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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez.
VI,
7/10/2009, Sentenza T-380/06
DIRITTO AGRARIO - INQUINAMENTO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Prodotti
fitosanitari - Sostanza attiva clorotalonil - Modifica dell’iscrizione
nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Direttiva 2006/76/CE -
Retroattività - Mancanza di periodo transitorio - Certezza del diritto -
Legittimo affidamento - Principio della parità di trattamento. Il
principio di certezza del diritto esige che una disciplina comunitaria
vigente nei confronti dei singoli sia chiara e precisa affinché questi
ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti ed i loro obblighi e
possano agire di conseguenza (v. sentenza della Corte 9/07/1981, causa
169/80, Gondrand e Garancini). Inoltre, il principio della certezza delle
situazioni giuridiche osta a che l’efficacia nel tempo di un atto
comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, salvo, in
via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il
legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (sentenza
della Corte 25/01/1979, causa 98/78, Racke; v. altresì, per quanto riguarda
l’efficacia retroattiva di una direttiva, sentenza della Corte 13/11/1990,
causa C-331/88, Fedesa e a.). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c.
Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Controllo di legittimità - Giudice
comunitario - Potere di ingiunzioni alle istituzioni - Art. 230 CE.
Nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’art. 230 CE, non
spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni
(sentenza del Tribunale 12/12/2006, causa T-155/04, SELEX Sistemi
Integrati/Commissione). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c.
Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Annullamento parziale di un atto - Elementi
separabili. L’annullamento parziale di un atto è possibile solo se gli
elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto
dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando
l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare la
sostanza dell’atto impugnato (v. sentenza della Corte 27 giugno 2006, causa
C-540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-5769, punti 27 e 28, e
giurisprudenza ivi citata). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c.
Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Violazione del principio di parità di
trattamento - Elementi. Il principio di parità di trattamento è violato
soltanto qualora situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o
situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che una
disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata (sentenza della
Corte 28/06/1990, causa C-174/89, Hoche). Pres. Meij - Rel. Vadapalas -
Vischim Srl c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Motivazione ex art. 253 CE - Requisiti.
La motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve far apparire in forma chiara
e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione comunitaria da cui
esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni
del provvedimento adottato al fine di difendere i propri diritti e
permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (v.
sentenza del Tribunale 12/09/2002, causa T-89/00, Europe Chemi-Con (Deutschland)
- Consiglio). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c. Commissione delle
Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez.
VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06
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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
7 ottobre 2009 (*)
«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva clorotalonil - Modifica
dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Direttiva
2006/76/CE - Retroattività - Mancanza di periodo transitorio - Certezza
del diritto - Legittimo affidamento - Principio della parità di
trattamento»
Nella causa T-380/06,
Vischim Srl, con sede in Cesano Maderno, rappresentata dagli avv.ti C.
Mereu e K. Van Maldegem,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Parpala e
B. Doherty, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’art. 2, secondo comma,
della direttiva della Commissione 22 settembre 2006, 2006/76/CE, che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la
specifica della sostanza attiva clorotalonil (GU L 263, pag. 9),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, F. Dehousse e V. Vadapalas
(relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25
settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
La direttiva 91/414/CEE
1 A termini dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio
15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), «[g]li Stati membri
prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato
soltanto se:
(...) le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I e sono
soddisfatte le condizioni ivi stabilite».
2 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, «[i]n base alle
attuali conoscenze scientifiche e tecniche una sostanza attiva viene
iscritta nell’allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci
anni se si può supporre che prodotti fitosanitari contenenti la sostanza
attiva soddisfino le (...) condizioni» specificate dappresso e relative
al loro carattere innocuo per la salute umana ed animale nonché per
l’ambiente.
3 In forza dell’art. 5, n. 4, primo e secondo trattino, della stessa
direttiva, l’iscrizione può essere subordinata a condizioni concernenti
«il livello di purezza minima della sostanza attiva» e «la natura e il
tenore massimo di talune impurità».
4 L’art. 6, n. 1, della direttiva 91/414 dispone quanto segue:
«L’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I è decisa secondo la
procedura prevista all’art. 19.
Secondo questa procedura si decidono parimenti:
- le condizioni eventualmente connesse a detta iscrizione;
- le modifiche da apportare se necessario all’allegato I;
(…)».
5 A norma dell’art. 8, n. 2, primo comma, della direttiva 91/414, «[i]n
deroga all’art. 4 (...) uno Stato membro può, durante un periodo di
dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva,
autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti
fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e
che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica
della medesima».
6 Ai sensi dell’art. 8, n. 2, secondo comma, della stessa direttiva, la
Commissione delle Comunità europee avvia un programma di lavoro ai fini
dell’esame progressivo di tali sostanze attive entro il suddetto periodo
di dodici anni.
7 A termini dell’art. 8, n. 2, quarto comma, della direttiva 91/414,
«nel corso di [tale periodo] previo esame da parte del Comitato di cui
all’articolo 19 e secondo la procedura istituita dallo stesso articolo,
è possibile decidere se e a quali condizioni [una] sostanza attiva può
essere iscritta nell’allegato I o nei casi in cui i requisiti di cui
all’art. 5 non sono soddisfatti o le informazioni e i dati prescritti
non sono stati presentati entro il termine prescritto, che tale sostanza
attiva non venga inserita in tale allegato». La medesima disposizione
precisa altresì che «[g]li Stati membri devono stabilire, a seconda dei
casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni
entro il termine prescritto».
8 L’art. 19 della direttiva 91/414, nel testo di cui al regolamento (CE)
del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806 (GU L 122, pag. 1), prevede che la
Commissione sia assistita da un comitato di regolamentazione, vale a
dire il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali (in prosieguo: il «comitato»).
9 Per quanto attiene alla sostanza attiva clorotalonil, il periodo di
cui all’art 8, n. 2, della direttiva 91/414, che sarebbe dovuto scadere
il 26 luglio 2003, in un primo momento è stato prorogato fino al 31
dicembre 2005 dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2002,
n. 2076 (GU L 319, pag. 3), ed in seguito fino al 31 dicembre 2006 dal
regolamento (CE) della Commissione 12 agosto 2005, n. 1335 (GU L 211,
pag. 6), salvo il caso in cui fosse stata assunta una decisione in
merito alla sua iscrizione nell’allegato I della direttiva prima di tale
data.
Regolamento (CEE) n. 3600/92
10 Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600,
recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di
lavoro di cui all’art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414 (GU L 366,
pag. 10), organizza la procedura di valutazione di varie sostanze
attive, tra le quali figura il clorotalonil, al fine della loro
eventuale iscrizione nell’allegato I di tale direttiva.
11 A termini dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3600/92, «il
produttore che desideri garantire l’iscrizione di una delle sostanze
attive (...) nell’allegato I del[la direttiva 91/414] ne dà
comunicazione alla Commissione entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente regolamento».
12 L’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3600/92, nel testo di cui al
regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1199 (GU L 170,
pag. 19), disciplina le modalità dell’esame delle pratiche presentate
dai notificanti.
13 L’art. 8, n. 3, quarto comma, del regolamento n. 3600/92, come
modificato, ha il seguente tenore:
«Dopo l’esame (...) la Commissione presenta al comitato (...),
a) un progetto di direttiva recante iscrizione della sostanza attiva
nell’allegato I della direttiva [91/414], precisandone le relative
condizioni, ivi incluso il termine di validità di tale iscrizione;
(…)».
Fatti
Iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414
14 L’8 luglio 1993 la ricorrente, Vischim Srl, una società italiana
produttrice del clorotalonil, ha comunicato alla Commissione il proprio
interesse ad ottenere l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I
della direttiva 91/414.
15 Soltanto due notificanti del clorotalonil hanno depositato il proprio
fascicolo entro i termini, e cioè la società ISK Biotech Europe (alla
quale si è sostituita la società Zeneca Agrochemicals nel corso della
procedura di valutazione, a sua volta divenuta la società Syngenta) e la
ricorrente.
16 Il 16 settembre 2005, in seguito all’esame di tali fascicoli, la
Commissione ha adottato la direttiva 2005/53/CE, recante modifica della
direttiva 91/414, per includervi clorotalonil, clorotoluron,
cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L
241, pag. 51).
17 In forza dell’art. 1 della direttiva 2005/53 e del suo allegato, il
clorotalonil viene iscritto al n. 102 della tabella di cui all’allegato
I della direttiva 91/414. La quarta colonna di tale tabella, intitolata
«Purezza», indica: «Esaclorobenzene: non più di 0,01 g/kg».
18 Dalla relazione sul riesame del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000
def., del 14 febbraio 2005; in prosieguo: la «relazione sul riesame»)
risulta che il summenzionato requisito relativo al tenore di
esaclorobenzene (ECB) è stato introdotto tenendo conto della specifica
del clorotalonil adottata dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura) nel febbraio 2005.
19 A norma dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2005/53, gli Stati membri,
ove necessario, erano tenuti a modificare o ritirare le autorizzazioni
esistenti per fitofarmaci contenenti clorotalonil entro il 31 agosto
2006, verificando, da un lato, il rispetto delle condizioni di cui
all’allegato I della direttiva 91/414 e, dall’altro, se il titolare
dell’autorizzazione possedesse o potesse accedere ad un fascicolo
rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414,
conformemente alle condizioni dell’art. 13 della direttiva stessa.
20 La direttiva 2005/53 è entrata in vigore il 1° marzo 2006. Ai sensi
del suo art. 2, primo e secondo comma, gli Stati membri avevano
l’obbligo di adottare e di pubblicare entro il 31 agosto 2006 le
disposizioni necessarie per conformarsi ad essa ed applicarle a
decorrere dal 1° settembre 2006.
21 Il 25 novembre 2005 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto
segnatamente all’annullamento della direttiva 2005/53 (causa T-420/05).
22 Nell’ambito del suddetto ricorso la ricorrente ha presentato due
domande consecutive di provvedimenti provvisori, respinte con ordinanze
del presidente del Tribunale 4 aprile 2006, causa T-420/05 R, Vischim/Commissione
(non pubblicata nella Raccolta), e 13 ottobre 2006, causa T-420/05 R II,
Vischim/Commissione (Racc. pag. II-4085), quest’ultima confermata con
ordinanza del presidente della Corte 3 aprile 2007, causa C-459/06 P(R),
Vischim/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
Modifica dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414
23 Nel dicembre 2005 la FAO, sulla base delle informazioni fornite dalla
ricorrente, ha pubblicato una nuova specifica del clorotalonil che porta
a 0,04 g/kg il tenore massimo di ECB.
24 La ricorrente ha comunicato alla Commissione tale nuova specifica con
lettera del 16 dicembre 2005.
25 Nel marzo 2006 la Commissione ha chiesto allo Stato membro relatore
di valutare distinte versioni del clorotalonil conformi alla nuova
specifica della FAO, tra cui il prodotto della ricorrente.
26 Contemporaneamente, i servizi della Commissione hanno trasmesso agli
Stati membri un messaggio di posta elettronica così formulato:
«[Lo Stato membro relatore] ha avviato la valutazione dell’equivalenza
dei prodotti di origini diverse (ivi compreso quello della Vischim).
Qualora si giunga alla conclusione che essi sono sicuri tanto quanto il
prodotto di riferimento, la Commissione progetterà la modifica della
direttiva [91/414] per quanto attiene ai livelli autorizzati dell’ECB.
In tal caso potrebbe risultare disagevole una modifica formale del testo
prima del 1º settembre 2006 e potrebbe essere pertanto necessaria una
certa flessibilità da parte dell’amministrazione intorno a tale data.
Sarebbe deprecabile che taluni prodotti venissero ritirati dal mercato
nazionale per essere di nuovo autorizzati poco appresso. È evidente che
la revoca di autorizzazioni rimane in ogni caso obbligatoria qualora
venga stabilito che l’esito dell’esame del fascicolo non è chiaramente
positivo o qualora le prescrizioni amministrative non siano
soddisfatte».
27 Nell’aprile 2006, al termine della propria valutazione, lo Stato
membro relatore ha constatato che il clorotalonil contenente lo 0,04
g/kg di ECB non comportava rischi ulteriori rispetto a quelli di cui si
era già tenuto conto in occasione dell’adozione della direttiva 2005/53.
Pertanto ha proposto una modifica della specifica del clorotalonil di
cui alla direttiva 2005/53.
28 Il 13 e il 14 luglio 2006 tale modifica è stata approvata dal
comitato. Per quanto concerne il termine connesso all’introduzione della
specifica modificata, il processo verbale della riunione del comitato
precisa in particolare quanto segue:
«[L]a modifica della specifica di cui trattasi ha ricevuto un consenso
generale e la Commissione si è impegnata ad adoperarsi affinché venga
adottato rapidamente un progetto (...). Per quanto riguarda
l’opportunità di estendere il termine di sei mesi impartito per
presentare gli studi scientifici mancanti, esso non appare adeguato.
Potrebbe creare un precedente ed esporrebbe la Commissione a censure di
disparità di trattamento nei confronti dei notificanti (...). Per tali
motivi non è opportuno scostarsi dal termine normalmente prescritto
dalla direttiva d’iscrizione (...). Il Regno Unito chiede di prorogare
il termine per conformarsi in relazione a tale fascicolo, onde
consentire alla Vischim di fare ricorso ad un arbitrato previsto dal
diritto nazionale al fine di poter accedere agli studi sui vertebrati
una volta approvata l’iscrizione della sostanza».
29 Con lettera del 27 luglio 2006 la ricorrente ha comunicato alla
Commissione che, «per poter assicurare la propria efficacia nei
confronti [delle sue] autorizzazioni, la modifica [doveva], da un lato,
entrare in vigore prima del 31 agosto 2006 e, dall’altro, impartire agli
Stati membri un nuovo termine per la verifica del rispetto dei requisiti
relativi all’iscrizione nell’allegato I». La Commissione non ha
replicato a tale lettera.
30 Tra il luglio e il settembre 2006 la ricorrente ha ricevuto talune
lettere delle autorità competenti del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, del Regno del Belgio e dell’Irlanda, con cui tali
Stati le notificavano l’intenzione di ritirare il suo prodotto dal
mercato.
31 In particolare la lettera inviata alla ricorrente dalle autorità del
Regno Unito, datata 28 luglio 2006, ha il seguente tenore:
«[Il vostro prodotto è] conforme alle nuove specifiche [di purezza] così
come modificate dal [comitato] il 13 e il 14 luglio 2006 [ma] non avete
ancora dimostrato di aver avuto la possibilità di accedere adeguatamente
ai dati dell’allegato II (…) per i vostri prodotti autorizzati esistenti
che contengono clorotalonil. Si allega pertanto alla presente lettera la
notifica dell’intento di ritirare i vostri prodotti esistenti che
contengono il clorotalonil».
32 Il 22 settembre 2006 la Commissione ha adottato la direttiva
2006/76/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per
quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil (GU L
263, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva impugnata»).
33 In forza dell’art. 1 della direttiva impugnata, la specifica del
clorotalonil prevista nell’ambito dell’iscrizione nell’allegato I della
direttiva 91/414 viene sostituita dalla tabella contenuta in allegato.
La quarta colonna di tale tabella, intitolata «Purezza», dispone quanto
segue: «Esaclorobenzene: non più di 0,04 g/kg».
34 La direttiva impugnata è entrata in vigore il 23 settembre 2006. In
forza del suo art. 2, gli Stati membri avevano l’obbligo di adottare e
di pubblicare entro il 31 agosto 2006 le disposizioni necessarie per
conformarsi ad essa e dovevano applicarle a decorrere dal 1° settembre
2006.
Procedimento e conclusioni delle parti
35 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15
dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
36 Con atto separato depositato il medesimo giorno, la ricorrente ha
formulato una domanda di procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 76
bis del regolamento di procedura del Tribunale. Tale domanda è stata
respinta con decisione del presidente della Quarta Sezione del Tribunale
24 gennaio 2007.
37 Il 27 febbraio 2007, con atto separato, la Commissione ha depositato
un’eccezione di irricevibilità. Dopo che la ricorrente ha presentato le
proprie osservazioni, l’eccezione di irricevibilità è stato unita al
merito con ordinanza del Tribunale 27 giugno 2007.
38 In seguito al deposito del controricorso il Tribunale ha deciso, in
conformità dell’art. 47, n. 1, del regolamento di procedura, che non
fosse necessario un secondo scambio di memorie.
39 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata
modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione,
alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
40 A causa dell’impedimento di un membro del collegio a partecipare al
procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice
per integrare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento
di procedura.
41 La presente causa, sentite le parti, è stata riunita alla causa
T-420/05 ai fini della fase orale.
42 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire
la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del
procedimento, ha posto per iscritto taluni quesiti alle parti, cui esse
hanno risposto con lettere del 16 giugno, 7 e 14 luglio 2008.
43 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai
quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 25 settembre 2008.
44 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare parzialmente la direttiva impugnata, segnatamente il suo
art. 2, secondo comma;
- ingiungere alla Commissione di prevedere termini futuri, precisi,
ragionevoli e legittimi per quanto riguarda la direttiva impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.
45 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità
46 Anzitutto, quanto alla domanda della ricorrente diretta ad ottenere
che il Tribunale ordini alla Commissione di stabilire termini futuri,
precisi, ragionevoli e legittimi in ordine alla direttiva impugnata,
occorre rammentare che, nell’ambito del controllo di legittimità fondato
sull’art. 230 CE, non spetta al giudice comunitario rivolgere
ingiunzioni alle istituzioni (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006,
causa T-155/04, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, Racc. pag. II-4797,
punto 28).
47 Pertanto la suddetta domanda, esposta nel secondo capo di conclusioni
della ricorrente, è irricevibile.
48 Per quanto riguarda poi la domanda di annullamento dell’art. 2,
secondo comma, della direttiva impugnata, la Commissione eccepisce l’irricevibilità
di tale domanda adducendo, in primo luogo, l’impossibilità
dell’annullamento parziale auspicato dalla ricorrente e, in secondo
luogo, la natura normativa della direttiva impugnata.
49 La ricorrente afferma che la propria domanda è ricevibile.
50 Quanto alla prima eccezione di irricevibilità invocata dalla
Commissione si deve osservare che, in ossequio ad una costante
giurisprudenza, l’annullamento parziale di un atto è possibile solo se
gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto
dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando
l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare
la sostanza dell’atto impugnato (v. sentenza della Corte 27 giugno 2006,
causa C-540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-5769, punti 27 e 28,
e giurisprudenza ivi citata).
51 In forza dell’art. 2, secondo comma, della direttiva impugnata, gli
Stati membri applicano le disposizioni adottate per conformarsi ad essa
a decorrere dal 1º settembre 2006 e, quindi, in maniera retroattiva.
52 La ricorrente asserisce che il proprio ricorso non è diretto
all’annullamento totale della direttiva impugnata, la quale le è
sostanzialmente favorevole, ma concerne unicamente la sua efficacia nel
tempo, disciplinata specificamente nella disposizione controversa.
53 La Commissione sostiene che la disposizione di cui trattasi,
definendo l’ambito di applicazione temporale della direttiva impugnata,
non è da questa separabile, poiché in caso di annullamento di tale
disposizione la direttiva impugnata diventerebbe inapplicabile.
54 In proposito va rilevato che niente impedisce che la legittimità di
un atto comunitario sia messa in discussione soltanto in ordine alla sua
efficacia nel tempo e, in particolare, alla sua retroattività (v., in
tal senso, sentenze della Corte 11 luglio 1991, causa C-368/89,
Crispoltoni, Racc. pag. I-3695, e 1° aprile 1993, cause riunite C-260/91
e C-261/91, Diversinte e Iberlacta, Racc. pag. I-1885).
55 Inoltre, nell’ambito di un ricorso che miri non alla soppressione di
una disposizione sostanziale, favorevole alla ricorrente, ma solo
all’annullamento della disposizione che disciplina la sua efficacia nel
tempo, il giudice comunitario può decidere, ai sensi dell’art. 231,
secondo comma, CE, di mantenere l’atto impugnato inalterato sino a
quando le istituzioni competenti abbiano adottato i provvedimenti
richiesti dall’esecuzione della sentenza (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 29 giugno 2000, causa T-7/99, Medici Grimm/Consiglio, Racc.
pag. II-2671, punti 93 e 94, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre,
sebbene l’art. 231, secondo comma, CE concerna unicamente i regolamenti,
l’ambito di applicazione di questa disposizione deve estendersi agli
atti delle istituzioni, i quali, benché non abbiano la forma di un
regolamento, nondimeno producono effetti analoghi (v., in tal senso,
sentenza della Corte 7 luglio 1992, causa C-295/90,
Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-4193, punto 26).
56 Si deve pertanto respingere l’eccezione di irricevibilità invocata
dalla Commissione relativamente all’impossibilità dell’annullamento
parziale della direttiva impugnata circoscritto al disposto dell’art. 2,
secondo comma, che definisce l’efficacia nel tempo di questa.
57 Per quanto attiene alla seconda eccezione di irricevibilità invocata
dalla Commissione in merito alla natura normativa della direttiva
impugnata, occorre rammentare che il fatto che l’art. 230, quarto comma,
CE, non riguardi espressamente la ricevibilità dei ricorsi di
annullamento proposti da una persona fisica o giuridica nei confronti di
una direttiva non è sufficiente a dichiarare irricevibili tali ricorsi
(sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio,
Racc. pag. II-2335, punto 63, e ordinanza del Tribunale 10 settembre
2002, causa T-223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e
Consiglio, Racc. pag. II-3259, punto 28).
58 Si deve inoltre rilevare che la ricorrente, in quanto notificante e
titolare di autorizzazioni esistenti di prodotti fitofarmaceutici
contenenti clorotalonil, è interessata individualmente e direttamente
dall’iscrizione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva
91/414 di cui alla direttiva 2005/53 e, pertanto, dalla direttiva
impugnata che modifica le condizioni ai fini di tale iscrizione. Occorre
altresì osservare che la direttiva impugnata è stata adottata al termine
di una valutazione sollecitata dalla ricorrente e avente in particolare
ad oggetto il suo prodotto.
59 Da quanto precede risulta che la domanda della ricorrente diretta ad
ottenere l’annullamento della direttiva impugnata in relazione
all’efficacia nel tempo stabilita dal suo art. 2, secondo comma, è
ricevibile.
Nel merito
Argomenti delle parti
60 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un primo motivo,
relativo ad un difetto di motivazione. La direttiva impugnata non
conterrebbe una motivazione atta a giustificare la sua efficacia
retroattiva. La Commissione non avrebbe chiarito come tale retroattività
dovesse operare, de jure e de facto, per consentire l’attuazione utile
della specifica modificata.
61 Il secondo motivo della ricorrente è relativo alla violazione
dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 e dell’art. 8, n. 3, lett. a),
del regolamento n. 3600/92. A suo avviso tali disposizioni impongono
alla Commissione di prevedere, nell’ambito di una direttiva relativa
all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva
91/414, un periodo transitorio per il riesame delle autorizzazioni
nazionali esistenti. La sussistenza di tale obbligo sarebbe confermata
dalla prassi della Commissione. Per avere senso ed essere efficace, il
predetto periodo transitorio dovrebbe necessariamente collocarsi nel
futuro, e cioè a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della
direttiva impugnata. Omettendo di prevedere siffatto periodo nel caso di
specie, dunque, la Commissione sarebbe venuta meno ad un obbligo
procedurale essenziale impostole dalla direttiva 91/414 e dal
regolamento n. 3600/92.
62 Mantenendo il fulcro della propria argomentazione sull’assenza di un
periodo transitorio futuro nella direttiva impugnata, la ricorrente
adduce quindi la violazione dei principi di non retroattività, di
certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di
trattamento.
63 A tale riguardo, la ricorrente richiama la giurisprudenza secondo la
quale un provvedimento comunitario può applicarsi retroattivamente solo
in casi eccezionali, qualora lo richieda il suo obiettivo e il legittimo
affidamento degli interessati sia rispettato. Orbene, nel caso di specie
nessuna di queste condizioni sarebbe soddisfatta.
64 L’efficacia retroattiva della direttiva impugnata non potrebbe essere
giustificata dalla necessità di evitare l’applicazione della specifica
più restrittiva di cui alla direttiva 2005/53. Infatti, quest’ultima
sarebbe già stata produttiva di effetti giuridici, vale a dire la revoca
delle autorizzazioni possedute dalla ricorrente. In tale contesto, la
modifica retroattiva avrebbe efficacia solo se fosse associata ad un
periodo transitorio futuro, nel corso del quale possa dimostrarsi la
conformità con la nuova specifica.
65 Inoltre, la mancata previsione di un nuovo periodo transitorio
violerebbe le aspettative legittime degli operatori sorte in virtù della
normativa applicabile e della prassi della Commissione. In particolare,
difettando un nuovo periodo transitorio, l’efficacia retroattiva della
direttiva impugnata metterebbe a repentaglio il legittimo affidamento
della ricorrente, dal momento che quest’ultima non sarebbe stata in
grado di giovarsi dei diritti derivanti dalla modifica della specifica
del clorotalonil.
66 In mancanza di un periodo transitorio, la ricorrente adduce di non
aver potuto «risalire nel tempo» per sottoporre il proprio fascicolo
alle autorità nazionali, affinché queste verificassero la conformità del
suo prodotto alla luce della specifica modificata introdotta dalla
direttiva impugnata. Gli Stati membri, dal loro canto, non avrebbero
potuto assolvere i propri obblighi relativi alle nuove disposizioni
applicabili, in particolare esaminare o riesaminare le autorizzazioni
nazionali della ricorrente alla luce della nuova specifica. Pertanto, la
direttiva impugnata sarebbe priva di effetto utile e infrangerebbe il
principio di certezza del diritto.
67 In aggiunta, la Commissione non avrebbe riservato alla ricorrente lo
stesso trattamento applicato ai produttori interessati dagli altri
provvedimenti adottati nello stesso ambito, che hanno stabilito un
periodo transitorio in seguito all’iscrizione delle sostanze attive
nell’allegato I della direttiva 91/414, e, in particolare, lo stesso
trattamento riservato all’altro notificante il clorotalonil, la Syngenta,
che ha usufruito di un siffatto periodo previsto dalla direttiva
2005/53.
68 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
69 Ad avviso del Tribunale, occorre esaminare innanzi tutto l’asserita
violazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 e dell’art. 8, n.
3, lett. a), del regolamento n. 3600/92 nonché della prassi anteriore
della Commissione, poi la violazione dei vari principi generali del
diritto invocati dalla ricorrente e, da ultimo, la violazione
dell’obbligo di motivazione.
- Sull’asserita violazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 e
dell’art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3600/92 nonché della
prassi anteriore della Commissione
70 In primo luogo, per quanto attiene alle disposizioni che si
asseriscono violate, si deve rilevare che nessuna di esse impone alla
Commissione l’obbligo di prevedere un periodo transitorio per il riesame
delle autorizzazioni nazionali esistenti.
71 Da un lato, l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 stabilisce un
programma di lavoro con differenti periodi per l’esame delle sostanze
attive già presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della
direttiva, in vista della loro eventuale iscrizione nell’allegato I di
tale direttiva. L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, dunque, non
menziona affatto la previsione di un periodo transitorio da parte della
Commissione dopo l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I.
72 Dall’altro lato, l’art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3600/92
prevede che, nell’ambito di una proposta di direttiva diretta ad
iscrivere una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, la
Commissione fissi eventualmente le condizioni per l’iscrizione, ivi
compreso il termine. Questa disposizione contempla pertanto talune
modalità concernenti la fase dell’iscrizione di una sostanza attiva
nell’allegato I della direttiva 91/414. Non ne discende l’obbligo per la
Commissione di prevedere un periodo transitorio per il riesame delle
autorizzazioni nazionali esistenti dopo la predetta iscrizione.
73 Questo vale a maggior ragione nel caso di specie dal momento che la
direttiva impugnata non abroga la direttiva 2005/53, bensì si limita a
modificare l’allegato I della direttiva 91/414 per quanto concerne la
specifica della sostanza di cui trattasi. Essa non mette in alcun modo
in discussione l’intera procedura di iscrizione di tale sostanza
nell’allegato I della direttiva 91/414. È nell’ambito di tale procedura
d’iscrizione che la ricorrente ha dovuto depositare una sintesi del
fascicolo ed un fascicolo completo, in conformità dell’art. 2 del
regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n. 933, che determina
le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri
relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (GU L 107,
pag. 8), nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 21
settembre 1995, n. 2230 (GU L 225, pag. 1), e dell’art. 6 del
regolamento n. 3600/92, così come completato dal regolamento (CE) della
Commissione 12 ottobre 2000, n. 2266 (GU L 259, pag. 27). Al termine di
tale procedura è stata adottata la direttiva 2005/53 che iscrive la
sostanza in questione nell’allegato I della direttiva 91/414 e che
prevede un periodo transitorio anteriore all’entrata in vigore di tale
iscrizione. Nel caso di specie, pertanto, l’iscrizione del clorotalonil
nell’allegato I della direttiva 91/414 è stata debitamente seguita da un
periodo transitorio atto a consentire l’esame da parte delle autorità
nazionali delle autorizzazioni nazionali esistenti.
74 Pertanto, il fatto che la direttiva impugnata non preveda un simile
periodo transitorio non configura una violazione delle disposizioni
fatte valere dalla ricorrente.
75 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente
relativo alla prassi della Commissione, si deve rilevare che una
semplice prassi amministrativa, che non sia contraria alla normativa
vigente e che non implichi l’esercizio di un potere di valutazione, può
suscitare l’affidamento legittimo degli interessati (v. sentenza del
Tribunale 28 settembre 2004, causa T-310/00, MCI/Commissione, Racc. pag.
II-3253, punto 112, e giurisprudenza ivi citata).
76 Nel caso di specie la Commissione fa valere che la propria prassi
costante consiste nel richiedere che gli Stati membri adottino
determinati provvedimenti entro un termine di sei mesi a decorrere
dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva
91/414.
77 La prassi della Commissione consistente nella previsione di un
siffatto termine tale da consentire alle parti interessate di prepararsi
alle nuove prescrizioni e agli Stati membri di riesaminare le
autorizzazioni esistenti risulta anche dal nono e decimo ‘considerando’
della direttiva 2005/53.
78 Tuttavia va osservato che tale prassi, da un lato, riguarda anzitutto
gli Stati membri, ai quali essa conferisce taluni obblighi, in
particolare relativamente al termine di cui dispongono per il riesame,
e, dall’altro, concerne l’iscrizione iniziale di una sostanza attiva
nell’allegato I della direttiva 91/414.
79 È giocoforza constatare, quindi, che altrettanto erroneamente la
ricorrente richiama la prassi della Commissione per far valere nel caso
di specie un obbligo a carico di quest’ultima di prevedere un periodo
transitorio in vista del riesame delle autorizzazioni nazionali
esistenti. La prassi alla quale la ricorrente fa riferimento non
concerne la fattispecie in esame.
80 Di conseguenza la Commissione, omettendo di prevedere nella direttiva
impugnata un periodo transitorio ai fini del riesame delle
autorizzazioni nazionali esistenti, non ha violato né l’art. 8, n. 2,
della direttiva 91/414, né l’art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n.
3600/92 e neppure si è discostata dalla sua prassi anteriore.
- Sull’asserita violazione dei principi di non retroattività, di
certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di
trattamento
81 Occorre rammentare che il principio di certezza del diritto esige che
una disciplina comunitaria vigente nei confronti dei singoli sia chiara
e precisa affinché questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i
loro diritti ed i loro obblighi e possano agire di conseguenza (v.
sentenza della Corte 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand e Garancini,
Racc. pag. 1931, punto 17).
82 Inoltre, in linea di massima, il principio della certezza delle
situazioni giuridiche osta a che l’efficacia nel tempo di un atto
comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, salvo,
in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il
legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato
(sentenza della Corte 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag.
69, punto 20; v. altresì, per quanto riguarda l’efficacia retroattiva di
una direttiva, sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C-331/88,
Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 45).
83 Nel caso di specie occorre dunque verificare, da un lato, se
l’obiettivo da conseguire giustifichi il carattere retroattivo della
direttiva impugnata e, dall’altro, se il legittimo affidamento della
ricorrente sia stato debitamente rispettato e se quest’ultima abbia
potuto conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi potendo
agire di conseguenza.
84 Quanto alla prima condizione, dal primo e secondo ‘considerando’
della direttiva impugnata risulta che la Commissione ha modificato la
specifica del clorotalonil per tener conto della nuova specifica della
FAO, pubblicata in seguito all’adozione della direttiva 2005/53. Detta
specifica della FAO, abrogando la specifica che era stata in vigore al
momento dell’adozione della direttiva 2005/53, ha modificato il
requisito relativo al tenore di ECB, portando il suo limite da 0,01 a
0,04 g/kg.
85 A tale proposito, al quarto ‘considerando’ della direttiva impugnata
la Commissione ha specificato che, «[p]oiché la direttiva 2005/53 (...)
impone[va] agli Stati membri di applicare le disposizioni del suo
articolo 2 a decorrere dal 1º settembre 2006, anche la specifica
modificata per il clorotalonil [doveva] essere applicabile a decorrere
da questa data».
86 Dalle suddette indicazioni risulta che, prevedendo un’efficacia
retroattiva della specifica modificata, la Commissione ha inteso evitare
che gli Stati membri fossero obbligati ad applicare, anche se per un
brevissimo periodo di tempo, la specifica più restrittiva prevista dalla
direttiva 2005/53. Alla luce di tale obiettivo doveva disporsi che la
specifica modificata del clorotalonil fosse applicabile a partire dalla
data prevista per l’applicazione della specifica iniziale.
87 Nel caso di specie si deve necessariamente rilevare che la prima
condizione enunciata dalla giurisprudenza citata al punto 82 supra è
soddisfatta, e cioè che lo scopo perseguito richiedeva che la direttiva
impugnata prevedesse l’applicazione retroattiva della nuova specifica
meno severa. La ricorrente, del resto, non contesta il carattere
retroattivo della direttiva impugnata in quanto essa fissa una nuova
specifica meno severa.
88 Quanto alla seconda condizione, vale a dire il rispetto del legittimo
affidamento degli interessati, occorre anzitutto rilevare che, dal
momento che la specifica modificata prevista dalla direttiva impugnata
ha il solo effetto di rendere i requisiti di iscrizione meno rigorosi,
la sua retroattività non era in quanto tale atta a pregiudicare il
legittimo affidamento degli operatori interessati.
89 La ricorrente fa tuttavia valere che la direttiva impugnata viola i
principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, poiché non
fissa un periodo transitorio tale da consentirle di adeguarsi alle nuove
prescrizioni e comportante l’obbligo per gli Stati membri di riesaminare
le autorizzazioni nazionali esistenti.
90 In proposito si deve rammentare (v. punti 70-80 supra) che nel caso
di specie né le disposizioni applicabili né la prassi della Commissione
impongono a quest’ultima di prevedere tale periodo transitorio.
91 La ricorrente oltretutto non ha fornito elementi idonei a dimostrare
che la Commissione avesse suscitato in essa legittime aspettative che la
modifica della specifica venisse seguita dalla previsione di un nuovo
periodo transitorio. Atteso che la stessa ricorrente è all’origine di
tale modifica (v. punti 23 e 24 supra) che riduce le prescrizioni
relative all’autorizzazione dei suoi prodotti, non può essere in
contrasto con i principi di certezza del diritto e di tutela del
legittimo affidamento la mancata previsione di un periodo transitorio
per consentire alla ricorrente di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
92 Nel caso di specie, qualsiasi prodotto che rispetti la specifica
della direttiva 2005/53 soddisfa a fortiori quella della direttiva
impugnata, di modo che l’adeguamento, tanto da parte degli Stati membri
che da parte della ricorrente, alle nuove prescrizioni non sembra
richiedere provvedimenti o impegni particolari tali da giustificare un
legittimo affidamento nella previsione di un periodo transitorio a tale
fine.
93 Più precisamente, dal punto di vista del rispetto del principio di
certezza del diritto, la direttiva 2005/53 e le chiare e puntuali
disposizioni all’epoca applicabili, le quali non sono state abrogate
dalla direttiva impugnata, consentivano alla ricorrente di conoscere
senza ambiguità la portata degli obblighi da esse attribuitile. Essa
poteva agire di conseguenza e, in particolare, qualora avesse voluto
mantenere le proprie autorizzazioni esistenti, avrebbe potuto presentare
un fascicolo completo, costituito in conformità delle prescrizioni di
cui all’allegato II della direttiva 91/414. Nel corso del periodo
transitorio seguito all’adozione della direttiva 2005/53 era chiaramente
interesse della ricorrente presentare un siffatto fascicolo ovvero
dimostrare di poter accedere ad esso onde poter mantenere le proprie
autorizzazioni esistenti.
94 Difatti, in applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2005/53,
la ricorrente era stata avvertita che, ove non avesse ottemperato a tale
obbligo, indipendente da quello relativo alla conformità di un prodotto
alla specifica comunitaria, le sue autorizzazioni sarebbero state
revocate.
95 In via subordinata e più contestuale, dalle circostanze del caso di
specie risulta altresì che la ricorrente era stata informata del fatto
che la Commissione intendeva modificare la specifica del clorotalonil al
fine di tener conto di quella adottata dalla FAO nel dicembre 2005 e che
tale modifica si sarebbe inserita nel contesto del riesame condotto in
conformità dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2005/53.
96 Infatti, la procedura antecedente l’adozione della direttiva
impugnata era stata avviata sulla base delle informazioni fornite dalla
ricorrente il 16 dicembre 2005 e questa era stata informata tanto delle
conclusioni della relazione compiuta dallo Stato membro relatore
nell’aprile 2006, in cui si proponeva di modificare la specifica
definita dalla direttiva 2005/53, quanto dell’adozione della proposta in
questo senso da parte del comitato, il 13 ed il 14 luglio 2006.
97 Orbene, dalla lettera delle autorità del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord del 28 luglio 2006 (v. punto 31 supra), prodotta
dalla ricorrente, nonché dalle lettere delle autorità dell’Irlanda del
30 agosto 2006 e del Regno del Belgio del 7 settembre 2006, prodotte
dalla Commissione, risulta che la ricorrente ha subito la revoca di
talune autorizzazioni non già per difetto di conformità con la specifica
del clorotalonil di cui alla direttiva 2005/53, bensì perché non era
stato presentato un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato
II della direttiva 91/414 o non era stata dimostrata la possibilità di
accedere a tale fascicolo.
98 La ricorrente non può dunque reclamare il diritto di colmare le
lacune del proprio fascicolo nell’ambito di un nuovo esame delle sue
autorizzazioni durante un nuovo periodo transitorio, posto altresì che
essa poteva apprezzare appieno l’interesse a depositare un fascicolo
conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414 nel
corso del periodo transitorio successivo l’adozione della direttiva
2005/53. Occorre in proposito sottolineare che le prescrizioni connesse
alla presentazione di tale fascicolo sono rimaste immutate. Ogni
fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva
91/414 era tale nel vigore della direttiva 2005/53 e permaneva tale
sotto quello della direttiva impugnata. Sia sul piano della specifica
che su quello del possesso di un fascicolo conforme, dunque, al momento
dell’adozione della direttiva impugnata la Commissione non aveva alcun
motivo di obbligare gli Stati membri a procedere ad un nuovo esame delle
autorizzazioni esistenti né di prevedere a tal fine un periodo
transitorio.
99 Ne consegue che l’applicazione retroattiva della nuova specifica
introdotta dalla direttiva impugnata non viola i principi di certezza
del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Si deve aggiungere
che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la direttiva
impugnata non è neppure priva di effetto utile. Infatti, essa consente
di mantenere le autorizzazioni esistenti per i prodotti conformi alla
nuova specifica da essa introdotta, a condizione che il titolare
dell’autorizzazione abbia soddisfatto le altre condizioni di cui alla
direttiva 2005/53.
100 Quanto al principio di parità di trattamento, tale principio è
violato soltanto qualora situazioni analoghe siano trattate in maniera
differente o situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno
che una disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata
(sentenza della Corte 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche, Racc. pag.
I-2681, punto 25).
101 Orbene, nel caso di specie l’argomentazione della ricorrente
sostanzialmente equipara situazioni diseguali. Infatti, l’iscrizione di
una sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414 non è paragonabile
alla sola modifica della specifica di tale sostanza, già iscritta, e
pertanto la direttiva impugnata non doveva obbligatoriamente prevedere
le stesse modalità transitorie della direttiva 2005/53, del resto non
abrogata.
102 Oltre tutto, dal momento che la ricorrente, al pari degli altri
produttori, ha potuto beneficiare del periodo transitorio seguito
all’adozione della direttiva 2005/53 e quindi all’iscrizione del
clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414, e in particolare
presentare, in tale ambito, alle autorità nazionali un fascicolo
conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414, essa
non può invocare una disparità di trattamento rispetto agli altri
produttori di tale sostanza o di qualsiasi altra sostanza all’atto della
sua iscrizione nell’allegato I di detta direttiva. La ricorrente inoltre
non ha dimostrato che la Commissione abbia previsto periodi transitori
in favore di altri produttori in occasione della modifica della
specifica di una sostanza già iscritta nell’allegato I della direttiva
91/414.
103 Di conseguenza la Commissione, omettendo di prevedere nella
direttiva impugnata un periodo transitorio in vista del riesame delle
autorizzazioni esistenti di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva
2005/53, non ha infranto il principio di parità di trattamento.
104 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dei principi
generali del diritto invocati dalla ricorrente non può essere accolto.
- Sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione
105 Si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la
motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve far apparire in forma
chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione comunitaria
da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i propri
diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio
controllo [v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2002, causa T-89/00,
Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, Racc. pag. II-3651, punto 65,
e giurisprudenza ivi citata].
106 In proposito, per quanto attiene ad un asserito difetto di
motivazione relativo alla disposizione della direttiva impugnata
disciplinante la sua applicazione nel tempo, da un lato, va rilevato che
il primo, secondo e quarto ‘considerando’ della direttiva impugnata,
citati ai punti 84 e 85 supra, fanno emergere chiaramente le ragioni per
le quali la Commissione ha dotato la specifica modificata di efficacia
retroattiva.
107 Dall’altro lato, la Commissione non è tenuta ad indicare le ragioni
per cui essa non ha previsto un periodo transitorio per il riesame delle
autorizzazioni nazionali. Infatti, come emerge dalle considerazioni che
precedono, né le disposizioni applicabili, né la sua prassi anteriore,
né alcuno dei principi generali del diritto invocati dalla ricorrente
imponevano alla Commissione di prevedere un tale periodo transitorio.
108 Pertanto, la ricorrente sostiene a torto che la direttiva impugnata
è viziata di un difetto di motivazione.
109 Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere
respinto.
Sulle spese
110 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente,
va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Vischim Srl è condannata alle spese.
Meij
Dehousse
Vadapalas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 ottobre 2009.
Firme
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