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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709
RIFIUTI - Rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio - Compost di
qualità - Presenza di sostanze pericolose - Difetto di autorizzazione - Art. 208
D.L.vo n.152/2006 - Reato di smaltimento di rifiuti - Configurabilità. Se
nella produzione del compost di qualità viene superata la soglia d'accettabilità
dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti nel
compost sostanze pericolose neppure previste nelle elencazioni delle delibere
regionali nella materia de qua, si applica la disciplina del recupero dei
rifiuti di cui all'art. 181 e seguenti del decreto 152/2006, sicché la
violazione di tale normativa configura il reato di smaltimento di rifiuti
pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 208
dello stesso decreto. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709
RIFIUTI - Compost e produzione di fertilizzanti assimilabili ai rifiuti -
Spandimento sul terreno - Limiti - Controlli - D.lgs. n. 217/2006 - Reg. (CE)
n.2003/2003. Il d.lgs. n. 217/2006 (Revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti) detta regole sulla produzione di fertilizzanti e prevede sanzioni
amministrative per la commercializzazione non conforme alle disposizioni
dettate. Esso non regola, invece, lo spandimento sul terreno, a scopo di
deposito finalizzato alla produzione del compost, la concimazione o correzione
di residui o reflui, i quali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti o alla
normativa sulle acque, ovvero alle disposizioni che regolano lo spandimento di
fanghi in agricoltura. Inoltre, va escluso che l'accertamento di fatti
costituenti reato, connessi all'utilizzazione di pretesi ammendanti che, in
sostanza, sono assimilabili ai rifiuti, possa avvenire esclusivamente presso i
laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in
commercio alle disposizioni del Regolamento (CE) n.2003/2003 e dello stesso
d.lgs. [Cassazione Sez. III n. 27079/2007]. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza
n. 10709
RIFIUTI - Stabilimento industriale - Ispezione - Prelievo, campionamento,
analisi dei campioni - Modalità - Garanzia ex art. 223 disp. att. c.p.p. -
Preavviso. L'ispezione dello stabilimento industriale, prelievo e il
campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che
non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite
a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che
l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista
dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del
giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr.
Cassazione Sezione III, n.15170/2003, Piropan]. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric.
Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009),
Sentenza n. 10709
RIFIUTI - Analisi dei campioni - Ispezione - Prelievo, campionamento -
Preavviso - Idoneità per il raggiungimento dello scopo - Necessità di forma
particolare - Esclusione - Natura - Vigilanza amministrativa a tutela della
salute pubblica. Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni
costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per
le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari
formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un
dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei
campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello
scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi].
Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del
magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di
reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal cod. proc. pen.
stante che, per quanto più volte affermato, le ispezioni, i prelievi dei
campioni e la loro prima analisi s'inquadrano nella vigilanza amministrativa a
tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un
indiziato di reato, non possono essere considerati atti d'indagine preliminare.
Qualora l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di
reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento
del difensore. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709
RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti - Attività di polizia amministrativa -
Modalità di prelievo dei campioni - Irregolarità delle operazioni - Effetti.
Anche in tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da
analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia
amministrativa volta a stabilire se sostanze prelevate siano conformi alle
prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità
procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle
operazioni compiute e degli esiti delle analisi. Non essendo tale nullità
stabilita dalla legge, non consegue dalla suddetta inosservanza
l’inutilizzabilità degli atti stessi nel processo penale istauratosi in
conseguenza dell'esito positivo delle verifiche amministrative, ma soltanto
l'obbligo per il giudice di tenere conto della riscontrata irregolarità delle
operazioni nella formazione libera e motivata del proprio convincimento sulla
sussistenza del reato e sulla colpevolezza dell'imputato. Egli dovrà farsi
carico della valutazione dell'efficacia probatoria degli accertamenti
preprocessuali al fine di stabilire se, nonostante l'irregolarità che potrebbe
non avere avuto peso decisivo sul risultato analitico, e in concorso con altri
elementi di giudizio, tale risultato possa considerarsi sufficientemente
attendibile. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709
DIRITTO PROCESSUALE - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Valutazione sul piano dell'astrattezza - Mantenimento del sequestro e revoca del
sequestro - Procedura e limiti. In tema di misure cautelari reali e di
sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, a una fattispecie
astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase
delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in
relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del
provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio
soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano
dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale
enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o
l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare sequestro. Pres. Lupo, Est.
Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud.
28/01/2009), Sentenza n. 10709
DIRITTO PROCESSUALE - Sequestro preventivo e sequestro probatorio - Riesame
dei provvedimenti - Ricorso per cassazione - Limite - Impugnazione vizi della
motivazione - Posizione della giurisprudenza - Nozione di violazione di legge -
Art. 606 c.p.p. - Art. 325, c. 1, c.p.p.. Avverso l'ordinanza emessa in sede
di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio
il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, sicché non
possono essere dedotti con tale mezzo d'impugnazione vizi della motivazione,
"non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt.
111 della Costituzione e 606, lett. B e C, c.p.p., anche la mancanza o la
manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di
ricorso dall'art. 606, lett. E, c.p.p." [Cassazione Sezione VI, n. 24250/2003,
De Palo]. Contra: In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella
nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per
cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza
assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non
l'illogicità manifesta [Cassazione Sez. Un. n. 5876/2004, P.C. Ferazzi in proc.
Bevilacqua]. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. Tenzon. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10709
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UDIENZA 28.01.2009
SENTENZA N. 178
REG. GENERALE n.36493/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
rel.
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Tenzon Giorgio, nato a Minerbe il 4.07.1946, avverso
l'ordinanza del Tribunale di Verona in data 19.09.2008 che ha rigettato la
richiesta di riesame proposta avverso decreto di sequestro preventivo di tutti
gli impianti dell' Agriflor s.r.l. emesso dal GIP in data 12.07.2008, per i
reati di cui agli art. 256, comma 1 lettera a) e b), 260 d. lgs. n. 152/2006;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e le memorie difensive;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Francesco Bua, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza emessa in data 19.09.2008 il Tribunale di Verona rigettava la
richiesta di riesame proposta da Giorgio Tenzon [indagato per avere gestito in
assenza della prescritta autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi; per non avere rispettato le prescrizioni dell'autorizzazione
all'esercizio d'impresa e per avere, al fine di trarne ingiusto profitto,
consistito nell'assicurarsi il prezzo del conferimento di rifiuti non
ammissibili al compostaggio, con più azioni e con l'allestimento di mezzi e
attività continuative e organizzative, ricevuto e, comunque, gestito
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi],
avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP in data 12.07.2008,
degli impianti della ditta Agriflor s.r.l. di cui il predetto era legale
rappresentante.
La ditta gestiva un impianto per la produzione di compost e ammendanti agricoli
autorizzato dalla Provincia di Verona con determinazioni che prevedevano
l'esclusivo trattamento di determinate tipologie di rifiuti individuati da
specifici codici CER e il rispetto, nell'esercizio dell'attività, dei limiti
stabiliti dalla tabella A della DGR Veneto n. 568/05 per tipologia e qualità dei
rifiuti in entrata nell'impianto per il compostaggio e di quelli, stabiliti
dalla tabella B sulla qualità del prodotto originato dal trattamento.
A seguito dei controlli effettuati, nonché delle successive analisi e
investigazioni del PM a mezzo di CT irripetibile, era stata accertata la
presenza, sui terreni ove era sparso il composto, di diossine, idrocarburi
leggeri e pesanti, idrocarburi totali, fenoli e toluene in concentrazioni
superiori ai limiti di cui alla tabella 1 colonna A, allegato 5 della Parte IV
del d. lgs. n. 152/2006, nonché la presenza di rame e zinco in concentrazioni
superiori ai limiti di cui all'allegato 2 al d. lgs. n.217/2006 [che disciplina
la materia dei fertilizzanti] e alla DGR del Veneto n. 568/2005.
Il compost campionato, per la presenza di diossine e idrocarburi, andava
qualificato come rifiuto che doveva essere smaltito e non sparso abusivamente
sui terreni agricoli con danno per l'ambiente e per la salute del consumatore
finale dei prodotti ottenuti col suddetto compost.
Avverso l'ordinanza l'indagato proponeva ricorso per cassazione denunciando
violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza del
fumus dei reati ipotizzati.
La normativa applicabile nella materia de qua sarebbe quella dettata dalla DGR
Veneto n. 568/05 [adottata in forza della legge regionale n. 3/2000 in materia
di rifiuti] che ha introdotto limiti di accettabilità circa la presenza di
taluni metalli pesanti nei fanghi di depurazione biologica compatibili col
compostaggio e con l'ammendante compostato, limiti corrispondenti a quelli
previsti dalla normativa nazionale [d. lgs. n. 99/1992; d. lgs. n. 217/2006].
I fanghi di depurazione impiegabili in agricoltura, dopo il compostaggio, come
ammendante dovrebbero perciò rispettare soltanto i limiti di cui alla tabella B
della delibera regionale oltre che possedere i limiti qualitativi riportati
nella medesima tabella [elevati standard agronomici, merceologici e ambientali]
e ora previsti al d. lgs. n. 217/2006.
Poiché nella tabella non sono menzionati valori soglia per diossine,
idrocarburi, fenolo e toluene, di tali sostanze non dovrebbe tenersi conto per
stabilire i valori consentiti per le sostanze in ingresso e in uscita
dall'impianto di compostaggio.
Assumeva il ricorrente che le normative nazionali ed europea non stabiliscono il
divieto assoluto di presenza di tali sostanze sia nei rifiuti in entrata sia del
prodotto ottenuto col compostaggio, anche se col regolamento n. 1881/2006, per
la diossina, era stato introdotto un limite di accettabilità con riferimento
alle sole sostanze destinate all'alimentazione umana.
Ciò, comunque, non consentiva la configurabilità del fumus perché il valore
massimo di diossina riscontrato nel processo produttivo dell'Agriflor è di 6,18
ng/kg, di gran lunga inferiore ai limiti di accettabilità segnalati in studi di
settore e a quelli adottati dalla Regione Emilia Romagna [100 ng/kg].
Deduceva, inoltre, l'indagato che erroneamente, nel caso in esame, era stata
applicata la normativa in tema di rifiuti e, in particolare, la parte IV del d.
lgs. n. 152/2006 che disciplina la bonifica dei siti inquinati che non può
operare per il compost che, sebbene proveniente da rifiuti, non è un rifiuto in
quanto suscettibile d'impiego produttivo, donde l'inapplicabilità dei limiti
tabellari di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte IV del
decreto.
Rilevava ancora che il Tribunale non aveva prestato attenzione al fatto che la
concentrazione limite della diossina era di gran lunga inferiore ai valori
previsti nella delibera del 17 luglio 1984 richiamata dal d. lgs. n. 99/1992 sui
fanghi di depurazione.
Denunciava, ancora, l'indagato inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullità e inutilizzabilità per violazione degli art. 223 disp. att. e
191 c.p.p.
Il campionamento e le analisi erano stati eseguiti in violazione del diritto di
difesa stante che egli non aveva avuto conoscenza del compimento degli atti
d'indagine né aveva potuto interloquire ab origine sulle modalità di
campionamento e sulle analisi di laboratorio, irripetibili.
La campionatura era stata eseguita su fanghi di depurazione prodotti da 12
differenti società e sul compost depositato sul terreno aziendale senza
l'osservanza delle complesse procedure descritte dal decreto ministeriale 19
luglio 1989.
Inoltre, per i campionamenti su sostanze nella disponibilità di terzi soggetti
qualificate come rifiuti speciali pericolosi, il Tribunale non poteva trarre
elementi per addebitargli la gestione in assenza della prescritta
autorizzazione.
Anche i cinque campionamenti in data 3 aprile 2007 presso la ditta Agriflor
erano stati eseguiti in violazione delle prescrizioni stabilite dal citato DM,
donde la loro inutilizzabilità [ad eccezione di quelle correttamente eseguite
nel rispetto della procedura de qua, che non avevano riscontrato superamento di
limiti d'accettabilità] perché non correttamente rappresentativi della
composizione chimica del prodotto finale.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il ricorrente depositava, in data 16.01.2009, memoria con nuovo motivo e
deduceva, richiamando la sentenza di questa Corte n. 24468/2007, incompatibilità
tra fattispecie concreta (produzione di ammendante compostato) e fattispecie
legale, essendo, nella specie, applicabile la normativa sui fertilizzanti, che
configurava un illecito amministrativo, e non quella sui rifiuti.
In data 23.01.2009 l'indagato depositava altra memoria con motivo nuovo col
quale si eccepiva l'inapplicabilità della normativa sull'impatto ambientale.
La determina aveva stabilito dei limiti di riferimento per alcune sostanze ma
non aveva menzionato la diossina e gli idrocarburi.
I limiti per tali sostanze erano stati introdotti, dopo il sequestro
dell'impianto Agriflor, nella delibera n. 57/09 emessa nei confronti della ditta
Biogarda ma tali parametri erano stati rispettati dall'Agriflor.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi
accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a
una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché,
quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto
inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in
sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il
profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul
piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di
un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della
disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare sequestro.
Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro
preventivo e di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è proponibile
solo per violazione di legge, sicché non possono essere dedotti con tale mezzo
d'impugnazione vizi della motivazione, "non rientrando nel concetto di
violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606,
lett. B e C, c.p.p., anche la mancanza o la manifesta illogicità della
motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett.
E, c.p.p."[Cassazione Sezione VI, n. 24250/2003, De Palo, RV.225578].
Le SU di questa Corte hanno, però, puntualizzato che "in tema di riesame delle
misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto
può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1,
c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise
norme processuali, ma non l'illogicità manifesta" [Cassazione n. 5876/2004, P.C.
Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV. 226710].
Nella specie il ricorrente denuncia mancanza assoluta di motivazione [per avere
il Tribunale omesso di rispondere alle obiezioni difensive] e violazione di
legge, ma con censure infondate perché l'ordinanza impugnata ha un solido
impianto argomentativo che resiste alle critiche difensive che propongono tesi
giuridiche erronee.
Premesso che sul reato di gestione, in assenza della prescritta autorizzazione,
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi le critiche si appuntano sulla
diossina senza una specifica trattazione sulla presenza nel compost degli
idrocarburi, del rame e dello zinco, deve essere rilevata l'infondatezza
dell'assunto secondo cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un
impianto per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di
ammendanti e di fertilizzanti implica la riconduzione delle condotte gestionali
alla disciplina contenuta nel d. lgs. n.217/2006 in materia di fertilizzanti, e
non a quella sui rifiuti.
L'inapplicabilità di quest'ultima normativa e, in particolare, della parte IV
del d. lgs. n. 152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti deriverebbe dal
fatto che il compost, sebbene ottenuto con il trattamento di rifiuti organici,
non è un rifiuto in quanto suscettibile d'impiego produttivo.
Occorre, quindi, puntualizzare che il d.lgs. n. 217/2006 (Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti) detta regole sulla produzione di
fertilizzanti e prevede sanzioni amministrative per la commercializzazione non
conforme alle disposizioni dettate.
Esso non regola, invece, lo spandimento sul terreno, a scopo di deposito
finalizzato alla produzione del compost, la concimazione o correzione di residui
o reflui, i quali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti o alla normativa
sulle acque, ovvero alle disposizioni che regolano lo spandimento di fanghi in
agricoltura.
Il suddetto decreto (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)
dispone:
"1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per
l'accertamento della conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n.
2003/2003 e del presente decreto. 2. L'osservanza delle disposizioni per quanto
concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei
titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle
forme e delle solubilità di tali elementi e accertata, all'atto dei controlli
ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della
Commissione di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 44, tenendo conto delle
tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali, previo parere della Commissione di cui alla citata L. n. 82 del 2006,
art. 44, aggiorna le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico
delle tolleranze, di cui all'allegato 12. 3. Il Ministero delle politiche
agricole e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel
territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per
verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del
presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui
all'allegato 11. 4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette
al Ministero delle attività produttive, per la successiva notifica alla
Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi
necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE".
Non sono previste sanzioni penali e alla stregua delle riportate disposizioni
normative [che si riferiscono ai campionamenti ufficiali di controllo, rivolti a
verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati con l'effettiva composizione
del prodotto e il rispetto delle altre prescrizioni legislative] va escluso che
l'accertamento di fatti costituenti reato, connessi all'utilizzazione di pretesi
ammendanti che, in sostanza, sono assimilabili ai rifiuti, possa avvenire
esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei
fertilizzanti posti in commercio alle disposizioni del Regolamento (CE) n.2003/2003
e dello stesso d.lgs. [cfr. Cassazione Sezione III n. 27079/2007 RV. 237129].
Ne consegue che, se nella produzione del compost di qualità sia superata la
soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio
ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose neppure previste nelle
elencazioni delle delibere regionali nella materia de qua, si applica la
disciplina del recupero dei rifiuti di cui all'art. 181 e seguenti del decreto
152/2006, sicché la violazione di tale normativa configura il reato di
smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto
dell'autorizzazione di cui all'art. 208 dello stesso decreto.
In tale quadro s'innesta la normativa regionale che stabilisce regole sulle
concentrazioni massime di taluni metalli pesanti [tabella B della DGR del Veneto
n. 568/2000] nel compost destinato a essere impiegato in agricoltura, sicché la
sollevata censura non intacca il corretto rilievo del Tribunale secondo cui i
rifiuti impiegati nella creazione del compost restano tali ove non siano
rispettati tutti i requisiti di riferimento.
Ne consegue che, nel caso in esame, sicuramente operano i limiti di cui alla
tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte IV del decreto n. 152/2006 e
all'allegato 2 al d. lgs. n. 217/2006 [che disciplina la materia dei
fertilizzanti agricoli] limiti, che, alla stregua di quanto allo stato accertato
nell'indagine preliminare, risultano superati per taluni metalli pesanti.
Non ha pregio, poi, l'asserzione dell'indagato secondo cui, non essendo
menzionati nella tabella B della delibera della Giunta Regionale valori soglia
per le diossine, idrocarburi, fenoli e toluene, di tali sostanze non potrebbe
tenersi conto per stabilire valori consentiti in ingresso e in uscita
dall'impianto di compostaggio confliggendo l'assunto anche con le disposizioni
dell'art.178 del decreto n. 152/2006 secondo cui il recupero deve avvenire senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare
rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora.
L'autorizzazione provinciale, peraltro, aveva imposto all'indagato di rispettare
la normativa vigente e di condurre l'impianto senza porre in pericolo la salute
dell'uomo, senza pregiudizio per l'ambiente; il che inibiva l'impiego, per la
produzione del compost, di sostanze tossiche e nocive quali pacificamente sono
le diossine, che hanno livelli di tossicità valutabili in ng/kg, e che sono
classificate come sicuramente cancerogene [specie la TCDD] e inserite nel gruppo
1, Cancerogeni per l'uomo dalla IARC [International Agency of Research on
Cancer].
I livelli di concentrazione rilevati, oltre che per la diossina, anche per gli
idrocarburi [produttivi dello smog fotochimico e inseriti fra i fattori
incidenti sull'effetto serra] erano tali (per quanto affermato dal Tribunale del
riesame) da renderli tossico-nocivi tanto da attivare la procedura di messa in
sicurezza dei siti e di eventuale bonifica del suolo.
In conclusione, il Tribunale ha osservato tali principi valutando su di un piano
di astrattezza - nei limiti del procedimento incidentale ma con riferimento alle
risultanze di una consulenza tecnica espletata - l’antigiuridicità dei fatti
sostanzianti l'accusa ed effettuando la dovuta verifica della compatibilità tra
l'enunciata ipotesi accusatoria e le emergenze esistenti, nonché della
possibilità di attribuzione dell'illecito ipotizzato all'indagato, che ha
avanzato censure giuridicamente erronee che non valgono a escludere la
configurabilità del fumus.
E' infondata anche l'eccezione di nullità o d'inutilizzabilità delle analisi per
violazione degli art.223 disp. att. e 191 c.p.p.
Sostiene il ricorrente che il campionamento delle sostanze sarebbe stato
eseguito in violazione del diritto di difesa stante che egli non aveva avuto
conoscenza del compimento degli atti d'indagine né aveva potuto interloquire ab
origine sulle modalità del prelievo, né sulle analisi di laboratorio, atti
irripetibili.
Le operazioni sarebbero state eseguite su fanghi di depurazione prodotti da 12
differenti società e sul compost depositato sul terreno aziendale senza
l'osservanza della complessa procedura di prelevamento dei campioni descritta
del decreto ministeriale 19 luglio 1989, sicché, per il campionamento di
sostanze nella disponibilità di terzi soggetti, il Tribunale non poteva trarre
elementi per addebitargli la gestione di rifiuti speciali pericolosi in assenza
della prescritta autorizzazione.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'ispezione dello stabilimento
industriale, prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano
attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice
di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di
polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette
attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone
il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si
svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n.15170/2003,
Piropan, RV. 224456].
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico
requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è
possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche
oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del
titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo
solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione
Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524].
Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del
magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di
reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal cod. proc. pen.
stante che, per quanto più volte affermato da questa Corte, le ispezioni, i
prelievi dei campioni e la loro prima analisi s'inquadrano nella vigilanza
amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima
che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti d'indagine
preliminare.
Qualora l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di
reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento
del difensore.
Anche in tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da
analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia
amministrativa volta a stabilire se sostanze prelevate siano conformi alle
prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità
procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle
operazioni compiute e degli esiti delle analisi.
Non essendo tale nullità stabilita dalla legge, non consegue dalla suddetta
inosservanza l’inutilizzabilità degli atti stessi nel processo penale
istauratosi in conseguenza dell'esito positivo delle verifiche amministrative,
ma soltanto l'obbligo per il giudice di tenere conto della riscontrata
irregolarità delle operazioni nella formazione libera e motivata del proprio
convincimento sulla sussistenza del reato e sulla colpevolezza dell'imputato.
Egli dovrà farsi carico della valutazione dell'efficacia probatoria degli
accertamenti preprocessuali al fine di stabilire se, nonostante l'irregolarità
che potrebbe non avere avuto peso decisivo sul risultato analitico, e in
concorso con altri elementi di giudizio, tale risultato possa considerarsi
sufficientemente attendibile [cfr. Cassazione Sezione I, RV. 183417].
Nella specie, l'indagato assume di non aver avuto conoscenza dei prelievi
effettuati presso altre ditte e che gli stessi sono stati eseguiti senza il
rispetto delle procedure previste dal citato DM, ma ciò non comporta alcuna
irregolarità stante che le analisi utilizzate per stabilire la composizione del
compost erano quelle effettuate sui campioni prelevati nell'impianto Agriflor e
che alcun preventivo avviso di prelievo doveva essere data al Tenzon.
Non è censurabile, infine, l'affermazione del Tribunale secondo cui nella fase
cautelare non possono trovare ingresso le questioni sulla regolarità del
prelievo dei campioni attenendo le stesse alla fase di merito.
Il periculum in mora è stato razionalmente collegato alla seria probabilità di
ulteriori formazioni di cumuli, nel terreno aziendale, di materiali compostati
costituenti essenzialmente rifiuti.
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese
del procedimento.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 28.01.2009.
Deposito in Cancelleria il 11/03/2009.
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