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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10518



INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Attività di autocarrozzeria - Emissioni senza autorizzazione - Continuazione esercizio impianto - Artt. 12 e 25 c. 1 DPR n.203/88 (quest'ultimo trasfuso nella fattispecie di cui all'art.279 decreto legislativo n.152/2006).
L'aver continuato ad esercitare l'attività di auto carrozziere reintroducendo nello stesso ambiente di lavoro le emissioni provenienti dalle operazioni di carteggiatura pur dopo la scadenza del termine (nella specie di 90 giorni) integra il reato di cui all'art.279 D.L.vo 152/2006, essendo indubitabile che il protrarsi dell'attività senza attenersi a quanto prescrittogli equivalga ad esercizio dell'impianto senza autorizzazione. L'originaria autorizzazione doveva ritenersi, infatti, ormai superata dalle nuove prescrizioni. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Di Maggio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10518

 


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UDIENZA  28.01.2009

SENTENZA N. 222

REG. GENERALE n.29620/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Ernesto LUPO                            Presidente
Dott. Ciro PETTI                                 Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                          Consigliere
Dott. Margherita MARMO                    Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                   Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da:
1) Di Maggio Gaetano nato il 7.11.1956
avverso la sentenza del 12.10.2007 del Tribunale di Enna
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr.Francesco Bua, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.


OSSERVA


1) Con sentenza in data 12.10.2007 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, condannava Di Maggio Gaetano alla pena di euro 350,00 di ammenda per il reato di cui all'art.25 comma 1 DPR 203/88 (trasfuso nella fattispecie di cui all'art.279 decreto legislativo n.152/2006), esclusa la contestata recidiva, perché in qualità di titolare dell'omonima autocarrozzeria, esercitando un impianto esistente con produzione di emissioni in atmosfera, non presentava alle autorità competenti, ai sensi dell'art.12 dello stesso DPR, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, esercitando l'attività e le emissioni senza autorizzazione.


Rilevava il Tribunale che al Di Maggio, a seguito della circolare dell'Assessorato Territorio e ambiente della Regione siciliana, era stato imposto, con nota in data 4.11.2005, di provvedere nel termine di ricevimento della nota (avvenuto il 7.11.2005) a che le emissioni provenienti dalle operazioni di carteggiatura venissero portate all'esterno e non reintrodotte all'interno degli ambienti di lavoro, presentando una domanda volta ad ottenere l'integrazione della originaria autorizzazione. Nel termine assegnato il Di Maggio, però non presentava alcuna domanda.


Tanto premesso, riteneva il Tribunale che l'aver continuato l'esercizio dell'impianto senza aver ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Provincia Regionale di Enna equivaleva ad esercizio dell'attività senza autorizzazione. Né poteva dubitarsi dell'esistenza dell'elemento psicologico, essendo chiaro il contenuto della nota.


2) Propone ricorso per cassazione il Di Maggio, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art.522 c.p.p., essendo stato ritenuto in sentenza un fatto diverso (inosservanza delle prescrizioni contenute nella missiva della Provincia Regionale di Enna) da quello contestato (attività ed emissioni senza autorizzazione). La sentenza ha erroneamente equiparato la mancata ottemperanza alle prescrizioni all'assenza di autorizzazione.


Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art.279 D.L.vo 159/2006, che non sanziona la generica inosservanza delle prescrizioni imposte a modifica di un'autorizzazione già concessa.


Nella missiva non si faceva alcun riferimento alla circostanza che il decorso del termine di 90 giorni avrebbe comportato un illecito penale.


Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art.279 D.L.vo 152/2006 per difetto dell'elemento psicologico del reato. E' pacifico che nel termine di novanta giorni la ditta non avrebbe potuto adempiere alle prescrizioni impartite. Chiede, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio, della impugnata sentenza.


3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.


3.1) Il Tribunale ha accertato, in punto di fatto, che, a seguito della circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione siciliana in data 28.2.2003, con la quale, mutando il precedente orientamento, era stato previsto che le emissioni (salvo espressa deroga) dovessero necessariamente essere convogliate all'esterno degli ambienti di lavoro, con nota n.22462 del 4.11.2005 la Provincia Regionale di Enna aveva prescritto al Di Maggio di adeguarsi alla proposta tecnica dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (a.r.p.a.) per evitare che le emissioni provenienti dalle operazioni di carteggiatura venissero reintrodotte all'interno degli ambienti di lavoro medesimi.


Come risulta chiarissimamente dalla richiamata nota n.22462/2005, notificata il 7.11.2005, al Di Maggio veniva prescritto di:
a) riguardo ai camini, provvedere ad elevare le bocche ad una quota superiore a m.1 sopra il colmo del tetto dell'edificio;
b) riguardo al sistema di aspirazione delle polveri di carteggiatura di
- o inviare a tutti gli enti in indirizzo la specifica autorizzazione alla reimmissione dell'aria filtrata nell'ambiente di lavoro rilasciata dalla Azienda USL territorialmente competente;
- presentare, preventivamente alla costruzione delle opere la domanda di autorizzazione per la modifica sostanziale dell'impianto(convogliamento/canalizzazione all'esterno delle emissioni), ai sensi dell'art.15, comma 1 lett.a), del DPR 24.5.1988 n.203, secondo le direttive regionali impartite con D.A. 18.4.2001.


E' evidente, quindi, che, in relazione al sistema di aspirazione delle polveri, si richiedeva espressamente di munirsi di autorizzazione, o in deroga per la reimmissione nell'ambiente di lavoro, oppure, previa la modifica sostanziale dell'impianto, per la emissione in atmosfera.


Il Di Maggio continuò, invece, ad esercitare l'attività senza munirsi della prescritta autorizzazione.


Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che "l'aver continuato ad esercitare l'attività di auto carrozziere reintroducendo nello stesso ambiente di lavoro le emissioni provenienti dalle operazioni di carteggiatura pur dopo la scadenza del termine di 90 giorni concessogli.." integri il reato contestato anche alla luce dell'art.279 D.L.vo 152/2006, essendo indubitabile che il protrarsi dell'attività senza attenersi a quanto prescrittogli equivalga ad esercizio dell'impianto senza autorizzazione. L'originaria autorizzazione doveva ritenersi, infatti, ormai superata dalle nuove prescrizioni.


Né sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza.


Nell'imputazione si fa invero riferimento all'esercizio di "un impianto esistente con produzione di emissioni in atmosfera"... " esercitando l'attività e le emissioni senza autorizzazione", vale a dire esattamente quanto ritenuto dal Tribunale (continuazione dell'esercizio senza autorizzazione).


3.2) Anche in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico il Tribunale ha ineccepibilmente motivato.


E' da escludere invero che, stante il chiaro tenore della nota n.22462 /2005, il Di Maggio non abbia compreso che fosse necessario munirsi di nuova autorizzazione. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella nota medesima si specificava espressamente che la mancata osservanza delle prescrizioni imposte (e quindi anche con riferimento al termine di 90 giorni per l'adempimento) avrebbe costituito illecito penale, con immediata denuncia all'A.G. competente per l'applicazione delle sanzioni penali disposte dal DPR 24.5.1988 n.203.


Né, infine, può essere invocata una sorta di impossibilità di conseguire l'autorizzazione nel termine prescritto, sol che si consideri che il Di Maggio, come evidenzia anche il Tribunale, incominciò ad attivarsi (chiedendo informazioni presso il Servizio Inquinamento atmosferico della Provincia Regionale di Enna) quando già il detto termine era da tempo decorso.
 

P. Q. M.
 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2009
Deposito in Cancelleria il 10/03/2009


 


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