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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528



CACCIA - Attività di uccellagione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) L. n.157/92 e s.m..
In materia di caccia, sussiste l'attività di uccellagione - vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 30 lett. e) - allorquando lo strumento utilizzato presenta una particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia in massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione della specie [conf.: Cass. Sez. III Sent. n, 17272, ric. Del Pesce; Cass. Sez. III Sent. n. 6334; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso; Cass. Sez. III Sent. n. 4918 del 16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n. 9607 del 27/07/99]. Pres. Lupo, Est. Gentile, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528

 


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UDIENZA  03.02.2009

SENTENZA N. 273

REG. GENERALE n. 34972/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori


Dott. Ernesto LUPO                            Presidente
Dott. Agostino CORDOVA                   Consigliere
Dott. Mario GENTILE                          Consigliere
Dott. Margherita MARMO                    Consigliere
Dott. Guicla I. MULLIRI                        Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da
Locatelli Ciriano, nato l' 08/08/1926
Avverso la Sentenza
Tribunale di Bergamo, emessa il 27/05/08
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. Lorenzo Contucci, quale sostituto processuale dell' avv. Alberto Riva, difensore di fiducia del ricorrente Locatelli Ciriano.
 

Svolgimento del processo
 

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa il 27/05/08 dichiarava Locatelli Ciriano colpevole dei reati ascrittigli, di cui agli artt. 30 lett. E), H), L), 157/92 [capo a) della rubrica], 651 c.p. [capo b)] e lo condannava alla pena di € 700,00 di ammenda; pena interamente condonata.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.


In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 30, lett. E) L. 157/92 (uccellagione). Si trattava di rete (quella utilizzata dal Locatelli) non idonea alla cattura indiscriminata di uccelli, per cui la stessa costituiva semplicemente un mezzo vietato per la cattura degli uccelli.


La condotta dell'imputato pertanto realizzava la fattispecie di cui all'art. 30 lett. H), di minore gravità punita con la sola pena dell'ammenda.


Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.


Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/02/09, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
 

Motivi della decisione
 

Il ricorso è manifestamente infondato.


Il Tribunale di Bergamo ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.


In particolare, per quanto attiene al reato di cui al capo a) in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 30 lett E) L. 157/92, risulta accertato che Locatelli Ciriano nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti aveva installato una rete a tramaglio, nella quale era rimasto catturato un merlo, la cui caccia nel periodo in esame (Marzo 2005) non era consentita.

La rete in questione era una grande struttura verticale idonea a catturare un numero indiscriminato di volatili.


Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di esercizio dell'uccellagione di cui all'art. 30 lett. E) L. 157/92.


Al riguardo va ribadito ed affermato che sussiste l'attività di uccellagione - vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 30 lett. E) citata legge -  allorquando lo strumento utilizzato presenta una particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia in massa /o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione della specie [Giurisprudenza di legittimità, consolidata: Cass. Sez. III Sent. n, 17272, ric. Del Pesce rv 236497; Cass. Sez. III Sent. n. 6334, rv 205462; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso, rv 207635; Cass. Sez. III Sent. n. 4918 del 16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n. 9607 del 27/07/99].


Per contro le censure dedotte nel ricorso sul punto in esame sono infondate ed errate in diritto.


Dette doglianze, invero, sono inerenti alle valutazioni operate dal giudice di merito in ordine alla idoneità della rete in esame alla cattura indiscriminata di volatili.


Trattasi di censura in punto di fatto, non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n, 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

Non risultano dedotte censure sia in ordine alla sussistenza della responsabilità penale del ricorrente in riferimento alle residue imputazioni di cui agli artt. 30 lett. H) L. 157/92 e 651 cp [capi A) e B) della rubrica], sia in ordine al trattamento sanzionatorio.


Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Locatelli Ciriano con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.


P.Q.M.


La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma il 03/02/09

Deposito in Cancelleria il 10/03/2009


 


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