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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 18/06/2009, Sentenza C-88/08
DIRITTO DEL LAVORO - Artt. 1, 2 e 6 Direttiva 2000/78/CE - Parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro -
Discriminazione basata sull’età - Determinazione della remunerazione dei
dipendenti a contratto statali - Esclusione dell’esperienza professionale
acquisita anteriormente al compimento dei diciotto anni. Gli artt. 1, 2
e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, vanno interpretati nel senso che
ostano ad una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire la
formazione generale rispetto alla formazione professionale e di promuovere
l’inserimento dei giovani apprendisti sul mercato del lavoro, esclude che
siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al
compimento del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello
scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico
impiego di uno Stato membro. Pres. Rosas, Rel. Rosas, David Hütter c.
Technische Universität Graz. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 18/06/2009,
Sentenza C-88/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 giugno 2009 (*)
«Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione basata sull’età
- Determinazione della remunerazione dei dipendenti a contratto statali
- Esclusione dell’esperienza professionale acquisita anteriormente al
compimento dei diciotto anni»
Nel procedimento C-88/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria),
con decisione 7 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio
2008, nella causa
David Hütter
contro
Technische Universität Graz,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh,
J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. David Hütter, dagli avv.ti T. Stampfer e C. Orgler,
Rechtsanwälte,
- per la Technische Universität Graz, dalla sig.ra M. Gewolf-Vukovich,
Mitglied der Finanz Prokuratur,
- per il governo danese, dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di
agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Enegren e dalla
sig.ra B. Kotschy, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Hütter e la Technische Universität Graz (in prosieguo: la «TUG»)
con riguardo all’inquadramento del medesimo, all’atto della sua
assunzione, negli scatti della carriera di dipendente a contratto del
pubblico impiego.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/78 così recita:
«Il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento
essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli
orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità
nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di
trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e
richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo
la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le
disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da
obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e
formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere
vietate».
4 A termini del suo art. 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un
quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze
sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al
fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità
di trattamento».
5 L’art. 2 della direttiva 2000/78, rubricato «Nozione di
discriminazione», prevede quanto segue:
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di
trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o
indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi
dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in
una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una
posizione di particolare svantaggio le persone che professano una
determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici
di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una
particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente
giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo
conseguimento siano appropriati e necessari; o che
ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore
di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la
presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad
adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo
5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale
criterio o tale prassi.
(…)».
6 L’art. 3 della direttiva 2000/78, rubricato «Campo d’applicazione»,
prevede, al suo n. 1:
«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva,
si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore
privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia
dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni
di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli
della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
(…)
c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni
di licenziamento e la retribuzione;
(…)».
7 L’art. 6 della direttiva 2000/78, rubricato «Giustificazione delle
disparità di trattamento collegate all’età», dispone, al suo n. 1,
quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono
prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non
costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e
ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una
finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del
lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi
per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e
alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire
l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza
professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a
taluni vantaggi connessi all’occupazione;
c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la
necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».
8 Ai sensi dell’art. 18, primo comma, della direttiva 2000/78, la
Repubblica d’Austria doveva adottare le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro il 2
dicembre 2003.
La normativa nazionale
9 Dalla decisione di rinvio risulta che l’art. 128 della legge federale
del 2002 sull’organizzazione delle università e dei relativi studi (Universitätsgesetz
2002, BGBl. I, 120/2002) prevede che il contenuto di contratti di lavoro
conclusi tra l’università e i suoi dipendenti successivamente alla data
di entrata in vigore della detta legge, vale a dire il 1° gennaio 2004,
e sino all’entrata in vigore di un contratto collettivo, è determinato
dalla legge del 1948 sui dipendenti a contratto (Vertragsbedienstetengesetz
1948 BGBl., 86/1948), come modificata dalla legge del 2004 (BGBl. I,
176/2004, in prosieguo: il «VBG»).
10 L’art. 3, n. 1, lett. a), del VBG definisce le regole relative
all’inquadramento dei dipendenti a contratto. Possono essere assunti
quali dipendenti a contratto solo i soggetti che abbiano un’età minima
di 15 anni.
11 Quanto ai diritti connessi alla durata del rapporto di lavoro o
dall’esperienza professionale, il VBG non consente di tener conto di un
periodo di lavoro prestato prima del compimento del diciottesimo anno,
ad eccezione di alcune ipotesi particolari, che non rilevano nella causa
principale. Così, all’atto della fissazione della data di riferimento ai
fini dell’avanzamento negli scatti, l’art. 26, n. 1, del VBG esclude che
possano essere presi in considerazione i periodi di servizio antecedenti
al compimento del diciottesimo anno di età. I periodi di servizio svolti
«nel contesto di una formazione professionale nelle professioni
dell’insegnamento (…) in un’università o uno stabilimento di
insegnamento superiore (…)» di cui all’art. 26, n. 2, punto 1, lett. b),
del VBG possono essere presi in considerazione ai fini della
determinazione dello scatto solo a condizione che siano stati svolti
dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
12 La direttiva 2000/78 è stata trasposta in Austria per mezzo della
legge federale del 1993 relativa alla parità di trattamento (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz
1993, BGBl., 100/1993), come modificata dalla legge del 2004 (BGBl. I,
65/2004, in prosieguo: il «B-GIBG»). Tale legge disciplina i contratti
di lavoro con le università. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, il
B-GIBG non ha modificato l’art. 26, n. 1, del VBG, che resta pertanto
applicabile ai fatti di cui alla causa principale.
Causa principale e questione pregiudiziale
13 Il sig. Hütter, ricorrente nella causa principale, è nato nel 1986.
Unitamente ad una collega, effettuava, dal 3 settembre 2001 al 2 marzo
2005, un periodo di apprendistato come tecnico di laboratorio presso la
TUG, un ente pubblico che ricade nella legge federale del 2002
sull’organizzazione delle università e dei relativi studi.
14 Il sig. Hütter e la sua collega venivano successivamente assunti
dalla TUG, dal 3 marzo 2005 al 2 giugno 2005, vale a dire per un periodo
di tre mesi. La collega del sig. Hütter, avendo 22 mesi più di lui,
veniva inquadrata in uno scatto superiore, che si traduce in una
differenza di EUR 23,20 nella retribuzione mensile. Tale differenza
deriva dal fatto che il periodo di apprendistato svolto dal sig. Hütter
successivamente al compimento del diciottesimo anno di età è stato di
soli 6,5 mesi circa, contro i 28,5 mesi per la sua collega.
15 Il sig. Hütter ha proposto ricorso dinanzi al Landesgericht für
Zivilrechtssachen Graz, chiedendo il versamento di un compenso
equivalente alla differenza di trattamento di cui è vittima in ragione
dell’età e che ritiene ingiustificata e in contrasto sia con il B-GIBG
sia con la direttiva 2000/78. Tale differenza di trattamento è pari alla
somma di EUR 69,60.
16 Poiché il sig. Hütter è risultato vittorioso in primo grado e in
appello, la TUG ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Detto
giudice si interroga, più in particolare, sulla questione se l’art. 6
della direttiva 2000/78 osti ad una misura nazionale che consenta al
datore di lavoro di non tener conto dei periodi di esperienza
professionale prestati prima del compimento della maggiore età ai fini
di evitare di sfavorire coloro che abbiano svolto studi secondari, di
non incoraggiare gli studenti ad abbandonare tale tipo di studi e, più
in generale, di non rendere oneroso, per il settore pubblico,
l’apprendistato al fine di favorire l’inserimento dei giovani
apprendisti sul mercato del lavoro.
17 Tutto ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva [2000/78] debbano essere
interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale (…) la quale
esclude, nel computo dei periodi di servizio rilevanti nella
determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di
carriera, quelli prestati prima del compimento del diciottesimo anno di
età».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
18 Il sig. Hütter ritiene che, a parità di esperienza professionale, non
sussista alcuna giustificazione che legittimi, ai sensi dell’art. 6, n.
1, della direttiva 2000/78, una differenza di trattamento fondata
esclusivamente sull’età alla quale tale esperienza sia stata acquisita.
Una norma come quella oggetto della causa principale costituirebbe
un’incitazione a non esercitare alcuna attività professionale prima del
compimento del diciottesimo anno di età. Si tratterebbe di una
discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78.
19 La TUG contesta l’esistenza di una discriminazione, sostenendo che
l’art. 26, n. 1, del VBG si applichi indistintamente a tutti,
indipendentemente dall’età. Conseguentemente, non potrebbe trattarsi di
una discriminazione basata sull’età. Ne consegue che tale disposizione
dovrebbe essere esaminata esclusivamente alla luce dell’art. 2, n. 2,
lett. b), della direttiva 2000/78 sulle discriminazioni indirette
fondate su criteri apparentemente neutri.
20 La TUG sostiene, in subordine, che la misura oggetto della causa
principale persegua un obiettivo legittimo e sia appropriata nonché
necessaria, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
21 Essa consentirebbe, infatti, ai pubblici servizi di disporre di una
struttura chiara e uniforme per la fissazione della retribuzione dei
dipendenti a contratto. Si tratterebbe di una finalità legittima ai
sensi degli artt. 2, n. 2, e 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
22 Nel corso del 2000, circa lo 0,03% degli apprendisti avrebbero
concluso la loro formazione dopo aver raggiunto l’età di diciotto anni.
L’inserimento professionale degli apprendisti risulterebbe favorito dal
fatto che devono dimostrare periodi di esperienza professionale compiuti
precedentemente all’età di diciotto anni, periodi che non sono presi in
considerazione per il calcolo della loro retribuzione. Secondo la TUG,
ciò consente al datore di lavoro di ridurre in tal modo i costi connessi
all’assunzione di giovani apprendisti.
23 Peraltro, il fatto di tener conto dei periodi di lavoro effettuati
precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età
determinerebbe uno svantaggio ingiusto nei confronti di coloro in
possesso di una formazione generale. In uno Stato membro come la
Repubblica d’Austria, in cui il mercato del lavoro soffre della carenza
di soggetti muniti di un diploma di insegnamento superiore, una misura
come quella oggetto della causa principale consentirebbe parimenti di
evitare di incitare le persone ad allontanarsi dalla formazione
generale.
24 Il governo danese ritiene che l’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78
debba essere interpretato nel senso che non osti a una misura come
quella di cui alla causa principale, laddove essa persegua un obiettivo
legittimo connesso alla formazione professionale nonché alla politica
del lavoro a favore dei giovani e sia appropriata e necessaria.
25 Detto governo sottolinea l’ampio margine di valutazione discrezionale
di cui dispongono gli Stati membri con riguardo alle misure che si
fondano sul criterio dell’età (v., in tal senso, sentenze 22 novembre
2005, causa C-144/04, Mangold, Racc. pag. I-9981, punti 62 e 63, nonché
16 ottobre 2007, causa C-411/05, Palacios de la Villa, Racc. pag.
I-8531, punto 68).
26 Il governo danese ritiene che prevedere una retribuzione inferiore a
quella degli adulti per coloro che abbiano meno di diciotto anni li
spinga a seguire una formazione complementare che consenta loro di
ottenere una retribuzione superiore. Peraltro, se i datori di lavoro
fossero tenuti a retribuire coloro che abbiano meno di diciotto anni
alle medesime condizioni dei lavoratori adulti, sarebbero naturalmente
inclini ad assumere lavoratori più anziani e con una maggiore
esperienza. Infine, i lavoratori di età inferiore a diciotto anni non
sarebbero capaci, in termini generali, di svolgere le medesime funzioni
degli adulti. Per tale ragione vari contratti collettivi in Danimarca
prevedrebbero condizioni retributive meno favorevoli nei confronti dei
lavoratori di detta fascia di età.
27 La Commissione delle Comunità europee ritiene che la regola di cui
trattasi nella causa principale riguardi l’occupazione e le condizioni
di lavoro ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78,
vale a dire il requisito della retribuzione. La situazione oggetto della
causa principale ricadrebbe, pertanto, nella sfera di applicazione di
detta direttiva.
28 Secondo la Commissione, la regola che esclude i periodi di servizio
svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età
costituisce una discriminazione fondata direttamente sull’età. Il fatto
che la misura di cui trattasi nella causa principale si applichi
indifferentemente ad ogni individuo che abbia compiuto il diciottesimo
anno di età sarebbe, al riguardo, irrilevante. Infatti, la
discriminazione consisterebbe nella circostanza che la norma riserva un
trattamento più favorevole alle persone che acquisiscono un’esperienza
professionale successivamente al compimento del diciottesimo anno di
età. Le circostanze oggetto della causa principale dimostrerebbero
l’effetto discriminatorio di tale norma, dal momento che il ricorrente
principale, a parità di esperienza, riceve un trattamento meno
favorevole di una delle sue colleghe di lavoro esclusivamente in ragione
della loro differenza di età.
29 Quanto alla giustificazione attinente alla necessità di possedere,
per tutti i lavoratori dipendenti, un sistema uniforme per il calcolo
dei periodi di esperienza professionale, la Commissione riconosce che
possa trattarsi di una finalità legittima ai sensi dell’art. 6, n. 1,
della direttiva 2000/78. L’Istituzione ritiene tuttavia che la regola in
esame non sia né appropriata né necessaria per conseguire tale
obiettivo. Il sistema di calcolo dei periodi di anzianità sarebbe
altrettanto uniforme e logico anche senza escludere i periodi di lavoro
svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età.
30 Per quel che riguarda la giustificazione relativa alla parità di
trattamento tra gli apprendisti, da una parte, e gli studenti che
seguono una formazione generale, dall’altra, la Commissione riconosce
che essa può ricadere nella politica relativa alla formazione
professionale, prevista dall’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
L’Istituzione dubita, tuttavia, del carattere appropriato e necessario
della misura di cui alla causa principale, atteso che tale misura
favorirebbe gli studenti che seguano una formazione generale a scapito
degli apprendisti, dal momento che questi ultimi avrebbero, in genere,
la possibilità di acquisire un’esperienza professionale prima del
compimento del diciottesimo anno di età.
31 Con riguardo, infine, alla giustificazione relativa all’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro, la Commissione dubita che la misura
oggetto della causa principale possieda un tale effetto. La differenza
di trattamento introdotta da tale misura costituirebbe uno svantaggio
che accompagnerà, per tutta la sua carriera, il lavoratore dipendente
che ne è vittima. L’esclusione dei periodi di lavoro svolti
precedentemente al compimento del diciottesimo anno non riguarderebbe
esclusivamente i giovani, bensì parimenti, secondo la Commissione, tutti
i dipendenti a contratto di cui al VBG, indipendentemente dalla loro età
al momento dell’assunzione. La Commissione ritiene che altri meccanismi
meno restrittivi consentano di favorire l’occupazione dei giovani.
Risposta della Corte
32 Occorre verificare se una normativa nazionale come quella oggetto
della causa principale ricada nella sfera di applicazione della
direttiva 2000/78 e, nell’ipotesi affermativa, se si tratti di una
misura discriminatoria fondata sull’età suscettibile, eventualmente, di
essere considerata giustificata alla luce della detta direttiva.
33 Sia dal titolo e dal preambolo sia dalla ratio della direttiva
2000/78 emerge che essa è volta a stabilire un quadro generale per
garantire a tutti la parità di trattamento «in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro», offrendo una tutela effettiva nei confronti
delle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo art. 1,
tra cui risulta l’età.
34 Più particolarmente, dall’art. 3, n. 1, lett. a) e c), della
direttiva 2000/78 risulta che essa si applica, nei limiti dei poteri
conferiti alla Comunità, «a tutte le persone, sia del settore pubblico
che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico»,
per quanto attiene, da una parte, «alle condizioni di accesso
all’occupazione e al lavoro, (…), compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a
tutti i livelli della gerarchia professionale» e, dall’altra,
«all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione».
35 Orbene, l’art. 26 del VBG esclude, in linea generale, che
l’esperienza professionale acquisita precedentemente al compimento del
diciottesimo anno di età possa essere presa in considerazione ai fini
dell’inquadramento negli scatti degli agenti a contratto del pubblico
impiego austriaco. Tale disposizione riguarda in tal modo la
determinazione dello scatto in cui vengono collocati tali soggetti. Essa
riguarda anche, di conseguenza, la loro retribuzione. Pertanto, deve
ritenersi che una normativa di tal genere fissi norme in materia di
condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, di assunzione e di
retribuzione, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a) e c), della direttiva
2000/78.
36 Ciò premesso, la direttiva 2000/78 è applicabile ad una fattispecie
come quella oggetto della controversia sottoposta al giudice del rinvio.
37 L’art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78 definisce il «principio della
parità di trattamento», alla cui applicazione essa è volta, come
«l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su
uno dei motivi di cui all’articolo 1» della direttiva medesima. L’art.
2, n. 2, lett. a), della direttiva precisa che, ai fini
dell’applicazione del precedente n. 1, sussiste discriminazione diretta
quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1
della stessa direttiva, una persona sia trattata meno favorevolmente di
un’altra in una situazione analoga.
38 Orbene, una normativa nazionale come quella oggetto della causa
principale riserva un trattamento meno favorevole ai soggetti la cui
esperienza professionale sia stata, sia pure parzialmente, acquisita
precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età rispetto a
coloro che abbiano conseguito, dopo aver raggiunto tale età,
un’esperienza dello stesso genere e di una durata comparabile. Una
normativa siffatta determina una differenza di trattamento tra gli
individui in funzione dell’età alla quale hanno acquisito la loro
esperienza professionale. Come dimostrano i fatti oggetto della causa
principale, tale criterio può sfociare in una differenza di trattamento
tra due individui che abbiano svolto i medesimi studi e abbiano
acquisito la stessa esperienza professionale, e questo esclusivamente in
ragione delle loro rispettive età. Una disposizione siffatta determina,
pertanto, una differenza di trattamento fondata direttamente sul
criterio dell’età ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 2, lett. a), della
direttiva 2000/78.
39 Risulta, tuttavia, dall’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78, che
tali differenze di trattamento basate sull’età «non costituisc[o]no
discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente
giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità
legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di
mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il
conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari».
40 Con riguardo al carattere di legittimità dell’obiettivo perseguito
dalla normativa oggetto della causa principale, dai chiarimenti forniti
dal giudice del rinvio emerge che il legislatore austriaco avrebbe
inteso escludere che si tenesse conto dell’esperienza professionale
conseguita precedentemente al riconoscimento, all’età di diciotto anni,
della piena capacità giuridica, al fine di non svantaggiare le persone
che abbiano seguito studi secondari di formazione generale rispetto a
quelle che provengono dalla formazione professionale. Oltre a tale
incentivo alla prosecuzione degli studi secondari, il giudice del rinvio
menziona anche la volontà del legislatore di non rincarare, nel settore
pubblico, il costo della formazione professionale e di favorire, in tal
modo, l’inserimento sul mercato del lavoro dei giovani che abbiano
seguito tale tipo di formazione. Occorre pertanto esaminare se tali
obiettivi possano essere ritenuti legittimi ai sensi dell’art. 6, n. 1,
della direttiva 2000/78.
41 Al riguardo, occorre ricordare che le finalità da ritenersi
«legittime» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 e,
conseguentemente, atte a giustificare una deroga al principio del
divieto delle discriminazioni fondate sull’età sono obiettivi di
politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del
mercato del lavoro o della formazione professionale (sentenza 5 marzo
2009, causa C-388/07, Age Concern England, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 46).
42 Le finalità menzionate dal giudice del rinvio sono ricomprese in tale
categoria di obiettivi legittimi e possono giustificare differenze di
trattamento connesse alla «definizione di condizioni speciali di accesso
all’occupazione (…), comprese le condizioni di (…) retribuzione, per i
giovani (…), onde favorire l’inserimento professionale» e alla
«fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o
di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi
connessi all’occupazione», previste, rispettivamente, dalle lett. a) e
b) dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
43 Conseguentemente, obiettivi come quelli menzionati dal giudice del
rinvio devono, in linea di principio, essere ritenuti tali da
giustificare «oggettivamente e ragionevolmente», «nell’ambito del
diritto nazionale», come previsto dall’art. 6, n. 1, primo comma, della
direttiva 2000/78, una disparità di trattamento in ragione dell’età
prevista dagli Stati membri.
44 Occorre ancora verificare, secondo gli stessi termini di detta
disposizione, se i mezzi adoperati per il conseguimento di tale finalità
siano «appropriati e necessari».
45 A questo proposito, gli Stati membri dispongono incontestabilmente di
un ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta delle misure
atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e di
occupazione (sentenza Mangold, citata supra, punto 63).
46 Nonostante tale margine di discrezionalità lasciato agli Stati
membri, occorre sottolineare che gli obiettivi menzionati dal giudice
del rinvio possono apparire, prima facie, contraddittori. Infatti, uno
di tali obiettivi sarebbe quello di incentivare gli studenti a seguire
una formazione secondaria di tipo generale piuttosto che di tipo
professionale. Un altro obiettivo sarebbe quello di favorire
l’assunzione di persone che abbiano seguito una formazione professionale
rispetto a quella di persone provenienti da una formazione generale,
come emerge dal punto 40 della presente sentenza. Conseguentemente, nel
primo caso, si tratta di non svantaggiare le persone in possesso di una
formazione secondaria generale rispetto a quelle che abbiano seguito una
formazione professionale e, nel secondo caso, dell’ipotesi inversa.
Pertanto, prima facie, è difficile riconoscere che una normativa
nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale possa
simultaneamente favorire ciascuno di tali due gruppi a scapito
dell’altro.
47 Oltre a tale mancanza di coerenza interna, occorre parimenti
sottolineare che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa
principale si fonda sul criterio dell’esperienza professionale
precedentemente acquisita ai fini della determinazione
dell’inquadramento nello scatto e, conseguentemente, della retribuzione
dei dipendenti a contratto del pubblico impiego. Orbene, ricompensare
l’esperienza acquisita, che consente al lavoratore di espletare meglio
le proprie mansioni, è, in linea di principio, riconosciuto come un fine
legittimo. Pertanto, il datore di lavoro è libero di remunerare tale
esperienza (v. sentenza 3 ottobre 2006, causa C-17/05, Cadman, Racc.
pag. I-9583, punti 35 e 36). Tuttavia, è giocoforza rilevare che una
normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale
non si limita a remunerare l’esperienza ma istituisce, a parità di
esperienza, una differenza di trattamento in funzione dell’età alla
quale tale esperienza è stata acquisita. Ciò premesso, un siffatto
criterio connesso all’età è pertanto privo di rapporto diretto con
l’obiettivo consistente, per il datore di lavoro, nel ricompensare
l’esperienza professionale acquisita.
48 Con riguardo all’obiettivo di non svantaggiare la formazione
secondaria generale rispetto alla formazione professionale, occorre
sottolineare che il criterio dell’età alla quale è stata acquisita
l’esperienza precedente si applica indipendentemente dal tipo di
formazione seguita. Ciò esclude che si tenga conto sia dell’esperienza
acquisita precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età da
una persona in possesso di una formazione generale sia di quella
acquisita da una persona in possesso di una formazione professionale.
Tale criterio può pertanto sfociare in una differenza di trattamento tra
due soggetti entrambi in possesso di una formazione professionale o tra
due persone che provengono dalla formazione generale in base all’unico
criterio dell’età alla quale abbiano acquisito la loro esperienza
professionale. Ciò premesso, il criterio dell’età alla quale
l’esperienza professionale è stata acquisita non appare adeguato
rispetto alla realizzazione dell’obiettivo di non sfavorire la
formazione generale rispetto alla formazione professionale. Al riguardo,
si deve rilevare che un criterio che si fondi direttamente sul tipo di
studi seguiti senza far riferimento all’età delle persone appare, alla
luce della direttiva 2000/78, più idoneo alla realizzazione
dell’obiettivo di non sfavorire la formazione generale.
49 Con riguardo all’obiettivo di valorizzare l’inserimento sul mercato
del lavoro dei giovani che hanno seguito una formazione professionale,
occorre sottolineare che l’esclusione della rilevanza dell’esperienza
acquisita precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età si
applica senza distinzioni a tutti i dipendenti a contratto del pubblico
impiego, indipendentemente dall’età alla quale siano stati assunti. In
tal modo, detto criterio dell’età alla quale è stata acquisita
l’esperienza professionale non consente di individuare un gruppo di
persone definite dalla loro giovane età per riservare loro condizioni di
assunzione particolari destinate a favorire il loro inserimento nel
mercato del lavoro. Una norma come quella di cui trattasi nella causa
principale si differenzia da misure come quelle evocate dal governo
danese, dirette a favorire l’inserimento professionale dei giovani di
meno di diciotto anni, in quanto tali misure prevedono, nei loro
confronti, condizioni minime di retribuzione inferiori a quelle
applicabili ai lavoratori di età superiore. Una norma come quella di cui
trattasi nella causa principale, non prendendo in considerazione l’età
delle persone al momento della loro assunzione, non risulta pertanto
appropriata al fine di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di
una categoria di lavoratori definita dalla giovane età degli stessi.
50 Conseguentemente, una normativa che abbia caratteristiche come quelle
di cui alla causa principale non può essere ritenuta appropriata ai
sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
51 Pertanto, occorre rispondere al giudice del rinvio che gli artt. 1, 2
e 6 della direttiva 2000/78 vanno interpretati nel senso che ostano ad
una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire la formazione
generale rispetto alla formazione professionale e di promuovere
l’inserimento dei giovani apprendisti sul mercato del lavoro, esclude
che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti
precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della
determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a
contratto del pubblico impiego di uno Stato membro.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000,
2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vanno
interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, al
fine di non sfavorire la formazione generale rispetto alla formazione
professionale e di promuovere l’inserimento dei giovani apprendisti sul
mercato del lavoro, esclude che siano presi in considerazione i periodi
di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di
età ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono
collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato
membro.
Firme
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