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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534
URBANISTICA ED EDILIZIA - Differenza tra tettoia e pergolato - Trasformazione
urbanistica del territorio - Permesso di costruire, DIA e normativa antisismica.
La realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione urbanistica
del territorio non rientrante nella categoria delle pertinenze è subordinata al
rilascio della concessione edilizia ed attualmente del permesso di costruire
(Cass. pen. sez.3 n.22126 del 3.6.2008). A differenza del pergolato che è una
struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, la tettoia, invero,
può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l’abitabilità
dell'immobile (Cass. sez.3 n.19973 del 19.5.2008). Non c'è dubbio, comunque, che
il rilascio di una DIA o anche del permesso di costruire non escluda gli
adempimenti richiesti dalla normativa antisismica. Pres. Lupo, Est. Amoresano,
Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud.
25/02/2009), Sentenza n. 10534
URBANISTICA ED EDILIZIA - Disciplina antisismica - Ambito di applicazione -
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità -
Irrilevanza dei materiali usati. Le disposizioni della normativa antisismica
si applicano, a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la
pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle
strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle opere in
conglomerato cementizio armato - in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle
zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele
prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del
cemento armato (Cass. pen. sez.3 , 24 10.2001 n.38142). Tali disposizioni,
infatti, pur riguardando l'attività edificatoria, sono "diverse" sotto il
profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia
urbanistica (Cass. sez.3 7.11.1997 n.50; Cass. sez.3 n.11511 del 15.2.2002).
Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534
URBANISTICA ED EDILIZIA - Tettoie - Permesso di costruire - Equiparazione di
una tettoia ad un pergolato - Esclusione. E' pacifico che il titolo
abilitativo richiesto per le tettoie è il permesso di costruire (a differenza
del pergolato essa può essere utilizzata anche come riparo). E' illegittima
pertanto l'equiparazione della tettoia ad un pergolato e conseguentemente la
ritenuta validità della DIA rilasciata. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric.
Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud.
25/02/2009), Sentenza n. 10534
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UDIENZA 25.02.2009
SENTENZA N. 485
REG. GENERALE n.042494/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli
nei confronti di
1) Sorrentino Maria nata l’8.3.1968
2) Di Giosuè Daniele nato il 19.7.1969
3) Accongiagioco Rosario nato l’11.5.1960
avverso la sentenza del 9.7.2008
del Tribunale di Tivoli
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
sentiti i difensori, avv.ti Sebastiano Briganti e Bartimmo Vincenzo Alberto,
che hanno chiesto il rigetto del ricorso del P.M. e, in subordine, dichiararsi
la prescrizione dei reati.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 9.7.2008 il Tribunale di Tivoli, in composizione
monocratica, assolveva Sorrentino Maria, Di Giosuè Antonio e Accongiagioco
Rosario dal reato di cui all'art. 44 lett.b) DPR 380/01 per aver eseguito lavori
di costruzione di una tettoia a forma di "L" di mt.27 X 6 da un lato e 10 X 4
dall'altro ricoprente una superficie di circa mq 202, in assenza di permesso di
costruire o di altro titolo abilitativo (capo a) e del reato di cui agli artt.83,
93, 94, 95 DPR 380/01 (capo b) perché il fatto non costituisce reato.
Premesso che in data 8.4.2004 la Polizia municipale aveva rilevato la
realizzazione di un pergolato, conforme alla DIA presentata, e che a distanza di
alcuni giorni (14.4.2004) la medesima polizia urbana aveva accertato che la
parte superiore del pergolato era stata interamente coperta mediante apposizione
di pannelli, riteneva il Tribunale che potesse pervenirsi ad una pronuncia
assolutoria. Sulla base delle dichiarazioni del teste Sperandio, tecnico del
Comune, il quale aveva sostanzialmente riconosciuto che l'opera realizzata dagli
imputati poteva essere realizzata con una semplice DIA, riteneva il Tribunale
che gli imputati non avessero consapevolezza della illiceità del comportamento
di apposizione dei pannelli sul pergolato (struttura, per il resto, lasciata
inalterata).
2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli per violazione di legge.
E' pacifico, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, che il titolo
abilitativo richiesto per le tettoie è il permesso di costruire (a differenza
del pergolato essa può essere utilizzata anche come riparo). E' illegittima
pertanto l'equiparazione della tettoia ad un pergolato e conseguentemente la
ritenuta validità della DIA rilasciata (irrilevanti sono le valutazioni del
teste Sperandio).
In mancanza di qualsiasi motivazione deve ritenersi che la DIA sia stata
ritenuta valida anche in relazione alla violazione della normativa antisismica.
Essendo diverso l'oggetto giuridico della tutela, per l'intervento eseguito era
necessario effettuare gli adempimenti previsti da tale normativa .
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3) Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata anche dal
ricorrente, "la realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione
urbanistica del territorio non rientrante nella categoria delle pertinenze è
subordinata al rilascio della concessione edilizia ed attualmente del permesso
di costruire" (Cass. pen.sez.3 n.22126 del 3.6.2008). A differenza del pergolato
che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, la
tettoia, invero, “può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi
l’abitabilità dell'immobile" (Cass. sez.3 n.19973 del 19.5.2008).
La struttura realizzata, per come descritta nel capo di imputazione e nella
stessa motivazione della sentenza impugnata abbisognava, pertanto, di permesso
di costruire. Peraltro la DIA rilasciata riguardava il pergolato e non prevedeva
certo la copertura dello stesso con pannelli, per cui deliberatamente ci si
discostò dalla DIA medesima.
In ordine al reato di cui al capo b) la motivazione è completamente assente.
Non c'e dubbio, comunque, che il rilascio di una DIA o anche del permesso di
costruire non escluda gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica.
Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, invero, a tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla
rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate- a
differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio
armato- in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche
rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si
impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass.pen.sez.3
, 24 10.2001 n.38142).
Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria, sono
"diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle
in materia urbanistica (cfr. ex multis Cass.sez.3 7.11.1997 n.50;
Cass. sez.3 n.11511 del 15.2.2002).
I reati di cui al capo b) sono, però, prescritti, essendo il termine massimo di
prescrizione di anni 3 cui va aggiunto il periodo di sospensione per mesi 4 e
giorni 16 (rinvio dal 23.5.2007 al 9.10.2007), maturato fin dal 30.8.2007,
essendo stato il reato commesso il 14.4.2004.
A norma dell'art.100 DPR 380/01 la sentenza va comunicata all'Ufficio tecnico
della Regione Lazio.
Non è, invece, ancora maturata la prescrizione per il reato di cui al capo a).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio in ordine ai reati di
cui al capo b) e con rinvio al Tribunale di Tivoli in ordine al reato di cui al
capo a).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati antisismici
estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nella restante parte,
con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza all'Ufficio Tecnico Regione
Lazio.
Cosi deciso in Roma il 25 febbraio 2009.
Deposito in Cancelleria il 10/03/2009.
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