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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. V, 22/10/2009, Sentenza C-449/08
DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e
di controllo di taluni regimi di aiuti - Regime di pagamento unico -
Fissazione dell’importo di riferimento - Criterio - Agricoltori che si
trovano in una situazione particolare - Riserva nazionale - Regolamento n.
1782/2003/CE. L’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato
nel senso che esso lascia agli Stati membri un margine discrezionale che
consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non
assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un
agricoltore che si trova in una situazione particolare come quella descritta
all’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795,
recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al
regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, purché tale importo si basi su criteri
obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e
non crei distorsioni del mercato e della concorrenza. Pres. Levits - Rel.
Borg Barthet - Elbertsen c. Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 22/10/2009, Sentenza
C-449/08
DIRITTO AGRARIO - Pagamenti supplementari - Investimento nella capacità
produttiva o acquisto di terreno - Riserva nazionale - Fissazione
dell’importo di riferimento - Criterio - Regolamento n. 1782/2003/CE. Il
diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione nazionale
ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari
derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di
terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un
importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto
a partire dalla riserva nazionale. Pres. Levits - Rel. Borg Barthet -
Elbertsen c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. V, 22/10/2009, Sentenza C-449/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
22 ottobre 2009
«Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di
controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 -
Regime di pagamento unico - Fissazione dell’importo di riferimento -
Agricoltori che si trovano in una situazione particolare - Riserva
nazionale»
Nel procedimento C-449/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het
bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 8 ottobre 2008, pervenuta in
cancelleria il 13 ottobre 2008, nella causa
G. Elbertsen
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Levits, presidente di sezione, facente funzione di
presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. A. Borg Barthet (relatore)
e M. Ilešic, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol,
in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di
agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra F.
Clotuche-Duvieusart e dal sig. B. Burggraaf, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag.
1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Elbertsen ed il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti;
in prosieguo: il «Ministro»), in merito all’assegnazione di diritti al
pagamento unico a partire dalla riserva nazionale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento n. 1782/2003
3 Nel contesto della riforma della politica agricola comune, il
Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1782/2003,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune, nonché a taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori.
4 Il regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, un regime di
sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è designato, all’art.
1, secondo trattino, di tale regolamento, come il «regime unico di
pagamento». Tale regime forma oggetto del Titolo III di detto
regolamento.
5 L’art. 33 del regolamento n. 1782/2003 elenca le situazioni in cui gli
agricoltori possono ricorrere al regime di pagamento unico. Esso, in
particolare, dispone:
«Ammissibilità
1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori
che:
a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di
cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno
menzionati nell’allegato VI,
(...)».
6 L’art. 37, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«L’importo di riferimento è la media triennale degli importi dei
pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei
regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata a norma
dell’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di
cui all’articolo 38».
7 Il periodo di riferimento menzionato agli artt. 33, n. 1, e 37, n. 1,
del regolamento n. 1782/2003 è definito all’art. 38 di tale regolamento.
Esso comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.
8 L’art. 42, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1782/2003 così dispone:
«1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma
dell’articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare
degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva
nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3%.
(…)
4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare,
secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di
trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e
della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si
trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione
secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2».
Il regolamento (CE) n. 795/2004
9 Ai sensi del nono ‘considerando’ del regolamento (CE) della
Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del
regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141,
pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29
ottobre 2004, n. 1974 (GU L 345, pag. 85; in prosieguo: il «regolamento
n. 795/2004»):
«Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno
prevederne la gestione regionale, tranne nei casi previsti all’articolo
42, paragrafo 3, ove applicabile, e all’articolo 42, paragrafo 4 del
regolamento (CE) n. 1782/2003, quando spetti agli Stati membri assegnare
diritti all’aiuto».
10 Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 795/2004 prevede
quanto segue:
«A norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1782/2003, la Commissione definisce le situazioni particolari che
permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori che si
trovano in situazioni che hanno loro impedito, completamente o
parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo di
riferimento. È quindi opportuno redigere un elenco di tali situazioni
particolari e prevedere norme che permettano di evitare che uno stesso
agricoltore possa accumulare diritti all’aiuto assegnatigli da varie
fonti, ferma restando la possibilità, per la Commissione, di completare
l’elenco, se del caso. È opportuno inoltre offrire agli Stati membri un
margine di manovra per stabilire l’importo di riferimento da assegnare».
11 In base all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 795/2004:
«Ai fini dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1782/2003, gli “agricoltori che si trovano in una situazione (…)
particolare” sono gli agricoltori di cui agli articoli da 19 a 23 bis
del presente regolamento».
12 L’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004 così dispone:
«L’agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di
produzione o che abbia acquistato terreno alle condizioni di cui ai
paragrafi da 2 a 6 entro il 15 maggio 2004, riceve diritti all’aiuto
calcolati dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato
membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di
trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato
acquistato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al
numero di ettari che ha comprato».
La normativa nazionale
13 L’art. 16 del regolamento sulla politica agricola comune - sostegno
al reddito 2006 (Regeling GLB inkomenssteun 2006; in prosieguo: la «Regeling»)
prevede in particolare:
«1. All’assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva
nazionale vengono ammessi esclusivamente:
(…)
c) agricoltori che, ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 795/2004,
abbiano effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbiano
acquistato terreno, sempre che il Ministro ritenga dimostrato che essi,
in conformità dell’art. 21 del regolamento n. 795/2004, entro il 15
maggio 2004:
- abbiano investito in capacità di stalla, o la abbiano affittata per
almeno sei anni;
- abbiano acquistato terreno, o lo abbiano affittato per almeno sei
anni;
- abbiano acquistato animali, per cui si può ottenere un pagamento
diretto menzionato all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003;
(…)
d) agricoltori che, ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 795/2004,
abbiano affittato o acquistato terreno, sempre che il Ministro ritenga
dimostrato che essi hanno affittato o acquistato questo terreno entro il
15 maggio 2004;
(…)
2. Gli agricoltori ai sensi del primo comma, lett. da b) a d), vengono
ammessi ai diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale
esclusivamente a condizione che:
a) per effetto di investimenti nella capacità produttiva o per la presa
di possesso, l’acquisto o l’affitto di terreno ammissibile, ai sensi
dell’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, nell’anno civile
successivo, dispongono di:
i) maggiore capacità di stalla,
ii) un maggior numero di animali per cui si può ottenere un pagamento
diretto di cui all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003,
(…)
rispetto alla capacità produttiva o al terreno in questione disponibili
nel periodo di riferimento;
b) essi su questa base abbiano ricevuto più pagamenti diretti, come
calcolati in forza dell’art. 17; e
c) questa capacità produttiva o questo terreno aggiuntivi non
attribuiscano ancora un diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto o
di importi di riferimento sulla base del periodo di riferimento.
3. Una domanda di fissazione di diritti all’aiuto a partire dalla
riserva nazionale avviene ai sensi dell’art. 11».
14 Ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, della Regeling:
«1. Gli importi di riferimento supplementari per gli agricoltori, ai
sensi dell’art. 16, n. 2, vengono calcolati sulla base del seguente
metodo:
a) l’aumento, rispetto al periodo di riferimento, nell’anno successivo e
per effetto degli investimenti nella capacità produttiva, della presa di
possesso, dell’acquisto o dell’affitto di terreni in questione,
dell’importo dei pagamenti diretti ricevuti in base ai regimi di
sostegno di cui all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003 viene
calcolato e applicato secondo il metodo descritto all’allegato VII del
regolamento n. 1782/2003;
b) il risultato del calcolo della lett. a) viene ridotto di un importo
di EUR 500, che viene suddiviso proporzionalmente tra i singoli importi
supplementari percepiti in forza dei regimi di sostegno ivi menzionati.
c) gli importi supplementari come calcolati ai sensi della lett. b)
vengono moltiplicati per una percentuale che verrà fissata in seguito
dal Ministro. Egli pubblica siffatta percentuale sulla gazzetta
ufficiale con decreto.
2. In deroga al disposto del primo comma e dell’art. 16, n. 2, su
istanza dell’agricoltore, per il calcolo dell’importo ulteriore di
riferimento ci si basa sul secondo anno dopo l’investimento nella
capacità produttiva o la presa di possesso, l’acquisto o l’affitto di
terreno, ma al più tardi sul 2005, sempre che il Ministro ritenga
dimostrato che l’agricoltore nel primo anno successivo non era in grado
di sfruttare appieno la capacità produttiva o i terreni in questione.
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
15 Il sig. Elbertsen, agricoltore nei Paesi Bassi, possedeva nella sua
azienda quattro pecore nel 2000, tre nel 2001 e undici nel 2002.
Relativamente a tale periodo non gli è stato concesso alcun pagamento
diretto.
16 Il 20 dicembre 2002 è stato stabilito a suo favore un diritto di
enfiteusi su un appezzamento di prato di 1,29 ha e, nel corso dell’anno
successivo, egli ha convertito in stalla un edificio in precedenza
adibito a magazzino.
17 Durante gli anni 2003-2005, il sig. Elbertsen possedeva venti pecore,
il che gli ha permesso di beneficiare per ognuno di questi anni di un
premio per ovini per un’importo totale pari a EUR 440,40.
18 Il 6 settembre 2005 il sig. Elbertsen, sulla base di investimenti
realizzati in capacità di stalla, pecore e terreno, ha presentato una
domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
19 Con lettera 13 ottobre 2006, il Ministro ha risposto affermando che,
pur potendo egli essere ammesso, in ragione di questi investimenti, ai
diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale, i pagamenti
supplementari diretti calcolati restavano tuttavia al di sotto del
limite di EUR 500 stabilito dalla normativa nazionale, cosicché i
diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale non potevano
essergli concessi.
20 Con decisione 15 dicembre 2006, il Ministro ha fissato in EUR 0
l’importo dei diritti all’aiuto da concedere al sig. Elbertsen.
21 A seguito del ricorso proposto dal sig. Elbertsen, il Ministro, con
decisione 24 aprile 2007, ha confermato la propria decisione di non
concedergli alcun diritto all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
22 Con lettera 1° maggio 2007, il sig. Elbertsen ha proposto ricorso
dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven avverso la
decisione 24 aprile 2007.
23 Nel ricorso egli fa valere che la disposizione nazionale in forza
della quale viene applicata la soglia di EUR 500 comporta una disparità
di trattamento a scapito dei piccoli agricoltori e che, pertanto, essa è
contraria all’art. 42 del regolamento n. 1782/2003 nonché all’art. 21
del regolamento n. 795/2004. Inoltre, egli afferma che nel momento in
cui ha effettuato i propri investimenti non esisteva alcuna soglia,
cosicché l’art. 17, n. 1, lett. b), della Regeling è in contrasto con i
principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
Il sig. Elbertsen, infine, sostiene che il regolamento n. 795/2004 gli
conferisce i diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale e
impedisce che l’applicazione di una regola di calcolo stabilita da uno
Stato membro per fissare l’importo di riferimento comporti per lui una
perdita totale della facoltà di ottenere simili diritti all’aiuto.
24 Il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ritenendo che l’esito
della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione delle
norme comunitarie applicabili, ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 42, n. 4, del regolamento (…) n. 1782/2003 (…) debba
essere interpretato nel senso che esso lascia ad uno Stato membro un
margine per fissare un importo di riferimento di EUR 0 e non assegnare
diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore
che si trova in una situazione particolare come descritta all’art. 21
del regolamento (…) n. 795/2004 (…).
2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se il diritto
comunitario osti all’applicazione di una disposizione come l’art. 17, n.
1, lett. b), della Regeling (…), ai sensi della quale da un aumento
dell’importo dei pagamenti supplementari che si produce per effetto di
un investimento nella capacità produttiva o di acquisto di terreno,
viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un importo
di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a
partire dalla riserva nazionale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 debba
essere interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri un
margine discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di
riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva
nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare
come quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004.
Osservazioni presentate alla Corte
26 Nelle loro osservazioni scritte, i governi olandese e tedesco, nonché
la Commissione, sostengono che l’art. 42, n. 4, del regolamento n.
1782/2003, in combinato disposto con l’art. 21 del regolamento n.
795/2004, conferisce agli Stati membri un margine siffatto purché
l’importo di riferimento sia calcolato secondo criteri obiettivi e,
pertanto, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e
non crei alcuna distorsione del mercato e della concorrenza.
Risposta della Corte
27 In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito del regime di
pagamento unico, gli Stati membri, in forza dell’art. 42 del regolamento
n. 1782/2003, sono tenuti a costituire una riserva nazionale al fine di
tenere conto di situazioni specifiche. Conformemente al n. 4 di questo
articolo, gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per
calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la
parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del
mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli
agricoltori che si trovano in una situazione particolare.
28 A tale riguardo occorre rilevare che, contrariamente al tenore
letterale dei nn. 3 e 5 dell’art. 42 del regolamento n. 1782/2003, il
quale conferisce espressamente agli Stati membri la possibilità di
utilizzare o meno la riserva nazionale nelle situazioni previste da tali
disposizioni, il n. 4 di detto articolo obbliga gli Stati membri a
calcolare gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano
in una situazione particolare. È il caso, segnatamente, degli
agricoltori che hanno effettuato investimenti in capacità di produzione
o che hanno acquistato terreno entro il 15 maggio 2004.
29 Tuttavia, è giocoforza constatare che né l’art. 42, n. 4, del
regolamento n. 1782/2003 né l’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004
escludono a priori che uno Stato membro calcoli un importo di
riferimento pari a EUR 0.
30 In base all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004, i diritti
all’aiuto concessi agli agricoltori previsti da tale disposizione sono
calcolati sulla base degli importi di riferimento stabiliti dallo Stato
membro interessato. Ne consegue che la normativa nazionale, anche se non
pone in discussione il diritto alla fissazione di un importo di
riferimento, può comportare, tuttavia, che in determinati casi il
calcolo dei diritti all’aiuto conduca ad un importo pari a EUR 0.
31 Cionondimeno, tale circostanza non può ritenersi contraria all’art.
21, n. 1, del regolamento n. 795/2004, il quale, interpretato alla luce
del suo nono ‘considerando’, obbliga gli Stati membri, nel contesto
dell’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003, a concedere i diritti
all’aiuto agli agricoltori interessati.
32 Infatti, come risulta espressamente dagli artt. 21, n. 1, del
regolamento n. 795/2004, e 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003, gli
Stati membri dispongono di un certo margine nella determinazione degli
importi di riferimento da concedere. Tale interpretazione, del resto, è
confermata dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 795/2004.
33 Resta cionondimeno il fatto che gli Stati membri, conformemente a
dette disposizioni, oltre a basarsi su criteri obiettivi, non devono
pregiudicare la parità di trattamento tra gli agricoltori o creare
distorsioni del mercato e della concorrenza.
34 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale
dichiarando che l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 deve
essere interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri un
margine discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di
riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva
nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare
come quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004, purché
tale importo si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di
trattamento tra gli agricoltori e non crei distorsioni del mercato e
della concorrenza.
Sulla seconda questione
35 Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se il diritto comunitario osti all’applicazione di una
disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo
dei pagamenti supplementari derivante da un investimento nella capacità
produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo di EUR
500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale
vengono assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
Osservazioni presentate alla Corte
36 I governi olandese e tedesco, nonché la Commissione, sostengono che
il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione
siffatta.
Risposta della Corte
37 In via preliminare si deve ricordare che gli Stati membri,
nell’attuazione della normativa comunitaria, sono tenuti non soltanto a
conformarsi alle disposizioni della normativa di cui trattasi ma anche a
osservare i principi generali del diritto comunitario come i principi di
parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di
proporzionalità (v., in tal senso, sentenza 4 giugno 2009, causa
C-241/07, JK Otsa Talu, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).
38 L’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 impone che gli importi
di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione
particolare siano fissati secondo criteri obiettivi e in modo tale da
garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare
distorsioni del mercato e della concorrenza.
39 L’art. 17, n. 1, della Regeling prevede che l’importo di riferimento
sia calcolato sulla base dell’aumento dell’importo dei pagamenti diretti
percepiti derivante da un investimento nella capacità produttiva o da
una messa a disposizione, da acquisto o da affitto di terreno. Detto
importo viene poi ridotto di EUR 500, suddiviso proporzionalmente tra
gli importi di sostegno supplementari di cui trattasi prima di essere
moltiplicato per una percentuale stabilita dal Ministro. L’importo di
riferimento così calcolato costituisce il fondamento per stabilire il
valore dei diritti all’aiuto da assegnare o da aumentare.
40 Ciò considerato, è giocoforza constatare che la disposizione in esame
nella causa principale, in forza della quale una riduzione di EUR 500
per il calcolo dell’importo di riferimento è applicabile a tutti gli
agricoltori che hanno fatto appello alla riserva nazionale, costituisce
una misura di carattere generale che si fonda su criteri obiettivi e che
non viola il principio di parità di trattamento né comporta distorsioni
del mercato e della concorrenza.
41 Per quanto riguarda, in particolare, il principio di parità di
trattamento, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza,
esso impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile
e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno
che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata (sentenza
11 luglio 2006, causa C-313/04, Franz Egenberger, Racc. pag. I-6331,
punto 33, e la giurisprudenza ivi citata).
42 Nella fattispecie, si trova in una situazione analoga ogni
agricoltore che ha fatto appello alla riserva nazionale. Il fatto che la
detrazione di un importo di EUR 500 possa incidere maggiormente su una
piccola azienda che su una grande è irrilevante al riguardo. Per contro,
gli agricoltori che hanno fatto appello alla riserva nazionale, nei
limiti in cui non soddisfino le condizioni per ottenere i diritti al
pagamento unico, non sono in una situazione paragonabile a quella degli
agricoltori che hanno beneficiato di pagamenti regolari.
43 Peraltro, va rilevato che il principio di proporzionalità, che esige
che lo scopo previsto sia perseguito nel modo meno rigido, non osta ad
una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa
principale, che ha come obiettivo quello di evitare che l’attuazione del
sistema di pagamento conduca ad importi di riferimento insignificanti e
del tutto sproporzionati rispetto agli oneri amministrativi sostenuti
dallo Stato membro (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 1990, causa
C-16/89, Spronk, Racc. pag. I-3185, punto 28).
44 Di conseguenza, talune disposizioni comunitarie riconoscono agli
Stati membri un margine di manovra che consente loro di applicare una
soglia al di sotto della quale le domande di aiuto sono respinte. A
titolo di esempio, si deve menzionare la facoltà riconosciuta agli Stati
membri all’art. 12, n. 6, del regolamento n. 795/2004, di determinare
dimensioni minime per le aziende ai fini dell’ammissibilità delle
domande di fissazione dei diritti all’aiuto, purché le dimensioni minime
non superino i 0,3 ha. D’altronde, conformemente all’art. 70 del
regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante
modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n.
1782/2003 (GU L 141, pag. 18), gli Stati membri possono decidere di non
concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori
a EUR 100. Infine, l’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19
dicembre 2001, n. 2529, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 341, pag. 3), conferiva
agli Stati membri una certa discrezionalità che consentiva loro di
determinare, tra dieci e cinquanta, il numero minimo di animali oggetto
di una domanda di premio.
45 Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, occorre
ricordare che nel settore della politica agricola comune gli operatori
economici non possono fare legittimamente affidamento sulla
conservazione di una situazione esistente che può essere modificata
nell’ambito del potere discrezionale delle autorità competenti (citata
sentenza JK Otsa Talu, punto 51). Ne consegue che la realizzazione di
investimenti in capacità di produzione o l’acquisto di terreno non
possono consentire all’operatore interessato di invocare alcun legittimo
affidamento inerente alla realizzazione di detti investimenti per poter
domandare un importo di riferimento attribuito proprio in ragione di
detti investimenti (v., in tal senso, citata sentenza Spronk, punto 29).
46 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la
seconda questione pregiudiziale dichiarando che il diritto comunitario
non osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della
quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari derivante
da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di
terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un
importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti
all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del
rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere
interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri un margine
discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di
riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva
nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare
come quella descritta all’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione
21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di
pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, purché tale
importo si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di
trattamento tra gli agricoltori e non crei distorsioni del mercato e
della concorrenza.
2) Il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione
nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti
supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva o
da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima
che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono
assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
Firme
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