la quale i ricorrenti
non sono direttamente interessati dalla decisione impugnata, sono
inoperanti e vanno respinti.
39 Occorre quindi esaminare il terzo motivo relativo ad una violazione
del diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale.
Argomenti delle parti
40 Con il terzo motivo, il sig. Sahlstedt e a. sostengono che, se il
diritto di proporre un ricorso è loro negato, essi non avrebbero alcuna
possibilità di formulare censure avverso la decisione dell'autorità
sulla base della quale il territorio sul quale sono ubicati i fondi da
loro posseduti è stato incluso nella rete Natura 2000 e sono state
imposte restrizioni sotto forma di divieto di degrado e di obbligo di
rivalorizzazione.
41 Il Regno di Spagna sostiene che l'impossibilità di difendersi fatta
valere da Sahlstedt e a. non esiste. Infatti, la classificazione in ZSC
potrebbe essere impugnata dinanzi ai giudici nazionali.
Giudizio della Corte
42 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la constatazione
del Tribunale secondo la quale le loro conclusioni intese
all'annullamento della decisione controversa sono irricevibili, non
equivale ad un diniego di giustizia.
43 A questo proposito basta ricordare che, come in sostanza risulta dal
punto 63 dell'ordinanza impugnata, i singoli devono poter beneficiare di
una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che essi derivano
dall'ordinamento giuridico comunitario. La tutela giurisdizionale delle
persone fisiche o giuridiche che, in ragione delle condizioni di
ricevibilità proposte dall'art. 230, quarto comma, CE, non possono
impugnare direttamente gli atti comunitari del tipo della decisione
controversa deve essere garantita in modo efficace mediante il ricorso
dinanzi ai giudici nazionali. Questi, conformemente al principio di
leale collaborazione sancito dall'art. 10 CE, sono tenuti, per quanto
possibile, ad interpretare ed applicare le norme di procedura nazionali
che disciplinano l'esercizio delle azioni in maniera da consentire alle
dette persone di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni
decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo
all'applicazione nei loro confronti di un atto comunitario quale quello
su cui verte la presente controversia, eccependone l'invalidità e
inducendo così i giudici a interpellare a tale proposito la Corte
mediante questioni pregiudiziali (sentenza 22 marzo 2007, causa C-15/06
P, Regione Siciliana/Commissione; Racc. pag. I-2591, punto 39).
44 Occorre pertanto respingere anche il terzo motivo.
45 Dalle considerazioni che precedono consegue che il ricorso va
respinto nel suo insieme.
Sulle spese
46 A tenore dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di
procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza
dell'art. 118 dello stesso, il soccombente è condannato alle spese se ne
è stata fatta domanda.
47 Sahlstedt e a., rimasti soccombenti, vanno condannati alle spese
conformemente alle conclusioni della Commissione.
48 A norma dell'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di
procedura, anch'esso applicabile ai procedimenti di impugnazione in
forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, le spese sostenute dagli
Stati membri intervenuti nella controversia restano a carico di questi
ultimi. Pertanto si deve decidere che le spese sostenute dal Regno di
Spagna e dalla Repubblica di Finlandia restano a carico di questi
ultimi.
Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Sahlstedt e a. sono condannati alle spese.
3) Il Regno di Spagna e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie
spese.
Firme
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