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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07



DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi - Ammasso di olio d’oliva senza finanziamento comunitario - Art. 12 bis, Regolamento n. 136/66/CEE.
Una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari, rientra nella nozione di organismo di cui all’art. 12 bis del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che può essere autorizzato a concludere un contratto di ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dello stesso articolo, purché siano rispettate le condizioni da quest’ultimo previste. Pres. Timmermans - Rel. Makarczyk - (Domanda pregiudiziale) Compañía Española de Comercialización de Aceite SA ed altre. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Competenze delle autorità nazionali in materia di concorrenza - Rinvio pregiudiziale - Contratto di ammasso privato di olio d’oliva - Art. 12 bis, Regolamento n. 136/66/CEE. Il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, devono essere in possesso, può essere ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, a condizione che dette autorità dispongano dei mezzi concreti per poter verificare l’idoneità dell’organismo richiedente ad effettuare l’ammasso privato dell’olio d’oliva nel rispetto dei requisiti di legge. Pres. Timmermans - Rel. Makarczyk - (Domanda pregiudiziale) Compañía Española de Comercialización de Aceite SA ed altre. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Autorità nazionali competenti in materia di concorrenza - Meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d’oliva - Rinvio pregiudiziale - Art. 12 bis reg. n. 136/66/CE. L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, non osta ad un meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d’oliva, concordato e finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di autorizzazione previsto nella medesima disposizione. Inoltre, le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro, dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione delle Comunità europee o dal creare il rischio di un tale contrasto. Pres. Timmermans - Rel. Makarczyk - (Domanda pregiudiziale) Compañía Española de Comercialización de Aceite SA ed altre. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07

DIRITTO AGRARIO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Concorrenza - Pratiche restrittive - Diritto comunitario e diritto nazionale - Mercato dell’olio d’oliva. Il diritto comunitario e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente, dato che essi prendono in considerazione le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Mentre gli artt. 81 CE e 82 CE le contemplano sotto il profilo degli ostacoli che ne possono risultare per il commercio tra gli Stati membri, le leggi nazionali, ispirandosi a considerazioni proprie di ciascuna di esse, considerano le pratiche restrittive in questo solo ambito. Inoltre, l’ambito di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza non è identico a quello delle regole nazionali di concorrenza, la sola circostanza che, tramite l’art. 36 CE e il regolamento n. 26, il legislatore comunitario abbia operato una conciliazione tra gli obiettivi della politica agricola comune e la politica comunitaria della concorrenza non ha necessariamente come conseguenza che ogni applicazione del diritto nazionale della concorrenza entrerebbe in conflitto con l’art. 36 CE e il regolamento n. 26. Infine, le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro, dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione o dal creare il rischio di un tale contrasto. Pres. Timmermans - Rel. Makarczyk - (Domanda pregiudiziale) Compañía Española de Comercialización de Aceite SA ed altre. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

1° ottobre 2009

«Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi - Regolamento n. 136/66/CEE - Art. 12 bis - Ammasso di olio d’oliva senza finanziamento comunitario - Competenze delle autorità nazionali in materia di concorrenza»



Nel procedimento C-505/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisione 22 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 2007, nella causa promossa da

Compañía Española de Comercialización de Aceite SA,

con l’intervento di:

Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva),

Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac),

Administración del Estado,


LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 dicembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Compañía Española de Comercialización de Aceite SA, dall’avv. R. Illescas Ortiz, abogado,

- per l’Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), dalla sig.ra M. Albarracín Pascual, procuradora, e dall’avv. M.C. Ortega Martínez, abogada,

- per l’Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), dal sig. F. Bermúdez de Castro Rosillo, procurador, e dall’avv. A. Ruiz-Giménez Aguilar, abogado,

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Jimeno Fernández e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 12 bis del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638 (GU L 210, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento n. 136/66»), e dell’art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 30, pag. 993).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso esperito dalla Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (in prosieguo: la «Cecasa») contro la decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia 5 marzo 2002, che le ha negato un’autorizzazione individuale per la creazione di un’associazione di imprese per la commercializzazione dell’olio d’oliva.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La normativa relativa all’applicabilità all’ambito agricolo delle norme sulla concorrenza

3 Ai sensi del primo ‘considerando’ del regolamento n. 26:

«(…) secondo l’articolo [36] del Trattato, l’applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal Trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune (…)».

4 L’art. 1 del regolamento n. 26 così dispone:

«A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da [81] a [86] del Trattato nonchè le disposizioni adottate per la loro esecuzione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all’articolo [81], paragrafo 1 e all’articolo [82] del Trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all’allegato [I] del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2».

5 Tra i prodotti agricoli enumerati all’allegato I del trattato CE figura l’olio d’oliva.

6 L’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 26 prevede quanto segue:

«1. L’articolo [81], paragrafo 1 del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo precedente che costituiscono parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell’articolo [33] del Trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell’articolo [33] del Trattato.

2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d’imprese interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di Giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1».

La normativa relativa al settore dei grassi

7 L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 così dispone:

«Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione dello stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 38, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dagli Stati membri, a concludere contratti di ammasso per l’olio d’oliva da essi posto in commercio. Tra gli organismi interessati, la precedenza è data alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97 [del Consiglio 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 142, pag. 30)].

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l’altro, quando il prezzo medio constatato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore al 95% del prezzo d’intervento applicabile nel corso della campagna 1997/1998.

L’importo dell’aiuto concesso per la conclusione dei contratti e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i quantitativi, le qualità e la durata dell’ammasso degli oli interessati sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 38 in maniera tale da garantire un impatto rilevante sul mercato. L’aiuto può essere concesso mediante gara».

8 L’art. 38, n. 1, del regolamento n. 136/66 rimanda ad una procedura di comitatologia.

9 Dall’art. 1 del regolamento n. 952/97 risulta che quest’ultimo ha istituito per talune regioni un regime d’incentivazione alla costituzione di associazioni di produttori e delle loro unioni.

10 L’art. 1 del regolamento n. 952/97 è così formulato:

«Per ovviare alle carenze strutturali attualmente riscontrabili in talune regioni in materia di offerta e di commercializzazione dei prodotti agricoli, carenze caratterizzate da un insufficiente grado di organizzazione dei produttori, il presente regolamento istituisce in dette regioni un regime d’incentivazione alla costituzione di associazion[i] di produttori e delle relative unioni».

11 Il regolamento n. 952/97 è stato abrogato - senza esser stato sostituito - a partire dal 3 luglio 1999, dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

12 Dal quarantaquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1257/1999 risulta che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell’ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico ai gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale.

13 L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98 è così formulato:

«considerando che il regime dell’acquisto all’intervento pubblico costituisce un incitamento alla produzione che rischia di destabilizzare il mercato; che occorre pertanto abolire gli acquisti all’intervento ed eliminare o sostituire i riferimenti al prezzo d’intervento».

14 Il dodicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento è redatto nei seguenti termini:

«(…) per raggiungere l’obiettivo consistente nel regolare l’offerta di olio d’oliva in caso di grave perturbazione del mercato, occorre disporre di un regime di aiuto ai contratti di stoccaggio privato e dare la precedenza, per quanto riguarda tali contratti, alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute in base al [regolamento n. 952/97]».

15 L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1998, n. 2768, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio d’oliva (GU L 346, pag. 14), prevede quanto segue:

«Gli organismi competenti degli Stati membri produttori concludono contratti di ammasso privato per l’olio d’oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento».

16 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, del medesimo regolamento, la Commissione può procedere a gare di durata limitata per determinare gli aiuti da concedere per l’esecuzione di contratti di ammasso privato dell’olio d’oliva.

La normativa nazionale

17 A norma dell’art. 1 della legge n. 16/1989 sulla tutela della concorrenza (Ley 16/1989 de Defensa de la Compentencia del 17 luglio 1989, BOE n. 170 del 18 luglio 1989, pag. 22747; in prosieguo: la «LDC»):

«1. Sono vietati tutti gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni comuni, nonché tutte le pratiche concordate o deliberatamente parallele che abbiano per oggetto o per effetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o su parte di esso, e in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi o altre condizioni commerciali o di prestazione di servizio;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

(…).

2. Gli accordi, le decisioni, o le raccomandazioni vietati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non sono compresi tra le eccezioni previste dalla presente legge.

(…)».

18 L’art. 3 della LDC, intitolato «[r]equisiti per l’autorizzazione», è così formulato:

«1. Possono essere autorizzati gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni e le pratiche di cui all’art. 1, ovvero categorie degli stessi, che contribuiscano a migliorare la produzione o la commercializzazione di beni e servizi, o a promuovere il progresso tecnico o economico, a condizione che:

a) consentano ai consumatori e agli utenti di beneficiare in modo adeguato dei relativi vantaggi;

b) non impongano alle imprese interessate limitazioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e

c) non diano alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

2. Allo stesso modo, possono essere autorizzati, purché siano giustificati dalla situazione economica generale e dall’interesse pubblico, gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni e le pratiche di cui all’art. 1, o categorie degli stessi che:

a) abbiano ad oggetto la tutela o la promozione delle esportazioni, sempreché non alterino la concorrenza nel mercato interno e siano compatibili con gli obblighi discendenti dalle convenzioni internazionali ratificate dalla Spagna,

b) determinino un innalzamento sufficientemente importante del livello sociale ed economico di aree o settori svantaggiati, o

c) in considerazione della loro scarsa importanza, non siano in grado di influire in maniera significativa sulla concorrenza».

Causa principale e questioni pregiudiziali

19 Risulta dagli atti presentati alla Corte che la Cecasa è una società per azioni di diritto spagnolo, le cui quote sono detenute, nella misura del 68%, da produttori d’olio, frantoi e cooperative, mentre il restante 32% è suddiviso tra istituti di credito ed altri enti. I soci oleicoltori rappresentano tra il 50 e il 60% della produzione spagnola di olio d’oliva.

20 Il 5 aprile 2001, la Cecasa presentava dinanzi alle autorità nazionali in materia di concorrenza una richiesta di autorizzazione individuale ai sensi dell’art. 3 della LDC, al fine di costituire un’impresa di commercializzazione di olio d’oliva, essendo il suo scopo principale quello di evitare il crollo dei prezzi dell’olio d’oliva al di sotto di un certo livello, pari a circa il 95% del vecchio prezzo d’intervento, mediante l’acquisto dell’olio a partire da tale livello di prezzo ed immettendolo nuovamente sul mercato quando il prezzo riprende ad aumentare.

21 Ritenendo che la richiesta di autorizzazione individuale presentata dalla Cecasa mirasse a stabilire un’intesa tra concorrenti al fine di mantenere il prezzo dell’olio d’oliva durante le campagne eccedentarie, il Tribunal de Defensa de la Competencia respingeva detta richiesta con decisione 5 marzo 2002.

22 La suddetta decisione veniva sostanzialmente confermata da una sentenza della sezione del contenzioso amministrativo dell’Audiencia Nacional in data 22 luglio 2005, avverso la quale la Cecasa proponeva un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

23 In tale contesto, il Tribunal Supremo decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 […] consenta di far rientrare una società per azioni, la cui maggioranza sia rappresentata da produttori, frantoi e cooperative di oleicoltori, nonché da enti finanziari, fra gli “organismi” autorizzati a concludere contratti di ammasso dell’olio d’oliva. Se una società avente le suddette caratteristiche possa ritenersi equivalente alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento […] n. 952/97.

2) Se, nell’ipotesi in cui la società possa essere annoverata fra gli “organismi” idonei ad esercitare attività di ammasso, il “riconoscimento da parte dello Stato” di cui devono essere in possesso tali organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66 possa essere quello ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione (“autorizzazione”) individuale presentata alle autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza.

3) Se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 esiga tassativamente che la Commissione autorizzi in ciascun caso l’ammasso privato di olio d’oliva o, al contrario, se esso sia compatibile con l’esistenza di un meccanismo concordato fra produttori e finalizzato all’acquisizione o allo stoccaggio del suddetto olio d’oliva, finanziato privatamente, attivabile esclusivamente agli stessi termini e alle stesse condizioni in presenza dei quali si attiva l’ammasso privato finanziato dalla Comunità, al fine di integrare e rendere più efficace quest’ultimo, senza eccederne i limiti.

4) Se il criterio formulato dalla Corte [...] nella sentenza 9 settembre 2003 [causa C-137/00, Milk Marque e National Farmers’ Union, Racc. pag. I-7975] relativamente alla applicazione, da parte delle autorità interne, delle norme nazionali in materia di tutela della concorrenza ad accordi fra produttori suscettibili di rientrare, in linea di principio, nell’art. 2 del regolamento n. 26 […] possa essere esteso agli accordi che, per le proprie caratteristiche e per le caratteristiche del settore in questione, possano influenzare il mercato comunitario di olio d’oliva complessivamente inteso.

5) Se, supponendo che le autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza siano abilitate ad applicare le norme nazionali ai menzionati accordi suscettibili di influire sull’organizzazione comune del mercato dei grassi, le suddette autorità possano negare in modo assoluto a una società quale la ricorrente la possibilità di fare uso dei meccanismi di ammasso (di olio d’oliva) anche per affrontare le situazioni di “grave perturbazione” di cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24 Nella seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento al regolamento n. 952/97, che non era più in vigore al momento dell’adozione della decisione controversa nel procedimento principale.

25 A tale proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, qualora le questioni sollevate vertano sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenza 16 dicembre 2008, causa C-213/07, Michaniki, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

26 La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulti manifestamente che l’interpretazione richiesta del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema sia di natura ipotetica o quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenza Michaniki, cit., punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

27 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, il regolamento n. 952/97, pur essendo stato abrogato, non ha perso la sua rilevanza pratica.

28 Nel caso di specie, essendo espressamente individuate nell’ambito dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, le associazioni di produttori e le loro unioni svolgono un ruolo preciso nell’ambito di detta disposizione. Infatti, è a tali associazioni e alle loro unioni che il legislatore comunitario ha accordato la precedenza nella conclusione di contratti di ammasso di olio d’oliva.

29 In tale contesto, occorre considerare ricevibile la seconda parte della prima quesitone.

Sulla prima questione

30 Attraverso la prima questione, il giudice del rinvio chiede se una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari, rientri nella nozione di «organismi» autorizzati a concludere contratti di ammasso ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.

31 A tale riguardo occorre ricordare che, come risulta dall’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98, a fronte del rischio di destabilizzazione del mercato connesso al regime di acquisto all’intervento, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso, nell’ambito della riforma del mercato dell’olio d’oliva, di abolire detto regime in seguito all’adozione di tale regolamento.

32 Risulta dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98 che, al fine di raggiungere l’obiettivo consistente nel regolare l’offerta di olio d’oliva in caso di grave perturbazione del mercato, è stato istituito un regime di aiuto ai contratti di stoccaggio privato. Le caratteristiche di detto regime figurano all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.

33 Come si evince dal menzionato art. 12 bis, letto in combinato disposto col dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98, possono essere autorizzati a concludere contratti di ammasso privato organismi che offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dalle competenti autorità degli Stati membri. Fra tali organismi vi sono le associazioni di produttori e le loro unioni a norma del regolamento n. 952/97, alle quali è accordata una precedenza.

34 Occorre osservare che, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, tanto le imprese private quanto le imprese pubbliche, a prescindere dalla loro composizione o dalle loro modalità di finanziamento, possono essere autorizzate a concludere contratti ai sensi del medesimo articolo.

35 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione nel senso che una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari, rientra nella nozione di organismo di cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, che può essere autorizzato a concludere un contratto di ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dello stesso articolo, purché siano rispettate le condizioni da quest’ultimo previste.

Sulla seconda questione

36 Attraverso la seconda questione, il giudice del rinvio si interroga essenzialmente sulle condizioni per il rilascio, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento di cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.

37 Innanzitutto, occorre rilevare che il suddetto articolo non contiene alcuna precisazione relativamente alla natura del procedimento nazionale per il rilascio di un riconoscimento a un organismo che intenda effettuare l’ammasso privato di olio d’oliva. Esso non precisa nemmeno il carattere dell’autorità nazionale abilitata a rilasciare un siffatto riconoscimento.

38 Così, se gli Stati membri dispongono in materia di una certa discrezionalità nell’organizzazione del procedimento di riconoscimento dell’ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, essi ne dispongono, tuttavia, soltanto nei limiti del pieno rispetto degli obiettivi e degli obblighi fissati dal medesimo regolamento.

39 Pertanto, l’autorità preposta al rilascio del riconoscimento dalla normativa dello Stato membro deve essere in grado di effettuare tutte le verifiche utili per assicurarsi che l’organismo richiedente il riconoscimento sia idoneo ad effettuare l’ammasso privato dell’olio nel rispetto delle disposizioni della normativa agricola e offra, a tale riguardo, sufficienti garanzie.

40 Inoltre, allo scopo di preservare l’effettività dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, l’autorità abilitata a riconoscere un organismo ai fini della conclusione di contratti ai sensi di detto articolo deve poter essere chiaramente identificabile.

41 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel senso che il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66 devono essere in possesso, può essere ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, a condizione che dette autorità dispongano di mezzi concreti per poter verificare l’idoneità dell’organismo richiedente ad effettuare l’ammasso privato dell’olio d’oliva nel rispetto dei requisiti di legge.

Sulla terza questione

42 Attraverso la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 osti all’esistenza di un meccanismo di acquisizione e di ammasso dell’olio d’oliva, concordato e finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di autorizzazione previsto nella medesima disposizione.

43 A tale riguardo, come si è ricordato ai punti 31 e 32 supra, nell’ambito della riforma del mercato dell’olio d’oliva, in seguito all’adozione del regolamento n. 1638/98, è stato instaurato, all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, un regime di aiuto comunitario alla stipulazione di contratti di ammasso privato di olio d’oliva.

44 Alla luce della formulazione di tale disposizione, occorre rilevare che il meccanismo instaurato all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 si applica unicamente ai casi di ammasso privato che beneficiano di un finanziamento comunitario.

45 Diversamente, qualora gli operatori non aspirino ad ottenere un sostegno comunitario, l’ammasso privato di olio d’oliva non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 136/66.

46 L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 non osta, quindi, all’istituzione di un meccanismo di ammasso privato finanziato privatamente.

47 L’istituzione di un siffatto meccanismo esente da aiuto comunitario non deve, tuttavia, produrre l’effetto di sottrarre l’ammasso dell’olio d’oliva all’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario e di diritto nazionale che disciplinano il mercato dell’olio d’oliva, nonché delle regole di concorrenza.

48 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione nel senso che l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 non osta ad un meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d’oliva, concordato e finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di autorizzazione previsto nella medesima disposizione.

Sulla quarta e quinta questione

49 Attraverso la quarta e quinta questione, il giudice del rinvio si interroga sulla portata delle competenze delle autorità nazionali in materia di concorrenza nell’ipotesi in cui un accordo tra imprese operanti sul mercato nazionale dell’olio d’oliva abbia ripercussioni a livello comunitario.

50 A tale proposito, occorre ricordare che il diritto comunitario e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente, dato che essi prendono in considerazione le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Mentre gli artt. 81 CE e 82 CE le contemplano sotto il profilo degli ostacoli che ne possono risultare per il commercio tra gli Stati membri, le leggi nazionali, ispirandosi a considerazioni proprie di ciascuna di esse, considerano le pratiche restrittive in questo solo ambito (v. sentenza Milk Marque e National Farmers’ Union, cit., punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

51 In considerazione di detta applicazione parallela delle disposizioni del diritto nazionale e del diritto comunitario della concorrenza, il fatto che un accordo concluso tra imprese operanti nell’ambito regolato dall’organizzazione comune di mercato sia tale da influenzare il commercio tra gli Stati membri non può comportare l’applicazione esclusiva del diritto comunitario.

52 Infatti, come la Corte ha già dichiarato, dato che l’ambito di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza non è identico a quello delle regole nazionali di concorrenza, la sola circostanza che, tramite l’art. 36 CE e il regolamento n. 26, il legislatore comunitario abbia operato una conciliazione tra gli obiettivi della politica agricola comune e la politica comunitaria della concorrenza non ha necessariamente come conseguenza che ogni applicazione del diritto nazionale della concorrenza entrerebbe in conflitto con l’art. 36 CE e il regolamento n. 26 (sentenza Milk Marque e National Farmers’ Union, cit., punto 66).

53 Per quanto concerne, in particolare, l’interpretazione dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 26, nemmeno l’esclusività della competenza della Commissione, abilitata ad accertare a quali accordi, decisioni e pratiche si applichi l’eccezione prevista all’art. 2, n. 1, di tale regolamento, può avere, a sua volta, la conseguenza di impedire l’applicazione del diritto nazionale della concorrenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni.

54 Difatti, l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 26 intende unicamente determinare l’autorità competente per applicare il diritto comunitario della concorrenza.

55 Occorre tuttavia ricordare che, quando agiscono nell’ambito disciplinato dall’organizzazione comune di mercato nel settore in questione, le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza sono tenute ad astenersi da ogni provvedimento che sia atto a derogare alla detta organizzazione comune o a violarla (sentenza Milk Marque e National Farmers’ Union, cit., punto 94).

56 Inoltre, nei casi rientranti non soltanto nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’art. 81, n. 1, CE, ma anche in quello del diritto nazionale della concorrenza, le autorità nazionali non possono adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione, né creare il rischio di un tale contrasto (v., in tal senso, sentenza 14 dicembre 2000, causa C-344/98, Masterfoods e HB, Racc. pag. I-11369, punti 51 e 52).

57 Di conseguenza, si deve dichiarare che, fermo restando il rispetto dei requisiti menzionati ai punti 55 e 56 supra, le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono controllare e, quindi, vietare, un meccanismo di ammasso dell’olio d’oliva concordato e finanziato al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 e idoneo ad influenzare il mercato comunitario.

58 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la quarta e quinta questione nel senso che le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro, dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione o dal creare il rischio di un tale contrasto.

Sulle spese

59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:


1) Una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari, rientra nella nozione di organismo di cui all’art. 12 bis del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che può essere autorizzato a concludere un contratto di ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dello stesso articolo, purché siano rispettate le condizioni da quest’ultimo previste.

2) Il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, devono essere in possesso, può essere ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, a condizione che dette autorità dispongano dei mezzi concreti per poter verificare l’idoneità dell’organismo richiedente ad effettuare l’ammasso privato dell’olio d’oliva nel rispetto dei requisiti di legge.

3) L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, non osta ad un meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d’oliva, concordato e finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di autorizzazione previsto nella medesima disposizione.

4) Le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro, dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione delle Comunità europee o dal creare il rischio di un tale contrasto.

Firme
 


 


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