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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-427/07
VIA - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Progetti
pubblici e privati - Artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2-4, Direttiva 85/337/CEE -
Accesso alla giustizia - Artt. 3, punti 3-7, 4, punti 2-4, e 6 Direttiva
2003/35/CE - Inadempimento di uno Stato (Irlanda) - direttiva 97/11 - Dir.
96/61/CE. L’Irlanda, omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2,
n. 1, e 4, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985,
85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le misure necessarie a garantire che
i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante,
rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II,
punto 10, lett. e), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva
97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento
autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli
artt. 5-10 di tale direttiva, e omettendo di adottare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli
artt. 3, punti 3-7, e 4, punti 2-4, della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del
pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale
e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente
alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, e omettendo
di notificare alcune di tali disposizioni alla Commissione delle Comunità
europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza,
rispettivamente, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva
97/11, e dell’art. 6 della direttiva 2003/35. Pres. Timmermans, Rel.
Makarczyk, Commissione delle Comunità europee c. Irlanda. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-427/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 luglio 2009 (*)
«Inadempimento di uno Stato - Valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti - Direttiva 85/337/CEE - Accesso alla giustizia -
Direttiva 2003/35/CE»
Nella causa C-427/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 14 settembre 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D.
Recchia, dai sigg. P. Oliver e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente,
assistito dal sig. M. Collins, SC, e dal sig. D. McGrath, BL, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e dalla sig.ra C.
Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27
novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 15 gennaio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che:
- omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn.
2-4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla
direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in
prosieguo: la «direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11»),
tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si
prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria
«costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e),
della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11, siano
sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e
ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5-10 di
tale direttiva modificata, e
- omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 1 e 3-7, e
4, punti 1-6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26
maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente
alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156,
pag. 17), e, in ogni caso, omettendo di notificarle alla Commissione,
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza,
rispettivamente, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11
e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 2003/35
2 L’art. 1 della direttiva 2003/35 stabilisce quanto segue:
«Obiettivo della presente direttiva è contribuire all’attuazione degli
obblighi derivanti dalla convenzione di Århus [sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale], in particolare:
a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale;
b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni
sull’accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337 (...) e
96/61/CE del Consiglio».
3 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2003/35:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri».
La direttiva 85/337
4 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, quale modificato
dall’art. 3, punto 1, della direttiva 2003/35, si deve intendere per:
«(...)
“pubblico”:
una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della
legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i
gruppi di tali persone;
“pubblico interessato”:
pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure
decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o
che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente
definizione le organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto
nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse».
5 Ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 3, della direttiva 85/337, quale
modificato dall’art. 3, punto 3, della direttiva 2003/35:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima
del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede
un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le
loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e
una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti
nell’articolo 4.
(…)
3. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali,
possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni della presente direttiva.
In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è
stata concessa;
(…)».
6 L’art. 4 della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11
dispone quanto segue:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati
nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da
5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati
nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli
articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di
cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini
del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione
riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate
dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a
disposizione del pubblico».
7 L’art. 5 della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11
prevede quanto segue:
«1. Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere
oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale a norma degli
articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le
informazioni specificate nell’allegato IV, qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad
una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle
caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di
progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che
un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle
conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
(…)
3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo
1 comprendono almeno:
- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua
ubicazione, concezione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che
il progetto può avere sull’ambiente;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame
dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta,
sotto il profilo dell’impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti
trattini.
(…)».
8 L’art. 6, nn. 2-6, della direttiva 85/337, come modificato dall’art.
3, punto 4, della direttiva 2003/35, è così formulato:
«2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra
forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili,
in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di
cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia
ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione
dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile
l’articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione
della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni
in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti,
nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o
quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di
decisione;
e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai
sensi dell’articolo 5;
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute
le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese
disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del
paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il
pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e
consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il
pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del
presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale (...), alle informazioni diverse da
quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti
per la decisione conformemente all’articolo 8 e che sono disponibili
soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive
opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia
ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il
diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità
competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata
la decisione sulla domanda di autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione
del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o
mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del
pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine
pubblica).
6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un
tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al
pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al
processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni
del presente articolo».
9 L’art. 7 della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto
5, della direttiva 2003/35, prevede quanto segue:
«1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti
significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno
Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne
faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la
realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto
prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra
l’altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni
disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata,
e lascia all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far
sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia
ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e può includere le
informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al
paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali
in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lo Stato
membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto
provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro
coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 3, lettere a) e b).
(…)
5. Le modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo
possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da
consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro
coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali
in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il
progetto».
10 L’art. 9 della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto
6, della direttiva 2003/35, così dispone:
«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla
concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità
competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e
rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
- il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente
l’accompagnano,
- tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico
interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione
si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione
del pubblico,
- una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di
evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti
negativi.
2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato
consultato a norma dell’articolo 7, inviandogli le informazioni di cui
al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni
vengano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico
interessato nel proprio territorio».
11 L’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7,
della direttiva 2003/35, è così formulato:
«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento
giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il
diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale
presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo
giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale
istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o
procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni
sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le
decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e
violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al
pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine,
l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della
lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali
organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai
fini della lettera b) del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di
avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità
amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle
procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento
di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia
prescritto dal diritto nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente
onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli
Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico
informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso
amministrativo e giurisdizionale».
12 L’allegato II della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11
elenca i progetti di cui all’art. 4, n. 2, di tale direttiva modificata.
Al punto 10, lett. e), di tale allegato, intitolato «Progetti
d’infrastruttura», figura la costruzione di strade, porti e impianti
portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell’allegato
I).
La direttiva 96/61/CE
13 Ai sensi dell’art. 2, punti 13 e 14, della direttiva del Consiglio 24
settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), quale modificato dall’art. 4,
punto 1, della direttiva 2003/35, si deve intendere per:
«13) “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi
della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di tali persone;
14) “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli
effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o
all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di
autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini
della presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di
diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse».
14 L’art. 15, nn. 1 e 5, della direttiva 96/61, quale modificato
dall’art. 4, punto 3, della direttiva 2003/35, è così redatto:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano
offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla
procedura relativa:
- al rilascio di un’autorizzazione per nuovi impianti,
- al rilascio di un’autorizzazione per modifiche sostanziali nel
funzionamento dell’impianto,
- all’aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di
autorizzazione relative a un impianto a norma dell’articolo 13,
paragrafo 2, primo trattino.
Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita
nell’allegato V.
(…)
5. Non appena una decisione sia stata adottata, l’autorità competente
informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili
allo stesso le seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione
nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi
aggiornamenti;
b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico
interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione,
incluse informazioni relative al processo di partecipazione del
pubblico».
15 L’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, n. 4,
della direttiva 2003/35, prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento
giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il
diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale
presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo
giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale
istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o
procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni
sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le
decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e
violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al
pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine,
l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 14 è considerato sufficiente ai fini della
lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali
organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai
fini della lettera b) del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di
avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità
amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle
procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento
di procedure di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia
prescritto dal diritto nazionale.
Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli
Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico
informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso
amministrativo e giurisdizionale».
La normativa nazionale
16 Ai sensi delle disposizioni combinate dell’art. 176 della legge
irlandese sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2000
(Public Act n. 30/2000, Planning and Development Act, 2000), quale
modificata dalla legge sulla pianificazione territoriale e sullo
sviluppo (infrastrutture strategiche) del 2006 [Public Act n. 27/2006,
Planning and Development (Strategic Infrastructure) Act, 2006, Order
2006, S. I. n. 525/2006] (in prosieguo: il «PDA»), e dell’allegato 5 dei
regolamenti sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2001
(Planning and Development Regulations 2001, S. I. n. 600/2001), quando
si superano determinate soglie, una relazione sull’impatto ambientale e
una valutazione dell’impatto ambientale sono obbligatorie per alcuni
progetti, tra i quali non figurano quelli rientranti nella categoria
particolare delle strade private.
17 Il procedimento di ricorso giurisdizionale («judicial review») è
disciplinato dall’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni
di grado superiore (Rules of the Superior Courts), competenti per il
controllo, a determinate condizioni, delle decisioni dei tribunali e
degli organi amministrativi.
18 Nell’ambito del procedimento di ricorso giurisdizionale possono
essere sollevati motivi sia di diritto pubblico sia di diritto privato,
laddove i motivi tradizionali di diritto pubblico si riferiscono al
controllo dell’eccesso di potere e al controllo dell’esercizio della
competenza da parte dei detti tribunali ed organi.
19 Il ricorso giurisdizionale è un procedimento che prevede due fasi.
Una domanda di autorizzazione alla presentazione di tale ricorso deve
essere depositata dinanzi al giudice, accompagnata dall’esposizione dei
motivi che individuano il risarcimento chiesto e da una dichiarazione
che espone i fatti sui quali esso si fonda. Se l’autorizzazione è
accordata, il richiedente può avviare il procedimento di ricorso
giurisdizionale.
20 Una procedura legale specifica, prevista agli artt. 50 e 50A del PDA,
si applica alle domande di ricorso giurisdizionale dirette avverso le
decisioni delle autorità competenti in materia urbanistica.
21 Ai sensi dell’art. 50A, n. 3, del PDA:
«Il giudice accorderà l’autorizzazione ai sensi dell’art. 50 soltanto
una volta riscontrato che:
(a) sussistono fondati motivi per ritenere che la decisione o l’atto in
questione siano invalidi o debbano essere annullati e
(b) che
(i) il ricorrente ha un interesse rilevante nella questione oggetto
della domanda, o
(ii) qualora la decisione o l’atto in questione riguardi un’opera
identificata, ai sensi dell’art. 176 o della normativa in vigore nel
periodo pertinente emanata in forza di quest’ultimo, quale opera che può
avere un notevole impatto sull’ambiente, ove il ricorrente
(I) sia un ente o un’organizzazione (diversi da un’autorità governativa,
da un’autorità pubblica o da un ente o agenzia governativi) le cui
finalità o obiettivi riguardano la promozione della tutela ambientale,
(II) abbia perseguito siffatte finalità od obiettivi nel corso dei
dodici mesi precedenti alla data della domanda, e
(III) soddisfi i requisiti (eventuali) che gli enti o gli organismi
devono soddisfare ai sensi dell’art. 37, n. 4, lett. d), punto iii), per
proporre ricorso ai sensi dell’art. 37, n. 4, lett. c) [e, a tale scopo,
per l’applicazione di tutti i requisiti di cui all’art. 37, n. 4, lett.
e), punto iv), il rinvio ivi contenuto al settore di appartenenza della
decisione oggetto del ricorso dovrà essere considerato quale rinvio al
settore di appartenenza della decisione o atto oggetto della richiesta
di autorizzazione ai sensi dell’art. 50]».
22 L’art. 50A, n. 4, del PDA precisa che detto interesse rilevante non
si limita agli interessi immobiliari o finanziari.
23 L’art. 50A, nn. 10 e 11, lett. b), del PDA esorta i giudici a
trattare i ricorsi acquisiti con la maggiore sollecitudine consentita da
una buona amministrazione della giustizia. L’art. 50A, n. 12, del PDA
consente di emanare ulteriori norme per accelerare il procedimento.
Il procedimento precontenzioso
24 La Commissione ha riunito nel presente ricorso motivi risultanti da
due procedimenti precontenziosi.
25 In primo luogo, la Commissione registrava, nel corso del 2001, una
denuncia diretta contro l’Irlanda riguardante il danno causato ad una
zona costiera situata nell’area di Commogue Marsh, Kinsale, nella contea
di Cork, da un progetto di strada privata. Il 18 ottobre 2002 la
Commissione inviava una lettera di diffida all’Irlanda, indicando che
nessuna autorizzazione risultava essere stata rilasciata per il progetto
in parola e che nessuna valutazione preliminare dell’impatto ambientale
di quest’ultimo era stata effettuata nonostante il carattere sensibile
del sito, in violazione degli obblighi imposti dalla direttiva 85/337
modificata dalla direttiva 97/11.
26 Tale Stato membro rispondeva alla detta lettera di diffida il 5 marzo
2003, indicando che il progetto controverso riguardava un cantiere che
era stato autorizzato.
27 Non essendo soddisfatta di questa risposta, l’11 luglio 2003 la
Commissione emetteva un parere motivato, invitando l’Irlanda ad adottare
i provvedimenti necessari a conformarsi alla direttiva 85/337 modificata
dalla direttiva 97/11 nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica
di detto parere.
28 L’Irlanda, con lettera del 9 settembre 2003, chiedeva una proroga del
termine di due mesi per rispondere al parere motivato, risposta che
veniva comunicata con lettera del 10 novembre 2003.
29 In secondo luogo, la Commissione inviava all’Irlanda, il 28 luglio
2005, una lettera di diffida relativa all’attuazione della direttiva
2003/35, con la quale invitava questo Stato membro a sottoporle le sue
osservazioni nel termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale
lettera.
30 L’Irlanda rispondeva con lettera del 7 settembre 2005, ammettendo di
aver attuato soltanto parzialmente la direttiva 2003/35.
31 La Commissione emetteva un parere motivato il 19 dicembre 2005
invitando l’Irlanda ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi
alla detta direttiva del termine di due mesi a decorrere dal ricevimento
di detto parere.
32 L’Irlanda, con lettera del 14 febbraio 2006, precisava che erano in
corso di elaborazione provvedimenti di attuazione.
33 Il 18 ottobre 2006 la Commissione emetteva un parere motivato
integrativo, chiedendo all’Irlanda di adottare i provvedimenti necessari
a rispondere al detto parere entro due mesi dal suo ricevimento. Tale
Stato membro rispondeva il 27 febbraio 2007, oltre il termine imposto
dalla Commissione.
34 Non essendo soddisfatta delle risposte fornite dall’Irlanda
nell’ambito di tali due procedimenti precontenziosi, la Commissione, ai
sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, proponeva il presente ricorso.
Sul ricorso
35 Il ricorso della Commissione è fondato su due motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
36 La Commissione sostiene che la costruzione di una strada privata
costituisce un progetto d’infrastruttura di cui all’allegato II, punto
10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 e
che, di conseguenza, le autorità irlandesi sono tenute, in conformità
all’art. 2 di tale direttiva modificata, a provvedere affinché, prima
del rilascio dell’autorizzazione, siffatti progetti siano sottoposti ad
una valutazione del loro impatto ambientale qualora si preveda che essi
abbiano un impatto ambientale notevole.
37 La normativa irlandese, limitando l’obbligo di effettuare una
valutazione di impatto ambientale ai progetti di strade pubbliche
proposti dalle autorità pubbliche, non rispetterebbe pertanto le
prescrizioni comunitarie.
38 L’Irlanda rileva che i progetti di costruzione di strade private, che
essa non contesta rientrino nell’ambito di applicazione dell’allegato II,
punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva
97/11, costituiscono quasi sempre parte integrante di altri progetti che
sono, a loro volta, sottoposti all’obbligo di valutazione dell’impatto
ambientale in applicazione del combinato disposto dell’art. 176 del PDA
e dell’allegato 5 dei regolamenti sulla pianificazione territoriale e
sullo sviluppo del 2001, quando si prevede abbiano un impatto ambientale
notevole.
39 Tale Stato membro ammette peraltro che la direttiva 85/337 modificata
dalla direttiva 97/11 non opera distinzioni tra i progetti stradali
privati e pubblici ed indica di avere l’intenzione di modificare la sua
normativa al fine di far rientrare i progetti stradali in un’unica
distinta categoria, sottoposta all’obbligo di valutazione dell’impatto
ambientale qualora il progetto stradale possa avere un impatto
ambientale notevole.
Giudizio della Corte
40 Gli Stati membri, in applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva
85/337 modificata dalla direttiva 97/11, determinano, per i progetti
appartenenti alle categorie elencate all’allegato II di tale direttiva
modificata, o mediante un esame condotto caso per caso, o in base a
soglie o criteri, se detti progetti debbano essere sottoposti ad una
valutazione dell’impatto ambientale a norma degli artt. 5-10 di detta
direttiva. Secondo questa stessa disposizione, gli Stati membri possono
altresì decidere di applicare entrambe tali procedure.
41 Se è vero che gli Stati membri si vedono in tal modo conferire un
margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da
sottoporre a valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite
da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell’obbligo,
enunciato all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata dalla
direttiva 97/11, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti
per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente
per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (v. sentenze
24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403,
punto 50; 28 febbraio 2008, causa C-2/07, Abraham e a., Racc. pag.
I-1197, punto 37, nonché 30 aprile 2009, causa C-75/08, Mellor, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).
42 Al riguardo la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro che
dovesse fissare i criteri o le soglie limite a un livello tale che in
pratica la totalità dei progetti relativi ad una categoria resterebbe a
priori sottratta all’obbligo di valutazione di impatto eccederebbe il
margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1,
e 4, n. 2, di detta direttiva modificata, a meno che la totalità dei
progetti esclusi potesse considerarsi, sulla base di una valutazione
globale, come inidonea a produrre un impatto ambientale importante (v.
sentenze Kraaijeveld e a., cit., punto 53, nonché 16 settembre 1999,
causa C-435/97, WWF e a., Racc. pag. I-5613, punto 38).
43 Tra i progetti di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337
modificata dalla direttiva 97/11, l’allegato II, punto 10, lett. e),
della medesima direttiva modificata indica la categoria di progetti
«costruzione di strade».
44 Al riguardo, sottoponendo progetti di costruzione di strade private
ad una valutazione dell’impatto ambientale soltanto nel caso in cui tali
progetti facciano parte di altri progetti, rientranti nell’ambito di
applicazione della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, e
sottoposti, questi ultimi, all’obbligo di valutazione dell’impatto, la
normativa irlandese, quale vigente alla scadenza del termine stabilito
nel parere motivato, comportava che ogni progetto di costruzione di una
strada privata, realizzato isolatamente, fosse sottratto alla
valutazione dell’impatto ambientale, anche se esso poteva avere un
impatto ambientale notevole.
45 Occorre inoltre rilevare che il criterio relativo alla natura privata
o pubblica di una strada non riveste alcuna pertinenza rispetto
all’applicabilità dell’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva
85/337 modificata dalla direttiva 97/11.
46 Il primo motivo è pertanto fondato.
Sul secondo motivo
47 Dalle più recenti memorie della Commissione risulta che, secondo
quest’ultima e tenuto conto del ritiro dei motivi relativi all’art. 4,
nn. 1, 5 e 6, della direttiva 2003/35, l’attuazione effettuata
dall’Irlanda resta incompleta rispetto agli artt. 3, punti 1 e 3-7, e 4,
punti 2-4, di tale direttiva, con la conseguente violazione degli
obblighi derivanti dall’art. 6 di detta direttiva.
48 Peraltro la Commissione ritiene che, in ogni caso, l’Irlanda non
abbia comunicato nei termini prescritti le disposizioni ritenute dirette
ad attuare gli articoli summenzionati, in violazione delle prescrizioni
di detto art. 6.
49 Il secondo motivo, considerato nelle sue diverse parti, quale
invocato in sostanza dalla Commissione, riguarda quindi esclusivamente
la mancata attuazione di alcune disposizioni della direttiva 2003/35,
come la Commissione ha del resto confermato in udienza, senza, pertanto,
che la qualità dell’attuazione sia criticata e possa quindi essere
utilmente contestata da quest’ultima nell’ambito della presente causa.
50 Si deve inoltre rilevare che le disposizioni del PDA indicate nel
presente ricorso sono quelle che risultano dai cambiamenti introdotti
con la legge di modifica del 2006, menzionata al punto 16 della presente
sentenza, dal momento che le dette modifiche, come ha rilevato
l’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, sono entrate
in vigore il 17 ottobre 2006, vale a dire prima della scadenza del
termine stabilito nel parere motivato integrativo.
Sulla necessità di attuazione delle disposizioni dell’art. 3, punto 1,
della direttiva 2003/35
- Argomenti delle parti
51 Con riferimento all’art. 3, punto 1, della direttiva 2003/35, la
Commissione rileva che le autorità irlandesi devono adottare
disposizioni le quali garantiscano che le nozioni di «pubblico» e di
«pubblico interessato» non siano definite nella normativa irlandese in
maniera più restrittiva rispetto alla direttiva 2003/35. Essa sottolinea
che, in particolare, i diritti conferiti alle organizzazioni non
governative non sono sufficientemente garantiti, come risulta dalla
giurisprudenza, mentre detta direttiva conferisce a queste ultime alcuni
diritti nella loro qualità di pubblico interessato.
52 L’Irlanda ribatte che, alla luce dell’obbligo generale di
interpretare il diritto nazionale in conformità alle disposizioni del
diritto comunitario, che si impone soprattutto ai giudici,
l’introduzione di disposizioni legislative dirette a definire le nozioni
di «pubblico» e «pubblico interessato» non è necessaria al fine di
conferire piena efficacia a tali definizioni. Essa aggiunge che i
diritti nuovamente conferiti sono già garantiti all’insieme del pubblico
e che non è pertanto necessario fornire una definizione particolare
della nozione di «pubblico interessato».
53 L’Irlanda fa altresì valere che, in applicazione dell’art. 50A, n. 3,
lett. b), punto ii), del PDA, le organizzazioni non governative che
operano per l’ambiente sono esonerate dall’obbligo di dimostrare che
esse possiedono un interesse ad agire sostanziale.
- Giudizio della Corte
54 Si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’attuazione
nel diritto interno di una direttiva non esige necessariamente una
riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di
legge o regolamentare espressa e specifica, e che essa può trovare
realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest’ultima
garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in
maniera sufficientemente chiara e precisa (v., in particolare, sentenze
16 novembre 2000, causa C-214/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-9601,
punto 49; 7 dicembre 2000, causa C-38/99, Commissione/Francia, Racc.
pag. I-10941, punto 53, e 30 novembre 2006, causa C-32/05,
Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-11323, punto 34).
55 Risulta da una giurisprudenza altrettanto costante che le
disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia
cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza
necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale
esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i
destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro
diritti (v., in particolare, sentenze 13 marzo 1997, causa C-197/96,
Commissione/Francia, Racc. pag. I-1489, punto 15; 4 dicembre 1997, causa
C-207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6869, punto 26, e
Commissione/Lussemburgo, cit., punto 34).
56 Rispetto alla finalità dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/35,
consistente nell’aggiungere alcune definizioni a quelle figuranti
all’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 e, in particolare,
nell’indicare come debba essere intesa, ai sensi di quest’ultima
direttiva, la nozione di «pubblico interessato», e laddove la direttiva
2003/35 riconosce parallelamente nuovi diritti a detto pubblico, non si
può dedurre dal fatto che tali definizioni non sono state espressamente
riprese nella normativa irlandese che l’Irlanda non abbia adempiuto
l’obbligo di attuazione delle disposizioni in parola ad essa incombente.
57 Infatti, la portata della nuova definizione di «pubblico
interessato», quale introdotta dalla direttiva 2003/35, può essere
esaminata, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 36 e 37
delle sue conclusioni, soltanto rispetto all’insieme dei diritti che
detta direttiva riconosce al «pubblico interessato», trattandosi di due
aspetti inscindibili.
58 Al riguardo, la Commissione non stabilisce in quale misura il
«pubblico interessato», inteso come il pubblico che subisce o che può
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o
che ha un interesse in tali procedure, non disponga dei diritti di cui
dovrebbe beneficiare in applicazione delle modifiche introdotte dalla
direttiva 2003/35.
59 Occorre infine rilevare che gli argomenti avanzati dalla Commissione
relativi alla considerazione da parte della giurisprudenza del ruolo
delle organizzazioni non governative che operano nel settore
dell’ambiente quali appartenenti al «pubblico interessato» riguardano,
principalmente, eventuali carenze nell’effettiva esecuzione dei diritti
che tali organizzazioni possono far valere, in particolare in materia di
ricorsi giurisdizionali, e non rientrano quindi nell’ambito del motivo
relativo alla mancata attuazione, del quale la Corte è investita in via
esclusiva.
60 Risulta da quanto precede che il secondo motivo, nella parte che
riguarda la necessità di attuazione delle disposizioni dell’art. 3, n.
1, della direttiva 2003/35, è infondato.
Sulla necessità di attuazione degli artt. 3, punti 3-6, e 4, punti 2 e
3, della direttiva 2003/35
- Argomenti delle parti
61 Secondo la Commissione, agli artt. 3, punti 3-6, e 4, punti 2 e 3,
della direttiva 2003/35 non è stata data completa attuazione.
62 Riguardo a tali disposizioni l’Irlanda rileva che esse hanno avuto
attuazione relativamente al regime di autorizzazioni urbanistiche, ma
ammette che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato
integrativo, era ancora necessario attuare tali disposizioni attraverso
l’adozione di provvedimenti legislativi relativi ad altre procedure
autorizzatorie.
63 Rispetto alle disposizioni dell’art. 4, punti 2 e 3, di detta
direttiva, l’Irlanda riconosce che, alla scadenza del termine stabilito
in detto parere motivato, essa doveva ancora adottare e notificare
alcune misure relative alla loro piena attuazione.
- Giudizio della Corte
64 Si deve ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante,
l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del
termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 4
luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129,
punto 7, e 10 aprile 2003, causa C-114/02, Commissione/Francia, Racc.
pag. I-3783, punto 9).
65 È assodato che, alla scadenza del termine stabilito nel parere
motivato integrativo, l’Irlanda non aveva adottato provvedimenti
legislativi, regolamentari o amministrativi tali da garantire una
completa attuazione degli artt. 3, punti 3-6, e 4, punti 2 e 3, della
direttiva 2003/35. I mutamenti intervenuti successivamente, dopo la
proposizione del ricorso per inadempimento, non possono peraltro,
secondo giurisprudenza costante, essere presi in considerazione dalla
Corte (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C-211/02,
Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-2429, punto 6).
66 Il secondo motivo, nella parte relativa alla mancata attuazione degli
artt. 3, punti 3-6, e 4, punti 2 e 3, della direttiva 2003/35 è quindi
fondato.
Sulla necessità di attuazione degli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4,
della direttiva 2003/35
- Argomenti delle parti
67 La Commissione sostiene che l’Irlanda non ha attuato le prescrizioni
derivanti dagli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35,
disposizioni con le quali sono stati inseriti, rispettivamente, l’art.
10 bis della direttiva 85/337 e l’art. 15 bis della direttiva 96/61. La
Commissione fa valere cinque argomenti a sostegno di questa parte del
secondo motivo.
68 Con il primo argomento, relativo alla nozione di interesse
sufficiente figurante agli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della
direttiva 2003/35, la Commissione afferma che il criterio relativo alla
dimostrazione di un «interesse sostanziale», utilizzato nell’ambito
della specifica procedura legale applicabile ai ricorsi giurisdizionali
avverso le decisioni delle autorità competenti in materia urbanistica
prevista all’art. 50 del PDA, non corrisponde alla nozione di «interesse
sufficiente» prevista da detta direttiva.
69 La fissazione di un siffatto criterio, più restrittivo di quello
utilizzato all’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3,
punto 7, della direttiva 2003/35, e all’art. 15 bis della direttiva
96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, equivale,
secondo la Commissione, ad una mancata attuazione delle prescrizioni
della direttiva 2003/35.
70 Infine la Commissione indica che due decisioni della High Court
(Irlanda), rispettivamente in data 14 luglio e 8 dicembre 2006, emanate
nella causa Friends of the Curragh Environment Ltd, dimostrano che il
sistema di controllo giurisdizionale in vigore in Irlanda non può essere
considerato quale attuativo della direttiva 2003/35, in quanto la High
Court ha indicato, nella seconda di tali sentenze, in merito all’esame
dell’«interesse sostanziale», che tale direttiva non era stata attuata
nell’ordinamento giuridico irlandese.
71 L’Irlanda contesta la rilevanza delle dette decisioni della High
Court, dal momento che queste ultime vertevano anzitutto sulla questione
dell’efficacia diretta della direttiva 2003/35.
72 Essa aggiunge che la sentenza emanata dalla High Court il 26 aprile
2007, nella causa Sweetman, stabilisce al contrario che le disposizioni
summenzionate della detta direttiva sono attuate attraverso la procedura
di ricorso giurisdizionale completata dalle norme processuali specifiche
previste in determinati atti normativi, con particolare riferimento
all’art. 50 del PDA, in quanto il criterio relativo all’interesse
sostanziale è stato qualificato dal giudice come un criterio flessibile
e considerato non in contrasto con l’art. 10 bis della direttiva 85/337,
inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35.
73 Con il secondo argomento, la Commissione invoca la mancata attuazione
dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7,
della direttiva 2003/35, e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61,
inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, per il motivo che
non sarebbe stata data esecuzione nell’ordinamento giuridico irlandese,
in violazione del primo comma di ciascuno di tali articoli, alla
prescrizione secondo la quale il ricorrente può contestare la
legittimità sostanziale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle
disposizioni di ciascuna delle direttive sulla partecipazione del
pubblico.
74 L’Irlanda rileva, al riguardo, che detti articoli non esigono che sia
previsto un controllo esaustivo nel merito di una decisione, ma
semplicemente che venga offerta la possibilità di contestare la
legittimità nel merito di una decisione. Orbene, un siffatto controllo
sarebbe previsto nel diritto irlandese.
75 L’Irlanda afferma altresì che le prescrizioni dell’art. 10 bis della
direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva
2003/35, e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4,
punto 4, della stessa direttiva, risultano pienamente attuate nel
diritto irlandese in ragione dell’esistenza della procedura di ricorso
giurisdizionale prevista dinanzi ai giudici irlandesi. L’obiettivo del
ricorso giurisdizionale consiste nel permettere una forma di controllo
delle decisioni ed azioni dei giudici e degli organi amministrativi al
fine di garantire che le missioni di cui tali autorità sono investite
vengano correttamente e legittimamente adempiute.
76 Peraltro, secondo questo Stato membro, una procedura di ricorso
giurisdizionale specifica, disciplinata dagli artt. 50 e 50A del PDA, è
applicata ai ricorsi diretti avverso le autorità competenti in materia
urbanistica.
77 La Commissione sostiene, con il terzo argomento, che l’Irlanda non ha
adottato alcun provvedimento per garantire l’attuazione delle
prescrizioni relative alla tempestività delle procedure previste
all’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7,
della direttiva 2003/35, e all’art. 15 bis della direttiva 96/61,
inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva.
78 Essa invoca, nel quarto argomento, la stessa mancata attuazione
rispetto alla prescrizione relativa al costo non eccessivamente oneroso
di dette procedure, facendo valere che non esiste, in materia di spese,
una soglia applicabile all’importo che il ricorrente rimasto soccombente
sarà tenuto a pagare, dato che nessuna disposizione normativa contiene
un riferimento al costo non eccessivamente oneroso delle procedure.
79 Secondo l’Irlanda, le procedure esistenti sono giuste, eque e non
hanno un costo eccessivamente oneroso. Esse consentirebbero, peraltro,
di controllare tempestivamente le decisioni di cui alle direttive 85/337
e 96/61, modificate dalla direttiva 2003/35.
80 Infine, con il quinto argomento, la Commissione contesta all’Irlanda
di non aver messo a disposizione del pubblico, come le impongono l’art.
10 bis, sesto comma, della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto
7, della direttiva 2003/35, e l’art. 15 bis, sesto comma, della
direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva,
le informazioni pratiche riguardanti l’accesso alle procedure di ricorso
amministrativo e giurisdizionale.
81 L’Irlanda ritiene di aver soddisfatto tale obbligazione dal momento
che l’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni di grado
superiore, menzionata al punto 17 della presente sentenza, è una
disposizione legislativa, ed esiste peraltro un sito Internet dei
servizio dei tribunali irlandesi che descrive i diversi organi
giurisdizionali e le loro competenze e consente l’accesso alle sentenze
della High Court.
- Giudizio della Corte
82 Con riferimento al primo argomento relativo all’interesse ad agire,
risulta dall’art. 10 bis, primo comma, lett. a) e b), della direttiva
85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e
dall’art. 15 bis, primo comma, lett. a) e b), della direttiva 96/61,
inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, che gli Stati
membri devono provvedere, in conformità del proprio ordinamento
giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato che
vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di
un diritto nei casi in cui il diritto nazionale esiga tale presupposto
abbiano accesso a una procedura di ricorso alle condizioni indicate da
tali disposizioni, determinando ciò che costituisce siffatto interesse
sufficiente e la violazione di un diritto compatibilmente con
l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla
giustizia.
83 È assodato che, consentendo ai ricorrenti, membri del «pubblico
interessato», che possono vantare un interesse rispondente alle
condizioni enunciate all’art. 50A, n. 3, del PDA, di proporre ricorsi
avverso determinate misure di pianificazione, l’Irlanda ha adottato
disposizioni con le quali il diritto di accesso alla giustizia conferito
in questo specifico settore dipende direttamente dall’esistenza di un
interesse ad agire di detti ricorrenti, come ha rilevato l’avvocato
generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni.
84 Al riguardo, dal momento che, come rilevato al punto 49 della
presente sentenza, la Commissione si limita a contestare la mancata
attuazione di alcune disposizioni, avendo peraltro espressamente
indicato di non voler eccepire un’attuazione inesatta o incompleta, non
occorre verificare se il criterio relativo all’interesse sostanziale,
quale applicato e interpretato dai giudici irlandesi, coincida con
quello relativo all’interesse sufficiente stabilito dalla direttiva
2003/35, ciò che condurrebbe ad interrogarsi sulla qualità
dell’attuazione con riferimento, in particolare, alla competenza che
detta direttiva riconosce agli Stati membri al fine di determinare la
nozione di interesse sufficiente compatibilmente con l’obiettivo da essa
perseguito.
85 Inoltre, la seconda sentenza della High Court nella causa Friends of
the Curragh Environment Ltd, che la Commissione principalmente richiama,
è stata emanata nella vigenza della normativa applicabile anteriormente
alle modifiche introdotte nel PDA nel 2006 e non è, in ogni caso,
sufficiente a provare la contestata mancata attuazione.
86 Il primo argomento è pertanto infondato.
87 Riguardo al secondo argomento, è assodato che esiste, nel diritto
irlandese, oltre alla specifica procedura legale applicabile ai sensi
degli artt. 50 e 50A del PDA, il ricorso giurisdizionale disciplinato
dall’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni di grado
superiore. Tali ricorsi permettono di chiedere l’annullamento di
decisioni o atti nell’ambito del controllo delle decisioni e delle
azioni dei tribunali nonché degli organi amministrativi, al fine di
garantire che le missioni di cui tali autorità sono investite vengano
correttamente e legittimamente adempiute.
88 I diversi ricorsi così previsti, proposti dinanzi ad un organo
giurisdizionale, possono essere applicati agli atti, decisioni od
omissioni di cui alle disposizioni delle direttive 85/337 e 96/61,
modificate dalla direttiva 2003/35, relative alla partecipazione del
pubblico, in particolare nello specifico settore dell’urbanistica, e
possono pertanto essere considerati attuativi dell’art. 10 bis della
direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva
2003/35, e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4,
punto 4, della stessa direttiva, in quanto esigono che il ricorrente
possa contestare la legittimità sostanziale o procedurale di detti atti,
decisioni od omissioni.
89 Dal momento che la Corte non è investita di una censura relativa ad
un’inadeguata attuazione di dette disposizioni, essa non può esaminare
gli argomenti presentati dalla Commissione e riguardanti l’estensione
del controllo effettivamente esercitato nell’ambito del ricorso
giurisdizionale quale risulta in particolare dalla giurisprudenza della
High Court.
90 Il secondo argomento è quindi infondato.
91 Con riferimento al terzo argomento relativo alla mancata attuazione
dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7,
della direttiva 2003/35 e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61,
inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, nella parte in
cui impongono obblighi relativi alla tempestività delle procedure, dal
momento che dall’art. 50A, nn. 10 e 11, lett. b), del PDA risulta che
gli organi giurisdizionali competenti devono trattare i procedimenti con
la massima sollecitudine consentita da una buona amministrazione della
giustizia, il detto argomento è infondato rispetto a quanto indicato al
punto 49 della presente sentenza.
92 Con riferimento al quarto argomento relativo al costo dei
procedimenti risulta dall’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito
dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35 e dall’art. 15 bis della
direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva,
che i procedimenti avviati ai sensi di tali disposizioni non devono
avere un costo eccessivamente oneroso. Sono presi in considerazione
soltanto i costi derivanti dalla partecipazione a tali procedimenti.
Siffatta prescrizione non impedisce che i giudici possano pronunciare
una condanna alle spese con la riserva che l’importo di queste ultime
soddisfi tale condizione.
93 Se è pur vero che i giudici irlandesi hanno la facoltà di rinunciare
a condannare la parte soccombente alle spese e possono, inoltre, far
gravare sulla controparte l’onere delle spese sostenute da quest’ultima,
si deve constatare che si tratta di una mera prassi giurisdizionale.
94 Questa sola prassi, che non possiede, per sua natura, carattere di
certezza, non può essere considerata, rispetto ai presupposti stabiliti
dalla giurisprudenza costante della Corte ricordata ai punti 54 e 55
della presente sentenza, un valido adempimento degli obblighi risultanti
dall’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7,
della direttiva 2003/35, e dall’art. 15 bis della direttiva 96/61,
inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva.
95 Il quarto argomento è pertanto fondato.
96 Con riferimento al quinto argomento, si deve ricordare che uno degli
obiettivi principali della direttiva 2003/35 consiste nel favorire
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, in linea con la
Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale.
97 Al riguardo, l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico
informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso
amministrativo e giurisdizionale come previsto all’art. 10 bis, sesto
comma, della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della
direttiva 2003/35, e all’art. 15 bis, sesto comma, della direttiva
96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, deve
essere esaminato come un preciso obbligo di risultato, al cui
adempimento gli Stati membri devono provvedere.
98 In mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari
riguardanti l’informazione sui diritti in tal modo offerti al pubblico,
la sola messa a disposizione, attraverso la pubblicazione o con mezzi di
comunicazione elettronici, della normativa relativa alle procedure di
ricorso amministrativo e giurisdizionale nonché la possibilità di
accesso alle decisioni giurisdizionali non possono essere considerate
quali strumenti che garantiscano in modo sufficientemente chiaro e
preciso che il pubblico interessato sia in grado di conoscere i propri
diritti di accesso alla giustizia in materia ambientale.
99 Il quinto argomento deve pertanto essere accolto.
100 Risulta da quanto precede che il secondo motivo, nella parte
riguardante l’esigenza di attuazione degli artt. 3, punto 7, e 4, punto
4, della direttiva 2003/35, è fondato relativamente agli argomenti
quarto e quinto.
Sulla violazione dell’art. 6, primo comma, della direttiva 2003/35, per
inossservanza dell’obbligo di informare la Commissione
- Argomenti delle parti
101 La Commissione asserisce che le informazioni fornitele dall’Irlanda
in merito all’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/35 che
hanno introdotto gli artt. 10 bis della direttiva 85/337 e 15 bis della
direttiva 96/61 non sono sufficienti.
102 Essa sostiene, al riguardo, che l’Irlanda non ha portato a sua
conoscenza la giurisprudenza che sancisce l’accesso del pubblico
interessato al controllo giurisdizionale o le precise disposizioni
legislative che consentono di dimostrare che i diritti e gli obblighi da
esse previsti sono stati attuati, con particolare riferimento
all’esigenza di un controllo giurisdizionale giusto, equo, tempestivo e
di un costo non eccessivamente oneroso delle procedure.
103 La Commissione aggiunge di non essere stata informata della
giurisprudenza nazionale utile riguardante specificamente l’uso di mezzi
di ricorso in relazione alla direttiva 2003/35 e, in particolare, di non
aver ricevuto direttamente dalla stessa Irlanda comunicazione delle
sentenze emanate dalla High Court nella causa Friends of Curragh
Environment Ltd, ad essa pervenute da diversa fonte.
104 L’Irlanda riconosce di non essersi pienamente conformata all’obbligo
di informazione della Commissione stabilito all’art. 6 della direttiva
2003/35. Essa precisa tuttavia che, dal momento che le disposizioni
degli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, di tale direttiva erano già
attuate da disposizioni normative esistenti, essa non era obbligata a
notificare tali disposizioni.
- Giudizio della Corte
105 Si deve ricordare che, anche se nell’ambito di un procedimento per
inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE spetta alla Commissione provare
l’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari
perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi
fondare su alcuna presunzione, spetta altresì agli Stati membri, a norma
dell’art. 10 CE, agevolarla nello svolgimento del suo compito, che
consiste in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare
sull’applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni
adottate dalle istituzioni in forza dello stesso (v., in particolare,
sentenze 12 settembre 2000, causa C-408/97, Commissione/Paesi Bassi,
Racc. pag. I-6417, punti 15 e 16, nonché 16 giugno 2005, causa C-456/03,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-5335, punto 26).
106 Ai fini ricordati da tale giurisprudenza, l’art. 6 della direttiva
2003/35, come avviene in altre direttive, impone agli Stati membri un
obbligo di informazione.
107 Le informazioni che gli Stati membri sono così tenuti a fornire alla
Commissione devono essere chiare e precise. Esse devono indicare senza
ambiguità quali siano le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari
obblighi impostigli dalla direttiva. In mancanza di siffatte
informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se lo Stato
membro abbia effettivamente e completamente attuato la direttiva.
L’inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato membro, che non
abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non
abbastanza chiaro e preciso, può giustificare di per sé l’avvio di un
procedimento ai sensi dell’art. 226 CE per far dichiarare
l’inadempimento stesso (v. sentenza 16 giugno 2005, Commissione/Italia,
cit., punto 27).
108 Peraltro, anche se l’attuazione di una direttiva può essere
garantita da norme di diritto interno già vigenti, gli Stati membri non
sono in tal caso dispensati dall’obbligo formale di informare la
Commissione dell’esistenza di tali norme affinché quest’ultima possa
essere in grado di valutare la loro conformità alla direttiva (v., in
tal senso, sentenza 16 giugno 2005, Commissione/Italia, cit., punto 30).
109 Nel caso di specie, dal momento che la normativa già in vigore
veniva considerata idonea a garantire, da sola, l’attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/35 relative all’accesso alla giustizia
in materia ambientale, l’Irlanda avrebbe dovuto portare a conoscenza
della Commissione le disposizioni legislative o regolamentari di cui
trattasi, senza poter trarre utili argomenti da precedenti notifiche di
tali norme di diritto interno effettuate nell’ambito dell’attuazione
delle direttive 85/337 e 96/61 quali applicabili prima delle modifiche
introdotte dalla direttiva 2003/35.
110 L’Irlanda inoltre, dal momento che tale Stato membro sosteneva che
l’attuazione era stata constatata dalla giurisprudenza dei giudici
nazionali, con particolare riferimento a quella della High Court,
avrebbe dovuto comunicare alla Commissione lo stato preciso della detta
giurisprudenza, permettendo così ad essa di verificare se tale Stato
membro avesse effettivamente dato attuazione alla direttiva 2003/35
attraverso la sola applicazione del diritto nazionale esistente prima
dell’entrata in vigore di quest’ultima ed assicurando il controllo ad
esso incombente in base al Trattato.
111 Di conseguenza, il secondo motivo, nella parte relativa alla
violazione dell’obbligo di informare la Commissione, è fondato.
112 Pertanto, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si
deve constatare che l’Irlanda,
- omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn.
2-4, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, tutte le
misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un
impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione
di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva
85/337 modificata dalla direttiva 97/11 siano sottoposti, prima
dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una
valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5-10 di tale
direttiva modificata, e
- omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 3-7, e 4,
punti 2-4, della direttiva 2003/35 e omettendo di notificare alcune di
tali disposizioni alla Commissione,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza,
rispettivamente, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11
e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
113 Il ricorso è respinto quanto al resto.
Sulle spese
114 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai
sensi dell’art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti
soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi
eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna
parte sopporti le proprie spese.
115 Nella presente causa, pur se la Commissione ha chiesto la condanna
dell’Irlanda alle spese, occorre tener conto del fatto che la
richiedente è rimasta soccombente su una parte sostanziale dei suoi
motivi. Occorre quindi decidere che ciascuna parte sopporti le proprie
spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’Irlanda,
- omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn.
2-4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le misure necessarie a garantire
che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante,
rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato
II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337, come modificata dalla
direttiva 97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un
procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in
conformità agli artt. 5-10 di tale direttiva, e
- omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 3-7, e 4,
punti 2-4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26
maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente
alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, e
omettendo di notificare alcune di tali disposizioni alla Commissione
delle Comunità europee,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza,
rispettivamente, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva
97/11, e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Commissione delle Comunità europee e l’Irlanda sopportano le
proprie spese.
Firme
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