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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 30/04/2009, proc. n. C-75/08
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti - Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una
decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione - Direttiva
85/337/CEE mod. dalla Dir. 2003/35/CE. L’art. 4 della direttiva del
Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio
2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede
che la decisione secondo la quale non è necessario che un progetto
rientrante nell’allegato II della citata direttiva sia sottoposto ad una
valutazione dell’impatto ambientale, contenga essa stessa le ragioni per le
quali l’autorità competente ha deciso che questa non fosse necessaria.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità
amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali
tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti
pertinenti in risposta alla richiesta formulata. CORTE DI GIUSTIZIA CE,
Sez. II, 30/04/2009, proc. n. C-75/08
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - All. II dir.
n. 85/337 e s.m. - Mancata sottoposizione di un progetto alla VIA -
Motivazione - Obbligo. Nell’ipotesi in cui la decisione di uno Stato
membro di non sottoporre un progetto rientrante nell’allegato II della
direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, ad una
valutazione dell’impatto ambientale, in conformità agli artt. 5 e 10 della
citata direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è
sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene,
unitamente agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli
interessati, ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni
necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a
detti interessati, su loro richiesta, siano tali da consentire a questi
ultimi di valutare l’opportunità di presentare un ricorso avverso tale
decisione. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 30/04/2009, proc. n. C-75/08
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO -
Valutazione dei progetti idonei ad avere un impatto ambientale importante -
Sottoposizione alla VIA - Discrezionalità per progetti di cui al suo
allegato II Dir. n. 85/337 succ. mod. dalla dir. n. 35/2003 - Esame
specifico della questione - Necessità - Obbligo di motivazione e
comunicazione - Diritto fondamentale attribuito dal diritto comunitario -
Valutazione dell’opportunità di presentare ricorso - Sindacato
giurisdizionale. Ai sensi della direttiva 85/337 (come succ. mod. dalla
direttiva 2003/35), i progetti di cui al suo allegato II devono essere
assoggettati a valutazione solo qualora possano avere un impatto ambientale
importante e la direttiva 85/337 conferisce agli Stati membri, a tal
proposito, un margine discrezionale. Tuttavia, tale margine discrezionale
trova il proprio limite nell’obbligo di tali Stati, enunciato all’art. 2, n.
1, della direttiva 85/337, di sottoporre ad una simile valutazione i
progetti idonei ad avere un impatto ambientale importante, segnatamente per
la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in tal senso,
sentenze 24/10/1996, causa C-72/95, Kraaijeveld, e 23/11/2006, causa
C-486/04, Commissione/Italia). Risulta quindi inevitabilmente dagli
obiettivi della direttiva 85/337 che le autorità nazionali competenti,
investite di una domanda di autorizzazione di un progetto rientrante
nell’allegato II di tale direttiva, devono svolgere un esame specifico della
questione se, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III della
direttiva stessa, si debba procedere ad una VIA. Inoltre, l’efficacia del
sindacato giurisdizionale, che deve poter riguardare la legittimità della
motivazione della decisione impugnata, comporta, in via generale, che il
giudice adito possa richiedere all’autorità competente la comunicazione di
tale motivazione. Tuttavia, trattandosi più specificamente di assicurare la
tutela effettiva di un diritto fondamentale attribuito dal diritto
comunitario, bisogna anche che le persone interessate possano difendere tale
diritto nelle migliori condizioni possibili e che ad esse sia riconosciuta
la facoltà di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro
adire il giudice. Ne deriva che in una tale ipotesi l’autorità nazionale
competente ha l’obbligo di fare loro conoscere i motivi sui quali è basato
il suo rifiuto, vuoi nella decisione stessa, vuoi in una comunicazione
successiva effettuata su loro richiesta (v. sentenza 15 ottobre 1987, causa
222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 15). Tale successiva
comunicazione può assumere la forma non solo di un’enunciazione espressa dei
motivi, ma anche della messa a disposizione di informazioni e di documenti
pertinenti in risposta alla richiesta formulata. CORTE DI GIUSTIZIA CE,
Sez. II, 30/04/2009, proc. n. C-75/08
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Allegato
II, Direttiva 85/337/CEE mod. dalla Dir. 2003/35/CE - Interpretazione
autentica. L’art. 4 della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel
senso che esso non richiede che la decisione secondo la quale non è
necessario che un progetto rientrante nell’allegato II della citata
direttiva sia sottoposto ad una VIA contenga essa stessa le ragioni per le
quali l’autorità competente ha deciso che questa non era necessaria.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità
amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali
tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti
pertinenti in risposta alla richiesta formulata. CORTE DI GIUSTIZIA CE,
Sez. II, 30/04/2009, proc. n. C-75/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
30 aprile 2009 (*)
«Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti - Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una
decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione»
Nel procedimento C-75/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 8 febbraio 2008,
pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 2008, nella causa
The Queen, su istanza di:
Christopher Mellor
contro
Secretary of State for Communities and Local Government,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
J.-C. Bonichot (relatore), K. Schiemann, P. Kuris e L. Bay Larsen,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Mellor, dai sigg. R. Harwood, barrister e R. Buxton,
solicitor,
- per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth, in qualità di
agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Oliver e J.-B.
Laignelot, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 22 gennaio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003,
2003/35/CE (GU L 156, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che
oppone il sig. Mellor al Secretary of State for Communities and Local
Government (in prosieguo: il «Secretary of State») in merito alla
necessità o meno di motivare la decisione assunta dall’autorità
nazionale competente di non procedere ad una valutazione dell’impatto
ambientale (in prosieguo: la «VIA») nell’istruzione della domanda di
autorizzazione per la costruzione di un ospedale, progetto rientrante
nell’allegato II della direttiva 85/337.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima
del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un
impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del
loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».
4 L’art. 4 della direttiva 85/337 così dispone:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle
classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi
degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati
nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli
articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di
cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini
del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione
riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate
dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a
disposizione del pubblico».
5 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva 85/337:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità
che possono essere interessate al progetto per la loro specifica
responsabilità in materia di ambiente abbiano la possibilità di
esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli Stati
membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o
caso per caso, all’atto della presentazione delle domande di
autorizzazione. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte ai
sensi dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate
dagli Stati membri.
2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra
forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili,
in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di
cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia
ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione
dell’impatto ambientale (...);
(...)
d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di
decisione;
(...)
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute
le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese
disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del
paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il
pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e
consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il
pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del
presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale (...), alle informazioni diverse da
quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti
per la decisione conformemente all’articolo 8 e che sono disponibili
soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive
opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia
ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il
diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità
competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata
la decisione sulla domanda di autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione
del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o
mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del
pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine
pubblica).
6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un
tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al
pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al
processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni
del presente articolo».
6 Ai sensi dell’art. 9 della direttiva 85/337:
«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla
concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità
competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e
rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
- il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente
l’accompagnano,
- tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico
interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione
si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione
del pubblico,
- una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di
evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti
negativi.
2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato
consultato a norma dell’articolo 7, inviandogli le informazioni di cui
al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni
vengano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico
interessato nel proprio territorio».
7 L’art. 10 bis della direttiva 85/337 così recita:
«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento
giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il
diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale
presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo
giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale
istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o
procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni
sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le
decisioni, gli atti o le omissioni.
(...)».
La normativa nazionale
8 Le disposizioni che disciplinano la VIA, introdotte dalla direttiva
85/337, sono state inizialmente trasposte dal regolamento urbanistico e
di pianificazione territoriale del 1988 [The Town and Country Planning (Assessment
of Environmental Effects) Regulations 1988 (S. I. 1988/1199)].
9 A seguito delle modifiche apportate alla direttiva 85/337, nella sua
versione iniziale, dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE
(GU L 73, pag. 5), tale regolamento è stato sostituito dal regolamento
sulla pianificazione urbana e rurale - valutazione dell’impatto
ambientale (Inghilterra e Galles) del 1999 [The Town and Country
Planning (Environmental Impact Assessment) (England and Wales)
Regulations 1999 (S. I. 1999/293)], come modificato dal regolamento
sulla pianificazione urbana e rurale - valutazione dell’impatto
ambientale (Inghilterra e Galles) del 2006 [The Town and Country
Planning (Environmental Impact Assessment) (England and Wales)
Regulations 2006 (S. I. 2006/3295); in prosieguo: il «regolamento VIA»].
10 Gli allegati 1-3 del regolamento VIA corrispondono rispettivamente
agli allegati I-III della direttiva 85/337.
11 L’art. 2, n. 1, del regolamento VIA prevede che per «domanda VIA» si
intende «una domanda di licenza edilizia per un’opera VIA», ossia
un’opera per cui è necessaria una VIA.
12 Ai sensi di questa stessa disposizione, rappresenta un’«opera VIA»:
«a) un’opera di cui all’allegato 1;
o
b) un’opera di cui all’allegato 2 che possa avere un impatto ambientale
importante, in ragione di fattori quali la sua natura, le sue dimensioni
o la sua ubicazione».
13 Emerge dall’art. 2, n. 1, del regolamento VIA che un’opera può
definirsi come «opera di cui all’allegato 2 del regolamento» qualora:
«(...) corrisponda ad una descrizione citata nella colonna 1 della
tabella dell’allegato medesimo, laddove non sia oggetto di un’esenzione
e laddove:
(a) una qualsiasi parte di tale opera debba essere eseguita in un’area
sensibile;
o
(b) riguardo a tale opera risulti superata una soglia applicabile o
risulti soddisfatto un criterio indicato nella parte corrispondente
della colonna 2 di tale tabella».
14 All’allegato 2 del regolamento VIA, il n. 10, lett. b), disciplina i
«progetti di riassetto urbano» (colonna 1) la cui superficie di
riassetto sia superiore a mezzo ettaro (colonna 2).
15 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. h), del regolamento VIA, le aree di
particolare bellezza naturale (area of outstanding natural beauty)
rappresentano «aree sensibili».
16 Ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento VIA, un’opera di cui
all’allegato 2 è considerata come un’opera VIA, vale a dire un’opera che
necessita di una VIA, quando il richiedente presenti volontariamente una
«dichiarazione ambientale» conformemente al regolamento VIA ovvero
quando un servizio urbanistico locale, su istanza o d’ufficio, rilasci
un parere di verifica preliminare da cui emerga che l’opera in questione
è un’opera VIA.
17 Qualora una domanda di licenza edilizia di cui all’allegato 2 non sia
accompagnata da una dichiarazione ambientale, le decisioni riguardanti
la necessità di prevedere una VIA sono assunte dai servizi urbanistici
locali sotto forma di parere di verifica preliminare nonché dal
Secretary of State sotto forma di istruzioni di verifica preliminare.
18 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento VIA:
- un parere di verifica preliminare («screening opinion») è «un parere
scritto dell’autorità competente in materia urbanistica quanto alla
qualifica o meno dell’opera in questione come un’opera VIA», e
- le istruzioni di verifica preliminare («screening direction») sono «le
istruzioni fornite dal Secretary of State quanto alla qualifica o meno
dell’opera come un’opera VIA».
19 In forza dell’art. 4, n. 3, del regolamento VIA, le istruzioni di
verifica preliminare emanate dal Secretary of State prevalgono sulle
dichiarazioni ambientali nonché sui pareri di verifica preliminare
rilasciati dai servizi urbanistici locali.
20 In conformità all’art. 5, n. 4, del regolamento VIA, il parere di
verifica preliminare deve essere rilasciato entro un termine di tre
settimane ovvero entro un qualsiasi altro termine più esteso concordato
con il promotore del progetto.
21 In applicazione dell’art. 5, n. 6, del regolamento VIA, se le
autorità non emanano alcun parere di verifica preliminare entro i
termini di legge, ovvero se dal parere emerge che l’opera di cui
trattasi è un’opera VIA, la persona che ha chiesto il parere, ovvero la
persona che ha presentato la domanda di licenza edilizia, può chiedere
al Secretary of State di rilasciare istruzioni di verifica preliminare.
22 Secondo l’art. 4, n. 6, del regolamento VIA, quando si rilascia un
parere di verifica preliminare o si emanano istruzioni di verifica
preliminare che qualificano un’opera come un’opera VIA, «tale parere o
tali istruzioni sono accompagnate da una dichiarazione scritta che
motiva debitamente, in maniera chiara e precisa, tale conclusione».
23 Ai sensi dell’art. 4, n. 5, del regolamento VIA, le decisioni di
verifica preliminare devono tener conto dei criteri di verifica elencati
all’allegato 3 del regolamento VIA.
24 Tra i criteri elencati all’allegato 3 del regolamento VIA figurano:
- «Le caratteristiche dei progetti di riassetto»;
- «L’ubicazione dei progetti di riassetto», e
- «Le caratteristiche dell’impatto potenziale».
25 Il regolamento VIA non prevede, invece, che sia comunicata la
motivazione di un parere di verifica preliminare o di un’istruzione di
verifica preliminare che non qualifichino l’opera in questione come
opera VIA.
Causa principale e questioni pregiudiziali
26 Dalla decisione di rinvio risulta che nel corso del mese di ottobre
2004 la Partnerships in Care (in prosieguo: la «PiC») ha presentato
presso l’autorità locale competente in materia urbanistica, l’Harrogate
Borough Council (in prosieguo: il «Council»), una domanda di licenza
edilizia per la costruzione di un’unità ospedaliera di sicurezza media a
HMS Forest Moor, su un terreno sito in ambiente rurale nell’area di
particolare bellezza naturale di Nidderdale («Nidderdale Area of
Outstanding Natural Beauty»), terreno su cui sorgeva una ex base navale.
La licenza edilizia è stata concessa nel corso del mese d’agosto 2005.
27 A seguito di un ricorso proposto da un residente del luogo, la
licenza edilizia è stata annullata con decisione della High Court of
Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, in data 5 aprile
2006, in quanto, segnatamente, il Council non aveva emanato alcun parere
di verifica preliminare relativo alla VIA.
28 Il 7 luglio 2006 il consulente urbanistico della PiC ha chiesto al
Council di emanare un parere di verifica preliminare ai sensi dell’art.
5 del regolamento VIA.
29 In data 24 luglio 2006 il gruppo degli abitanti per la tutela di
Nidderdale (Residents for the Protection of Nidderdale) ha quindi
scritto al Council affermando che il progetto necessitava di una VIA.
30 Il 25 agosto 2006 il Council ha emesso il proprio parere di verifica
preliminare concludendo che il progetto presentato non avrebbe avuto
alcun impatto ambientale importante e che, di conseguenza, esso non
richiedeva la realizzazione di una VIA.
31 Il 4 settembre 2006 il sig. Mellor ha scritto al Council a nome del
gruppo degli abitanti per la tutela di Nidderdale precisando che il
parere di verifica preliminare avrebbe dovuto imporre una VIA.
32 Il 3 ottobre 2006 la PiC, basandosi sul parere del Council datato 25
agosto 2006, ha presentato la domanda di licenza edilizia di cui
trattasi nella causa principale.
33 Il 20 ottobre 2006 i consulenti urbanistici della PiC, essendo stati
informati del fatto che il Council intendeva modificare la propria
posizione quanto alla necessità di realizzazione di una VIA, hanno
scritto al Government Office for Yorkshire and the Humber per chiedere
al Secretary of State di emanare istruzioni di verifica preliminare.
34 Il 23 ottobre 2006 il Council ha effettivamente modificato la propria
posizione in un nuovo parere, decidendo, sulla base delle informazioni
fornite dal sig. Mellor e a seguito di nuove consultazioni, che era
necessaria una VIA.
35 Dopo essere stato adito dalla PiC, in data 4 dicembre 2006 il
Secretary of State ha emanato istruzioni di verifica preliminare che
andavano in senso contrario all’ultimo parere del Council.
36 Il Secretary of State, dopo aver rilevato che il progetto di cui
trattasi era un «progetto di cui all’allegato 2» ai sensi del
regolamento VIA, ha adottato la seguente decisione:
«(...) tenuto conto dei criteri di selezione di cui all’allegato 3 al
regolamento VIA, nonché delle proteste del sig. C. Mellor per conto del
gruppo degli abitanti per la tutela di Nidderdale, il Secretary of State
ritiene che il progetto non sia tale da avere un impatto ambientale
importante in ragione di fattori quali la sua natura, le sue dimensioni
o la sua ubicazione.
Di conseguenza, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 6,
punto 4, del regolamento VIA, il Secretary of State dichiara che il
progetto descritto nella Vostra domanda e i documenti ad esso acclusi
non rappresentano un “progetto VIA” ai sensi del regolamento VIA.
Pertanto, non è compromesso alcuno dei diritti di edificazione
autorizzati di cui il vostro progetto può beneficiare in conformità al
Town and Country Planning (General Permitted Development) Order 1995.
Alla luce delle istruzioni di cui sopra, la citata domanda di licenza
edilizia può proseguire il proprio iter senza che sia necessario
presentare una relazione ambientale».
37 Il 20 febbraio 2007 il sig. Mellor ha proposto ricorso avverso la
decisione del Secretary of State dinanzi alla High Court of Justice
(England & Wales), Queen’s Bench Division, allo scopo di ottenere
l’annullamento di dette istruzioni di verifica preliminare.
38 La High Court, ritenendo che la giurisprudenza della Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) fosse consolidata, a partire dalla
sentenza R v Secretary of State for Environment, Transport and the
Regions, ex p. Marson (1998), nel senso che, per un verso, non era
necessario motivare il diniego di disporre una VIA e che, per altro
verso, quando è obbligatorio motivare istruzioni, la motivazione
abitualmente fornita dal Secretary of State è sufficiente, ha respinto
il ricorso senza statuire sul merito.
39 Di conseguenza, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division),
investita del merito della causa, ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se, ai sensi dell’art. 4 della [direttiva 85/337], gli Stati membri
debbano mettere a disposizione del pubblico la motivazione di una
decisione con cui si stabilisce, con riferimento a un progetto di cui
all’allegato II [di tale direttiva], che non sussiste l’obbligo di
sottoporre il progetto a valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della
direttiva [stessa].
2) Se, nel caso in cui la prima questione sia risolta affermativamente,
il contenuto della lettera del Secretary of State datata 4 dicembre 2006
soddisfi tale requisito.
3) Nel caso in cui la seconda questione sia risolta negativamente, quale
sia la portata dell’obbligo di motivazione in tale contesto».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
40 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 4
della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che gli Stati
membri devono obbligatoriamente comunicare al pubblico i motivi di una
decisione di non sottoporre ad una VIA un progetto rientrante
nell’allegato II di tale direttiva.
Osservazioni presentate alla Corte
41 Il ricorrente nella causa principale è dell’avviso che una decisione
che esclude la necessità di una VIA debba necessariamente essere
motivata in maniera adeguata, così da garantire un’efficace tutela
giuridica dell’ambiente e dei diritti dei cittadini.
42 Esso sostiene che tale questione è già stata esaminata nell’ambito
della sentenza della Corte 10 giugno 2004, causa C-87/02,
Commissione/Italia (Racc. pag. I-5975, punto 49), in cui la Corte aveva
concluso nel senso dell’inadempimento della Repubblica italiana per
assenza di motivazione del decreto che sanciva l’esclusione dalla
procedura di VIA dell’operazione di cui si trattava in tale causa.
43 Esso sottolinea peraltro che la fondatezza della propria opinione è
avvalorata dalle modifiche apportate alla direttiva 85/337 nel corso
dell’anno 1997. Infatti, a seguito di tali modifiche, detta direttiva
impone all’autorità competente, come risulta dal suo art. 4, n. 3, di
tenere conto dei criteri di selezione pertinenti riportati nell’allegato
III della direttiva citata quando si tratta di stabilire se un progetto
rientrante nell’allegato II della direttiva stessa debba essere
sottoposto ad una VIA e richiede, in forza delle disposizioni del n. 4
del citato art. 4, che la decisione di ricorrere o meno ad una VIA sia
messa a disposizione del pubblico. Orbene, il pubblico non potrebbe
valutare la legittimità di una decisione siffatta qualora non gli
fossero comunicati i motivi della decisione stessa.
44 Il governo del Regno Unito rileva, in primo luogo, che,
contrariamente ad altre disposizioni di diritto comunitario derivato in
materia ambientale, l’art. 4 della direttiva 85/337 non prevede alcun
obbligo di motivare la decisione vertente sulla necessità o meno di una
VIA. Esso ne conclude che il legislatore comunitario non ha
deliberatamente previsto l’obbligo di motivare tale decisione.
45 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sostiene, in
secondo luogo, che l’argomento basato sulla decisione della Corte nella
causa che ha dato luogo alla citata sentenza Commissione/Italia non può
essere accolto nella causa principale, dal momento che, nella causa che
ha dato origine a tale sentenza, l’inadempimento si basava sull’assenza
di qualsiasi indicazione che consentisse di accertare che l’autorità
competente aveva effettivamente svolto la verifica riguardante la
necessità di sottoporre o meno il progetto in questione ad una VIA,
verifica prevista dal diritto nazionale in conformità all’art. 4, n. 2,
della direttiva 85/337. L’inadempimento contestato non aveva ad oggetto
l’assenza di motivazione della decisione di non sottoporre il progetto
ad una siffatta valutazione.
46 La Commissione delle Comunità europee contesta l’interpretazione data
dal Regno Unito alla citata sentenza Commissione/Italia, rilevando, in
particolare, che nonostante l’assenza del termine «motivazione» al punto
49 di tale sentenza, emerge chiaramente da tale punto che l’autorità
competente deve riferirsi in un modo o in un altro a tutte le
informazioni atte a dimostrare che essa ha applicato gli elementi
corretti ed ha preso in considerazione i fattori rilevanti. Tale
esigenza equivarrebbe ad un obbligo di motivazione.
47 La Commissione sostiene inoltre che le modifiche apportate dalla
direttiva 97/11, in particolare l’obbligo per gli Stati membri di
pubblicare le decisioni di procedere o meno ad una VIA ai sensi
dell’art. 4, n. 4, della direttiva 85/337, rendono ancor più necessario
l’obbligo di motivare siffatte decisioni. Per la Commissione, tale
obbligo sarebbe privo di significato in assenza di un’adeguata
motivazione delle decisioni di cui trattasi.
Risposta della Corte
48 La direttiva 85/337 mira segnatamente, come indicato dal suo quinto
‘considerando’, ad introdurre principi generali di VIA dei progetti
pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente
allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei
progetti stessi.
49 La direttiva 85/337 prevede che taluni progetti, elencati al suo
allegato I, sono obbligatoriamente sottoposti a una tale valutazione.
50 Per contro, i progetti di cui al suo allegato II devono essere
assoggettati ad una siffatta valutazione solo qualora possano avere un
impatto ambientale importante e la direttiva 85/337 conferisce agli
Stati membri, a tal proposito, un margine discrezionale. Tuttavia, tale
margine discrezionale trova il proprio limite nell’obbligo di tali
Stati, enunciato all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, di sottoporre
ad una simile valutazione i progetti idonei ad avere un impatto
ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre
1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 50, e 23
novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia, Racc. pag I-11025,
punto 53).
51 Risulta quindi inevitabilmente dagli obiettivi della direttiva 85/337
che le autorità nazionali competenti, investite di una domanda di
autorizzazione di un progetto rientrante nell’allegato II di tale
direttiva, devono svolgere un esame specifico della questione se, tenuto
conto dei criteri di cui all’allegato III della direttiva stessa, si
debba procedere ad una VIA.
52 Così, con la sua citata sentenza 10 giugno 2004, Commissione/Italia,
la Corte ha rilevato che la Repubblica italiana era venuta meno agli
obblighi derivanti dalla direttiva 85/337, dal momento che da tutti gli
elementi che le erano stati sottoposti emergeva che le autorità
competenti non avevano svolto la «verifica preliminare» della necessità
di una valutazione, prevista dalla legislazione italiana per garantire
l’applicazione dei nn. 2 e 3 dell’art. 4 della direttiva 85/337.
53 In detta sentenza si trattava infatti dell’obbligo, derivante
dall’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, di accertarsi che un progetto
non necessiti di valutazione prima di assumere la decisione di esentarlo
dalla stessa.
54 Dal momento che nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte
consentiva di dimostrare che tale esame avesse avuto luogo nell’ambito
della procedura amministrativa di autorizzazione di un progetto di
circonvallazione stradale, la Corte ha deciso che l’inadempimento degli
obblighi derivanti dalla direttiva 85/337, fatto valere dalla
Commissione, risultava dimostrato.
55 Al punto 49 della medesima sentenza la Corte ha inoltre precisato che
la decisione con la quale l’autorità competente ritenga che le
caratteristiche di un progetto non richiedono che esso sia sottoposto ad
una VIA deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che
consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica
adeguata, effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337.
56 Ciononostante, né dalla direttiva 85/337, né dalla giurisprudenza
della Corte, né, segnatamente, dalla sentenza citata risulta che la
decisione di non sottoporre un progetto ad una VIA debba contenere essa
stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che non
era necessaria una valutazione.
57 Ne risulta tuttavia che i terzi, come del resto le autorità
amministrative interessate, devono potersi accertare che l’autorità
competente abbia effettivamente verificato, secondo le norme previste
dalla legislazione nazionale, che una VIA fosse o meno necessaria.
58 Inoltre, i singoli interessati, come del resto le altre autorità
nazionali coinvolte, devono poter far garantire l’osservanza di tale
obbligo in materia di verifica gravante sull’autorità competente,
eventualmente in sede giurisdizionale. Tale esigenza può tradursi, come
nella causa principale, nella possibilità di presentare un ricorso
direttamente contro la decisione di non effettuare una VIA.
59 A tal proposito, l’efficacia del sindacato giurisdizionale, che deve
poter riguardare la legittimità della motivazione della decisione
impugnata, comporta, in via generale, che il giudice adito possa
richiedere all’autorità competente la comunicazione di tale motivazione.
Tuttavia, trattandosi più specificamente di assicurare la tutela
effettiva di un diritto fondamentale attribuito dal diritto comunitario,
bisogna anche che le persone interessate possano difendere tale diritto
nelle migliori condizioni possibili e che ad esse sia riconosciuta la
facoltà di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per
loro adire il giudice. Ne deriva che in una tale ipotesi l’autorità
nazionale competente ha l’obbligo di fare loro conoscere i motivi sui
quali è basato il suo rifiuto, vuoi nella decisione stessa, vuoi in una
comunicazione successiva effettuata su loro richiesta (v. sentenza 15
ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 15).
60 Tale successiva comunicazione può assumere la forma non solo di
un’enunciazione espressa dei motivi, ma anche della messa a disposizione
di informazioni e di documenti pertinenti in risposta alla richiesta
formulata.
61 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la prima questione
affermando che l’art. 4 della direttiva 85/337 deve essere interpretato
nel senso che esso non richiede che la decisione secondo la quale non è
necessario che un progetto rientrante nell’allegato II della citata
direttiva sia sottoposto ad una VIA contenga essa stessa le ragioni per
le quali l’autorità competente ha deciso che questa non era necessaria.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda,
l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i
motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le
informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta
formulata.
Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale
62 Con la sua seconda e terza questione il giudice del rinvio chiede
alla Corte, per un verso, se, nell’ipotesi di una risposta positiva alla
prima questione, il contenuto di una decisione quale quella di cui alla
causa principale sia tale da soddisfare l’obbligo di motivazione cui
sarebbero tenute le autorità competenti e, per altro verso,
eventualmente, di definire la forma che tale motivazione dovrebbe
assumere.
63 Se, come emerge dalla soluzione fornita alla prima questione, i
motivi non devono essere necessariamente contenuti nella stessa
decisione di non effettuare una VIA, l’autorità amministrativa
competente può, in applicazione della legislazione nazionale applicabile
o di sua stessa iniziativa, indicare nella decisione i motivi sui quali
essa è basata.
64 In una simile ipotesi, detta decisione deve essere tale da consentire
alle persone interessate di valutare l’opportunità di presentare ricorso
avverso la medesima, tenuto conto, eventualmente, degli elementi che
potrebbero essere portati a loro conoscenza successivamente.
65 Non può di conseguenza escludersi che, nella causa principale, la
motivazione fornita dal Secretary of State sia considerata sufficiente,
tenuto conto, segnatamente, degli elementi che sono già stati portati a
conoscenza degli interessati, a condizione che questi ultimi possano
chiedere alle autorità competenti e ottenere dalle medesime, sotto il
controllo del giudice, le ulteriori informazioni necessarie a
completarla.
66 Occorre quindi risolvere la seconda e la terza questione nel senso
che, nell’ipotesi in cui la decisione di uno Stato membro di non
sottoporre un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva
85/337 a una VIA, in conformità agli artt. 5 e 10 della citata
direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è
sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene,
unitamente agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli
interessati, ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni
necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire
a detti interessati, su loro richiesta, siano tali da consentire a
questi ultimi di valutare l’opportunità di presentare un ricorso avverso
tale decisione.
Sulle spese
67 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’art. 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, deve
essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione
secondo la quale non è necessario che un progetto rientrante
nell’allegato II della citata direttiva sia sottoposto ad una
valutazione dell’impatto ambientale, contenga essa stessa le ragioni per
le quali l’autorità competente ha deciso che questa non fosse
necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo
chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle
i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le
informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta
formulata.
2) Nell’ipotesi in cui la decisione di uno Stato membro di non
sottoporre un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva
85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, ad una valutazione
dell’impatto ambientale, in conformità agli artt. 5 e 10 della citata
direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è
sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene,
unitamente agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli
interessati, ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni
necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire
a detti interessati, su loro richiesta, siano tali da consentire a
questi ultimi di valutare l’opportunità di presentare un ricorso avverso
tale decisione.
Firme
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