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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534



URBANISTICA ED EDILIZIA - Differenza tra tettoia e pergolato - Trasformazione urbanistica del territorio - Permesso di costruire, DIA e normativa antisismica.
La realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione urbanistica del territorio non rientrante nella categoria delle pertinenze è subordinata al rilascio della concessione edilizia ed attualmente del permesso di costruire (Cass. pen. sez.3 n.22126 del 3.6.2008). A differenza del pergolato che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, la tettoia, invero, può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l’abitabilità dell'immobile (Cass. sez.3 n.19973 del 19.5.2008). Non c'è dubbio, comunque, che il rilascio di una DIA o anche del permesso di costruire non escluda gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534

URBANISTICA ED EDILIZIA - Disciplina antisismica - Ambito di applicazione - Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità - Irrilevanza dei materiali usati. Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato - in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass. pen. sez.3 , 24 10.2001 n.38142). Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria, sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass. sez.3 7.11.1997 n.50; Cass. sez.3 n.11511 del 15.2.2002). Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534

URBANISTICA ED EDILIZIA - Tettoie - Permesso di costruire - Equiparazione di una tettoia ad un pergolato - Esclusione. E' pacifico che il titolo abilitativo richiesto per le tettoie è il permesso di costruire (a differenza del pergolato essa può essere utilizzata anche come riparo). E' illegittima pertanto l'equiparazione della tettoia ad un pergolato e conseguentemente la ritenuta validità della DIA rilasciata. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534


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UDIENZA  25.02.2009

SENTENZA N. 485

REG. GENERALE n.042494/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Ernesto LUPO                            Presidente
Dott. Ciro PETTI                                 Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                          Consigliere
Dott. Aldo FIALE                                Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                   Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

nei confronti di

1) Sorrentino Maria nata l’8.3.1968

2) Di Giosuè Daniele nato il 19.7.1969

3) Accongiagioco Rosario nato l’11.5.1960

avverso la sentenza del 9.7.2008
del Tribunale di Tivoli

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P.G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

sentiti i difensori, avv.ti Sebastiano Briganti e Bartimmo Vincenzo Alberto, che hanno chiesto il rigetto del ricorso del P.M. e, in subordine, dichiararsi la prescrizione dei reati.
 

OSSERVA


1) Con sentenza in data 9.7.2008 il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, assolveva Sorrentino Maria, Di Giosuè Antonio e Accongiagioco Rosario dal reato di cui all'art. 44 lett.b) DPR 380/01 per aver eseguito lavori di costruzione di una tettoia a forma di "L" di mt.27 X 6 da un lato e 10 X 4 dall'altro ricoprente una superficie di circa mq 202, in assenza di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo (capo a) e del reato di cui agli artt.83, 93, 94, 95 DPR 380/01 (capo b) perché il fatto non costituisce reato.

Premesso che in data 8.4.2004 la Polizia municipale aveva rilevato la realizzazione di un pergolato, conforme alla DIA presentata, e che a distanza di alcuni giorni (14.4.2004) la medesima polizia urbana aveva accertato che la parte superiore del pergolato era stata interamente coperta mediante apposizione di pannelli, riteneva il Tribunale che potesse pervenirsi ad una pronuncia assolutoria. Sulla base delle dichiarazioni del teste Sperandio, tecnico del Comune, il quale aveva sostanzialmente riconosciuto che l'opera realizzata dagli imputati poteva essere realizzata con una semplice DIA, riteneva il Tribunale che gli imputati non avessero consapevolezza della illiceità del comportamento di apposizione dei pannelli sul pergolato (struttura, per il resto, lasciata inalterata).

2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per violazione di legge.

E' pacifico, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, che il titolo abilitativo richiesto per le tettoie è il permesso di costruire (a differenza del pergolato essa può essere utilizzata anche come riparo). E' illegittima pertanto l'equiparazione della tettoia ad un pergolato e conseguentemente la ritenuta validità della DIA rilasciata (irrilevanti sono le valutazioni del teste Sperandio).

In mancanza di qualsiasi motivazione deve ritenersi che la DIA sia stata ritenuta valida anche in relazione alla violazione della normativa antisismica. Essendo diverso l'oggetto giuridico della tutela, per l'intervento eseguito era necessario effettuare gli adempimenti previsti da tale normativa .

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3) Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata anche dal ricorrente, "la realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione urbanistica del territorio non rientrante nella categoria delle pertinenze è subordinata al rilascio della concessione edilizia ed attualmente del permesso di costruire" (Cass. pen.sez.3 n.22126 del 3.6.2008). A differenza del pergolato che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, la tettoia, invero, “può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l’abitabilità dell'immobile" (Cass. sez.3 n.19973 del 19.5.2008).

La struttura realizzata, per come descritta nel capo di imputazione e nella stessa motivazione della sentenza impugnata abbisognava, pertanto, di permesso di costruire. Peraltro la DIA rilasciata riguardava il pergolato e non prevedeva certo la copertura dello stesso con pannelli, per cui deliberatamente ci si discostò dalla DIA medesima.

In ordine al reato di cui al capo b) la motivazione è completamente assente.

Non c'e dubbio, comunque, che il rilascio di una DIA o anche del permesso di costruire non escluda gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica.

Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, invero, a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato- in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass.pen.sez.3 , 24 10.2001 n.38142).

Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria, sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (cfr. ex multis Cass.sez.3 7.11.1997 n.50; Cass. sez.3 n.11511 del 15.2.2002).

I reati di cui al capo b) sono, però, prescritti, essendo il termine massimo di prescrizione di anni 3 cui va aggiunto il periodo di sospensione per mesi 4 e giorni 16 (rinvio dal 23.5.2007 al 9.10.2007), maturato fin dal 30.8.2007, essendo stato il reato commesso il 14.4.2004.

A norma dell'art.100 DPR 380/01 la sentenza va comunicata all'Ufficio tecnico della Regione Lazio.

Non è, invece, ancora maturata la prescrizione per il reato di cui al capo a).

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio in ordine ai reati di cui al capo b) e con rinvio al Tribunale di Tivoli in ordine al reato di cui al capo a).
 

P. Q. M.


Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati antisismici estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nella restante parte, con rinvio al Tribunale di Tivoli.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza all'Ufficio Tecnico Regione Lazio.

Cosi deciso in Roma il 25 febbraio 2009.

Deposito in Cancelleria il 10/03/2009.


 


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