AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 08/01/2009), Sentenza n. 12483



SICUREZZA SUL LAVORO - Contravvenzione antinfortunistica - Procedura di definizione ex d.lgs. n. 758/1994 - Prescrizioni dell'organo di vigilanza - Onere del contravventore di comunicare l'avvenuto adempimento - Esclusione - Fattispecie.
L’onere di comunicare l’avvenuto adempimento non può costituire oggetto delle prescrizioni che l’organo di vigilanza ha il potere di imporre al contravventore ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 758 del 1994, essendo ciò vietato dall’art. 23 Cost. (prestazione personale imposta da una disposizione non avente forza di legge). Nella fattispecie il giudice di merito aveva dichiarato l’imputato colpevole di una contravvenzione antinfortunistica, per la quale era stata esperita la procedura di definizione ex D.Lgs. n. 758 del 1994, non perché avesse accertato il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza ovvero il mancato pagamento dell’oblazione nel termine di legge, ma semplicemente per la tardiva comunicazione al predetto organo dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte. Pres. G. De Maio, Rel. A. Franco, Ric. Giuca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 8/01/2009), Sentenza n. 12483

SICUREZZA SUL LAVORO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa - Condizione di procedibilità dell'azione penale - Verifiche del giudice - Art. 24 d. lgs. n. 758/1994. In materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale. Il giudice quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione delle prescrizioni imposte al contravventore dall'organo di vigilanza, dell'accertamento da parte dell'organo di vigilanza del mancato adempimento di tali prescrizioni e della mancata eliminazione delle violazioni nel termine e secondo le modalità indicate, nonché del mancato pagamento della eventuale sanzione amministrativa. Pres. G. De Maio, Rel. A. Franco, Ric. Giuca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 8/01/2009), Sentenza n. 12483


 www.AmbienteDiritto.it


UDIENZA  25.02.2009

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Omissis


Svolgimento del processo


Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, dichiarò Giuca Corrado colpevole del reato di cui all'art. 194 d.p.R. 27 aprile 1955, n. 547, per avere, quale proprietario di un apparecchio sollevatore, omesso di denunciarne la messa in servizio così impedendone la verifica di funzionamento, e lo condannò alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia.


Osservò tra l'altro il giudice che all'imputato era stata data la prescrizione di effettuare la messa in esercizio del sollevatore; che il 14.12.2004 l'imputato aveva effettuato la denunzia all'ufficio ISPESL, ma aveva omesso di darne comunicazione alla AUSL; che così si era preclusa la possibilità di fruire dell' oblazione.


L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato;
2) violazione di legge in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena, che si risolve in un pregiudizio stante la necessaria iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.


Motivi della decisione


Il ricorso è fondato.

 

In materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, infatti, il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale. Il giudice quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione delle prescrizioni imposte al contravventore dall'organo di vigilanza, dell'accertamento da parte dell'organo di vigilanza del mancato adempimento di tali prescrizioni e della mancata eliminazione delle violazioni nel termine e secondo le modalità indicate, nonché del mancato pagamento della eventuale sanzione amministrativa.


Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che non si fosse verificata la causa di estinzione del reato ed ha quindi dichiarato l'imputato colpevole non perché abbia accertato che lo stesso non avesse adempiuto alle prescrizioni o non avesse pagato la sanzione amministrativa, bensì unicamente perché il medesimo aveva comunicato con ritardo alla AUSL l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impostegli.


Sennonché l'art. 21 del d. lgs. 758/1994 stabilisce che deve essere l'organo di vigilanza a verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza, se la violazione è stata eliminata, mentre non prevede invece che sia il contravventore a dovere anche comunicare all'organo di vigilanza o ad altro ente l'avvenuto adempimento delle prescrizioni, e tanto meno prevede che alla mancanza di tale comunicazione consegua addirittura la perdita del diritto di ottenere l'estinzione del reato in via amministrativa, anche qualora le prescrizioni siano state adempiute nel termine.


Né potrebbe pensarsi che tale onere di comunicazione dell'avvenuto adempimento possa costituire l'oggetto di una delle prescrizioni che l'organo di vigilanza può impartire a norma dell'art. 20 del citato d.lgs. 758/94. E' infatti evidente, come del resto risulta anche dal primo comma del successivo art. 21, che le prescrizioni di cui all'art. 20 riguardano esclusivamente gli adempimenti diretti ad eliminare le conseguenze delle violazioni alle norme antinfortunistiche, a ricreare una situazione di conformità a tali disposizioni, ed a far cessare l'eventuale situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, e non già adempimenti di tipo diverso, come quello imposto nella specie. In ogni caso, è comunque evidente che il ritardato adempimento di queste ulteriori prescrizioni, non può avere lo stesso effetto del ritardato adempimento delle vere e proprie prescrizioni di cui all'art. 20 cit.


Una diversa interpretazione, del resto, comporterebbe la sussistenza di un potere dell'organo di vigilanza di imporre al contravventore una prestazione personale che non avrebbe una base in una disposizione avente forza di legge, in contrasto con la riserva relativa di legge prevista dall'art. 23 Cost.


Il giudice, quindi, non poteva ritenere l'imputato decaduto dalla possibilità di ottenere l'estinzione del reato mediante la regolarizzazione in via amministrativa soltanto perché lo stesso non aveva dato comunicazione (anzi aveva dato comunicazione con ritardo) alla AUSL dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni.


La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Siracusa per nuovo giudizio.


Gli altri motivi restano assorbiti.


Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione


annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Siracusa.


Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, l'8 gennaio 2009.
Deposito in Cancelleria il 20/03/2009


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562