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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. I, 03/09/2009, Sentenza C-489/07
DIRITTO DEI CONSUMATORI - Tutela dei consumatori - Contratti a distanza -
Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore - Indennizzo per
il godimento da corrispondere al venditore - C.d. indennità d’uso del bene -
Competenza - Giudice nazionale - Art. 6, nn. 1, secondo periodo e 2, Dir.
97/7/CE. L’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, dev’essere
interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale
preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore
un’indennità per l’uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza
nel caso in cui quest’ultimo ha esercitato il suo diritto di recesso entro i
termini. Tuttavia, questo stesso articolo non osta a che venga imposto al
consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in
cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i
principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza
giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine della detta
direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del diritto di
recesso, ciò che spetta al giudice nazionale determinare. L’indennità non è
dovuta se il deterioramento è esclusivamente riconducibile all’esame della
cosa. Pres. Jann (relatore) - Messner c. Krüger. CORTE DI GIUSTIZIA CE,
Sez. I, 03/09/2009, Sentenza C-489/07
DIRITTO DEI CONSUMATORI - Tutela dei consumatori - Contratti a distanza -
Diritto di recesso - Clausola minima - Funzione e ratio. Il
diritto di recesso, entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo, è finalizzato a tutelare il
consumatore nella particolare situazione di una vendita a distanza, in cui
egli «non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere
conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del contratto».
Si reputa pertanto che il diritto di recesso compensi lo svantaggio che
risulta per il consumatore da un contratto a distanza, accordandogli un
termine di riflessione appropriato durante il quale egli ha la possibilità
di esaminare e testare il bene acquistato. Pres. Jann (relatore) - Messner
c. Krüger. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 03/09/2009, Sentenza C-489/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
3 settembre 2009
«Direttiva 97/7/CE - Tutela dei consumatori - Contratti a distanza -
Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore - Indennizzo
per il godimento da corrispondere al venditore»
Nel procedimento C-489/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Amtsgericht Lahr (Germania), con
decisione 26 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2007,
nella causa
Pia Messner
contro
Firma Stefan Krüger,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg.
M. Ilešic, A. Tizzano, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11
dicembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in
qualità di agenti;
- per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di
agente;
- per il governo spagnolo, dal sig. J. Rodríguez Cárcamo, in qualità di
agente;
- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
- per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes e dalla sig.ra
P. Contreiras, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz, W.
Wils e H. Krämer, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 18 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 6 della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
sig.ra Messner, consumatrice, e la Firma Stefan Krüger (in prosieguo: la
«Stefan Krüger»), impresa che vende a distanza via Internet, in merito
al rimborso di una somma pari a EUR 278 a seguito della risoluzione di
un contratto a distanza.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 97/7 prevede quanto
segue:
«considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di
visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio
prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un
diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga
diversamente; che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione
dei beni al mittente gli oneri - qualora ve ne siano - derivanti al
consumatore dall’esercizio del diritto di recesso, che altrimenti
resterà formale; che questo diritto di recesso lascia impregiudicati i
diritti del consumatore previsti dalla legislazione nazionale, con
particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati o servizi
alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione
contenuta nell’offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati
membri determinare le altre condizioni e modalità relative all’esercizio
del diritto di recesso».
4 L’art. 6, nn. 1 e 2, di tale direttiva dispone quanto segue:
«Diritto di recesso
1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha
diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese
eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo
diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al
mittente.
(…)
2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore
conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente.
Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute
all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di
spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni».
5 L’art. 14 della citata direttiva così recita:
«Clausola minima
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato
dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il
trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più
elevato. (...)».
La normativa nazionale
6 L’art. 312d del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in
prosieguo: il «BGB»), sotto la rubrica «Diritto di recesso e di
restituzione nei contratti a distanza», così recita:
«(1) Nei contratti a distanza spetta al consumatore un diritto di
recesso ai sensi dell’art. 355. In caso di contratti di fornitura di
merci, in luogo del diritto di recesso può essere riconosciuto al
consumatore il diritto di restituzione ai sensi dell’art. 356.
(2) In deroga all’art. 355, n. 2, primo periodo, il termine per il
recesso non inizia a decorrere prima dell’adempimento dei doveri di
informazione di cui all’art. 312c, n. 2, e, in caso di fornitura di
merci, non prima del giorno del loro ricevimento da parte del
destinatario, in caso di somministrazione periodica di merci dello
stesso tipo non prima del giorno del ricevimento della prima fornitura,
e, in caso di prestazioni di servizi, non prima del giorno della
conclusione del contratto».
7 L’art. 355 del BGB, sotto la rubrica «Diritto di recesso nei contratti
dei consumatori», dispone quanto segue:
«(1) Nel caso in cui la legge attribuisca al consumatore un diritto di
recesso ai sensi della presente disposizione, quest’ultimo non è più
vincolato alla propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione
del contratto qualora abbia esercitato il proprio diritto di recesso
entro il termine. Il recesso non necessita una motivazione e deve essere
dichiarato nei confronti dell’imprenditore per iscritto o mediante
spedizione della cosa al mittente entro due settimane; ai fini del
rispetto del termine si tiene conto del giorno dell’invio.
(2) Il termine inizia a decorre dal momento in cui al consumatore siano
state fornite per iscritto chiare informazioni in ordine al suo diritto
di recesso, le quali, conformemente a quanto esige il mezzo di
comunicazione impiegato, gli rendano comprensibili i suoi diritti,
indichino, inoltre, il nome e il recapito di colui nei cui confronti il
recesso deve essere dichiarato, e riportino il dies a quo di
decorrenza del termine e la disposizione di cui al n. 1, secondo
periodo. Qualora tali informazioni siano comunicate successivamente alla
conclusione del contratto, il relativo termine, in deroga al n. 1,
secondo periodo, è di un mese. Nel caso in cui il contratto debba essere
concluso per iscritto, il termine non inizia a decorrere prima che sia
stata messa a disposizione del consumatore anche una copia scritta del
contratto, la proposta scritta del consumatore o una copia di tale
documentazione o della proposta. Se l’inizio del termine è controverso,
l’onere della prova ricade sull’imprenditore.
(3) Il diritto di recesso si estingue al più tardi decorsi sei mesi
dalla conclusione del contratto. In caso di fornitura di merci, il
termine non inizia a decorrere prima del giorno del ricevimento delle
stesse da parte del destinatario. In deroga al primo periodo, il diritto
di recesso non si estingue qualora il consumatore non sia stato
correttamente informato in ordine al suo diritto di recesso, nonché, ove
si tratti di contratti a distanza aventi ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari, qualora l’imprenditore non abbia correttamente
adempiuto i propri doveri di informazione di cui all’art. 312 c, n. 2,
punto 1».
8 L’art. 357 del BGB, sotto la rubrica «Effetti del recesso e della
restituzione», così dispone:
«(1) Se non diversamente stabilito, al diritto di recesso e di
restituzione si applicano le norme sul diritto legale di recesso in
quanto compatibili. L’art. 286, n. 3, si applica in quanto compatibile
all’obbligo di rimborso dei pagamenti ivi previsti; il termine ivi
stabilito decorre dalla dichiarazione del consumatore di recesso o di
restituzione, e segnatamente, per quanto riguarda l’obbligo di rimborso
del consumatore, dall’invio di tale dichiarazione, mentre per quanto
riguarda l’obbligo di rimborso dell’imprenditore, dalla sua ricezione.
(3) In deroga all’art. 346, n. 2, primo periodo, punto 3, il consumatore
è tenuto a corrispondere un’indennità per il deterioramento della cosa
derivante da un uso della stessa conforme alla sua destinazione, purché
sia stato informato per iscritto, al più tardi al momento della
conclusione del contratto, di tale conseguenza e della possibilità di
evitarla. L’indennità non è dovuta se il deterioramento è esclusivamente
riconducibile all’esame della cosa. L’art. 346, n. 3, primo periodo,
punto 3, non si applica qualora il consumatore sia stato correttamente
informato del suo diritto di recesso o ne abbia avuto altrimenti
conoscenza.
(4) Non sussistono ulteriori diritti».
9 L’art. 346, nn. 1-3, del BGB, intitolato «Effetti del recesso», ha la
seguente formulazione:
«(1) Qualora una delle parti si sia riservata contrattualmente un
diritto di recesso, o tale diritto le spetti in forza di una norma di
legge, l’esercizio del recesso implica la riconsegna delle prestazioni
ricevute e la restituzione degli utili ottenuti.
(2) In luogo della riconsegna o della restituzione, il debitore è tenuto
a corrispondere un rimborso di valore equivalente:
1) qualora la riconsegna o la restituzione sia esclusa in base alla
natura di quanto ottenuto;
2) qualora egli abbia consumato, alienato, gravato, lavorato o
trasformato l’oggetto ricevuto,
3) in caso di deterioramento o perimento del bene; resta però escluso il
deterioramento derivante dall’uso normale del bene.
Nel caso in cui il contratto preveda una controprestazione, essa dev’essere
posta alla base del calcolo del rimborso del valore; se deve essere
corrisposto il rimborso del valore per i vantaggi derivanti
dall’utilizzazione di un mutuo, è ammessa la prova diretta a dimostrare
che il valore di tali vantaggi era inferiore.
(3) L’obbligo di rimborso del valore si estingue:
1) se il vizio legittimante il recesso si è manifestato solo durante la
lavorazione o la trasformazione dell’oggetto,
2) se ed in quanto il deterioramento o il perimento sia imputabile al
creditore, o se il danno sarebbe ugualmente sorto presso quest’ultimo,
3) qualora, in caso di diritto legale di recesso, il deterioramento o il
perimento si sia verificato presso l’avente diritto sebbene questi abbia
agito con la diligenza che è solito prestare nei propri affari.
L’arricchimento residuo dev’essere reso».
Causa principale e questione pregiudiziale
10 La sig.ra Messner ha acquistato su internet dalla Stefan Krüger, il 2
dicembre 2005, un computer portatile d’occasione al prezzo di EUR 278.
11 Al momento di tale acquisto, la Stefan Krüger pubblicava sul proprio
sito Internet condizioni generali di vendita in cui si poteva, in
particolare, leggere che l’acquirente è tenuto a corrispondere
un’indennità in caso di deterioramento derivante da un uso della merce
conforme alla sua destinazione.
12 Nell’agosto 2006 si è manifestato un difetto allo schermo del detto
computer. La sig.ra Messner ha informato la Stefan Krüger di tale
difetto il 4 agosto 2006. Quest’ultima si è rifiutata di eliminare il
detto difetto gratuitamente.
13 Il 7 novembre 2006, la sig.ra Messner ha dichiarato di recedere dal
contratto di compravendita ed ha offerto alla Stefan Krüger la
restituzione del computer portatile in cambio del concomitante rimborso.
Tale recesso è stato effettuato entro i termini previsti dal BGB in
quanto la sig.ra Messner non aveva ricevuto le informazioni necessarie,
come previsto da tale codice, ai fini della decorrenza del termine per
il recesso.
14 La sig.ra Messner ha chiesto alla Stefan Krüger, dinanzi all’Amtsgericht
Lahr, il rimborso della somma di EUR 278.
15 La Stefan Krüger si è opposta a tale domanda giudiziale affermando
che la sig.ra Messner, comunque, le deve un’indennità pari a quasi otto
mesi interi di uso del computer portatile. Il prezzo di affitto di un
computer portatile di questo tipo ammonterebbe in commercio in media a
EUR 118,80 per tre mesi, di modo che l’indennità corrispondente alla
durata dell’uso da parte della sig.ra Messner del computer in questione
sarebbe pari ad EUR 316,80.
16 In tale contesto, l’Amtsgericht Lahr ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’art. 6, n. 2, in combinato disposto con il suo n. 1, secondo
periodo, della [direttiva 97/7] debba essere interpretato nel senso che
esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda che, in caso di
recesso del consumatore esercitato entro i termini, il venditore possa
esigere un’indennità per l’uso del bene di consumo fornito».
Sulla questione pregiudiziale
17 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente,
se l’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva 97/7 debba
essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale
la quale preveda che il venditore possa chiedere al consumatore
un’indennità per l’uso di un bene acquistato tramite contratto a
distanza qualora quest’ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso
entro i termini.
18 In forza dell’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva
97/7, le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute
all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di
spedizione dei beni al mittente.
19 A tal proposito, dal quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva
97/7 risulta che tale divieto di accollare al consumatore spese diverse
da quelle risultanti direttamente dalla spedizione dei beni al mittente
è finalizzato ad assicurare che il diritto di recesso garantito da tale
direttiva «[non] resterà formale». Infatti, il consumatore potrebbe
essere scoraggiato dal fare uso di tale diritto se esso fosse connesso a
conseguenze pecuniarie negative.
20 Inoltre, dal medesimo considerando risulta che il diritto di recesso
è finalizzato a tutelare il consumatore nella particolare situazione di
una vendita a distanza, in cui egli «non ha in concreto la possibilità
di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio
prima della conclusione del contratto». Si reputa pertanto che il
diritto di recesso compensi lo svantaggio che risulta per il consumatore
da un contratto a distanza, accordandogli un termine di riflessione
appropriato durante il quale egli ha la possibilità di esaminare e
testare il bene acquistato.
21 È alla luce di tali obiettivi che va interpretato il divieto
stabilito all’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva 97/7.
22 A tal riguardo, va constatato che un’imposizione generica di
un’indennità per l’uso del bene acquistato tramite un contratto a
distanza è incompatibile con i detti obiettivi.
23 Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al punto 74 delle
sue conclusioni, se il consumatore dovesse versare una siffatta
indennità per il solo fatto che egli ha avuto la possibilità di
utilizzare il bene acquistato tramite un contratto a distanza per il
tempo in cui esso ne ha avuto il possesso, egli potrebbe esercitare il
suo diritto di recesso solo in cambio del pagamento di tale indennità.
Una conseguenza di questo tipo sarebbe in evidente contraddizione con la
formulazione e con il fine dell’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2,
della direttiva 97/7 e priverebbe in particolare il consumatore della
possibilità di fare uso del termine di riflessione accordatogli da tale
direttiva in piena libertà e senza alcuna pressione.
24 Del pari, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso
verrebbero messe in discussione se si imponesse al consumatore di pagare
un’indennità per il solo fatto di aver esaminato e testato il bene
acquistato tramite un contratto a distanza. Essendo il diritto di
recesso proprio finalizzato a dare tale possibilità al consumatore, il
fatto che egli vi ricorra non può comportare che gli sia consentito di
recedere unicamente a condizione di pagare un’indennità.
25 Tuttavia, se anche la direttiva 97/7 mira a tutelare il consumatore
nella particolare situazione di un contratto a distanza, essa non è
intesa ad accordargli diritti che vadano oltre quanto necessario a
consentirgli di esercitare effettivamente il suo diritto di recesso.
26 Di conseguenza, il fine della direttiva 97/7 e, in particolare, il
divieto stabilito al suo art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, non osta,
in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro la quale
imponga al consumatore il pagamento di un’equa indennità nel caso in cui
egli abbia fatto uso del bene acquistato tramite un contratto a distanza
in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la
buona fede o l’arricchimento senza giusta causa.
27 A tal riguardo, va rilevato che dall’ultima frase del quattordicesimo
‘considerando’ della direttiva 97/7 risulta che spetta agli Stati membri
determinare le altre condizioni e modalità relative all’esercizio del
diritto di recesso. Tale competenza deve, tuttavia, essere esercitata
nel rispetto del fine di tale direttiva e non può, in particolare,
pregiudicare l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso. Questo
si verificherebbe, ad esempio, se l’importo di un’indennità quale quella
menzionata al punto precedente risultasse sproporzionato rispetto al
prezzo di acquisto del bene in questione ovvero, anche, se la normativa
nazionale ponesse a carico del consumatore l’onere della prova di non
aver usato tale bene durante il termine di recesso in un modo che va
oltre quanto necessario per consentirgli di esercitare utilmente il suo
diritto di recesso.
28 È alla luce di tali principi che spetta al giudice nazionale statuire
sul caso di cui è stato in concreto investito tenendo debitamente conto
di tutte le sue particolarità, e in particolare della natura del
prodotto in questione nonché della durata del periodo al termine del
quale, in ragione del mancato rispetto da parte del venditore del suo
obbligo d’informazione, il consumatore ha esercitato il suo diritto di
recesso.
29 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la questione
posta va risolta nel senso che l’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2,
della direttiva 97/7 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad
una normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il
venditore possa chiedere al consumatore un’indennità per l’uso di un
bene acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui
quest’ultimo ha esercitato il suo diritto di recesso entro i termini.
Tuttavia, questo stesso articolo non osta a che venga imposto al
consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso
in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con
i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento
senza giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine
della detta direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del
diritto di recesso, ciò che spetta al giudice nazionale determinare.
Sulle spese
30 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante
la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, dev’essere
interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale
preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore
un’indennità per l’uso di un bene acquistato tramite un contratto a
distanza nel caso in cui quest’ultimo ha esercitato il suo diritto di
recesso entro i termini.
Tuttavia, questo stesso articolo non osta a che venga imposto al
consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso
in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con
i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento
senza giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine
della detta direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del
diritto di recesso, ciò che spetta al giudice nazionale determinare.
Firme
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