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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869
URBANISTICA ED EDILIZIA - Concessione edilizia rilasciata in sanatoria - Giudice
penale - Verifiche e controlli - Artt. 36 e 45 del T.U. 380/01 (ex art. 13, L.
47/85). In materia urbanistica, gli artt. 36 e 45 del T.U. 380/01 vanno
interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice
penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della
concessione edilizia rilasciata in sanatoria e di accertare che l'opera
realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. Ai fini del corretto
esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto
indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13, L.
47/85, la necessità che l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali
e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento
della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda
(Cass. 15/2/05, n. 19136). Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc.
Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009),
Sentenza n. 12869
URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria - C.d. doppia conformità
dell'opera - Effetto estintivo del reato - Presupposti - Art. 36, d.P.R. 380/01.
Nessun effetto produce nella sfera dell'illecito penale il permesso in
sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, se non nel caso in cui venga accertata la
c.d. doppia conformità dell'opera realizzata: il manufatto abusivo deve essere
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.
In mancanza di tale conformità, la concessione non estingue i reati ed il
mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità
del provvedimento della P.A., cui consegua la disapplicazione dello stesso, ex
art. 5, L. 2248/1865, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza
dei presupposti di fatto e di diritto della estinzione del reato in sede di
esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo,
incidente sulla fattispecie tipica penale. Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM
in proc. Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud.
05/02/2009), Sentenza n. 12869
URBANISTICA ED EDILIZIA - Violazione della normativa urbanistica - Sanatoria
- Reato urbanistici e altri reati di diversa natura (es. violazione antisismica)
- Effetti. In tema di violazione della normativa urbanistica, la estinzione
delle contravvenzioni, a seguito di rilascio di concessione in sanatoria opera
solo in ordine al reato urbanistico, per il quale la concessione stessa è
prevista. Ne consegue che, se con il reato urbanistico concorrono altri reati di
diversa natura, come la violazione antisismica o della normativa sulle opere in
cemento armato, tali ultime contravvenzioni non possono ritenersi estinte, ciò
perché la detta sanatoria attiene alla materia che disciplina l'assetto del
territorio sotto il profilo edilizio e la causa estintiva da essa prodotta non è
applicabile agli altri reati che riguardano ulteriori aspetti delle costruzioni,
aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella, predetta, della mera
tutela urbanistica del territorio. Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc.
Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009),
Sentenza n. 12869
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UDIENZA 05.02.2009
SENTENZA N. 314
REG. GENERALE n.36873/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Mario Gentile Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI Consigliere
Dott. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Tivoli
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di
Palestrina, in data 16/9/08
nel processo a carico di Fulginiti Laura, nata a Roma il 22/9/71, res.te in San
Cesareo, via Cone Farinaccio 12/B
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott,
Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio
quanto al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione; con rinvio
per i residui reati
udito il difensore della imputata, avv. Angelo Fiumara, il quale ha concluso per
il rigetto del ricorso
osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, con sentenza del
16/9/08, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fulginiti Laura
per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 83, 93, 94, 95, 64, 65, 67, 61 del
d.P.R. 380/01, per intervenuto permesso di costruire in sanatoria, rilasciato
dal Comune di San Cesareo.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli, con i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 36, d.P.R. 380/01, rilevato che il giudice, in difetto dei
presupposti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ha preso
atto soltanto della esistenza di tale titolo abilitativo, omettendo ogni
valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio
della sanatoria, nonostante risulti inequivocabilmente nel capo di imputazione
che le opere non sono sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico;
- in ogni caso il decidente ha errato nel considerate il permesso a costruire
de quo causa di estinzione delle contravvenzioni attinenti a violazione
della normativa antisismica e a quella relativa alle edificazioni in c.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto, sic et simpliciter, di non dovere
procedere nei confronti della imputata in quanto il permesso di costruire in
sanatoria, prodotto in dibattimento, ha determinato la estinzione dei reati di
cui alla imputazione.
Il decidente ha errato per due ordini di motivi:
- in primis, il permesso in sanatoria, ex art, 36, d.P.R. 380/01, nessun
effetto produce nella sfera dell'illecito penale, se non nel caso in cui venga
accertata la c.d. doppia conformità dell'opera realizzata: il manufatto abusivo
deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione
della domanda.
Nel caso di specie emerge con netta evidenza che il giudice alcuna indagine
analitica ha svolto sul punto, quando, peraltro, nella imputazione risulta
chiaramente indicato che le opere de quibus non sono sanabili per
contrasto con lo strumento urbanistico.
Correttamente in ricorso si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo
la quale gli artt. 36 e 45 del T.U. 380/01 vanno interpretati in stretta
connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale, pertanto, ha il
potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata
in sanatoria e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa
urbanistica.
In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed
il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di
illegittimità del provvedimento della P.A., cui consegua la disapplicazione
dello stesso, ex art. 5, L. 2248/1865, all. E), bensì alla effettuata verifica
della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della estinzione del
reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto
estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale.
Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone
quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria
ex art. 13. L. 47/85, la necessità che l'opera sia conforme agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli
adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della
presentazione della domanda ( Cass. 15/2/05, n. 19136 ).
- in secundis, perchè in materia di violazione della normativa
urbanistica, la estinzione delle contravvenzioni, a seguito di rilascio di
concessione in sanatoria opera solo in ordine al reato urbanistico, per il quale
la concessione stessa è prevista.
Ne consegue che, se con il reato urbanistico concorrono altri reati di diversa
natura, come la violazione antisismica o della normativa sulle opere in cemento
armato, tali ultime contravvenzioni non possono ritenersi estinte, ciò perché la
detta sanatoria attiene alla materia che disciplina l'assetto del territorio
sotto il profilo edilizio e la causa estintiva da essa prodotta non è
applicabile agli altri reati che riguardano ulteriori aspetti delle costruzioni,
aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella, predetta, della mera
tutela urbanistica del territorio.
Questa Corte rileva che il reato di cui al capo b) della imputazione (
violazione della normativa antisismica ), in quanto commesso il 18/9/04, è
estinto per prescrizione; ritiene, altresì che la sentenza assoggettata ad
impugnazione vada annullata con rinvio in ordine alle residue contravvenzioni,
perché il giudice ad quem decida in applicazione dei sopra indicati
principi.
P Q M
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto
al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione; con rinvio al
Tribunale di Tivoli per i residui reati. Copia della sentenza all'Ufficio
Tecnico della Regione Lazio.
Così deciso in Roma il 5/2/09.
Deposito in cancelleria il 24/03/2009.
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