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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune
dei mercati nel settore dei grassi - Ammasso di olio d’oliva senza
finanziamento comunitario - Art. 12 bis, Regolamento n. 136/66/CEE. Una
società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura maggioritaria, da
produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva e cooperative di
oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari, rientra nella nozione di
organismo di cui all’art. 12 bis del regolamento del Consiglio 22 settembre
1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento (CE) del
Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che può essere autorizzato a concludere
un contratto di ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dello stesso
articolo, purché siano rispettate le condizioni da quest’ultimo previste.
Pres. Timmermans - Rel. Makarczyk - (Domanda pregiudiziale) Compañía
Española de Comercialización de Aceite SA ed altre. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Competenze delle autorità nazionali in
materia di concorrenza - Rinvio pregiudiziale - Contratto di ammasso privato
di olio d’oliva - Art. 12 bis, Regolamento n. 136/66/CEE. Il
«riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a norma del
citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal
regolamento n. 1638/98, devono essere in possesso, può essere ottenuto
nell’ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale
presentata alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, a
condizione che dette autorità dispongano dei mezzi concreti per poter
verificare l’idoneità dell’organismo richiedente ad effettuare l’ammasso
privato dell’olio d’oliva nel rispetto dei requisiti di legge. Pres.
Timmermans - Rel. Makarczyk - (Domanda pregiudiziale) Compañía Española de
Comercialización de Aceite SA ed altre. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II,
01/10/2009, Sentenza C-505/07
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Autorità nazionali competenti in materia di
concorrenza - Meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d’oliva -
Rinvio pregiudiziale - Art. 12 bis reg. n. 136/66/CE. L’art. 12 bis del
regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, non osta
ad un meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d’oliva, concordato e
finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di
autorizzazione previsto nella medesima disposizione. Inoltre, le autorità
nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto
nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato
dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato,
dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione comune
del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro, dall’adottare una
decisione in contrasto con quella della Commissione delle Comunità europee o
dal creare il rischio di un tale contrasto. Pres. Timmermans - Rel.
Makarczyk - (Domanda pregiudiziale) Compañía Española de Comercialización de
Aceite SA ed altre. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza
C-505/07
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Concorrenza - Pratiche
restrittive - Diritto comunitario e diritto nazionale - Mercato dell’olio
d’oliva. Il diritto comunitario e il diritto nazionale in materia di
concorrenza si applicano parallelamente, dato che essi prendono in
considerazione le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Mentre gli
artt. 81 CE e 82 CE le contemplano sotto il profilo degli ostacoli che ne
possono risultare per il commercio tra gli Stati membri, le leggi nazionali,
ispirandosi a considerazioni proprie di ciascuna di esse, considerano le
pratiche restrittive in questo solo ambito. Inoltre, l’ambito di
applicazione delle regole comunitarie di concorrenza non è identico a quello
delle regole nazionali di concorrenza, la sola circostanza che, tramite
l’art. 36 CE e il regolamento n. 26, il legislatore comunitario abbia
operato una conciliazione tra gli obiettivi della politica agricola comune e
la politica comunitaria della concorrenza non ha necessariamente come
conseguenza che ogni applicazione del diritto nazionale della concorrenza
entrerebbe in conflitto con l’art. 36 CE e il regolamento n. 26. Infine, le
autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il
diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il
mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un
lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione
comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro,
dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione o dal
creare il rischio di un tale contrasto. Pres. Timmermans - Rel. Makarczyk -
(Domanda pregiudiziale) Compañía Española de Comercialización de Aceite SA
ed altre. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
1° ottobre 2009
«Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati nel settore
dei grassi - Regolamento n. 136/66/CEE - Art. 12 bis - Ammasso di olio
d’oliva senza finanziamento comunitario - Competenze delle autorità
nazionali in materia di concorrenza»
Nel procedimento C-505/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con
decisione 22 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 2007,
nella causa promossa da
Compañía Española de Comercialización de Aceite SA,
con l’intervento di:
Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de
Oliva (Asoliva),
Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites
Comestibles (Anierac),
Administración del Estado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai
sigg. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e dalla
sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17
dicembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Compañía Española de Comercialización de Aceite SA, dall’avv.
R. Illescas Ortiz, abogado,
- per l’Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de
Aceite de Oliva (Asoliva), dalla sig.ra M. Albarracín Pascual,
procuradora, e dall’avv. M.C. Ortega Martínez, abogada,
- per l’Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de
Aceites Comestibles (Anierac), dal sig. F. Bermúdez de Castro Rosillo,
procurador, e dall’avv. A. Ruiz-Giménez Aguilar, abogado,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Jimeno
Fernández e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 12 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 12 bis del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n.
136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025), come modificato
dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638 (GU L 210,
pag. 32; in prosieguo: il «regolamento n. 136/66»), e dell’art. 2 del
regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo
all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al
commercio dei prodotti agricoli (GU 30, pag. 993).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso esperito dalla
Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (in prosieguo: la «Cecasa»)
contro la decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia 5 marzo
2002, che le ha negato un’autorizzazione individuale per la creazione di
un’associazione di imprese per la commercializzazione dell’olio d’oliva.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La normativa relativa all’applicabilità all’ambito agricolo delle norme
sulla concorrenza
3 Ai sensi del primo ‘considerando’ del regolamento n. 26:
«(…) secondo l’articolo [36] del Trattato, l’applicazione alla
produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di
concorrenza previste dal Trattato costituisce uno degli elementi della
politica agricola comune (…)».
4 L’art. 1 del regolamento n. 26 così dispone:
«A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli
articoli da [81] a [86] del Trattato nonchè le disposizioni adottate per
la loro esecuzione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e
pratiche, di cui all’articolo [81], paragrafo 1 e all’articolo [82] del
Trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati
all’allegato [I] del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente
articolo 2».
5 Tra i prodotti agricoli enumerati all’allegato I del trattato CE
figura l’olio d’oliva.
6 L’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 26 prevede quanto segue:
«1. L’articolo [81], paragrafo 1 del Trattato non si applica agli
accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo precedente che
costituiscono parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato
o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati
nell’articolo [33] del Trattato. Non si applica in particolare agli
accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni
di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni
appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne
derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la
produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di
impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di
prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo
la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi
dell’articolo [33] del Trattato.
2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o
associazioni d’imprese interessate o ogni altra persona fisica o
giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto
salvo il controllo della Corte di Giustizia, è sola competente per
accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi,
decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1».
La normativa relativa al settore dei grassi
7 L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 così dispone:
«Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione dello
stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso, secondo
la procedura di cui all’articolo 38, di autorizzare organismi che
offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dagli Stati membri, a
concludere contratti di ammasso per l’olio d’oliva da essi posto in
commercio. Tra gli organismi interessati, la precedenza è data alle
associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del
regolamento (CE) n. 952/97 [del Consiglio 20 maggio 1997, concernente le
associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 142, pag. 30)].
Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l’altro,
quando il prezzo medio constatato sul mercato durante un periodo
rappresentativo è inferiore al 95% del prezzo d’intervento applicabile
nel corso della campagna 1997/1998.
L’importo dell’aiuto concesso per la conclusione dei contratti e le
modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i
quantitativi, le qualità e la durata dell’ammasso degli oli interessati
sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 38 in maniera
tale da garantire un impatto rilevante sul mercato. L’aiuto può essere
concesso mediante gara».
8 L’art. 38, n. 1, del regolamento n. 136/66 rimanda ad una procedura di
comitatologia.
9 Dall’art. 1 del regolamento n. 952/97 risulta che quest’ultimo ha
istituito per talune regioni un regime d’incentivazione alla
costituzione di associazioni di produttori e delle loro unioni.
10 L’art. 1 del regolamento n. 952/97 è così formulato:
«Per ovviare alle carenze strutturali attualmente riscontrabili in
talune regioni in materia di offerta e di commercializzazione dei
prodotti agricoli, carenze caratterizzate da un insufficiente grado di
organizzazione dei produttori, il presente regolamento istituisce in
dette regioni un regime d’incentivazione alla costituzione di
associazion[i] di produttori e delle relative unioni».
11 Il regolamento n. 952/97 è stato abrogato - senza esser stato
sostituito - a partire dal 3 luglio 1999, dal regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).
12 Dal quarantaquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1257/1999
risulta che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e
alle loro unioni già esistenti nell’ambito di diverse organizzazioni
comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno
specifico ai gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale.
13 L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98 è così
formulato:
«considerando che il regime dell’acquisto all’intervento pubblico
costituisce un incitamento alla produzione che rischia di destabilizzare
il mercato; che occorre pertanto abolire gli acquisti all’intervento ed
eliminare o sostituire i riferimenti al prezzo d’intervento».
14 Il dodicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento è redatto nei
seguenti termini:
«(…) per raggiungere l’obiettivo consistente nel regolare l’offerta di
olio d’oliva in caso di grave perturbazione del mercato, occorre
disporre di un regime di aiuto ai contratti di stoccaggio privato e dare
la precedenza, per quanto riguarda tali contratti, alle organizzazioni
di produttori e alle loro unioni riconosciute in base al [regolamento n.
952/97]».
15 L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre
1998, n. 2768, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio
d’oliva (GU L 346, pag. 14), prevede quanto segue:
«Gli organismi competenti degli Stati membri produttori concludono
contratti di ammasso privato per l’olio d’oliva vergine sfuso alle
condizioni stabilite dal presente regolamento».
16 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, del medesimo regolamento, la Commissione
può procedere a gare di durata limitata per determinare gli aiuti da
concedere per l’esecuzione di contratti di ammasso privato dell’olio
d’oliva.
La normativa nazionale
17 A norma dell’art. 1 della legge n. 16/1989 sulla tutela della
concorrenza (Ley 16/1989 de Defensa de la Compentencia del 17 luglio
1989, BOE n. 170 del 18 luglio 1989, pag. 22747; in prosieguo: la «LDC»):
«1. Sono vietati tutti gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni
comuni, nonché tutte le pratiche concordate o deliberatamente parallele
che abbiano per oggetto o per effetto o possano avere per effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno
del mercato nazionale o su parte di esso, e in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi o altre condizioni
commerciali o di prestazione di servizio;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo
tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
(…).
2. Gli accordi, le decisioni, o le raccomandazioni vietati ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non sono
compresi tra le eccezioni previste dalla presente legge.
(…)».
18 L’art. 3 della LDC, intitolato «[r]equisiti per l’autorizzazione», è
così formulato:
«1. Possono essere autorizzati gli accordi, le decisioni, le
raccomandazioni e le pratiche di cui all’art. 1, ovvero categorie degli
stessi, che contribuiscano a migliorare la produzione o la
commercializzazione di beni e servizi, o a promuovere il progresso
tecnico o economico, a condizione che:
a) consentano ai consumatori e agli utenti di beneficiare in modo
adeguato dei relativi vantaggi;
b) non impongano alle imprese interessate limitazioni che non siano
indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e
c) non diano alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui
trattasi.
2. Allo stesso modo, possono essere autorizzati, purché siano
giustificati dalla situazione economica generale e dall’interesse
pubblico, gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni e le pratiche di
cui all’art. 1, o categorie degli stessi che:
a) abbiano ad oggetto la tutela o la promozione delle esportazioni,
sempreché non alterino la concorrenza nel mercato interno e siano
compatibili con gli obblighi discendenti dalle convenzioni
internazionali ratificate dalla Spagna,
b) determinino un innalzamento sufficientemente importante del livello
sociale ed economico di aree o settori svantaggiati, o
c) in considerazione della loro scarsa importanza, non siano in grado di
influire in maniera significativa sulla concorrenza».
Causa principale e questioni pregiudiziali
19 Risulta dagli atti presentati alla Corte che la Cecasa è una società
per azioni di diritto spagnolo, le cui quote sono detenute, nella misura
del 68%, da produttori d’olio, frantoi e cooperative, mentre il restante
32% è suddiviso tra istituti di credito ed altri enti. I soci
oleicoltori rappresentano tra il 50 e il 60% della produzione spagnola
di olio d’oliva.
20 Il 5 aprile 2001, la Cecasa presentava dinanzi alle autorità
nazionali in materia di concorrenza una richiesta di autorizzazione
individuale ai sensi dell’art. 3 della LDC, al fine di costituire
un’impresa di commercializzazione di olio d’oliva, essendo il suo scopo
principale quello di evitare il crollo dei prezzi dell’olio d’oliva al
di sotto di un certo livello, pari a circa il 95% del vecchio prezzo
d’intervento, mediante l’acquisto dell’olio a partire da tale livello di
prezzo ed immettendolo nuovamente sul mercato quando il prezzo riprende
ad aumentare.
21 Ritenendo che la richiesta di autorizzazione individuale presentata
dalla Cecasa mirasse a stabilire un’intesa tra concorrenti al fine di
mantenere il prezzo dell’olio d’oliva durante le campagne eccedentarie,
il Tribunal de Defensa de la Competencia respingeva detta richiesta con
decisione 5 marzo 2002.
22 La suddetta decisione veniva sostanzialmente confermata da una
sentenza della sezione del contenzioso amministrativo dell’Audiencia
Nacional in data 22 luglio 2005, avverso la quale la Cecasa proponeva un
ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
23 In tale contesto, il Tribunal Supremo decideva di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 […] consenta di far
rientrare una società per azioni, la cui maggioranza sia rappresentata
da produttori, frantoi e cooperative di oleicoltori, nonché da enti
finanziari, fra gli “organismi” autorizzati a concludere contratti di
ammasso dell’olio d’oliva. Se una società avente le suddette
caratteristiche possa ritenersi equivalente alle associazioni di
produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento […]
n. 952/97.
2) Se, nell’ipotesi in cui la società possa essere annoverata fra gli
“organismi” idonei ad esercitare attività di ammasso, il “riconoscimento
da parte dello Stato” di cui devono essere in possesso tali organismi a
norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66 possa essere
quello ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione
(“autorizzazione”) individuale presentata alle autorità nazionali
preposte alla tutela della concorrenza.
3) Se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 esiga tassativamente che
la Commissione autorizzi in ciascun caso l’ammasso privato di olio
d’oliva o, al contrario, se esso sia compatibile con l’esistenza di un
meccanismo concordato fra produttori e finalizzato all’acquisizione o
allo stoccaggio del suddetto olio d’oliva, finanziato privatamente,
attivabile esclusivamente agli stessi termini e alle stesse condizioni
in presenza dei quali si attiva l’ammasso privato finanziato dalla
Comunità, al fine di integrare e rendere più efficace quest’ultimo,
senza eccederne i limiti.
4) Se il criterio formulato dalla Corte [...] nella sentenza 9 settembre
2003 [causa C-137/00, Milk Marque e National Farmers’ Union, Racc. pag.
I-7975] relativamente alla applicazione, da parte delle autorità
interne, delle norme nazionali in materia di tutela della concorrenza ad
accordi fra produttori suscettibili di rientrare, in linea di principio,
nell’art. 2 del regolamento n. 26 […] possa essere esteso agli accordi
che, per le proprie caratteristiche e per le caratteristiche del settore
in questione, possano influenzare il mercato comunitario di olio d’oliva
complessivamente inteso.
5) Se, supponendo che le autorità nazionali preposte alla tutela della
concorrenza siano abilitate ad applicare le norme nazionali ai
menzionati accordi suscettibili di influire sull’organizzazione comune
del mercato dei grassi, le suddette autorità possano negare in modo
assoluto a una società quale la ricorrente la possibilità di fare uso
dei meccanismi di ammasso (di olio d’oliva) anche per affrontare le
situazioni di “grave perturbazione” di cui all’art. 12 bis del
regolamento n. 136/66».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
24 Nella seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice
del rinvio fa riferimento al regolamento n. 952/97, che non era più in
vigore al momento dell’adozione della decisione controversa nel
procedimento principale.
25 A tale proposito occorre ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, qualora le questioni sollevate vertano
sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di
principio, è tenuta a statuire (v. sentenza 16 dicembre 2008, causa
C-213/07, Michaniki, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33 e
giurisprudenza ivi citata).
26 La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale
sollevata da un giudice nazionale solo quando risulti manifestamente che
l’interpretazione richiesta del diritto comunitario non ha alcuna
relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando
il problema sia di natura ipotetica o quando la Corte non disponga degli
elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile
alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenza Michaniki, cit.,
punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
27 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle
sue conclusioni, il regolamento n. 952/97, pur essendo stato abrogato,
non ha perso la sua rilevanza pratica.
28 Nel caso di specie, essendo espressamente individuate nell’ambito
dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, le associazioni di
produttori e le loro unioni svolgono un ruolo preciso nell’ambito di
detta disposizione. Infatti, è a tali associazioni e alle loro unioni
che il legislatore comunitario ha accordato la precedenza nella
conclusione di contratti di ammasso di olio d’oliva.
29 In tale contesto, occorre considerare ricevibile la seconda parte
della prima quesitone.
Sulla prima questione
30 Attraverso la prima questione, il giudice del rinvio chiede se una
società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura
maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva
e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari,
rientri nella nozione di «organismi» autorizzati a concludere contratti
di ammasso ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.
31 A tale riguardo occorre ricordare che, come risulta dall’undicesimo
‘considerando’ del regolamento n. 1638/98, a fronte del rischio di
destabilizzazione del mercato connesso al regime di acquisto
all’intervento, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso, nell’ambito
della riforma del mercato dell’olio d’oliva, di abolire detto regime in
seguito all’adozione di tale regolamento.
32 Risulta dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98 che,
al fine di raggiungere l’obiettivo consistente nel regolare l’offerta di
olio d’oliva in caso di grave perturbazione del mercato, è stato
istituito un regime di aiuto ai contratti di stoccaggio privato. Le
caratteristiche di detto regime figurano all’art. 12 bis del regolamento
n. 136/66.
33 Come si evince dal menzionato art. 12 bis, letto in combinato
disposto col dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98,
possono essere autorizzati a concludere contratti di ammasso privato
organismi che offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dalle
competenti autorità degli Stati membri. Fra tali organismi vi sono le
associazioni di produttori e le loro unioni a norma del regolamento n.
952/97, alle quali è accordata una precedenza.
34 Occorre osservare che, fermo restando il rispetto dei requisiti di
cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, tanto le imprese private
quanto le imprese pubbliche, a prescindere dalla loro composizione o
dalle loro modalità di finanziamento, possono essere autorizzate a
concludere contratti ai sensi del medesimo articolo.
35 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione nel senso che
una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura
maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva
e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari,
rientra nella nozione di organismo di cui all’art. 12 bis del
regolamento n. 136/66, che può essere autorizzato a concludere un
contratto di ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dello stesso
articolo, purché siano rispettate le condizioni da quest’ultimo
previste.
Sulla seconda questione
36 Attraverso la seconda questione, il giudice del rinvio si interroga
essenzialmente sulle condizioni per il rilascio, da parte di uno Stato
membro, del riconoscimento di cui all’art. 12 bis del regolamento n.
136/66.
37 Innanzitutto, occorre rilevare che il suddetto articolo non contiene
alcuna precisazione relativamente alla natura del procedimento nazionale
per il rilascio di un riconoscimento a un organismo che intenda
effettuare l’ammasso privato di olio d’oliva. Esso non precisa nemmeno
il carattere dell’autorità nazionale abilitata a rilasciare un siffatto
riconoscimento.
38 Così, se gli Stati membri dispongono in materia di una certa
discrezionalità nell’organizzazione del procedimento di riconoscimento
dell’ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dell’art. 12 bis del
regolamento n. 136/66, essi ne dispongono, tuttavia, soltanto nei limiti
del pieno rispetto degli obiettivi e degli obblighi fissati dal medesimo
regolamento.
39 Pertanto, l’autorità preposta al rilascio del riconoscimento dalla
normativa dello Stato membro deve essere in grado di effettuare tutte le
verifiche utili per assicurarsi che l’organismo richiedente il
riconoscimento sia idoneo ad effettuare l’ammasso privato dell’olio nel
rispetto delle disposizioni della normativa agricola e offra, a tale
riguardo, sufficienti garanzie.
40 Inoltre, allo scopo di preservare l’effettività dell’art. 12 bis del
regolamento n. 136/66, l’autorità abilitata a riconoscere un organismo
ai fini della conclusione di contratti ai sensi di detto articolo deve
poter essere chiaramente identificabile.
41 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel senso che
il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a norma
del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66 devono essere in
possesso, può essere ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione
(«autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali
competenti in materia di concorrenza, a condizione che dette autorità
dispongano di mezzi concreti per poter verificare l’idoneità
dell’organismo richiedente ad effettuare l’ammasso privato dell’olio
d’oliva nel rispetto dei requisiti di legge.
Sulla terza questione
42 Attraverso la terza questione il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 osti all’esistenza
di un meccanismo di acquisizione e di ammasso dell’olio d’oliva,
concordato e finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al
procedimento di autorizzazione previsto nella medesima disposizione.
43 A tale riguardo, come si è ricordato ai punti 31 e 32 supra,
nell’ambito della riforma del mercato dell’olio d’oliva, in seguito
all’adozione del regolamento n. 1638/98, è stato instaurato, all’art. 12
bis del regolamento n. 136/66, un regime di aiuto comunitario alla
stipulazione di contratti di ammasso privato di olio d’oliva.
44 Alla luce della formulazione di tale disposizione, occorre rilevare
che il meccanismo instaurato all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66
si applica unicamente ai casi di ammasso privato che beneficiano di un
finanziamento comunitario.
45 Diversamente, qualora gli operatori non aspirino ad ottenere un
sostegno comunitario, l’ammasso privato di olio d’oliva non rientra
nell’ambito di applicazione del regolamento n. 136/66.
46 L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 non osta, quindi,
all’istituzione di un meccanismo di ammasso privato finanziato
privatamente.
47 L’istituzione di un siffatto meccanismo esente da aiuto comunitario
non deve, tuttavia, produrre l’effetto di sottrarre l’ammasso dell’olio
d’oliva all’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario e di
diritto nazionale che disciplinano il mercato dell’olio d’oliva, nonché
delle regole di concorrenza.
48 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione nel senso che
l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 non osta ad un meccanismo di
acquisizione e di ammasso di olio d’oliva, concordato e finanziato
privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di
autorizzazione previsto nella medesima disposizione.
Sulla quarta e quinta questione
49 Attraverso la quarta e quinta questione, il giudice del rinvio si
interroga sulla portata delle competenze delle autorità nazionali in
materia di concorrenza nell’ipotesi in cui un accordo tra imprese
operanti sul mercato nazionale dell’olio d’oliva abbia ripercussioni a
livello comunitario.
50 A tale proposito, occorre ricordare che il diritto comunitario e il
diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente,
dato che essi prendono in considerazione le pratiche restrittive sotto
aspetti diversi. Mentre gli artt. 81 CE e 82 CE le contemplano sotto il
profilo degli ostacoli che ne possono risultare per il commercio tra gli
Stati membri, le leggi nazionali, ispirandosi a considerazioni proprie
di ciascuna di esse, considerano le pratiche restrittive in questo solo
ambito (v. sentenza Milk Marque e National Farmers’ Union, cit., punto
61 e giurisprudenza ivi citata).
51 In considerazione di detta applicazione parallela delle disposizioni
del diritto nazionale e del diritto comunitario della concorrenza, il
fatto che un accordo concluso tra imprese operanti nell’ambito regolato
dall’organizzazione comune di mercato sia tale da influenzare il
commercio tra gli Stati membri non può comportare l’applicazione
esclusiva del diritto comunitario.
52 Infatti, come la Corte ha già dichiarato, dato che l’ambito di
applicazione delle regole comunitarie di concorrenza non è identico a
quello delle regole nazionali di concorrenza, la sola circostanza che,
tramite l’art. 36 CE e il regolamento n. 26, il legislatore comunitario
abbia operato una conciliazione tra gli obiettivi della politica
agricola comune e la politica comunitaria della concorrenza non ha
necessariamente come conseguenza che ogni applicazione del diritto
nazionale della concorrenza entrerebbe in conflitto con l’art. 36 CE e
il regolamento n. 26 (sentenza Milk Marque e National Farmers’ Union,
cit., punto 66).
53 Per quanto concerne, in particolare, l’interpretazione dell’art. 2,
n. 2, del regolamento n. 26, nemmeno l’esclusività della competenza
della Commissione, abilitata ad accertare a quali accordi, decisioni e
pratiche si applichi l’eccezione prevista all’art. 2, n. 1, di tale
regolamento, può avere, a sua volta, la conseguenza di impedire
l’applicazione del diritto nazionale della concorrenza, come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni.
54 Difatti, l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 26 intende unicamente
determinare l’autorità competente per applicare il diritto comunitario
della concorrenza.
55 Occorre tuttavia ricordare che, quando agiscono nell’ambito
disciplinato dall’organizzazione comune di mercato nel settore in
questione, le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza
sono tenute ad astenersi da ogni provvedimento che sia atto a derogare
alla detta organizzazione comune o a violarla (sentenza Milk Marque e
National Farmers’ Union, cit., punto 94).
56 Inoltre, nei casi rientranti non soltanto nell’ambito di applicazione
ratione materiae dell’art. 81, n. 1, CE, ma anche in quello del
diritto nazionale della concorrenza, le autorità nazionali non possono
adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione, né
creare il rischio di un tale contrasto (v., in tal senso, sentenza 14
dicembre 2000, causa C-344/98, Masterfoods e HB, Racc. pag. I-11369,
punti 51 e 52).
57 Di conseguenza, si deve dichiarare che, fermo restando il rispetto
dei requisiti menzionati ai punti 55 e 56 supra, le autorità nazionali
competenti in materia di concorrenza possono controllare e, quindi,
vietare, un meccanismo di ammasso dell’olio d’oliva concordato e
finanziato al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 12 bis del
regolamento n. 136/66 e idoneo ad influenzare il mercato comunitario.
58 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la quarta
e quinta questione nel senso che le autorità nazionali competenti in
materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della
concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell’olio
d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato,
dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione
comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro,
dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione o
dal creare il rischio di un tale contrasto.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) Una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura
maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva
e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari,
rientra nella nozione di organismo di cui all’art. 12 bis del
regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo
all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio
1998, n. 1638, che può essere autorizzato a concludere un contratto di
ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dello stesso articolo, purché
siano rispettate le condizioni da quest’ultimo previste.
2) Il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a
norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato
dal regolamento n. 1638/98, devono essere in possesso, può essere
ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione»)
individuale presentata alle autorità nazionali competenti in materia di
concorrenza, a condizione che dette autorità dispongano dei mezzi
concreti per poter verificare l’idoneità dell’organismo richiedente ad
effettuare l’ammasso privato dell’olio d’oliva nel rispetto dei
requisiti di legge.
3) L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal
regolamento n. 1638/98, non osta ad un meccanismo di acquisizione e di
ammasso di olio d’oliva, concordato e finanziato privatamente, che non
sia stato assoggettato al procedimento di autorizzazione previsto nella
medesima disposizione.
4) Le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono
applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad
influenzare il mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché
si astengano, da un lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da
derogare all’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva o da
violarla e, dall’altro, dall’adottare una decisione in contrasto con
quella della Commissione delle Comunità europee o dal creare il rischio
di un tale contrasto.
Firme
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