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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VI, 3/12/2009, Sentenza C-475/08


DIRITTO DELL’ENERGIA - Mercato interno del gas naturale - Designazione definitiva dei gestori del sistema - Decisione che esonera le nuove importanti infrastrutture del sistema del gas dall’applicazione di talune disposizioni della direttiva - Obblighi di pubblicazione, di consultazione e di notifica - Inadempimento di uno Stato (Belgio) - Fattispecie - Direttiva 2003/55/CE. Non provvedendo alla designazione definitiva dei gestori degli impianti di trasporto, di stoccaggio e di gas naturale liquefatto prevista dall’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e non avendo trasposto l’art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della medesima direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. (Nella specie, le circostanze invocate dal Regno del Belgio, secondo cui i gestori designati a titolo provvisorio, da un lato, sarebbero soggetti ai medesimi requisiti ed obblighi di quelli che saranno designati a titolo definitivo e, dall’altro, sarebbero gli unici in grado di soddisfare i requisiti per la designazione a titolo definitivo, non ostano alla constatazione dell’inadempimento di detto Stato membro rispetto agli obblighi derivanti dall’art. 7 della direttiva. Infatti, la designazione a titolo provvisorio dei gestori del sistema ritarda il recepimento dell’art. 7 della direttiva, il quale, come ha ammesso il Regno del Belgio, implicava la loro designazione per un periodo di vent’anni. Di conseguenza, si deve rilevare che il Regno del Belgio, non avendo provveduto alla designazione definitiva dei gestori degli impianti di trasporto, di stoccaggio e di GNL prevista dall’art. 7 della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Commissione europea c. Regno del Belgio. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VI, 3/12/2009, Sentenza C-475/08

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Inadempimento - Valutazione - Scadenza del termine stabilito. L’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., sentenza 6/12/2007, causa C-456/05, Commissione/Germania). Pertanto, in assenza di una definita azione entro il termine, l’addebito mosso dalla Commissione è fondato.  Pres. Bonichot - Rel. Toader - Commissione europea c. Regno del Belgio. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VI, 3/12/2009, Sentenza C-475/08


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

3 dicembre 2009

«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/55/CE - Mercato interno del gas naturale - Designazione definitiva dei gestori del sistema - Decisione che esonera le nuove importanti infrastrutture del sistema del gas dall’applicazione di talune disposizioni della direttiva - Obblighi di pubblicazione, di consultazione e di notifica»



Nella causa C-475/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 5 novembre 2008,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. B. Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti J. Scalais e O. Vanhulst, avocats,

convenuto,


LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. P. Kuris, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio,

- non avendo designato i gestori del sistema, come previsto dall’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57; in prosieguo: la «direttiva»),

- avendo previsto non soltanto un accesso regolamentato dei terzi al sistema, bensì parimenti un accesso negoziato, contrariamente al combinato disposto degli artt. 18 e 25, n. 2, della direttiva, e

- non avendo trasposto l’art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della direttiva,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima.

2 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 31 marzo 2009, la Commissione ha desistito dalla seconda censura, atteso che il Regno del Belgio ha dichiarato, nel proprio controricorso, di aver abrogato la disposizione nazionale che consentiva un accesso negoziato dei terzi ai sistemi di trasporto nonché agli impianti di stoccaggio e di gas naturale liquefatto (in prosieguo: il «GNL»).

Contesto normativo

La direttiva

3 L’art. 7 della direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasporto, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli da 8 a 10».

4 L’art. 11 della direttiva così dispone:

«Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono o sono responsabili di impianti di distribuzione di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione e provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli 12 e 14».

5 L’art. 22 della direttiva così recita:

«1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 [relativi, rispettivamente, all’accesso al sistema, all’accesso agli impianti di stoccaggio e all’accesso alla rete di gasdotti upstream], nonché dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 [relativo alle autorità di regolamentazione], alle seguenti condizioni:

(…)

3. (…)

(…)

d) La decisione di deroga (…) è debitamente motivata e pubblicata.

e) Nel caso di un interconnector, un’eventuale decisione di deroga è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione in questione.

4. La decisione di deroga è notificata senza indugio dall’autorità competente alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata.

(…)».

6 Ai sensi dell’art. 33 della direttiva, gli Stati membri dovevano, in linea di principio, adottare le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa entro il 1° luglio 2004.

La legge belga di recepimento della direttiva

7 La direttiva è stata recepita nel diritto belga mediante la legge 1° giugno 2005, recante modifica della legge 12 aprile 1965 relativa al trasporto di gas e altre sostanze mediante condotte (Moniteur belge del 14 giugno 2005, pag. 27164).

8 L’art. 8, paragrafo 4, della legge 12 aprile 1965, come modificata dalla legge 1° giugno 2005 (in prosieguo: la «legge sul gas») prevede quanto segue:

«Il Ministro [federale competente per l’Energia] designa, entro nove mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2, su proposta di uno o più titolari di un’autorizzazione al trasporto di gas naturale, previo parere della Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo in ordine ai criteri di cui al paragrafo 3 e della Commissione [di regolamentazione dell’energia e del gas] in ordine agli altri criteri, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri:

1 il gestore responsabile del sistema di trasporto del gas naturale;

2 il gestore di impianti di stoccaggio del gas naturale e il gestore di impianti di GNL per un periodo di vent’anni rinnovabile.

(...)».

9 In forza dell’art. 8/1, paragrafo 1, della legge sul gas:

«In deroga all’art. 8, l’impresa di gas naturale che, alla data del 1° luglio 2004, risultava titolare di una o più autorizzazioni al trasporto del gas naturale ai sensi della presente legge e dei suoi decreti di esecuzione, o di un’autorizzazione allo stoccaggio di gas naturale, ivi incluse le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 18 luglio 1975 e dei suoi decreti di esecuzione, viene designata ope legis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente quale:

1° gestore del sistema di trasporto del gas naturale;

2° gestore degli impianti di stoccaggio di gas naturale;

3° gestore degli impianti di GNL.

Ciascuna delle suddette tre designazioni è valida fino alla designazione definitiva del gestore interessato ai sensi dell’articolo 8 ovvero fino al diniego del Ministro [federale competente per l’Energia] di convalidare tale designazione».

10 L’art. 8/2 della legge sul gas dispone quanto segue:

«I requisiti di seguito indicati si applicano a ciascuno dei tre gestori di cui agli articoli 8 e 8/1, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società quotata in borsa oppure no:

1° devono essere costituiti in forma di una società per azioni avente la sede sociale e quella amministrativa centrale in uno Stato facente parte dello Spazio economico europeo,

2° devono soddisfare tutte le condizioni previste dalla legge 2 agosto 2002, recante modifica del Codice societario e della legge 2 marzo 1989 relativa alla pubblicità di partecipazioni rilevanti nelle società quotate in borsa nonché recante disciplina delle offerte pubbliche di acquisto».

11 L’art. 15/5 duodecies della legge sul gas, come modificata dalla legge 27 dicembre 2006 recante disposizioni diverse (Moniteur belge del 28 dicembre 2006, pag. 75266), così prevede:

«§ 1. Le nuove importanti infrastrutture di gas naturale, ossia gli interconnector tra Stati confinanti, gli impianti di GNL e [di] stoccaggio possono beneficiare di una deroga alle disposizioni del presente titolo e a quelle relative alla metodologia tariffaria, ad eccezione degli articoli 15/7, 15/8 e 15/9. Tale deroga è concessa dal Re, previo parere della Commissione [di regolamentazione dell’energia e del gas] (...)

(…)

§ 4. Ogni istanza di deroga è notificata senza indugio alla Commissione [delle Comunità europee], unitamente a tutte le informazioni pertinenti all’istanza».

Procedimento precontenzioso

12 Il 10 aprile 2006 la Commissione indirizzava al Regno del Belgio una lettera di diffida, contestandogli di esser venuto meno agli obblighi derivanti da talune disposizioni della direttiva.

13 L’amministrazione belga comunicava le proprie osservazioni con lettera trasmessa alla Commissione il 13 giugno 2006.

14 La Commissione, non ritenendo tali osservazioni convincenti, indirizzava al Regno del Belgio, in data 15 dicembre 2006, un parere motivato, invitandolo a adottare i provvedimenti necessari per porre fine alla violazione contestata entro un termine di due mesi decorrenti dalla ricezione di detto parere.

15 L’amministrazione belga rispondeva con lettera trasmessa alla Commissione il 27 febbraio 2007.

16 Ritenendo che la situazione restasse insoddisfacente, la Commissione proponeva il presente ricorso.

Sul ricorso

Sul primo addebito, riguardante il mancato recepimento dell’art. 7 della direttiva

Sulla ricevibilità

- Argomenti delle parti

17 Il Regno del Belgio osserva che nel suo ricorso la Commissione ha dedotto il mancato recepimento dell’art. 7 della direttiva, quando invece nella diffida si era richiamata all’art. 11 di quest’ultima e, nel parere motivato, aveva fatto valere la violazione degli artt. 7 e 11 della stessa. In tal modo, la Commissione avrebbe creato una confusione in ordine agli addebiti mossi allo Stato.

18 La Commissione osserva innanzitutto che, a prescindere dagli articoli della direttiva invocati, l’addebito in questione è sempre stato circoscritto alla mancata designazione dei vari gestori del sistema. Se è vero che, nel parere motivato, essa si era richiamata agli artt. 7 e 11 della direttiva, la menzione dell’art. 11 non sarebbe stata mantenuta nel ricorso perché il Regno del Belgio aveva designato i gestori del sistema di distribuzione conformemente a quest’ultima disposizione. Il Regno del Belgio sarebbe quindi stato in grado di comprendere tale addebito e di opporvi i propri argomenti.

19 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, nulla impedisce alla Commissione di precisare, nel parere motivato, gli addebiti da essa già esposti in maniera più globale nella lettera di diffida, e la Commissione richiama in proposito la sentenza 28 marzo 1985, causa 274/83, Commissione/Italia (Racc. pag. 1077, punti 19-21).

- Giudizio della Corte

20 In via preliminare occorre ricordare che, avendo la lettera di diffida, in particolare, lo scopo di circoscrivere la materia del contendere per consentire allo Stato membro interessato di predisporre la propria difesa, essa non è di conseguenza soggetta agli stessi requisiti di precisione del parere motivato (v., in particolare, sentenza Commissione/Italia, cit., punti 19 e 21).

21 Nel caso di specie la Commissione, nella lettera di diffida, ha contestato al Regno del Belgio la mancata trasposizione dell’art. 11 della direttiva, sulla base del rilievo che detto Stato membro non aveva provveduto alla designazione definitiva dei gestori del sistema di trasporto e di distribuzione nonché degli impianti di stoccaggio e di GNL. Nel parere motivato la Commissione ha aggiunto, a motivazione degli addebiti, il riferimento all’art. 7 della direttiva. Infine, nel ricorso, essa ha ritirato il riferimento all’art. 11, dato che quest’ultima disposizione era stata medio tempore correttamente recepita nel diritto belga, in seguito alla nomina dei gestori del sistema di distribuzione da parte del Regno del Belgio.

22 Pertanto, il primo addebito formulato dalla Commissione nel presente ricorso può essere manifestamente ricollegato al primo addebito mosso tanto nella lettera di diffida quanto nel parere motivato, addebito che riguardava, in entrambi i casi, la designazione definitiva dei gestori del sistema. La modifica della pertinente disposizione della direttiva non ha quindi leso i diritti della difesa dello Stato membro convenuto.

23 Di conseguenza, l’addebito riguardante il mancato recepimento dell’art. 7 della direttiva deve ritenersi ricevibile.

Nel merito

- Argomenti delle parti

24 La Commissione contesta al Regno del Belgio di non aver provveduto alla designazione definitiva dei vari gestori dei sistemi di trasporto di gas, degli impianti di stoccaggio del gas e dei terminali di GNL, come imposto dall’art. 7 della direttiva.

25 La Commissione rileva che l’art. 8, n. 4, della legge sul gas prevede la designazione definitiva dei gestori del sistema per un periodo di vent’anni rinnovabile. Detto periodo sarebbe ritenuto adeguato, nel diritto belga, sulla base di considerazioni di efficacia e di equilibrio economico. Pertanto, fino alla designazione di tali gestori per tale durata, il Regno del Belgio non assolverebbe pienamente gli obblighi derivanti dall’art. 7 della direttiva. Inoltre, una designazione provvisoria per un periodo indeterminato non sarebbe idonea a garantire agli operatori quella sicurezza che, conformemente alla direttiva, dovrebbe essere loro offerta tramite la designazione per un periodo di tempo noto a priori.

26 Il Regno del Belgio replica che l’art. 7 della direttiva non impedisce agli Stati membri di provvedere alla designazione non definitiva dei gestori del sistema. Esso sostiene che nel diritto belga, in forza degli artt. 8/1 e 8/2 della legge sul gas, i gestori del sistema designati a titolo non definitivo assolvano le funzioni incombenti ai gestori del sistema in forza della direttiva. Le condizioni e gli obblighi imposti ai primi sarebbero, infatti, identici a quelli che incombono ai gestori designati a titolo definitivo, e la sola differenza nello status di queste due categorie di gestori risiederebbe nel procedimento di designazione e nella durata del loro contratto. Inoltre, la designazione dei gestori provvisori del sistema equivarrebbe ad una designazione definitiva, dato che le imprese interessate sarebbero le uniche in grado di soddisfare i requisiti per una designazione definitiva. In ogni caso, sarebbe in corso una procedura volta ad effettuare le designazioni definitive.

- Giudizio della Corte

27 L’art. 7 della direttiva prevede che gli Stati membri designano i gestori degli impianti di trasporto, di stoccaggio e di GNL «per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico». Ai sensi dell’art. 33 della direttiva, le disposizioni di attuazione di detto articolo avrebbero dovuto essere adottate entro il 1° luglio 2004.

28 Sebbene la legge sul gas abbia istituito, all’art. 8, una procedura per la designazione dei suddetti gestori per un periodo di vent’anni, essa prevede, all’art. 8/1, la designazione a titolo provvisorio - «fino alla designazione definitiva del gestore interessato» - delle imprese già titolari di un’autorizzazione prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge 1° giugno 2005. In tal modo, essa ha prorogato le autorizzazioni di tali gestori fino alla conclusione del procedimento di designazione istituito in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva.

29 Il Regno del Belgio ammette di non avere ancora provveduto alla designazione definitiva dei gestori del sistema, pur precisando che detto procedimento è in corso.

30 Al riguardo, occorre ricordare che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 6 dicembre 2007, causa C-456/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I-10517, punto 15). Pertanto, in assenza di una tale designazione entro questo termine, si deve rilevare che l’addebito mosso dalla Commissione è fondato.

31 Le circostanze invocate dal Regno del Belgio, secondo cui i gestori designati a titolo provvisorio, da un lato, sarebbero soggetti ai medesimi requisiti ed obblighi di quelli che saranno designati a titolo definitivo e, dall’altro, sarebbero gli unici in grado di soddisfare i requisiti per la designazione a titolo definitivo, non ostano alla constatazione dell’inadempimento di detto Stato membro rispetto agli obblighi derivanti dall’art. 7 della direttiva.

32 Infatti, la designazione a titolo provvisorio dei gestori di cui trattasi ritarda il recepimento dell’art. 7 della direttiva, il quale, come ha ammesso il Regno del Belgio, implicava la loro designazione per un periodo di vent’anni.

33 Di conseguenza, si deve rilevare che il Regno del Belgio, non avendo provveduto alla designazione definitiva dei gestori degli impianti di trasporto, di stoccaggio e di GNL prevista dall’art. 7 della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione.

Sul terzo addebito, riguardante il mancato recepimento dell’art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della direttiva

Argomenti delle parti

34 In ordine alle nuove importanti infrastrutture di gas naturale, la Commissione sostiene che l’art. 15/5 duodecies della legge sul gas abiliti il Re a adottare deroghe del genere di quelle previste all’art. 22, n. 1, della direttiva, senza tuttavia richiamare tutte le condizioni in proposito specificate all’art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della stessa. Secondo queste ultime disposizioni, la regolamentazione nazionale dovrebbe, in particolare, prescrivere espressamente la pubblicazione e la notificazione alla Commissione di qualsiasi decisione di deroga, nonché, nel caso di un interconnector, l’obbligo di consultare gli altri Stati membri prima dell’adozione di una decisione di tal genere.

35 Al riguardo, la Commissione afferma che i principi generali derivanti dalla legislazione nazionale sugli atti amministrativi e sugli effetti diretti delle citate disposizioni della direttiva da parte delle pubbliche amministrazioni non garantiscono il completo recepimento delle stesse.

36 Per quanto concerne la regola della pubblicazione di una decisione di deroga, il Regno del Belgio deduce che una decisione siffatta, in quanto adottata dal Re ai sensi degli artt. 105 e 108 della Costituzione belga, viene pubblicata conformemente ai principi generali che disciplinano la pubblicazione degli atti emessi da un’amministrazione federale. In forza di detti principi, è obbligatorio pubblicare un atto che presenti interesse per un elevato numero di persone sul Moniteur belge. Di conseguenza, imporre di inserire il suddetto obbligo nella legge sul gas contrasterebbe sia col principio di sussidiarietà, sia con quello di proporzionalità.

37 Quanto al recepimento dell’art. 22, nn. 3, lett. e), e 4, della direttiva, relativo alla consultazione degli altri Stati membri nel caso di interconnector nonché alla notifica di una decisione di deroga alla Commissione, il Regno del Belgio sottolinea che, in considerazione degli effetti diretti della direttiva e del primato del diritto comunitario, tali obblighi si impongono di pieno diritto alle autorità belghe, sicché non occorre recepirle nel diritto nazionale. Esso richiama in proposito la giurisprudenza della Corte secondo cui l’incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni comunitarie, anche se direttamente applicabili, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli (in particolare, la sentenza 8 luglio 1999, causa C-354/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4927, punto 11). Nel caso di specie, secondo il detto Stato membro, dato che la direttiva non attribuisce diritti ai singoli, la disposizione di cui trattasi non deve esser necessariamente recepita nel diritto interno.

38 Infine, il Regno del Belgio fa valere, da un lato, che l’istituzione di un sistema di interconnector richiede ipso facto il superamento della frontiera e comporta quindi la collaborazione con le amministrazioni degli altri Stati membri interessati e, dall’altro, che l’art. 15/5 della legge sul gas prevede espressamente che le richieste di deroga debbano essere notificate alla Commissione.

Giudizio della Corte

39 L’art. 22, n. 1, della direttiva dispone che, per le importanti infrastrutture del sistema del gas, gli Stati membri possono prevedere deroghe, segnatamente, con riguardo alle regole di accesso al sistema. Il medesimo articolo, ai suoi paragrafi 3, lett. d) ed e), e 4 dispone che ogni decisione di deroga dev’essere motivata, pubblicata e notificata alla Commissione e che, nel caso di un interconnector, una decisione di questo tipo dev’essere adottata previa consultazione delle amministrazioni degli altri Stati membri interessati.

40 La Commissione contesta al Regno del Belgio di non aver recepito queste disposizioni, considerato che la legge sul gas non riprende tutte le condizioni previste dalla direttiva in ordine al procedimento di adozione delle decisioni di deroga. Il Regno del Belgio non contesta tale affermazione. Nondimeno, esso ritiene di non essere soggetto a un obbligo di recepimento delle citate disposizioni, alla luce sia delle norme generali interne sulla pubblicazione degli atti del Re, sia degli effetti diretti delle disposizioni della direttiva.

41 In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza constante, il recepimento di una direttiva non esige necessariamente un’azione legislativa in ciascuno Stato membro. In particolare, la sussistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superfluo il recepimento mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione, tuttavia, che detti principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale, che, qualora la disposizione della direttiva in questione miri a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e obblighi nonché, occorrendo, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v. sentenze 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1661, punto 23, e 16 giugno 2005, causa C-456/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I-5335, punto 51).

42 Nel caso di specie, per quanto riguarda il recepimento dell’art. 22, n. 3, lett. d), della direttiva, relativo alla pubblicazione delle decisioni di deroga, si deve rilevare che non può ritenersi che i principi generali del diritto belga in materia di pubblicazione degli atti invocati dal Regno del Belgio, ai sensi dei quali vengono pubblicati tutti gli atti che presentino un interesse per un elevato numero di persone, garantiscano il corretto e completo recepimento di questa disposizione della direttiva. Difatti, quest’ultima impone la pubblicazione di tutte le decisioni relative alle deroghe concesse ai gestori. Orbene, il Regno del Belgio non ha dedotto elementi che consentano di dimostrare con certezza e precisione che le decisioni di questo tipo presentino un interesse generale e debbano essere quindi sempre pubblicate.

43 Pertanto, come rilevato dalla Commissione, dato che i suddetti principi generali non garantiscono la completa e corretta attuazione dell’art. 22, n. 3, lett. d), della direttiva, si deve dichiarare che il Regno del Belgio non ha correttamente recepito quest’ultima disposizione.

44 Quanto agli argomenti dedotti dal Regno del Belgio circa l’assenza dell’obbligo di recepimento delle disposizioni della direttiva relative alle necessità della previa consultazione degli Stati membri interessati nel caso di un interconnector nonché della notifica delle decisioni di deroga alla Commissione, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dall’art. 249, terzo comma, CE risulta che l’attuazione delle direttive comunitarie dev’essere garantita mediante adeguati provvedimenti adottati dagli Stati membri. Il fatto che in circostanze particolari, in assenza dei provvedimenti di attuazione prescritti oppure in presenza di provvedimenti non conformi a una direttiva, i singoli abbiano il diritto di far valere in giudizio una direttiva nei confronti dello Stato membro inadempiente non può servire a giustificare quest’ultimo per la mancata adozione in tempo utile delle misure adeguate allo scopo di ciascuna direttiva (v., in tal senso, sentenze 6 maggio 1980, causa 102/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1473, punto 12; 11 agosto 1995, causa C-433/93, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2303, punto 24, e 2 maggio 1996, causa C-253/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2423, punto 13). Analogamente, e a fortiori, il fatto che talune disposizioni della direttiva in questione siano direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico interno non può costituire una giustificazione idonea ad esonerare gli Stati membri dai loro obblighi di recepimento.

45 Da ultimo, l’art. 15/5, n. 4, della legge sul gas, che prevede la comunicazione alla Commissione delle istanze di deroga, non può essere considerato come volto a recepire l’art. 22, n. 4, della direttiva, poiché quest’ultimo impone l’obbligo di notificare a detta istituzione la decisione finale unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione stessa.

46 Di conseguenza, si deve dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo trasposto l’art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.

Sulle spese

47 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.


Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:


1) Il Regno del Belgio, non avendo provveduto alla designazione definitiva dei gestori degli impianti di trasporto, di stoccaggio e di gas naturale liquefatto prevista dall’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e non avendo trasposto l’art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della medesima direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Firme


 


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