AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 27/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 12355
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO DELL’INTERNET - Negozio virtuale (sito web) -
Vendita
on line
o commercio elettronico - Comunicazione inizio attività al comune di residenza -
Obbligo - Art.5 del D.L.vo n.114/1998. Incombe l'obbligo per il titolare di
un’attività commerciale di fare la preventiva comunicazione e dichiarazione del
possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.L.vo n.114/1998 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio), anche per l'esercizio
dell'attività di vendita on line. Pres. Elefante, Est. Schettino.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 27/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n.
12355
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 24.03.2009
REG. GENERALE n.26290/2004
R.G.N. 728/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. II Civile
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Antonino Elefante Presidente
Dott. Olindo Schettino Consigliere
rel.
Dott. Massimo Oddo Consigliere
Dott. Umberto Goldoni Consigliere
Dott. Giovanna Scherillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 26290-2004 proposto da:
xxx elettivamente domiciliato in ROMA, VIA xxx presso lo studio dell'avvocato
xxx rappresentato e difeso dall'avvocato xxx
- ricorrenti -
contro
COMUNE xxx;
- intimato -
sul ricorso 728-2005 proposto da:
COMUNE xxx, in persona del Commissario Prefettizio d.ssa xxx e legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO xxx presso
lo studio dell'avvocato xxx rappresentato e difeso dall'avvocato xxx
e ricorrente incidentale
contro
- intimato -
avverso la sentenza n. 611/2004 del GIUDICE DI PACE di VALLO DELLA LUCANIA,
depositata il 19/10/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2005 dal Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO;
udito l'Avvocato difensore del ricorrente che si riporta alle memorie depositate
ed insiste;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
R.G.N.26290/04+728/05
Oggetto:Vendita tramite internet.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 ottobre 2004 il
giudice di pace di Vallo della Lucania ha rigettato il ricorso in opposizione
proposto da xxx avverso l'ordinanza emessa dal Comune di xxx il 21-1-2003, con
cui era stato ingiunto al xxx di pagare la sanzione amministrativa di € 5.169,73
per violazione dell'art.18 Decreto Legislativo n.114 del 1998, perché esercitava
l'attività di vendita di prodotti al dettaglio e di servizi tramite mezzo
elettronico, su rete internet, mediante sito web, senza aver presentato al
Comune la preventiva comunicazione e la dichiarazione del possesso dei requisiti
di cui all’art.5 del citato D.L.vo.
Il xxx ha proposto ricorso per cassazione in forza di due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di xxx in persona del Commissario
Prefettizio, che propone anche ricorso incidentale per violazione dell'art.91
c.p.c., in relazione alla compensazione delle spese del giudizio immotivatamente
disposta dal giudice di pace. Vi è memoria di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.115-116 c.p.c. in relazione
a:
A) travisamento dei fatti, per essere stato ritenuto responsabile della
violazione di legge ascrittagli per la semplice intestazione a suo nome di un
sito web sulla rete informatica, nonostante che non avesse mai esercitato né
avesse mai avuto intenzione di esercitare l'attività di vendita, avendo concesso
in uso il sito intestato a suo nome al figlio xxx che di fatto ne curava
l'allestimento ai fini della commercializzazione e vendita di prodotti locali a
mezzo di società in nome collettivo costituita in data 4-10-2001, con sede in
Casalvelino Scalo, e denominata xxx s.n.c. di xxx.
D'altra parte, il Comune non aveva dato la prova che effettivamente il
ricorrente esercitava la vendita di prodotti al dettaglio e di servizi, tramite
mezzo elettronico, su rete Internet mediante sito WEB xxx.COM senza avere
presentato al Comune la preventiva comunicazione e dichiarazione di cui all'art.5
del predetto decreto legislativo, per cui, essendo anche mancata la verifica
dell'effettivo esercizio di siffatta attività presso la sua abitazione, non
poteva essere ritenuto responsabile dell'inosservanza di tale precetto.
B) incompetenza del Comune di xxx e carenza di legittimazione passiva di xxx, in
conseguenza di quanto precede, essendo effettivo titolare dell'attività di
vendita sul sito informatico ed avendo sede la società da lui costituita per
l'esercizio dell'attività stessa sede nel Comune di Casalvelino, al quale,
infatti, esso aveva fatto la prescritta comunicazione ex art.18 D.L.vo.
C) erronea interpretazione di norme di diritto sostanziale, violazione degli
artt,115-116 c.p.c., in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente
per la pretesa inosservanza del precetto di legge, pur in assenza di qualsiasi
prova dell'effettivo esercizio dell'attività di vendita attraverso il mezzo
informatico e di qualsivoglia contestazione al presunto trasgressore, con
conseguente impossibilità per costui di opporre argomenti a difesa.
D) nullità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento per manifesta illegittimità:
mancanza e carenza assoluta di motivazione in relazione ai motivi del ricorso
proposto nella fase amministrativa, violazione e falsa applicazione dell'art.18
Legge 689/81, in relazione all’art.360 n.3 e 5 c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente motivazione
su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., per
l'affermata sua responsabilità in ordine alla violazione del D.L.vo 114/98,
senza che fosse stata data alcuna prova, dell'esercizio da parte sua
dell'attività di vendita attraverso il sito web a lui intestato.
Le censure di cui alle lettere A), B) e C) del primo motivo e quella di cui al
secondo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminate
congiuntamente, sono prive di pregio.
Il ricorrente critica, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, la
sentenza impugnata sostanzialmente sotto un duplice profilo:
1) per avere il
giudice di pace ritenuto che incombesse su di esso opponente l'obbligo di fare
al Comune di xxx la comunicazione e dichiarazione preventiva di cui all'art.5
del D.L.vo n.114 del 1998 per il solo fatto della intestazione a suo none di un
sito web sulla rete informatica, benché egli non avesse mai esercitato né avesse
mai avuto intenzione di esercitare vendite di alcun genere con tale mezzo; 2)
per avere ritenuto, quindi, che l'avere ceduto lo "spazio" sulla rete
informatica al figlio che ne era l'effettivo utilizzatore e che aveva costituito
all'uopo, una società in nome collettivo denominata xxx con sede nel Comune di
xxx non esimesse esso opponente dal fare comunque la comunicazione di cui sopra.
Le altre censure sono conseguenti a quelle ora riassunte.
La decisione impugnata non merita tali critiche.
Il giudice ha dato atto, invero, del fatto che, contrariamente alla tesi
sostenuta dall'opponente - secondo cui il sito intestato a xxx sarebbe stato,
all'epoca degli accertamenti, ancora in allestimento e/o in aggiornamento,
cosicché non sarebbe stato possibile, sempre a dire dell'opponente, "poterci
navigare e poter visualizzare le pagine al suo interno” - gli agenti
accertatori, collegandosi sul sito web WWW.xxx.COM, non soltanto hanno potuto
consultare le pagine al suo interno, ma anche scaricarle e stamparle,
ricavandovi tutte le notizie e gli elementi utili per poter usufruire dei
servizi e fare acquisti on-line.
Sulla base di tali accertamenti, insindacabili in questa sede il giudice ha
correttamente statuito, quindi, che incombeva sull'opponente l'obbligo di fare
la preventiva comunicazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di cui
all'art.5 del D.L.vo n.114/1998, essendo risultato già attivo il sito a lui
intestato.
La censura sub B) rimane assorbita.
Quanto a quella di cui alla lettera D) del primo motivo, se ne deve parimenti
rilevare l’inconsistenza, in quanto, a prescindere che esiste sufficiente
motivazione nella sentenza impugnata con riguardo ad analoga censura mossa
dall’opponente con il ricorso in opposizione, nel ricorso per cassazione non
sono riportati, in violazione del principio di autosufficienza dell'atto, i
motivi del ricorso proposto in via amministrativa in relazione ai quali
l’ordinanza di ingiunzione sarebbe stata carente di motivazione.
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.
E’ parimenti infondato il ricorso incidentale, ricavandosi dal contesto
motivazionale della sentenza, complessivamente considerato, l’implicita
ratio della disposta compensazione delle spese.
La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Deposito in Cancelleria il 27/05/2009.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562