AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12478
URBANISTICA ED EDILIZIA - Manufatti interrati (piscina) - Permesso di costruire
- Necessità - Fondamento - Art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01 - Art. 181, d. Lvo
42/04. Costituiscono lavori edilizi necessitanti il preventivo rilascio del
permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che si
elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e
che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi, come nel
caso di edificazione di una piscina (Cass. 29/4/03, Agresti; Cass. 27/9/2000,
Cimaglia). Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. Varetton. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12478
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Causa di inammissibilità del ricorso - Condanna
al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende - Presupposto -
Art. 616 c.p.p. - C. Cost. n. 186/2000. Nei casi in cui non sussistono
elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma
dell'art. 616 c.p.p., va condannato al versamento di una somma, in favore della
Cassa delle Ammende, equitativamente fissata (Corte Costituzionale 13/6/2000,
sentenza n. 186). Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. Varetton. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12478
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 05.02.2009
SENTENZA N. 243
REG. GENERALE n.39579/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO
Presidente
Dott. Mario
GENTILE
Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla I.
MÚLLIRI
Consigliere
Dott. Santi
GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Varetton Cinzia, nata a Treviso il
9/1/66
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Treviso il 23/9/08
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, don.
Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto
osserva
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Treviso convalidava il sequestro, eseguito
d’iniziativa ed in via di urgenza dalla p.g., dell'area corrente in Treviso,
Strada Canizzano n. 180, su cui insiste un cantiere per la realizzazione di una
piscina interrata, con relativi locali tecnici, contestualmente disponendone il
sequestro preventivo, per la ipotesi di reato di cui all'art. 44 lett. b),
d.P.R. 380/01 e art. 181, d. Lvo 42/04, a carico di Varetton Cinzia.
Avverso detto provvedimento ha avanzato richiesta di riesame la indagata che il
Tribunale di Treviso ha rigettato con ordinanza del 23/9/08.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Varetton, con i seguenti motivi:
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione non avendo il decidente dato
adeguato riscontro alle ragioni che lo hanno determinato a rigettare la istanza
di riesame;
- insussistenza del reato di cui all’art. 44, d.P.R. 380/01, per mancanza di
necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La argomentazione motivazionale, sulla quale si fonda il decisum, si appalesa
logica e corretta.
Il giudice del merito ha evidenziato che il Nucleo Investigativo di Polizia
Ambientale e Forestale di Treviso, a seguito di un accesso effettuato in un
cantiere, realizzato in area di proprietà della Varetton, sita in C.da
Cannizzano, n. 180, riscontrava alcune irregolarità della procedura
amministrativa per la realizzazione di una piscina, nonché delle difformità tra
i manufatti in corso di realizzazione e gli elaborati presentati in allegato
alla D.I.A., e sottoponeva a sequestro data area. Il decidente ha rilevato
sussistere nella fattispecie, allo stato degli atti, il fumus richiesto ai fini
della emissione del provvedimento cautelare, in base agli elementi di fatto
evidenziati ed anche fotograficamente documentati nella comunicazione della
notizia di reato; così come è indubbio che la materiale disponibilità dell'area
in sequestro, in capo alla indagata, comporti, proprio in relazione al
verosimile e probabile completamento dei lavori, un concreto pericolo di
aggravamento delle conseguenze dei reati ipotizzati.
La prima censura mossa in gravame è inammissibile in quanto attiene a vizi di
motivazione, la cui contestazione non è proponibile in questa sede, visto
l’esplicito dettato normativo dell'art. 325, c.1, c.p.p., che ammette, in tema
di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali, la proponibilità del
ricorso per cassazione solo per denunciare violazione di legge.
Del pari totalmente privo di fondamento si rivela il secondo motivo di
impugnazione, rilevato che, contrariamente all'assunto della difesa della
Varetton, costituiscono lavori edilizi necessitanti il preventivo rilascio del
permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che si
elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e
che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi, come nel
caso di edificazione di una piscina ( Cass. 29/4/03, Agresti; Cass. 27/9/2000, Cimaglia ).
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la
Varetton abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, la stessa, a norma dell'art. 616 c.p.p., va
condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5/2/09.
Deposito in Cancelleria il 20/03/2009.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562