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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n.15231
URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire in sanatoria - Costruzione
ultimata dopo la data del 31 marzo del 2003 - Poteri del giudice - Controllo di
legalità sugli atti amministrativi - Fattispecie - L. n. 326/2003. Il
giudice ordinario deve esercitare il controllo di legalità sugli atti
amministrativi, pur non potendo sindacare il merito. In materia edilizia la data
ultima del 31 marzo del 2003, ai fini del rilascio di concessione in sanatoria
ex artt. 35 e 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dalla legge n. 326
del 2003, costituisce un presupposto di legittimità in assenza del quale manca
in radice il potere della pubblica amministrazione di concedere il permesso in
sanatoria. Ne deriva che il giudice non può dichiarare estinto il reato se la
costruzione risulti ultimata dopo la data del 31 marzo del 2003. Il permesso di
costruire in sanatoria qualora venga dato per un'opera realizzata posteriormente
a tale data non è idoneo ad estinguere il reato. Nella fattispecie, l’autorità
amministrativa non ha compiuto alcun accertamento sulla data di ultimazione
dell’opera, ma ha rilasciato il permesso in sanatoria sulla base della
dichiarazione rilasciata dagli interessati in merito alla data di ultimazione
delle opere. Mentre, l'accusa ha, invece, dimostrato che nel mese di dicembre
del 2004 i lavori non erano completi come emergeva dalle tracce rinvenute sul
posto e più precisamente dai segni del recente getto del solaio ancora
puntellato e dalla foto allegata nella sentenza di primo grado. Pres. Onorato,
Est. Petti, Ric. Giunta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2009 (Ud.
11/02/2009), Sentenza n. 15231
URBANISTICA ED EDILIZIA - Opera abusiva - Condono edilizio - Termine utile ai
fini della condonabilità dell'opera - Onere della prova - Accertamento - Potere
del giudice - L. n. 326/2003. In tema di condono edilizio previsto dall'art.
32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modificazioni nella L. 30
novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al
31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere
dell'imputato che invochi l'applicazione della speciale causa estintiva del
reato provare che l'opera è stata ultimata entro il predetto termine, fermo
restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del
completamento dell'opera abusivamente eseguita(Cass. n. 12918 del 2008). Pres.
Onorato Est. Petti Ric. Giunta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
09/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15231
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UDIENZA 11.02.2009
SENTENZA N. 321
REG. GENERALE n. 30802/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Mario Gentile Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di Giunta Carmelo, nato a Santa Lucia del Mela
il 5 ottobre del 1954, Guarnaccia Santa, nata a Santa Lucia del Mela il 9 maggio
del 1958, avverso la sentenza della corte d'appello di Messina del 30 ottobre
del 2007 ;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del procuratore generale nella persona del dott.
Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio
limitatamente al reato sub b) perché estinto per prescrizione, rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Tommaso Calderone,il quale ha concluso per l'accoglimento
del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d'appello di Messina, con sentenza del 30 ottobre del 2007, confermava
quella resa il 17 novembre del 2005 dal tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto,con cui Giunta Carmelo e Guarnaccia Santa erano stati condannati alla pena
di gg 60 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda ciascuno,quali responsabili, in
concorso tra loro, della contravvenzione di cui all'articolo 20 lettera b) della
legge n 47 del 1985 e di quella di cui agli artt.17, 18 e 20 della legge n 64
del 1974, per avere, in zona sismica, proceduto ad una sopraelevazione senza il
permesso di costruire e senza le altre preventive comunicazioni o autorizzazioni
all'Ufficio del Genio civile. Fatti ritenuti accertati in Santa Lucia del Mela
il 1° dicembre del 2004.
Ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del difensore sulla base di
tre motivi.
IN DIRITTO
Con i primi due motivi denunciano la violazione dell'articolo 192 c.p.p., della
norma incriminatrice e della legge n 326 del 2003 nonché illogicità della
motivazione sul punto, per avere la corte ritenuto illegittima la concessione in
sanatoria sulla base di mere congetture ossia per non avere ritenuto i lavori
ultimati entro il 31 marzo del 2003 solo perché in epoca successiva i
verbalizzanti avevano constatato la presenza del ponteggio a suo tempo
installato per la sistemazione della soletta. Precisano che il maresciallo
Silvestro al dibattimento di primo grado aveva dichiarato che al momento del
sopralluogo nessuno lavorava e che la Guarnaccio aveva riferito che i lavori
erano stati ultimati due anni prima.
Con il terzo motivo deducono la violazione dei criteri di valutazione della
prova ed illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di
responsabilità della Guarnaccia la quale non era proprietaria ed è stata
ritenuta corresponsabile in base ad una non meglio specificata comunanza
d'interessi.
IN DIRITTO
Il collegio rileva che la contravvenzione contestata al capo b) ossia quella
relativa alla violazione della legge n 64 del 1974 si è prescritta, essendo
maturato alla data del 17 agosto del 2008 il termine massimo prorogato di anni
tre, avuto pure riguardo al periodo, dal 13 febbraio del 2007 al 30 ottobre
dello stesso anno, durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per
impedimento del difensore, secondo la disciplina, applicabile alla fattispecie
"ratione temporis", vigente prima della riforma introdotta con la legge n
251 del 2005. Il ricorso, ancorché infondato, non può considerarsi
manifestamente tale. Anzi l'eccezione di prescrizione del reato contestato al
capo b) è fondata.
Infondati sono i primi due motivi che essendo strettamente connessi vanno
esaminati congiuntamente. Secondo il consolidato orientamento di questa corte (
cfr per tutte cass. n. 12918 del 2008), in tema di condono edilizio previsto
dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modificazioni nella
L. 30 novembre 2003, n 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva
al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere
dell'imputato che invochi l'applicazione della speciale causa estintiva del
reato provare che l'opera è stata ultimata entro il predetto termine, fermo
restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del
completamento dell'opera abusivamente eseguita.
Nella fattispecie i ricorrenti si sono limitati a censurare l' accertamento
contenuto nella sentenza impugnata, ma non hanno fornito la prova, mediante
produzione documentale (fatture relative all' acquisto dei materiali) o mediante
testimonianze dei soggetti che hanno eseguito i lavori o in altro modo che
questi sono stati ultimati entro il 31 marzo del 2003.
Il giudice ordinario deve esercitare il controllo di legalità sugli atti
amministrativi, pur non potendo sindacare il merito. In materia edilizia la data
ultima del 31 marzo del 2003, ai fini del rilascio di concessione in sanatoria
ex artt. 35 e 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dalla legge n 326 del
2003, costituisce un presupposto di legittimità in assenza del quale manca in
radice il potere della pubblica amministrazione di concedere il permesso in
sanatoria. Ne deriva che il giudice non può dichiarare estinto il reato se la
costruzione risulti ultimata dopo la data del 31 marzo del 2003. Il permesso di
costruire in sanatoria qualora venga dato per un'opera realizzata posteriormente
a tale data non è idoneo ad estinguere il reato. L'autorità amministrativa non
ha compiuto alcun accertamento sulla data di ultimazione dell'opera, ma ha
rilasciato il permesso in sanatoria sulla base della dichiarazione rilasciata
dagli interessati in merito alla data di ultimazione delle opere. L'accusa
invece ha dimostrato che nel mese di dicembre del 2004 i lavori non erano
completi come emergeva dalle tracce rinvenute sul posto e più precisamente dai
segni del recente getto del solaio ancora puntellato e dalla foto n 5 indicata
nella sentenza di primo grado.
Inammissibile è il terzo motivo perché sotto l'apparente deduzione del vizio di
mancanza o illogicità della motivazione, in realtà si censura l'apprezzamento
delle prove da parte dei giudici del merito, i quali con motivazione sintetica
ma adeguata hanno indicato le ragioni per le quali entrambi i coniugi devono
ritenersi responsabili dell'abuso. In proposito, contrariamente a quanto
affermato nel ricorso, si rileva anzitutto che entrambi i coniugi erano
proprietari dell'immobile sul quale è stata realizzata la sopraelevazione
abusiva, come risulta dalla sentenza di primo grado nella quale si richiamano
gli accertamenti compiuti in proposito dall'ufficio tecnico. La comunanza
d'interessi alla quale ha fatto riferimento la corte deriva proprio dalla
qualità di comproprietari dell'appartamento sul quale è stata poi realizzata
abusivamente la sopraelevazione, posto che la veste di committente dei lavori
può essere assunta solo dal proprietario o dal conduttore all'uopo autorizzato
dal proprietario. Quindi l'affermazione dei giudici del merito in ordine alla
comunanza d'interesse, contestata dal difensore sulla premessa erronea che la Guarnaccia non fosse proprietaria, non è manifestamente illogica e non contiene
alcun errore giuridico e, per tale ragione, non è censurabile in questa sede.
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata
senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui agli artt.17,18 e 20
della legge n 64 del 1974 contestata al capo b) perché estinta per prescrizione.
Sulla base dei calcoli effettuati dai giudici del merito va eliminata la
relativa pena di euro 2000 di ammenda. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE
Letti gli artt.616,620 c.p.p.
Annulla
Senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt 17,18
e 20 della legge n 64 del 1974 perché estinto per prescrizione ed elimina la
relativa pena di euro 2000 di ammenda. Rigetta nel resto
Così deciso in Roma l'11 febbraio del 2009
Deposito in Cancelleria il 09/04/2009
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