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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 08/01/2009), Sentenza n. 12483
SICUREZZA SUL LAVORO - Contravvenzione antinfortunistica - Procedura di
definizione ex d.lgs. n. 758/1994 - Prescrizioni dell'organo di vigilanza -
Onere del contravventore di comunicare l'avvenuto adempimento - Esclusione -
Fattispecie. L’onere di comunicare l’avvenuto adempimento non può costituire
oggetto delle prescrizioni che l’organo di vigilanza ha il potere di imporre al
contravventore ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 758 del 1994, essendo ciò
vietato dall’art. 23 Cost. (prestazione personale imposta da una disposizione
non avente forza di legge). Nella fattispecie il giudice di merito aveva
dichiarato l’imputato colpevole di una contravvenzione antinfortunistica, per la
quale era stata esperita la procedura di definizione ex D.Lgs. n. 758 del 1994,
non perché avesse accertato il mancato adempimento delle prescrizioni imposte
dall’organo di vigilanza ovvero il mancato pagamento dell’oblazione nel termine
di legge, ma semplicemente per la tardiva comunicazione al predetto organo
dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte. Pres. G. De Maio, Rel. A.
Franco, Ric. Giuca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2009 (Ud.
8/01/2009), Sentenza n. 12483
SICUREZZA SUL LAVORO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro - Preventivo esperimento della procedura di definizione
amministrativa - Condizione di procedibilità dell'azione penale - Verifiche del
giudice - Art. 24 d. lgs. n. 758/1994. In materia di prevenzione infortuni
ed igiene del lavoro, il preventivo esperimento della procedura di definizione
amministrativa, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758,
costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale. Il giudice
quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non
abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione delle
prescrizioni imposte al contravventore dall'organo di vigilanza,
dell'accertamento da parte dell'organo di vigilanza del mancato adempimento di
tali prescrizioni e della mancata eliminazione delle violazioni nel termine e
secondo le modalità indicate, nonché del mancato pagamento della eventuale
sanzione amministrativa. Pres. G. De Maio, Rel. A. Franco, Ric. Giuca. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 8/01/2009), Sentenza n. 12483
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UDIENZA 25.02.2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Omissis
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Siracusa, sezione
distaccata di Avola, dichiarò Giuca Corrado colpevole del reato di cui all'art.
194 d.p.R. 27 aprile 1955, n. 547, per avere, quale proprietario di un
apparecchio sollevatore, omesso di denunciarne la messa in servizio così
impedendone la verifica di funzionamento, e lo condannò alla pena dell'ammenda
ritenuta di giustizia.
Osservò tra l'altro il giudice che all'imputato era stata data la prescrizione
di effettuare la messa in esercizio del sollevatore; che il 14.12.2004
l'imputato aveva effettuato la denunzia all'ufficio ISPESL, ma aveva omesso di
darne comunicazione alla AUSL; che così si era preclusa la possibilità di fruire
dell' oblazione.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza
del reato;
2) violazione di legge in relazione alla concessione della sospensione
condizionale della pena, che si risolve in un pregiudizio stante la necessaria
iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, infatti, il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale. Il giudice quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione delle prescrizioni imposte al contravventore dall'organo di vigilanza, dell'accertamento da parte dell'organo di vigilanza del mancato adempimento di tali prescrizioni e della mancata eliminazione delle violazioni nel termine e secondo le modalità indicate, nonché del mancato pagamento della eventuale sanzione amministrativa.
Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che non si fosse verificata la causa
di estinzione del reato ed ha quindi dichiarato l'imputato colpevole non perché
abbia accertato che lo stesso non avesse adempiuto alle prescrizioni o non
avesse pagato la sanzione amministrativa, bensì unicamente perché il medesimo
aveva comunicato con ritardo alla AUSL l'avvenuto adempimento delle prescrizioni
impostegli.
Sennonché l'art. 21 del d. lgs. 758/1994 stabilisce che deve essere l'organo di
vigilanza a verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza, se la
violazione è stata eliminata, mentre non prevede invece che sia il
contravventore a dovere anche comunicare all'organo di vigilanza o ad altro ente
l'avvenuto adempimento delle prescrizioni, e tanto meno prevede che alla
mancanza di tale comunicazione consegua addirittura la perdita del diritto di
ottenere l'estinzione del reato in via amministrativa, anche qualora le
prescrizioni siano state adempiute nel termine.
Né potrebbe pensarsi che tale onere di comunicazione dell'avvenuto adempimento
possa costituire l'oggetto di una delle prescrizioni che l'organo di vigilanza
può impartire a norma dell'art. 20 del citato d.lgs. 758/94. E' infatti
evidente, come del resto risulta anche dal primo comma del successivo art. 21,
che le prescrizioni di cui all'art. 20 riguardano esclusivamente gli adempimenti
diretti ad eliminare le conseguenze delle violazioni alle norme
antinfortunistiche, a ricreare una situazione di conformità a tali disposizioni,
ed a far cessare l'eventuale situazione di pericolo per la sicurezza e la salute
dei lavoratori durante il lavoro, e non già adempimenti di tipo diverso, come
quello imposto nella specie. In ogni caso, è comunque evidente che il ritardato
adempimento di queste ulteriori prescrizioni, non può avere lo stesso effetto
del ritardato adempimento delle vere e proprie prescrizioni di cui all'art. 20
cit.
Una diversa interpretazione, del resto, comporterebbe la sussistenza di un
potere dell'organo di vigilanza di imporre al contravventore una prestazione
personale che non avrebbe una base in una disposizione avente forza di legge, in
contrasto con la riserva relativa di legge prevista dall'art. 23 Cost.
Il giudice, quindi, non poteva ritenere l'imputato decaduto dalla possibilità di
ottenere l'estinzione del reato mediante la regolarizzazione in via
amministrativa soltanto perché lo stesso non aveva dato comunicazione (anzi
aveva dato comunicazione con ritardo) alla AUSL dell'avvenuto adempimento delle
prescrizioni.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di
Siracusa per nuovo giudizio.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Siracusa.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, l'8 gennaio
2009.
Deposito in Cancelleria il 20/03/2009
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