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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15721



URBANISTICA ED EDILIZIA - PRG zone destinate ad insediamenti produttivi - Realizzazione di uffici amministrativi, commerciali, alloggi di custodia e servizio - Compatibilità di siffatti impianti - Esclusione - Mutamento della destinazione d'uso.
Nell’area destinata dal PRG ad insediamenti produttivi l’eventuale realizzazione di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi o commerciali, alloggi di custodia o di servizio, deve essere del tutto residuale e limitata, altrimenti verrebbe sconvolta la destinazione medesima dell'immobile. Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Comunale ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15721


DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente - Violazione di legge - Nozione - Ordinanza - Motivazione - Necessità - Art.125 c.p.p. - Manifesta illogicità della motivazione - Autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 lett.e) c.p.p. - "Errores in iudicando" o "in procedendo" - Giurisprudenza. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 lett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento (Cass. sezioni unite sentenza n.2/2004, Terrazzi). Inoltre, nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Cass. Sez.Un. 29.5.2008 sentenza n.25932, Ivanov). Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Comunale ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15721



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UDIENZA  11.02.2009

SENTENZA N. 262

REG. GENERALE n.041722/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                     Presidente
Dott. Ciro PETTI                                  Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                           Consigliere
Dott. Mario GENTILE                           Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                    Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) Comunale Tommaso nato il 12.04.1952
2) Brancaccio Michelina nata il 17.10.1956
avverso l'ordinanza del 21.10.2008
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
sentito il difensore, avv.Giuseppe Stellato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


OSSERVA


1) Con ordinanza in data 21.10.2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta di riesame, proposta da Comunale Tommaso e Brancaccio Michelina avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 13.10.2008 dal GIP. Il Tribunale ricordava che il sequestro era stato disposto in relazione alla ritenuta violazione degli artt.323 c.p. e 44 DPR 380/01 in quanto, secondo il GIP era stato realizzato un complesso immobiliare composto da due corpi di fabbrica in virtù di permesso di costruire n.56/06 in zona D3 (insediamenti produttivi di tipo commerciale) a cui era stata data invece destinazione residenziale.


Pur dando atto della sinteticità di tale motivazione, riteneva il Tribunale di poterla integrare sia sotto il profilo del "fumus" che delle esigenze cautelari, per cui l'eccezione di nullità del decreto andava rigettata.


Tanto premesso ritenevano i giudici del riesame che l'intervento fosse stato eseguito in violazione del PRG del comune di Orte di Atella, che prevede nelle zone D3 per ogni azienda installata la possibilità di realizzare, anche in fabbricati autonomi (entro limite però di un quinto del volume complessivo) spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e commerciali, ed inoltre la possibilità di realizzare un alloggio di custodia o di servizio con volume non superiore a 400 mc. Il permesso di costruire n.56/06 autorizzava, invece, l'edificazione di ben 6 alloggi/custode, benché il PRG nel far riferimento ad azienda intendesse chiaramente riferirsi all'entità produttiva complessivamente intesa anche quando l'insediamento commerciale fosse, al suo interno, articolato in più corpi di fabbrica.


Si era in presenza quindi di una violazione di legge macroscopica, per cui era ipotizzabile un accordo collusivo con il pubblico ufficiale da parte dei privati beneficiari, con conseguente ipotizzabilità anche a carico di questi ultimi del reato di cui all'art.323 c.p. Inoltre, per la presenza di impianti tecnologici per uso cucina in vani di ampie dimensioni, era ravvisabile il mutamento di destinazione d'uso degli appartamenti, siti al primo ed al secondo piano, destinati ad ufficio. Era pertanto configurabile anche il reato di cui all'art.44 lett.b) DPR 380/01 (anche se si trattava solo di opere interne, determinando esse un mutamento di destinazione d'uso tra categorie autonome, era necessario permesso di costruire)


Sussistevano poi le esigenze cautelari, in quanto la libera disponibilità degli edifici, avrebbe determinato il pericolo del protrarsi degli effetti del reato.


2) Propongono ricorso per cassazione Comunale Tommaso e Brancaccio Michelina, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt.323 c.p. a 44 lett.b) DPR 380/01. Il decreto di sequestro era nullo per omessa specificazione del fatto contestato e per omessa motivazione, per cui il Tribunale non avrebbe potuto integrare la descrizione del fatto contestato.


Per configurare il reato urbanistico è necessario provare che il titolo autorizzatorio sia frutto di collusione tra privati e pubblico ufficiale, ma sul punto la motivazione è assolutamente inadeguata.


Peraltro non sussiste la ritenuta macroscopica violazione di legge. La norma che si assume violata è rappresentata dall'art.28 delle norme di attuazione del PRG che disciplina gli interventi nelle zone D3. Tale norma consente la realizzazione di un alloggio di custodia o servizio per ogni azienda installata, a prescindere dall'unicità dell'intervento e dalla singolarità o pluralità dei corpi di fabbrica (in ognuno possono essere allocate diverse attività commerciali o direzionali). La previsione, quindi, di sei alloggi è compatibile con le possibili attività commerciali e/o direzionali che potranno insediarsi nella struttura. Stante la perfetta legittimità del permesso di costruire, deve ritenersi insussistente l'ipotesi di reato di cui all'art.323 c.p.


Per quanto riguarda l'ipotizzato reato di cui all'art.44 lett.b) DPR 380/01, la mera predisposizione di impianti di scoli del tipo di quelli previsti per cucine non costituisce prova di un progettato mutamento della destinazione d'uso (nulla precludendo la realizzazione di un vano cucina in strutture ad uso direzionale).


Chiedono pertanto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.


3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.


3.1) Va premesso che, a norma dell'art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo le sezioni unite di questa Corte ( sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 lett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.


Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008 - Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.


3.2) Il Tribunale correttamente ha rigettato l'eccezione di nullità del sequestro preventivo, essendo pacifico che la motivazione del provvedimento impugnato possa essere integrata dal Tribunale del riesame. La nullità pertanto si verifica solo quando la motivazione sia completamente insussistente.


Il Tribunale, pur dando atto della sinteticità del provvedimento impugnato, ha rilevato, da un lato, che esso contenesse "in nuce" gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati e, dall'altro, che, sulla base della documentazione trasmessa, fosse possibile integrare la motivazione "al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie e di una migliore giustificazione delle esigenze cautelari".


3.3) L'interpretazione data dai giudici del riesame dell'art.28 del PRG del Comune di Orte di Atella è immune da censure.


Tale norma prevede che nella Zona D3 (Insediamenti produttivi di tipo commerciale e direzionale e servizi) siano "consentite esclusivamente le attività produttive commerciali al dettaglio e terziarie in genere, (direzionali e servizi) come definite dall'art.2 L.R. 26/75. Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume non superiore a 400 mc".


E' del tutto evidente che, essendo la zona D3 destinata ad insediamenti produttivi, la realizzazione di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e commerciali oppure ad alloggi di custodia o di servizio deve essere del tutto residuale e limitata, altrimenti verrebbe "sconvolta" la destinazione medesima; di qui la previsione che i primi non superino un quinto del volume complessivo e che i secondi non abbiano un volume superiore a 400 mc.


Non può essere censurata allora la motivazione del Tribunale che ritiene riferita la previsione all'entità produttiva complessivamente intesa (oggetto, cioè, del singolo provvedimento autorizzatorio), anche "quando l'insediamento commerciale, fosse al suo interno, articolato in più corpi di fabbrica".


Una diversa interpretazione, porterebbe, invero a delle conseguenze paradossali: per ogni esercizio commerciale progettato (a prescindere dalla dimensioni) potrebbe essere realizzato un alloggio di servizio fino a 400 mc., con evidente ribaltamento delle previsioni urbanistiche. La zona destinata ad insediamenti produttivi diventerebbe, invero, di fatto residenziale.


Nel caso di specie in relazione a due corpi di fabbrica sono stati autorizzati ben sei alloggi per custode.


Ne consegue, come fa rilevare il Tribunale, che il permesso di costruire rilasciato è palesemente illegittimo, con conseguente sussistenza del "fumus" del reato contestato ex art.323 c.p. (essendo ipotizzabile, allo stato, che esso sia frutto di collusione tra privato e p.u.).


3.4) Sussiste il "fumus" anche del reato urbanistico contestato (art.44 lett.b DPR 380/01.


Con accertamento di fatto, argomentato ed immune da vizi, il Tribunale ha ritenuto, in riferimento agli appartamenti destinati ad ufficio (al primo e secondo piano) che vi era stato un mutamento della destinazione d'uso, essendo stata rilevata la presenza di impianti tecnologici ad uso cucina. I giudici del riesame hanno inoltre puntualmente disatteso le doglianze difensive (riproposte in questa sede), evidenziando che non può in alcun modo parlarsi di compatibilità di siffatti impianti con la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o direzionale , essendo essi ospitati in vani di ampie dimensioni. E' palesemente insostenibile, pertanto, che, stante le siffatte dimensioni, si volesse realizzare all'interno dello studio o del luogo di attività un vano "destinato a generico deposito ed anche a luogo dove posizionare generi alimentari, caffè od altro, anche a mò di cucina (ove gli scoli servirebbero per lavare macchinette ed altro)".


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma l'11 febbraio 2009
Deposito in Cancelleria il 15/04/2009


 


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