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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10518
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Attività di autocarrozzeria - Emissioni senza
autorizzazione - Continuazione esercizio impianto - Artt. 12 e 25 c. 1 DPR
n.203/88 (quest'ultimo trasfuso nella fattispecie di cui all'art.279 decreto
legislativo n.152/2006). L'aver continuato ad esercitare l'attività di auto
carrozziere reintroducendo nello stesso ambiente di lavoro le emissioni
provenienti dalle operazioni di carteggiatura pur dopo la scadenza del termine
(nella specie di 90 giorni) integra il reato di cui all'art.279 D.L.vo 152/2006,
essendo indubitabile che il protrarsi dell'attività senza attenersi a quanto
prescrittogli equivalga ad esercizio dell'impianto senza autorizzazione.
L'originaria autorizzazione doveva ritenersi, infatti, ormai superata dalle
nuove prescrizioni. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Di Maggio. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10518
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UDIENZA 28.01.2009
SENTENZA N. 222
REG. GENERALE n.29620/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) Di Maggio Gaetano nato il 7.11.1956
avverso la sentenza del 12.10.2007 del Tribunale di Enna
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr.Francesco Bua, che ha chiesto l'annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 12.10.2007 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, condannava Di Maggio Gaetano alla pena di euro 350,00 di ammenda
per il reato di cui all'art.25 comma 1 DPR 203/88 (trasfuso nella fattispecie di
cui all'art.279 decreto legislativo n.152/2006), esclusa la contestata recidiva,
perché in qualità di titolare dell'omonima autocarrozzeria, esercitando un
impianto esistente con produzione di emissioni in atmosfera, non presentava alle
autorità competenti, ai sensi dell'art.12 dello stesso DPR, la domanda di
autorizzazione nel termine prescritto, esercitando l'attività e le emissioni
senza autorizzazione.
Rilevava il Tribunale che al Di Maggio, a seguito della circolare
dell'Assessorato Territorio e ambiente della Regione siciliana, era stato
imposto, con nota in data 4.11.2005, di provvedere nel termine di ricevimento
della nota (avvenuto il 7.11.2005) a che le emissioni provenienti dalle
operazioni di carteggiatura venissero portate all'esterno e non reintrodotte
all'interno degli ambienti di lavoro, presentando una domanda volta ad ottenere
l'integrazione della originaria autorizzazione. Nel termine assegnato il Di
Maggio, però non presentava alcuna domanda.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che l'aver continuato l'esercizio
dell'impianto senza aver ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Provincia
Regionale di Enna equivaleva ad esercizio dell'attività senza autorizzazione. Né
poteva dubitarsi dell'esistenza dell'elemento psicologico, essendo chiaro il
contenuto della nota.
2) Propone ricorso per cassazione il Di Maggio, a mezzo del difensore,
denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art.522
c.p.p., essendo stato ritenuto in sentenza un fatto diverso (inosservanza delle
prescrizioni contenute nella missiva della Provincia Regionale di Enna) da
quello contestato (attività ed emissioni senza autorizzazione). La sentenza ha
erroneamente equiparato la mancata ottemperanza alle prescrizioni all'assenza di
autorizzazione.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art.279
D.L.vo 159/2006, che non sanziona la generica inosservanza delle prescrizioni
imposte a modifica di un'autorizzazione già concessa.
Nella missiva non si faceva alcun riferimento alla circostanza che il decorso
del termine di 90 giorni avrebbe comportato un illecito penale.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art.279
D.L.vo 152/2006 per difetto dell'elemento psicologico del reato. E' pacifico che
nel termine di novanta giorni la ditta non avrebbe potuto adempiere alle
prescrizioni impartite. Chiede, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio,
della impugnata sentenza.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Il Tribunale ha accertato, in punto di fatto, che, a seguito della
circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione siciliana in
data 28.2.2003, con la quale, mutando il precedente orientamento, era stato
previsto che le emissioni (salvo espressa deroga) dovessero necessariamente
essere convogliate all'esterno degli ambienti di lavoro, con nota n.22462 del
4.11.2005 la Provincia Regionale di Enna aveva prescritto al Di Maggio di
adeguarsi alla proposta tecnica dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (a.r.p.a.)
per evitare che le emissioni provenienti dalle operazioni di carteggiatura
venissero reintrodotte all'interno degli ambienti di lavoro
medesimi.
Come risulta chiarissimamente dalla richiamata nota n.22462/2005, notificata il
7.11.2005, al Di Maggio veniva prescritto di:
a) riguardo ai camini, provvedere ad elevare le bocche ad una quota superiore a
m.1 sopra il colmo del tetto dell'edificio;
b) riguardo al sistema di aspirazione delle polveri di carteggiatura di
- o inviare a tutti gli enti in indirizzo la specifica autorizzazione alla
reimmissione dell'aria filtrata nell'ambiente di lavoro rilasciata dalla Azienda
USL territorialmente competente;
- presentare, preventivamente alla costruzione delle opere la domanda di
autorizzazione per la modifica sostanziale
dell'impianto(convogliamento/canalizzazione all'esterno delle emissioni), ai
sensi dell'art.15, comma 1 lett.a), del DPR 24.5.1988 n.203, secondo le
direttive regionali impartite con D.A. 18.4.2001.
E' evidente, quindi, che, in relazione al sistema di aspirazione delle polveri,
si richiedeva espressamente di munirsi di autorizzazione, o in deroga per la
reimmissione nell'ambiente di lavoro, oppure, previa la modifica sostanziale
dell'impianto, per la emissione in atmosfera.
Il Di Maggio continuò, invece, ad esercitare l'attività senza munirsi della
prescritta autorizzazione.
Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che "l'aver continuato ad
esercitare l'attività di auto carrozziere reintroducendo nello stesso ambiente
di lavoro le emissioni provenienti dalle operazioni di carteggiatura pur dopo la
scadenza del termine di 90 giorni concessogli.." integri il reato contestato
anche alla luce dell'art.279 D.L.vo 152/2006, essendo indubitabile che il
protrarsi dell'attività senza attenersi a quanto prescrittogli equivalga ad
esercizio dell'impianto senza autorizzazione. L'originaria autorizzazione doveva
ritenersi, infatti, ormai superata dalle nuove prescrizioni.
Né sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra quanto
contestato e quanto ritenuto in sentenza.
Nell'imputazione si fa invero riferimento all'esercizio di "un impianto
esistente con produzione di emissioni in atmosfera"... " esercitando l'attività
e le emissioni senza autorizzazione", vale a dire esattamente quanto ritenuto
dal Tribunale (continuazione dell'esercizio senza autorizzazione).
3.2) Anche in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico il Tribunale
ha ineccepibilmente motivato.
E' da escludere invero che, stante il chiaro tenore della nota n.22462 /2005, il
Di Maggio non abbia compreso che fosse necessario munirsi di nuova
autorizzazione. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
nella nota medesima si specificava espressamente che la mancata osservanza delle
prescrizioni imposte (e quindi anche con riferimento al termine di 90 giorni per
l'adempimento) avrebbe costituito illecito penale, con immediata denuncia all'A.G.
competente per l'applicazione delle sanzioni penali disposte dal DPR 24.5.1988 n.203.
Né, infine, può essere invocata una sorta di impossibilità di conseguire
l'autorizzazione nel termine prescritto, sol che si consideri che il Di Maggio,
come evidenzia anche il Tribunale, incominciò ad attivarsi (chiedendo
informazioni presso il Servizio Inquinamento atmosferico della Provincia
Regionale di Enna) quando già il detto termine era da tempo decorso.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2009
Deposito in Cancelleria il 10/03/2009
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