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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza C-561/07



DIRITTO DEL LAVORO - Trasferimento d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Legislazione nazionale che prevede la disapplicazione ai trasferimenti d’imprese in “stato di crisi” - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Art. 4, Dir. 2001/23/CE - Art. 47, c. 5 e 6, L. n. 428/1990 - Art. 2, 5° c., lett. c), L. n. 675/1977.
Mantenendo in vigore le disposizioni di cui all’art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in caso di «crisi aziendale» a norma dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall’art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non sono garantiti nel caso di trasferimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza C-561/07

DIRITTO DEL LAVORO - Trasferimento d’impresa - Mantenimento delle condizioni di lavoro - Durata minimo 1 anno - Contratto collettivo - Modifica autorizzata delle condizioni di lavoro - Controllo giudiziario della procedura - Art. 5 n. 3 e art. 3, n. 3, Direttiva 2001/23. La modifica delle condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 non può rappresentare una deroga specifica alla garanzia prevista dall’art. 3, n. 3, della direttiva stessa, che garantisce il mantenimento delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo per un periodo non inferiore ad un anno dopo il trasferimento. Infatti, poiché le norme della direttiva 2001/23 vanno ritenute imperative nel senso che non è consentito derogarvi in senso sfavorevole ai lavoratori, i diritti e gli obblighi in capo al cedente risultanti da un contratto collettivo in essere alla data del trasferimento si trasmettono ipso iure al cessionario per il solo fatto del trasferimento (v. sentenza 9/03/2006, causa C-499/04, Werhof). Ne discende che la modifica delle condizioni di lavoro autorizzata dall’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 presuppone che il trasferimento al cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo. Inoltre, l’applicazione dell’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 è subordinata alla possibilità del controllo giudiziario della procedura in questione. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza C-561/07


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 giugno 2009 (*)

«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Legislazione nazionale che prevede la disapplicazione ai trasferimenti d’imprese in “stato di crisi”»



Nella causa C-561/07,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 18 dicembre 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Enegren e dalla sig.ra L. Pignataro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,



LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 gennaio 2009,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Supplemento ordinario alla GURI n. 10 del 12 gennaio 1991; in prosieguo: la «legge n. 428/1990») in caso di «crisi aziendale» ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 (GURI n. 243 del 7 settembre 1977; in prosieguo: la «legge n. 675/1977»), in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dagli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), non sono garantiti nel caso di trasferimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

2 L’art. 3 della direttiva 2001/23 dispone quanto segue:

«1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.

2. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari per garantire che il cedente notifichi al cessionario tutti i diritti e gli obblighi che saranno trasferiti al cessionario a norma del presente articolo, nella misura in cui tali diritti e obblighi siano o avessero dovuto essere noti al cedente al momento del trasferimento. (…)

3. Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo.

Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno.

4. a) A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri.

b) Anche quando essi non prevedono, a norma della lettera a), che i paragrafi 1 e 3 si applichino a tali diritti, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lettera a) del presente paragrafo».

3 Ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2001/23:

«1. Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione.

(…)».

4 In conformità all’art. 5 della direttiva 2001/23:

«1. A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente).

2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che:

a) nonostante l’articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima del trasferimento o prima dell’apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro [(GU L 283, pag. 23), come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1)]; e/o

b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall’altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.

3. Uno Stato membro ha facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b), a trasferimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un’autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il 17 luglio 1998.

(…)».

La legislazione nazionale

5 L’art. 47 della legge n. 428/1990 stabilisce, ai commi 5 e 6, quanto segue:

«5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI [comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale] abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 (…) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile».

6 In conformità alla legge n. 675/1977, l’accertamento dello stato di crisi aziendale ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lett. c), di tale legge consente all’impresa di beneficiare temporaneamente della presa a carico, ad opera della Cassa integrazione guadagni straordinaria (in prosieguo: la «CIGS»), della retribuzione di tutti o di parte dei suoi dipendenti.

7 L’art. 2112 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 (GURI n. 43 del 21 febbraio 2001; in prosieguo: il «codice civile»), prevede quanto segue:

«1. In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. (…)

3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. (…)

(…)».

Fase precontenziosa del procedimento

8 Con lettera di diffida del 10 aprile 2006 la Commissione richiamava l’attenzione delle autorità italiane sul fatto che l’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990 può costituire una violazione della direttiva 2001/23 in quanto i lavoratori dell’impresa ammessi al regime della CIGS trasferiti all’acquirente non beneficiano dei diritti tutelati dall’art. 2112 del codice civile, fatte salve le eventuali garanzie previste da un accordo sindacale.

9 Con lettera dell’8 agosto 2006 la Repubblica italiana contestava di essere stata inadempiente ai propri obblighi sostenendo la conformità dell’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990 alla direttiva 2001/23.

10 La Commissione, con lettera del 23 marzo 2007, inviava alla Repubblica italiana un parere motivato ove concludeva che tale Stato membro non aveva ottemperato agli obblighi derivanti dalla direttiva 2001/23 e lo invitava ad assumere i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a partire dal ricevimento dello stesso. La Repubblica italiana rispondeva a tale parere con lettera del 29 maggio 2007 ribadendo, in sostanza, i propri precedenti argomenti.

11 Ciò premesso, la Commissione decideva di proporre il ricorso in esame.

Sul ricorso

12 Si deve preliminarmente rilevare che, nel suo ricorso, la Commissione sostiene che l’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990 non è conforme alla direttiva 2001/23, laddove non garantisce ai lavoratori l’applicazione dell’art. 2112 del codice civile, il quale traspone le garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 in caso di trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi.

13 A seguito di talune precisazioni fornite dalla Repubblica italiana e di un quesito posto dalla Corte, la Commissione ha rinunciato, nella sua replica e all’udienza, alla censura basata sulla difformità del citato art. 47, commi 5 e 6, rispetto all’art. 3, nn. 1, secondo comma, e 2, della direttiva 2001/23.

Argomenti delle parti

14 La Commissione afferma che, escludendo l’applicazione dell’art. 2112 del codice civile al trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, i lavoratori la cui impresa è oggetto di un trasferimento perdono il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del loro trattamento economico e delle loro qualifiche professionali, nonché il diritto a prestazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale legale di cui all’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 2001/23. Essi perderebbero altresì il beneficio del mantenimento, per un periodo minimo di un anno, delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo, come previsto dall’art. 3, n. 3, di tale direttiva.

15 La Commissione rileva che l’art. 3, n. 4, della direttiva 2001/23 consente di non applicare i nn. 1 e 3 di tale articolo alle prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti concesse al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale, ma che, in tal caso, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori. Orbene, ciò non avverrebbe nel caso della legislazione italiana in questione.

16 L’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990 non sarebbe neppure conforme all’art. 4 della direttiva 2001/23, dal momento che tale disposizione, pur vietando il licenziamento giustificato dal solo motivo del trasferimento, non pregiudica i licenziamenti giustificati da motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione. Così, la Commissione rileva che il fatto che un’impresa sia dichiarata in stato di crisi non implicherebbe automaticamente e sistematicamente variazioni sul piano dell’occupazione ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2001/23. Inoltre, la dichiarazione di crisi aziendale coinvolgerebbe unicamente il cedente, mentre gli obblighi che discendono dall’art. 4 della direttiva 2001/23 si applicherebbero anche al cessionario.

17 Secondo la Commissione, il trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi non rappresenta un trasferimento d’impresa che è oggetto di una procedura aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente e che si trova sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. Orbene, quest’ultima ipotesi sarebbe l’unica prevista dalla direttiva 200l/23 al suo art. 5, n. l, il quale consente di non applicare gli artt. 3 e 4 di quest’ultima.

18 Neppure l’art. 5, n. 2, della direttiva 2001/23 sarebbe applicabile alla procedura volta a constatare lo stato di crisi in quanto, per un verso, il presupposto da cui muove tale disposizione sarebbe l’applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e in quanto, per altro verso, il citato art. 5, n. 2, sarebbe applicabile solamente nell’ipotesi di un trasferimento d’impresa realizzato nel corso di una procedura di insolvenza, procedura a cui non potrebbe assimilarsi quella in esame, tenuto conto di quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza 7 dicembre 1995, causa C-472/93, Spano e a. (Racc. pag. I-4321).

19 Del pari, non potrebbe neppure applicarsi l’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23, che consente l’applicazione del n. 2, lett. b), dello stesso art. 5 in caso di trasferimento in una situazione di grave crisi economica, dal momento che l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/23 abilita gli Stati membri unicamente a consentire all’alienante e ai rappresentanti dei lavoratori di modificare di comune accordo le condizioni di lavoro in talune circostanze e non consentirebbe loro quindi di escludere, come previsto dall’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/90, l’applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23.

20 La Repubblica italiana nega l’inadempimento contestatole sostenendo, in primo luogo, che, laddove la direttiva 2001/23 prevede una garanzia facoltativa, non le si può addebitare di non applicare l’art. 2112 del codice civile. Ciò si verificherebbe, ad esempio, per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti concesse in base ai regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali il cui trasferimento è escluso dall’art. 3, n. 4, lett. a), della direttiva 2001/23, e ciò salvo che gli Stati membri non dispongano diversamente.

21 In secondo luogo, tale Stato membro sostiene che, laddove la direttiva 2001/23 prevede garanzie obbligatorie, vale a dire quelle di cui al suo art. 3, nn. 1, primo comma, e 3, nonché al suo art. 4, essa prevede altresì espressamente la possibilità di derogarvi in ragione di circostanze specifiche.

22 Per quanto concerne la garanzia prevista all’art. 4 della direttiva 2001/23, la Repubblica italiana rileva che la procedura volta all’accertamento dello stato di crisi riguarda sempre specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale, in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva nel settore economico di riferimento, casi che costituirebbero circostanze giustificative del licenziamento.

23 L’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/23 rappresenterebbe una deroga alle garanzie previste dall’art. 3, nn. 1 e 3, di tale direttiva, applicabile in una situazione di crisi aziendale quale quella prevista dalla legge n. 675/77, dal momento che l’accertamento della crisi aziendale ai sensi di tale legge presuppone lo stato d’insolvenza dell’impresa.

24 Infatti, l’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23, che ha ad oggetto una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente, «indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso», si applicherebbe alla procedura di accertamento dello stato di crisi. In un’ipotesi siffatta, ancorché trovino applicazione gli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23, la suddetta disposizione prevedrebbe una sostanziale deroga consentendo, nonostante le disposizioni dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23, di non trasferire al cessionario gli obblighi del cedente nei confronti dei lavoratori, a condizione che tale procedura dia adito ad una protezione almeno equivalente a quella prevista per le situazioni contemplate nella direttiva 80/987, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea. Il meccanismo della CIGS avrebbe una durata più estesa e, in conformità all’art. 47, sesto comma, della legge n. 428/1990, sarebbe finalizzato all’assunzione del personale in esubero da parte del cessionario con priorità rispetto alle eventuali altre assunzioni che quest’ultimo intendesse effettuare entro un anno dal trasferimento d’azienda.

25 Del pari, l’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23, che, mediante un rinvio al n. 2, lett. b) del citato art. 5, consentirebbe di apportare modifiche alle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa in caso di grave crisi economica, rappresenterebbe una specifica deroga alla garanzia di cui all’art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, che prevede il mantenimento, almeno per un anno, delle condizioni di lavoro. L’art. 47, quinto comma, della legge n. 428/90 contemplerebbe una procedura compatibile, sotto tutti i punti di vista, con quella richiesta per l’applicazione della deroga di cui all’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23. La situazione di grave crisi economica, infatti, sarebbe dichiarata da un’autorità pubblica, sarebbe prevista l’esigenza di salvaguardia delle opportunità occupazionali, sarebbe necessario un accordo tra cessionario, cedente e rappresentanti dei lavoratori e sussisterebbe l’apertura al controllo giudiziario in quanto, nell’ipotesi di mancato rispetto della procedura prevista per quanto concerne in particolare la conclusione dell’accordo, le parti sono legittimate a ricorrere all’autorità giudiziaria competente.

26 La Repubblica italiana sostiene, infine, che un’interpretazione della direttiva 2001/23 che si risolva nell’impedire che i lavoratori in soprannumero dell’impresa restino alle dipendenze del cedente potrebbe risultare meno favorevole ai lavoratori medesimi, sia perché il potenziale cessionario potrebbe essere dissuaso dall’acquistare l’impresa dalla prospettiva di dover mantenere in servizio il personale eccedente dell’impresa trasferita, sia perché il personale verrebbe licenziato e perderebbe quindi i vantaggi che avrebbe eventualmente potuto trarre dalla continuazione del rapporto di lavoro con il cedente.

Giudizio della Corte

27 Si deve anzitutto rilevare che la Repubblica italiana non contesta il fatto che l’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990, escludendo l’applicazione dell’art. 2112 del codice civile, priva i lavoratori trasferiti ammessi al regime della CIGS, in caso di accertamento dello stato di crisi dell’impresa, delle garanzie su cui verte il presente ricorso. Tale Stato membro sostiene tuttavia che tale esclusione è conforme alla direttiva 2001/23 in quanto, in primo luogo, tale direttiva prevedrebbe, al suo art. 3, n. 4, una garanzia facoltativa e in quanto, in secondo luogo, essa consentirebbe espressamente di derogare alle garanzie obbligatorie di cui al suo art. 3, nn. 1, primo comma, e 3, nonché al suo art. 4.

28 Occorre di conseguenza verificare, in primo luogo, se l’art. 3, n. 4, della direttiva 2001/23 introduca una garanzia facoltativa, la cui esclusione sia giustificata dall’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990.

29 A tal proposito, si deve rilevare che l’art. 3, n. 4, della direttiva 2001/23 prevede un’eccezione all’applicazione dei nn. 1 e 3 del medesimo art. 3, che impongono al cessionario di mantenere i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente dal contratto di lavoro o dal rapporto di lavoro, nonché le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo, per un periodo minimo di un anno.

30 Tale eccezione riguarda i diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale. Inoltre, in considerazione dell’obiettivo generale di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese perseguito dalla citata direttiva, tale eccezione deve essere interpretata restrittivamente (v., per analogia, sentenza 4 giugno 2002, causa C-164/00, Beckmann, Racc. pag. I-4893, punto 29).

31 Si deve inoltre rilevare che, ai sensi dell’art. 3, n. 4, lett. b), della direttiva 2001/23, gli Stati membri, anche qualora applichino tale eccezione, sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lett. a) della medesima disposizione.

32 Ne discende che, anche ammesso che l’obbligo di trasferimento delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari risultante dall’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990 sia conforme all’art. 3, n. 4, lett. a), della direttiva 2001/23, si deve tuttavia rilevare che l’argomento della Repubblica italiana, inteso a sostenere che l’esclusione, in caso di crisi dell’impresa, dell’applicazione ai lavoratori trasferiti dell’art. 2112 del codice civile sarebbe conforme all’art. 3, n. 4, della direttiva 2001/23, si fonda su una lettura erronea ed incompleta di detto art. 3, n. 4. Infatti, per un verso, solo le prestazioni concesse al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale tassativamente elencate dall’art. 3, n. 4, lett. a), della direttiva 2001/23 possono essere sottratte all’obbligo di trasferimento dei diritti dei lavoratori. Per altro verso, tale esclusione di un obbligo di trasferimento deve essere accompagnata dall’adozione, da parte dello Stato membro, dei provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori in conformità all’art. 3, n. 4, lett. b), della citata direttiva con riferimento ai loro diritti a prestazioni di vecchiaia dei regimi complementari di cui alla lett. a) del citato art. 3, n. 4, ciò che la Repubblica italiana non dimostra in alcun modo.

33 Di conseguenza, non possono essere accolti gli argomenti della Repubblica italiana intesi a sostenere che l’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990 è conforme all’art. 3, n. 4, della direttiva 2001/23.

34 In secondo luogo, si deve verificare se la mancata applicazione, ad opera dell’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990, dell’art. 3, nn. 1 e 3, nonché dell’art. 4 della direttiva 2001/23 sia conforme alle disposizioni della direttiva stessa, in quanto quest’ultima prevedrebbe espressamente deroghe alle garanzie obbligatorie ivi previste.

35 Per quanto concerne, anzitutto, l’argomento della Repubblica italiana secondo cui le ragioni che giustificano il licenziamento in caso di trasferimento indicate dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23 risultano soddisfatte in casi specifici di crisi aziendale ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge n. 675/1977, si deve rammentare che l’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23 garantisce la tutela dei diritti dei lavoratori contro un licenziamento giustificato esclusivamente dal trasferimento, sia nei confronti del cedente sia nei confronti del cessionario, pur non pregiudicando i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportino variazioni sul piano dell’occupazione.

36 Orbene, si deve necessariamente rilevare che il fatto che un’impresa sia dichiarata in situazione di crisi ai sensi della legge n. 675/1977 non può implicare necessariamente e sistematicamente variazioni sul piano dell’occupazione ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23. Inoltre, deve rilevarsi che le ragioni giustificative del licenziamento possono trovare applicazione, conformemente alle disposizioni italiane di cui trattasi, solamente in casi specifici di crisi aziendale, come ammesso dalla stessa Repubblica italiana. Pertanto, la procedura di accertamento dello stato di crisi aziendale non può necessariamente e sistematicamente rappresentare un motivo economico, tecnico o d’organizzazione che comporti variazioni sul piano dell’occupazione ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23.

37 Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento della Repubblica italiana in merito alla pretesa applicabilità della deroga prevista dall’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23 alla procedura di accertamento dello stato di crisi, come prevista dall’art. 47, sesto comma, della legge n. 428/1990, emerge dal tenore letterale di tale prima disposizione che gli Stati membri, quando gli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente e a condizione che tale procedura sia sotto il controllo di un’autorità pubblica competente, possono disporre che, nonostante l’art. 3, n. 1, di tale direttiva, taluni obblighi del cedente non siano trasferiti alle condizioni stabilite alla lett. a) del medesimo art. 5, n. 2.

38 L’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23 consente quindi agli Stati membri, a determinate condizioni, di non applicare talune garanzie di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva stessa a un trasferimento di impresa laddove sia aperta una procedura di insolvenza e laddove questa si trovi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. Orbene, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sulla questione se la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), che precedeva la direttiva 2001/23, fosse applicabile al trasferimento di un’impresa oggetto della procedura di accertamento dello stato di crisi, la Corte ha stabilito che tale procedura mira a favorire la prosecuzione dell’attività dell’impresa nella prospettiva di una futura ripresa, non implica alcun controllo giudiziario o provvedimento di amministrazione del patrimonio dell’impresa e non prevede nessuna sospensione dei pagamenti (sentenza Spano e a., cit., punti 28 e 29). Si deve inoltre rilevare che il CIPI si limita a dichiarare lo stato di crisi di un’impresa e che tale dichiarazione consente all’impresa di cui trattasi di beneficiare temporaneamente del fatto che la CIGS si faccia carico della retribuzione di tutti o di parte dei suoi dipendenti.

39 Ne discende che, alla luce di tali elementi, non può ritenersi che la procedura di accertamento dello stato di crisi aziendale sia tesa ad un fine analogo a quello perseguito nell’ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23, né che essa si trovi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo.

40 Di conseguenza, i presupposti d’applicazione dell’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23 non ricorrono nella procedura su cui verte l’inadempimento in esame e gli argomenti formulati in tal senso dalla Repubblica italiana non possono, pertanto, essere accolti.

41 Oltretutto, anche ammesso che l’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23 sia applicabile alla procedura di accertamento dello stato di crisi, come sostenuto dalla Repubblica italiana, è pur vero che il presupposto fondamentale di tale disposizione è l’applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23. Orbene, l’art. 47, sesto comma, della legge n. 428/1990 prevede, al contrario, la loro esclusione.

42 Tale interpretazione è peraltro avvalorata da una lettura sistematica del citato art. 5 della direttiva 2001/23. Infatti, quando il legislatore comunitario ha voluto escludere l’applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23, lo ha espressamente previsto, come emerge dalla lettera stessa dell’art. 5, n. 1, della direttiva citata, secondo cui tali artt. 3 e 4 non si applicano al trasferimento di un’impresa che sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente.

43 Per quanto concerne, infine, l’argomento della Repubblica italiana basato sull’asserita conformità dell’art. 47, quinto comma, della legge n. 428/1990 con l’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23, si deve rilevare che tale disposizione consente agli Stati membri di prevedere che le condizioni di lavoro possano essere modificate, in conformità al n. 2, lett. b), di questa stessa disposizione, in caso di trasferimento di impresa qualora il cedente sia in una situazione di grave crisi economica, purché tale situazione sia dichiarata da un’autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario.

44 Ne consegue che, ammesso che la situazione dell’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi possa essere considerata come costituente una situazione di grave crisi economica, l’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 autorizza gli Stati membri a prevedere che le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa, senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23.

45 Orbene, è pacifico che l’art. 47, quinto comma, della legge n. 428/1990 priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23.

46 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, la modifica delle condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 non può rappresentare una deroga specifica alla garanzia prevista dall’art. 3, n. 3, della direttiva stessa, che garantisce il mantenimento delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo per un periodo non inferiore ad un anno dopo il trasferimento. Infatti, poiché le norme della direttiva 2001/23 vanno ritenute imperative nel senso che non è consentito derogarvi in senso sfavorevole ai lavoratori, i diritti e gli obblighi in capo al cedente risultanti da un contratto collettivo in essere alla data del trasferimento si trasmettono ipso iure al cessionario per il solo fatto del trasferimento (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Werhof, Racc. pag. I-2397, punti 26 e 27). Ne discende che la modifica delle condizioni di lavoro autorizzata dall’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 presuppone che il trasferimento al cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo.

47 Inoltre, l’applicazione dell’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 è subordinata alla possibilità del controllo giudiziario della procedura in questione. La Repubblica italiana ha precisato in proposito che le parti hanno il diritto di adire l’autorità giudiziaria competente nell’ipotesi di mancato rispetto della procedura prevista. Tale diritto non può essere considerato come costitutivo del controllo giudiziario previsto dall’articolo citato, dal momento che quest’ultimo presuppone un controllo costante dell’impresa dichiarata in situazione di grave crisi economica da parte del giudice competente.

48 Peraltro, con riferimento all’argomento della Repubblica italiana secondo cui l’interpretazione della direttiva 2001/23 nel senso di impedire ai lavoratori in soprannumero dell’impresa di restare alle dipendenze del cedente potrebbe risultare meno favorevole ai lavoratori medesimi, si deve necessariamente rammentare che la Corte ha dichiarato, a tal proposito, che non si può ritenere che una disposizione quale l’art. 47, quinto comma, della legge n. 428/1990, che ha l’effetto di privare i lavoratori di un’impresa delle garanzie loro offerte dalla direttiva 2001/23, costituisca una disposizione più favorevole per i lavoratori ai sensi dell’art. 8 della direttiva stessa (sentenza Spano e a., cit., punto 33).

49 Ne discende che non può essere accolto l’argomento della Repubblica italiana secondo cui l’esclusione, ad opera dell’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990, delle garanzie previste dall’art. 3, nn. 1 e 3, nonché dall’art. 4 della direttiva 2001/23 sarebbe conforme a quest’ultima.

50 Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso della Commissione deve essere considerato fondato.

51 Si deve di conseguenza rilevare che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui all’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990, in caso di «crisi aziendale» a norma dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge n. 675/1977, in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall’art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall’art. 4 della direttiva 2001/23 non sono garantiti nel caso di trasferimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

Sulle spese

52 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.


Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:


1) Mantenendo in vigore le disposizioni di cui all’art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in caso di «crisi aziendale» a norma dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall’art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non sono garantiti nel caso di trasferimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme


 


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