AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez.
V,
29/10/2009, Sentenza T-212/06
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Responsabilità extracontrattuale della
Comunità - Presupposti - - Illiceità del comportamento - Effettività del
danno - Nesso di causalità - Assenza di una condizione - Irricevibilità del
ricorso - Regolamento n. 178/2002/CE. Il sorgere della responsabilità
extracontrattuale della Comunità presuppone che siano soddisfatte varie
condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico
alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di
causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. Quando una
di queste condizioni non è adempiuta, il ricorso deve essere interamente
respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti (C.G.E.
sentenze 29/09/1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE; Tribunale
13/12/1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens
e a./Commissione e 19/07/2007, causa T-344/04, Bouychou/Commissione). Pres.
Vilaras - Rel. Prek - Bowland Dairy Products Ltd c. Commissione delle
Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez.
V, 29/10/2009, Sentenza T-212/06
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Ricorso per risarcimento danni -
Sistema di allarme rapido - Notifica supplementare - Deduzione di mezzi
nuovi in corso di causa - Parere della Commissione privo di effetto
giuridico - Modifica dell’oggetto della lite - Irricevibilità - Fattispecie
- Reg. n. 178/2002/CE. L’art. 21, primo comma, dello Statuto della
Corte, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale conformemente
all’art. 53, primo comma, dello stesso Statuto, dispone che «la Corte è
adita mediante istanza trasmessa al cancelliere» e che «l’istanza deve
contenere (…) l’oggetto della controversia, le conclusioni ed un’esposizione
sommaria dei motivi invocati». Parimenti, l’art. 44, n. 1, lett. c) e d),
del regolamento di procedura prevede che il ricorso di cui all’art. 21 dello
Statuto della Corte deve contenere l’oggetto della controversia,
l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e le conclusioni del ricorrente.
Se è pur vero che l’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura consente, in
determinate circostanze, la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, tale
disposizione non può essere in alcun caso interpretata nel senso che
autorizzi la parte ricorrente a presentare al Tribunale conclusioni nuove e
a modificare, in tal modo, l’oggetto della controversia (v. sentenza del
Tribunale 12/07/2001, causa T-3/99, Banatrading/Consiglio). Nella specie, il
messaggio inviato con posta elettronica si limitava a esprimere il parere
della Commissione in risposta ad una domanda. Pertanto, la domanda di
risarcimento, fondata sul fatto che la Commissione, in risposta a una
richiesta, ha espresso il suo parere sul testo di una notifica di
informazioni supplementari, ai sensi dell’art. 50, n. 3, secondo comma, del
regolamento n. 178/2002, è irricevibile e deve essere respinta. Pres.
Vilaras - Rel. Prek - Bowland Dairy Products Ltd c. Commissione delle
Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez.
V, 29/10/2009, Sentenza T-212/06
www.AmbienteDiritto.it
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
29 ottobre 2009 (*)
«Ricorso per risarcimento danni - Regolamento (CE) n. 178/2002 -
Sistema di allarme rapido - Notifica supplementare - Competenza delle
autorità nazionali - Parere della Commissione privo di effetto giuridico
- Modifica dell’oggetto della lite - Irricevibilità»
Nella causa T-212/06,
Bowland Dairy Products Ltd, con sede in Barrowford, Lancashire (Regno
Unito), rappresentata dai sigg. J. Milligan, solicitor, D. Anderson, QC,
e A. Robertson, barrister,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver,
J.-P. Keppenne e L. Parpala, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di annullamento
dell’asserito rifiuto della Commissione di diffondere, nell’ambito del
sistema di allarme rapido previsto dall’art. 50 del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1),
una notifica supplementare con cui è stato dichiarato l’accordo della
Food Standards Agency del Regno Unito per la commercializzazione del
formaggio bianco prodotto dalla ricorrente e, in secondo luogo, una
domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente
a motivo di detto rifiuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M.
Ciuca, giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5
marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio
2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L
31, pag. 1), stabilisce procedure relative alla sicurezza alimentare.
2 Il capo IV del regolamento n. 178/2002, intitolato «Sistema di allarme
rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza», introduce un
sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (in prosieguo: il
«SARA»).
3 L’art. 50 del regolamento n. 178/2002 dispone:
«Sistema di allarme rapido
1. È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la
notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana
dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la
Commissione e l’Autorità [europea per la sicurezza alimentare]. Gli
Stati membri, la Commissione e l’Autorità [europea per la sicurezza
alimentare] designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della
rete. La Commissione è responsabile della gestione della rete.
2. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative
all’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute
umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali
informazioni alla Commissione nell’ambito del sistema di allarme rapido.
La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri della
rete.
L’Autorità [europea per la sicurezza alimentare] può integrare la
notificazione con ogni informazione scientifica o tecnica in grado di
agevolare un intervento rapido e adeguato di gestione del rischio da
parte degli Stati membri.
3. Nell’ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto
dalla normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente
alla Commissione quanto segue:
a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido,
intesa a limitare l’immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a
imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la
salute umana;
b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali
volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o
imporre specifiche condizioni all’immissione sul mercato o all’eventuale
uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute
umana che esiga un intervento rapido;
c) qualsiasi situazione in cui un’autorità competente abbia respinto una
partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto
di frontiera dell’Unione europea a causa di un rischio diretto o
indiretto per la salute umana.
La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei
motivi dell’intervento delle autorità competenti dello Stato membro in
cui è stata fatta la notificazione. Questa è seguita in tempi rapidi da
ulteriori informazioni, in particolare se le misure su cui è basata
vengono modificate o revocate.
La Commissione trasmette immediatamente ai membri della rete la
notificazione e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e
del secondo comma».
Fatti
4 La ricorrente, Bowland Dairy Products Ltd, è una società di diritto
inglese avente ad oggetto la produzione di formaggio fresco in generale
e di formaggio bianco in particolare. Dal 1999, essa è autorizzata, dal
Pendle Environmental Health Office, autorità alimentare locale che opera
sotto la sorveglianza della Food Standards Agency (in prosieguo: la «FSA»),
a produrre formaggio bianco a partire da varie fonti di latte.
5 Il 9 giugno 2006 l’Ufficio alimentare e veterinario (OAV), direzione
facente parte della direzione generale (DG) «Salute e tutela dei
consumatori» della Commissione delle Comunità europee, ha proceduto, in
presenza di un rappresentante della FSA, all’ispezione degli uffici e
del laboratorio controllo qualità della ricorrente. Gli esiti
dell’ispezione dell’OAV sono stati illustrati in una nota interna della
DG «Salute e tutela dei consumatori» del 12 giugno 2006 e riportati nel
progetto di rapporto finale della missione che l’OAV ha effettuato nel
Regno Unito dal 31 maggio al 26 giugno 2006.
6 Il 14 giugno 2006 la FSA ha proceduto nell’ambito del SARA a una
notifica di allarme rapido diretta a identificare il seguente rischio:
«Produzione difettosa di prodotti lattiero-caseari. Regime di controllo
inidoneo all’individuazione di antibiotici». La FSA ha applicato la
notifica a «[q]ualsiasi formaggio bianco recante il bollo sanitario UK
PE 023.EEC», ossia a qualsiasi formaggio bianco prodotto dalla
ricorrente. Sono state trasmesse informazioni supplementari nel contesto
del SARA in data 16 giugno 2006.
7 Tra il 16 e il 26 giugno 2006 la ricorrente ha chiuso la sua sede.
8 Il 20 giugno 2006 la FSA ha effettuato un controllo presso la sede
della ricorrente. In una lettera inviata alla DG «Salute e tutela dei
consumatori» il 23 giugno 2006 la FSA ha esposto le sue preoccupazioni
in merito alle rilevate pratiche della ricorrente e alle misure adottate
a tale riguardo. La FSA ha concluso che la ripresa delle operazioni
presso la ricorrente sulla base dei provvedimenti raccomandati non
presentava alcun problema per la salute pubblica né violava la normativa
comunitaria.
9 Il 26 giugno 2006 la FSA ha autorizzato la ricorrente a riprendere le
sue operazioni di produzione di formaggio bianco, alla qual cosa
quest’ultima ha provveduto quello stesso giorno.
10 Nuove discussioni hanno avuto luogo tra la DG «Salute e tutela dei
consumatori» e la FSA in merito alle conclusioni dell’OAV del 9 giugno
2006 e al controllo della FSA e il 4 luglio 2006 si è tenuta una
riunione.
11 Con messaggio di posta elettronica del 9 luglio 2006 il sig. F. della
FSA ha presentato alla Commissione, precisando che essa intendeva
ricevere i suoi commenti o suggerimenti, il seguente progetto di
notifica supplementare:
«Le autorità britanniche hanno effettuato un controllo completo presso
la Bowland Dairy Products Ltd in data 20 giugno 2006. In seguito a detto
controllo, due partite di formaggio bianco prodotto a partire dal latte
ritenuto inadeguato al consumo umano sono state rispedite nel Regno
Unito dalla Germania e distrutte, in presenza di un controllo, il 27
giugno.
Si è inoltre constatato che dovevano essere attuate misure correttive e,
quindi, sono state migliorate le procedure di analisi dei rischi e di
controllo dei punti critici, il controllo qualità e le specifiche del
latte al momento del suo arrivo.
Pertanto, le autorità britanniche accettano che il formaggio bianco
prodotto dalla Bowland sia commercializzato».
12 Con messaggio di posta elettronica del 20 luglio 2006 la Commissione
ha risposto alla FSA nei seguenti termini:
«Egregio Sig. [F.],
siamo stati a nostra volta lieti di spiegare ieri nuovamente la
posizione della [DG “Salute e tutela dei consumatori”] relativa al latte
contenente antibiotici e al latte acquoso. Prevediamo di proporre agli
Stati membri dopo la pausa estiva uno strumento giuridico diretto a
precisare cosa occorra fare con detti due ingredienti e le modalità di
controllo di questi ultimi qualora siano utilizzati nella produzione del
formaggio.
Per quanto riguarda il Vostro progetto di messaggio destinato al sistema
di allarme rapido, Vi ringraziamo per averci consultati. In merito
all’ultima frase “Pertanto, le autorità britanniche accettano che il
formaggio bianco prodotto dalla Bowland sia commercializzato”, siamo
consapevoli del fatto che si tratta della Vostra posizione che tuttavia
non coincide con quella [della DG “Salute e tutela dei consumatori”].
Dalla nostra conversazione di ieri abbiamo potuto evincere che dal 26
giugno (data in cui la Bowland ha ripreso la sua produzione) la Bowland
utilizza nuovamente latte il cui tenore di antibiotici non è stato
confermato come inferiore al limite massimo di residui e di latte
acquoso, mentre invece la mancanza di prodotti chimici non è stata
confermata mediante strumenti appropriati.
Pertanto, la [DG “Salute e tutela dei consumatori”] non può accettare la
dichiarazione risultante nel Vostro messaggio.
Potremo approvare il Vostro progetto solo qualora confermiate che queste
due fonti di latte non sono utilizzate per la produzione del formaggio
bianco.
In alternativa, possiamo diffondere il vostro messaggio mediante il SARA
ma sarà in tal caso corredato di un messaggio [della DG “Salute e tutela
dei consumatori”] diretto a precisare che “i servizi della Commissione
ritengono che il formaggio bianco prodotto dalla Bowland non possa
essere commercializzato”.
Cordialmente
[E. P.]».
13 Con messaggio di posta elettronica del 23 agosto 2006, indirizzato al
sig. P., il sig. Y. della FSA ha chiesto alla DG «Salute e tutela dei
consumatori» di far circolare tramite il SARA una nota redatta in
termini identici a quelli utilizzati nel progetto del 19 luglio 2006.
Quello stesso giorno le autorità del Regno Unito hanno notificato il
medesimo messaggio al punto di contatto del SARA presso la Commissione.
14 In data 24 agosto 2006 la Commissione ha diffuso detta notifica
mediante il SARA. Essa ha altresì diffuso una nota di tali servizi
contenente il progetto di resoconto della riunione del 4 luglio 2006 dal
quale è emerso il disaccordo della DG «Salute e tutela dei consumatori»
in merito all’autorizzazione accordata alla ricorrente dalla FSA (in
prosieguo: la «nota del 24 agosto 2006»).
Procedimento e conclusioni delle parti
15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto
2006 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
16 Con atto separato depositato presso la cancelleria quello stesso
giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti
provvisori diretta in particolare a che il Tribunale ordini, da un lato,
la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata contenuta nel
messaggio di posta elettronica del 20 luglio 2006 e, dall’altro lato, la
diffusione nel contesto del SARA della notifica supplementare della FSA.
17 Il 25 agosto 2006 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia di
una lettera da essa inviata lo stesso giorno alla DG «Salute e tutela
dei consumatori» e nella quale indicava la sua intenzione di invitare il
Tribunale a considerare la sua domanda di provvedimenti provvisori e il
suo ricorso di cui alla causa principale come diretti non soltanto
contro il messaggio di posta elettronica del 20 luglio 2006, ma altresì
contro la nota del 24 agosto 2006.
18 Con ordinanza 12 settembre 2006 Bowland Dairy Products/Commissione
(causa T-212/06 R, non pubblicata nella Raccolta), il presidente del
Tribunale ha ordinato alla Commissione di revocare la nota del 24 agosto
2006 fino alla data dell’ordinanza che ha posto fine al procedimento
sommario. Il 13 settembre 2006 la Commissione si è conformata a detta
ordinanza.
19 Con lettera del 24 ottobre 2006 la ricorrente ha rinunciato alle sue
domande di provvedimenti provvisori e di annullamento. Essa ha tuttavia
indicato che avrebbe mantenuto fermo il ricorso nella parte relativa al
risarcimento del danno da essa asseritamente subito.
20 Con ordinanza 29 novembre 2006, il presidente del Tribunale ha
disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-212/06 R.
21 Su domanda della Commissione, presentata con atto separato il 28
marzo 2007 e non contestata dalla ricorrente nelle sue osservazioni
scritte del 30 aprile 2007, il Tribunale ha deciso, il 19 giugno 2007, a
titolo di misure di organizzazione del procedimento, che la questione
dell’importo dei danni non sarebbe stata affrontata fintanto che non
fosse stato stabilito se la Comunità europea era responsabile del danno
addotto dalla ricorrente.
22 La causa è stata attribuita alla Terza Sezione. Essendo cambiata la
composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato
assegnato alla Sesta Sezione, cui è stata quindi attribuita la presente
causa. Poiché il giudice relatore, a causa di un impedimento, non poteva
partecipare ai lavori della sezione, il presidente del Tribunale, con
decisione 7 gennaio 2008, ha riattribuito la causa alla Quinta Sezione.
23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha
deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro
osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 5
marzo 2009.
24 Nel suo ricorso, la ricorrente concludeva che il Tribunale volesse
annullare il messaggio di posta elettronica del 20 luglio 2006. Nella
lettera del 25 agosto 2006, la ricorrente ha poi affermato che essa
avrebbe esteso la portata della sua domanda di annullamento alla nota
del 24 agosto 2006. La sua domanda di annullamento è stata
successivamente ritirata con la lettera del 24 ottobre 2006.
25 La ricorrente conclude, nella sua memoria di replica, che il
Tribunale voglia:
- condannare la Commissione a pagare a titolo di danni l’importo delle
perdite da essa subite a motivo del messaggio di posta elettronica del
20 luglio 2006 e della nota del 24 agosto 2006, oltre agli interessi;
- condannare la Commissione alle spese.
26 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e, comunque,
infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
27 In via preliminare si deve sottolineare che, nel corso della fase
scritta del procedimento, la ricorrente ha ritirato la sua domanda di
annullamento del messaggio di posta elettronica del 20 luglio 2006 e
della nota del 24 agosto 2006. Detta rinuncia è stata confermata in sede
di udienza. Pertanto, il Tribunale esaminerà solo la domanda di
risarcimento danni.
Argomenti delle parti
28 La ricorrente contesta alla Commissione di aver assoggettato a
condizioni la diffusione della notifica supplementare della FSA
imponendo che quest’ultima confermi che la ricorrente non ha utilizzato,
nel produrre formaggio bianco, latte contenente antibiotici né latte
acquoso o, in subordine, che detta diffusione è corredata di un
messaggio della DG «Salute e tutela dei consumatori» indicante che i
servizi della Commissione ritengono che il formaggio bianco prodotto
dalla ricorrente non possa essere immesso in commercio.
29 La ricorrente reputa, in particolare, che il messaggio di posta
elettronica del 20 luglio 2006 costituisca un rifiuto definitivo da
parte della Commissione di diffondere la notifica supplementare della
FSA, se quest’ultima non era corredata di una contro-notifica dalla
quale risultasse il disaccordo della Commissione. Il carattere
definitivo di detto rifiuto sarebbe dimostrato dal fatto che il
messaggio di posta elettronica del 20 luglio 2006 costituisce una
risposta al messaggio di posta elettronica della FSA del 19 luglio 2006
che, secondo la ricorrente, può essere percepito soltanto come una
domanda di diffusione. Inoltre, secondo la ricorrente, il Tribunale deve
considerare il presente ricorso come diretto a ottenere il risarcimento
del danno causato non solo dal messaggio di posta elettronica del 20
luglio 2006, ma altresì dalla nota del 24 agosto 2006, sebbene
quest’ultima sia stata diffusa dal SARA dopo la presentazione del
ricorso.
30 Da un lato, a tale riguardo, la ricorrente osserva che gli effetti
della nota del 24 agosto 2006 sono identici a quelli del messaggio di
posta elettronica del 20 luglio 2006 e che gli argomenti e le pretese
avanzate contro questi due atti sono altresì identici.
31 Dall’altro lato essa fa riferimento all’ordinanza Bowland Dairy
Products/Commissione, punto 18 supra, con cui si è ordinato alla
Commissione, a titolo di provvedimenti provvisori, di revocare la nota
del 24 agosto 2006 fino alla data dell’ordinanza diretta a porre fine al
procedimento sommario. La ricorrente ritiene che, alla luce delle
disposizioni dell’art. 242 CE e dell’art. 104 del regolamento di
procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale non avrebbe potuto
disporre la revoca della nota del 24 agosto 2006 se quest’ultima non
fosse stata considerata inclusa nell’oggetto del ricorso.
32 La Commissione reputa che il messaggio di posta elettronica del 20
luglio 2006 non costituisca un rifiuto di diffondere la notifica
supplementare della FSA dal momento che, a tale data, non le era stata
sottoposta alcuna domanda definitiva in tal senso. Infatti, il messaggio
di posta elettronica della FSA del 19 luglio 2006 costituirebbe una mera
consultazione in merito al progetto di notifica supplementare.
33 La Commissione sostiene, inoltre, che la portata del ricorso non si
estende alla nota del 24 agosto 2006, dato che quest’ultima è successiva
alla presentazione dell’atto introduttivo. Essa rileva che l’ampliamento
della portata iniziale del ricorso per mezzo di una lettera indirizzata
alla Commissione costituirebbe una procedura inusuale e manifestamente
non conforme allo Statuto della Corte di giustizia e al regolamento di
procedura.
Giudizio del Tribunale
34 In primo luogo occorre ricordare che l’art. 21, primo comma, dello
Statuto della Corte, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale
conformemente all’art. 53, primo comma, dello stesso Statuto, dispone
che «[l]a Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere» e che
«l’istanza deve contenere (…) l’oggetto della controversia, le
conclusioni ed un’esposizione sommaria dei motivi invocati».
35 Parimenti, l’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di
procedura prevede che il ricorso di cui all’art. 21 dello Statuto della
Corte deve contenere l’oggetto della controversia, l’esposizione
sommaria dei motivi dedotti e le conclusioni del ricorrente.
36 Se è pur vero che l’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura
consente, in determinate circostanze, la deduzione di mezzi nuovi in
corso di causa, tale disposizione non può essere in alcun caso
interpretata nel senso che autorizzi la parte ricorrente a presentare al
Tribunale conclusioni nuove e a modificare, in tal modo, l’oggetto della
controversia (v. sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, causa T-3/99,
Banatrading/Consiglio, Racc. pag. II-2123, punto 28 e la giurisprudenza
ivi citata).
37 In secondo luogo occorre rammentare che, come risulta da una
giurisprudenza ben consolidata, il sorgere della responsabilità
extracontrattuale della Comunità presuppone che siano soddisfatte varie
condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa
carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un
nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno
lamentato. Quando una di queste condizioni non è adempiuta, il ricorso
deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli
altri presupposti (v. sentenze della Corte 29 settembre 1982, causa
26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. I-3057, punto 16; del
Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93,
Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941,
punto 80, e 19 luglio 2007, causa T-344/04, Bouychou/Commissione, non
pubblicata nella Raccolta, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).
38 Da detta giurisprudenza emerge che l’atto o il comportamento
dell’istituzione convenuta, che sarebbe all’origine del danno addotto,
rientra nell’oggetto di un ricorso per risarcimento danni e deve essere
precisato nell’atto introduttivo. Per lo stesso motivo le conclusioni di
un siffatto ricorso devono essere intese nel senso che esse si
riferiscono al risarcimento del danno asseritamente causato dall’atto o
dal comportamento invocato nel ricorso.
39 In terzo luogo si deve osservare che l’art. 50, n. 1, del regolamento
n. 178/2002 determina il SARA che associa, in qualità di membri della
rete, gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA), con la Commissione quale responsabile della
gestione della rete. Nell’ambito di detta rete, gli Stati membri
notificano alla Commissione le misure indicate al n. 3, primo comma,
lett. a)-c), dello stesso articolo, nonché, in forza del secondo comma
del medesimo numero, ulteriori informazioni, in particolare se le misure
su cui è basata la notifica vengono modificate o revocate. La
Commissione, da parte sua, è tenuta a trasmettere immediatamente ai
membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute
a norma del primo e del secondo comma del medesimo numero. Tuttavia,
quale membro della rete, la Commissione può altresì, in forza dell’art.
50, n. 2, del regolamento n. 178/2002, trasmettere agli altri membri
della rete qualsiasi informazione di cui dispone in merito all’esistenza
di un rischio grave o indiretto per la salute umana connesso a un
alimento o a un mangime.
40 Da tali disposizioni emerge che la redazione delle notifiche previste
all’art. 50, n. 3, del regolamento n. 178/2002, nonché la loro
trasmissione alla Commissione ai fini della relativa comunicazione agli
altri membri della rete, rientra nella mera responsabilità dell’autorità
competente dello Stato membro interessato.
41 Non si può certamente escludere che, anche in un caso rientrante
nella competenza delle autorità nazionali, la Commissione possa
esprimere la sua opinione, che, tuttavia, è priva di effetti giuridici e
risulta non vincolante per le autorità nazionali (sentenza della Corte
27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc.
pag. 1299, punto 16, e ordinanza della Corte 17 maggio 1989, causa
151/88, Italia/Commissione, Racc. pag. 1255, punto 22; sentenza del
Tribunale 29 gennaio 2002, causa T-160/98, Van Parys e Pacific Fruit
Company/Commissione, Racc. pag. II-233, punto 65). Pertanto, la domanda
di risarcimento fondata sul fatto che la Commissione avrebbe espresso
una siffatta opinione è irricevibile (ordinanza del Tribunale 8
settembre 2006, causa T-92/06, Lademporiki e Parousis & Sia/Commissione,
non pubblicata nella Raccolta, punto 26; v. altresì, in tal senso,
sentenza Sucrimex e Westzucker/Commissione, cit., punti 22 e 25).
42 Nel caso di specie occorre osservare che il messaggio di posta
elettronica del 20 luglio 2006 è stato inviato alla FSA in riscontro al
suo messaggio di posta elettronica del 19 luglio 2006. Orbene, da
quest’ultimo emerge che la FSA intendeva ricevere commenti e
suggerimenti da parte della Commissione, inclusi suggerimenti relativi
alla redazione alternativa della notifica. Inoltre, la FSA sottolineava
che essa prevedeva di diffondere la notifica da parte del SARA nel più
breve tempo possibile e che, a tal fine, desiderava ricevere una rapida
risposta da parte della Commissione.
43 Ne consegue che il messaggio di posta elettronica del 20 luglio 2006
si limita a esprimere il parere della Commissione in risposta ad una
domanda in tal senso della FSA. Pertanto, e conformemente alla
giurisprudenza indicata supra al punto 41, la domanda di
risarcimento di cui al ricorso, fondata sul fatto che la Commissione, in
risposta a una richiesta della FSA, ha espresso il suo parere sul testo
di una notifica di informazioni supplementari, ai sensi dell’art. 50, n.
3, secondo comma, del regolamento n. 178/2002, che la FSA prevedeva di
trasmetterle per poi inoltrarla agli altri membri della rete, è
irricevibile e deve essere respinta.
44 Quanto alla domanda della ricorrente diretta a che si tenga altresì
in considerazione, a sostegno della sua domanda di risarcimento, della
nota del 24 agosto 2006, dalle considerazioni e dalla giurisprudenza
menzionati supra ai punti 34-36 emerge che anch’essa deve essere
dichiarata irricevibile giacché è volta a modificare l’oggetto della
controversia nonché le conclusioni iniziali del ricorso (v. altresì, in
tal senso, sentenza Banatrading/Consiglio, cit. supra al punto
36, punto 29).
45 Il fatto che il presidente del Tribunale, con l’ordinanza Bowland
Dairy Products/Commissione, cit. supra al punto 18, abbia
disposto la revoca della nota del 24 agosto 2006, contrariamente a
quanto afferma la ricorrente, non può rimettere in discussione tale
conclusione. È sufficiente rilevare, al riguardo, che si tratta di
un’ordinanza adottata nel contesto di un procedimento sommario che non
pregiudica sotto nessun aspetto l’esito della controversia principale.
46 Da tutto quanto precede risulta che il presente ricorso per
risarcimento danni dev’essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
47 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La
ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese, ivi
comprese quelle relative al procedimento sommario, in conformità delle
conclusioni della Commissione in tal senso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La Bowland Dairy Products Ltd è condannata alle spese, ivi comprese
quelle relative al procedimento sommario.
Vilaras
Prek
Ciuca
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 ottobre 2009.
Firme
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006