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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12865
ACQUA - Acque reflue industriali - Nozione - Giurisprudenza - Fattispecie - Art.
74 lett. H) D.L.vo 152/06 (già art. 2 lett. h) D.L.vo 152/99). Nella nozione
di acque reflue industriali, ex art. 74 lett. H) D.L.vo 152/06 (già art. 2 lett.
h) D.L.vo 152/99) rientrano tutti i tipi di acqua derivante dallo svolgimento di
attività produttive, poiché detti reflui non attengono prevalentemente al
metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque
reflue domestiche prevista dal citato art. 74 lett. g) D.L.vo 152/06, già art. 2
lett. g) D.L.vo 152/99. Fattispecie relativa ad acque di condensa provenienti da
frigoriferi ove erano conservati prodotti ittici, nonché di quelle prodotte dal
lavaggio dei locali e dei macchinari. [Giurisprudenza di legittimità
consolidata; Cass. Sez. III Sent. n. 35870; Cass. Sez. III Sent. n. 42932 del
19/12/02; Cass. Sez. III Sent. n. 978 del 20/01/04, ric. Marmo; Cass. Sez. III
Sent. n. 24892 del 10/06/03]. Pres. De Maio, Est. Gentile, Ric. Bonaffini.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n.
12865
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UDIENZA 05.02.2009
SENTENZA N. 300
REG. GENERALE n.24393/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI Consigliere
Dott. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Bonaffini Salvatore, nato il
27/10/1944
Avverso la Sentenza
Tribunale di Messina, emessa il 31/03/08
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito
il Pubblico Ministero in persona del dott. Guglielmo Passacantando che ha
concluso per Rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv, //
Udito il difensore Avv. //
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa il 31/03/08, dichiarava Bonaffini
Salvatore colpevole del reato di cui agli artt. 45 e 59 D.L.vo 152/99 (ora art.
137 D.L.vo 152/06) e lo condannava alla pena di € 4.000,00 di ammenda; pena
sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art.
606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di
cui all'art. 137 D.L.vo 152/06 (già. art. 59 D.L.vo 152/99). Trattavasi non di
acque reflue industriali, bensì di acque reflue domestiche confluenti nella rete
fognaria, in ordine alle quali non è prevista alcuna autorizzazione;
2. che, comunque, ricorreva l'ipotesi dell'errore di diritto inevitabile e
quindi incolpevole - ex art. 5 cp in relazione alla sentenza Corte
Costituzionale 364/88, dovuto ad atto della P.A., con particolare riferimento
all'attestazione del Comune di Messina del 10/12/97 - rilasciata nei confronti
di Gogliandolo Giovanni (originario titolare dell'impresa poi trasferita al
Bonaffini) - secondo la quale non era necessaria alcuna autorizzazione per le
acque reflue in questione, non trattandosi di scarichi industriali.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/02/09, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Messina ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali
della decisione.
In particolare risulta accertato che Bonaffini Salvatore, quale titolare
dell'omonima ditta di commercio all'ingrosso di prodotti ittici ubicata nella
via A. Valore n. 25 di Messina - nelle condizioni di tempo e di luogo come
individuate in atti - aveva aperto ed effettuato uno scarico di acque reflue
industriali nei tombini esterni della pubblica via, senza essere munito della
prescritta autorizzazione.
Trattavasi di acque di condensa provenienti dai frigoriferi ove erano conservati
i prodotti ittici; nonché di quelle prodotte dal lavaggio dei locali e dei
macchinari; costituenti acque reflue industriali per le quali era necessaria la
prescritta autorizzazione.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, del reato di cui all'art. 59
D.L.vo 152/99, ora riprodotto nell'art. 137 D.L.vo 156/06.
Al riguardo va ribadito ed affermato che nella nozione di acque reflue
industriali, ex art. 74 lett. H) D.L.vo 152/06 (già art. 2 lett. h) D.L.vo
152/99) rientrano tutti i tipi di acqua derivante dallo svolgimento di attività
produttive, poichè detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo
umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche
prevista dal citato art. 74 lett. g) D.L.vo 152/06, già art. 2 lett. g) D.L.vo
152/99 [Giurisprudenza di legittimità consolidata; Cass. Sez. III Sent. n.
35870, rv 229012; Cass. Sez. III Sent. n. 42932 del 19/12/02, rv 222966; Cass.
Sez. III Sent. n. 978 del 20/01/04, ric. Marmo; Cass. Sez. III Sent. n. 24892
del 10/06/03, rv 227180].
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.
Sono altresì errate in diritto perché in difformità della disciplina di cui agli
artt. 74 lett. h) e 137 D.L.vo 152/06.
Va altresì disatteso l'assunto difensivo secondo cui nella fattispecie ricorreva
l'ipotesi di errore di diritto inevitabile ex art. 5 cp e sentenza Corte
Costituzionale 364/88, con conseguente esclusione della punibilità del Bonaffini.
Al riguardo si osserva che l'attestazione del sindaco di Messina in data
10/12/97 non ha alcuna rilevanza rispetto alla condotta contestata del Bonaffini.
Detta attestazione, invero, atteneva alla ditta Gogliandolo Giovanni (originaria
titolare dell'impresa, poi trasferita al Bonaffini); risaliva al 10/12/1997,
epoca precedente alla disciplina di cui al D.L.vo 152/59; non era inerente alla
nuova ed autonoma attività successivamente iniziata dall'odierno imputato.
Detta autorizzazione /o attestazione, comunque, non può condurre a errore di
diritto inevitabile, poiché il Bonaffini, avvalendosi di consulente /o
professionista esperto in materia, ben poteva, mediante condotta caratterizzata
dalla ordinaria diligenza, provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina
di cui al D.L.vo 152/99 (ora D.L.vo 152/06), ivi compresa la necessità di
munirsi della prescritta autorizzazione amministrativa, necessaria per lo
scarico dei reflui delle acque industriali provenienti dal suo insediamento
produttivo.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Bonaffini Salvatore con condanna
dello stesso al pagamento delle spese processuali
P. Q. M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 05/02/09.
Deposito in Cancelleria il 24/03/2009.
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