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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869



URBANISTICA ED EDILIZIA - Concessione edilizia rilasciata in sanatoria - Giudice penale - Verifiche e controlli - Artt. 36 e 45 del T.U. 380/01 (ex art. 13, L. 47/85).
In materia urbanistica, gli artt. 36 e 45 del T.U. 380/01 vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata in sanatoria e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13, L. 47/85, la necessità che l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda (Cass. 15/2/05, n. 19136). Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria - C.d. doppia conformità dell'opera - Effetto estintivo del reato - Presupposti - Art. 36, d.P.R. 380/01. Nessun effetto produce nella sfera dell'illecito penale il permesso in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, se non nel caso in cui venga accertata la c.d. doppia conformità dell'opera realizzata: il manufatto abusivo deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda. In mancanza di tale conformità, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A., cui consegua la disapplicazione dello stesso, ex art. 5, L. 2248/1865, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale. Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869

URBANISTICA ED EDILIZIA - Violazione della normativa urbanistica - Sanatoria - Reato urbanistici e altri reati di diversa natura (es. violazione antisismica) - Effetti. In tema di violazione della normativa urbanistica, la estinzione delle contravvenzioni, a seguito di rilascio di concessione in sanatoria opera solo in ordine al reato urbanistico, per il quale la concessione stessa è prevista. Ne consegue che, se con il reato urbanistico concorrono altri reati di diversa natura, come la violazione antisismica o della normativa sulle opere in cemento armato, tali ultime contravvenzioni non possono ritenersi estinte, ciò perché la detta sanatoria attiene alla materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio e la causa estintiva da essa prodotta non è applicabile agli altri reati che riguardano ulteriori aspetti delle costruzioni, aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella, predetta, della mera tutela urbanistica del territorio. Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869


 


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UDIENZA  05.02.2009

SENTENZA N. 314

REG. GENERALE n.36873/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Guido DE MAIO                     Presidente
Dott. Mario Gentile                     Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI       Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI                  Consigliere
Dott. Santi GAZZARA                    Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto dal

 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 16/9/08

nel processo a carico di Fulginiti Laura, nata a Roma il 22/9/71, res.te in San Cesareo, via Cone Farinaccio 12/B

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara

udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott, Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione; con rinvio per i residui reati

udito il difensore della imputata, avv. Angelo Fiumara, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

osserva
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, con sentenza del 16/9/08, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fulginiti Laura per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 83, 93, 94, 95, 64, 65, 67, 61 del d.P.R. 380/01, per intervenuto permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune di San Cesareo.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, con i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 36, d.P.R. 380/01, rilevato che il giudice, in difetto dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ha preso atto soltanto della esistenza di tale titolo abilitativo, omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio della sanatoria, nonostante risulti inequivocabilmente nel capo di imputazione che le opere non sono sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico;

- in ogni caso il decidente ha errato nel considerate il permesso a costruire de quo causa di estinzione delle contravvenzioni attinenti a violazione della normativa antisismica e a quella relativa alle edificazioni in c.a..
 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto, sic et simpliciter, di non dovere procedere nei confronti della imputata in quanto il permesso di costruire in sanatoria, prodotto in dibattimento, ha determinato la estinzione dei reati di cui alla imputazione.

Il decidente ha errato per due ordini di motivi:

- in primis, il permesso in sanatoria, ex art, 36, d.P.R. 380/01, nessun effetto produce nella sfera dell'illecito penale, se non nel caso in cui venga accertata la c.d. doppia conformità dell'opera realizzata: il manufatto abusivo deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di specie emerge con netta evidenza che il giudice alcuna indagine analitica ha svolto sul punto, quando, peraltro, nella imputazione risulta chiaramente indicato che le opere de quibus non sono sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico.

Correttamente in ricorso si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale gli artt. 36 e 45 del T.U. 380/01 vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata in sanatoria e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica.

In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A., cui consegua la disapplicazione dello stesso, ex art. 5, L. 2248/1865, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale.

Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13. L. 47/85, la necessità che l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda ( Cass. 15/2/05, n. 19136 ).

- in secundis, perchè in materia di violazione della normativa urbanistica, la estinzione delle contravvenzioni, a seguito di rilascio di concessione in sanatoria opera solo in ordine al reato urbanistico, per il quale la concessione stessa è prevista.

Ne consegue che, se con il reato urbanistico concorrono altri reati di diversa natura, come la violazione antisismica o della normativa sulle opere in cemento armato, tali ultime contravvenzioni non possono ritenersi estinte, ciò perché la detta sanatoria attiene alla materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio e la causa estintiva da essa prodotta non è applicabile agli altri reati che riguardano ulteriori aspetti delle costruzioni, aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella, predetta, della mera tutela urbanistica del territorio.

Questa Corte rileva che il reato di cui al capo b) della imputazione ( violazione della normativa antisismica ), in quanto commesso il 18/9/04, è estinto per prescrizione; ritiene, altresì che la sentenza assoggettata ad impugnazione vada annullata con rinvio in ordine alle residue contravvenzioni, perché il giudice ad quem decida in applicazione dei sopra indicati principi.
 

P Q M


La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione; con rinvio al Tribunale di Tivoli per i residui reati. Copia della sentenza all'Ufficio Tecnico della Regione Lazio.

Così deciso in Roma il 5/2/09.

Deposito in cancelleria il 24/03/2009.


 


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