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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709



RIFIUTI - Rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio - Compost di qualità - Presenza di sostanze pericolose - Difetto di autorizzazione - Art. 208 D.L.vo n.152/2006 - Reato di smaltimento di rifiuti - Configurabilità.
Se nella produzione del compost di qualità viene superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose neppure previste nelle elencazioni delle delibere regionali nella materia de qua, si applica la disciplina del recupero dei rifiuti di cui all'art. 181 e seguenti del decreto 152/2006, sicché la violazione di tale normativa configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 208 dello stesso decreto. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709

RIFIUTI - Compost e produzione di fertilizzanti assimilabili ai rifiuti - Spandimento sul terreno - Limiti - Controlli - D.lgs. n. 217/2006 - Reg. (CE) n.2003/2003. Il d.lgs. n. 217/2006 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) detta regole sulla produzione di fertilizzanti e prevede sanzioni amministrative per la commercializzazione non conforme alle disposizioni dettate. Esso non regola, invece, lo spandimento sul terreno, a scopo di deposito finalizzato alla produzione del compost, la concimazione o correzione di residui o reflui, i quali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti o alla normativa sulle acque, ovvero alle disposizioni che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura. Inoltre, va escluso che l'accertamento di fatti costituenti reato, connessi all'utilizzazione di pretesi ammendanti che, in sostanza, sono assimilabili ai rifiuti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio alle disposizioni del Regolamento (CE) n.2003/2003 e dello stesso d.lgs. [Cassazione Sez. III n. 27079/2007]. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709

RIFIUTI - Stabilimento industriale - Ispezione - Prelievo, campionamento, analisi dei campioni - Modalità - Garanzia ex art. 223 disp. att. c.p.p. - Preavviso. L'ispezione dello stabilimento industriale, prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n.15170/2003, Piropan]. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709

RIFIUTI - Analisi dei campioni - Ispezione - Prelievo, campionamento - Preavviso - Idoneità per il raggiungimento dello scopo - Necessità di forma particolare - Esclusione - Natura - Vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica. Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi]. Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal cod. proc. pen. stante che, per quanto più volte affermato, le ispezioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi s'inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti d'indagine preliminare. Qualora l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento del difensore. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709

RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti - Attività di polizia amministrativa - Modalità di prelievo dei campioni - Irregolarità delle operazioni - Effetti. Anche in tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute e degli esiti delle analisi. Non essendo tale nullità stabilita dalla legge, non consegue dalla suddetta inosservanza l’inutilizzabilità degli atti stessi nel processo penale istauratosi in conseguenza dell'esito positivo delle verifiche amministrative, ma soltanto l'obbligo per il giudice di tenere conto della riscontrata irregolarità delle operazioni nella formazione libera e motivata del proprio convincimento sulla sussistenza del reato e sulla colpevolezza dell'imputato. Egli dovrà farsi carico della valutazione dell'efficacia probatoria degli accertamenti preprocessuali al fine di stabilire se, nonostante l'irregolarità che potrebbe non avere avuto peso decisivo sul risultato analitico, e in concorso con altri elementi di giudizio, tale risultato possa considerarsi sufficientemente attendibile. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709

DIRITTO PROCESSUALE - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Valutazione sul piano dell'astrattezza - Mantenimento del sequestro e revoca del sequestro - Procedura e limiti. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare sequestro. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709

DIRITTO PROCESSUALE - Sequestro preventivo e sequestro probatorio - Riesame dei provvedimenti - Ricorso per cassazione - Limite - Impugnazione vizi della motivazione - Posizione della giurisprudenza - Nozione di violazione di legge - Art. 606 c.p.p. - Art. 325, c. 1, c.p.p.. Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, sicché non possono essere dedotti con tale mezzo d'impugnazione vizi della motivazione, "non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett. B e C, c.p.p., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. E, c.p.p." [Cassazione Sezione VI, n. 24250/2003, De Palo]. Contra: In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta [Cassazione Sez. Un. n. 5876/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua]. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709


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UDIENZA  28.01.2009

SENTENZA N. 178

REG. GENERALE n.36493/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Ernesto LUPO                            Presidente
Dott.  Ciro PETTI                                 Consigliere
Dott.  Alfredo TERESI                          Consigliere rel.
Dott. Margherita MARMO                     Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                    Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Tenzon Giorgio, nato a Minerbe il 4.07.1946, avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona in data 19.09.2008 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso decreto di sequestro preventivo di tutti gli impianti dell' Agriflor s.r.l. emesso dal GIP in data 12.07.2008, per i reati di cui agli art. 256, comma 1 lettera a) e b), 260 d. lgs. n. 152/2006;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e le memorie difensive;

Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Francesco Bua, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
 

osserva


Con ordinanza emessa in data 19.09.2008 il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame proposta da Giorgio Tenzon [indagato per avere gestito in assenza della prescritta autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; per non avere rispettato le prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio d'impresa e per avere, al fine di trarne ingiusto profitto, consistito nell'assicurarsi il prezzo del conferimento di rifiuti non ammissibili al compostaggio, con più azioni e con l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzative, ricevuto e, comunque, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi], avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP in data 12.07.2008, degli impianti della ditta Agriflor s.r.l. di cui il predetto era legale rappresentante.

La ditta gestiva un impianto per la produzione di compost e ammendanti agricoli autorizzato dalla Provincia di Verona con determinazioni che prevedevano l'esclusivo trattamento di determinate tipologie di rifiuti individuati da specifici codici CER e il rispetto, nell'esercizio dell'attività, dei limiti stabiliti dalla tabella A della DGR Veneto n. 568/05 per tipologia e qualità dei rifiuti in entrata nell'impianto per il compostaggio e di quelli, stabiliti dalla tabella B sulla qualità del prodotto originato dal trattamento.

A seguito dei controlli effettuati, nonché delle successive analisi e investigazioni del PM a mezzo di CT irripetibile, era stata accertata la presenza, sui terreni ove era sparso il composto, di diossine, idrocarburi leggeri e pesanti, idrocarburi totali, fenoli e toluene in concentrazioni superiori ai limiti di cui alla tabella 1 colonna A, allegato 5 della Parte IV del d. lgs. n. 152/2006, nonché la presenza di rame e zinco in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato 2 al d. lgs. n.217/2006 [che disciplina la materia dei fertilizzanti] e alla DGR del Veneto n. 568/2005.

Il compost campionato, per la presenza di diossine e idrocarburi, andava qualificato come rifiuto che doveva essere smaltito e non sparso abusivamente sui terreni agricoli con danno per l'ambiente e per la salute del consumatore finale dei prodotti ottenuti col suddetto compost.

Avverso l'ordinanza l'indagato proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza del fumus dei reati ipotizzati.

La normativa applicabile nella materia de qua sarebbe quella dettata dalla DGR Veneto n. 568/05 [adottata in forza della legge regionale n. 3/2000 in materia di rifiuti] che ha introdotto limiti di accettabilità circa la presenza di taluni metalli pesanti nei fanghi di depurazione biologica compatibili col compostaggio e con l'ammendante compostato, limiti corrispondenti a quelli previsti dalla normativa nazionale [d. lgs. n. 99/1992; d. lgs. n. 217/2006].

I fanghi di depurazione impiegabili in agricoltura, dopo il compostaggio, come ammendante dovrebbero perciò rispettare soltanto i limiti di cui alla tabella B della delibera regionale oltre che possedere i limiti qualitativi riportati nella medesima tabella [elevati standard agronomici, merceologici e ambientali] e ora previsti al d. lgs. n. 217/2006.

Poiché nella tabella non sono menzionati valori soglia per diossine, idrocarburi, fenolo e toluene, di tali sostanze non dovrebbe tenersi conto per stabilire i valori consentiti per le sostanze in ingresso e in uscita dall'impianto di compostaggio.

Assumeva il ricorrente che le normative nazionali ed europea non stabiliscono il divieto assoluto di presenza di tali sostanze sia nei rifiuti in entrata sia del prodotto ottenuto col compostaggio, anche se col regolamento n. 1881/2006, per la diossina, era stato introdotto un limite di accettabilità con riferimento alle sole sostanze destinate all'alimentazione umana.

Ciò, comunque, non consentiva la configurabilità del fumus perché il valore massimo di diossina riscontrato nel processo produttivo dell'Agriflor è di 6,18 ng/kg, di gran lunga inferiore ai limiti di accettabilità segnalati in studi di settore e a quelli adottati dalla Regione Emilia Romagna [100 ng/kg].

Deduceva, inoltre, l'indagato che erroneamente, nel caso in esame, era stata applicata la normativa in tema di rifiuti e, in particolare, la parte IV del d. lgs. n. 152/2006 che disciplina la bonifica dei siti inquinati che non può operare per il compost che, sebbene proveniente da rifiuti, non è un rifiuto in quanto suscettibile d'impiego produttivo, donde l'inapplicabilità dei limiti tabellari di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte IV del decreto.

Rilevava ancora che il Tribunale non aveva prestato attenzione al fatto che la concentrazione limite della diossina era di gran lunga inferiore ai valori previsti nella delibera del 17 luglio 1984 richiamata dal d. lgs. n. 99/1992 sui fanghi di depurazione.

Denunciava, ancora, l'indagato inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità per violazione degli art. 223 disp. att. e 191 c.p.p.

Il campionamento e le analisi erano stati eseguiti in violazione del diritto di difesa stante che egli non aveva avuto conoscenza del compimento degli atti d'indagine né aveva potuto interloquire ab origine sulle modalità di campionamento e sulle analisi di laboratorio, irripetibili.

La campionatura era stata eseguita su fanghi di depurazione prodotti da 12 differenti società e sul compost depositato sul terreno aziendale senza l'osservanza delle complesse procedure descritte dal decreto ministeriale 19 luglio 1989.

Inoltre, per i campionamenti su sostanze nella disponibilità di terzi soggetti qualificate come rifiuti speciali pericolosi, il Tribunale non poteva trarre elementi per addebitargli la gestione in assenza della prescritta autorizzazione.

Anche i cinque campionamenti in data 3 aprile 2007 presso la ditta Agriflor erano stati eseguiti in violazione delle prescrizioni stabilite dal citato DM, donde la loro inutilizzabilità [ad eccezione di quelle correttamente eseguite nel rispetto della procedura de qua, che non avevano riscontrato superamento di limiti d'accettabilità] perché non correttamente rappresentativi della composizione chimica del prodotto finale.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente depositava, in data 16.01.2009, memoria con nuovo motivo e deduceva, richiamando la sentenza di questa Corte n. 24468/2007, incompatibilità tra fattispecie concreta (produzione di ammendante compostato) e fattispecie legale, essendo, nella specie, applicabile la normativa sui fertilizzanti, che configurava un illecito amministrativo, e non quella sui rifiuti.

In data 23.01.2009 l'indagato depositava altra memoria con motivo nuovo col quale si eccepiva l'inapplicabilità della normativa sull'impatto ambientale.

La determina aveva stabilito dei limiti di riferimento per alcune sostanze ma non aveva menzionato la diossina e gli idrocarburi.

I limiti per tali sostanze erano stati introdotti, dopo il sequestro dell'impianto Agriflor, nella delibera n. 57/09 emessa nei confronti della ditta Biogarda ma tali parametri erano stati rispettati dall'Agriflor.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.

Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.

Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare sequestro.

Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, sicché non possono essere dedotti con tale mezzo d'impugnazione vizi della motivazione, "non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett. B e C, c.p.p., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. E, c.p.p."[Cassazione Sezione VI, n. 24250/2003, De Palo, RV.225578].

Le SU di questa Corte hanno, però, puntualizzato che "in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta" [Cassazione n. 5876/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV. 226710].

Nella specie il ricorrente denuncia mancanza assoluta di motivazione [per avere il Tribunale omesso di rispondere alle obiezioni difensive] e violazione di legge, ma con censure infondate perché l'ordinanza impugnata ha un solido impianto argomentativo che resiste alle critiche difensive che propongono tesi giuridiche erronee.

Premesso che sul reato di gestione, in assenza della prescritta autorizzazione, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi le critiche si appuntano sulla diossina senza una specifica trattazione sulla presenza nel compost degli idrocarburi, del rame e dello zinco, deve essere rilevata l'infondatezza dell'assunto secondo cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e di fertilizzanti implica la riconduzione delle condotte gestionali alla disciplina contenuta nel d. lgs. n.217/2006 in materia di fertilizzanti, e non a quella sui rifiuti.

L'inapplicabilità di quest'ultima normativa e, in particolare, della parte IV del d. lgs. n. 152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti deriverebbe dal fatto che il compost, sebbene ottenuto con il trattamento di rifiuti organici, non è un rifiuto in quanto suscettibile d'impiego produttivo.

Occorre, quindi, puntualizzare che il d.lgs. n. 217/2006 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) detta regole sulla produzione di fertilizzanti e prevede sanzioni amministrative per la commercializzazione non conforme alle disposizioni dettate.

Esso non regola, invece, lo spandimento sul terreno, a scopo di deposito finalizzato alla produzione del compost, la concimazione o correzione di residui o reflui, i quali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti o alla normativa sulle acque, ovvero alle disposizioni che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura.

Il suddetto decreto (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) dispone:

"1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto. 2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi e accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Commissione di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 44, tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo parere della Commissione di cui alla citata L. n. 82 del 2006, art. 44, aggiorna le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12. 3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11. 4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Ministero delle attività produttive, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE".

Non sono previste sanzioni penali e alla stregua delle riportate disposizioni normative [che si riferiscono ai campionamenti ufficiali di controllo, rivolti a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati con l'effettiva composizione del prodotto e il rispetto delle altre prescrizioni legislative] va escluso che l'accertamento di fatti costituenti reato, connessi all'utilizzazione di pretesi ammendanti che, in sostanza, sono assimilabili ai rifiuti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio alle disposizioni del Regolamento (CE) n.2003/2003 e dello stesso d.lgs. [cfr. Cassazione Sezione III n. 27079/2007 RV. 237129].

Ne consegue che, se nella produzione del compost di qualità sia superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose neppure previste nelle elencazioni delle delibere regionali nella materia de qua, si applica la disciplina del recupero dei rifiuti di cui all'art. 181 e seguenti del decreto 152/2006, sicché la violazione di tale normativa configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 208 dello stesso decreto.

In tale quadro s'innesta la normativa regionale che stabilisce regole sulle concentrazioni massime di taluni metalli pesanti [tabella B della DGR del Veneto n. 568/2000] nel compost destinato a essere impiegato in agricoltura, sicché la sollevata censura non intacca il corretto rilievo del Tribunale secondo cui i rifiuti impiegati nella creazione del compost restano tali ove non siano rispettati tutti i requisiti di riferimento.

Ne consegue che, nel caso in esame, sicuramente operano i limiti di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte IV del decreto n. 152/2006 e all'allegato 2 al d. lgs. n. 217/2006 [che disciplina la materia dei fertilizzanti agricoli] limiti, che, alla stregua di quanto allo stato accertato nell'indagine preliminare, risultano superati per taluni metalli pesanti.

Non ha pregio, poi, l'asserzione dell'indagato secondo cui, non essendo menzionati nella tabella B della delibera della Giunta Regionale valori soglia per le diossine, idrocarburi, fenoli e toluene, di tali sostanze non potrebbe tenersi conto per stabilire valori consentiti in ingresso e in uscita dall'impianto di compostaggio confliggendo l'assunto anche con le disposizioni dell'art.178 del decreto n. 152/2006 secondo cui il recupero deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora.

L'autorizzazione provinciale, peraltro, aveva imposto all'indagato di rispettare la normativa vigente e di condurre l'impianto senza porre in pericolo la salute dell'uomo, senza pregiudizio per l'ambiente; il che inibiva l'impiego, per la produzione del compost, di sostanze tossiche e nocive quali pacificamente sono le diossine, che hanno livelli di tossicità valutabili in ng/kg, e che sono classificate come sicuramente cancerogene [specie la TCDD] e inserite nel gruppo 1, Cancerogeni per l'uomo dalla IARC [International Agency of Research on Cancer].

I livelli di concentrazione rilevati, oltre che per la diossina, anche per gli idrocarburi [produttivi dello smog fotochimico e inseriti fra i fattori incidenti sull'effetto serra] erano tali (per quanto affermato dal Tribunale del riesame) da renderli tossico-nocivi tanto da attivare la procedura di messa in sicurezza dei siti e di eventuale bonifica del suolo.

In conclusione, il Tribunale ha osservato tali principi valutando su di un piano di astrattezza - nei limiti del procedimento incidentale ma con riferimento alle risultanze di una consulenza tecnica espletata - l’antigiuridicità dei fatti sostanzianti l'accusa ed effettuando la dovuta verifica della compatibilità tra l'enunciata ipotesi accusatoria e le emergenze esistenti, nonché della possibilità di attribuzione dell'illecito ipotizzato all'indagato, che ha avanzato censure giuridicamente erronee che non valgono a escludere la configurabilità del fumus.

E' infondata anche l'eccezione di nullità o d'inutilizzabilità delle analisi per violazione degli art.223 disp. att. e 191 c.p.p.

Sostiene il ricorrente che il campionamento delle sostanze sarebbe stato eseguito in violazione del diritto di difesa stante che egli non aveva avuto conoscenza del compimento degli atti d'indagine né aveva potuto interloquire ab origine sulle modalità del prelievo, né sulle analisi di laboratorio, atti irripetibili.

Le operazioni sarebbero state eseguite su fanghi di depurazione prodotti da 12 differenti società e sul compost depositato sul terreno aziendale senza l'osservanza della complessa procedura di prelevamento dei campioni descritta del decreto ministeriale 19 luglio 1989, sicché, per il campionamento di sostanze nella disponibilità di terzi soggetti, il Tribunale non poteva trarre elementi per addebitargli la gestione di rifiuti speciali pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'ispezione dello stabilimento industriale, prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n.15170/2003, Piropan, RV. 224456].

Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524].

Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal cod. proc. pen. stante che, per quanto più volte affermato da questa Corte, le ispezioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi s'inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti d'indagine preliminare.

Qualora l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento del difensore.

Anche in tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute e degli esiti delle analisi.

Non essendo tale nullità stabilita dalla legge, non consegue dalla suddetta inosservanza l’inutilizzabilità degli atti stessi nel processo penale istauratosi in conseguenza dell'esito positivo delle verifiche amministrative, ma soltanto l'obbligo per il giudice di tenere conto della riscontrata irregolarità delle operazioni nella formazione libera e motivata del proprio convincimento sulla sussistenza del reato e sulla colpevolezza dell'imputato.

Egli dovrà farsi carico della valutazione dell'efficacia probatoria degli accertamenti preprocessuali al fine di stabilire se, nonostante l'irregolarità che potrebbe non avere avuto peso decisivo sul risultato analitico, e in concorso con altri elementi di giudizio, tale risultato possa considerarsi sufficientemente attendibile [cfr. Cassazione Sezione I, RV. 183417].

Nella specie, l'indagato assume di non aver avuto conoscenza dei prelievi effettuati presso altre ditte e che gli stessi sono stati eseguiti senza il rispetto delle procedure previste dal citato DM, ma ciò non comporta alcuna irregolarità stante che le analisi utilizzate per stabilire la composizione del compost erano quelle effettuate sui campioni prelevati nell'impianto Agriflor e che alcun preventivo avviso di prelievo doveva essere data al Tenzon.

Non è censurabile, infine, l'affermazione del Tribunale secondo cui nella fase cautelare non possono trovare ingresso le questioni sulla regolarità del prelievo dei campioni attenendo le stesse alla fase di merito.

Il periculum in mora è stato razionalmente collegato alla seria probabilità di ulteriori formazioni di cumuli, nel terreno aziendale, di materiali compostati costituenti essenzialmente rifiuti.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
 

P Q M
 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 28.01.2009.

Deposito in Cancelleria il 11/03/2009.
 


 


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