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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, (Grande Sezione), 16/07/2009, Sentenza C-428/07



DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Regimi di sostegno diretto - Art. 5 e allegato IV, Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali - Manutenzione dei sentieri gravati da servitù di passaggio - Attuazione da parte di uno Stato membro - Trasferimento di competenze alle autorità regionali di uno Stato membro - Discriminazione contraria al diritto comunitario.
Uno Stato membro può comprendere nelle proprie norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, requisiti di manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico, purché detti requisiti contribuiscano a mantenere tali sentieri come elementi caratteristici del paesaggio o, eventualmente, ad evitare il deterioramento degli habitat. Pres. Skouris, Rel. Lõhmus. CORTE DI GIUSTIZIA CE, (Grande Sezione), 16/07/2009, Sentenza C-428/07

DIRITTO AGRARIO - Manutenzione dei sentieri gravati da servitù di passaggio - Attuazione da parte di uno Stato membro - Trasferimento di competenze alle autorità regionali di uno Stato membro - Discriminazione contraria al diritto comunitario. Quando il sistema costituzionale di uno Stato membro attribuisce poteri legislativi alle autorità regionali, la mera adozione, da parte di queste ultime, di norme diverse in materia di buone condizioni agricole e ambientali ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 non costituisce una discriminazione contraria al diritto comunitario. Pres. Skouris, Rel. Lõhmus. CORTE DI GIUSTIZIA CE, (Grande Sezione), 16/07/2009, Sentenza C-428/07


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 luglio 2009

«Politica agricola comune - Regimi di sostegno diretto - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Art. 5 e allegato IV - Requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali - Manutenzione dei sentieri gravati da servitù di passaggio - Attuazione da parte di uno Stato membro - Trasferimento di competenze alle autorità regionali di uno Stato membro - Discriminazione contraria al diritto comunitario»



Nel procedimento C-428/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 21 luglio 2006, pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2007, nella causa

The Queen, su istanza di:

Mark Horvath

contro

Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs,


LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti di sezione, dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, U. Lõhmus (relatore), A. Arabadjiev e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

- per Mark Horvath, dai sigg. M. Sheridan, barrister, e R. Barker, solicitor, nonché dalla sig.ra A. Stanic, solicitor advocate;

- per il governo del Regno Unito, dalle sig.re C. Gibbs e I. Rao, in qualità di agenti, assistite da Lord Davidson of Glen Clova, QC, e dal sig. D. Wyatt, QC;

- per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;

- per l’Irlanda, dal sig. N. Travers, BL;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks e dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5 e dell’allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Horvath e il Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Segretario di Stato per l’ambiente, l’alimentazione e le attività agricole; in prosieguo: il «Secretary of State») vertente sulla legittimità di un regolamento di attuazione nazionale che fissa, per il territorio inglese, i requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali (in prosieguo: le «BCAA»), di cui all’art. 5 e all’allegato IV del regolamento n. 1782/2003.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Il regolamento n. 1782/2003 è stato adottato sul fondamento degli artt. 36 CE, 37 CE e 299, n. 2, CE.

4 Il suo primo ‘considerando’ enuncia che è opportuno stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell’ambito dei vari regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune.

5 Ai termini del suo art. 1, il regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune finanziati dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) nonché un regime di sostegno al reddito degli agricoltori denominato regime di pagamento unico (in prosieguo: il «RPU»).

6 L’art. 2, lett. d), del regolamento n. 1782/2003 definisce un pagamento diretto come un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Il RPU è compreso in tale allegato.

7 Il titolo II del regolamento n. 1782/2003 contiene un capitolo 1, rubricato «Condizionalità», composto dagli artt. 3-9. L’art. 3, n. 1, dispone che «[o]gni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in [BCAA] ai sensi dell’articolo 5».

8 Secondo l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del detto regolamento sono prescritti dalla normativa comunitaria in diversi campi fra cui quello dell’ambiente.

9 L’art. 5 del regolamento n. 1782/2003, rubricato «Buone condizioni agronomiche e ambientali», prevede, al n. 1, quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell’allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l’utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali, fatte salve le norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche».

10 Ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1782/2003, in caso d’inosservanza delle BCAA o degli altri criteri enunciati all’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento in conseguenza di un’azione o di un’omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza è ridotto o annullato.

11 L’allegato IV del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 5», così dispone:
 

Obiettivo

Norme

Erosione del suolo:

Proteggere il suolo mediante misure idonee

- Copertura minima del suolo

- Minima gestione delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

- Mantenimento delle terrazze

Sostanza organica del suolo:

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

- Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario

- Gestione delle stoppie

Struttura del suolo:

Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

- Uso adeguato delle macchine

Livello minimo di mantenimento:

Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat

- Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

- Protezione del pascolo permanente

- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

- Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli».

 

La normativa nazionale

12 Nel 1998 il Parlamento del Regno Unito ha emanato una normativa volta a istituire in determinati ambiti un sistema di governo decentrato («devolution») a favore della Scozia, del Galles e dell’Irlanda del Nord. Nelle materie delegate il governo del Regno Unito è ormai competente, in linea di principio, solo per l’Inghilterra. In forza di tale normativa nonché di un «Devolution Memorandum of Understanding» [Memorandum d’intesa sulla devoluzione] che, nella forma di una dichiarazione di impegno politico, va ad integrarla, spetta alle autorità regionali l’attuazione nelle rispettive sfere di competenza degli obblighi discendenti dal diritto comunitario; dette autorità non possono agire o legiferare in violazione di quest’ultimo. La legge di delega riserva ai ministri del Regno Unito un potere residuale di intervento ove necessario ad assicurare l’osservanza di tali obblighi.

13 La politica agricola comune, in generale, e l’attuazione del regolamento n. 1782/2003, in particolare, sono materie delegate e ricadono nella competenza di ogni singola autorità regionale.

14 Per dare attuazione agli obblighi di cui all’art. 5 del regolamento n. 1782/2003, il Secretary of State, che agisce per la sola Inghilterra, e ciascuna delle autorità regionali hanno adottato regolamenti di attuazione separati che stabiliscono requisiti minimi per le BCAA tra loro parzialmente divergenti.

15 Per l’Inghilterra le disposizioni pertinenti sono quelle del regolamento del 2004 sul regime di aiuto e di pagamento unico (condizionalità) della politica agricola comune [The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (England) Regulations 2004 (SI 2004/3196; in prosieguo: il «regolamento di attuazione inglese»)]. La disciplina delle BCAA è definita nell’allegato («Schedule») al regolamento di attuazione inglese, i cui artt. 26-29, rubricati «Servitù di passaggio pubblico» (in prosieguo: le disposizioni controverse»), recitano come segue:

«26. È fatto divieto ad un agricoltore:

a) in assenza di autorizzazione o di legittima giustificazione, di alterare, in modo tale da compromettere il passaggio pubblico, la superficie di un sentiero pedonale visibile, di una pista equestre visibile o di qualsiasi altra via pubblica visibile che consista di una carreggiata non asfaltata;

b) in assenza di autorizzazione o di legittima giustificazione, di ostruire intenzionalmente in qualsiasi modo la libera circolazione su una via pubblica visibile.

27. L’agricoltore deve mantenere in condizioni di sicurezza ogni scaletta, cancello o dispositivo analogo, con esclusione delle strutture cui si applica l’art. 146, n. 5, dell’Highways Act 1980 (legge del 1980 sulle vie pubbliche), presente su un sentiero pedonale o su una pista equestre visibili, provvedendo alle riparazioni necessarie ad impedire ingiustificati ostacoli al passaggio su quel sentiero o su quella pista.

28. 1) Nel caso in cui abbia alterato, nei limiti consentiti dall’art. 134 dell’Highways Act 1980, la superficie di un sentiero pedonale o di una pista equestre visibili (non di confine), l’agricoltore ha l’obbligo, entro i termini previsti dall’art. 134, n. 7, di tale legge, eventualmente prorogati ai sensi del n. 8 dello stesso articolo, di:

a) ripristinare la superficie del sentiero visibile o della pista equestre visibile almeno per la sua larghezza minima, sì da permettere un adeguato passaggio, e

b) tracciare i confini del sentiero o della pista equestre almeno per la sua larghezza minima rendendoli visibili a chiunque voglia utilizzarli.

2) La nozione di “larghezza minima” di una via pubblica ha qui il medesimo significato che nell’allegato 12A all’Highways Act 1980.

29. Agli artt. 26, 27 e 28 del presente allegato:

le nozioni di “pista equestre”, “carreggiata”, “sentiero di confine”, “sentiero pedonale” e “carreggiata asfaltata” assumono lo stesso significato loro conferito dall’art. 329, n. 1, dell’Highways Act 1980; la nozione di “via pubblica” ha lo stesso senso che assume all’art. 328 [della medesima legge] e “visibile” significa identificabile come passaggio per una persona dotata di vista normale che lo percorra a piedi o a cavallo».

16 Nessuno dei regolamenti di attuazione adottati dalle autorità regionali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord prescrive requisiti per le BCAA analoghi a quelli enunciati nelle disposizioni controverse.

Causa principale e questioni pregiudiziali

17 Risulta dalla decisione di rinvio che il sig. Horvath, agricoltore in Inghilterra, è titolare di diritti all’aiuto secondo il RPU. I suoi terreni sono gravati da servitù di passaggio pubblico che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni controverse.

18 Detto agricoltore ha adito il giudice nazionale remittente chiedendo la verifica della legittimità («judicial review») delle suddette disposizioni. Egli fa valere, in particolare, che il Secretary of State non aveva il diritto di includere disposizioni relative alle servitù di passaggio pubblico tra i requisiti minimi per le BCAA che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1782/2003, possono portare in caso di inosservanza a una riduzione degli aiuti del RPU. Secondo il ricorrente, l’inclusione di tali disposizioni nel regolamento di attuazione inglese integra una discriminazione che ha l’effetto di invalidare le disposizioni controverse, dal momento che disposizioni analoghe mancano nei regolamenti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

19 La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni vertenti, rispettivamente, sui due punti portati al suo esame. A proposito della seconda questione il Secretary of State ha fatto ricorso alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), che ha respinto l’appello. Dopodiché la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), ha rivolto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Laddove uno Stato membro abbia istituito un sistema di governo decentrato, in base al quale alle autorità statali centrali è riservata la competenza ad agire sull’intero territorio dello Stato membro allo scopo di assicurare l’osservanza degli obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario, e nel contesto del [regolamento n. 1782/2003]:

1) Se uno Stato membro possa includere nelle proprie norme per le [BCAA] ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 requisiti di manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico.

2) Se, nel sistema costituzionale di uno Stato membro che deleghi a più amministrazioni decentrate la competenza legislativa sulle diverse parti costitutive del suo territorio, il fatto che per tali parti costitutive valgano differenti norme per le [BCAA] ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 possa integrare un’illegittima discriminazione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se uno Stato membro possa comprendere nelle BCAA di cui all’art. 5 e all’allegato IV del regolamento n. 1782/2003 la manutenzione di sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico.

Osservazioni presentate alla Corte

21 Il ricorrente propone per tale questione una risposta negativa. A suo avviso, il riferimento, al primo ‘considerando’ del regolamento n. 1782/2003, a condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune significa che in tale settore deve vigere un insieme di regole di base che vadano ad integrare le norme fondamentali in materia, segnatamente, di BCAA e siano, in linea di principio, le stesse per tutti gli agricoltori attivi sul territorio della Comunità europea. I requisiti minimi in materia di BCAA per ricevere pagamenti diretti annuali, requisiti di cui all’art. 5 del suddetto regolamento, sarebbero limitati a quanto è strettamente necessario e gli Stati membri non potrebbero legittimamente imporre condizioni ulteriori su una o più parti del proprio territorio. Orbene, le disposizioni controverse non potrebbero essere considerate requisiti minimi, giacché comporterebbero per gli agricoltori oneri supplementari importanti.

22 Secondo il sig. Horvath, le disposizioni controverse non conterrebbero requisiti minimi di BCAA neanche ove dovessero essere considerate norme di tutela ambientale. Dal momento che il fondamento normativo del regolamento n. 1782/2003 è costituito dalle norme del Trattato CE in materia di agricoltura, l’elemento della tutela ambientale nelle BCAA non potrebbe essere considerato come una disposizione autonoma contenente meri criteri ambientali, ma come una che prevede, al contrario, unicamente norme rilevanti per il settore agricolo. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, solo le istituzioni comunitarie sarebbero competenti a stabilire requisiti fondamentali in campo ambientale perché siano riconosciuti i diritti al RPU, requisiti elencati all’allegato III del medesimo regolamento. Il ricorrente fa valere, inoltre, che le disposizioni controverse costituiscono misure agroambientali la cui applicazione eccede il livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche; esse esorbiterebbero, dunque, dalle BCAA ai termini della parte finale della seconda frase dell’art. 5, n. 1, del summenzionato regolamento.

23 Egli è del parere, infine, che i sentieri gravati da servitù di passaggio, come quelli considerati nelle disposizioni controverse, non sarebbero elementi caratteristici del paesaggio ai sensi dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 perché mancherebbero tanto di sostanza quanto di stabilità. Essi, infatti, se è vero che devono essere necessariamente ripristinati, possono nondimeno essere regolarmente soppressi dagli agricoltori ad ogni ciclo di coltivazione. Né gravare tali sentieri di servitù di passaggio pubblico contribuirebbe ad evitare il deterioramento degli habitat che l’allegato paventa.

24 Il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee sostengono che detti sentieri ben possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio e che la loro manutenzione può, quindi, costituire uno dei requisiti minimi per le BCAA di cui all’art. 5 del regolamento n. 1782/2003.

Risposta della Corte

25 Occorre sottolineare, in limine, che dall’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 risulta testualmente che sono gli Stati membri a dover provvedere affinché tutte le terre agricole siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. A tal fine essi definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi «sulla base dello schema riportato nell’allegato IV» del detto regolamento, tenendo conto delle peculiarità delle superfici interessate.

26 Se gli Stati membri sono dunque tenuti, nel definire tali requisiti, ad attenersi al suddetto allegato, essi dispongono nondimeno, a livello di nozioni e di termini generali, di un certo potere discrezionale quanto alla determinazione concreta dei requisiti medesimi.

27 Dalla stessa espressione «buone condizioni agronomiche e ambientali» s’inferisce, inoltre, che gli Stati membri possono adottare BCAA a fini ambientali.

28 Non infirma tale constatazione la circostanza che il regolamento n. 1782/2003 abbia come fondamento normativo gli artt. 36 CE e 37 CE, che sono compresi nel titolo II, rubricato «Agricoltura», della terza parte del Trattato, e non articoli appartenenti al titolo XIX, sempre dalla terza parte del Trattato, rubricato «Ambiente».

29 Infatti, nei limiti in cui le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente, che costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità, devono, a tenore dell’art. 6 CE, «essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie», una tale tutela deve essere considerata un obiettivo appartenente altresì alla politica agricola comune. Il legislatore comunitario può, dunque, decidere di promuovere la tutela dell’ambiente sulla base degli artt. 36 CE e 37 CE (v., per analogia, sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-9097, punto 60). Così, le misure adottate nell’ambito di un atto comunitario fondato sugli artt. 36 CE e 37 CE non si limitano a quelle che perseguono finalità agricole.

30 Del resto, la circostanza che, ai termini dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, i criteri di gestione obbligatori siano prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente non significa affatto che i requisiti minimi per le BCAA definiti dagli Stati membri ai sensi dell’art. 5, n. 1, dello stesso regolamento non possano rientrare anch’essi nel settore ambientale.

31 Risulta, inoltre, dall’art. 5, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1782/2003 che la definizione, da parte degli Stati membri, dei requisiti minimi per le BCAA non ha alcuna incidenza sulla qualificazione o meno di tali misure come misure agroambientali.

32 Discende da quanto sopra che un obbligo di manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico, come quello imposto nelle disposizioni controverse, può costituire un requisito minimo per le BCAA anche se non persegue alcun obiettivo agricolo, bensì concerne l’ambiente, nella misura in cui concorre a realizzare gli obiettivi stabiliti nell’allegato IV del regolamento n. 1782/2003.

33 Occorre pertanto verificare se sentieri siffatti possano, come ritengono il governo del Regno Unito e la Commissione, costituire elementi caratteristici del paesaggio, il cui mantenimento è obbligatorio ai sensi dell’allegato IV del regolamento n. 1782/2003.

34 Siccome la nozione di «elementi caratteristici del paesaggio» non è definita nel regolamento n. 1782/2003, occorre interpretarla, come propone l’avvocato generale al paragrafo 62 delle conclusioni, tenendo conto della sua accezione abituale nonché del suo comune contesto d’uso.

35 Emerge, poi, da giurisprudenza costante che la necessità di interpretare il diritto comunitario in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma esige, al contrario, che esso sia interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 17 giugno 1998, causa C-321/96, Mecklenburg, Racc. pag. I-3809, punto 29, e 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53). Così, l’espressione «particularités topografiques» contenuta nella versione francese del regolamento n. 1782/2003 deve essere rapportata, per esempio, alla locuzione «landscape features» che ricorre nella versione inglese del medesimo regolamento.

36 In base alle considerazioni che precedono non vi sono difficoltà a qualificare sentieri gravati da servitù di passaggio pubblico, come quelli di cui alle disposizioni controverse, elementi caratteristici del paesaggio, poiché solo i sentieri visibili sono oggetto di dette disposizioni.

37 Ciò è tanto più vero ove si consideri che un’interpretazione restrittiva della nozione di elementi caratteristici del paesaggio, che, in particolare, escluderebbe gli elementi risultanti dall’intervento dell’uomo, sarebbe contraria al potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nel definire i requisiti minimi per le BCAA.

38 La distruzione temporanea di elementi caratteristici del paesaggio, quale appare possibile, in date circostanze, nel caso di sentieri come quelli oggetto del procedimento principale, non compromette di per sé il loro carattere permanente. Gli elementi naturali, infatti, come la vegetazione o le distese d’acqua, possono subire mutamenti stagionali, ma non per questo cessano di essere considerati parte di un paesaggio. Questa constatazione vale a maggior ragione per i sentieri di cui trattasi nella fattispecie, in quanto risulta dall’art. 28, punto 1, dell’allegato al regolamento di attuazione inglese che un agricoltore che abbia alterato, nei limiti consentiti, la superficie di un sentiero o di una pista equestre visibile è tenuto a ripristinarla nei termini previsti dalla normativa nazionale pertinente.

39 Occorre pertanto verificare in quale misura un obbligo di manutenzione di tali sentieri possa costituire una misura di applicazione della norma posta nell’allegato IV del regolamento n. 1782/2003 consistente nel mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.

40 A tale riguardo si deve far osservare che detta norma può avere due profili ambientali.

41 In primo luogo, gli elementi caratteristici del paesaggio costituiscono elementi fisici dell’ambiente. Sotto tale profilo, i requisiti relativi al mantenimento di tali elementi caratteristici devono contribuire a conservarli come elementi fisici dell’ambiente.

42 Gli obblighi di manutenzione sono idonei a contribuire al mantenimento di tali sentieri quali elementi fisici dell’ambiente.

43 In secondo luogo, le norme relative al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all’allegato IV al regolamento n. 1782/2003, sono associate, nel detto allegato, all’obiettivo «Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat». Ne consegue che un obbligo risultante da tali norme può avere un obiettivo ambientale consistente nell’evitare il deterioramento degli habitat, senza che, come sostiene il governo del Regno Unito nelle proprie osservazioni, le misure nazionali intese alla manutenzione degli elementi caratteristici del paesaggio e ad un livello minimo di mantenimento debbano avere anch’esse tale obiettivo.

44 Orbene, come hanno rilevato il giudice del rinvio e, al paragrafo 80 delle conclusioni, l’avvocato generale, sentieri come quelli oggetto delle disposizioni controverse possono aiutare a preservare gli habitat.

45 In tal caso, i requisiti di manutenzione di tali sentieri devono contribuire ad evitare il deterioramento degli habitat. A quanto risulta, gli obblighi che discendono dall’obiettivo enunciato nelle disposizioni controverse, ovverosia garantire l’esercizio del diritto di passaggio pubblico, sono idonei a tale scopo.

46 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione che uno Stato membro può includere nelle proprie norme per le BCAA ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 requisiti di manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico, purché detti requisiti contribuiscano a mantenere tali sentieri come elementi caratteristici del paesaggio o, eventualmente, ad evitare il deterioramento degli habitat.

Sulla seconda questione

47 Con la seconda questione il giudice del rinvio vuol sapere, in sostanza, se, quando il sistema costituzionale di uno Stato membro attribuisce poteri legislativi alle autorità regionali, la mera adozione, da parte di queste ultime, di norme diverse in materia di BCAA ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 costituisca una discriminazione contraria al diritto comunitario.

48 In via preliminare si deve osservare che, affidando agli Stati membri il compito di definire i requisiti minimi per le BCAA, il legislatore comunitario ha offerto loro la possibilità di tener conto delle differenze regionali esistenti nei rispettivi territori.

49 Occorre ricordare che, qualora il Trattato o i regolamenti riconoscano poteri o impongano obblighi agli Stati membri ai fini dell’applicazione del diritto comunitario, la soluzione del problema relativo al modo in cui l’esercizio di detti poteri e l’adempimento di detti obblighi possono essere affidati dagli Stati membri a determinati organi interni dipende unicamente dal sistema costituzionale dei singoli Stati (sentenza 15 dicembre 1971, cause riunite 51/71-54/71, International Fruit Company e a., Racc. pag. 1107, punto 4).

50 In tal senso, è giurisprudenza costante che ogni Stato membro è libero di ripartire le competenze sul piano interno e di dare attuazione agli atti di diritto comunitario sprovvisti d’effetto diretto mediante provvedimenti adottati dalle autorità regionali o locali, purché detta ripartizione di competenze consenta una corretta attuazione degli atti di diritto comunitario di cui trattasi (v. sentenza 10 novembre 1992, causa C-156/91, Hansa Fleisch Ernst Mundt, Racc. pag. I-5567, punto 23).

51 La Corte ha, inoltre, già avuto occasione di affermare che, quando il testo di un regolamento conferisce ad uno Stato membro il potere di emanare provvedimenti di attuazione, le modalità dell’esercizio di tale potere sono disciplinate dal diritto pubblico dello Stato membro interessato (v. sentenze 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania-Zuccherifici nazionali e Società italiana per l’industria degli zuccheri, Racc. pag. 2749, punto 34, e 20 giugno 2002, causa C-313/99, Mulligan e a., Racc. pag. I-5719, punto 48).

52 La possibilità per gli Stati membri, nella misura in cui il loro sistema costituzionale o diritto nazionale li autorizza, di permettere ad autorità regionali e locali di dare attuazione agli atti di diritto comunitario è, peraltro, espressamente riconosciuta all’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1782/2003. È, infatti, indicato nella detta disposizione che gli «Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per [BCAA] sulla base dello schema riportato nell’allegato IV».

53 Tenuto conto della libertà di cui gode uno Stato membro di trasferire proprie competenze alle autorità regionali per definire i requisiti minimi per le BCAA ai sensi dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, le disposizioni adottate da tali autorità possono differire da regione a regione dal momento che, com’è stato osservato al punto 26 della presente sentenza, ciascuno Stato membro ha potere discrezionale nel definire detti requisiti.

54 Si deve tuttavia verificare se, in tali circostanze, le differenze fra le norme che stabiliscono le BCAA emanate dalle autorità regionali di uno stesso Stato membro integrino una discriminazione contraria al diritto comunitario.

55 Ebbene, risulta da giurisprudenza costante che il divieto di discriminazione non contempla le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da uno Stato membro all’altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, dal momento che ciascuna di tali legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto (v., in tal senso, sentenze 3 luglio 1979, cause riunite 185/78-204/78, van Dam en Zonen e a., Racc. pag. 2345, punto 10; 1° febbraio 1996, causa C-177/94, Perfili, Racc. pag. I-161, punto 17, nonché 12 luglio 2005, causa C-403/03, Schempp, Racc. pag. I-6421, punto 34).

56 Quanto all’ultima condizione enunciata al punto precedente, si deve rilevare che, nelle cause riunite 201/85 e 202/85, che hanno dato luogo alla sentenza 25 novembre 1986, Klensch e a. (Racc. pag. 3477), invocata dal ricorrente, era appunto questione di disparità di trattamento tra i produttori di uno Stato membro in ragione di una misura di attuazione, da parte di quest’ultimo, di un obbligo comunitario che li concerneva. In quel contesto la Corte, al punto 11 della citata sentenza, ha affermato che, quando è possibile la scelta tra più modalità di applicazione del regolamento comunitario in questione, gli Stati membri non possono adottare una soluzione che, applicata nel loro territorio, potrebbe creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione, nel senso dell’art. 40, n. 3, del Trattato CEE (divenuto art. 34, n. 2, CE), tra i produttori interessati.

57 Quando, come nel procedimento principale, sono le autorità regionali di uno Stato membro a dover definire i requisiti minimi per le BCAA ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003, eventuali disparità tra le misure da loro previste non possono di per sé sole costituire una discriminazione. Come risulta dal punto 50 della presente sentenza, tali misure devono essere compatibili con gli obblighi imposti da detto regolamento allo Stato membro in questione.

58 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione che, quando il sistema costituzionale di uno Stato membro attribuisce poteri legislativi alle autorità regionali, la mera adozione, da parte di queste ultime, di norme diverse in materia di BCAA ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 non costituisce una discriminazione contraria al diritto comunitario.

Sulle spese

59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:


1) Uno Stato membro può comprendere nelle proprie norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, requisiti di manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico, purché detti requisiti contribuiscano a mantenere tali sentieri come elementi caratteristici del paesaggio o, eventualmente, ad evitare il deterioramento degli habitat.

2) Quando il sistema costituzionale di uno Stato membro attribuisce poteri legislativi alle autorità regionali, la mera adozione, da parte di queste ultime, di norme diverse in materia di buone condizioni agricole e ambientali ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 non costituisce una discriminazione contraria al diritto comunitario.

Firme

 


 


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