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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15721
URBANISTICA ED EDILIZIA - PRG zone destinate ad insediamenti produttivi -
Realizzazione di uffici amministrativi, commerciali, alloggi di custodia e
servizio - Compatibilità di siffatti impianti - Esclusione - Mutamento della
destinazione d'uso. Nell’area destinata dal PRG ad insediamenti produttivi
l’eventuale realizzazione di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi o
commerciali, alloggi di custodia o di servizio, deve essere del tutto residuale
e limitata, altrimenti verrebbe sconvolta la destinazione medesima
dell'immobile. Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Comunale ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15721
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Mancanza assoluta di motivazione o motivazione
meramente apparente - Violazione di legge - Nozione - Ordinanza - Motivazione -
Necessità - Art.125 c.p.p. - Manifesta illogicità della motivazione - Autonomo
mezzo di annullamento dall'art.606 lett.e) c.p.p. - "Errores in iudicando" o "in
procedendo" - Giurisprudenza. Nel concetto di violazione di legge può
comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme
processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche
per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è
prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 lett.e) c.p.p., né
tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento
(Cass. sezioni unite sentenza n.2/2004, Terrazzi). Inoltre, nella violazione di
legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in
procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee
a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Cass. Sez.Un.
29.5.2008 sentenza n.25932, Ivanov). Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Comunale
ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009),
Sentenza n. 15721
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UDIENZA 11.02.2009
SENTENZA N. 262
REG. GENERALE n.041722/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Comunale Tommaso nato il 12.04.1952
2) Brancaccio Michelina nata il 17.10.1956
avverso l'ordinanza del 21.10.2008
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
sentito il difensore, avv.Giuseppe Stellato, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 21.10.2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
rigettava la richiesta di riesame, proposta da Comunale Tommaso e Brancaccio
Michelina avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 13.10.2008 dal
GIP. Il Tribunale ricordava che il sequestro era stato disposto in relazione
alla ritenuta violazione degli artt.323 c.p. e 44 DPR 380/01 in quanto, secondo
il GIP era stato realizzato un complesso immobiliare composto da due corpi di
fabbrica in virtù di permesso di costruire n.56/06 in zona D3 (insediamenti
produttivi di tipo commerciale) a cui era stata data invece destinazione
residenziale.
Pur dando atto della sinteticità di tale motivazione, riteneva il Tribunale di
poterla integrare sia sotto il profilo del "fumus" che delle esigenze
cautelari, per cui l'eccezione di nullità del decreto andava rigettata.
Tanto premesso ritenevano i giudici del riesame che l'intervento fosse stato
eseguito in violazione del PRG del comune di Orte di Atella, che prevede nelle
zone D3 per ogni azienda installata la possibilità di realizzare, anche in
fabbricati autonomi (entro limite però di un quinto del volume complessivo)
spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e commerciali, ed inoltre la
possibilità di realizzare un alloggio di custodia o di servizio con volume non
superiore a 400 mc. Il permesso di costruire n.56/06 autorizzava, invece,
l'edificazione di ben 6 alloggi/custode, benché il PRG nel far riferimento ad
azienda intendesse chiaramente riferirsi all'entità produttiva complessivamente
intesa anche quando l'insediamento commerciale fosse, al suo interno, articolato
in più corpi di fabbrica.
Si era in presenza quindi di una violazione di legge macroscopica, per cui era
ipotizzabile un accordo collusivo con il pubblico ufficiale da parte dei privati
beneficiari, con conseguente ipotizzabilità anche a carico di questi ultimi del
reato di cui all'art.323 c.p. Inoltre, per la presenza di impianti tecnologici
per uso cucina in vani di ampie dimensioni, era ravvisabile il mutamento di
destinazione d'uso degli appartamenti, siti al primo ed al secondo piano,
destinati ad ufficio. Era pertanto configurabile anche il reato di cui all'art.44
lett.b) DPR 380/01 (anche se si trattava solo di opere interne, determinando
esse un mutamento di destinazione d'uso tra categorie autonome, era necessario
permesso di costruire)
Sussistevano poi le esigenze cautelari, in quanto la libera disponibilità degli
edifici, avrebbe determinato il pericolo del protrarsi degli effetti del reato.
2) Propongono ricorso per cassazione Comunale Tommaso e Brancaccio Michelina, a
mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed
il vizio di motivazione in relazione agli artt.323 c.p. a 44 lett.b) DPR 380/01.
Il decreto di sequestro era nullo per omessa specificazione del fatto contestato
e per omessa motivazione, per cui il Tribunale non avrebbe potuto integrare la
descrizione del fatto contestato.
Per configurare il reato urbanistico è necessario provare che il titolo
autorizzatorio sia frutto di collusione tra privati e pubblico ufficiale, ma sul
punto la motivazione è assolutamente inadeguata.
Peraltro non sussiste la ritenuta macroscopica violazione di legge. La norma che
si assume violata è rappresentata dall'art.28 delle norme di attuazione del PRG
che disciplina gli interventi nelle zone D3. Tale norma consente la
realizzazione di un alloggio di custodia o servizio per ogni azienda installata,
a prescindere dall'unicità dell'intervento e dalla singolarità o pluralità dei
corpi di fabbrica (in ognuno possono essere allocate diverse attività
commerciali o direzionali). La previsione, quindi, di sei alloggi è compatibile
con le possibili attività commerciali e/o direzionali che potranno insediarsi
nella struttura. Stante la perfetta legittimità del permesso di costruire, deve
ritenersi insussistente l'ipotesi di reato di cui all'art.323 c.p.
Per quanto riguarda l'ipotizzato reato di cui all'art.44 lett.b) DPR 380/01, la
mera predisposizione di impianti di scoli del tipo di quelli previsti per cucine
non costituisce prova di un progettato mutamento della destinazione d'uso (nulla
precludendo la realizzazione di un vano cucina in strutture ad uso direzionale).
Chiedono pertanto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Va premesso che, a norma dell'art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può
essere proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo le sezioni unite di questa Corte ( sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel
concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate
all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p.,
che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità
della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606
lett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo
del provvedimento.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con
la sentenza n.25932 del 29.5.2008 - Ivanov, secondo cui nella violazione di
legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in
procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante
o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi
inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
3.2) Il Tribunale correttamente ha rigettato l'eccezione di nullità del
sequestro preventivo, essendo pacifico che la motivazione del provvedimento
impugnato possa essere integrata dal Tribunale del riesame. La nullità pertanto
si verifica solo quando la motivazione sia completamente insussistente.
Il Tribunale, pur dando atto della sinteticità del provvedimento impugnato, ha
rilevato, da un lato, che esso contenesse "in nuce" gli elementi
costitutivi dei reati ipotizzati e, dall'altro, che, sulla base della
documentazione trasmessa, fosse possibile integrare la motivazione "al fine di
un corretto inquadramento giuridico della fattispecie e di una migliore
giustificazione delle esigenze cautelari".
3.3) L'interpretazione data dai giudici del riesame dell'art.28 del PRG del
Comune di Orte di Atella è immune da censure.
Tale norma prevede che nella Zona D3 (Insediamenti produttivi di tipo
commerciale e direzionale e servizi) siano "consentite esclusivamente le
attività produttive commerciali al dettaglio e terziarie in genere, (direzionali
e servizi) come definite dall'art.2 L.R. 26/75. Per ogni azienda installata è
consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro il
limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici
amministrativi e commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un
alloggio di custodia o di servizio, con volume non superiore a 400 mc".
E' del tutto evidente che, essendo la zona D3 destinata ad insediamenti
produttivi, la realizzazione di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi
e commerciali oppure ad alloggi di custodia o di servizio deve essere del tutto
residuale e limitata, altrimenti verrebbe "sconvolta" la destinazione medesima;
di qui la previsione che i primi non superino un quinto del volume complessivo e
che i secondi non abbiano un volume superiore a 400 mc.
Non può essere censurata allora la motivazione del Tribunale che ritiene
riferita la previsione all'entità produttiva complessivamente intesa (oggetto,
cioè, del singolo provvedimento autorizzatorio), anche "quando l'insediamento
commerciale, fosse al suo interno, articolato in più corpi di fabbrica".
Una diversa interpretazione, porterebbe, invero a delle conseguenze paradossali:
per ogni esercizio commerciale progettato (a prescindere dalla dimensioni)
potrebbe essere realizzato un alloggio di servizio fino a 400 mc., con evidente
ribaltamento delle previsioni urbanistiche. La zona destinata ad insediamenti
produttivi diventerebbe, invero, di fatto residenziale.
Nel caso di specie in relazione a due corpi di fabbrica sono stati autorizzati
ben sei alloggi per custode.
Ne consegue, come fa rilevare il Tribunale, che il permesso di costruire
rilasciato è palesemente illegittimo, con conseguente sussistenza del "fumus"
del reato contestato ex art.323 c.p. (essendo ipotizzabile, allo stato, che esso
sia frutto di collusione tra privato e p.u.).
3.4) Sussiste il "fumus" anche del reato urbanistico contestato (art.44
lett.b DPR 380/01.
Con accertamento di fatto, argomentato ed immune da vizi, il Tribunale ha
ritenuto, in riferimento agli appartamenti destinati ad ufficio (al primo e
secondo piano) che vi era stato un mutamento della destinazione d'uso, essendo
stata rilevata la presenza di impianti tecnologici ad uso cucina. I giudici del
riesame hanno inoltre puntualmente disatteso le doglianze difensive (riproposte
in questa sede), evidenziando che non può in alcun modo parlarsi di
compatibilità di siffatti impianti con la destinazione dell'immobile ad uso
commerciale o direzionale , essendo essi ospitati in vani di ampie dimensioni.
E' palesemente insostenibile, pertanto, che, stante le siffatte dimensioni, si
volesse realizzare all'interno dello studio o del luogo di attività un vano
"destinato a generico deposito ed anche a luogo dove posizionare generi
alimentari, caffè od altro, anche a mò di cucina (ove gli scoli servirebbero per
lavare macchinette ed altro)".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma l'11 febbraio 2009
Deposito in Cancelleria il 15/04/2009
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