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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12865



ACQUA - Acque reflue industriali - Nozione - Giurisprudenza - Fattispecie - Art. 74 lett. H) D.L.vo 152/06 (già art. 2 lett. h) D.L.vo 152/99).
Nella nozione di acque reflue industriali, ex art. 74 lett. H) D.L.vo 152/06 (già art. 2 lett. h) D.L.vo 152/99) rientrano tutti i tipi di acqua derivante dallo svolgimento di attività produttive, poiché detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche prevista dal citato art. 74 lett. g) D.L.vo 152/06, già art. 2 lett. g) D.L.vo 152/99. Fattispecie relativa ad acque di condensa provenienti da frigoriferi ove erano conservati prodotti ittici, nonché di quelle prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari. [Giurisprudenza di legittimità consolidata; Cass. Sez. III Sent. n. 35870; Cass. Sez. III Sent. n. 42932 del 19/12/02; Cass. Sez. III Sent. n. 978 del 20/01/04, ric. Marmo; Cass. Sez. III Sent. n. 24892 del 10/06/03]. Pres. De Maio, Est. Gentile, Ric. Bonaffini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12865

 


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UDIENZA  05.02.2009

SENTENZA N. 300

REG. GENERALE n.24393/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Guido DE MAIO                    Presidente
Dott. Mario GENTILE                     Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI       Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI                  Consigliere
Dott. Santi GAZZARA                    Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da:

 

Bonaffini Salvatore, nato il 27/10/1944

Avverso la Sentenza

Tribunale di Messina, emessa il 31/03/08

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per Rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv, //

Udito il difensore Avv. //
 

Svolgimento del processo


Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa il 31/03/08, dichiarava Bonaffini Salvatore colpevole del reato di cui agli artt. 45 e 59 D.L.vo 152/99 (ora art. 137 D.L.vo 152/06) e lo condannava alla pena di € 4.000,00 di ammenda; pena sospesa.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 137 D.L.vo 152/06 (già. art. 59 D.L.vo 152/99). Trattavasi non di acque reflue industriali, bensì di acque reflue domestiche confluenti nella rete fognaria, in ordine alle quali non è prevista alcuna autorizzazione;

2. che, comunque, ricorreva l'ipotesi dell'errore di diritto inevitabile e quindi incolpevole - ex art. 5 cp in relazione alla sentenza Corte Costituzionale 364/88, dovuto ad atto della P.A., con particolare riferimento all'attestazione del Comune di Messina del 10/12/97 - rilasciata nei confronti di Gogliandolo Giovanni (originario titolare dell'impresa poi trasferita al Bonaffini) - secondo la quale non era necessaria alcuna autorizzazione per le acque reflue in questione, non trattandosi di scarichi industriali.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/02/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 

Motivi della decisione


Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Messina ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.

In particolare risulta accertato che Bonaffini Salvatore, quale titolare dell'omonima ditta di commercio all'ingrosso di prodotti ittici ubicata nella via A. Valore n. 25 di Messina - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva aperto ed effettuato uno scarico di acque reflue industriali nei tombini esterni della pubblica via, senza essere munito della prescritta autorizzazione.

Trattavasi di acque di condensa provenienti dai frigoriferi ove erano conservati i prodotti ittici; nonché di quelle prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari; costituenti acque reflue industriali per le quali era necessaria la prescritta autorizzazione.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, del reato di cui all'art. 59 D.L.vo 152/99, ora riprodotto nell'art. 137 D.L.vo 156/06.

Al riguardo va ribadito ed affermato che nella nozione di acque reflue industriali, ex art. 74 lett. H) D.L.vo 152/06 (già art. 2 lett. h) D.L.vo 152/99) rientrano tutti i tipi di acqua derivante dallo svolgimento di attività produttive, poichè detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche prevista dal citato art. 74 lett. g) D.L.vo 152/06, già art. 2 lett. g) D.L.vo 152/99 [Giurisprudenza di legittimità consolidata; Cass. Sez. III Sent. n. 35870, rv 229012; Cass. Sez. III Sent. n. 42932 del 19/12/02, rv 222966; Cass. Sez. III Sent. n. 978 del 20/01/04, ric. Marmo; Cass. Sez. III Sent. n. 24892 del 10/06/03, rv 227180].

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.

Sono altresì errate in diritto perché in difformità della disciplina di cui agli artt. 74 lett. h) e 137 D.L.vo 152/06.

Va altresì disatteso l'assunto difensivo secondo cui nella fattispecie ricorreva l'ipotesi di errore di diritto inevitabile ex art. 5 cp e sentenza Corte Costituzionale 364/88, con conseguente esclusione della punibilità del Bonaffini.

Al riguardo si osserva che l'attestazione del sindaco di Messina in data 10/12/97 non ha alcuna rilevanza rispetto alla condotta contestata del Bonaffini. Detta attestazione, invero, atteneva alla ditta Gogliandolo Giovanni (originaria titolare dell'impresa, poi trasferita al Bonaffini); risaliva al 10/12/1997, epoca precedente alla disciplina di cui al D.L.vo 152/59; non era inerente alla nuova ed autonoma attività successivamente iniziata dall'odierno imputato.

Detta autorizzazione /o attestazione, comunque, non può condurre a errore di diritto inevitabile, poiché il Bonaffini, avvalendosi di consulente /o professionista esperto in materia, ben poteva, mediante condotta caratterizzata dalla ordinaria diligenza, provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina di cui al D.L.vo 152/99 (ora D.L.vo 152/06), ivi compresa la necessità di munirsi della prescritta autorizzazione amministrativa, necessaria per lo scarico dei reflui delle acque industriali provenienti dal suo insediamento produttivo.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Bonaffini Salvatore con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali
 

P. Q. M.


La Corte,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 05/02/09.

Deposito in Cancelleria il 24/03/2009.
 


 


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