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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 19/03/2009, causa C-77/08
AGRICOLTURA - Restituzione all'esportazione - Restituzione differenziata
- Momento di presentazione della domanda - Dichiarazione di esportazione -
Assenza di prova dell'espletamento delle formalità di immissione in consumo
nel paese di destinazione - Sanzioni. L'art. 11, n. 1, del regolamento
(CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni
di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i
prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18
marzo 1997, n. 495, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una
restituzione differenziata, la parte differenziata della restituzione è
richiesta non all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 47,
n. 1, del regolamento n. 3665/87, ovvero all'atto della presentazione della
pratica relativa al versamento della restituzione di cui all'art. 47, n. 2,
del citato regolamento, bensì al momento della presentazione del documento
di cui all'art. 3, n. 5, del regolamento stesso. L'inclusione in tale
documento di informazioni idonee a condurre ad una restituzione superiore
alla restituzione applicabile e che si rivelano erronee comporta di
conseguenza, fatti salvi i casi previsti al terzo e al settimo comma
dell'art. 11, n. 1, dello stesso regolamento, l'applicazione della sanzione
prevista dal primo e dal secondo comma di tale art. 11, n. 1. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 19/03/2009, causa C-77/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
19 marzo 2009 (*)
«Restituzione all'esportazione - Restituzione differenziata - Momento
di presentazione della domanda - Dichiarazione di esportazione - Assenza
di prova dell'espletamento delle formalità di immissione in consumo nel
paese di destinazione - Sanzioni»
Nel procedimento C-77/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Finanzsenat,
Außenstelle Graz (Austria), con decisione 4 febbraio 2008, pervenuta in
cancelleria il 15 febbraio 2008, nella causa
Dachsberger & Söhne GmbH
contro
Zollamt Salzburg, Erstattungen,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai
sigg. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 22
gennaio 2009,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Dachsberger & Söhne GmbH, dall'avv. O. Wenzlaff, Rechtsanwalt;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di
agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Vollkommer
e dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agenti,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'art. 11, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della
Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di
applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i
prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento
(CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57).
2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che
oppone la Dachsberger & Söhne GmbH, società di diritto austriaco, allo
Zollamt Salzburg, Erstattungen (ufficio doganale di Salisburgo,
restituzioni), avente ad oggetto l'esportazione di carne suina al di
fuori della Comunità europea.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Occorre preliminarmente rilevare che, poiché la controversia nella
causa principale riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione
in ragione dell'esportazione di carne suina al di fuori della Comunità
che è stata oggetto di una dichiarazione intervenuta nel mese di gennaio
1999, la domanda di decisione pregiudiziale deve essere esaminata con
riferimento al regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento
della Commissione 18 marzo 1997, n. 495 (GU L 77, pag. 12; in prosieguo:
il «regolamento n. 3665/87»).
4 L'art. 3 del regolamento n. 3665/87 così dispone:
«1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio
doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato
che verrà richiesta una restituzione.
2. La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione determina:
a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è
stata fissata in anticipo;
b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari
se la restituzione è stata fissata in anticipo.
3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione di esportazione
qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale
accettazione.
4. Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità,
la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
5. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di
una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo
della restituzione, in particolare:
a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per
le restituzioni;
b) la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa
nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la
restituzione;
(...)
6. Al momento dell'accettazione o dell'intervento dell'atto i prodotti
sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il
territorio doganale della Comunità».
5 L'art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 verte sul recupero degli
importi indebitamente pagati delle restituzioni all'esportazione e sulle
sanzioni. Il primo, secondo, terzo e settimo comma del detto n. 1 sono
così formulati:
«1. Qualora si constati che, per ottenere una restituzione
all'esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a
quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all'effettiva
esportazione ridotta di un importo pari:
a) alla metà della differenza tra la restituzione richiesta e la
restituzione relativa all'effettiva esportazione;
b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la
restituzione dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente
false informazioni.
Si considera restituzione richiesta l'importo calcolato in funzione
delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 25,
paragrafo 2. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della
destinazione, la parte differenziata della restituzione richiesta si
calcola in base ai dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti
a norma dell'articolo 47.
La sanzione di cui al primo comma, lettera a), non si applica:
a) in caso di forza maggiore;
b) nei casi eccezionali in cui l'esportatore, dopo aver constatato di
aver chiesto una restituzione eccessiva, ne informi immediatamente e per
iscritto, di propria iniziativa, le competenti autorità, salvo che
queste ultime gli abbiano comunicato l'intenzione di esaminare la sua
domanda o che egli sia venuto a conoscenza di tale intenzione in altro
modo o che dette autorità abbiano già accertato l'inesattezza della
restituzione richiesta;
c) in caso di errori manifesti circa la restituzione richiesta,
accertati dalla competente autorità;
d) qualora la restituzione richiesta sia conforme al regolamento (CE) n.
1222/94 della Commissione, in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, e
sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel
corso di un dato periodo;
e) in caso di aggiustamento del peso e purché la differenza di peso sia
dovuta ad un diverso metodo di pesatura.
(...)
Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore
alla restituzione dovuta a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2,
dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'articolo 33, paragrafo 2 e/o
dell'articolo 48».
6 L'art. 16 del regolamento n. 3665/87, contenuto nella sezione 2 del
suo titolo 2, denominata «Restituzione differenziata», prevede, al suo
n. 1, che quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la
destinazione, il versamento della restituzione è subordinato alle
condizioni supplementari definite agli artt. 17 e 18 di tale
regolamento, che sono contenuti nella medesima sezione.
7 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3665/87, il prodotto
deve, di norma, essere stato importato come tale nel paese terzo o in
uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro dodici
mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione. Ai
sensi del n. 3 dello stesso articolo, il prodotto si considera importato
quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in
consumo nel paese terzo.
8 L'art. 18, n. 1, del citato regolamento elenca i documenti ammessi
come prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in
consumo in un paese terzo.
9 L'art. 20, n. 1, del regolamento n. 3665/87 prevede una deroga
all'art. 16 di quest'ultimo, secondo cui non appena sia comprovato che
il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità viene
versata una parte della restituzione.
10 Ai sensi dell'art. 20, n. 2, di detto regolamento tale parte è pari
all'importo della restituzione che l'esportatore riceve nel caso in cui
il suo prodotto raggiunga la destinazione per la quale sia stato fissato
il tasso di restituzione più basso; la mancata fissazione del tasso si
considera come fissazione del tasso più basso.
11 L'art. 20, n. 3, di questo stesso regolamento dispone:
«Nel caso in cui la destinazione alla casella 7 del titolo rilasciato
con fissazione anticipata della restituzione non sia stata rispettata:
a) se il tasso della restituzione per la destinazione reale è pari o
superiore a quello previsto per la destinazione indicata alla casella 7,
si applica il tasso di restituzione per la destinazione indicata alla
casella 7;
b) se il tasso della restituzione per la destinazione reale è inferiore
a quello previsto per la destinazione indicata alla casella 7, la
restituzione da versare corrisponde all'importo:
- risultante dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione
reale,
- ridotto, salvo casi di forza maggiore, del 20% della differenza tra la
restituzione risultante dalla destinazione indicata alla casella 7 e la
restituzione applicabile per la destinazione reale.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, i tassi di restituzione da
prendere in considerazione sono quelli vigente il giorno della
presentazione della domanda di titolo.
Qualora le disposizioni di cui al primo e secondo comma e quelle
dell'articolo 11 siano applicate ad una stessa operazione
d'esportazione, dall'importo risultante dal primo comma viene detratta
la sanzione di cui all'articolo 11».
12 Il titolo 4 del regolamento n. 3665/87, denominato «Procedura di
versamento della restituzione», contiene un art. 47, così formulato:
«1. La restituzione viene versata, su richiesta specifica
dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è
stata accettata la dichiarazione di esportazione.
La domanda di restituzione è presentata:
a) per iscritto: a tal fine, gli Stati membri possono prevedere un
modulo speciale;
b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità
stabilite dalle autorità competenti e previo riconoscimento da parte
della Commissione.
(...)
2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo
della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro
dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di
esportazione.
(...)».
La normativa nazionale
13 Dal 1° aprile 1998 la normativa austriaca prevede che le informazioni
corrispondenti alla domanda di restituzione di cui all'art. 47, n. 1,
del regolamento n. 3665/87 possono essere contenute direttamente nella
dichiarazione di esportazione.
Fatti e questioni pregiudiziali
14 In data 18 gennaio 1999 la ricorrente nella causa principale
dichiarava l'esportazione al di fuori della Comunità, indicando la
Russia come paese di destinazione, di carne di suino domestico,
presentata in forma di carcasse o mezzane congelate, recante la
posizione tariffaria 0203 21 10 9000, chiedendo, contestualmente alla
dichiarazione di esportazione, il versamento di restituzioni
all'esportazione.
15 Il certificato di esportazione contenente la fissazione anticipata
della restituzione, presentato in occasione dello sdoganamento
all'esportazione della carne di cui trattasi, indica il 14 gennaio 1999
come data di validità della restituzione fissata anticipatamente. In
conformità al regolamento (CE) della Commissione 8 dicembre 1998, n.
2634, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne
suina (GU L 333, pag. 24), erano applicabili a tale data, con
riferimento alla posizione tariffaria di cui trattasi nella causa
principale, tassi di restituzione variabili secondo la destinazione,
pari a ECU 20 per un peso netto di 100 kg, per la Repubblica di
Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica d'Estonia, la Repubblica di
Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la
Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia nonché la
Repubblica slovacca, pari a ECU 70 per un peso netto di 100 kg, per la
Federazione russa e di ECU 40 per un peso netto di 100 kg per le altre
destinazioni.
16 Il 18 febbraio 1999 venivano presentati allo Zollamt Salzburg,
Erstattungen, l'ente pagatore austriaco, un certificato di sdoganamento
russo e la copia di una lettera di vettura. Quest'ultimo ente concedeva,
con decisione 15 marzo 1999, la restituzione all'esportazione richiesta.
17 Tuttavia, dopo aver constatato che il certificato di sdoganamento
prodotto per dimostrare l'espletamento delle formalità doganali di
immissione in consumo in Russia non era autentico, con decisione 14
febbraio 2002 lo Zollamt Salzburg, Erstattungen ha preteso il rimborso
della parte differenziata della restituzione all'esportazione concessa,
infliggendo inoltre una sanzione alla ricorrente nella causa principale,
in applicazione dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del
regolamento n. 3665/87. Poiché era stato dimostrato che il prodotto in
questione aveva lasciato il territorio doganale comunitario, la
restituzione era stata infatti legittimamente concessa solo fino a
concorrenza dell'importo della restituzione di base.
18 A seguito del rigetto del suo ricorso amministrativo avverso tale
decisione, la ricorrente nella causa principale ha proposto ricorso
contenzioso in data 27 febbraio 2006, sul quale è chiamato a
pronunciarsi l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz.
19 Dinanzi al giudice del rinvio la ricorrente nella causa principale ha
contestato la proporzionalità della sanzione inflittale. A tal
proposito, tale giudice rileva che la Corte, nella sua sentenza 11
luglio 2002, causa C-210/00, Käserei Champignon Hofmeister (Racc. pag.
I-6453), ha confermato la compatibilità con il principio di
proporzionalità del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 11, n. 1,
primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87. Il giudice del rinvio
ritiene tuttavia che permangano dubbi quanto alla liceità della sanzione
inflitta e si chiede quale sia la data da prendere in considerazione, in
caso di restituzione differenziata, per stabilire la restituzione
richiesta ai sensi dell'art. 11, n. 1, secondo comma, del regolamento n.
3665/87.
20 In tali circostanze l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz, ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento
[n. 3665/87], ai sensi del quale “la parte differenziata della
restituzione richiesta si calcola in base ai dati relativi a quantità,
peso e destinazione forniti a norma dell'articolo 47”, debba essere
interpretato nel senso che con l'espressione “dati relativi a quantità,
peso e destinazione forniti a norma dell'articolo 47” si rinvia ai dati
contenuti nella specifica domanda di cui all'art. 47, n. 1, cosicché la
parte differenziata della restituzione viene richiesta solo al momento
della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 47, n. 1.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la
disposizione citata debba essere interpretata nel senso che, nel caso in
cui la domanda di pagamento ai sensi dell'art. 47, n. 1, del regolamento
[n. 3665/87] sia da presentarsi già nel “documento utilizzato all'atto
dell'esportazione per beneficiare di una restituzione” (nella
fattispecie: la dichiarazione di esportazione), il calcolo della
restituzione richiesta deve effettuarsi, in relazione alla parte
differenziata, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di
esportazione, cosicché anche la parte differenziata della restituzione
viene richiesta mediante la dichiarazione di esportazione.
3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la disposizione
citata debba essere interpretata nel senso che il calcolo della
restituzione richiesta dev'essere effettuato, in relazione alla parte
differenziata, sulla base dei documenti da presentarsi ai sensi
dell'art. 47 del regolamento [n. 3665/87], cosicché la parte
differenziata della restituzione viene richiesta solo al momento della
presentazione della “pratica relativa al versamento” ai sensi dell'art.
47, n. 2, del regolamento [n. 3665/87].
4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se la
disposizione citata debba essere interpretata nel senso che per la
richiesta della parte differenziata della restituzione è sufficiente la
presentazione della pratica di cui all'art. 47, n. 2, del regolamento
[n. 3665/87], ancorché tale pratica non sia corretta, con la conseguenza
giuridica che anche in relazione alla parte differenziata della
restituzione deve applicarsi la disciplina sanzionatoria dell'art. 11
del regolamento [n. 3665/87]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla terza questione
21 Con la sua prima e terza questione, che devono essere esaminate
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il rinvio
effettuato dall'art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del
regolamento n. 3665/87, secondo cui «la parte differenziata della
restituzione richiesta si calcola in base ai dati relativi a quantità,
peso e destinazione forniti a norma dell'articolo 47», debba essere
interpretato nel senso che, in caso di restituzione differenziata, la
parte differenziata della restituzione è richiesta all'atto della
presentazione della domanda di cui all'art. 47, n. 1, del regolamento n.
3665/87 ovvero all'atto della presentazione della pratica relativa al
versamento della restituzione prevista dall'art. 47, n. 2, di tale
regolamento.
22 Occorre rammentare preliminarmente quali siano le modalità di
pagamento di una restituzione all'esportazione, come disciplinate dal
regolamento n. 3665/87.
23 Anzitutto, l'esportatore deve presentare il documento di cui all'art.
3, n. 5, del regolamento n. 3665/87, con cui manifesta la propria
volontà di procedere all'esportazione di prodotti agricoli beneficiando
di una restituzione.
24 In proposito la Corte ha dichiarato che le informazioni cui si
riferisce l'art. 3 del regolamento n. 3665/87 non servono unicamente al
calcolo matematico dell'importo esatto della restituzione, ma
innanzitutto ad accertare l'esistenza o meno del diritto a tale
restituzione e a far scattare il sistema di verifica della domanda di
restituzione che può comportare l'applicazione di una sanzione,
conformemente all'art. 11, n. 1, del medesimo regolamento (v., in tal
senso, sentenze 14 aprile 2005, causa C-385/03, Käserei Champignon
Hofmeister, Racc. pag. I-2997, punti 22, 29 e 36; 1° dicembre 2005,
causa C-309/04, Fleisch-Winter, Racc. pag. I-10349, punto 41, nonché,
per analogia, 27 aprile 2006, causa C-27/05, Elfering Export, Racc. pag.
I-3681, punti 25 e 27).
25 In secondo luogo, ai sensi dell'art. 47, n. 1, del regolamento n.
3665/87, l'esportatore deve presentare una domanda di pagamento con cui
informa esplicitamente le autorità doganali che egli richiede il
versamento della restituzione.
26 A tal proposito, la Corte ha già stabilito che detta domanda di
pagamento è un documento di ordine tecnico e procedurale che
l'esportatore è tenuto a produrre per ottenere il versamento della
restituzione. Tale domanda non costituisce, per quanto sia un
presupposto per il pagamento della restituzione, il fondamento normativo
del diritto di tale pagamento (v., in tal senso, citate sentenze 14
aprile 2005, Käserei Champignon Hofmeister, punti 26 e 27, nonché
Fleisch-Winter, punto 40).
27 Alla luce di quanto sopra, la Corte ha stabilito che, nell'ambito di
una restituzione non differenziata, l'importo della restituzione
richiesta ai sensi dell'art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del
regolamento n. 3665/87 è calcolato unicamente in base al documento di
cui all'art. 3, n. 5, del detto regolamento, e cioè la dichiarazione di
esportazione o qualsiasi altro documento utilizzato nel corso
dell'esportazione (v., in tal senso, sentenza 14 aprile 2005, Käserei
Champignon Hofmeister, cit., punti 22 e 23). Eventuali informazioni
erronee contenute in tale documento e idonee a condurre ad una
restituzione superiore alla restituzione applicabile comportano
l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 11, n. 1, primo e
secondo comma, del regolamento n. 3665/87 (v., in tal senso, sentenza 14
aprile 2005, Käserei Champignon Hofmeister, cit., punto 36 e
dispositivo).
28 In merito ad una restituzione differenziata, l'art. 20, nn. 1 e 2,
del regolamento n. 3665/87 prevede il pagamento della restituzione di
base, calcolata secondo il tasso di restituzione più basso applicabile
il giorno dell'esportazione, non appena l'esportatore abbia fornito la
prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
Il versamento della parte differenziata della restituzione è, dal canto
suo, subordinato alle condizioni supplementari definite agli artt. 17 e
18 di tale regolamento. L'esportatore deve infatti dimostrare, entro
dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, che il
prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per
i quali è prevista la restituzione, fornendo le prove dell'espletamento
delle formalità doganali di immissione in consumo in tale paese.
29 Si deve quindi verificare se, nel caso di una restituzione
differenziata, il rinvio di cui all'art. 11, n. 1, secondo comma,
seconda frase, del regolamento n. 3665/87 alle informazioni fornite in
applicazione dell'art. 47 di tale regolamento significhi che la parte
differenziata della restituzione è richiesta non al momento della
presentazione del documento di cui all'art. 3, n. 5, del regolamento n.
3665/87, bensì al momento della presentazione della domanda di
restituzione ovvero della pratica relativa al versamento della
restituzione prevista dall'art. 47 del regolamento n. 3665/87.
30 Si deve rilevare che la distinzione funzionale tra gli artt. 3 e 47
del regolamento n. 3665/87, come rammentata ai punti 23-27 della
presente sentenza, non dipende dal carattere differenziato o non
differenziato della restituzione.
31 Emerge infatti dall'art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 che il
documento ivi indicato deve recare, a prescindere dalla sua
denominazione, «tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della
restituzione», tra cui, «in particolare», quelli riguardanti in primo
luogo la designazione dei prodotti in questione secondo la nomenclatura
utilizzata per le restituzioni, in secondo luogo, la massa netta o la
quantità dei prodotti e, in terzo luogo, qualora risulti necessario per
il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa. La
Corte ha già stabilito che i dati menzionati al citato n. 5
costituiscono un elenco non tassativo (citate sentenze Fleisch-Winter,
punto 29, e Elfering Export, punto 25). Infatti, il termine «in
particolare» significa che il legislatore comunitario indica
esplicitamente solo alcuni di questi dati. Il contenuto dell'espressione
«tutti i dati» deve quindi comprendere tutte le informazioni relative
alle condizioni di concessione della restituzione all'esportazione [v.,
con riferimento all'art. 5, n. 4, lett. a), del regolamento (CE) della
Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di
applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i
prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), che ha sostituito il regolamento
n. 3665/87, sentenza Elfering Export, cit., punto 26].
32 Così, l'art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 ha ad oggetto tutti
i dati che valgono a dimostrare l'eventuale esistenza di un diritto al
beneficio della restituzione, ivi inclusa la parte differenziata di
quest'ultima. Nel caso di una restituzione differenziata, tali dati
comprendono l'indicazione del paese terzo o dei paesi terzi per cui è
prevista la restituzione.
33 L'art. 47 di tale regolamento prevede, dal canto suo, unicamente le
formalità amministrative che l'esportatore deve assolvere per ottenere
il pagamento della restituzione.
34 Il rinvio di cui all'art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del
regolamento n. 3665/87, alle informazioni fornite in applicazione
dell'art. 47 di tale regolamento non ha lo scopo né l'effetto di
modificare la funzione limitata e puramente procedurale da attribuirsi,
in base a tale regolamento, alla domanda di pagamento di cui all'art.
47, n. 1, del regolamento stesso e alla pratica relativa al versamento
della restituzione prevista dall'art. 47, n. 2, di questo regolamento.
35 Tale rinvio consente unicamente di tener conto, nel caso di una
restituzione differenziata, delle eventuali variazioni di quantità, di
peso e/o di destinazione dei prodotti intervenute nel corso di
un'operazione di esportazione dopo l'accettazione della dichiarazione di
esportazione. Tali variazioni devono infatti essere prese in
considerazione per stabilire se si debba infliggere una sanzione
all'esportatore ed, eventualmente, per calcolare l'importo della
sanzione stessa.
36 L'art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 prevede l'applicazione di
una sanzione ad un operatore economico che, intenzionalmente o meno,
chieda una restituzione all'esportazione superiore a quella applicabile
all'esportazione effettivamente realizzata.
37 Qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la
destinazione, le autorità competenti devono verificare che i prodotti in
questione siano stati effettivamente importati nel paese terzo o in uno
dei paesi terzi per i quali era prevista la restituzione. Esse possono
basarsi in tal senso sulla pratica relativa al versamento della
restituzione e, più precisamente, sulle prove dell'espletamento delle
formalità doganali di immissione in consumo. Tale pratica consente
quindi alle autorità competenti di stabilire l'importo della
restituzione applicabile all'esportazione effettivamente realizzata.
38 Anche se, per motivi pratici, come avviene nella causa principale, la
dichiarazione di esportazione e la domanda di pagamento possono essere
riunite, si deve ritenere che la restituzione differenziata, ivi
compresa la parte differenziata, è «chiesta», ai sensi dell'art. 11, n.
1, del regolamento n. 3665/87, al momento della presentazione del
documento di cui all'art. 3, n. 5, del regolamento stesso.
39 Tale interpretazione dell'art. 11, n. 1, secondo comma, del
regolamento n. 3665/87 è inoltre conforme al sistema di verifica delle
domande di restituzione e sanzionatorio posto in essere da tale
regolamento.
40 Un'interpretazione contraria implicherebbe la possibilità di
formulare validamente, in sede di presentazione della domanda di
pagamento o della pratica relativa al versamento della restituzione, una
domanda di restituzione per prodotti già esportati e eventualmente già
controllati.
41 Una siffatta possibilità priverebbe di qualsiasi effetto utile non
solo l'art. 3 del regolamento n. 3665/87, ma altresì il processo di
verifica delle domande di restituzione. Orbene, il controllo fisico dei
prodotti per i quali sono state richieste restituzioni costituisce uno
strumento importante per combattere le irregolarità e le frodi nel
settore delle restituzioni all'importazione. Di conseguenza, per
assicurarsi che lo scopo delle verifiche sia pienamente garantito, è
imperativo che i controlli si svolgano dopo che l'esportatore ha
presentato una domanda di restituzione vincolante (v., in tal senso,
sentenza 14 aprile 2005, Käserei Champignon Hofmeister, cit., punti 27 e
28).
42 Inoltre, se la restituzione, ivi inclusa la parte differenziata,
potesse essere richiesta entro dodici mesi dalla data di accettazione
della dichiarazione di esportazione, l'esportatore potrebbe, anche dopo
l'esportazione, adattare la propria domanda di restituzione a propria
convenienza o secondo il risultato di un eventuale controllo,
sottraendosi in tal modo a qualsiasi sanzione. L'effetto dissuasivo
delle sanzioni previste dall'art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87
sarebbe in tal caso, in gran parte, vanificato.
43 È vero che ai sensi dell'art. 11, n. 1, settimo comma, del
regolamento n. 3665/87 le sanzioni ivi previste non si applicano se la
restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma
dell'art. 20, n. 3, del regolamento stesso. Quest'ultima disposizione
prevede al suo primo comma, lett. b), che nel caso in cui la
destinazione indicata nel certificato di esportazione con fissazione
anticipata della restituzione non sia stata rispettata e se il tasso
della restituzione per la destinazione reale è inferiore a quello
previsto per la destinazione indicata in tale certificato, la
restituzione da versare corrisponde all'importo risultante
dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione reale, ridotto,
salvo casi di forza maggiore, del 20% della differenza tra la
restituzione risultante dalla destinazione indicata in tale certificato
e la restituzione applicabile per la destinazione reale.
44 Tuttavia, come rilevato dalla Commissione, il regolamento n. 3665/87
non contiene alcuna disposizione specifica che disciplini una
situazione, quale quella di cui alla causa principale, in cui
l'esportatore abbia dimostrato che i prodotti sono stati esportati fuori
dal territorio doganale comunitario ma non abbia fornito la prova che
questi ultimi sono stati immessi in consumo nel paese terzo o in uno dei
paesi terzi per cui è prevista una restituzione. In una situazione di
tal genere, infatti, in assenza di prove riguardanti la «destinazione
reale» dei prodotti in questione, l'art. 20, n. 3, di tale regolamento
non è applicabile. Dal momento che in simili circostanze deve ritenersi
che l'esportatore abbia chiesto una restituzione superiore a quella
applicabile, è inevitabile l'applicazione della sanzione prevista
dall'art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87, salvo non
ricorra una delle condizioni di esenzione tassativamente previste al
terzo e al settimo comma di questo stesso n. 1.
45 Alla luce di quanto precede, la prima e la terza questione devono
essere risolte affermando che l'art. 11, n. 1, del regolamento n.
3665/87 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una
restituzione differenziata, la parte differenziata della restituzione è
richiesta non all'atto della presentazione della domanda di cui all'art.
47, n. 1, del regolamento n. 3665/87, ovvero all'atto della
presentazione della pratica relativa al versamento della restituzione
prevista dall'art. 47, n. 2, del citato regolamento, bensì al momento
della presentazione del documento di cui all'art. 3, n. 5, del
regolamento stesso. L'inclusione in tale documento di informazioni
idonee a condurre ad una restituzione superiore alla restituzione
applicabile e che si rivelano erronee comporta di conseguenza, fatti
salvi i casi previsti al terzo e al settimo comma dell'art. 11, n. 1,
dello stesso regolamento, l'applicazione della sanzione prevista dal
primo e dal secondo comma di tale art. 11, n. 1.
46 Alla luce della soluzione fornita alla prima e alla terza questione,
non è necessario risolvere la seconda e la quarta questione del giudice
del rinvio.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre
1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495, deve
essere interpretato nel senso che, nel caso di una restituzione
differenziata, la parte differenziata della restituzione è richiesta non
all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 47, n. 1, del
regolamento n. 3665/87, ovvero all'atto della presentazione della
pratica relativa al versamento della restituzione di cui all'art. 47, n.
2, del citato regolamento, bensì al momento della presentazione del
documento di cui all'art. 3, n. 5, del regolamento stesso. L'inclusione
in tale documento di informazioni idonee a condurre ad una restituzione
superiore alla restituzione applicabile e che si rivelano erronee
comporta di conseguenza, fatti salvi i casi previsti al terzo e al
settimo comma dell'art. 11, n. 1, dello stesso regolamento,
l'applicazione della sanzione prevista dal primo e dal secondo comma di
tale art. 11, n. 1.
Firme
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