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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 22/10/2009, Sentenza C-449/08



DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regime di pagamento unico - Fissazione dell’importo di riferimento - Criterio - Agricoltori che si trovano in una situazione particolare - Riserva nazionale - Regolamento n. 1782/2003/CE.
L’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri un margine discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come quella descritta all’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, purché tale importo si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e non crei distorsioni del mercato e della concorrenza. Pres. Levits - Rel. Borg Barthet - Elbertsen c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 22/10/2009, Sentenza C-449/08

DIRITTO AGRARIO - Pagamenti supplementari - Investimento nella capacità produttiva o acquisto di terreno - Riserva nazionale - Fissazione dell’importo di riferimento - Criterio - Regolamento n. 1782/2003/CE. Il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale. Pres. Levits - Rel. Borg Barthet - Elbertsen c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 22/10/2009, Sentenza C-449/08


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 ottobre 2009

«Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Fissazione dell’importo di riferimento - Agricoltori che si trovano in una situazione particolare - Riserva nazionale»



Nel procedimento C-449/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 8 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2008, nella causa

G. Elbertsen

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,



LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Levits, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e M. Ilešic, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol, in qualità di agenti;

- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart e dal sig. B. Burggraaf, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Elbertsen ed il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti; in prosieguo: il «Ministro»), in merito all’assegnazione di diritti al pagamento unico a partire dalla riserva nazionale.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

Il regolamento n. 1782/2003

3 Nel contesto della riforma della politica agricola comune, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, nonché a taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

4 Il regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, un regime di sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è designato, all’art. 1, secondo trattino, di tale regolamento, come il «regime unico di pagamento». Tale regime forma oggetto del Titolo III di detto regolamento.

5 L’art. 33 del regolamento n. 1782/2003 elenca le situazioni in cui gli agricoltori possono ricorrere al regime di pagamento unico. Esso, in particolare, dispone:

«Ammissibilità

1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI,

(...)».

6 L’art. 37, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«L’importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata a norma dell’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all’articolo 38».

7 Il periodo di riferimento menzionato agli artt. 33, n. 1, e 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 è definito all’art. 38 di tale regolamento. Esso comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.

8 L’art. 42, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1782/2003 così dispone:

«1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3%.

(…)

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2».

Il regolamento (CE) n. 795/2004

9 Ai sensi del nono ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974 (GU L 345, pag. 85; in prosieguo: il «regolamento n. 795/2004»):

«Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno prevederne la gestione regionale, tranne nei casi previsti all’articolo 42, paragrafo 3, ove applicabile, e all’articolo 42, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, quando spetti agli Stati membri assegnare diritti all’aiuto».

10 Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 795/2004 prevede quanto segue:

«A norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione definisce le situazioni particolari che permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in situazioni che hanno loro impedito, completamente o parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo di riferimento. È quindi opportuno redigere un elenco di tali situazioni particolari e prevedere norme che permettano di evitare che uno stesso agricoltore possa accumulare diritti all’aiuto assegnatigli da varie fonti, ferma restando la possibilità, per la Commissione, di completare l’elenco, se del caso. È opportuno inoltre offrire agli Stati membri un margine di manovra per stabilire l’importo di riferimento da assegnare».

11 In base all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 795/2004:

«Ai fini dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli “agricoltori che si trovano in una situazione (…) particolare” sono gli agricoltori di cui agli articoli da 19 a 23 bis del presente regolamento».

12 L’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004 così dispone:

«L’agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbia acquistato terreno alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 entro il 15 maggio 2004, riceve diritti all’aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato acquistato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha comprato».

La normativa nazionale

13 L’art. 16 del regolamento sulla politica agricola comune - sostegno al reddito 2006 (Regeling GLB inkomenssteun 2006; in prosieguo: la «Regeling») prevede in particolare:

«1. All’assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale vengono ammessi esclusivamente:

(…)

c) agricoltori che, ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 795/2004, abbiano effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbiano acquistato terreno, sempre che il Ministro ritenga dimostrato che essi, in conformità dell’art. 21 del regolamento n. 795/2004, entro il 15 maggio 2004:

- abbiano investito in capacità di stalla, o la abbiano affittata per almeno sei anni;

- abbiano acquistato terreno, o lo abbiano affittato per almeno sei anni;

- abbiano acquistato animali, per cui si può ottenere un pagamento diretto menzionato all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003;

(…)

d) agricoltori che, ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 795/2004, abbiano affittato o acquistato terreno, sempre che il Ministro ritenga dimostrato che essi hanno affittato o acquistato questo terreno entro il 15 maggio 2004;

(…)

2. Gli agricoltori ai sensi del primo comma, lett. da b) a d), vengono ammessi ai diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale esclusivamente a condizione che:

a) per effetto di investimenti nella capacità produttiva o per la presa di possesso, l’acquisto o l’affitto di terreno ammissibile, ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, nell’anno civile successivo, dispongono di:

i) maggiore capacità di stalla,

ii) un maggior numero di animali per cui si può ottenere un pagamento diretto di cui all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003,

(…)

rispetto alla capacità produttiva o al terreno in questione disponibili nel periodo di riferimento;

b) essi su questa base abbiano ricevuto più pagamenti diretti, come calcolati in forza dell’art. 17; e

c) questa capacità produttiva o questo terreno aggiuntivi non attribuiscano ancora un diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto o di importi di riferimento sulla base del periodo di riferimento.

3. Una domanda di fissazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale avviene ai sensi dell’art. 11».

14 Ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, della Regeling:

«1. Gli importi di riferimento supplementari per gli agricoltori, ai sensi dell’art. 16, n. 2, vengono calcolati sulla base del seguente metodo:

a) l’aumento, rispetto al periodo di riferimento, nell’anno successivo e per effetto degli investimenti nella capacità produttiva, della presa di possesso, dell’acquisto o dell’affitto di terreni in questione, dell’importo dei pagamenti diretti ricevuti in base ai regimi di sostegno di cui all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003 viene calcolato e applicato secondo il metodo descritto all’allegato VII del regolamento n. 1782/2003;

b) il risultato del calcolo della lett. a) viene ridotto di un importo di EUR 500, che viene suddiviso proporzionalmente tra i singoli importi supplementari percepiti in forza dei regimi di sostegno ivi menzionati.

c) gli importi supplementari come calcolati ai sensi della lett. b) vengono moltiplicati per una percentuale che verrà fissata in seguito dal Ministro. Egli pubblica siffatta percentuale sulla gazzetta ufficiale con decreto.

2. In deroga al disposto del primo comma e dell’art. 16, n. 2, su istanza dell’agricoltore, per il calcolo dell’importo ulteriore di riferimento ci si basa sul secondo anno dopo l’investimento nella capacità produttiva o la presa di possesso, l’acquisto o l’affitto di terreno, ma al più tardi sul 2005, sempre che il Ministro ritenga dimostrato che l’agricoltore nel primo anno successivo non era in grado di sfruttare appieno la capacità produttiva o i terreni in questione.

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

15 Il sig. Elbertsen, agricoltore nei Paesi Bassi, possedeva nella sua azienda quattro pecore nel 2000, tre nel 2001 e undici nel 2002. Relativamente a tale periodo non gli è stato concesso alcun pagamento diretto.

16 Il 20 dicembre 2002 è stato stabilito a suo favore un diritto di enfiteusi su un appezzamento di prato di 1,29 ha e, nel corso dell’anno successivo, egli ha convertito in stalla un edificio in precedenza adibito a magazzino.

17 Durante gli anni 2003-2005, il sig. Elbertsen possedeva venti pecore, il che gli ha permesso di beneficiare per ognuno di questi anni di un premio per ovini per un’importo totale pari a EUR 440,40.

18 Il 6 settembre 2005 il sig. Elbertsen, sulla base di investimenti realizzati in capacità di stalla, pecore e terreno, ha presentato una domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.

19 Con lettera 13 ottobre 2006, il Ministro ha risposto affermando che, pur potendo egli essere ammesso, in ragione di questi investimenti, ai diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale, i pagamenti supplementari diretti calcolati restavano tuttavia al di sotto del limite di EUR 500 stabilito dalla normativa nazionale, cosicché i diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale non potevano essergli concessi.

20 Con decisione 15 dicembre 2006, il Ministro ha fissato in EUR 0 l’importo dei diritti all’aiuto da concedere al sig. Elbertsen.

21 A seguito del ricorso proposto dal sig. Elbertsen, il Ministro, con decisione 24 aprile 2007, ha confermato la propria decisione di non concedergli alcun diritto all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.

22 Con lettera 1° maggio 2007, il sig. Elbertsen ha proposto ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven avverso la decisione 24 aprile 2007.

23 Nel ricorso egli fa valere che la disposizione nazionale in forza della quale viene applicata la soglia di EUR 500 comporta una disparità di trattamento a scapito dei piccoli agricoltori e che, pertanto, essa è contraria all’art. 42 del regolamento n. 1782/2003 nonché all’art. 21 del regolamento n. 795/2004. Inoltre, egli afferma che nel momento in cui ha effettuato i propri investimenti non esisteva alcuna soglia, cosicché l’art. 17, n. 1, lett. b), della Regeling è in contrasto con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il sig. Elbertsen, infine, sostiene che il regolamento n. 795/2004 gli conferisce i diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale e impedisce che l’applicazione di una regola di calcolo stabilita da uno Stato membro per fissare l’importo di riferimento comporti per lui una perdita totale della facoltà di ottenere simili diritti all’aiuto.

24 Il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ritenendo che l’esito della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione delle norme comunitarie applicabili, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 42, n. 4, del regolamento (…) n. 1782/2003 (…) debba essere interpretato nel senso che esso lascia ad uno Stato membro un margine per fissare un importo di riferimento di EUR 0 e non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come descritta all’art. 21 del regolamento (…) n. 795/2004 (…).

2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione come l’art. 17, n. 1, lett. b), della Regeling (…), ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari che si produce per effetto di un investimento nella capacità produttiva o di acquisto di terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25 Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri un margine discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004.

Osservazioni presentate alla Corte

26 Nelle loro osservazioni scritte, i governi olandese e tedesco, nonché la Commissione, sostengono che l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 21 del regolamento n. 795/2004, conferisce agli Stati membri un margine siffatto purché l’importo di riferimento sia calcolato secondo criteri obiettivi e, pertanto, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e non crei alcuna distorsione del mercato e della concorrenza.

Risposta della Corte

27 In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito del regime di pagamento unico, gli Stati membri, in forza dell’art. 42 del regolamento n. 1782/2003, sono tenuti a costituire una riserva nazionale al fine di tenere conto di situazioni specifiche. Conformemente al n. 4 di questo articolo, gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare.

28 A tale riguardo occorre rilevare che, contrariamente al tenore letterale dei nn. 3 e 5 dell’art. 42 del regolamento n. 1782/2003, il quale conferisce espressamente agli Stati membri la possibilità di utilizzare o meno la riserva nazionale nelle situazioni previste da tali disposizioni, il n. 4 di detto articolo obbliga gli Stati membri a calcolare gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare. È il caso, segnatamente, degli agricoltori che hanno effettuato investimenti in capacità di produzione o che hanno acquistato terreno entro il 15 maggio 2004.

29 Tuttavia, è giocoforza constatare che né l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 né l’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004 escludono a priori che uno Stato membro calcoli un importo di riferimento pari a EUR 0.

30 In base all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004, i diritti all’aiuto concessi agli agricoltori previsti da tale disposizione sono calcolati sulla base degli importi di riferimento stabiliti dallo Stato membro interessato. Ne consegue che la normativa nazionale, anche se non pone in discussione il diritto alla fissazione di un importo di riferimento, può comportare, tuttavia, che in determinati casi il calcolo dei diritti all’aiuto conduca ad un importo pari a EUR 0.

31 Cionondimeno, tale circostanza non può ritenersi contraria all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004, il quale, interpretato alla luce del suo nono ‘considerando’, obbliga gli Stati membri, nel contesto dell’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003, a concedere i diritti all’aiuto agli agricoltori interessati.

32 Infatti, come risulta espressamente dagli artt. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004, e 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003, gli Stati membri dispongono di un certo margine nella determinazione degli importi di riferimento da concedere. Tale interpretazione, del resto, è confermata dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 795/2004.

33 Resta cionondimeno il fatto che gli Stati membri, conformemente a dette disposizioni, oltre a basarsi su criteri obiettivi, non devono pregiudicare la parità di trattamento tra gli agricoltori o creare distorsioni del mercato e della concorrenza.

34 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri un margine discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004, purché tale importo si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e non crei distorsioni del mercato e della concorrenza.

Sulla seconda questione

35 Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.

Osservazioni presentate alla Corte

36 I governi olandese e tedesco, nonché la Commissione, sostengono che il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione siffatta.

Risposta della Corte

37 In via preliminare si deve ricordare che gli Stati membri, nell’attuazione della normativa comunitaria, sono tenuti non soltanto a conformarsi alle disposizioni della normativa di cui trattasi ma anche a osservare i principi generali del diritto comunitario come i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza 4 giugno 2009, causa C-241/07, JK Otsa Talu, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).

38 L’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 impone che gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare siano fissati secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

39 L’art. 17, n. 1, della Regeling prevede che l’importo di riferimento sia calcolato sulla base dell’aumento dell’importo dei pagamenti diretti percepiti derivante da un investimento nella capacità produttiva o da una messa a disposizione, da acquisto o da affitto di terreno. Detto importo viene poi ridotto di EUR 500, suddiviso proporzionalmente tra gli importi di sostegno supplementari di cui trattasi prima di essere moltiplicato per una percentuale stabilita dal Ministro. L’importo di riferimento così calcolato costituisce il fondamento per stabilire il valore dei diritti all’aiuto da assegnare o da aumentare.

40 Ciò considerato, è giocoforza constatare che la disposizione in esame nella causa principale, in forza della quale una riduzione di EUR 500 per il calcolo dell’importo di riferimento è applicabile a tutti gli agricoltori che hanno fatto appello alla riserva nazionale, costituisce una misura di carattere generale che si fonda su criteri obiettivi e che non viola il principio di parità di trattamento né comporta distorsioni del mercato e della concorrenza.

41 Per quanto riguarda, in particolare, il principio di parità di trattamento, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, esso impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata (sentenza 11 luglio 2006, causa C-313/04, Franz Egenberger, Racc. pag. I-6331, punto 33, e la giurisprudenza ivi citata).

42 Nella fattispecie, si trova in una situazione analoga ogni agricoltore che ha fatto appello alla riserva nazionale. Il fatto che la detrazione di un importo di EUR 500 possa incidere maggiormente su una piccola azienda che su una grande è irrilevante al riguardo. Per contro, gli agricoltori che hanno fatto appello alla riserva nazionale, nei limiti in cui non soddisfino le condizioni per ottenere i diritti al pagamento unico, non sono in una situazione paragonabile a quella degli agricoltori che hanno beneficiato di pagamenti regolari.

43 Peraltro, va rilevato che il principio di proporzionalità, che esige che lo scopo previsto sia perseguito nel modo meno rigido, non osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che ha come obiettivo quello di evitare che l’attuazione del sistema di pagamento conduca ad importi di riferimento insignificanti e del tutto sproporzionati rispetto agli oneri amministrativi sostenuti dallo Stato membro (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 1990, causa C-16/89, Spronk, Racc. pag. I-3185, punto 28).

44 Di conseguenza, talune disposizioni comunitarie riconoscono agli Stati membri un margine di manovra che consente loro di applicare una soglia al di sotto della quale le domande di aiuto sono respinte. A titolo di esempio, si deve menzionare la facoltà riconosciuta agli Stati membri all’art. 12, n. 6, del regolamento n. 795/2004, di determinare dimensioni minime per le aziende ai fini dell’ammissibilità delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto, purché le dimensioni minime non superino i 0,3 ha. D’altronde, conformemente all’art. 70 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 18), gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori a EUR 100. Infine, l’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2001, n. 2529, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 341, pag. 3), conferiva agli Stati membri una certa discrezionalità che consentiva loro di determinare, tra dieci e cinquanta, il numero minimo di animali oggetto di una domanda di premio.

45 Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, occorre ricordare che nel settore della politica agricola comune gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità competenti (citata sentenza JK Otsa Talu, punto 51). Ne consegue che la realizzazione di investimenti in capacità di produzione o l’acquisto di terreno non possono consentire all’operatore interessato di invocare alcun legittimo affidamento inerente alla realizzazione di detti investimenti per poter domandare un importo di riferimento attribuito proprio in ragione di detti investimenti (v., in tal senso, citata sentenza Spronk, punto 29).

46 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.

Sulle spese

47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:


1) L’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri un margine discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come quella descritta all’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, purché tale importo si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e non crei distorsioni del mercato e della concorrenza.

2) Il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.

Firme


 


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