AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15717
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Sequestro preventivo - Condizioni di
legittimità -
Fumus
ed esigenze cautelari - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico
sull'edilizia) - Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) - Art. 324 c. 7 c.p.p. -
Fattispecie. Il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere
inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alle cose o alla parte della
cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei
limiti in cui effettivamente il vincolo imposto sulla cosa serve a garantire la
confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. La riprova è
costituita dal fatto che a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 7, il giudice del
riesame ha il potere di revocare parzialmente il sequestro qualora ovviamente le
sue condizioni di legittimità sussistano solo con riguardo ad alcuni beni
sottoposti alla misura cautelare. (Nella fattispecie, il sequestro per abusi
edilizi, di intere unità abitative, a fronte di difformità riguardanti le sole
mansarde è stato ritenuto sproporzionato sia con riferimento al fumus che
alle esigenze cautelari). Pres. Onorato Est. Petti Ric. Bianchi e altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n.
15717
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Misura di sicurezza - Demolizione -
Confisca - Applicazione - Limiti. In linea di principio, in materia
edilizia, fatta eccezione per la lottizzazione, la confisca quale misura di
sicurezza non è prevista, essendo invece prevista la demolizione. Pres. Onorato
Est. Petti Ric. Bianchi e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15717
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro d'urgenza
ordinato dal P.M. o disposto d c.p.p. alla P.G. - Criteri e limiti - Art. c. 3
bis 321 c.p.p. - Sequestro con efficacia ex nunc - Decisione nei dieci giorni -
Mancata trasmissione degli atti processuali nel termine - Art. 324 c. 3 c.p.p. -
Inefficacia del sequestro - Esclusione - L. n. 332/1995 - Art. 309 c. 9 e 10
c.p.p.. In materia di sequestro d'urgenza ordinato dal pubblico ministero o
disposto dalla polizia giudiziaria l'inosservanza del termine di 48 ore
stabilito dall'art. 321, comma 3 bis, non preclude al giudice il potere,
attribuitogli in via ordinaria, di imporre ugualmente il vincolo reale per cui è
possibile che il giudice neghi la convalida e disponga autonomamente il
sequestro con efficacia ex nunc, stante la netta distinzione tra i due
provvedimenti. Pertanto, la mancata trasmissione degli atti processuali nel
termine fissato dall'articolo 324 terzo comma non determina l'inefficacia del
sequestro e ciò perché in tema di misure cautelari reali tale sanzione consegue
soltanto alla mancata decisione nei dieci giorni e non anche alla mancata
trasmissione nel termine previsto degli atti perché, a causa dell'omesso
coordinamento dopo l'emanazione della novella di cui alla L. 8 agosto 1995, n.
332, il richiamo all'art. 309, commi 9 e 10, deve intendersi riferito al testo
previgente di dette norme. Pres. Onorato Est. Petti Ric. Bianchi e altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n.
15717
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA Camera di consiglio 11.02.2009
SENTENZA N. 258
REG. GENERALE n.35585/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Omissis
difensori di:
Omissis
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma del 19 settembre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. IZZO Gioacchino, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Manfellotto Raffaele, il quale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue.
FATTO
Il tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 19 settembre del 2008,
rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Zandonati Pietrino e delle
altre persone indicate in epigrafe, avverso il decreto di sequestro preventivo
di un complesso immobiliare realizzato dalla società Zeta Costruzioni, società a
responsabilità limitata.
In base all'ordinanza impugnata Zandonati Pietrino, legale rappresentante della
srl Zeta Costruzioni ed esecutore delle opere in contestazione, è indagato
insieme con Migliorelli Luigi, direttore dei lavori, della contravvenzione di
cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), testo unico
sull'edilizia, per avere realizzato quattro palazzine e un villino con una
volumetria complessiva di mc. 17002, maggiore di mc. 1824 di quella assentita (mc.
15177) e maggiore di mc. 1800 di quella assentibile (mc. 15196), con la
precisazione che risultano parzialmente ultimati ed occupati gli edifici A e B,
mentre gli altri sono in fase di esecuzione nonché, in concorso con Rocca
Antonio, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Artena, di abuso di ufficio
(art. 323 c.p.) per avere ottenuto due permessi di costruire in sanatoria con
cui si autorizzava il cambio della destinazione d'uso delle soffitte delle
palazzine A) e B).
La richiesta di riesame era stata avanzata dallo Zandonati, quale costruttore, e
dagli altri quali acquirenti di unità abitative diverse dalle soffitte
trasformate in mansarde.
Il tribunale per quanto ancora rileva in questa fase, dopo avere premesso che
l'inosservanza del termine di cui all'art. 324 c.p.p., comma 3, non determina
l'inefficacia della misura, a fondamento della decisione osservava che l'abuso
in questione non riguardava solo le mansarde, ma gli stabili nel loro complesso
in quanto tutta la struttura era stata realizzata in funzione di un quarto piano
abitabile; che i singoli appartamenti in quanto inseriti in un contesto diverso
da quello legalmente autorizzabile non potevano essere considerati avulsi dalla
struttura nella quale erano inseriti;
-
che l'esigenza cautelare andava ravvisata nella necessità di garantire la
confiscabilità del manufatto e non aggravare il carico urbanistico.
Ricorrono per cassazione la Mattozzi e gli altri acquirenti indicati in epigrafe
con due autonomi ricorsi.
La prima deduce:
La violazione dell'art. 321 c.p.p. perché il giudice pur non convalidato il
sequestro emesso d'urgenza dalla polizia giudiziaria aveva ritenuto ugualmente
di accogliere la richiesta avanzata dal pubblico ministero emettendo autonomo
provvedimento cautelare;
la violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 3, per l'inosservanza del termine
indicato nella norma anzidetta.
Gli altri ricorrenti deducono:
-
violazione della norma incriminatrice e di quella contenuta nell'art. 321 c.p.p.
nonché travisamento del fatto: i ricorrenti dopo avere premesso e ribadito che
in base alla stessa richiesta del pubblico ministero la difformità riguardava
solo il cambio di destinazione d'uso dei sottotetti, in quanto per il resto non
vi erano difformità, ma trascurabili aumenti di cubatura contenuti nei limiti di
tolleranza e che la potenziale confisca riguardava solo le soffitte trasformate
in appartamenti assumono che le mansarde sarebbero unità abitative autonome per
cui il sequestro avrebbe dovuto essere limitato a tale unità, come peraltro
statuito dal medesimo tribunale in altra fattispecie analoga;
-
violazione dell'art. 321 per l'insussistenza delle esigenze cautelari ed omessa
motivazione sul punto: assumono che; trattandosi di un comparto, superamento
della volumetria complessiva poteva essere determinato solo a seguito del
completamento delle altre strutture;
-
che la potenziale confiscabilità riguarda le sole mansarde; la violazione degli
artt. 324 e 325 c.p.p., nonché travisamento del motivo di riesame: assumono che
il sequestro era stato disposto sul presupposto che lo Zandonati fosse ancora
proprietario dello stabile, invece, non essendo più proprietario delle unità
abitative, non potrebbe per mezzo di esse aggravare il reato contestato o
commettere altri reati e, d'altra parte, il giudice non aveva indicato altre
ragioni idonee a configurare il periculum in mora posto che la potenziale confiscabilità e l'aggravamento del carico urbanistico riguarda solo le
mansarde.
DIRITTO
Il ricorso proposto nell'interesse della Mazzotti è infondato. In materia di
sequestro d'urgenza ordinato dal pubblico ministero o disposto dalla polizia
giudiziaria l'inosservanza del termine di 48 ore stabilito dall'art. 321, comma
3 bis, non preclude al giudice il potere, attribuitogli in via ordinaria, di
imporre ugualmente il vincolo reale per cui è possibile che il giudice neghi la
convalida e disponga autonomamente il sequestro con efficacia ex nunc, stante la
netta distinzione tra i due provvedimenti (cfr Cass22 novembre 1993, El Badaoni
Abderrahaman; 18 dicembre 1995, Pastena). Secondo l'orientamento consolidato di
questa Corte la mancata trasmissione degli atti processuali nel termine fissato
dall'articolo 324 terzo comma non determina l'inefficacia del sequestro (Cass18
settembre 1997 Scibilia) e ciò perché in tema di misure cautelari reali tale
sanzione consegue soltanto alla mancata decisione nei dieci giorni e non anche
alla mancata trasmissione nel termine previsto degli atti perché, a causa
dell'omesso coordinamento dopo l'emanazione della novella di cui alla L. 8
agosto 1995, n. 332, il richiamo all'art. 309, commi 9 e 10, deve intendersi
riferito al testo previgente di dette norme (cfr. Cass. 4 marzo 1999, Rocca, 15
novembre 1999, Caruso).
La Mattozzi tuttavia, quale proprietaria di un'unità abitativa diversa dalle
mansarde, potrebbe giovarsi dei motivi di ricorso, non esclusivamente personali,
dedotti nell'interesse degli altri acquirenti.
Il ricorso proposto nell'interesse degli altri ricorrenti è invece fondato e può
giovare anche alla Mattozzi. In punto di fatto si è accertato che dei quattro
fabbricati ne erano stati completati solo due e che le difformità riguardano
esclusivamente i sottotetti trasformati in mansarde con conseguente aumento dei
volumi e della stessa altezza. Sulla base di tale premessa il tribunale ha
ritenuto di mantenere il sequestro dell'intero fabbricato, consentendo peraltro
l'uso delle singole unità abitative diverse dalle mansarde. L'assunto non può
essere condiviso il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere
inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alle cose o alla parte della
cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei
limiti in cui effettivamente il vincolo imposto sulla cosa serve a garantire la
confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. La riprova è
costituita dal fatto che a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 7, il giudice del
riesame ha il potere di revocare parzialmente il sequestro qualora ovviamente le
sue condizioni di legittimità sussistano solo con riguardo ad alcuni beni
sottoposti alla misura cautelare.
Nel caso in esame il sequestro dell'intero immobile era sproporzionato sia con
riferimento al fumus che alle esigenze cautelari.
Con riguardo al fumus si deve rilevare che la difformità totale rispetto al
progetto riguardava solo i sottotetti trasformati in mansarde, le quali avevano
una propria autonomia funzionale ed economica ed erano nettamente distinte dalle
altre unità abitative facenti parte dello stesso complesso sequestrate in danno
di persone estranee al reato. In materia edilizia allorché trattasi di complesso
costituito da più unità abitative autonome se la ritenuta difformità totale
rispetto al progetto approvato non riguardi l'intero complesso ma consiste nella
modificazione della destinazione d'uso di una o più unità abitative ovvero nella
creazione sul lastrico solare e nell'interrato di corpi aggiuntivi, non è
necessario disporre il sequestro dell'intero immobile potendo la misura
cautelare essere circoscritta alle sole parti effettivamente contrastanti con il
progetto approvato o con gli strumenti urbanistici.
Con riguardo alle esigenze cautelari si osserva che il provvedimento è stato
giustificato per garantire la confisca e per non aumentare il carico
urbanistico.
Orbene tali esigenze cautelari non sussistono con riferimento agli appartamenti
degli attuali ricorrenti.
Invero, per quanto concerne la confisca, premesso che in materia edilizia, fatta
eccezione per la lottizzazione questa misura di sicurezza non è prevista,
essendo invece prevista la demolizione, si osserva che solo le mansarde
potrebbero essere confiscate non per l'abuso edilizio, ma quale profitto del
reato di abuso d'ufficio contestato a soggetti diversi dagli attuali ricorrenti.
Gli altri appartamenti non sono suscettibili di confisca.
Per quanto concerne il carico urbanistico, trattandosi di un comparto non ancora
completato, l'aggravamento non è attuale ma si verificherà solo allorché
l'intero comparto sarà edificato con il superamento della cubatura massima
assentibile.
In ogni caso il carico urbanistico non è aggravato dalle unità abitative diverse
dalle mansarde perché la loro realizzazione non è in contrasto con il progetto.
D'altra parte il provvedimento di sequestro delle unità diverse dalle mansarde
con facoltà d'uso per gli occupanti è persino contraddittorio, in quanto
l'aggravio del carico urbanistico non si evita concedendo l'uso dell'immobile
sequestrato.
Alla stregua delle considerazioni svolte fermo restando il sequestro delle
mansarde, va disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
limitatamente alle unità abitative diverse dalle mansarde.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 620 c.p.p..
Annulla l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo
limitatamente alle unità immobiliari diverse dalle mansarde disponendo la loro
restituzione agli aventi diritto.
Rigetta nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 febbraio del 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562