AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 12/02/2009), Sentenza n. 15723
URBANISTICA ED EDILIZIA - Realizzazione villette residenziali in zona
industriale - Destinazione d’uso - Mutamento - Configurabilità. La
realizzazione di villette residenziali in zona industriale determina un
mutamento radicale della destinazione d’uso dell’intera area e un indiscutibile
aggravio del carico urbanistico. Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Della Gatta.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 12/02/2009), Sentenza
n. 15723
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 12.02.2009
SENTENZA N. 265
REG. GENERALE n.023544/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Della Gatta Carmine nato l'1.2.1976
avverso l'ordinanza del 29.4.2008
del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G., dr. Carmine Stabile, che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 29.4.2008 il GIP del Tribunale di S.M.Capua Vetere, in
funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione,
proposto da Di Lorenzo Gemma e Della Gatta Carmine, per la revoca del decreto di
sgombero emesso dal P.M.
Premetteva il GIP che era stato disposto sequestro preventivo per una violazione
edilizia invero clamorosa, essendo state costruite dodici villette a schiera in
zona industriale a fronte della richiesta di realizzazione di due opifici
industriali e che gli indagati non avevano contestato l'effettuato abuso
edilizio, ma lamentato le modalità di esecuzione del sequestro, assumendo che il
provvedimento di sgombero non fosse necessario.
Tanto premesso, riteneva il GIP (a parte il fatto che sia il Di Lorenzo che il
Della Gatta avevano occupato da poco tempo le villette abusive e quindi in
precedenza avevano la disponibilità di altra abitazione e non risultava la loro
impossidenza) che non fosse meritevole la tutela degli interessi degli indagati
in contrapposizione a quelli pubblicistici. Lo sgombero, infatti, era
indispensabile per impedire che il provvedimento cautelare perdesse
sostanzialmente efficacia e per salvaguardare l'assetto territoriale così
gravemente compromesso dall'illecito edilizio.
2) Propone ricorso per cassazione il solo Della Gatta, a mezzo del difensore,
per violazione di legge. La motivazione del provvedimento impugnato si addice
più ad una sentenza di condanna che ad un provvedimento cautelare. Con
l'incidente di esecuzione era stata contestata la opportunità e
l'indispensabilità dello sgombero e quindi le modalità dell'esecuzione.
Come ampiamente documentato la zona interessata dall'abuso edilizio è quasi
interamente urbanizzata (con opere di urbanizzazione primaria e secondaria). Il
requisito dell'aggravamento del carico urbanistico che il G.E. pone a base del
proprio provvedimento è pertanto insussistente. E' in ogni caso documentalmente
provato che il ricorrente non è titolare di altre proprietà immobiliari.
Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
3) Con requisitoria scritta del 20.10.2008 il P.G. chiede che venga dichiarato
inammissibile il ricorso.
4) Il ricorso é inammissibile perché fondato su censure di fatto, già
puntualmente esaminate e disattese dal GIP.
4.1) Contrariamente a quanto genericamente contestato con i motivi di ricorso,
il G.E. con argomentazioni immuni da censure logico-giuridiche, dopo aver
premesso che gli interessi degli indagati (peraltro non dimostrati) non potevano
essere meritevoli di tutela in contrapposizione a quelli pubblicistici, ha
evidenziato la assoluta indispensabilità dello sgombero. Consentire il protrarsi
dell'occupazione avrebbe, invero, vanificato, di fatto, la misura cautelare.
E' indubitabile che la realizzazione di villette residenziali in zona
industriale determini un mutamento radicale della destinazione d'uso dell'intera
area e un indiscutibile aggravio del carico urbanistico.
L'urbanizzazione di fatto della zona può pregiudicare eventualmente la
destinazione d'uso dell'area, ma non esclude il non contestabile aggravio del
carico urbanistico (a seguire la tesi del ricorrente nei centri abitati non
sarebbe mai ipotizzabile siffatto aggravio anche in presenza di ulteriori
interventi).
4.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 12 febbraio 2009
Deposito in Cancelleria il 15/04/2009
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562