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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 27/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 12355



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO DELL’INTERNET - Negozio virtuale (sito web) - Vendita
on line o commercio elettronico - Comunicazione inizio attività al comune di residenza - Obbligo - Art.5 del D.L.vo n.114/1998. Incombe l'obbligo per il titolare di un’attività commerciale di fare la preventiva comunicazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.L.vo n.114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), anche per l'esercizio dell'attività di vendita on line. Pres. Elefante, Est. Schettino. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 27/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 12355
 


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UDIENZA  24.03.2009

REG. GENERALE n.26290/2004

R.G.N. 728/2005


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. II Civile



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Antonino Elefante             Presidente
Dott. Olindo Schettino              Consigliere rel.
Dott. Massimo Oddo                Consigliere

Dott. Umberto Goldoni              Consigliere
Dott. Giovanna Scherillo           Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso 26290-2004 proposto da:

xxx elettivamente domiciliato in ROMA, VIA xxx presso lo studio dell'avvocato xxx rappresentato e difeso dall'avvocato xxx

- ricorrenti -

contro

COMUNE xxx;

- intimato -

sul ricorso 728-2005 proposto da:

COMUNE xxx, in persona del Commissario Prefettizio d.ssa xxx e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO xxx presso lo studio dell'avvocato xxx rappresentato e difeso dall'avvocato xxx

e ricorrente incidentale

contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 611/2004 del GIUDICE DI PACE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 19/10/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2005 dal Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO;

udito l'Avvocato difensore del ricorrente che si riporta alle memorie depositate ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

R.G.N.26290/04+728/05
Oggetto:Vendita tramite internet.
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con sentenza del 19 ottobre 2004 il giudice di pace di Vallo della Lucania ha rigettato il ricorso in opposizione proposto da xxx avverso l'ordinanza emessa dal Comune di xxx il 21-1-2003, con cui era stato ingiunto al xxx di pagare la sanzione amministrativa di € 5.169,73 per violazione dell'art.18 Decreto Legislativo n.114 del 1998, perché esercitava l'attività di vendita di prodotti al dettaglio e di servizi tramite mezzo elettronico, su rete internet, mediante sito web, senza aver presentato al Comune la preventiva comunicazione e la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del citato D.L.vo.

Il xxx ha proposto ricorso per cassazione in forza di due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di xxx in persona del Commissario Prefettizio, che propone anche ricorso incidentale per violazione dell'art.91 c.p.c., in relazione alla compensazione delle spese del giudizio immotivatamente disposta dal giudice di pace. Vi è memoria di parte ricorrente.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.115-116 c.p.c. in relazione a:

A) travisamento dei fatti, per essere stato ritenuto responsabile della violazione di legge ascrittagli per la semplice intestazione a suo nome di un sito web sulla rete informatica, nonostante che non avesse mai esercitato né avesse mai avuto intenzione di esercitare l'attività di vendita, avendo concesso in uso il sito intestato a suo nome al figlio xxx che di fatto ne curava l'allestimento ai fini della commercializzazione e vendita di prodotti locali a mezzo di società in nome collettivo costituita in data 4-10-2001, con sede in Casalvelino Scalo, e denominata xxx s.n.c. di xxx.

D'altra parte, il Comune non aveva dato la prova che effettivamente il ricorrente esercitava la vendita di prodotti al dettaglio e di servizi, tramite mezzo elettronico, su rete Internet mediante sito WEB xxx.COM senza avere presentato al Comune la preventiva comunicazione e dichiarazione di cui all'art.5 del predetto decreto legislativo, per cui, essendo anche mancata la verifica dell'effettivo esercizio di siffatta attività presso la sua abitazione, non poteva essere ritenuto responsabile dell'inosservanza di tale precetto.

B) incompetenza del Comune di xxx e carenza di legittimazione passiva di xxx, in conseguenza di quanto precede, essendo effettivo titolare dell'attività di vendita sul sito informatico ed avendo sede la società da lui costituita per l'esercizio dell'attività stessa sede nel Comune di Casalvelino, al quale, infatti, esso aveva fatto la prescritta comunicazione ex art.18 D.L.vo.

C) erronea interpretazione di norme di diritto sostanziale, violazione degli artt,115-116 c.p.c., in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la pretesa inosservanza del precetto di legge, pur in assenza di qualsiasi prova dell'effettivo esercizio dell'attività di vendita attraverso il mezzo informatico e di qualsivoglia contestazione al presunto trasgressore, con conseguente impossibilità per costui di opporre argomenti a difesa.

D) nullità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento per manifesta illegittimità: mancanza e carenza assoluta di motivazione in relazione ai motivi del ricorso proposto nella fase amministrativa, violazione e falsa applicazione dell'art.18 Legge 689/81, in relazione all’art.360 n.3 e 5 c.p.c.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., per l'affermata sua responsabilità in ordine alla violazione del D.L.vo 114/98, senza che fosse stata data alcuna prova, dell'esercizio da parte sua dell'attività di vendita attraverso il sito web a lui intestato.

Le censure di cui alle lettere A), B) e C) del primo motivo e quella di cui al secondo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di pregio.

Il ricorrente critica, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, la sentenza impugnata sostanzialmente sotto un duplice profilo:

1) per avere il giudice di pace ritenuto che incombesse su di esso opponente l'obbligo di fare al Comune di xxx la comunicazione e dichiarazione preventiva di cui all'art.5 del D.L.vo n.114 del 1998 per il solo fatto della intestazione a suo none di un sito web sulla rete informatica, benché egli non avesse mai esercitato né avesse mai avuto intenzione di esercitare vendite di alcun genere con tale mezzo; 2) per avere ritenuto, quindi, che l'avere ceduto lo "spazio" sulla rete informatica al figlio che ne era l'effettivo utilizzatore e che aveva costituito all'uopo, una società in nome collettivo denominata xxx con sede nel Comune di xxx non esimesse esso opponente dal fare comunque la comunicazione di cui sopra.

Le altre censure sono conseguenti a quelle ora riassunte.
La decisione impugnata non merita tali critiche.

Il giudice ha dato atto, invero, del fatto che, contrariamente alla tesi sostenuta dall'opponente - secondo cui il sito intestato a xxx sarebbe stato, all'epoca degli accertamenti, ancora in allestimento e/o in aggiornamento, cosicché non sarebbe stato possibile, sempre a dire dell'opponente, "poterci navigare e poter visualizzare le pagine al suo interno” - gli agenti accertatori, collegandosi sul sito web WWW.xxx.COM, non soltanto hanno potuto consultare le pagine al suo interno, ma anche scaricarle e stamparle, ricavandovi tutte le notizie e gli elementi utili per poter usufruire dei servizi e fare acquisti on-line.

Sulla base di tali accertamenti, insindacabili in questa sede il giudice ha correttamente statuito, quindi, che incombeva sull'opponente l'obbligo di fare la preventiva comunicazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.L.vo n.114/1998, essendo risultato già attivo il sito a lui intestato.

La censura sub B) rimane assorbita.
Quanto a quella di cui alla lettera D) del primo motivo, se ne deve parimenti rilevare l’inconsistenza, in quanto, a prescindere che esiste sufficiente motivazione nella sentenza impugnata con riguardo ad analoga censura mossa dall’opponente con il ricorso in opposizione, nel ricorso per cassazione non sono riportati, in violazione del principio di autosufficienza dell'atto, i motivi del ricorso proposto in via amministrativa in relazione ai quali l’ordinanza di ingiunzione sarebbe stata carente di motivazione.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.

E’ parimenti infondato il ricorso incidentale, ricavandosi dal contesto motivazionale della sentenza, complessivamente considerato, l’implicita ratio della disposta compensazione delle spese.

La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Deposito in Cancelleria il 27/05/2009.


 


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