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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15705
URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo -
Mantenimento fino alla definitività della sentenza - Presupposti. Con la
sentenza di condanna non definitiva, il bene sequestrato per esigenze cautelari
può essere mantenuto sotto il vincolo fino alla sentenza definitiva. E ciò vale
anche nel caso di reati edilizi per i quali, la cessazione della permanenza non
fa venir meno, di per sé, il pericolo che possa essere reiterato l'abuso
edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere disposto, non solo, per
evitare l'aggravamento del medesimo reato, ma anche, per prevenire
l'agevolazione di altri reati, anche della stessa specie. (Cass. Sez. III
20.2.97, Lieto; Cass. Sez. III 16.7.93, D'Antuono). Pres. Lupo, Est. Mulliri,
Ric. Loffredo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud.
09/01/2009), Sentenza n. 15705
URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Abusi edilizi -
Sequestro - Dissequestro - Cessazione delle esigenze cautelari - Necessità -
“Definitività" della sentenza. Ai fini dell'individuazione del momento in
cui il bene sequestrato per abusi edilizi debba essere restituito, si deve fare
riferimento alla "definitività" della sentenza (Cass. Sez. III, 21.10.03, Cotena;
Cass. Sez. III 27.9.00, Cimaglia). Il fatto che non sia stata disposta la
confisca non determina automaticamente il dissequestro e la restituzione del
bene ma solo, semmai, il perdurare della regola generale secondo cui il bene
resta in sequestro fino al cessare delle esigenze cautelari (at. 321 co. 3).
Pres. Lupo, Est. Mulliri, Ric. Loffredo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15705
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Misure cautelari - Sequestro preventivo e
confisca - Mantenimento fino alla definitività della sentenza - Finalità
cautelari - Normativa vigente - Applicazione - Art. 321 co. 3 c.p.p.. Il
legislatore ha fissato l'immediata esecutività per le sole sentenze di
proscioglimento mentre, per quelle di condanna, il sequestro deve essere
mantenuto quando è disposta la confisca (art. 323 c.p.p., comma 3), (Cass. sez.
III 14.12.07, Oriente). Argomentando a contrario, non si può tuttavia, trarre da
ciò la convinzione che, in caso di mancata pronuncia sulla confisca, il bene
debba essere comunque restituito anche nella eventualità in cui la sentenza di
condanna non sia ancora definitiva, giacché, in tale ipotesi, subentra la regola
generale di cui all'art. 321 co. 3 c.p.p. secondo cui le cose sequestrate per
finalità cautelari vanno restituite allorché siano venute meno le esigenze che
hanno determinato l'imposizione del vincolo. Pres. Lupo, Est. Mulliri, Ric.
Loffredo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009),
Sentenza n. 15705
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UDIENZA 09.01.2009
SENTENZA N. 34
REG. GENERALE n.31594/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LOFFREDO Elia, nato a Napoli il
23.1.37 indagato DPR 380/01
avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli, in data 25.7.08
Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guicla
Sentito il P.G., nella persona del dr. Vittorio Meloni, che ha chiesto il
rigetto del ricorso ;
Sentito il difensore di Loffredo, avv. Amedeo Valanzuolo, che ha insistito per
l'accoglimento del ricorso;
osserva
1. Provvedimento impugnato e
motivi del ricorso - Con ordinanza in data 25.7.08, il Tribunale per il
Riesame di Napoli ha respinto l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso
il provvedimento del Tribunale di quella città che aveva negato il dissequestro
del manufatto edilizio sottoposto a sequestro preventivo.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo
erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett b) in rel. agli artt.
321, 323 ed al DPR 380/01) che sarebbe avvenuta sulla base di un orientamento
minoritario e non condivisibile della S.C. (quello citato dal Tribunale) a
fronte di altra decisione la n. 431/04 che suggerisce una "esegesi sistematica"
della normativa cautelare.
Il ricorrente conclude, pertanto, invocando l'annullamento dell'ordinanza
impugnata e l'immediata esecutività del dissequestro.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e deve essere
respinto.
Come enunciato da questa S.C. (sez. III 14.12.07, Oriente, Rv. 239289) proprio
nella decisione evocata dal provvedimento impugnato, l'esame della normativa
vigente permette di affermare che il legislatore ha fissato l'immediata
esecutività per le sole sentenze di proscioglimento mentre, per quelle di
condanna, il sequestro deve essere mantenuto quando è disposta la confisca (art.
323 c.p.p., comma 3).
Argomentando a contrario, non si può tuttavia, trarre da ciò la
convinzione che, in caso di mancata pronuncia sulla confisca, il bene debba
essere comunque restituito anche nella eventualità in cui la sentenza di
condanna non sia ancora definitiva, giacché, in tale ipotesi, subentra la regola
generale di cui all'art. 321 co. 3 c.p.p. secondo cui le cose sequestrate per
finalità cautelari vanno restituite allorché siano venute meno le esigenze che
hanno determinato l'imposizione del vincolo.
Ne consegue che, con la sentenza di condanna non definitiva, il bene sequestrato
per esigenze cautelari può essere mantenuto sotto il vincolo fino alla sentenza
definitiva. E ciò vale anche nel caso di reati edilizi per i quali, la
cessazione della permanenza - cui talvolta si è fatto riferimento per
giustificare la restituzione del bene al momento della pronuncia della sentenza
di primo grado (Sez. III 20.2.97, Lieto, Rv. 207057; Sez. III 16.7.93,
D'Antuono, Rv. 194985) - non fa venir meno, di per sé, il pericolo che possa
essere reiterato l'abuso edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere
disposto, non solo, per evitare l'aggravamento del medesimo reato, ma anche, per
prevenire l'agevolazione di altri reati, anche della stessa specie.
E’ per tale motivo che, nelle decisioni più recenti, questa sezione, ai fini
dell'individuazione del momento in cui il bene sequestrato per abusi edilizi
debba essere restituito, ha fatto riferimento (sia pure incidentalmente e senza
approfondire la questione) alla "definitività" della sentenza (Sez. III,
21.10.03, Cotena, Rv. 226860; Sez. III 27.9.00, Cimaglia, Rv. 218007).
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto dal
momento che la sentenza impugnata si è correttamente allineata a tali principi
e, per contro, le censure del ricorrente si sono rivelate generiche ed imprecise
(anche nella citazione del diverso precedente giurisprudenziale che non risulta
in termini riguardando il diverso sequestro probatorio).
La doglianza d'appello riguardava il fatto che il giudice, nel pronunciare
sentenza, non si fosse espresso per la confisca né aveva disposto la
restituzione del bene del quale aveva solo ordinato la demolizione.
Il Tribunale ha, però, correttamente evidenziato l'erroneità dell'assunto
difensivo secondo cui da una sentenza discenda automaticamente la restituzione
del bene non confiscato e ciò in quanto, dal combinato disposto degli artt. 323
co. 1 e 3 e 340 c.p.p. discende che il bene é automaticamente dissequestrato a
seguito di sentenza solo in caso di sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere che non contengano anche statuizioni di confisca; mentre, nel caso di
condanna "il sequestro deve essere mantenuto quando é disposta la confisca" (artt.
323 co. 3 e 340 c.p.p.). Coerente é, quindi la conclusione che il fatto che non
sia stata disposta la confisca non determina automaticamente il dissequestro e
la restituzione del bene ma solo, semmai, il perdurare della regola generale
secondo cui il bene resta in sequestro fino al cessare delle esigenze cautelari
(at. 321 co. 3); proprio come enunciato da questa S.C. nelle sentenza Oriente (rv.
239289) prima citata.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
rigetta
il ricorso e
condanna
il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma nell'udienza del 9 gennaio 2009.
Deposito in Cancelleria il 15/04/2009.
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