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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10532
DIRITTO DELLE ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarico sul suolo - Autorizzazione -
Necessità - Mancanza - Sanzioni - Artt. 29, 45 c. 1 e 59 c. 1 D. L.vo 152/99.
L'art.29 D. L.vo 152/99 vieta in modo assoluto lo scarico sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo, con alcune eccezioni tra cui quelle previste
dalla lett.d) vale a dire "scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché
i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e
non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli”. In
tale ipotesi eccettuata lo scarico non è, però, rimesso alla mera
discrezionalità dell'autore, essendo comunque necessaria l'autorizzazione ex
art.45 comma 1 medesimo D.lgs. secondo cui tutti gli scarichi debbono essere
autorizzati; e la mancanza della stessa, come nel caso di specie, è sanzionata
dal successivo art.59. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Pozzali ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n.
10532
DIRITTO DELLE ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Acque reflue industriali -
Nozione - Art.2 lett.h) D. L.vo 152/99. Nella nozione di acque reflue
industriali rientrano, sulla base del disposto dell'art.2 lett.h) del D.L.vo
n.152/99, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in
cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, diverse dalle acque
reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (Cass. 6.4.2004,
n.21045; Cass. 21.6.2006 n.29126; Cass. 3.3.2004, n.35870; Cass. 19.12.2002,
n.49932; Cass. 13.5.2003, n.21004). Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Pozzali ed
altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009),
Sentenza n. 10532
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UDIENZA 25.02.2009
SENTENZA N. 472
REG. GENERALE n.034988/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Pozzali Giovanni nato il 10.7.1938
2) Pozzali Bruno nato il 4.11.1940
avverso la sentenza del 25.10.2005 del GIP del Tribunale di Vercelli
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiarasi
inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 25.10.2005 il Tribunale di Vercelli, in composizione
monocratica, condannava Pozzali Giovanni e Pozzali Bruno, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata,
alla pena di euro 4.000,00 di ammenda il primo e di euro 3.600,00 il secondo,
per il reato di cui all'art.59 comma 1 D.L.vo 152/99 perché, in qualità di soci
della F.lli Pozzali snc, con attività di escavazione ed estrazione di materiale
inerte ed operazioni di lavaggio dello stesso materiale estratto, effettuavano
scarichi di acque reflue industriali di processo, senza la necessaria
autorizzazione di cui all'art.45 del decreto legislativo citato, derivanti dalla
sedimentazione della acque di lavaggio nelle vasche di sedimentazione con
fuoriuscita dell'acqua di processo incanalata in un fosso scavato direttamente
nel terreno.
Riteneva il Tribunale che le questioni proposte dalla difesa erano state già
oggetto di una precedente sentenza della Corte di cassazione (5.5.2004 n.21045)
che aveva ritenuto necessaria l'autorizzazione per lo scarico di acque
provenienti dal lavaggio di materiale inerte. La successiva regolarizzazione
dello scarico costituiva un post factum, valutabile nella determinazione
della sanzione.
2) Avverso la predetta sentenza proponevano appello Pozzali Giovanni e Pozzali
Bruno. Dopo aver richiamato la sentenza della Cassazione cui aveva fatto
riferimento il Tribunale, ribadivano che lo scarico de quo non potesse
essere considerato come scarico di acque reflue industriali. Dall'art.28 comma 7
D.L.vo 152/99 emerge che anche acque reflue provenienti da edifici o
installazioni in cui si svolge attività commerciali o di produzione di beni
(qualificabili come acque reflue industriali ex art.2 del predetto D.Lgs) sono
assimilate alle acque reflue domestiche se presentano caratteristiche
qualitative equivalenti.
Lo scarico regolato dall'art.29 lett.d) è identico alle acque meteoriche di
dilavamento, consistendo in acqua ed inerti naturali, che non comportano
danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.
Chiedevano pertanto l'assoluzione dal reato ascritto perché il fatto non
sussiste. In via subordinata, invocavano la riduzione della pena inflitta (con
giudizio di prevalenza delle generiche per Pozzali Giovanni), tenuto conto anche
del carattere non inquinante dello scarico e, comunque, della eliminazione dello
stesso attraverso un sistema di vasche per riciclare l'acqua utilizzata
nell'impianto.
La Corte di Appello di Torino, non essendo la sentenza appellabile, qualificata
ex art.568 comma V l'impugnazione come ricorso per cassazione, trasmetteva gli
atti a questa Corte.
3) E' pacifico, in punto di fatto (non è contestato neppure dagli imputati), che
all'epoca della contestazione, veniva effettuato, senza alcuna autorizzazione,
lo scarico, direttamente nel terreno, delle acque utilizzate per il lavaggio del
materiale inerte derivato da attività di escavazione ed estrazione.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte (oltre la sentenza n.21045 del
6.4.2004 richiamata dal Tribunale e nell'impugnazione, è intervenuta anche la
pronuncia n.29126 del 21.6.2006 di questa stessa sezione, che rinvia alle
sentenze n.35870 del 3.3.2004, n.49932 del 19.12.2002, n.21004 del 13.5.2003)
ritiene, sulla base del chiaro disposto dell'art.2 lett.h) del D.L.vo n.152/99,
che nella nozione di acque reflue industriali rientri qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività
commerciali o produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle
acque meteoriche di dilavamento.
3.1) Non essendo minimamente contestabile, nel caso di specie, la caratteristica
industriale dell'impianto, è fuor di dubbio che ci si trovi in presenza di acque
reflue industriali.
L'art.29 D.L.gs.cit vieta in modo assoluto lo scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo, con alcune eccezioni tra cui quelle previste dalla
lett.d) vale a dire "scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce
naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i
relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli”.
In tale ipotesi eccettuata lo scarico non è, però, rimesso alla mera
discrezionalità dell'autore, essendo comunque necessaria l'autorizzazione ex art.45
comma 1 medesimo D.lgs. secondo cui tutti gli scarichi debbono essere
autorizzati; e la mancanza della stessa, come nel caso di specie, è sanzionata
dal successivo art.59.
Inaccoglibile, pertanto, è la tesi difensiva perché in palese contrasto con le
disposizioni normative sopra indicate.
4) Quanto al trattamento sanzionatario, premesso che anche a Pezzali Giovanni
sono state concesse le circostanze attenuanti generiche con criterio di
prevalenza sulla recidiva, il Tribunale ha fatto corretto e motivato uso del
criterio discrezionale nella determinazione della pena (optando tra l'altro per
quella pecuniaria anziché per la detentiva).
P. Q. M
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in Roma il 25 febbraio 2009
Deposito in Cancelleria il 10/03/2009
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