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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/09/2009, Sentenza C-76/08 P
DIRITTO VENATORIO - Caccia primaverile - Direttiva 79/409/CEE - Divieto -
Deroga al regime di protezione - Requisito relativo alla mancanza di “altre
soluzioni soddisfacenti” - Legittimo affidamento - Conservazione degli
uccelli selvatici - Inadempimento di uno Stato (Malta). Avendo
autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix coturnix)
e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo di migrazione
primaverile degli anni 2004-2007, senza rispettare le condizioni stabilite
dall’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata, per
gli anni 2004-2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n.
807, e, per l’anno 2007, dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006,
2006/105/CE, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi impostile da
detta direttiva. Pres. Timmermans - Rel. Bonichot - Recchia ed altro c.
Repubblica di Malta. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/09/2009, Sentenza
C-76/08 P
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 settembre 2009
«Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Conservazione degli
uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Caccia primaverile - Divieto
- Deroga al regime di protezione - Requisito relativo alla mancanza di
“altre soluzioni soddisfacenti” - Legittimo affidamento»
Nella causa C-76/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 21 febbraio 2008,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re D.
Recchia e D. Lawunmi, nonché dal sig. P. Oliver, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica di Malta, rappresentata dal sig. S. Camilleri e dalla sig.ra
D. Mangion, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. J. Bouckaert,
advocaat,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
J.-C. Bonichot (relatore), P. Kuris, L. Bay Larsen e dalla sig.ra C.
Toader, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7
maggio 2009,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che, avendo autorizzato l’apertura della caccia alla
quaglia (Coturnix coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante
il periodo di migrazione primaverile a partire dall’anno 2004, senza
rispettare i criteri di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva del
Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), come modificata, per gli anni
2004-2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807 (GU
L 122, pag. 36) e, per l’anno 2007, dalla direttiva del Consiglio 20
novembre 2006, 2006/105/CE (GU L 363, pag. 368; in prosieguo, in
entrambi i casi, la «direttiva»), la Repubblica di Malta è venuta meno
agli obblighi impostile da detta direttiva.
Contesto normativo
2 In conformità al suo art. 1, la direttiva mira a garantire la
protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli
Stati membri al quale si applica il Trattato CE e a disciplinarne
l’utilizzazione.
3 L’undicesimo ‘considerando’ della direttiva precisa che, a causa del
livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di
riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto
di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di
utilizzazione, sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati
limiti, e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il
mantenimento della popolazione di tali specie a un livello
soddisfacente.
4 L’art. 2 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino tutte
le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le
specie di uccelli di cui all’art. 1 ad un livello che corrisponde in
particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur
tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.
5 L’art. 5 della direttiva impone del pari agli Stati membri di
instaurare un regime generale di protezione che comprenda, in
particolare, il divieto di uccidere, di catturare o di disturbare gli
uccelli di cui all’art. 1 della stessa e di distruggere i loro nidi.
Tale obbligo si applica tuttavia fatti salvi gli artt. 7 e 9 della
direttiva.
6 L’art. 7 della direttiva dispone:
«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione
geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie
elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel
quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo
che la caccia a queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione
intraprese nella loro area di distribuzione.
2. Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona
geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente
direttiva.
3. Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli
Stati membri per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa
eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle
disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia
utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle
specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il
contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie
migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi
provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione
della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione
né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando
si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le
specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate
durante il periodo della [ri]produzione e durante il ritorno al luogo di
nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le
informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione
[...] sulla caccia».
7 L’art. 9 della direttiva autorizza tuttavia talune deroghe alle
seguenti condizioni:
«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati
membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti
ragioni:
(…)
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo
selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione
autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui
esse possono esser fatte,
- l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono
realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi poss[o]no essere
utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione
sull’applicazione del presente articolo.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle
comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila
costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano
incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative
in merito».
8 L’allegato II, parte 2, della direttiva, che elenca le specie che
possono essere cacciate in taluni Stati membri, menziona la quaglia (Coturnix
coturnix) e la tortora (Streptopelia turtur) fra le specie che possono
essere cacciate a Malta.
Procedimento precontenzioso
9 Ritenendo che, autorizzando la caccia alla quaglia e alla tortora
durante la loro migrazione primaverile dell’anno 2004, la Repubblica di
Malta non avesse rispettato gli obblighi impostile dalla direttiva, la
Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’art. 226 CE.
Con lettera 4 luglio 2006, la Commissione ha invitato la Repubblica di
Malta a presentare le sue osservazioni al riguardo e, con lettera di
diffida supplementare 23 marzo 2007, ha ampliato l’oggetto della lite
agli anni successivi, durante i quali, a suo avviso, la caccia era stata
autorizzata alle stesse condizioni.
10 Con lettere 23 marzo e 23 aprile 2007, le autorità maltesi hanno
sostenuto che erano stati rispettati i criteri di applicazione della
deroga di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva. Esse hanno
fatto valere in particolare che non vi erano «altre soluzioni
soddisfacenti», ai sensi di detta disposizione, all’apertura della
caccia alle specie considerate durante il periodo primaverile in quanto
solo un numero assai limitato di esemplari di tali specie poteva essere
cacciato durante il periodo di caccia autunnale nel territorio della
Repubblica di Malta.
11 Le autorità maltesi hanno del pari rilevato che la Commissione non
poteva validamente ampliare l’oggetto dell’inadempimento
all’autorizzazione dell’apertura della caccia durante il periodo
primaverile degli anni 2005, 2006 e 2007 senza avere preso conoscenza
delle relazioni annuali relative all’applicazione dell’art. 9 della
direttiva che dette autorità dovevano inviarle. Il 28 giugno 2007 esse
hanno inviato alla Commissione informazioni supplementari sulla
migrazione degli uccelli nell’area del Mediterraneo e a Malta in
particolare.
12 Non essendo convinta da detti elementi di risposta, la Commissione,
il 23 ottobre 2007, ha emesso un parere motivato che riformula le
censure sollevate nelle sue due lettere di diffida e invita lo Stato
membro considerato ad adottare i provvedimenti necessari per
conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dal suo
ricevimento.
13 Con lettera 31 dicembre 2007, le autorità maltesi hanno risposto a
detto parere motivato dichiarando di mantenere ferma la loro posizione.
14 In tali circostanze la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Procedimento dinanzi alla Corte
15 Con ricorso registrato presso la cancelleria della Corte il 21
febbraio 2008, la Commissione ha chiesto al presidente della Corte, ai
sensi dell’art. 243 CE, di ordinare alla Repubblica di Malta di non
aprire la caccia alla quaglia e alla tortora durante la primavera
dell’anno 2008.
16 Con ordinanza 24 aprile 2008, procedimento C-76/08 R,
Commissione/Malta, il presidente della Corte ha ordinato alla Repubblica
di Malta di astenersi dall’autorizzare, in forza dell’art. 9 della
direttiva 79/409, la caccia alle due specie di cui trattasi durante la
migrazione primaverile dell’anno 2008.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
17 La Repubblica di Malta sostiene che il ricorso della Commissione è
nel suo insieme irricevibile in quanto la Commissione chiede in realtà
alla Corte di dichiarare in generale che l’apertura della caccia
primaverile a partire dal 2004 è in contrasto con l’art. 9 della
direttiva. Detto Stato membro sottolinea che la domanda della
Commissione, che porta a imporre un divieto definitivo della caccia
primaverile alle due specie di uccelli considerate nel suo territorio,
priverebbe l’art. 9 della direttiva del suo effetto utile. Fa valere, a
questo proposito, che la questione se i requisiti di applicazione di
detto articolo siano rispettati dipende da una valutazione caso per caso
e che la Commissione deve in particolare basarsi, per un anno
determinato, sulla relazione annuale relativa all’applicazione di detto
art. 9 che deve esserle trasmessa dallo Stato membro interessato in base
al n. 3 di detto articolo.
18 La Repubblica di Malta afferma che il ricorso della Commissione deve,
in ogni caso, essere considerato irricevibile in quanto esso mira a far
dichiarare un inadempimento del diritto comunitario a causa
dell’apertura della caccia primaverile per l’anno 2007, poiché essa non
ha ancora inviato a tale istituzione la relazione relativa a detto anno.
A fortiori, ciò varrebbe anche per gli anni successivi.
19 La Commissione controdeduce che il suo ricorso è ricevibile. Precisa
che esso riguarda espressamente l’apertura della caccia primaverile per
gli anni 2004-2007, ma che, per contro, lo stesso non riguarda l’anno
2008 poiché, a seguito dell’emissione della citata ordinanza
Commissione/Malta, la Repubblica di Malta si è astenuta dall’autorizzare
la caccia primaverile alle due specie di uccelli considerate per il
detto anno.
20 La Commissione ammette che si può risolvere la questione se l’art. 9
della direttiva sia stato rispettato solo una volta che detto articolo
sia stato attuato dallo Stato membro interessato. Per contro, la stessa
ritiene che la ricevibilità del suo ricorso non è subordinata al previo
esame delle relazioni annuali che devono esserle trasmesse dagli Stati
membri in forza di detto art. 9, n. 3. Essa sottolinea che, tenuto conto
del suo ruolo di custodia del Trattato, essa è l’unica competente a
decidere dell’opportunità di avviare un procedimento per inadempimento.
Giudizio della Corte
21 Per quanto concerne la prima eccezione di irricevibilità invocata
dalla Repubblica di Malta, relativa all’impossibilità per la Commissione
di chiedere alla Corte di dichiarare un inadempimento generale e
permanente dell’art. 9 della direttiva in quanto ne conseguirebbe una
violazione dell’effetto utile di detto articolo, si deve constatare che
tanto dal parere motivato quanto dalla motivazione del ricorso e del
controricorso della Commissione risulta che quest’ultima chiede alla
Corte non di vietare in generale alla Repubblica di Malta di autorizzare
la pratica della caccia primaverile alla quaglia e alla tortora e quindi
di vietare definitivamente l’applicazione della deroga di cui all’art. 9
della direttiva, ma di dichiarare che, avendo autorizzato una tale
pratica ogni anno e alle stesse condizioni durante gli anni 2004-2007,
detto Stato membro è venuto meno agli obblighi impostigli dalla
direttiva.
22 Quanto alla seconda eccezione d’irricevibilità invocata dalla
Repubblica di Malta, relativa al fatto che la Commissione non potrebbe
chiedere alla Corte di dichiarare un inadempimento per l’apertura della
caccia primaverile per gli anni 2007 e seguenti senza aver preso
conoscenza delle relazioni annuali relative a detti anni, è sufficiente
constatare che l’art. 9, n. 3, della direttiva non mira - e, del resto,
non avrebbe potuto avere legittimamente uno scopo al riguardo - a
subordinare la possibilità per la Commissione di esercitare un ricorso
per inadempimento al fatto che lo Stato membro di cui trattasi fornisca
la relazione annuale che esso prevede. Al contrario, l’art. 9, n. 4,
della direttiva impone alla Commissione di vigilare costantemente
affinché gli effetti dell’attuazione da parte degli Stati membri delle
deroghe consentite all’art. 9, n. 1, della direttiva non siano
incompatibili con quest’ultima, in base alle informazioni di cui la
Commissione dispone e, «in particolare», delle relazioni annuali di cui
al detto art. 9, n. 3.
23 Inoltre, se si subordinasse l’avvio di un procedimento di
dichiarazione di inadempimento da parte della Commissione al previo
invio di una relazione dello Stato membro considerato si recherebbe in
ogni caso pregiudizio al ruolo di custode del Trattato svolto dalla
Commissione, in forza del quale questa è l’unica competente a decidere
dell’opportunità di iniziare tale procedimento e dei motivi per i quali
lo stesso dev’essere intrapreso (v., in particolare, in tal senso,
sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-3609, punto 30).
24 Si devono, di conseguenza, respingere le due eccezioni di
irricevibilità sollevate dalla Repubblica di Malta.
Nel merito
Argomenti delle parti
25 La Commissione deduce che la quaglia e la tortora sono specie che
figurano all’allegato II della direttiva e che gli Stati membri devono
quindi rispettare nei loro confronti gli obblighi enunciati all’art. 7,
n. 4, di quest’ultima. Essa precisa che ciò implica, in particolare, che
la pratica della caccia sia compatibile con l’art. 2 della direttiva e
che la stessa non abbia luogo in un periodo in cui essa avrebbe
conseguenze negative sulla conservazione della popolazione degli uccelli
considerati e, in particolare, durante il periodo del loro ritorno verso
il luogo di nidificazione.
26 La Commissione ritiene che l’apertura della caccia primaverile alla
quaglia e alle tortore a Malta non rispetti tali condizioni. Da un lato,
la caccia a queste due specie durante il loro ritorno verso il luogo di
nidificazione sarebbe vietata dall’art. 7, n. 4, della direttiva e,
dall’altro, non sarebbero soddisfatte le condizioni stabilite nell’art.
9 di detta direttiva per derogare a tale divieto.
27 La Commissione aggiunge che tocca allo Stato membro che intenda
applicare l’art. 9, n. 1, della direttiva provare che sono rispettati i
requisiti di applicazione di detta disposizione (v., in tal senso,
sentenza 12 luglio 2007, causa C-507/04, Commissione/Austria, Racc. pag.
I-5939, punto 198).
28 Dopo aver ricordato che l’art. 9, n. 1, della direttiva consente di
derogare al divieto stabilito dall’art. 7 di quest’ultima di cacciare le
specie migratrici durante il ritorno verso il luogo di nidificazione
soltanto «se non vi sono altre soluzioni soddisfacenti», la Commissione
sostiene che ciò non si verifica nel caso di specie.
29 La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, un
periodo di caccia aperto a titolo derogatorio non può coincidere, senza
necessità alcuna, con i periodi in cui la direttiva mira a istituire una
tutela particolare, e che tale necessità manca, in particolare, se
l’unico scopo della misura fosse quello di prolungare i periodi di
caccia alle specie di uccelli su territori già frequentati da queste
ultime durante il periodo di caccia autorizzato (v., in tal senso,
sentenza 15 dicembre 2005, causa C-344/03, Commissione/Finlandia, Racc.
pag. I-11033, punto 33).
30 Inoltre, poiché gli uccelli cacciati sono presenti, anche se in
minima quantità, in un periodo dell’anno durante il quale la caccia è
autorizzata dalla direttiva, non è soddisfatta la condizione relativa
alla mancanza di altre soluzioni soddisfacenti (v., in tal senso, citate
sentenze Commissione/Finlandia, punti 35, 38 e 42, nonché
Commissione/Austria, punti 203 e 204).
31 Secondo la Commissione le relazioni annuali inviate dalla Repubblica
di Malta per gli anni 2004 e 2005 evidenziano che tanto la tortora
quanto la quaglia erano effettivamente presenti a Malta durante il
periodo di caccia autunnale dei detti anni. In base a tali informazioni
essa ritiene che ciò valesse anche per quanto riguarda gli anni 2006 e
2007.
32 La Commissione precisa che è indifferente il fatto che, in autunno,
gli uccelli sorvolano soltanto una parte del territorio maltese, vale a
dire le Western Cliffs, in quanto tale parte del territorio è
accessibile ai cacciatori. Aggiunge che, nella fattispecie, le regioni
sorvolate sono vicine a quelle frequentate in primavera, che la caccia
può essere praticata quando gli uccelli sono in volo migratorio e che le
possibilità di caccia potrebbero, in autunno, essere migliorate mediante
misure di gestione degli habitat.
33 La Commissione sostiene, peraltro, che lo stato di conservazione
della tortora e della quaglia è sfavorevole e che l’apertura della
caccia primaverile aggraverebbe tale situazione.
34 Tale istituzione sostiene del pari che la Repubblica di Malta non ha
dimostrato che siano state senz’altro rispettate le altre condizioni di
applicazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva, menzionate al detto
art. 9, n. 1, lett. a)-c), e, in particolare, il fatto che le specie
considerate sono state cacciate soltanto in «piccole quantità». A
proposito di quest’ultima condizione, essa sostiene che il numero di
uccelli uccisi dev’essere accostato alla mortalità annuale totale.
35 La Commissione confuta l’argomento dedotto dalla Repubblica di Malta
nel suo controricorso relativo al fatto che essa avrebbe misconosciuto
il legittimo affidamento che avrebbe suscitato durante i negoziati di
adesione di detto Stato membro per quanto riguarda la possibilità per
quest’ultimo di autorizzare la caccia alla quaglia e alla tortora
durante il periodo primaverile, in applicazione dell’art. 9 della
direttiva. Essa sostiene che non ha preso alcun impegno in tal senso nei
confronti di tale Stato membro.
36 La Repubblica di Malta fa valere che la direttiva non mira alla
protezione assoluta delle specie e al divieto totale di qualsiasi
utilizzazione o sfruttamento, ma persegue un obiettivo di conservazione
delle popolazioni avicole ad un livello soddisfacente. Detto Stato
membro si riferisce, in particolare, agli artt. 2, 7 e 9, n. 1, lett.
c), della direttiva, alla Convenzione relativa alla conservazione della
vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19
settembre 1979 e conclusa in nome della Comunità con decisione del
Consiglio 3 dicembre 1981, 82/72/CEE (GU 1982, L 38, pag. 1), nonché
alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna
selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979 e conclusa in nome della
Comunità con decisione del Consiglio 24 giugno 1982, 82/461/CEE (GU L
210, pag. 10).
37 La Repubblica di Malta ritiene che l’apertura della caccia
primaverile alla quaglia e alla tortora sul suo territorio soddisfi le
condizioni stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva.
38 Lo Stato membro di cui trattasi ricorda che nella sua sentenza 16
ottobre 2003, causa C-182/02, Ligue pour la protection des oiseaux e a.
(Racc. pag. I-12105, punto 9), la Corte ha affermato che l’art. 9, n. 1,
della direttiva autorizza la pratica della caccia durante i periodi nei
quali questa in via di principio è vietata. Esso precisa che non vi sono
nella fattispecie «altre soluzioni soddisfacenti» ai sensi di detta
disposizione. In primo luogo, il periodo primaverile non può, per
definizione, essere considerato nel senso che protrae il periodo
autunnale. In secondo luogo, la mancanza di un’altra soluzione
soddisfacente non si riferirebbe alla mancanza di qualsiasi soluzione
sostitutiva, ma alla mancanza di soluzione accettabile e
sufficientemente adeguata rispetto all’obiettivo perseguito, vale a
dire, nella fattispecie, consentire la cattura e uno sfruttamento
ragionevole degli uccelli in piccole quantità, pur mantenendo una
tradizione ben consolidata.
39 Detto Stato membro sostiene che l’apertura, in autunno, della caccia
alle due specie in questione non costituisce una soluzione soddisfacente
tenuto conto del numero di uccelli di passaggio in questo periodo
dell’anno e delle condizioni stesse del loro sorvolo delle isole
considerate, che consentono di catturarne soltanto un numero
trascurabile. Esso si riferisce, a questo proposito, a quanto ha
affermato la Corte nella sentenza Commissione/Finlandia, cit. (punti 35
e 41).
40 La Repubblica di Malta aggiunge che questa situazione è diversa
quindi da quella descritta nella citata sentenza Commissione/Austria, la
quale verteva su condizioni climatiche, e fa valere che, tenuto conto
della sua specifica situazione geografica, delle sue dimensioni, della
sua forte densità di popolazione e delle caratteristiche fisiche delle
sue campagne, le specie di uccelli migratori che possono essere cacciate
sul suo territorio non si riproducono in via di principio su
quest’ultimo. Questo Stato membro rileva che il suo territorio si situa
a 300 chilometri almeno dal tragitto degli uccelli che migrano
attraversando il Mediterraneo e che i flussi migratori delle quaglie e
delle tortore variano a seconda del periodo dell’anno. Così, queste due
specie non migrerebbero in generale passando al di sopra di Malta
durante l’autunno e, qualora lo facessero, sorvolerebbero soltanto una
parte del territorio, per un breve periodo che va dalla fine del mese di
agosto a quella del mese di settembre, a volte senza posarvisi. Per
contro, durante il periodo primaverile, la migrazione di queste due
specie di uccelli sarebbe assai più rilevante e si ripartirebbe su tutte
le isole maltesi.
41 La Repubblica di Malta aggiunge che oltre l’80% dei cacciatori
maltesi caccia soltanto sul proprio terreno e che un divieto totale
della caccia primaverile alle specie di uccelli considerate
comporterebbe in pratica a vietare loro totalmente la caccia a queste
due specie.
42 Questo Stato membro sostiene che il fatto di prevedere, come
suggerisce la Commissione, più rifugi naturali non cambierebbe la
situazione ed osserva che i rifugi già creati coprono il 4,5% delle aree
terrestri delle isole, vale a dire 1 434,2 ettari.
43 La Repubblica di Malta considera del pari che lo stato di
conservazione delle quaglie e delle tortore non è ad un livello
sfavorevole. Fa valere che l’Unione internazionale per la conservazione
della natura (UICN) ha classificato queste specie, nel 2007, nella
cosiddetta categoria di «preoccupazione minore». Afferma che l’apertura
della caccia primaverile sul suo territorio non può avere alcuna
incidenza sullo stato di conservazione in quanto solo piccolissimi
quantitativi sono cacciati, il che la Commissione avrebbe contestato
soltanto nella sua replica. Questo Stato membro aggiunge che non vi è
una prova scientifica che dimostri che, in Europa, le prassi attuali di
caccia avrebbero un’incidenza nefasta sulla popolazione avicola e che
occorrerebbe imputare il declino eventuale di quest’ultima ad altre
cause, quali l’aumento delle superfici agricole.
44 La Repubblica di Malta precisa che l’osservanza delle condizioni
stabilite dall’art. 9 della direttiva dev’essere valutata a livello di
ciascuno Stato membro.
45 Questo Stato membro sostiene che la Commissione ha misconosciuto il
legittimo affidamento che essa aveva suscitato durante i negoziati di
adesione per quanto concerne la sua possibilità di autorizzare la caccia
alla quaglia e alla tortora durante il periodo primaverile in
applicazione di detto art. 9.
Giudizio della Corte
46 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva, le specie elencate
nell’allegato II di questa possono essere oggetto di atti di caccia
nell’ambito della legislazione nazionale. Tuttavia, detto art. 7, n. 4,
prevede in particolare che, quando si tratta di specie migratrici, gli
Stati membri provvedono in particolare a che esse non vengano cacciate
durante il ritorno al luogo di nidificazione.
47 Nella fattispecie, la quaglia e la tortora rientrano nell’ambito
delle disposizioni dell’art. 7, nn. 1 e 4, della direttiva e, di
conseguenza, queste due specie non devono essere cacciate durante il
ritorno al luogo di nidificazione.
48 Tuttavia, nel rispetto delle condizioni enunciate dall’art. 9, n. 1,
della direttiva, gli Stati membri possono derogare agli obblighi loro
imposti dall’art. 7 di questa. Si tratta di un regime derogatorio che
pertanto deve essere interpretato restrittivamente e per la cui
attuazione tocca agli Stati membri provare che sono soddisfatte le
condizioni della sua applicazione (v., in tal senso, sentenza 8 giugno
2006, causa C-60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I-5083, punto 34).
49 Fra le condizioni che devono essere soddisfatte perché gli Stati
membri possano avvalersi di detto regime derogatorio, figura, all’art.
9, n. 1, della direttiva, la mancanza di altre soluzioni soddisfacenti.
50 A questo proposito, la Commissione ha costantemente affermato che
tale condizione non è soddisfatta quando il periodo di caccia aperta a
titolo derogatorio coincida senza necessità alcuna con i periodi durante
i quali la direttiva intende stabilire una protezione particolare. Una
tale necessità manca in particolare se l’unico scopo della misura che
autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i
periodi di caccia a determinate specie di uccelli su territori già
frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti
conformemente all’art. 7 della direttiva (v. sentenze Ligue pour la
protection des oiseaux e a., cit., punto 16, e 9 giugno 2005, causa
C-135/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5261, punto 19).
51 Dalla giurisprudenza risulta che tale necessità manca del pari quando
le specie considerate sono effettivamente presenti in autunno sui
territori per i quali è consentita la caccia primaverile anche se esse
lo sono in quantità notevolmente minori che in primavera, in quanto tali
quantità non sono trascurabili (v., in tal senso, sentenza
Commissione/Finlandia, cit., punti 35 e 43).
52 Nella fattispecie, dal fascicolo e, in particolare, dalle relazioni
annuali inviate dalla Repubblica di Malta alla Commissione in
applicazione dell’art. 9, n. 3, della direttiva, risulta che la tortora
e la quaglia sono presenti in talune aree del territorio di detto Stato
membro durante il periodo di caccia autunnale.
53 Peraltro, anche se, come afferma detto Stato membro, le aree
frequentate dalle due specie in esame durante il periodo di caccia
autunnale sono più limitate di quelle frequentate dalle dette due specie
durante la migrazione primaverile, esse sono poco lontane da queste
ultime e, soprattutto, non risulta dal fascicolo che le aree frequentate
dalle dette specie durante il periodo di caccia autunnale non siano più
facilmente accessibili ai cacciatori in detto periodo.
54 Di conseguenza, le due specie di cui trattasi sono effettivamente
presenti in autunno sui territori per i quali è autorizzata la caccia
primaverile.
55 Tuttavia tale unica considerazione non è sufficiente a che sia
considerato che vi sono «altre soluzioni soddisfacenti» ai sensi
dell’art. 9, n. 1, della direttiva.
56 Infatti, il legislatore comunitario, utilizzando l’espressione «altre
soluzioni soddisfacenti», non ha inteso escludere l’uso della deroga di
cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva qualora vi sia una
qualsiasi possibilità di cacciare durante i periodi di apertura
autorizzati in forza dell’art. 7 della direttiva, ma ha inteso
consentire che si deroghi a tale disposizione, nella sola misura
necessaria, qualora le possibilità di caccia offerte durante detti
periodi, nella fattispecie in autunno, siano così limitate che viene
meno l’equilibro perseguito dalla direttiva fra la protezione delle
specie e talune attività di tempo libero.
57 Risulta, tuttavia, dal disposto dell’art. 9 della direttiva, che fa
riferimento al controllo rigoroso di detta deroga e al carattere
selettivo delle catture, come del resto dal principio generale di
proporzionalità, che la deroga di cui uno Stato membro intende avvalersi
dev’essere proporzionata alle necessità che la giustificano.
58 Ne consegue che la constatazione della mancanza di altre soluzioni
soddisfacenti, vale a dire, come nella fattispecie, dell’insufficienza
delle possibilità di caccia in autunno, lungi dal consentire senza
limiti la possibilità di autorizzare la caccia in primavera, consente
tale apertura solo nella stretta misura in cui è necessaria e qualora
gli altri obiettivi perseguiti dalla direttiva non siano minacciati.
59 La Corte ha così affermato che possono essere concesse deroghe ai
sensi dell’art. 9 della direttiva unicamente se sussista la garanzia che
la popolazione delle specie interessate è mantenuta ad un livello
soddisfacente e che, in caso contrario, i prelievi di uccelli non
possono in ogni caso essere considerati misurati e, pertanto,
ammissibili ai sensi dell’undicesimo ‘considerando’ della direttiva
(sentenza WWF Italia e a., cit., punto 32).
60 Nella fattispecie dal fascicolo presentato alla Corte e, in
particolare, dalle relazioni annuali inviate dalla Repubblica di Malta
alla Commissione, nonché dalle discussioni a cui ha dato luogo l’udienza
risulta che, durante gli anni in questione, i cacciatori potevano
catturare durante il periodo di caccia autunnale soltanto una quantità
trascurabile di uccelli.
61 Non è peraltro contestato dalla Commissione che, durante detto
periodo, soltanto una parte limitata del territorio di detto Stato
membro è frequentato dalle due specie di uccelli di cui trattasi e che
la loro migrazione avviene principalmente alla fine del mese di agosto e
durante il mese di settembre.
62 Infine, non risulta dal fascicolo che la popolazione di queste due
specie di uccelli cacciate si situi al di sotto di un livello
soddisfacente. Risulta in particolare dall’elenco rosso delle specie
minacciate stabilito dall’UICN che le specie di cui trattasi figurano
nella cosiddetta categoria di «preoccupazione minore».
63 Tenuto conto di dette circostanze molto particolari, la caccia alla
quaglia e alla tortora durante il periodo di caccia autunnale non può
essere considerata nel senso che essa costituisce a Malta un’altra
soluzione soddisfacente, tanto che la condizione relativa alla mancanza
di tale soluzione, stabilita dall’art. 9, n. 1, della direttiva
dovrebbe, in via di principio, essere considerata soddisfatta.
64 Ci si deve tuttavia chiedere se le condizioni nelle quali la
Repubblica di Malta ha autorizzato la caccia alle due specie di cui
trattasi in primavera rispondano all’obbligo di proporzionalità
ricordato supra al punto 58 nonché alle altre condizioni stabilite
all’art. 9, n. 1, della direttiva.
65 Il prolungamento del periodo di caccia a queste due specie migratrici
mediante l’autorizzazione di cacciare durante due mesi circa nel periodo
primaverile, durante il quale le due specie cacciate ritornano al loro
luogo di nidificazione, e che comporta una mortalità tre volte
superiore, con circa 15 000 uccelli uccisi, per la quaglia, e otto volte
superiore, con circa 32 000 uccelli uccisi, per la tortora, a quella
risultante dalla pratica della caccia durante il periodo autunnale, non
costituisce una soluzione adeguata e rigorosamente proporzionata
all’obiettivo di conservazione delle specie perseguito dalla direttiva.
66 In tali circostanze, quand’anche le due specie di cui trattasi siano
presenti in autunno soltanto in quantità trascurabili per un periodo
assai limitato e poiché ogni atto di caccia non è impossibile in
autunno, autorizzando l’apertura della caccia primaverile alla quaglia e
alla tortora durante varie settimane ogni anno, dal 2004 al 2007, la
Repubblica di Malta non ha rispettato le condizioni della deroga di cui
all’art. 9, n. 1, della direttiva, interpretate alla luce del principio
di proporzionalità ed è quindi venuta meno agli obblighi stabiliti da
quest’ultima.
67 Infine, la Repubblica di Malta deduce il principio della tutela del
legittimo affidamento in quanto le era stato assicurato, durante i
negoziati precedenti la sua adesione all’Unione europea, che essa
avrebbe potuto continuare a autorizzare la caccia alla tortora e alla
quaglia nelle condizioni esistenti prima di essa. Tuttavia, oltre al
fatto che tale circostanza non risulta dal fascicolo, questa è in ogni
caso priva di nesso con la valutazione dell’osservanza della condizione
relativa alla mancanza di un’altra soluzione soddisfacente ai sensi
dell’art. 9, n. 1, della direttiva e, di conseguenza, non è tale da
incidere sulla constatazione, figurante al punto precedente della
presente sentenza, della sua violazione.
68 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre dichiarare che,
avendo autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix
coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo
primaverile degli anni 2004-2007 senza rispettare le condizioni
stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva, la Repubblica di Malta è
venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva.
Sulle spese
69 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Avendo
la Commissione concluso per la condanna della Repubblica di Malta ed
essendo questa risultata soccombente, la stessa dev’essere condannata
alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Avendo autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix
coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo di
migrazione primaverile degli anni 2004-2007, senza rispettare le
condizioni stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2
aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, come modificata, per gli anni 2004-2006, dal regolamento (CE)
del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, e, per l’anno 2007, dalla
direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, la Repubblica di
Malta è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva.
2) La Repubblica di Malta è condannata alle spese.
Firme
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