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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528
CACCIA - Attività di uccellagione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e)
L. n.157/92 e s.m.. In materia di caccia, sussiste l'attività di
uccellagione - vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e
punita ex art. 30 lett. e) - allorquando lo strumento utilizzato presenta una
particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia in
massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la
cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione
della specie [conf.: Cass. Sez. III Sent. n, 17272, ric. Del Pesce; Cass. Sez.
III Sent. n. 6334; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso;
Cass. Sez. III Sent. n. 4918 del 16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n.
9607 del 27/07/99]. Pres. Lupo, Est. Gentile, Ric. Locatelli. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528
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UDIENZA 03.02.2009
SENTENZA N. 273
REG. GENERALE n. 34972/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Guicla I. MULLIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Locatelli Ciriano, nato l' 08/08/1926
Avverso la Sentenza
Tribunale di Bergamo, emessa il 27/05/08
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Guglielmo Passacantando che ha
concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. Lorenzo Contucci, quale sostituto processuale dell' avv.
Alberto Riva, difensore di fiducia del ricorrente Locatelli Ciriano.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bergamo, con
sentenza emessa il 27/05/08 dichiarava Locatelli Ciriano colpevole dei reati
ascrittigli, di cui agli artt. 30 lett. E), H), L), 157/92 [capo a) della
rubrica], 651 c.p. [capo b)] e lo condannava alla pena di € 700,00 di ammenda;
pena interamente condonata.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art.
606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che non ricorrevano gli
elementi costitutivi del reato di cui all'art. 30, lett. E) L. 157/92
(uccellagione). Si trattava di rete (quella utilizzata dal Locatelli) non idonea
alla cattura indiscriminata di uccelli, per cui la stessa costituiva
semplicemente un mezzo vietato per la cattura degli uccelli.
La condotta dell'imputato pertanto realizzava la fattispecie di cui all'art. 30
lett. H), di minore gravità punita con la sola pena dell'ammenda.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/02/09, ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Bergamo ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali
della decisione.
In particolare, per quanto attiene al reato di cui al capo a) in relazione alla
contravvenzione di cui all'art. 30 lett E) L. 157/92, risulta accertato che
Locatelli Ciriano nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti
aveva installato una rete a tramaglio, nella quale era rimasto catturato un
merlo, la cui caccia nel periodo in esame (Marzo 2005) non era consentita.
La rete in questione era una grande struttura verticale idonea a catturare un
numero indiscriminato di volatili.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di esercizio
dell'uccellagione di cui all'art. 30 lett. E) L. 157/92.
Al riguardo va ribadito ed affermato che sussiste l'attività di uccellagione -
vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art.
30 lett. E) citata legge - allorquando lo strumento utilizzato presenta
una particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia
in massa /o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata
la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione
della specie [Giurisprudenza di legittimità, consolidata: Cass. Sez. III Sent.
n, 17272, ric. Del Pesce rv 236497; Cass. Sez. III Sent. n. 6334, rv 205462;
Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso, rv 207635; Cass. Sez.
III Sent. n. 4918 del 16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n. 9607 del
27/07/99].
Per contro le censure dedotte nel ricorso sul punto in esame sono infondate ed
errate in diritto.
Dette doglianze, invero, sono inerenti alle valutazioni operate dal giudice di
merito in ordine alla idoneità della rete in esame alla cattura indiscriminata
di volatili.
Trattasi di censura in punto di fatto, non consentita in sede di legittimità
perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp [Giurisprudenza
consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez.
Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del
06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n, 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass.
Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
Non risultano dedotte censure sia in ordine alla sussistenza della
responsabilità penale del ricorrente in riferimento alle residue imputazioni di
cui agli artt. 30 lett. H) L. 157/92 e 651 cp [capi A) e B) della rubrica], sia
in ordine al trattamento sanzionatorio.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Locatelli Ciriano
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 03/02/09
Deposito in Cancelleria il 10/03/2009
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